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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 200/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 200/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. CORAZZA PIERLUIGI Parte_1 Parte_2 con domicilio in VIA CASTIGLIONE 41 40124 BOLOGNA
APPELLANTI contro con il patrocinio dell'avv. VITULO FRANCESCA con domicilio in VIA Controparte_1 GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa Tribunale di Bologna n. 2992/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 09/12/2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 9208/2018.
Conclusioni:
Appellanti, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 30.05.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE
ritenuto che la natura di strada vicinale privata del tratto per cui è causa – ricompreso tra le particelle
47 e 50, foglio 34, del catasto terreni e fabbricati del Comune di Vergato – non è stata dimostrata;
ovvero comunque, anche in subordine, rilevata l'inesistenza della strada sul tratto per cui è causa, per
pagina 1 di 12 tutte le ragioni esposte, in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo
di appello rigettare le domande tutte proposte dell'attrice poiché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertata l'esistenza di una strada e dimostrata la sua natura
vicinale, con conseguente instaurazione di comunione incidentale sul tratto di terreno per cui è causa,
accertata tuttavia, incidenter tantum, l'intervenuta usucapione del medesimo tratto, per la quota di
pertinenza, da parte dei sig.ri e o comunque del sig. , per tutti i motivi esposti, in Pt_2 Pt_1 Pt_2
totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo di appello,
rigettare le domande tutte proposte dell'attrice in quanto infondate;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE e IN VIA ISTRUTTORIA
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, rilevata tuttavia la
necessità di procedersi a nuova istruttoria, non essendo quella svolta sufficiente per un giudizio certo
circa la sussistenza della strada vicinale,
rimettere la causa in istruttoria al fine della rinnovazione della CTU espletata, essendo la stessa
inconferente ed errata nei presupposti e negli esiti;
ovvero disporre che il Consulente Dr.
[...]
venga chiamato a chiarimenti;
disporre altresì ex art. 258 c.p.c. ispezione del luogo per cui Per_1
è causa, come già più volte chiesto dalla scrivente difesa nel corso del giudizio di primo grado,
affinché la Corte prenda effettiva contezza dello stato dei luoghi e conseguentemente del diritto
applicabile al caso di specie, non essendo sufficiente acquisire nozioni e descrizioni attraverso terze
persone, anche se ausiliari del Giudice come i Consulenti tecnici;
disporre infine ai sensi dell'art. 254 c.p.c. confronto dei testimoni tutti già comparsi e sui capitoli già
ammessi con ordinanza del Tribunale di Bologna del 14/10/2019, essendo rilevabili contrasti tra le
deposizioni su elementi imprescindibili ai fini della decisione della lite;
all'esito, in totale riforma della sentenza impugnata e ancora in accoglimento del primo motivo di
appello, rigettare le domande tutte proposte dell'attrice in quanto infondate;
pagina 2 di 12 ANCORA IN ULTERIORE SUBORDINE
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni e in ogni caso, rilevato
tuttavia che l'apposizione della rete non impediva né impedisce tuttora all'attrice di accedere al
proprio fondo e di effettuare la dovuta manutenzione, in parziale riforma della sentenza impugnata e in
accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda risarcitoria proposta dell'attrice in
quanto infondata;
In ogni caso – per tutte le conclusioni sinora riportate – con vittoria di spese e compensi di lite del
presente giudizio, nonché del primo grado, e aumento (limitatamente ai compensi del procedimento
d'appello) del 30% ex art. 4, co. I bis, DM cit. essendo l'atto depositato telematicamente redatto con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
il tutto oltre oneri di legge, comprese le
spese generali ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15%.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
nella denegata ipotesi di conferma integrale della sentenza impugnata nel merito,
ritenuto che sussistono sufficienti ragioni tali da consentire l'applicazione dell'art. 92, co. II, c.p.c.,
per i motivi esposti, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del terzo motivo di
appello, compensare le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti”.
Per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 30.05.2025:
“IN VIA CAUTELARE E PRELIMINARE
- Rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata in quanto infondata in
fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare, in toto, l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza emessa Tribunale Pt_2 Pt_1
di Bologna n. 2992/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Giudice dott.ssa Alessia Zucconi il
09/12/2021, depositata in Cancelleria in pari data, all'esito del procedimento di primo grado R.G.
9208/2018 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa,
pagina 3 di 12 e conseguentemente,
- Confermare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 2992/2021 nel procedimento
R.G. 9208/2021.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare le domande degli appellanti in merito alla rinnovazione dell'istruttoria esperita in primo
grado per i motivi esposti in narrativa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda di rinnovazione istruttoria degli
appellanti, ci si riserva ogni più ampia facoltà istruttoria prevista ex lege.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con ogni più ampia riserva di Legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 12 giugno 2018 conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna e per chiedere l'accertamento Parte_2 Parte_1
dell'esistenza di una strada vicinale privata e la cessazione degli impedimenti, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'arretramento della recinzione posta dai convenuti, oltre al risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese processuali. In subordine, l'attrice chiedeva l'accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. tra i fondi contigui di proprietà delle parti.
In particolare, parte attrice adduceva di essere -dal 1998- proprietaria del terreno sito nel Comune di
Vergato (BO) in località Chiesa - Susano, Foglio 34, Particella 93 (classificata come zona Residenziale
B2) e Foglio 34 Particelle 50, 52, mentre i convenuti erano comproprietari dal 1999 del terreno confinante. Lungo il confine tra le due proprietà era presente la strada vicinale privata della quale si chiedeva l'accertamento e sulla quale aveva posizionato una recinzione metallica che Parte_2
rendeva di fatto inaccessibile all'attrice la via agraria impedendole la manutenzione del fondo.
pagina 4 di 12 Nel 2015 il legale di aveva intimato al confinante l'arretramento della recinzione;
in Controparte_1
seguito, la questione diveniva oggetto di due tentativi di mediazione tra le parti, il primo in data
06.04.2017 ed il secondo in data 05.04.2018, i quali, tuttavia, si concludevano con esito negativo.
Si costituivano in giudizio e contestando le domande di parte attrice Parte_2 Parte_1
affermando, in primo luogo, l'inesistenza della strada vicinale privata e, comunque, il mancato utilizzo da parte di;
in subordine, eccepivano l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 Controparte_1
bis c.c. sulla strada in questione e contestavano la sussistenza della servitù volontaria di passaggio,
chiedendo la vittoria di spese del giudizio o compensazione delle stesse.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria con l'escussione dei testi, l'interrogatorio formale di ed una consulenza tecnica. Il CTU adito accertava la presenza della Controparte_1
strada vicinale in corrispondenza dei confini catastali dei due terreni ed affermava che la recinzione,
priva di titolo edilizio e in parte sconfinante sul terreno di parte attrice, impediva a Controparte_1
la manutenzione del proprio terreno ostacolando l'accesso ai mezzi meccanici e permettendo le operazioni necessarie “solamente a mano e attraverso un accesso pedonale angusto”.
All'esito del giudizio R.G. 9802/2018 il Giudice di primo grado pronunciava la sentenza n. 2292/2021
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 09.12.2021, con la quale accoglieva le richieste di parte attrice aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica in quanto “completa, esauriente ed
esente da censure”. Per l'effetto il Tribunale di Bologna: a) accertava l'esistenza della strada vicinale privata come individuata nella CTU e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;
b) disponeva l'arretramento della recinzione con spese a carico di;
c) condannava Parte_2 Parte_2
al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 2.100,00 ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge;
d) poneva a carico delle parti, in solido tra loro, le spese relative alla CTU. Ogni altra domanda veniva ritenuta assorbita “per incompatibilità
logico- giuridica con quanto concretamente provato dal giudicante”.
e impugnavano la sentenza con atto di appello notificato in data Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 12 26.01.2022. Parte appellante, in primo luogo, riteneva non essere stata fornita la prova circa la natura vicinale della strada (in particolare difetterebbe la prova di un preventivo accordo tra le parti rispetto al conferimento di lembi di terreno) né rispetto alla sua effettiva esistenza;
in secondo luogo, contestava la decisione del Tribunale nella parte in cui disponeva l'arretramento della recinzione e la condanna di al risarcimento del danno poiché dalla CTU sarebbe emersa l'impossibilità di accesso Parte_2
al fondo con i soli mezzi meccanici;
in terzo luogo, lamentava l'omesso esame della domanda relativa all'accertamento dell'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Infine, gli appellanti censuravano il capo di sentenza relativo alle spese di lite chiedendo la compensazione anche per il primo grado per l'assoluta novità della questione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Da ultimo, Parte_2
e presentavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Parte_1
sussistendone i gravi motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2022 resisteva nel Controparte_1
giudizio di impugnazione deducendo di aver dimostrato in primo grado l'esistenza della strada vicinale grazie a quanto emerso dall'istruttoria e quanto accertato dal CTU;
pertanto, non sarebbe dovuta alcuna prova dell'accordo tra le parti rispetto al conferimento del lembo di terreno, essendo sufficiente la sussistenza della via agraria e l'accessorietà della stessa al servizio dei fondi confinanti. Quanto alla domanda relativa all'accertamento dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. in Controparte_1
primo luogo sosteneva di essersi sempre servita del fondo e di aver anche provveduto alla manutenzione dello stesso anche nei pressi del confine tra le due proprietà, in secondo luogo,
contestava che nel caso di specie potesse trovare applicazione la disciplina dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. in quanto non sarebbe stata fornita la prova circa la destinazione in concreto del fondo all'attività agraria organizzata.
Da ultimo, parte appellata chiedeva il rigetto delle domande di controparte relative alla rinnovazione dell'istruttoria, alla compensazione delle spese di lite, al rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado dall'attrice e sosteneva l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sentenza pagina 6 di 12 impugnata.
Alla prima udienza del 10.5.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione avanzata ex art. 283 c.p.c.
Infine, all'udienza del 3.6.2025 -tenutasi in trattazione scritta- la Corte tratteneva la causa in decisione,
concedendo alle parti i termini abbreviati di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado correttamente riteneva di condividere le conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio poiché “appare completa, esauriente ed esente da censure e dalle cui conclusioni
questo giudice non ha motivo di discostarsi”; pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata seppur con le opportune precisazioni.
In particolare, rispetto alla strada vicinale, si premette che “la formazione di una strada privata ex
collatione privatorum agrorum sussiste, infatti, allorché il relativo sedime, facente originariamente
parte di fondi latistanti, sia stato distaccato e conferito appunto allo scopo di creare la strada per
l'accesso agli stessi, traendo la sua origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali
possono essere determinate dalla volontà coincidente, ancorché non concorde, di tutte le parti,
estrinsecatasi anche attraverso il fatto materiale del conferimento, pur senza forma scritta, in relazione
all'effettiva esigenza dei fondi “ (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12778/2025; Cass., Sez. 2, n. 17111/2006)
Quanto alla questione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza di tale tipologia di strada vero è che “nelle controversie relative alla sussistenza ed all'uso della strada vicinale privata, grava
su colui che invoca tale uso l'onere di fornire la relativa prova” (Cass., Sez. 2, n. 2947/1967), tuttavia,
deve comunque ribadirsi che “l'accertamento della loro formazione ex collatione privatorum agrorum,
in mancanza di titolo costitutivo, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione,
ma, al pari della costituzione di ogni altra comunione incidentale, consente di darne dimostrazione
anche con prove testimoniali o presunzioni semplici, che possono trarsi dalle caratteristiche obiettive
dei luoghi, dall'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti, dalla rispondenza della
pagina 7 di 12 stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, dalle mappe catastali
[…] con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari,
addotti, al fine di stabilire la sua effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, a meno che
il contrario non risulti per l'appunto dai titoli (Cass., Sez. 2, 27/11/2018, n. 30723; Cass., Sez. 2,
18/7/2008, n. 19994; Cass., Sez. 2, 18/4/1998, n. 3984; Cass., Sez. 2, 10/7/1959, n. 2227)” (Cass. Civ.,
Sez. II, ord. n. 12778/2025; Cass. Civ. Sez. II, ord. 11466/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
30723/2018). Peraltro, “né tale diritto può estinguersi per il semplice non uso da parte del suo titolare”
(Cass. Civ. Sez. II, Sentenza del 10/04/1990 n. 2995).
Ebbene, nel caso di specie, l'esauriente istruttoria svolta in primo grado ha incontrovertibilmente provato l'esistenza della predetta via. Invero, seppur le testimonianze sul punto si siano rivelate quantomeno contradditorie fra loro, il CTU, effettuata un'indagine in loco ed analizzando la documentazione disponibile (le mappe catastali e le fotografie, tra le quali quella della Royal Air Force
del 1943-1944), ha comunque concluso accertando l'esistenza della strada, qualificandola come strada vicinale, suffragando in tal modo le testimonianze che ne confermavano l'esistenza e la natura.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 15.01.2020, dichiarava di abitare sui Testimone_1
luoghi dal 1980 (prima dell'acquisto dei fondi da parte delle odierne parti in causa) e che “per
trasportare la legna nel mio podere percorsi la strada di cui al capitolo, che si trovava tra le due
proprietà. ADR era una strada tra i campi […] si nota che la recinzione ha inglobato la via agraria
nella proprietà ; dal 2007 non sono più passato dalla predetta strada poiché è stata chiusa Pt_2
dalla recinzione, il sig. ha infatti chiuso il passaggio che mi consentiva di accedere alla Pt_2
predetta via agraria”; il teste , sentito all'udienza del 23.09.2020, dichiarava di aver Testimone_2
utilizzato il sentiero per “fare passeggiate ed andare a funghi” e ne confermava, altresì, l'esistenza tra
le proprietà “dove si poteva passare bene a piedi anche in due persone appaiate ma non era una vera
e propria strada. Lo so perché spesso vado in giro nei boschi e allora le proprietà non erano divise da
recinzione. Ricordo che la strada portava nel terreno dell'Archidiocesi. […] Confermo che con
pagina 8 di 12 l'edificazione della rete non ho più potuto percorrere il sentiero pedonale che viceversa prima
percorrevo liberamente. […] il sentiero serviva per collegare i fondi confinanti alle strade di cui al
capitolo”.
L'elaborato peritale chiariva anche l'utilità e l'accessorietà della strada vicinale: “il percorso
interpoderale consentiva l'accesso ai fondi posti a valle mentre parte attrice ne utilizzava solo un
tratto, unico modo di accesso alla scarpata sul confine ovest, per provvedere alla sua manutenzione”.
Non può assumere rilievo per la confutazione della tesi sin qui descritta la circostanza che il CP_2
, con comunicazioni del 18.02.2019 e 01.02.2021, abbia negato la sussistenza dapprima di una
[...]
strada vicinale ad uso pubblico e, in seguito, più genericamente, di una strada vicinale. Ciò in quanto,
innanzitutto il ha fatto riferimento ad una strada vicinale ad uso pubblico (quale pacificamente CP_2
non è quella nel caso di cui trattasi) e in ogni caso l'attestazione del ha valore meramente CP_2
dichiarativo e non costitutivo (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 1627/2010; Cass. Civ. ord. n. 17104/2024): è
necessario, piuttosto, occorre fare riferimento alla situazione reale della strada con un accertamento di natura meramente fattuale nei termini già descritti.
Altresì priva di pregio appare la domanda, ritenuta assorbita in primo grado, con la quale parte appellante chiede il riconoscimento dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ai sensi del quale: “la
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si
acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”.
Nel merito, infatti, tale domanda è infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, non è stata fornita la prova della natura rustica del fondo: a tal fine non è sufficiente allegare la visura storica dell'Agenzia delle Entrate che assume valenza limitatamente ai fini fiscali ma dalla quale non emerge la destinazione concreta del fondo;
piuttosto, si sarebbe dovuto provare “che il
fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben
individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva”
(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36626/2022; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20451/2017). Sul
pagina 9 di 12 punto l'elaborato peritale riferiva che sul fondo di proprietà degli odierni appellanti vi sono sì delle piante da frutto ma con “uno sviluppo stentato […] nella parte alta della proprietà, lato nord, si trova
una piccola superficie […] destinata in parte ad orto domestico ed in parte a piccole piante di frutto
[…] sono presenti delle modeste piante da frutto, dallo sviluppo stentato, di dubbia capacità
produttiva; nell'insieme trattasi di un bene, il mappale 47, di un valore modestissimo, che non offre
una redditività significativa”.
In ogni caso, non sarebbe stata fornita la prova del decorso del termine di 15 anni richiesto dall'art. 1159 bis c.c., considerato che dall'istruttoria non è stato possibile appurare con certezza in quale anno sia stata installata la recinzione (se nel 2000, 2001, 2002, 2003 o 2007) e, dunque, a partire da quale momento tale termine sarebbe iniziato a decorrere;
piuttosto, è documentale che la prima diffida volta ad ottenere lo sgombero dell'area sia stata inviata dalla sig.ra già nel 2015. CP_1
Da ultimo, il CTU ha altresì appurato che la recinzione consente l'accesso unicamente pedonale al fondo di proprietà di , di fatto ostacolando l'accesso in sicurezza al fondo (che Controparte_1
secondo il CTU deve intendersi non a piedi ma con i mezzi meccanici) e le manutenzioni necessarie;
peraltro secondo il CTU “la zona dovrebbe essere tenuta ugualmente sotto controllo da eventuali
cedimenti di erosione, tipici dell'ambiente collinare, soprattutto dopo periodi di pioggia, per cui
l'impossibilità di impiegare piccoli mezzi meccanici, rende il mantenimento della parete in prospettiva
preoccupante”.
Dunque, la suddetta recinzione ha causato un pregiudizio all'odierna appellata per avere illegittimamente inglobato “quella striscia di terreno della larghezza di m 1,50 che alla costituzione
della via agraria è stata messa a disposizione dall'allora proprietario”.
Conclusivamente, per quanto premesso, correttamente il Giudice di primo grado ha condannato i sig.ri e “all'arretramento della rete edificata sull'intera lunghezza del confine con la proprietà Pt_2 Pt_1
dell'attrice” e al risarcimento del danno quantificato in € 2.100,00.
Alla luce di quanto sopraesposto, pertanto, altrettanto infondate ed irrilevanti appaiono le richieste di pagina 10 di 12 parte appellante volte alla rinnovazione dell'istruttoria e la richiesta genericamente reiterata in questa sede ai sensi dell'art. 258 c.p.c. poiché l'istruttoria già svolta in primo grado appare sufficientemente esaustiva ai fini della decisione. Parimenti irrilevante appare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 254
c.p.c. di confronto tra le deposizioni testimoniali, considerato che le stesse devono essere globalmente considerate e rapportate anche a quanto emerso dalla CTU e dalle altre prove documentali.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene debba essere rigettata anche la domanda di compensazione formulata da parte appellante ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in quanto non si rinviene l'assoluta novità della questione.
Di conseguenza, la conferma della sentenza di primo grado impone la conferma anche della statuizione relativa alle spese di lite.
Per quanto concerne il grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico di parte appellante e, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa, parametri medi, si liquidano in € 6.800,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.400,00 per la fase decisionale)
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello proposto da e , con conseguente conferma della Parte_2 Parte_1
sentenza n. 2292/2021 pubblicata il 09.12.2021, resa dal Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n.
9802/2018;
pagina 11 di 12 - Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite liquidate nella somma di € 6.800,00 , oltre a spese generali, IVA e c.p.a.;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 200/2022 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. CORAZZA PIERLUIGI Parte_1 Parte_2 con domicilio in VIA CASTIGLIONE 41 40124 BOLOGNA
APPELLANTI contro con il patrocinio dell'avv. VITULO FRANCESCA con domicilio in VIA Controparte_1 GARIBALDI 9 40124 BOLOGNA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa Tribunale di Bologna n. 2992/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. il 09/12/2021, all'esito del procedimento di primo grado R.G. 9208/2018.
Conclusioni:
Appellanti, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate in data 30.05.2025:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis rejectis:
IN VIA PRINCIPALE
ritenuto che la natura di strada vicinale privata del tratto per cui è causa – ricompreso tra le particelle
47 e 50, foglio 34, del catasto terreni e fabbricati del Comune di Vergato – non è stata dimostrata;
ovvero comunque, anche in subordine, rilevata l'inesistenza della strada sul tratto per cui è causa, per
pagina 1 di 12 tutte le ragioni esposte, in totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo
di appello rigettare le domande tutte proposte dell'attrice poiché infondate in fatto e in diritto.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui si ritenesse accertata l'esistenza di una strada e dimostrata la sua natura
vicinale, con conseguente instaurazione di comunione incidentale sul tratto di terreno per cui è causa,
accertata tuttavia, incidenter tantum, l'intervenuta usucapione del medesimo tratto, per la quota di
pertinenza, da parte dei sig.ri e o comunque del sig. , per tutti i motivi esposti, in Pt_2 Pt_1 Pt_2
totale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del secondo motivo di appello,
rigettare le domande tutte proposte dell'attrice in quanto infondate;
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE e IN VIA ISTRUTTORIA
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni, rilevata tuttavia la
necessità di procedersi a nuova istruttoria, non essendo quella svolta sufficiente per un giudizio certo
circa la sussistenza della strada vicinale,
rimettere la causa in istruttoria al fine della rinnovazione della CTU espletata, essendo la stessa
inconferente ed errata nei presupposti e negli esiti;
ovvero disporre che il Consulente Dr.
[...]
venga chiamato a chiarimenti;
disporre altresì ex art. 258 c.p.c. ispezione del luogo per cui Per_1
è causa, come già più volte chiesto dalla scrivente difesa nel corso del giudizio di primo grado,
affinché la Corte prenda effettiva contezza dello stato dei luoghi e conseguentemente del diritto
applicabile al caso di specie, non essendo sufficiente acquisire nozioni e descrizioni attraverso terze
persone, anche se ausiliari del Giudice come i Consulenti tecnici;
disporre infine ai sensi dell'art. 254 c.p.c. confronto dei testimoni tutti già comparsi e sui capitoli già
ammessi con ordinanza del Tribunale di Bologna del 14/10/2019, essendo rilevabili contrasti tra le
deposizioni su elementi imprescindibili ai fini della decisione della lite;
all'esito, in totale riforma della sentenza impugnata e ancora in accoglimento del primo motivo di
appello, rigettare le domande tutte proposte dell'attrice in quanto infondate;
pagina 2 di 12 ANCORA IN ULTERIORE SUBORDINE
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti conclusioni e in ogni caso, rilevato
tuttavia che l'apposizione della rete non impediva né impedisce tuttora all'attrice di accedere al
proprio fondo e di effettuare la dovuta manutenzione, in parziale riforma della sentenza impugnata e in
accoglimento del primo motivo di appello, rigettare la domanda risarcitoria proposta dell'attrice in
quanto infondata;
In ogni caso – per tutte le conclusioni sinora riportate – con vittoria di spese e compensi di lite del
presente giudizio, nonché del primo grado, e aumento (limitatamente ai compensi del procedimento
d'appello) del 30% ex art. 4, co. I bis, DM cit. essendo l'atto depositato telematicamente redatto con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione;
il tutto oltre oneri di legge, comprese le
spese generali ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15%.
IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE
nella denegata ipotesi di conferma integrale della sentenza impugnata nel merito,
ritenuto che sussistono sufficienti ragioni tali da consentire l'applicazione dell'art. 92, co. II, c.p.c.,
per i motivi esposti, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del terzo motivo di
appello, compensare le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti”.
Per parte appellata, come da note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 30.05.2025:
“IN VIA CAUTELARE E PRELIMINARE
- Rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività della Sentenza impugnata in quanto infondata in
fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare, in toto, l'appello proposto dai Sig.ri e avverso la sentenza emessa Tribunale Pt_2 Pt_1
di Bologna n. 2992/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. dal Giudice dott.ssa Alessia Zucconi il
09/12/2021, depositata in Cancelleria in pari data, all'esito del procedimento di primo grado R.G.
9208/2018 in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa,
pagina 3 di 12 e conseguentemente,
- Confermare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 2992/2021 nel procedimento
R.G. 9208/2021.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Rigettare le domande degli appellanti in merito alla rinnovazione dell'istruttoria esperita in primo
grado per i motivi esposti in narrativa.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della domanda di rinnovazione istruttoria degli
appellanti, ci si riserva ogni più ampia facoltà istruttoria prevista ex lege.
Con vittoria delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con ogni più ampia riserva di Legge”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione depositato in data 12 giugno 2018 conveniva in giudizio Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Bologna e per chiedere l'accertamento Parte_2 Parte_1
dell'esistenza di una strada vicinale privata e la cessazione degli impedimenti, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, nonché l'arretramento della recinzione posta dai convenuti, oltre al risarcimento del danno e la condanna al pagamento delle spese processuali. In subordine, l'attrice chiedeva l'accertamento della sussistenza di una servitù di passaggio ex art. 1062 c.c. tra i fondi contigui di proprietà delle parti.
In particolare, parte attrice adduceva di essere -dal 1998- proprietaria del terreno sito nel Comune di
Vergato (BO) in località Chiesa - Susano, Foglio 34, Particella 93 (classificata come zona Residenziale
B2) e Foglio 34 Particelle 50, 52, mentre i convenuti erano comproprietari dal 1999 del terreno confinante. Lungo il confine tra le due proprietà era presente la strada vicinale privata della quale si chiedeva l'accertamento e sulla quale aveva posizionato una recinzione metallica che Parte_2
rendeva di fatto inaccessibile all'attrice la via agraria impedendole la manutenzione del fondo.
pagina 4 di 12 Nel 2015 il legale di aveva intimato al confinante l'arretramento della recinzione;
in Controparte_1
seguito, la questione diveniva oggetto di due tentativi di mediazione tra le parti, il primo in data
06.04.2017 ed il secondo in data 05.04.2018, i quali, tuttavia, si concludevano con esito negativo.
Si costituivano in giudizio e contestando le domande di parte attrice Parte_2 Parte_1
affermando, in primo luogo, l'inesistenza della strada vicinale privata e, comunque, il mancato utilizzo da parte di;
in subordine, eccepivano l'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 Controparte_1
bis c.c. sulla strada in questione e contestavano la sussistenza della servitù volontaria di passaggio,
chiedendo la vittoria di spese del giudizio o compensazione delle stesse.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria con l'escussione dei testi, l'interrogatorio formale di ed una consulenza tecnica. Il CTU adito accertava la presenza della Controparte_1
strada vicinale in corrispondenza dei confini catastali dei due terreni ed affermava che la recinzione,
priva di titolo edilizio e in parte sconfinante sul terreno di parte attrice, impediva a Controparte_1
la manutenzione del proprio terreno ostacolando l'accesso ai mezzi meccanici e permettendo le operazioni necessarie “solamente a mano e attraverso un accesso pedonale angusto”.
All'esito del giudizio R.G. 9802/2018 il Giudice di primo grado pronunciava la sentenza n. 2292/2021
resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata il 09.12.2021, con la quale accoglieva le richieste di parte attrice aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica in quanto “completa, esauriente ed
esente da censure”. Per l'effetto il Tribunale di Bologna: a) accertava l'esistenza della strada vicinale privata come individuata nella CTU e ordinava il ripristino dello stato dei luoghi;
b) disponeva l'arretramento della recinzione con spese a carico di;
c) condannava Parte_2 Parte_2
al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, liquidati in € 2.100,00 ed al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00, oltre accessori di legge;
d) poneva a carico delle parti, in solido tra loro, le spese relative alla CTU. Ogni altra domanda veniva ritenuta assorbita “per incompatibilità
logico- giuridica con quanto concretamente provato dal giudicante”.
e impugnavano la sentenza con atto di appello notificato in data Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 12 26.01.2022. Parte appellante, in primo luogo, riteneva non essere stata fornita la prova circa la natura vicinale della strada (in particolare difetterebbe la prova di un preventivo accordo tra le parti rispetto al conferimento di lembi di terreno) né rispetto alla sua effettiva esistenza;
in secondo luogo, contestava la decisione del Tribunale nella parte in cui disponeva l'arretramento della recinzione e la condanna di al risarcimento del danno poiché dalla CTU sarebbe emersa l'impossibilità di accesso Parte_2
al fondo con i soli mezzi meccanici;
in terzo luogo, lamentava l'omesso esame della domanda relativa all'accertamento dell'intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. Infine, gli appellanti censuravano il capo di sentenza relativo alle spese di lite chiedendo la compensazione anche per il primo grado per l'assoluta novità della questione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. Da ultimo, Parte_2
e presentavano istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Parte_1
sussistendone i gravi motivi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15.04.2022 resisteva nel Controparte_1
giudizio di impugnazione deducendo di aver dimostrato in primo grado l'esistenza della strada vicinale grazie a quanto emerso dall'istruttoria e quanto accertato dal CTU;
pertanto, non sarebbe dovuta alcuna prova dell'accordo tra le parti rispetto al conferimento del lembo di terreno, essendo sufficiente la sussistenza della via agraria e l'accessorietà della stessa al servizio dei fondi confinanti. Quanto alla domanda relativa all'accertamento dell'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. in Controparte_1
primo luogo sosteneva di essersi sempre servita del fondo e di aver anche provveduto alla manutenzione dello stesso anche nei pressi del confine tra le due proprietà, in secondo luogo,
contestava che nel caso di specie potesse trovare applicazione la disciplina dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. in quanto non sarebbe stata fornita la prova circa la destinazione in concreto del fondo all'attività agraria organizzata.
Da ultimo, parte appellata chiedeva il rigetto delle domande di controparte relative alla rinnovazione dell'istruttoria, alla compensazione delle spese di lite, al rigetto della domanda risarcitoria formulata in primo grado dall'attrice e sosteneva l'infondatezza dell'istanza di sospensione della sentenza pagina 6 di 12 impugnata.
Alla prima udienza del 10.5.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione avanzata ex art. 283 c.p.c.
Infine, all'udienza del 3.6.2025 -tenutasi in trattazione scritta- la Corte tratteneva la causa in decisione,
concedendo alle parti i termini abbreviati di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c.
Esposizione delle ragioni della decisione
L'appello è infondato.
Il Giudice di primo grado correttamente riteneva di condividere le conclusioni esposte nella consulenza tecnica d'ufficio poiché “appare completa, esauriente ed esente da censure e dalle cui conclusioni
questo giudice non ha motivo di discostarsi”; pertanto, la sentenza di primo grado deve essere confermata seppur con le opportune precisazioni.
In particolare, rispetto alla strada vicinale, si premette che “la formazione di una strada privata ex
collatione privatorum agrorum sussiste, infatti, allorché il relativo sedime, facente originariamente
parte di fondi latistanti, sia stato distaccato e conferito appunto allo scopo di creare la strada per
l'accesso agli stessi, traendo la sua origine da situazioni giuridiche obiettive di diversa natura, le quali
possono essere determinate dalla volontà coincidente, ancorché non concorde, di tutte le parti,
estrinsecatasi anche attraverso il fatto materiale del conferimento, pur senza forma scritta, in relazione
all'effettiva esigenza dei fondi “ (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12778/2025; Cass., Sez. 2, n. 17111/2006)
Quanto alla questione relativa all'accertamento della effettiva sussistenza di tale tipologia di strada vero è che “nelle controversie relative alla sussistenza ed all'uso della strada vicinale privata, grava
su colui che invoca tale uso l'onere di fornire la relativa prova” (Cass., Sez. 2, n. 2947/1967), tuttavia,
deve comunque ribadirsi che “l'accertamento della loro formazione ex collatione privatorum agrorum,
in mancanza di titolo costitutivo, non è soggetto al rigoroso regime probatorio della rivendicazione,
ma, al pari della costituzione di ogni altra comunione incidentale, consente di darne dimostrazione
anche con prove testimoniali o presunzioni semplici, che possono trarsi dalle caratteristiche obiettive
dei luoghi, dall'uso prolungato e pacifico della strada da parte dei frontisti, dalla rispondenza della
pagina 7 di 12 stessa alle comuni esigenze di comunicazione in relazione alla natura dei luoghi, dalle mappe catastali
[…] con la conseguente necessità di una valutazione complessiva degli elementi, anche indiziari,
addotti, al fine di stabilire la sua effettiva destinazione alle esigenze comuni di passaggio, a meno che
il contrario non risulti per l'appunto dai titoli (Cass., Sez. 2, 27/11/2018, n. 30723; Cass., Sez. 2,
18/7/2008, n. 19994; Cass., Sez. 2, 18/4/1998, n. 3984; Cass., Sez. 2, 10/7/1959, n. 2227)” (Cass. Civ.,
Sez. II, ord. n. 12778/2025; Cass. Civ. Sez. II, ord. 11466/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
30723/2018). Peraltro, “né tale diritto può estinguersi per il semplice non uso da parte del suo titolare”
(Cass. Civ. Sez. II, Sentenza del 10/04/1990 n. 2995).
Ebbene, nel caso di specie, l'esauriente istruttoria svolta in primo grado ha incontrovertibilmente provato l'esistenza della predetta via. Invero, seppur le testimonianze sul punto si siano rivelate quantomeno contradditorie fra loro, il CTU, effettuata un'indagine in loco ed analizzando la documentazione disponibile (le mappe catastali e le fotografie, tra le quali quella della Royal Air Force
del 1943-1944), ha comunque concluso accertando l'esistenza della strada, qualificandola come strada vicinale, suffragando in tal modo le testimonianze che ne confermavano l'esistenza e la natura.
In particolare, il teste , sentito all'udienza del 15.01.2020, dichiarava di abitare sui Testimone_1
luoghi dal 1980 (prima dell'acquisto dei fondi da parte delle odierne parti in causa) e che “per
trasportare la legna nel mio podere percorsi la strada di cui al capitolo, che si trovava tra le due
proprietà. ADR era una strada tra i campi […] si nota che la recinzione ha inglobato la via agraria
nella proprietà ; dal 2007 non sono più passato dalla predetta strada poiché è stata chiusa Pt_2
dalla recinzione, il sig. ha infatti chiuso il passaggio che mi consentiva di accedere alla Pt_2
predetta via agraria”; il teste , sentito all'udienza del 23.09.2020, dichiarava di aver Testimone_2
utilizzato il sentiero per “fare passeggiate ed andare a funghi” e ne confermava, altresì, l'esistenza tra
le proprietà “dove si poteva passare bene a piedi anche in due persone appaiate ma non era una vera
e propria strada. Lo so perché spesso vado in giro nei boschi e allora le proprietà non erano divise da
recinzione. Ricordo che la strada portava nel terreno dell'Archidiocesi. […] Confermo che con
pagina 8 di 12 l'edificazione della rete non ho più potuto percorrere il sentiero pedonale che viceversa prima
percorrevo liberamente. […] il sentiero serviva per collegare i fondi confinanti alle strade di cui al
capitolo”.
L'elaborato peritale chiariva anche l'utilità e l'accessorietà della strada vicinale: “il percorso
interpoderale consentiva l'accesso ai fondi posti a valle mentre parte attrice ne utilizzava solo un
tratto, unico modo di accesso alla scarpata sul confine ovest, per provvedere alla sua manutenzione”.
Non può assumere rilievo per la confutazione della tesi sin qui descritta la circostanza che il CP_2
, con comunicazioni del 18.02.2019 e 01.02.2021, abbia negato la sussistenza dapprima di una
[...]
strada vicinale ad uso pubblico e, in seguito, più genericamente, di una strada vicinale. Ciò in quanto,
innanzitutto il ha fatto riferimento ad una strada vicinale ad uso pubblico (quale pacificamente CP_2
non è quella nel caso di cui trattasi) e in ogni caso l'attestazione del ha valore meramente CP_2
dichiarativo e non costitutivo (cfr. Cass. Civ. S.U. n. 1627/2010; Cass. Civ. ord. n. 17104/2024): è
necessario, piuttosto, occorre fare riferimento alla situazione reale della strada con un accertamento di natura meramente fattuale nei termini già descritti.
Altresì priva di pregio appare la domanda, ritenuta assorbita in primo grado, con la quale parte appellante chiede il riconoscimento dell'usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. ai sensi del quale: “la
proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si
acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”.
Nel merito, infatti, tale domanda è infondata per due ordini di motivi.
In primo luogo, non è stata fornita la prova della natura rustica del fondo: a tal fine non è sufficiente allegare la visura storica dell'Agenzia delle Entrate che assume valenza limitatamente ai fini fiscali ma dalla quale non emerge la destinazione concreta del fondo;
piuttosto, si sarebbe dovuto provare “che il
fondo rustico sia concretamente destinato all'attività agricola, per tale intendendosi una ben
individuata entità agricola avente destinazione e preordinazione a una propria vicenda produttiva”
(Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 36626/2022; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20451/2017). Sul
pagina 9 di 12 punto l'elaborato peritale riferiva che sul fondo di proprietà degli odierni appellanti vi sono sì delle piante da frutto ma con “uno sviluppo stentato […] nella parte alta della proprietà, lato nord, si trova
una piccola superficie […] destinata in parte ad orto domestico ed in parte a piccole piante di frutto
[…] sono presenti delle modeste piante da frutto, dallo sviluppo stentato, di dubbia capacità
produttiva; nell'insieme trattasi di un bene, il mappale 47, di un valore modestissimo, che non offre
una redditività significativa”.
In ogni caso, non sarebbe stata fornita la prova del decorso del termine di 15 anni richiesto dall'art. 1159 bis c.c., considerato che dall'istruttoria non è stato possibile appurare con certezza in quale anno sia stata installata la recinzione (se nel 2000, 2001, 2002, 2003 o 2007) e, dunque, a partire da quale momento tale termine sarebbe iniziato a decorrere;
piuttosto, è documentale che la prima diffida volta ad ottenere lo sgombero dell'area sia stata inviata dalla sig.ra già nel 2015. CP_1
Da ultimo, il CTU ha altresì appurato che la recinzione consente l'accesso unicamente pedonale al fondo di proprietà di , di fatto ostacolando l'accesso in sicurezza al fondo (che Controparte_1
secondo il CTU deve intendersi non a piedi ma con i mezzi meccanici) e le manutenzioni necessarie;
peraltro secondo il CTU “la zona dovrebbe essere tenuta ugualmente sotto controllo da eventuali
cedimenti di erosione, tipici dell'ambiente collinare, soprattutto dopo periodi di pioggia, per cui
l'impossibilità di impiegare piccoli mezzi meccanici, rende il mantenimento della parete in prospettiva
preoccupante”.
Dunque, la suddetta recinzione ha causato un pregiudizio all'odierna appellata per avere illegittimamente inglobato “quella striscia di terreno della larghezza di m 1,50 che alla costituzione
della via agraria è stata messa a disposizione dall'allora proprietario”.
Conclusivamente, per quanto premesso, correttamente il Giudice di primo grado ha condannato i sig.ri e “all'arretramento della rete edificata sull'intera lunghezza del confine con la proprietà Pt_2 Pt_1
dell'attrice” e al risarcimento del danno quantificato in € 2.100,00.
Alla luce di quanto sopraesposto, pertanto, altrettanto infondate ed irrilevanti appaiono le richieste di pagina 10 di 12 parte appellante volte alla rinnovazione dell'istruttoria e la richiesta genericamente reiterata in questa sede ai sensi dell'art. 258 c.p.c. poiché l'istruttoria già svolta in primo grado appare sufficientemente esaustiva ai fini della decisione. Parimenti irrilevante appare la richiesta formulata ai sensi dell'art. 254
c.p.c. di confronto tra le deposizioni testimoniali, considerato che le stesse devono essere globalmente considerate e rapportate anche a quanto emerso dalla CTU e dalle altre prove documentali.
Con riferimento alle spese di lite, si ritiene debba essere rigettata anche la domanda di compensazione formulata da parte appellante ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in quanto non si rinviene l'assoluta novità della questione.
Di conseguenza, la conferma della sentenza di primo grado impone la conferma anche della statuizione relativa alle spese di lite.
Per quanto concerne il grado di appello, in applicazione del principio della soccombenza, le spese devono essere poste a carico di parte appellante e, avuto riguardo al valore della causa indeterminabile di complessità bassa, parametri medi, si liquidano in € 6.800,00 (di cui € 2.000,00 per la fase di studio della controversia, € 1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 3.400,00 per la fase decisionale)
oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma
17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni esposte in motivazione:
- Rigetta l'appello proposto da e , con conseguente conferma della Parte_2 Parte_1
sentenza n. 2292/2021 pubblicata il 09.12.2021, resa dal Tribunale di Bologna nel giudizio R.G. n.
9802/2018;
pagina 11 di 12 - Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite liquidate nella somma di € 6.800,00 , oltre a spese generali, IVA e c.p.a.;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr DPR n. 115/2002,
inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR suddetto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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