Art. 7.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200 , rimangono fissati per i due periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.
I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1885, n. 3200 , rimangono fissati per i due periodi 1 luglio 1947-30 giugno 1948 e 1 luglio 1948-30 giugno 1949 in L. 100 annue a km. per i Comuni che forniscono i pali, e in L. 200 annue a km. per i Comuni che non forniscono i pali.