Articolo 7 della Legge 5 aprile 1950, n. 269
Articolo 6Articolo 8
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15 giugno 1950
Art. 7.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200 , rimangono fissati per i due periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.
Entrata in vigore il 15 giugno 1950