CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI NA MA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014651649 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- RUOLO n. 2021/900060 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 n.q. di erede di Nominativo_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 291 2021 00146516 49 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione di Agrigento, notificata a mezzo posta in data 09/10/2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 11.828,24 comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'asserito mancato pagamento di IRPEF, Ritenute Regionali e Comunali per l'anno 2012.
Eccepiva: la nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata;
la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; la nullità degli atti impugnati per assoluto difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora applicati per assoluta incostituzionalità dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Occorre ricordare che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727 - 01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da AD), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da AD – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
2.È fondata la doglianza concernente il difetto di atto prodromico.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, non risultando fornita dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico, il ricorso deve trovare accoglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.810,00 oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.810,00, oltre iva e cpa.
Agrigento 12.12..2025 Il Presidente
Il componente est.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DI PISA FABIO, Presidente
OCCHIPINTI NA MA AN, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 927/2024 depositato il 12/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210014651649 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- RUOLO n. 2021/900060 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 n.q. di erede di Nominativo_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 291 2021 00146516 49 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione di Agrigento, notificata a mezzo posta in data 09/10/2023, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 11.828,24 comprensivo di sanzioni ed interessi, per l'asserito mancato pagamento di IRPEF, Ritenute Regionali e Comunali per l'anno 2012.
Eccepiva: la nullità e/o inesistenza della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento impugnata;
la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 legge 212/2000, dell'art 8 d. lgs n. 32/2001 nonché' dell'art 24 cost. (diritto di difesa) ed art. 3 l. 241/90; la nullità degli atti impugnati per assoluto difetto di motivazione circa le modalità di calcolo degli interessi di mora applicati per assoluta incostituzionalità dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo, comunque, il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1.Occorre ricordare che a seguito della sentenza Cass. SS.UU. 16412/07 è andato consolidandosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario;
senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario.
Resta peraltro fermo, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore, ex art. 39 d.lgs. 112/99; così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite. in applicazione di tale orientamento, si è tra il resto affermato che (Cass. ord. 10528/17) "il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore" (Cass.8295/2018).
Non diversamente, deve escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia stato promosso nei confronti del concessionario, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi.
Va, quindi, rilevato che, sulla scorta della normativa ratione temporis vigente, nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 16685 del 21/06/2019, rv.
654727 - 01).
Premesso che, nella specie, non si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario, che parte ricorrente non può essere onerata di chiamare in causa gli enti impositori ( i quali non sono stati nemmeno evocati il giudizio da AD), vanno disattesi le questioni preliminari sollevate da AD – certamente legittimata passivamente - e disattesa la istanza formulata dalla stessa di chiamare in causa l'ente impositore. Per completezza espositiva, va peraltro evidenziato che ratione temporis non trova applicazione, nel caso di specie, l'art. 4, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (secondo cui dal 5 gennaio 2024, entrando in vigore il nuovo art. 14, comma 6-bis, d.lgs. n. 546/1992, «in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti»).
2.È fondata la doglianza concernente il difetto di atto prodromico.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto successivo (come un'intimazione di pagamento o un avviso di mora). Questo perché la sequenza procedimentale deve essere rispettata per garantire il diritto di difesa del contribuente
In particolare, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (S.U. n. 10012 del 15 aprile 2021) l'omessa notifica dell'atto presupposto (es. cartella di pagamento) comporta la nullità dell'atto consequenziale (es. intimazione di pagamento) e il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare entrambi. Il giudice deve verificare la scelta del contribuente e, se viene impugnato solo l'atto consequenziale, deve limitarsi a verificare la regolarità della notifica dell'atto presupposto.
Spetta, in ogni caso, all'Amministrazione dimostrare che la notifica dell'atto presupposto sia avvenuta regolarmente. Se non ci riesce, l'atto successivo è nullo e, in certi casi, la pretesa tributaria può estinguersi, soprattutto se sono decorsi i termini di decadenza.
Nella fattispecie in esame, non risultando fornita dimostrazione dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento prodromico, il ricorso deve trovare accoglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.810,00 oltre iva e cpa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.810,00, oltre iva e cpa.
Agrigento 12.12..2025 Il Presidente
Il componente est.