Articolo 37 della Legge 2 febbraio 1973, n. 12
Articolo 36Articolo 38
Versione
1 gennaio 1973
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Versione
2 dicembre 1999
Art. 37. (Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennita' per scioglimento del contratto)

I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui e' stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi, derivanti da liquidazioni dell'indennita' di risoluzione del rapporto, trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennita' e' stata accantonata dalla ditta. ((6))

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AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 23 novembre 1999, n. 433 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1999, n. 48) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 10 e 37 del presente provvedimento ", nella parte in cui non prevedono, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia gia' conseguito la prescritta anzianita' contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella
calcolata sulla base della sola contribuzione minima."
Entrata in vigore il 2 dicembre 1999
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