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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4334/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 6.10.2020 da
rappresentata e difesa dall'Avv. Palma Nardiello, giusta procura in atti, Parte_1
-ricorrente-
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Lotito Niccolò, giusta procura in atti, Controparte_1
-resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tran -interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2020, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contrato con in data 14/09/1994, nel Comune di Terlizzi, con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al n. 136, Parte II, serie A, anno 1994, dando atto che dall'unione coniugale sono nate due figlie nata a [...] il [...], maggiorenne, Per_1 indipendente economicamente, e nata a [...] il [...], studentessa, e che i coniugi si sono Per_2 separati, giusta decreto di omologazione, n. cron. 6260, emesso dal Tribunale di Trani il 19-26/11/2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4919/2019 R.G., versato in atti, senza che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi si sia mai ricostituita.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , il quale nulla opponeva alla domanda principale, Controparte_1 impugnando e contestando per il resto ogni avverso dedotto.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava i provvedimenti di cui al decreto di omologa del 19/26.11.2019 del
Tribunale di Trani, salvo determinare in € 120,00 mensili, oltre adeguamenti Istat, determinava l'obbligo di
1 contribuzione al mantenimento della figlia da parte della madre, con versamento diretto a favore della Per_2 stessa entro il giorno 10 di ogni mese;
indi, nominava il giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della fase di merito, all'udienza del 6.2.2025, il Tribunale formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma in toto dell'ordinanza presidenziale, che prevede sostanzialmente il solo assegno a titolo di contribuzione del mantenimento di di anni 25, che sta concludendo il suo Per_2 ciclo di studi, come sopra è emerso, nella misura di € 120,00, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese Part straordinarie secondo il protocollo siglato dal Tribunale con il .
Tale proposta veniva accettata dal resistente presente alla detta udienza, mentre la parte ricorrente dichiarava di accettarla con atto depositato in data 11.4.2025, sottoscritto dalla stessa e dal suo difensore anche per autentica.
Indi all'esito dell'udienza del 3.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui la causa veniva rinviata, la stessa veniva riservata in decisione senza termini.
DIRITTO
La domanda proposta dalle parti merita di essere accolta, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett.
b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme del decreto di omologazione n. cron. 6260, emesso dal Tribunale di Trani il 19-
26/11/2019, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale iscritto al n. 4919/2019 R.G., versata in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Il Tribunale, in considerazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., come formulata ed accettata dalle parti, sopra integralmente riportata, stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 3.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa, il G.I., previa trasformazione del rito, valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 6.10.2020 da nei confronti di , con l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede: dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da con in data Parte_1 Controparte_1
14/09/1994, nel Comune di Terlizzi, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al n. 136, Parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 6.2.2025, contenente la proposta ex art 185 bis c.p.c. personalmente accettata dal resistente alla detta udienza e dalla ricorrente con atto depositato l'11.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente rel.
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa, con ricorso depositato in data 6.10.2020 da
rappresentata e difesa dall'Avv. Palma Nardiello, giusta procura in atti, Parte_1
-ricorrente-
e
rappresentato e difeso dall'Avv. Lotito Niccolò, giusta procura in atti, Controparte_1
-resistente
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tran -interventore ex lege
FATTO
Con ricorso depositato in data 6.10.2020, ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contrato con in data 14/09/1994, nel Comune di Terlizzi, con atto Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al n. 136, Parte II, serie A, anno 1994, dando atto che dall'unione coniugale sono nate due figlie nata a [...] il [...], maggiorenne, Per_1 indipendente economicamente, e nata a [...] il [...], studentessa, e che i coniugi si sono Per_2 separati, giusta decreto di omologazione, n. cron. 6260, emesso dal Tribunale di Trani il 19-26/11/2019, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 4919/2019 R.G., versato in atti, senza che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi si sia mai ricostituita.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , il quale nulla opponeva alla domanda principale, Controparte_1 impugnando e contestando per il resto ogni avverso dedotto.
In sede di comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f., all'esito del fallimento del tentativo di conciliazione, il Presidente confermava i provvedimenti di cui al decreto di omologa del 19/26.11.2019 del
Tribunale di Trani, salvo determinare in € 120,00 mensili, oltre adeguamenti Istat, determinava l'obbligo di
1 contribuzione al mantenimento della figlia da parte della madre, con versamento diretto a favore della Per_2 stessa entro il giorno 10 di ogni mese;
indi, nominava il giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Nel corso della fase di merito, all'udienza del 6.2.2025, il Tribunale formulava alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “conferma in toto dell'ordinanza presidenziale, che prevede sostanzialmente il solo assegno a titolo di contribuzione del mantenimento di di anni 25, che sta concludendo il suo Per_2 ciclo di studi, come sopra è emerso, nella misura di € 120,00, oltre aggiornamento Istat e al 50% delle spese Part straordinarie secondo il protocollo siglato dal Tribunale con il .
Tale proposta veniva accettata dal resistente presente alla detta udienza, mentre la parte ricorrente dichiarava di accettarla con atto depositato in data 11.4.2025, sottoscritto dalla stessa e dal suo difensore anche per autentica.
Indi all'esito dell'udienza del 3.6.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., cui la causa veniva rinviata, la stessa veniva riservata in decisione senza termini.
DIRITTO
La domanda proposta dalle parti merita di essere accolta, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett.
b) legge n. 898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Invero dalla copia conforme del decreto di omologazione n. cron. 6260, emesso dal Tribunale di Trani il 19-
26/11/2019, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale iscritto al n. 4919/2019 R.G., versata in atti, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento.
Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di sei mesi dalla data di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale, termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Il Tribunale, in considerazione della proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., come formulata ed accettata dalle parti, sopra integralmente riportata, stima pertanto sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Rilevato che i difensori delle parti in occasione dell'udienza del 3.6.2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa, il G.I., previa trasformazione del rito, valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 6.10.2020 da nei confronti di , con l'intervento in causa del Parte_1 Controparte_1
P.M., così provvede: dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da con in data Parte_1 Controparte_1
14/09/1994, nel Comune di Terlizzi, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bisceglie al n. 136, Parte II, serie A, anno 1994, alle condizioni di cui al verbale di udienza del 6.2.2025, contenente la proposta ex art 185 bis c.p.c. personalmente accettata dal resistente alla detta udienza e dalla ricorrente con atto depositato l'11.4.2025, da intendersi qui integralmente trascritta e richiamata.
2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Laura Cantore
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