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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 178/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 26.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fusaro Antonio Giovanni. attore-opponente
contro
(CF: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Livio Calabrò. convenuta-opposta nonché
(CF: Controparte_2
), in persona del in , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 CP_3 CP_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro convenuto-terzo pignorato
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la fase di merito dell'opposizione proposta dal sig. avverso l'atto di pignoramento ex art. 72 bis del D.P.R. n. Parte_1
602/1973 notificato in data 29.9.2023, intrapreso dall' Controparte_5
presso il terzo e fondato sulle
[...] Controparte_2
cartelle di pagamento nn. 034202200023784867000, 03420210005084469000, 03420190017153479000, 03420190019439562000 e 03420190032477051000. L'opponente eccepiva che: -le cartella di pagamento n. 034202200023784867000 e n. 03420210005084469000 erano state annullate dal Giudice di Pace;
-per le cartelle nn. 03420190017153479000, 03420190019439562000 e 03420190032477051000 pendono giudizi di opposizione.
1.1. Con ordinanza del 20.12.2023 il G.E., pronunciandosi sull'istanza cautelare, sospendeva l'esecuzione limitatamente ai crediti annullati con sentenza rigettando l'istanza per il resto.
2. Il sig. ha introdotto il presente giudizio di merito ribadendo le Parte_1 argomentazioni già formulate durante la fase sommaria. Ha rappresentato che, nelle more, il Giudice di Pace aveva annullato le cartelle n. 03420190017153479000 e n. 03420190019439562.
2.1. Si è costituita nella presente fase di merito l' Controparte_6 evidenziando che il Giudice di Pace aveva annullato solo parzialmente la cartella n. 03420210005084469000.
2.2. Si è altresì costituito il terzo pignorato Controparte_2 rappresentando di aver già provveduto a corrispondere gli importi pignorati in favore dell' . Controparte_6
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3. È documentato che il Giudice di Pace di Corigliano Calabro con sentenza n. 69/2023 del 17.5.2023 (depositata il 24.5.2023) in accoglimento dell'opposizione proposta dal sig. ha annullato la cartella di pagamento n Pt_1
034202200023784867000. Quanto alla cartella n. 03420210005084469000 dagli atti risulta che il Giudice di Pace di Corigliano Calabro con la sentenza n. 47/2023 del 30.1.2023 (depositata il 30.3.2023) ha accolto l'opposizione con limitato riguardo ai crediti di cui ai verbali di accertamento nn. 5780465, 3191789, 3183013 e 3182846 e ha invece rigettato l'opposizione recuperatoria avverso i verbali di accertamento n. 5571788 e n. 5632229, sicché in relazione a tali importi l' aveva astrattamente diritto di CP_7 procedere con l'esecuzione intrapresa, salvo quanto si dirà nel prosieguo. L'opposizione va dunque in parte qua accolta, nei termini di cui si dirà in dispositivo.
4. È poi dimostrato che, nelle more, con sentenza n. 86/2024 del 16.1.2024 il Tribunale di Castrovillari ha annullato le cartelle di pagamento n. 03420190017153479000 e n. 03420190019439562000. Al contempo il Giudice di Pace di Corigliano Calabro con sentenza n. 630/2024 del 3.7.2024 ha annullato l'impugnata cartella di pagamento n. 03420190032477051000 ed i sottostanti verbali.
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Inoltre l'opponente ha dimostrato di aver provveduto in data 16.4.2024 al pagamento degli importi di cui ai verbali di accertamento n. 5571788 e n. 5632229 che, come sopra rilevato, non erano stati annullati in sede di opposizione alla cartella n. 03420210005084469000. Quelli da ultimo illustrati costituiscono fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso in opposizione perciò gli stessi non possono determinare l'accoglimento dell'opposizione in ordine ai relativi crediti, bensì dovrà essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere posto che le richiamate pronunce hanno comunque comportato la caducazione dei titoli sottesi all'intrapreso pignoramento. A tal riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che “in virtù dei principi della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non è consentito al giudice del merito di una opposizione esecutiva (sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sia che si tratti di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) accogliere l'opposizione stessa sulla base di una ragione diversa da quelle poste dall'opponente alla base dell'originario ricorso al giudice dell'esecuzione, così come non è ammissibile la proposizione di nuovi motivi di opposizione in corso di causa, neanche laddove si tratti della radicale nullità o inesistenza del titolo esecutivo e, finanche, della sopravvenuta caducazione dello stesso (cfr., in proposito, ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18761 del 07/08/2013, Rv. 627504 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16541 del 28/07/2011, Rv. 618875 - 01; il principio è stato di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte: Cass., Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv. 662368 - 01, in cui si precisa che, anche in caso di sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, l'opposizione non può trovare accoglimento, ma va dichiarata cessata la materia del contendere, con regolazione delle spese di lite sulla base del principio della cd. soccombenza virtuale;
successivamente, conf.: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022, Rv. 664260 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9899 del 28/03/2022, Rv. 664455 - 01)” (Cass. civ. Sez. III, Ord., 04-01-2023, n. 153).
5. Quanto alle spese di lite, ne va disposta l'integrale compensazione tra tutte le parti, compreso il terzo pignorato, stante la parziale fondatezza dell'opposizione. Il solo fatto che al momento del deposito del ricorso in opposizione alcuni tra i crediti sottesi all'impugnato pignoramento fossero sub judice non avrebbe potuto fare venir meno la legittimità dell'azione esecutiva posta in essere dall' CP_7
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto
DICHIARA che l' non ha diritto di procedere esecutivamente Controparte_8 nei suoi confronti con esclusivo riferimento ai crediti di cui alla cartella di
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pagamento n 034202200023784867000 e alla cartella n. 03420210005084469000 (limitatamente, per quest'ultima, agli importi dei verbali di accertamento nn. 5780465, 3191789, 3183013 e 3182846);
DICHIARA l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con esclusivo riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento n. 03420190017153479000, n. 03420190019439562000, n. 03420190032477051000 e n. 03420210005084469000 (limitatamente, per quest'ultima, agli importi dei verbali di accertamento n. 5571788 e n. 5632229);
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 26/06/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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