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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il giudice dott. RA MP ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, all'esito dell'udienza del 18.9.25 in cui sono parti
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (RC) il 21.12.1974, residente in [...] in proprio e n.q di rappresentante legale della di (P.I. CP_1 Parte_1
) rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto - P.IVA_1 dall'avv. Pasquale Pizzi presso cui è elettivamente domiciliato.
-ricorrente-
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Giuseppe Spadaro presso cui è elettivamente domiciliato.
-resistente-
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 C.F. n. ), già , in persona del suo Procuratore P.IVA_3 Controparte_3 Speciale Dott.ssa per atto del Notaio Controparte_4 Persona_1 di Milano (rep. N. 54207 – racc. 25241), rappresentata e difesa in ogni stato e grado dall'Avv. Marco Ferraro presso cui è elettivamente domiciliata
-terza chiamata-
Oggetto: Responsabilità professionale del commercialista
Conclusioni: Le parti si riportavano a tutti i propri atti e scritti insistendo nelle rispettive richieste.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione del 12.3.24 – in proprio e n.q. di Parte_1 rappresentante legale della – conveniva in giudizio Parte_3 Pt_2
affinché il Tribunale ne accertasse la responsabilità professionale per l'errata
[...] gestione della contabilità fiscale della ditta dell'attore a lui affidata con contratto del
1 31.12.2017, rinnovato tacitamente sino al 2023 e lo condannasse al risarcimento dei danni.
In particolare, la contestazione era conseguente ad un accertamento avviato Cont dall' (di seguito ”) di Cuneo sulla dichiarazione dei redditi Controparte_5 2018 – anno d'imposta 2017 – con il quale l'ente pubblico aveva rilevato numerose nella tenuta della contabilità consistenti nell'errata determinazione del reddito d'impresa, nell'errata contabilizzazione dell'IVA e nella mancata presentazione della dichiarazione IRAP. L'invito originario richiedeva il versamento di IRPEF, IRAP, IVA ed INPS per un totale di € 89.616,00 a cui aggiungersi interessi per € 12.040,90 e sanzioni pari ad € 25.135,65; accertamento che veniva poi definito dall'attore con verbale di adesione per un importo complessivo di € 79.730,88 (inclusivo di sanzioni ed interessi anche di rateazione).
Nello specifico il convenuto:
a) sebbene l'attore avesse effettuato esclusivamente operazioni esenti, nell'anno 2017 avrebbe portato in detrazione IVA per un valore per un valore pari ad € 19.393,00; b) riportava le operazioni esenti al rigo VE32 in luogo del VE33; c) ha dichiarato un reddito di impresa pari ad € 48.914,00, cifra contestata Cont dall' in quanto “in innumerevoli occasioni, i costi spesati non soddisfano i requisiti di deducibilità previsti da TUIR”
La domanda veniva successivamente integrata con la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. in quanto giungeva in data 05.07.2024 sempre da parte dell' di Controparte_5 Cuneo, l'esito dei controlli automatici sulla dichiarazione dei redditi 2022 - anno di imposta 2021 - in riferimento ad un residuo di debito IRPEF nascente dalla dichiarazione 2021 - anno di imposta 2020 - elaborata anch'essa dal convenuto. L'importo IRPEF da rettificare, con conseguenziale addizionale regionale e contributi previdenziali, ammontava ad € 6.125,40, importo per il quale il richiedeva – anche Pt_1 in questa circostanza – un piano di rateazione.
In definitiva parte attrice concludeva chiedendo di:
“- accertare la negligenza professionale del rag. nell'adempimento Parte_2 dell'incarico della gestione della contabilità fiscale, denunce IVA – redditi – modello 770 e consulenza del lavoro ottenuto da quale rappresentante Parte_1 legale della relativamente agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e Parte_4 2021 per i fatti esposti nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171 ter e 189 cpc e per l'effetto
- condannare il convenuto e la compagnia assicuratrice Parte_2 [...] al pagamento in solido dei danni Controparte_2 causati al sig. in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 ari ad € 187.064,30 oltre interessi e rivalutazione o a quella diversa Parte_4 somma che dovesse accertarsi in corso di causa
- condannare inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore costituito”;
1.2 In data 6.6.24 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di Parte_2 parte attrice e formulando richiesta di chiamata in causa di AIG Europe S.A.,
2 Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore Con (di seguito, per brevità “ ”).
Più nello specifico, deduceva di aver prestato la propria opera in favore dell'attore solo in materia di contabilità fiscale e rilevava che gli errori contabili effettuati avrebbero potuto essere corretti senza applicazione di sanzione o con applicazione di sanzioni minime;
tanto mediante applicazione della procedura di correzione (cd. “ravvedimento operoso” prevista dalla circolare 31/2013) in concreto non effettuata.
Contestava all'attore di non aver tenuto adeguatamente le scritture contabili, omissioni queste che avrebbero causato l'errore contestato del convenuto, qualificazione quest'ultima che sarebbe peraltro esclusa dal principio contabile dell'OIC 29.
Rilevava quindi che gli errori avrebbero potuti essere in concreto emendati con la presentazione della dichiarazione integrativa, il versamento delle imposte dovute, il pagamento di una sanzione pari ad 1/5 del minimo.
Eccepiva infine la non imputabilità al commercialista di un errore commesso in buona Cont fede, rilevato a seguito di accertamento di parte dell' e non contestato dal cliente senza consentire al commercialista alcun contraddittorio nella fase amministrativa. Cont Concludeva infine che, alla luce del decreto 119/18 l' è obbligata a definire gli atti del procedimento di accertamento estinguendo sanzioni ed interessi e la condotta omissiva in tal senso di parte attrice avrebbe rilievo ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 c.c. Con
1.3 In data 9.10.24 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, in via subordinata limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., in via ulteriormente subordinata accertare la pregressa conoscenza dei fatti da parte del convenuto con conseguente perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
In particolare, l'assicurazione contesta la mancata prova, da parte dell'attore: a) dell'esistenza dell'incarico al professionista in punto di consulenza in materia di lavoro;
b) di aver trasmesso tempestivamente e correttamente tutta la documentazione utile non essendo imputabile al professionista l'omessa indicazione di voci i cui dati non sono stati forniti dal cliente.
Allegava che la condotta omissiva del cliente aveva concorso a cagionare il danno in quanto il cliente non aveva presentato denunce integrative o a correzioni che avrebbero potuto ridurre o azzerare il danno.
Sottolineava ancora che per gli anni successivi al 2017, anche a voler ammettere l'inadempimento del professionista, vi è ad oggi un danno esclusivamente potenziale o eventuale in quanto non ancora accertato.
Quanto alla garanzia assicurativa, dagli atti emergerebbe la pregressa conoscenza da parte del convenuto di irregolarità nella tenuta della contabilità e l'omessa indicazione di tale circostanza in sede di stipula, ai sensi dell'art. 74 delle condizioni di polizza, comporterebbe la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.
1.4 All'udienza del 18.12.24 parte attrice dichiarava la propria disponibilità a transigere la controversia dietro il versamento della somma di € 129.000,00 corrispondente a quanto egli ha versato e sta versando all' e all'INPS; i difensori Controparte_5 delle controparti si riservavano di interloquire con i propri assistiti sulla proposta transattiva.
3 1.5 All'udienza del 29.1.25 le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie - così tacitamente evidenziando il fallimento del tentativo di bonario componimento della controversia – e il giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori.
1.6 Con ordinanza del 30.1.25 il giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
1.7 All'udienza del 18.9.25 le parti rassegnavano le conclusioni e il giudice riservava la decisione.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della controversia attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale del commercialista discendente dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente.
In tale contesto il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta.
Come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, grava sul danneggiato l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dal professionista, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta dello stesso ed il danno.
Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014).
È pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di tenuta della contabilità tra attore e Cont convenuto nel periodo oggetto di contestazione da parte dell' .
Dunque, occorre valutare l'operato del professionista, sulla base degli inadempimenti allegati da parte attrice.
Le condotte contestate da parte attrice, nel caso di specie, consistono:
1) nell'errata determinazione del reddito d'impresa;
2) nell'errata contabilizzazione dell'IVA;
3) nella mancata presentazione della dichiarazione IRAP;
4) nell'errata determinazione del debito di imposta della dichiarazione IRPEF riferibile agli anni 2019 e 2020 della parte attrice in proprio.
Dal canto suo, il convenuto ha dedotto che:
a) gli errori sarebbero imputabili a parte attrice che non avrebbe tenuto adeguatamente le scritture contabili;
b) in ogni caso avrebbero potuto essere emendati mediante il procedimento di ravvedimento operoso che avrebbe determinato l'eliminazione o riduzione delle sanzioni
Quanto al punto 4 deve immediatamente osservarsi che parte attrice non ha prodotto la lettera di incarico a parte convenuta per il deposito delle dichiarazioni fiscali personali.
4 Non vi è pertanto prova del rapporto di prestazione d'opera intellettuale e la richiesta sul punto deve essere rigettata.
Non paiono esservi dubbi in ordine al rapporto di causalità esistente tra la condotta del commercialista e l'evento di danno rispetto all'annualità di imposta 2017. Cont In tal senso è sufficiente rimandare ai processi verbali dell' allegati all'atto di citazione (doc 5A e 5B).
Per le successive annualità non è invece stato provato che dalla condotta del commercialista sia già derivato un danno;
trattandosi di danno solo potenziale, incerto anche quanto all'an, lo stesso non è allo stato risarcibile.
Rispetto a quanto dedotto dal convenuto alla lettera a), deve osservarsi che la circostanza che parte attrice avesse tenuto scorrettamente le scritture contabili è allegazione assolutamente generica e non circostanziata, oltre che sfornita di qualsiasi, anche minimo appiglio probatorio.
Quanto alla lettera b), deve osservarsi che la condotta asseritamente omessa da parte attrice non è idonea a eliminare i profili di responsabilità del professionista, potendo al più influire sulla quantificazione del risarcimento del danno.
A tale ultimo riguardo deve osservarsi che la possibilità di addivenire ad una Cont mitigazione delle sanzioni e quindi degli interessi da parte dell mediante il cosiddetto ravvedimento operoso è circostanza che potrebbe assumere rilievo in tal senso esclusivamente se fosse fornita la prova da parte del resistente della circostanza che l'attore fosse stato posto a conoscenza di tale possibilità dal commercialista.
Ciò nella specie è pacifico che non sia avvenuto, in quanto emerge direttamente dagli scritti di parte convenuta, né alcuna prova in senso contrario è stata depositata da quest'ultima.
Né può opinarsi che il convenuto non fosse a conoscenza degli errori commessi nella compilazione e presentazione delle scritture fiscali, quanto meno, a far data del primo Cont accertamento dell
In ogni caso dalla lettura del verbale di adesione (doc. 5C allegato all'atto di costituzione) emerge che la sanzione applicata in concreto sia pari a 1/18 delle sanzioni previste dalla legge, laddove in caso di mero ravvedimento operoso sarebbero state pari, nel caso di specie, a 1/6. Pertanto, la modalità di definizione della contestazione attuata erano in effetti quelle maggiormente idonee a contenere il danno patito in conseguenza della condotta imperita del commercialista e non può ravvisarsi alcun profilo di concorso di colpa in capo all'attore.
In definitiva deve riscontrarsi una responsabilità professionale del convenuto unicamente con riferimento alle condotte negligenti riferibili all'anno di imposta 2017 specificamente individuato nei verbali dell'AdE di cui agli all. 5A e 5B dell'atto di citazione.
Con riferimento a tutte queste contestazioni, concretizzanti il danno patito dalla società attrice a causa della condotta negligente del professionista convenuto, si evidenzia la risarcibilità unicamente di sanzioni ed interessi, rimanendo, comunque, a carico del contribuente l'imposta dovuta.
La complessiva somma di interessi e sanzioni imputabili al professionista, sulla base della documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. all. 5C) è pari a
5 complessivi € 11.310,92 (€ 2.688,82 a titolo di sanzione ed € 8.622,10 a titolo di interessi di rateizzazione).
Appurata, dunque, la responsabilità risarcitoria del convenuto , Parte_2 occorre adesso esaminare la domanda di manleva da lui formulata nei confronti della terza chiamata, la quale ultima solleva una serie di eccezioni al fine di sottrarsi all'obbligo di manleva.
Ebbene, risulta incontestata l'esistenza del contratto assicurativo su cui si basa la richiesta di manleva n. ICOM012293 (all. 3 comparsa di costituzione del convenuto) e avesse durata di 1 anno, con clausola c.d. claims made, comportante un'efficacia retroattiva alla copertura assicurativa a tutti quei danni, verificatisi anteriormente alla stipula del contratto assicurativo, le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel periodo di vigenza contrattuale sempre che la richiesta risarcitoria non fosse assistita da altra copertura assicurativa e che i fatti sottesi alla stessa non fossero noti/ragionevolmente prevedibili al contraente o ad uno o più assicurati. Il massimale ivi previsto era pari ad € 1.033.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto con franchigia di € 500,00.
È, altresì, incontestato che abbia denunciato il sinistro in data 11.11.22, poco Pt_2 dopo essere venuto a conoscenza della contestazione mossa a nei termini previsti Pt_1 dall'art. 61 delle condizioni generali di assicurazione;
infatti, dagli atti emerge che sia stato messo a conoscenza dell'avviso bonario notificato a in data Pt_2 Pt_1 7.11.22.
Ciò posto, la compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza derivante dalla circostanza per cui sarebbe stato a conoscenza di informazioni e circostanze Pt_2 che avrebbero potuto indurre la compagnia a valutazioni in punto di rischio assicurativo diverse da quelle in concreto effettuate con le conseguenze di cui agli artt. 1892 - 1895 c.c.
Sul punto è appena il caso di osservare che quanto eccepito dalla terza chiamata resta del tutto indimostrato e privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
Infatti, ex art. 1895 c.c., grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicazione della predetta fattispecie: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020). Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato occorre, poi, che questi abbia omesso di riferire all'assicuratore, con coscienza e volontà, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo altresì necessario che si sia avvalso di artifizi o raggiri, mentre, perché si configuri la colpa grave occorre che la dichiarazione inesatta o reticente derivi da una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'informazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017 e sentenza n. 12086/2015).
Avuto riguardo all'eccezione formulata ex art. 1892 c.c. si pone in evidenza che, nel caso di specie non si rinviene alcuna condotta dolosa o gravemente colposa in capo a il quale al momento della stipula della polizza non aveva pacificamente Pt_2 ancora rivenuto alcuna richiesta risarcitoria.
6 Quanto, invece, all'ulteriore norma invocata dalla terza chiamata (l'art. 1893 c.c.), si osserva che essa disciplina il caso della reticenza operata senza dolo o colpa grave, che non comporta alcun effetto ai fini contrattuali se non la riduzione dell'indennizzo proporzionalmente al minor premio pagato rispetto a quello che altrimenti sarebbe stato pagato. Invero, la compagnia, pur menzionando la norma in esame congiuntamente all'art. 1892 c.c., imposta tutta la sua difesa solo sui requisiti di quest'ultima disposizione e sulla sanzione ivi prevista di non dovutezza dell'indennizzo, senza spendere alcuna parola sull'art. 1893 c.c., tanto che non ha nemmeno dedotto quale sarebbe la differenza di premio configurabile su cui parametrare la riduzione dell'indennizzo. Ne discende che l'eccezione ex art. 1893 c.c. è infondata, difettando di specifiche allegazioni.
Per le ragioni esposte deve affermarsi che il sinistro oggetto di causa rientra nella copertura assicurativa e, pertanto, la domanda di manleva merita accoglimento, con l'unica precisazione che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne l'assicurato dalla somma che questi è stato condannato a rifondere in favore dell'attrice, al netto della franchigia prevista in polizza.
Alla luce del solo parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la regola della soccombenza e, pertanto, il convenuto e la terza chiamata dovranno essere condannati solidalmente a rifondere in favore dell'attrice la complessiva somma di € 2.109,00 per onorari (alla luce del valore effettivo della causa, rientrante nello scaglione tra i 52.001 e i 260.000 €) ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Pt_2
a corrispondere in favore di
[...] Parte_5
la complessiva somma di € 11.310,92 oltre interessi legali dal
[...] dovuto al soddisfo;
2. rigetta nel resto;
3. condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto della somma indicata al precedente punto, al netto della franchigia pari a 500,00€;
4. compensa in ragione della metà le spese di lite;
per la residua parte condanna il convenuto e la terza chiamata a rifondere solidalmente nei confronti dell'attrice le spese di lite liquidate in € 2.109,00 per onorari ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
Reggio Calabria, 20/10/2025 Il giudice
RA MP
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA I sezione civile
Il giudice dott. RA MP ha emesso la seguente sentenza
SENTENZA nella causa civile indicata in epigrafe, all'esito dell'udienza del 18.9.25 in cui sono parti
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 (RC) il 21.12.1974, residente in [...] in proprio e n.q di rappresentante legale della di (P.I. CP_1 Parte_1
) rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto - P.IVA_1 dall'avv. Pasquale Pizzi presso cui è elettivamente domiciliato.
-ricorrente-
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._2 rappresentato e difeso – giusta procura in calce al presente atto - dall'avv. Giuseppe Spadaro presso cui è elettivamente domiciliato.
-resistente-
(P.IVA Controparte_2 P.IVA_2 C.F. n. ), già , in persona del suo Procuratore P.IVA_3 Controparte_3 Speciale Dott.ssa per atto del Notaio Controparte_4 Persona_1 di Milano (rep. N. 54207 – racc. 25241), rappresentata e difesa in ogni stato e grado dall'Avv. Marco Ferraro presso cui è elettivamente domiciliata
-terza chiamata-
Oggetto: Responsabilità professionale del commercialista
Conclusioni: Le parti si riportavano a tutti i propri atti e scritti insistendo nelle rispettive richieste.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1.1 Con atto di citazione del 12.3.24 – in proprio e n.q. di Parte_1 rappresentante legale della – conveniva in giudizio Parte_3 Pt_2
affinché il Tribunale ne accertasse la responsabilità professionale per l'errata
[...] gestione della contabilità fiscale della ditta dell'attore a lui affidata con contratto del
1 31.12.2017, rinnovato tacitamente sino al 2023 e lo condannasse al risarcimento dei danni.
In particolare, la contestazione era conseguente ad un accertamento avviato Cont dall' (di seguito ”) di Cuneo sulla dichiarazione dei redditi Controparte_5 2018 – anno d'imposta 2017 – con il quale l'ente pubblico aveva rilevato numerose nella tenuta della contabilità consistenti nell'errata determinazione del reddito d'impresa, nell'errata contabilizzazione dell'IVA e nella mancata presentazione della dichiarazione IRAP. L'invito originario richiedeva il versamento di IRPEF, IRAP, IVA ed INPS per un totale di € 89.616,00 a cui aggiungersi interessi per € 12.040,90 e sanzioni pari ad € 25.135,65; accertamento che veniva poi definito dall'attore con verbale di adesione per un importo complessivo di € 79.730,88 (inclusivo di sanzioni ed interessi anche di rateazione).
Nello specifico il convenuto:
a) sebbene l'attore avesse effettuato esclusivamente operazioni esenti, nell'anno 2017 avrebbe portato in detrazione IVA per un valore per un valore pari ad € 19.393,00; b) riportava le operazioni esenti al rigo VE32 in luogo del VE33; c) ha dichiarato un reddito di impresa pari ad € 48.914,00, cifra contestata Cont dall' in quanto “in innumerevoli occasioni, i costi spesati non soddisfano i requisiti di deducibilità previsti da TUIR”
La domanda veniva successivamente integrata con la memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c. in quanto giungeva in data 05.07.2024 sempre da parte dell' di Controparte_5 Cuneo, l'esito dei controlli automatici sulla dichiarazione dei redditi 2022 - anno di imposta 2021 - in riferimento ad un residuo di debito IRPEF nascente dalla dichiarazione 2021 - anno di imposta 2020 - elaborata anch'essa dal convenuto. L'importo IRPEF da rettificare, con conseguenziale addizionale regionale e contributi previdenziali, ammontava ad € 6.125,40, importo per il quale il richiedeva – anche Pt_1 in questa circostanza – un piano di rateazione.
In definitiva parte attrice concludeva chiedendo di:
“- accertare la negligenza professionale del rag. nell'adempimento Parte_2 dell'incarico della gestione della contabilità fiscale, denunce IVA – redditi – modello 770 e consulenza del lavoro ottenuto da quale rappresentante Parte_1 legale della relativamente agli anni d'imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e Parte_4 2021 per i fatti esposti nell'atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171 ter e 189 cpc e per l'effetto
- condannare il convenuto e la compagnia assicuratrice Parte_2 [...] al pagamento in solido dei danni Controparte_2 causati al sig. in proprio e n.q. di legale rappresentante della Parte_1 ari ad € 187.064,30 oltre interessi e rivalutazione o a quella diversa Parte_4 somma che dovesse accertarsi in corso di causa
- condannare inoltre i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore costituito”;
1.2 In data 6.6.24 si costituiva chiedendo il rigetto delle domande di Parte_2 parte attrice e formulando richiesta di chiamata in causa di AIG Europe S.A.,
2 Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro-tempore Con (di seguito, per brevità “ ”).
Più nello specifico, deduceva di aver prestato la propria opera in favore dell'attore solo in materia di contabilità fiscale e rilevava che gli errori contabili effettuati avrebbero potuto essere corretti senza applicazione di sanzione o con applicazione di sanzioni minime;
tanto mediante applicazione della procedura di correzione (cd. “ravvedimento operoso” prevista dalla circolare 31/2013) in concreto non effettuata.
Contestava all'attore di non aver tenuto adeguatamente le scritture contabili, omissioni queste che avrebbero causato l'errore contestato del convenuto, qualificazione quest'ultima che sarebbe peraltro esclusa dal principio contabile dell'OIC 29.
Rilevava quindi che gli errori avrebbero potuti essere in concreto emendati con la presentazione della dichiarazione integrativa, il versamento delle imposte dovute, il pagamento di una sanzione pari ad 1/5 del minimo.
Eccepiva infine la non imputabilità al commercialista di un errore commesso in buona Cont fede, rilevato a seguito di accertamento di parte dell' e non contestato dal cliente senza consentire al commercialista alcun contraddittorio nella fase amministrativa. Cont Concludeva infine che, alla luce del decreto 119/18 l' è obbligata a definire gli atti del procedimento di accertamento estinguendo sanzioni ed interessi e la condotta omissiva in tal senso di parte attrice avrebbe rilievo ai fini dell'applicazione del disposto dell'art.1227 c.c. Con
1.3 In data 9.10.24 si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, in via subordinata limitare la condanna in applicazione degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c., in via ulteriormente subordinata accertare la pregressa conoscenza dei fatti da parte del convenuto con conseguente perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
In particolare, l'assicurazione contesta la mancata prova, da parte dell'attore: a) dell'esistenza dell'incarico al professionista in punto di consulenza in materia di lavoro;
b) di aver trasmesso tempestivamente e correttamente tutta la documentazione utile non essendo imputabile al professionista l'omessa indicazione di voci i cui dati non sono stati forniti dal cliente.
Allegava che la condotta omissiva del cliente aveva concorso a cagionare il danno in quanto il cliente non aveva presentato denunce integrative o a correzioni che avrebbero potuto ridurre o azzerare il danno.
Sottolineava ancora che per gli anni successivi al 2017, anche a voler ammettere l'inadempimento del professionista, vi è ad oggi un danno esclusivamente potenziale o eventuale in quanto non ancora accertato.
Quanto alla garanzia assicurativa, dagli atti emergerebbe la pregressa conoscenza da parte del convenuto di irregolarità nella tenuta della contabilità e l'omessa indicazione di tale circostanza in sede di stipula, ai sensi dell'art. 74 delle condizioni di polizza, comporterebbe la totale o parziale perdita del diritto all'indennizzo.
1.4 All'udienza del 18.12.24 parte attrice dichiarava la propria disponibilità a transigere la controversia dietro il versamento della somma di € 129.000,00 corrispondente a quanto egli ha versato e sta versando all' e all'INPS; i difensori Controparte_5 delle controparti si riservavano di interloquire con i propri assistiti sulla proposta transattiva.
3 1.5 All'udienza del 29.1.25 le parti insistevano nelle proprie richieste istruttorie - così tacitamente evidenziando il fallimento del tentativo di bonario componimento della controversia – e il giudice si riservava sull'ammissione dei mezzi istruttori.
1.6 Con ordinanza del 30.1.25 il giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
1.7 All'udienza del 18.9.25 le parti rassegnavano le conclusioni e il giudice riservava la decisione.
2. La domanda attorea è parzialmente fondata.
Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della controversia attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale del commercialista discendente dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente.
In tale contesto il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta.
Come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, grava sul danneggiato l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dal professionista, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta dello stesso ed il danno.
Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n. 3355/2014).
È pacifica l'esistenza del rapporto contrattuale di tenuta della contabilità tra attore e Cont convenuto nel periodo oggetto di contestazione da parte dell' .
Dunque, occorre valutare l'operato del professionista, sulla base degli inadempimenti allegati da parte attrice.
Le condotte contestate da parte attrice, nel caso di specie, consistono:
1) nell'errata determinazione del reddito d'impresa;
2) nell'errata contabilizzazione dell'IVA;
3) nella mancata presentazione della dichiarazione IRAP;
4) nell'errata determinazione del debito di imposta della dichiarazione IRPEF riferibile agli anni 2019 e 2020 della parte attrice in proprio.
Dal canto suo, il convenuto ha dedotto che:
a) gli errori sarebbero imputabili a parte attrice che non avrebbe tenuto adeguatamente le scritture contabili;
b) in ogni caso avrebbero potuto essere emendati mediante il procedimento di ravvedimento operoso che avrebbe determinato l'eliminazione o riduzione delle sanzioni
Quanto al punto 4 deve immediatamente osservarsi che parte attrice non ha prodotto la lettera di incarico a parte convenuta per il deposito delle dichiarazioni fiscali personali.
4 Non vi è pertanto prova del rapporto di prestazione d'opera intellettuale e la richiesta sul punto deve essere rigettata.
Non paiono esservi dubbi in ordine al rapporto di causalità esistente tra la condotta del commercialista e l'evento di danno rispetto all'annualità di imposta 2017. Cont In tal senso è sufficiente rimandare ai processi verbali dell' allegati all'atto di citazione (doc 5A e 5B).
Per le successive annualità non è invece stato provato che dalla condotta del commercialista sia già derivato un danno;
trattandosi di danno solo potenziale, incerto anche quanto all'an, lo stesso non è allo stato risarcibile.
Rispetto a quanto dedotto dal convenuto alla lettera a), deve osservarsi che la circostanza che parte attrice avesse tenuto scorrettamente le scritture contabili è allegazione assolutamente generica e non circostanziata, oltre che sfornita di qualsiasi, anche minimo appiglio probatorio.
Quanto alla lettera b), deve osservarsi che la condotta asseritamente omessa da parte attrice non è idonea a eliminare i profili di responsabilità del professionista, potendo al più influire sulla quantificazione del risarcimento del danno.
A tale ultimo riguardo deve osservarsi che la possibilità di addivenire ad una Cont mitigazione delle sanzioni e quindi degli interessi da parte dell mediante il cosiddetto ravvedimento operoso è circostanza che potrebbe assumere rilievo in tal senso esclusivamente se fosse fornita la prova da parte del resistente della circostanza che l'attore fosse stato posto a conoscenza di tale possibilità dal commercialista.
Ciò nella specie è pacifico che non sia avvenuto, in quanto emerge direttamente dagli scritti di parte convenuta, né alcuna prova in senso contrario è stata depositata da quest'ultima.
Né può opinarsi che il convenuto non fosse a conoscenza degli errori commessi nella compilazione e presentazione delle scritture fiscali, quanto meno, a far data del primo Cont accertamento dell
In ogni caso dalla lettura del verbale di adesione (doc. 5C allegato all'atto di costituzione) emerge che la sanzione applicata in concreto sia pari a 1/18 delle sanzioni previste dalla legge, laddove in caso di mero ravvedimento operoso sarebbero state pari, nel caso di specie, a 1/6. Pertanto, la modalità di definizione della contestazione attuata erano in effetti quelle maggiormente idonee a contenere il danno patito in conseguenza della condotta imperita del commercialista e non può ravvisarsi alcun profilo di concorso di colpa in capo all'attore.
In definitiva deve riscontrarsi una responsabilità professionale del convenuto unicamente con riferimento alle condotte negligenti riferibili all'anno di imposta 2017 specificamente individuato nei verbali dell'AdE di cui agli all. 5A e 5B dell'atto di citazione.
Con riferimento a tutte queste contestazioni, concretizzanti il danno patito dalla società attrice a causa della condotta negligente del professionista convenuto, si evidenzia la risarcibilità unicamente di sanzioni ed interessi, rimanendo, comunque, a carico del contribuente l'imposta dovuta.
La complessiva somma di interessi e sanzioni imputabili al professionista, sulla base della documentazione prodotta in allegato all'atto di citazione (cfr. all. 5C) è pari a
5 complessivi € 11.310,92 (€ 2.688,82 a titolo di sanzione ed € 8.622,10 a titolo di interessi di rateizzazione).
Appurata, dunque, la responsabilità risarcitoria del convenuto , Parte_2 occorre adesso esaminare la domanda di manleva da lui formulata nei confronti della terza chiamata, la quale ultima solleva una serie di eccezioni al fine di sottrarsi all'obbligo di manleva.
Ebbene, risulta incontestata l'esistenza del contratto assicurativo su cui si basa la richiesta di manleva n. ICOM012293 (all. 3 comparsa di costituzione del convenuto) e avesse durata di 1 anno, con clausola c.d. claims made, comportante un'efficacia retroattiva alla copertura assicurativa a tutti quei danni, verificatisi anteriormente alla stipula del contratto assicurativo, le cui richieste risarcitorie fossero pervenute nel periodo di vigenza contrattuale sempre che la richiesta risarcitoria non fosse assistita da altra copertura assicurativa e che i fatti sottesi alla stessa non fossero noti/ragionevolmente prevedibili al contraente o ad uno o più assicurati. Il massimale ivi previsto era pari ad € 1.033.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con uno scoperto con franchigia di € 500,00.
È, altresì, incontestato che abbia denunciato il sinistro in data 11.11.22, poco Pt_2 dopo essere venuto a conoscenza della contestazione mossa a nei termini previsti Pt_1 dall'art. 61 delle condizioni generali di assicurazione;
infatti, dagli atti emerge che sia stato messo a conoscenza dell'avviso bonario notificato a in data Pt_2 Pt_1 7.11.22.
Ciò posto, la compagnia eccepisce l'inoperatività della polizza derivante dalla circostanza per cui sarebbe stato a conoscenza di informazioni e circostanze Pt_2 che avrebbero potuto indurre la compagnia a valutazioni in punto di rischio assicurativo diverse da quelle in concreto effettuate con le conseguenze di cui agli artt. 1892 - 1895 c.c.
Sul punto è appena il caso di osservare che quanto eccepito dalla terza chiamata resta del tutto indimostrato e privo di qualsivoglia riscontro probatorio.
Infatti, ex art. 1895 c.c., grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicazione della predetta fattispecie: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11115 del 10/06/2020). Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del dolo in capo all'assicurato occorre, poi, che questi abbia omesso di riferire all'assicuratore, con coscienza e volontà, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo altresì necessario che si sia avvalso di artifizi o raggiri, mentre, perché si configuri la colpa grave occorre che la dichiarazione inesatta o reticente derivi da una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nella piena consapevolezza dell'importanza dell'informazione (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017 e sentenza n. 12086/2015).
Avuto riguardo all'eccezione formulata ex art. 1892 c.c. si pone in evidenza che, nel caso di specie non si rinviene alcuna condotta dolosa o gravemente colposa in capo a il quale al momento della stipula della polizza non aveva pacificamente Pt_2 ancora rivenuto alcuna richiesta risarcitoria.
6 Quanto, invece, all'ulteriore norma invocata dalla terza chiamata (l'art. 1893 c.c.), si osserva che essa disciplina il caso della reticenza operata senza dolo o colpa grave, che non comporta alcun effetto ai fini contrattuali se non la riduzione dell'indennizzo proporzionalmente al minor premio pagato rispetto a quello che altrimenti sarebbe stato pagato. Invero, la compagnia, pur menzionando la norma in esame congiuntamente all'art. 1892 c.c., imposta tutta la sua difesa solo sui requisiti di quest'ultima disposizione e sulla sanzione ivi prevista di non dovutezza dell'indennizzo, senza spendere alcuna parola sull'art. 1893 c.c., tanto che non ha nemmeno dedotto quale sarebbe la differenza di premio configurabile su cui parametrare la riduzione dell'indennizzo. Ne discende che l'eccezione ex art. 1893 c.c. è infondata, difettando di specifiche allegazioni.
Per le ragioni esposte deve affermarsi che il sinistro oggetto di causa rientra nella copertura assicurativa e, pertanto, la domanda di manleva merita accoglimento, con l'unica precisazione che l'assicurazione è tenuta a tenere indenne l'assicurato dalla somma che questi è stato condannato a rifondere in favore dell'attrice, al netto della franchigia prevista in polizza.
Alla luce del solo parziale accoglimento della domanda attorea si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura della metà. La restante metà segue la regola della soccombenza e, pertanto, il convenuto e la terza chiamata dovranno essere condannati solidalmente a rifondere in favore dell'attrice la complessiva somma di € 2.109,00 per onorari (alla luce del valore effettivo della causa, rientrante nello scaglione tra i 52.001 e i 260.000 €) ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna Pt_2
a corrispondere in favore di
[...] Parte_5
la complessiva somma di € 11.310,92 oltre interessi legali dal
[...] dovuto al soddisfo;
2. rigetta nel resto;
3. condanna la terza chiamata a manlevare il convenuto della somma indicata al precedente punto, al netto della franchigia pari a 500,00€;
4. compensa in ragione della metà le spese di lite;
per la residua parte condanna il convenuto e la terza chiamata a rifondere solidalmente nei confronti dell'attrice le spese di lite liquidate in € 2.109,00 per onorari ed € 759,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%;
Reggio Calabria, 20/10/2025 Il giudice
RA MP
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