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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 22/12/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 404/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa AN RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nato a [...] il [...] Codice fiscale Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Gesualdo;
con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Urbino in data 8.12.1981.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato ad [...] Persona_1
12/07/1995), maggiorenne ed economicamente autonomo.
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato il 10.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c. hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, senza nessuna condizione, essendo entrambi economicamente indipendenti.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita.
È opportuno ricordare che i coniugi dovranno vivere separatamente nel rispetto reciproco, evitando ogni condotta molesta, minacciosa e ingiuriosa l'uno a danno dell'altro, come rimarcato dalle parti nelle conclusioni del ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente pagina 2 di 3 Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
AN RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Urbino, nelle persone di: dott.ssa AN RI PRESIDENTE rel./est. dott. Egidio de Leone GIUDICE dott. Francesco Paolo Grippa GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da nato a [...] il [...] Codice fiscale Parte_1
C.F._1
e nata a [...] il [...] codice fiscale Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Gesualdo;
con l'intervento del PM.
FATTO
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio concordatario a Urbino in data 8.12.1981.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato ad [...] Persona_1
12/07/1995), maggiorenne ed economicamente autonomo.
pagina 1 di 3 Le parti, con ricorso depositato il 10.9.2025 ex articolo 473 bis 51 c.p.c. hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale, senza nessuna condizione, essendo entrambi economicamente indipendenti.
L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita.
È opportuno ricordare che i coniugi dovranno vivere separatamente nel rispetto reciproco, evitando ogni condotta molesta, minacciosa e ingiuriosa l'uno a danno dell'altro, come rimarcato dalle parti nelle conclusioni del ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale,
OMOLOGA a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente pagina 2 di 3 Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Urbino, il 19 dicembre 2025.
Il Presidente est.
AN RI atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3