Articolo 2 della Legge 4 aprile 1977, n. 127
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 maggio 1977
Art. 2.
L' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , e' sostituito dal seguente:
"Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee che desiderano entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi.
Tale diritto, qualunque sia la loro cittadinanza, e' riconosciuto:
a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
Se la prestazione ha durata superiore a tre mesi, alle persone di cui al primo e secondo comma del presente articolo e' rilasciato un documento di soggiorno di pari durata.
Se la prestazione ha durata inferiore o uguale a tre mesi, il documento in forza del quale l'interessato e' entrato nel territorio della Repubblica equivale a documento di soggiorno; tuttavia l'interessato e' tenuto entro tre giorni dall'ingresso in Italia a segnalare la propria presenza nel territorio nazionale all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo ove si trova, la quale, accertata la identita' del dichiarante, gli rilascia ricevuta conforme al modello allegato al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 .
Per il rilascio dei documenti di soggiorno puo' essere richiesta:
a) l'esibizione del documento in forza del quale lo interessato e' entrato nel territorio della Repubblica;
b) la prova che l'interessato rientra in una delle categorie indicate al primo od al secondo comma del presente articolo.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente".
Entrata in vigore il 4 maggio 1977