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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/12/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15408 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15408/2020 promossa da:
in persona dei legali Parte_1 rappresentanti p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
con l'Avv. Arturo Cancrini;
Controparte_2
– attrice – Contro
, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi;
CP_3
– convenuta – E (GIÀ , in persona del Controparte_4 Controparte_5 rappresentante legale p.t., con l'Avv. Pietro Augusto de Nicolo;
– intervenuta ad adiuvandum e terza chiamata –
, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Nicolò d'Elia; Controparte_6
in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Controparte_7
VI Russi;
– terze chiamate – FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 30.11.2020 l' Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t. Arch. e Arch.
[...] Controparte_8
, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di CP_9 professionisti costituito con le mandanti in persona dell'Amministratore unico Parte_2
Dott.ssa , in persona del Prof. Arch. e CP_10 Controparte_1 CP_11
in persona dell' Ing. Controparte_2 CP_12
in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti
[...] costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
quale vincitrice ed aggiudicatrice del concorso di progettazione per la Controparte_2 realizzazione della Nuova sede del Consiglio Regionale e della sistemazione delle aree interne, conveniva in giudizio la . CP_3
Riferiva che, con Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2) la le conferiva l'appalto pubblico di servizi avente ad oggetto: CP_3
a) la redazione del Progetto architettonico generale coordinato ed inserimento urbanistico;
b) la redazione del Progetto strutture;
c) la redazione del Progetto impianti meccanici e similari;
d) la redazione del Progetto impianti idraulici e similari;
e) la redazione del Progetto impianti elettrici e speciali;
f) l'esecuzione delle prove geognostiche e relazioni di indagine geologica, geotecnica, idraulica, idrologica, sismica;
g) la redazione del Piano della manutenzione;
h) la Verifica e relazione ex lege n. 10/1991; i) la redazione del Progetto di prevenzione incendi e predisposizione per VV.F.; l) il Coordinamento di sicurezza in fase progettuale ex lege 494/ 1996; m) il Coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione;
n) la Direzione dei lavori e relativo ufficio;
o) le Misure e la contabilità dei lavori;
p) le Attività accessorie. La convenzione prevedeva compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti, con liquidazione proporzionale agli stati di avanzamento lavori e definitiva determinazione a consuntivo sugli importi effettivi delle opere. La liquidava i corrispettivi relativi alla quarta perizia di CP_3 variante e al SAL n. 26, datato febbraio 2018; rifiutava invece il pagamento dei SAL n. 27 (ottobre 2018), n. 28 (novembre 2018), n. 29 (febbraio 2019) e n. 29-bis (marzo 2019), pur essendo intervenuta la certificazione di ultimazione dei lavori in data 2 aprile 2019 e la trasmissione della relazione sul conto finale in data 31 ottobre 2019. Dopo ampia disamina delle vicende intervenute nel corso dell'appalto, l , Parte_1 in proprio e quale mandataria del RTP, conveniva in giudizio la , deducendo l'integrale CP_3 esecuzione delle prestazioni contrattuali e chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma complessiva di € 3.974.117,15, così suddivisa:
• € 2.640.099,58 per attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• € 720.490,09 per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità;
• € 613.527,48 per ulteriori progettazioni eseguite su ordine della committente. Riferiva, altresì, che con fattura del 28 marzo 2018, l'Associazione aveva richiesto il pagamento di € 1.582.972,51 per le maggiori attività progettuali connesse alla redazione della quarta perizia di variante, eseguite in conformità alle sopravvenute normative in materia energetica e ambientale. Rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotte, il diritto di
[...] in persona dei rappresentanti legali p. t., in proprio e in qualità Parte_1 di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra i professionisti costituito con le mandanti e al Parte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_2 pagamento della somma di €.3.974.117,15 e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_3 predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c. c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c. c. ovvero, in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge.
2. In accoglimento della RISERVA n. 1, per i fatti e le ragioni dedotte, accertare e dichiarare il diritto di in persona dei Parte_1 rappresentanti legali p. t., in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra i professionisti costituito con le mandanti e Parte_4 [...]
al pagamento della somma di € 1.582.972,51 e, per l'effetto, con- Controparte_2 dannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_3 predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, co- me per legge.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio». Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree. CP_3
Riferiva di aver già corrisposto al RTP acconti per un importo complessivo di circa € 9.800.000,00, a fronte di prestazioni professionali il cui valore, determinato a consuntivo, era pari ad €.9.917.737,09, con saldo a favore dell'attrice di € 117.737,09, così come indicato nella nota dell'8 novembre 2019. Con riferimento alle prestazioni indicate nelle fatture relative ai SAL n. 27, 28, 29 e 29-bis, contestava la fondatezza della pretesa trattandosi di prestazioni non liquidabili in assenza di validazione da parte degli organi competenti e di riscontro alle richieste di chiarimento formulate;
Cont quanto alla fattura relativa alla quarta perizia di variante, riferiva che la riserva apposta dal in fattura era stata successivamente revocata. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da carenze progettuali e da errori nella direzione lavori, che avrebbero comportato:
• l'insorgenza di riserve da parte dell'appaltatore esecutore dei lavori, definite in sede di accordo bonario col riconoscimento di € 2.648.267,64;
• la necessità di affidare incarichi esterni di verifica e adeguamento, per un importo complessivo di € 401.280,77. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, la compensazione del proprio credito con il Cont saldo riconosciuto al e la condanna dell al pagamento della somma Parte_1 residua, oltre interessi e accessori e rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare tutte le domande formulate dalla Parte_1
in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di
[...] professionisti costituito con le mandanti e Parte_5 Controparte_1 [...]
., con l'atto di citazione notificato il 30 novembre 2020, in quanto Controparte_14 infondate in fatto e in diritto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto accertare e dichiarare la responsabilità della in proprio Parte_1
e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Ingegneri e Architetti Associati Pt_3 Controparte_1 CP_2 Pt_2 per le carenze del progetto e della direzione lavori che sono state indicate nella presente comparsa;
3) per l 'effetto, compensare la somma di € 117.737,09 dovuta dalla a titolo di saldo CP_3 competenze con la maggiore somma dovuta dalla Parte_1 in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di
[...] professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
a titolo di rimborso dei maggiori costi sopportati dalla Controparte_15 CP_3
per carenze progettuali per l'importo complessivo di € 391.721,86 e condannare la predetta
[...] al pagamento della somma di € 283.543,68, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
4) condannare la in proprio e quale Parte_1 capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti PRO. SAL. e al Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 2.648.267,64, a titolo di risarcimento del danno dovuto a carenze progettuali e della direzione dei lavori;
5) in ogni caso, condannare l in proprio Parte_1
e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, compensi professionali compresi».
[...]
Con atto depositato in giudizio in data 30.4.2021, interveniva volontariamente la
[...]
in persona del procuratore ad negotia, nella qualità di compagnia assicuratrice Controparte_5 della mandante titolare della polizza n. 1/629/122/171390882 per la Parte_6 responsabilità civile professionale. L'intervento veniva spiegato ad adiuvandum, al fine di sostenere le ragioni del RTP e ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale. Deduceva di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale avrebbe comportato per l'assicurata l'insorgenza di obbligazioni risarcitorie, suscettibili di attivare la garanzia assicurativa. Contestava le allegazioni della , chiedendo CP_3
l'ammissione dell'intervento e il rigetto della domanda riconvenzionale. Con ordinanza del 6.5.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa, richiesta dall Parte_1
, - della in forza della polizza n. 2020/03/2378456
[...] Controparte_7 stipulata con (doc. A), di in forza della polizza n. Parte_2 Controparte_5
1/1629/122/171390882 stipulata con (doc. B), di Controparte_1 Controparte_6 in forza della polizza n. PI-56575420L0 stipulata con l
[...] Parte_1
(doc. C) e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall
[...] [...]
in proprio e quale capogruppo mandataria del Parte_1 raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Parte_2 [...]
e con onere di notifica, nel Controparte_1 Controparte_2 termine di legge, a carico dell'attore richiedente. Regolarmente notificati gli atti di chiamata di terzo, si costituiva in giudizio , Controparte_6 quale compagnia assicuratrice con la quale erano state stipulate le polizze di responsabilità civile professionale n. PI-56575420LO e n. LUR/00074/000/11/D, eccependo l'inoperatività delle polizze rispetto ai fatti dedotti: in particolare, rilevava che la prima richiesta di risarcimento da parte della era stata formulata con comunicazione del 25 gennaio 2019, dunque in epoca antecedente CP_3 alla stipula della polizza claims made del 2020, con conseguente esclusione della copertura;
la violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. per reticenza e dichiarazioni inesatte dell'assicurata in sede di proposta contrattuale, nonché l'applicabilità della clausola di esclusione di cui all'art.
3.3 delle condizioni generali. Quanto alla polizza cd. , , evidenziava che la stessa operava esclusivamente Pt_7 CP_6 per nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti ex art. 132, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, limitatamente al periodo 30 novembre 2011 – 30 novembre 2013, sicché gli eventi lamentati dalla Regione (infiltrazioni e ulteriori carenze progettuali) risultavano temporalmente estranei alla copertura.
contestava nel merito la fondatezza delle allegazioni della , richiamando le CP_6 CP_3 difese già svolte dall e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale, Parte_1 con vittoria di spese. In via subordinata, la compagnia chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di accertare la quota di responsabilità imputabile all , limitata alla Parte_1 percentuale di partecipazione al RTP, e che l'eventuale obbligo di indennizzo fosse contenuto entro i massimali e le franchigie contrattualmente previste. Con atto di intervento volontario depositato in data 5.11.2021 si costituiva in giudizio anche la
[...]
quale compagnia assicuratrice della società parte del Controparte_16 Parte_3
eccependo in via preliminare, la decadenza totale Controparte_17 dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., ovvero, in subordine, la perdita parziale del diritto in caso di ritenuta colpa nell'omissione, deducendo la violazione degli obblighi contrattuali di tempestiva denuncia del sinistro. In particolare, rilevava che la prima comunicazione ricevuta dalla coincideva con la notificazione dell'atto di chiamata in causa CP_7 dell , avvenuta l'11 giugno 2021, mentre la domanda riconvenzionale della Parte_1
era stata proposta già il 6 aprile 2021, con conseguente superamento del termine di dieci CP_3 giorni previsto dall'art. 10.1 delle condizioni di polizza e dall'art. 1913 c.c. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale della , richiamando CP_3
l'avvenuta approvazione e validazione dei progetti da parte della stazione appaltante e l'assenza di prova circa gli errori progettuali e il quantum richiesto. In via ulteriormente subordinata, eccepiva l'operatività dei limiti di indennizzo previsti dalla polizza, pari a € 150.000 per le perdite pecuniarie derivanti da maggiori costi di progettazione e varianti in corso d'opera, ovvero € 300.000 per le perdite pecuniarie in genere, non cumulabili con la condizione facoltativa relativa alla mancata rispondenza delle opere edili;
richiamava l'operatività del massimale complessivo di € 1.000.000 e la franchigia contrattuale fissa di € 5.000,00, oltre al principio di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. in presenza di altre polizze stipulate dall Parte_1
.
[...]
In seguito alla costituzione della convenuta e dei terzi chiamati, l'associazione attrice CP_3 precisava e rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotte, il diritto di Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di
[...] capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 3.974.117,15 e, per l'effetto, condannare la ,
[...] CP_3 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge.
2. In accoglimento della RISERVA N. 1, per i fatti e le ragioni dedotte, accertare e dichiarare il diritto di in persona dei legali Parte_1 rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.582.972,51 e, Controparte_2 per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_3 tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
3. Rigettare le domande riconvenzionali della , per i fatti e le ragioni dedotte, in quanto CP_3 infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle predette domande riconvenzionali e di condanna al pagamento di somme, ridurre il relativo riconoscimento economico ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., per concorso colposo della nel verificarsi del danno e compensare le predette somme con CP_3 quelle riconosciute in favore dell'Attrice. NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della Parte_2 polizza n. 2020/03/2378456, a essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la
[...] predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore di o di quelle Parte_2 diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
NEI CONFRONTI DI Controparte_5
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in forza della polizza n. 1/1629/122/171390882, a essere manlevata e tenuta indenne da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare Controparte_5 la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore di Controparte_1
o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
NEI CONFRONTI DI Controparte_6
1. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto dell in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, in forza della polizza n. PI-56575420L0, a essere manlevata e tenuta indenne da , in persona del rappresentante generale per l'Italia e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore dell o di quelle Parte_1 diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento CP_3 di somme in favore di quest'ultima, accertare e dichiarare il diritto dell
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in proprio e quale Parte_1 Cont capogruppo mandataria del costituito con le mandanti Parte_2 Controparte_1
e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D, a Controparte_2 essere manlevata e tenuta indenne da , in persona del rappresentante Controparte_6 generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore dell Parte_1
in proprio e nelle qualità indicate, o di quelle diverse maggiori o minori ritenute
[...] di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
IN OGNI CASO. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” La causa istruita con l'escussione dei testi addotti da parte convenuta e svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 13.3.2025, era riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Così riassunta la vicenda, si osserva: La causa può essere decisa sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e alla luce degli esiti della svolta ctu, che ha puntualmente risposto ai quesiti posti e replicato alle osservazioni sollevate dai cc.tt.pp., come in seguito si dirà, elaborato peritale che, per completezza e sviluppo logico-contabile oltre che per esauriente argomentazioni in punto di scienza ingegneristica, va qui condiviso. Invero, è il caso di precisare che, se è vero che il giudice, nell'aderire alla consulenza tecnica d'ufficio, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dal ctp, ove quest'ultima sia connotata da puntuali osservazioni, tuttavia, tale obbligo viene meno nel caso in cui sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di esaminare e confutare i rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo adeguato: nell'ambito del governo delle prove da parte del Giudice, occorre rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, concetto costantemente ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. sent. n. 15521/2019). Il controllo del Giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal c.t.u. costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18303/2015), infatti, qualora il Giudice di merito abbia apprezzato le risultanze tecniche e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il proprio convincimento. Si ricorda, inoltre, il cosiddetto principio dello iudex peritus peritorum, ossia il primato della valutazione giudiziale su quella peritale (Cass sent.n. 12805/2014) il quale, specie con riferimento all'ipotesi di adesione del giudice alle conclusioni raggiunte dal consulente, si traduce nella configurazione dell'assenza di qualsiasi obbligo per il giudice di manifestare le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis, Cass. sent. n. 12080/2000). L'obbligo motivazionale risulta, quindi, soddisfatto attraverso il semplice rinvio alla stessa consulenza, intesa quale fonte tecnica dell'apprezzamento, ovvero mediante un rinvio per relationem ai risultati forniti dal consulente (Cass. sent. n. 161492014; Cass. sent. n. 5229/2011; Cass. sent. n. 13433/2010; Cass. sent. n. 282/2009; Cass. sent. n. 8355/2007; Cass. sent.n. 12080/200; Trib. Palerno sent.n. 2018/2023). Secondo la Suprema Corte, infatti, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, ancorché il giudicante si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nel caso, il parere tecnico del consulente ha fornito tutti gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, potendo procedere alla disamina delle rispettive domande evidenziando quei profili di criticità segnalati dai CCTTPP ai quali il CTU ha risposto in modo adeguato, puntuale e specifico, giustificando le conclusioni raggiunte con riferimento sia agli atti negoziali intervenuti sia alle specifiche tecniche di riferimento rilevanti nella fattispecie. Né si pongono dubbi sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, svolta da un professionista in materia ingegneristica, attraverso una analisi scientifica della vicenda, confluita in una relazione che risulta scevra da vizi logico- scientifici e quindi non suscettibile di alcuna rinnovazione. La vicenda qui in esame, che attiene per la maggior e rilevante parte a rilievi di natura tecnica-ingegneristica, va delibata sugli esiti della consulenza disposta, della quale il Collegio condivide i risultati, e l'obbligo motivazionale, per quanto in precedenza detto, è assolto aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte;
non è quindi necessario soffermarsi su tutte le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Fatta la necessaria premessa metodologica, può procedersi all'esame delle rispettive domande soffermandosi sui rilievi sollevati dalle parti alla ctu ed alle conclusioni raggiunte.
2. la domanda principale:
2.a oggetto della domanda principale formulata dall'associazione attrice, aggiudicatrice dell'appalto pubblico di servizi aventi ad oggetto la redazione del progetto della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia, il Coordinamento di sicurezza, la Direzione dei Lavori e le attività accessorie, servizi per cui aveva già conseguito la liquidazione dei pagamenti fino al SAL n. 26, il mancato pagamento delle fatture relative ai SAL nn. 27, 28, 29 e 29 bis, sì da essere asseritamente creditrice della somma di € 3.974.117,15, di cui € 2.640.099,58 per le attività di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
€ 720.490,09 per le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di misura e di contabilità; € 613.527,48 per le ulteriori progettazioni eseguite nel corso dell'opera a seguito di specifici ordini di servizio impartiti dalla Committente;
2.b Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2), il compenso per tutte le attività era individuato in base alle tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione, stabilite dal D.M. Giustizia 4.4.2001 e, per quanto ivi non previsto, dalla legge n. 143 /1949 e successive integrazioni, nonché dalle disposizioni impartite dagli Ordini Professionali;
la definitiva liquidazione dei compensi, doveva avvenire “applicando i parametri di legge agli importi lordi effettivi delle opere risultanti dai computi esecutivi particolareggiati approvati dagli organi Regionali competenti” secondo le modalità di pagamento previste dall' art. 9 della citata Convenzione ossia:
- per le prestazioni professionali era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati all'approvazione dei singoli livelli progettuali (preliminare, definitivo); per le attività accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati ad avvenuta approvazione dei rispettivi elaborati;
- per la Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati siccome ripartiti in quote proporzionali ai singoli Stati di avanzamento lavori. Oltre ai compensi, era previsto come dovuto al RTP:
- il contributo integrativo del 2% , (o nella percentuale di legge Controparte_18 prevista al momento liquidazione);
- l'IVA al 20% (o nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione); Gli onorari e compensi professionali andavano determinati a consuntivo finale, in base alle singole categorie e agli importi effettivi delle opere realizzate per l'esecuzione dell'appalto principale, avente ad oggetto la realizzazione della nuova sede regionale a seguito di presentazione di parcella approvata dagli organi Regionali competenti. I pagamenti dovevano essere effettuati dalla CP_3
in favore di ciascun componente del RTP, previa presentazione di regolari fatture emesse da
[...] ciascun componente per le rispettive quote dell'importo complessivo, di volta in volta fatturato. È pacifico in causa che la ottemperava ai pagamenti, senza riserve, della CP_3 progettazione, compresi quelli della Perizia di Variante (approvata con Atto Dirigenziale n. 273 del 15.7.2014) e all'emissione del SAL n. 26 del febbraio 2018 per la Direzione Lavori. In corso d'opera, Cont sono stati liquidati in favore di vari acconti di progettazione e direzione lavori, sempre calcolati su importi provvisori delle categorie di lavori. In particolare,
* per la progettazione è stato liquidato l'importo di € 4.842.044,06;
* per l'attività di direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) è stato liquidato l'importo di € 5.157.339,83;
* per un importo totale di € 9.999.383,89. 2.c Dalla disamina del consulente è emerso che, circa il saldo del compenso: 1) per la il CTU ha indicato Parte_8 la minor somma di € 6.926.673,55 dalla quale, detratti gli acconti percepiti dal RTP per € 4.842.044,34, si ottiene l'importo dovuto dalla Regione di € 2.084.629,21; 2) per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la misura e la Cont contabilità la minor somma di € 5.814.661,39 dalla quale, detratti gli acconti percepiti dal per € 5.157.339,83, si ottiene l'importo dovuto dalla Regione di € 657.321,56; 3) per maggiori progettazioni effettuate l'importo dovuto dalla Regione di € 357.043,79. per un totale complessivo di € 3.098.994,56 in tal misura la domanda dell'attrice è fondata atteso che:
2.d: sul compenso spettante al RTP per i tre livelli di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, il consulente, nella sua relazione finale (pagg. 91 e 92) dava atto che: «All'evidenza dei conteggi proposti da ed altri il Rup osservava con la sua prot. Controparte_19
17249 del 08.11.2019 (All. n. 15 alle memorie di parte attrice) che con riferimento al calcolo della parcella della progettazione e coordinamento della sicurezza erano presenti degli errori materiali nel calcolo dell'ammontare delle opere da considerare per la definizione della relativa parcella. Infatti, l'ammontare lordo delle opere da considerare per il calcolo della parcella era di € 58.259.908,84 anziché € 60.205.989,81, con una differenza in meno di € 1.946.080,97 nella categoria Id, tale da comportare una ridefinizione della parcella da liquidare che risultava di € 4.178.516,64 oltre accessori, ……. importo inferiore a quello autorizzato con la D.D. del Settore LL.PP. n. 0155 del 17.03.2008 e pagato con una differenza in meno di € 103.134,91 oltre accessori”. Cont Con la nota prot. 1116 del 20.11.2019 (all.15 parte attrice), eccepiva, con riferimento alla differenza sul pagamento delle prestazioni per progettazione e coordinamento della sicurezza, la prescrizione della richiesta di ripetizione di indebito, atteso che la competenza era stata liquidata a saldo in epoca antecedente il decennio (fra la D.D. del Settore LL.PP. n. 0155 del 17.03.2008 e la nota del Rup prot. 17249 del 08.11.2019 erano trascorsi oltre 10 anni).
“…acclarata la correttezza del calcolo risulta che l'importo delle competenze professionali da riconoscere all' + altri a seguito dell'espletamento dell'incarico di progettazione CP_19 preliminare, definitiva ed esecutiva oltre che coordinamento della sicurezza ascende ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'01.08.2003 ed in forza dell'effettivo importo delle opere da realizzare, Cont escluso l'importo dei lavori necessari per dell'adeguamento al DM 2008 per il quale si era reso disponibile senza reclamare compensi, ad € 4.178.516,64, oltre accessori anziché i liquidati
€.4.281.615,61 oltre accessori con una differenza di € 103.134,91 oltre accessori». A parere del Tribunale, l'importo corretto è quello di € 4.178.516,64, non ritenendosi applicabile l'invocata, da parte attrice, prescrizione della richiesta di restituzione di indebito: infatti, i vari Cont pagamenti, intervenuti in corso di appalto, sono stati sempre liquidati in favore di a titolo di acconti di progettazione e direzione lavori, calcolati su importi provvisori delle categorie di lavori mentre la definitiva determinazione doveva avvenire a consuntivo sugli importi effettivi delle opere: a tal proposito, si richiama quanto stabilito nell'art. 8 della Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e nel successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2) per cui gli onorari e compensi professionali andavano determinati a consuntivo finale, in base alle singole categorie e agli importi effettivi delle opere realizzate per l'esecuzione dell'appalto principale, a seguito di presentazione di parcella approvata dagli organi Regionali competenti. Da ciò consegue che, fintanto che non vi è stata la definitiva determinazione, a decorrere, quantomeno dalla richiesta di saldo di RTP del 11.9.2019 riscontrata da con nota del 8.11.2019, non poteva cominciare a decorrere CP_3 alcun termine di prescrizione con riferimento ad un credito che era ancora in fase di definitivo accertamento. Quindi, la richiesta della di ridurre l'importo da € 4.281.615,61 a € 4.178.516,64, con CP_3 richiesta di restituzione della somma di € 103.134,91, pervenuta con la nota prot. 17249 del 08.11.2019 (doc. 15 citazione) è fondata e sulla base di tale importo va esaminata la richiesta di saldo compenso preteso.
2.d.1 sull'applicazione delle Tabelle B1 e B2 Progettazione, anche riguardo l'adeguamento alle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al DM 14 gennaio 2008 e sulla questione delle aliquote della tabella B allegata al DM 04.04.2001 utilizzate per il calcolo del compenso: Sulla questione, il CTU ha espressamente tenuto conto dei rilievi della e del CTP (pp. 92-95 CP_3 relaz. def.), ribadendo anche in sede di chiarimenti (pp. 27-31) le ragioni tecniche per le quali è stata valutata la correttezza della loro applicazione (anche in relazione all'adeguamento alle NTC sopravvenute), che è stata in ogni caso verificata in relazione a ogni singola attività di progettazione:
“- Con riferimento alla Tabella B1 allegata al DM 04.04.2001 l'aliquota afferente alla redazione del piano della manutenzione (viene calcolata, n.d.r.) solo se questa attività (sia stata) effettivamente espletata (la circostanza viene evidenziata nella CTU del 16.01.2024 in premessa al calcolo della parcella di ogni singola perizia).
- “Con riferimento alla Tabella B2 di cui al DM 04.04.2001 per la determinazione delle competenze professionali da riconoscere al + altri a seguito dell'espletamento dell'incarico di CP_19 progettazione delle varianti in corso d'opera compreso l'assestamento contabile finale, le relative aliquote vanno applicate dovendo considerare dapprima l'importo lordo dei lavori appaltati ed a questo sommati algebricamente le somme per i lavori di variante aggiuntivi e stralciati. Su tale nuovo importo si calcolano le competenze professionali alle quali portare in detrazione quelle riferibili all'importo dei lavori ante perizia. Nel caso di perizia successiva a situazione già modificata per introduzione di altra e precedente variante, l'importo base ed iniziale da prendere in considerazione sarà proprio quello rinveniente considerando annessa la stessa variante precedente. Nella determinazione delle aliquote delle tabelle allegate al DM 04.04.2004, normativa considerata alla base del calcolo dei compensi, oltre a considerare quelle afferenti alla Tabella B, deve considerarsi la aliquota della Tabella B1 - ALIQUOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (ulteriori prestazioni introdotte dalla L.109/94, DPR 554/99) per redazione del piano di manutenzione oltre che quelle afferenti alla Tabella B2 – ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI per prime indicazioni e prescrizioni oltre che coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Nel merito e dall'esame degli elaborati depositati per le perizie di variante e Assestamento contabile/Conto Finale (All. da n. 16.5 a 16.9 e n. 56 alle memorie di parte attrice) risulta che il piano di manutenzione è allegato alle perizie nn. 2 – 5 ed al Conto Finale mentre la documentazione afferente alla sicurezza (prime indicazioni e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) è comunque sempre presente. Con riferimento ai documenti della sicurezza allegati alle varie perizie di variante, i relativi contenuti tecnici risultano essere di fatto non modificati rispetto a quanto elaborato in occasione della redazione del progetto esecutivo e nel corpo degli stessi documenti è riportata la dichiarazione del Coordinatore in fase di progettazione secondo il quale «le lavorazioni presenti in tale perizia non comportano l'adozione di ulteriori specifiche in ambito della sicurezza in quanto la maggior parte delle attività erano già previste in appalto». (pagg. 92 e ss. della CTU del 16.01.2024 par.
3.2.2.2 e p. 27 chiarimenti). In tale parte, il consulente giunge alla conclusione che è stata compiuta la valutazione e la verifica che ha condotto il Coordinatore della Sicurezza a ritenere, con assunzione di responsabilità professionale e personale, che non era necessaria alcuna integrazione della documentazione, ragion per cui, laddove presenti gli elaborati imposti per legge e completi in ogni parte, la parcella va integrata con il riconoscimento delle aliquote di cui alla Tabella B2 allegata al DM 04.04.2001. Procedendo alla determinazione delle competenze e, con particolare riferimento alle aliquote di tabella B, B1, B2, il consulente ha precisato che, nel calcolo, l'aliquota della tabella B1 non è stata considerata tutte le volte in cui non risultava consegnato il piano della manutenzione. Il consulente ha ampiamente esaminato e dedotto che, “nel calcolo delle parcelle delle singole varianti, oltre a considerare le aliquote corrette della tabella B allegata al DM 04.04.2001, (come tra l'altro confermato dal CT a pag. 5 ultimo periodo delle osservazioni) ha applicato: CP_3
- Con riferimento alla Tabella B1 allegata al DM 04.04.2001 l'aliquota afferente alla redazione del piano della manutenzione solo se questa attività effettivamente espletata (la circostanza viene evidenziata nella CTU del 16.01.2024 in premessa al calcolo della parcella di ogni singola perizia).
- Con riferimento alla Tabella B2 di cui al DM 04.04.2001 le relative aliquote giustificandone l'uso con quanto menzionato alle pagg. 92 e successive della CTU del 16.01.2024 ove al par. 3.2.2.2
“Determinazione delle competenze professionali da riconoscere al + altri a seguito CP_19 dell'espletamento dell'incarico di progettazione delle varianti in corso d'opera compreso l'assestamento contabile finale” indicati criteri e modalità di calcolo delle parcelle delle varie perizie di variante. Nello specifico lo scrivente nel corpo della CTU del 16.01.2024 in tema ha rappresentato (vedi par. 3.2.2.2): Nel merito e dall'esame degli elaborati depositati per le perizie di variante e Assestamento contabile/Conto Finale (All. da n. 16.5 a 16.9 e n. 56 alle memorie di parte attrice) risulta che il piano di manutenzione è allegato alle perizie nn. 2 – 5 ed al Conto Finale mentre la documentazione afferente alla sicurezza (prime indicazioni e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) è comunque sempre presente. Con riferimento ai documenti della sicurezza di che trattasi allegati alle varie perizie di variante i relativi contenuti tecnici risultano essere di fatto non modificati rispetto a quanto elaborato in occasione della redazione del progetto esecutivo e nel corpo degli stessi documenti è riportata dunque la dichiarazione del Coordinatore in fase di progettazione secondo il quale «le lavorazioni presenti in tale perizia non comportano l'adozione di ulteriori specifiche in ambito della sicurezza in quanto la maggior parte delle attività erano già previste in appalto». Tuttavia, tale affermazione premette che è stata compiuta la valutazione e la verifica che ha condotto il Coordinatore della Sicurezza a ritenere, con assunzione di responsabilità professionale e personale, la documentazione non necessitante di integrazione ragion per cui se presenti gli elaborati imposti per legge e completi in ogni parte va integrata la parcella con il riconoscimento delle aliquote di cui alla Tabella B2 allegata al DM 04.04.2001. Gli importi delle varie categorie di lavoro sono desunti dalla tabella di riepilogo in Atti (All. n. 16.4 alle memorie di parte attrice) come in Atti ulteriori informazioni sono ricavabili dai contenuti del Conto finale dei lavori (All. n. 56 alle memorie di parte attrice). Gli importi afferenti il progetto esecutivo all'avvio dell'appalto e da considerare per i conteggi riguardanti le perizie di variante iniziali sono di conseguenza: Id: € 65.384.609,91 (progettazione integrale e coordinata) Id: € 31.780.461,80; lg: € 15.870.603,58; llla: € 2.672.750,87; lllb: € 5.559.918,79; lllc: € 7.299.593,15; VIa : € 2.201.275,92. Di seguito riportando l'allegata tabella con le aliquote di tabella B, B1, B2 da considerare e calcolare solo allor quando esplicata dai professionisti la prestazione a cui ognuna di esse si riferisce, specificando che l'aliquota della tabella B1 non è stata considerata laddove non sia stato consegnato il piano della manutenzione. Consegue che il relativo calcolo deve ritenersi corretto.
2.d.2.Progettazione per la prima, seconda e terza perizia di variante (oltre attività aggiuntive). Il CTU ha ridotto la valutazione degli importi dovuti al RTP, come indicato nella tabella dei conteggi corretta riportata nei chiarimenti definitivi (pp. 23-27), indicando il minor importo di € 247.816,32. Riguardo i rilievi della , secondo cui gli scavi sarebbero qualificabili come “opere edili”, il CTU CP_3 ha replicato evidenziando che “-Gli scavi sono lavorazioni che vanno computate nella categoria delle strutture quando da determinare l'importo dei lavori per la definizione della parcella afferente strutture portanti. Pertanto, nei casi che ci riguardano gli scavi sono da ricomprendersi nella categoria Ig” (p. 27 chiarimenti). Conclusione che il Collegio condivide in parte ma che non modifica le conclusioni, né incide sul calcolo del compenso: al riguardo, va precisato che, in realtà, gli scavi edili, secondo la normativa e i criteri di computo metrico italiani, non sono classificati come strutture portanti, ma come opere di movimento terra o lavorazioni preparatorie: rientrano nelle lavorazioni preliminari, non nella categoria delle strutture portanti (che comprende fondazioni, pilastri, travi, solai, ecc.) e vengono misurati in base al volume effettivo determinato dalle misure geometriche di progetto (sistema delle sezioni ragguagliate per sbancamenti, misure dirette per scavi a sezione ristretta) e sono computati separatamente rispetto alle strutture. Tuttavia, per la determinazione del compenso, vanno computati nella categoria IG della Tabella B allegata al D.M. 04.04.2001 (così come calcolato dal CTU) che riguarda le opere di ingegneria civile e strutture generali, che includono scavi, fondazioni e opere di sostegno e il calcolo degli onorari si basa sull'importo dei lavori della categoria IG, secondo le percentuali previste dalla Tabella A e le aliquote della Tabella B. In sintesi, gli scavi non sono considerati strutture portanti in senso stretto, ma ai fini della tariffa professionale, rientrano nella categoria IG per il calcolo dei compensi di progettazione e direzione lavori. Per tale motivo, l'inclusione degli scavi nella categoria IG effettuata dal CTU è corretta. A differenza di quanto rilevato dal CTP di Regione nelle sue osservazioni alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024, nella determinazione delle parcelle delle perizie di variante il ctu non ha utilizzato le aliquote della Tab. B1 allegata al DM 04.04.2001 r1=0,06 relazione geotecnica ed r4=0,03 relazione di indagine sismica, peraltro essendo queste aliquote utilizzate per la quantificazione di parcelle per redazione di progetti definitivi, livello progettuale, come noto, diverso da quello esecutivo, invece assunto per la determinazione delle parcelle afferenti le perizie di variante di che trattasi (cfr. pp. 27-31 chiarimenti CTU). Inoltre, a confutazione di quanto lamentato dalla , il CTU ha ridotto CP_3 la valutazione degli importi dovuti al RTP in relazione al rilievo sull'errore di calcolo inerente alla seconda perizia di variante, come indicato nella tabella corretta dei conteggi riportata nei chiarimenti definitivi, (pp. 31-34). A seguito delle correzioni, il CTU ha evidenziato che “non si hanno ripercussioni sul calcolo delle parcelle delle perizia successive essendo corretto l'importo contrattuale di € 67.666.097,59 successivo all'introduzione della perizia di variante n. 2 e quindi da considerare a base del calcolo delle competenze per la redazione della variante successiva.” (p. 34 chiarimenti def.).
2.d.3. errori di calcolo. I rilievi della su presunti errori di calcolo sono stati confutati nei chiarimenti definitivi, come CP_3 di seguito riportato: “Riscontro alle Osservazioni del Ctp di del 19.07.2024 Con CP_3 riferimento a quanto riportato dal CTp d alle pag. 6 e succ. delle sue osservazioni alla bozza CP_3 di chiarimenti del 04.07.2024, si segnala che la differenza fra gli importi da riconoscere per la redazione della Perizia n. 2 esposti dai CCTTp di parte Attrice nelle note tecniche del 04.06.2024 e quanto invece riportato dallo scrivente nella bozza di chiarimenti rinviene dalla applicazione di una diversa percentuale sul valore complessivo delle Opere generali Id pari ad € 68.087.995,21 che lo scrivente indica al 4,7702% mentre i CCTTp di parte attrice indicano al 4,6582% Per giustificare dunque la scelta di utilizzare la percentuale del 4.7702% ci si deve riferire alla tabella A allegata al DM 04.04.2001 ove riportati, in funzione degli scaglioni di importo e delle categorie di progettazione, le percentuali da considerare per il calcolo delle competenze professionali. Ebbene per importi superiori ad € 51.645.689,91 (ex £ 100.000.000.000) – l'importo in considerazione è infatti di € 67.666.097,59 - la percentuale per la categoria Id è pari al 4.7702%, percentuale utilizzata dallo scrivente per le sue valutazioni. Con riferimento invece ed ancora alla presunta impropria applicazione delle aliquote di tabella B1 nel calcolo delle parcelle si rimanda a quanto riportato ed argomentato nella CTU del 16.01.2024, nei chiarimenti e riscontri ad osservazioni del CTp di come resi nel presente scritto al CP_3 precedente paragrafo 5.1.1 i)”. Anche l'errore di calcolo riguardante la “tabella a pag. 103 / 104 della Relazione finale dove viene riportato un totale di € 1.798.560,44 anziché di €.1.469.432,99 con una differenza di € 329.127,45 nonché un importo di € 44.205,552 non giustificato tra gli importi lavori in meno;
per un totale di
€.373.333,00 in eccedenza;
errore che si ripercuote in modo esponenziale nei calcoli successivi” si è dimostrato del tutto ininfluente riguardo le risultanze della perizia: a tal riguardo, in sede di chiarimenti il CTU, ha ampiamente argomentato che, riguardo l'errata indicazione contenuta nella tabella a pp. 103/104 della perizia definitiva, ha proceduto alla correzione del refuso: “Ancora ed in relazione ad alcuni errori materiali riscontrati nelle tabelle afferenti il calcolo dei compensi in questione come riportati nella CTU depositata il 16.01.2024, la cui origine è ancora connessa al passaggio di dati da files editabili al file di scrittura, si rileva tuttavia che l'ammontare degli importi complessivamente determinati permangono immutati e corretti ancorché alcuni numeri la cui somma li determinano sono assenti nella tabella di riferimento che nel seguito si propone nella versione completa e corretta” (cfr. pag. 36 chiarimenti). Quindi, il CTU ha puntualmente chiarito che l'errore materiale non ha comportato alcuna Cont conseguenza sugli importi indicati sul compenso spettante al infatti “non essendo modificati gli importi totali concorrenti alla definizione delle opere in più o meno da considerare per l'introduzione della variante risulta, di conseguenza, che l'importo da riconoscere all' ed altri per Controparte_20 la redazione della Perizia Suppletiva e di variante n. 3 compresi i lavori eseguiti a seguito degli OOdSS nn. 4 e 5, della bonifica da rifiuti, dei lavori aggiuntivi disposti con gli OOdSS nn. 11, 12 e 13 oltre che dei lavori a fattura per fornitura in opera di dissuasori rimane immutato rispetto al valore determinato nella relazione di CTU nella versione finale depositata il 16.01.2024 e dunque pari ad € 92.928,71” (pp. 38-39 chiarimenti). Anche le ulteriori critiche del CTP della alla bozza di chiarimenti sulla correzione della tabella CP_3 sono state disattese motivatamente dal CTU: “Con riferimento alle osservazioni in tema del CTp di come riportati alla pag. 7 delle sue osservazioni alla bozza di chiarimenti del CP_3
04.07.2024 si premette che la tabella individuata come “Tabella presente nella CTU del 16.01.2024 par.
3.2.2.2.3.2 pagg. 103 – 104 completa e corretta” (vedi pagina precedente) non è correzione ex post della tabella riportata nella CTU depositata il 16.01.2024 …….ma è una semplice correzione resasi indispensabile in conseguenza del mancato trasferimento di dati da un foglio di calcolo elettronico al programma di video scrittura. …………l'ulteriore tabella presente alla stessa pag. 104 della CTU del 16.01.2024, ……..ove presenti tutti i dati necessari per completare la tabella incompleta in questione con coincidenza di numeri e risultati, ………..” (p. 39 chiarimenti CTU). Riguardo, ai rilievi della Regione sul calcolo degli importi relativi agli Ordini di Servizio nn. 4 e 5, il CTU ha puntualmente replicato che “- Gli importi delle opere autorizzate con gli OOdSS nn. 4 e 5 sono allibrati in contabilità e, tra l'altro, menzionati alla pag. 35 dell'Atto unico di Collaudo (All. n. 27 di parte Convenuta) ….” (p. 40 chiarimenti CTU). Inoltre, nella nota prot. n. 1097/19/U del Cont 11/09/2019 (doc. 10 all. citaz.) ha puntualmente indicato e quantificato gli O.d.S. 4 e 5 per il calcolo della parcella professionale.
2.d.4 Progettazione per la quarta perizia di variante. Sulla questione, che riguarda anche le vicende relative alla 5 perizia di variante, deve farsi una premessa storica circa le vicende relative all'appalto di cui si tratta. Sulla esecuzione e tempi dei lavori appaltati ha inciso in maniera determinante la necessità di introdurre opere in variante con cinque perizie di variante e supplettive e di una perizia di assestamento che è anche essa, di fatto, una perizia di variante e suppletiva. Riepilogando le vicende fattuali con riferimento alle citate perizie di variante (come narrate e precisate nella consulenza) è accaduto che:
1. Con D.D. n. 518 del 27.07.2012, della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di variante e suppletiva n. 1 resasi necessaria per la bonifica da ordigni bellici delle aree destinate alla sede del Consiglio Regionale per la riscontrata anomala presenza ferromagnetica all'evidenza della quale l'Autorità Militare competente ha imposto modalità di controllo differenti da quelle previste in contratto. La perizia di variante n.1 ha comportato il concordamento di n. 4 nuovi prezzi ed un maggior importo netto rispetto al pattuito contrattuale di € 817.284,19; 2. Con D.D. n. 57 del 05.02.2013 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di variante e suppletiva n. 2 resasi necessaria per rendere autonomi i sottoservizi della Sede degli Assessorati, già in funzione e della nuova sede del Consiglio Regionale in corso di realizzazione: venivano così resi indipendenti i sottoservizi a rete, quali la rete delle acque nere e delle acque piovane, la rete idrica d'acqua potabile, la rete antincendio, la rete di adduzione del gas metano, la rete telefonica anche per consentire una autonoma gestione amministrativa delle utenze delle due nuove sedi regionali. Con la Perizia n. 2 veniva consentita la realizzazione di una rampa di accesso alla nuova Sede del Consiglio Regionale conseguenza dell'impostazione plano altimetrica del fabbricato. Con i lavori autorizzati con Perizia di variante e suppletiva n. 2 l'importo contrattuale aumentava di netti ed a corpo € 811.202,33 ed è stato necessario concordare n.33 nuovi prezzi. Con l'Atto Aggiuntivo n. 1 collegato alla perizia di variante n. 2 sono state introdotte modifiche ai patti contrattuali cosicché:
- L'importo minimo per l'emissione dei Sal è divenuto di € 2.000.000,00;
- La gestione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici della Nuova Sede del Consiglio Regionale venivano posti a carico, gratuitamente, dell'Appaltatore per 12 mesi decorrenti dalla data di presa in consegna dell'immobile da parte della;
CP_3
- L'Appaltatore rinunciava a qualsivoglia indennizzo connesso alla riserva apposta sul verbale di consegna in data 21.03.2012; 3. Con D.D. n. 340 del 10.06.2013 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di Variante e suppletiva n. 3 resasi necessaria per
1. Realizzare un accesso all'area regionale da Via Zuccararo;
2. Realizzare una pensilina d'ingresso;
3. Completare le sistemazioni esterne alla Nuova Sede degli Assessorati. L'importo contrattuale aumentava al netto e a corpo € 475.134,44 ed è stato necessario concordare n. 12 nuovi prezzi col differimento della data di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi. Si trattava di opere di completamento delle sistemazioni esterne di aree prossime alla Nuova Sede degli Assessorati della , indispensabili per rendere detto fabbricato accessibile a CP_3 prescindere dai tempi di realizzazione della Nuova Sede del Consiglio Regionale.
4. Con D.D. n. 471 in data 15.07.2014 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3 perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4 resasi necessaria per consentire l'"Adeguamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale dell'opera senza tener conto della ridistribuzione degli ambienti", con l'importo contrattuale aumentato di € 2.609.088,91 ed è stato necessario concordare n. 43 nuovi prezzi unitari col differimento della data di ultimazione dei lavori di 150 giorni naturali e consecutivi. Quel che rileva ai fini della presente decisione è che, la necessità della redazione della perizia n. 4 nasceva dalla necessità di adeguare gli impianti del nuovo fabbricato alle normative nelle more intervenute (ricordando che l'appalto dell'opera è durato quasi 17 anni) ed afferenti contenimento e rendimento energetico in edilizia e l'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili previste dalla classe energetica A ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CEE. A seguito di istruttoria tecnica, la redazione della perizia veniva autorizzata dalla Giunta Regionale, con la deliberazione n. 891 del 03.05.2013, con la quale venivano deliberati interventi il cui maggiore importo contabile doveva risultare presumibilmente contenuto entro la somma di € 4.200.000. In aggiunta e durante la redazione della stessa perizia, su proposta della DL condivisa dall CP_21 manager dell'Ente, sono state introdotte ulteriori varianti afferenti agli impianti per ulteriori intervenute normative con aumento di spesa autorizzato di € 1.800.000,00 ed importo totale suppletivo previsto di €.6.000.000,00. Tuttavia, durante la redazione della perizia di variante n. 4, la Presidenza del Consiglio Regionale rappresentava l'esigenza di procedere ad una ridistribuzione funzionale degli ambienti dell'intero complesso e con sua deliberazione n. 180 del 02.01.2014 approvava "…. La proposta di ottimizzazione degli spazi e aggiornamento distributivo - funzionale, secondo l'attuale quadro esigenziale”, richiedendo quindi una rivisitazione degli spazi interni ai fabbricati con conseguente adeguamento degli impianti tecnologici. Nelle more della definizione della nuova ridistribuzione funzionale interna deliberata dalla Presidenza del Consiglio Regionale, la perizia di variante n. 4 ha potuto riguardare solo parzialmente i fabbricati tanto che, per non condizionare ulteriormente i lavori, la maggior parte dell'adeguamento impiantistico e del miglioramento energetico veniva traslato nella successiva perizia di variante n. 5 ossia nel momento in cui le nuove distribuzioni interne richieste dalla Presidenza del Consiglio venivano rese note ai progettisti e all'appaltatore. Durante la redazione della perizia venivano stralciate opere per la realizzazione delle attrezzature sportive (impianti sportivi di calcio e tennis, tribunette, spogliatoi ed opere correlate) previste nel progetto esecutivo validato e poste a base di gara con una economia di spesa di € 742.432,37. In corso di redazione della perizia, intervenivano diverse comunicazioni del Rup alla DL per impartire disposizioni atte ad introdurre modifiche da contemplare nella variante (note. Prot. 15570 del 27.05.2014, prot. 17463 del 16.06.2014, prot. 19822 del 08.07.2014) alcune impartite anche alla vigilia dell'approvazione della perizia, avvenuta il 15.07.2014 Di fatto, con la perizia di variante n. 4 è stato possibile apportare solo una parte delle necessarie modifiche agli impianti e dalle quali aveva preso origine (della circostanza se ne ha contezza considerando il suo importo di € 2.609.088,91 ridotto rispetto all'assentito di € 6.000.000,00) e tanto è risultato anche in conseguenza della necessità di soddisfare, fra le altre, le richieste di nuova distribuzione degli spazi dell'intero complesso del Consiglio Regionale (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 180 del 02.01.2014) nell'attesa delle quali non si sono potuti compiere tutti gli interventi necessari al miglioramento energetico con la necessità di traslarli nella variante successiva (5 variante). La perizia di variante n. 5, riguardante il completamento dell'adeguamento distributivo – normativo e miglioramento dell'efficienza Impiantistica ed energetica avviatosi con la perizia di variante n. 4, veniva approvata definitivamente dalla Sezione Lavori Pubblici con A.D. n. 273 del 06.06.2018 successivamente ed in conseguenza della revoca della A.D. n. 278 del 17.05.2017 di pari oggetto. Nelle more della redazione ed approvazione della variante, le nuove lavorazioni introdotte venivano comunque realizzate a seguito di specifici ordini di servizio disposti dalla DL e di autorizzazione del Rup. Con la A.D. n. 278 del 17.05.2017 (poi revocata) veniva approvata la perizia n. 5 con un maggior importo € 11.406.037,51, e concordati n. 285 nuovi prezzi ed il differimento della data di ultimazione dei lavori per ulteriori 270gg. Il primo progetto della perizia di variante n. 5 redatto dalla DL è stato dapprima validato il 15.05.2017, con verbale di validazione che riportava le direttive del Rup circa la formulazione dei nuovi prezzi, che dovevano essere “aggiornati all'attualità”, e la necessità di introdurre ulteriori modifiche al progetto di contratto. La Perizia di Variante n. 5 è stata approvata dal Rup, coincidente col Dirigente del Settore LL.PP. della Regione, nel presupposto che la sua redazione fosse stata autorizzata in linea di principio con deliberazione n. 891 del 03.05.2013 atto politico all'origine della redazione della Perizia di Variante n. 4, con A.D. n. 278 del 17.05.2017 per consentire e completare “l'adeguamento distributivo – normativo e miglioramento dell'efficienza impiantistica ed energetica” oltre che per ottemperare alle ulteriori disposizioni legislative, quali il decreto sui requisiti minimi (DM 26/06/2015) e sui criteri ambientali minimi (DM 11/01/2017) oltre che per ottemperare agli intervenuti nuovi standard normativi di settore quali le norme UNI 11300 (aggiornamento 2016). Nell'ambito delle opere ratificate con la Perizia n. 5, venivano inserite in contratto le opere introdotte con OOdSS della DL nn. 11 - 12 - 15 - 26 - 27 - 28 - 29 – 31, OOdSS disposti su imput del Rup. La A.D. n. 278 del 17.05.2017 veniva revocata in data 18.09.2017 con A.D. n. 537, per la presenza CP_ di alcune incongruenze contabili rilevate dalla ma poi risultate tali da non mutare i valori economici, nelle more delle determinazioni della Commissione ex art. 240 nominata nel tentativo di comporre bonariamente l'insorgente contenzioso con l'Appaltatore, oltre che per introdurre ulteriori modifiche al progetto assentito (in particolare veniva segnalato che il Consiglio Regionale della Puglia con nota prot. n. 47460 del 07.07.2017 aveva rappresentato ulteriori necessità di spazi comuni minimi occorrenti per l'espletamento delle attività Consiliari e amministrative tra cui la definizione di n. 4 sale riunioni, sistema di rilevazione presenze con tornelli e la definizione della zona ristoro al 5° piano corpo Ovest). L'ultima versione aggiornata del progetto della Perizia di Variante n. 5 veniva consegnato dall
[...] CP_
+ altri il 28.05.2018, revisionata ed emendata a seguito dei disposti del Rup di cui al verbale di validazione del 17.05.2017 e delle motivazioni riportate nella A.D. n. 537 del 18.09.2017 di revoca della precedente versione di perizia n. 5 approvata con A.D. n. 278 del 17.05.2017. La Perizia di variante veniva infine approvata dalla Sezione Lavori Pubblici con A.D. n. 273 del 06.06.2018. Dopo l'approvazione della perizia di variante n. 5 ed in fase di ultimazione dei lavori si è resa necessaria, come richiesta e disposta dal Rup con nota prot. 966 del 17.01.2019, la redazione di una ulteriore perizia di variante che ricomprendesse ulteriori e specifiche richieste dell'Amministrazione modificanti il progetto di contratto, le opere anticipatamente disposte con OOdSS della DL (OOdSS. N. 42 del 09.06.2023, n. 43 del 21.06.2018, n. 44 del 30.07.2018, n. 45 del 03.08.2018, n. 46 del 03.09.2018, n. 47 del 27.09.2018, n. 48 del 27.09.2018, n. 48bis del 04.12.2018 e n. 49 del 31.10.2018) oltre che lo stralcio di alcune opere contrattuali (elisuperficie, la strada di collegamento tra viabilità lato nord e piazza antistante il nuovo edificio lato sud con collegamenti trasversali, i rilevati delle sistemazioni esterne con fornitura e spandimento di terreno vegetale, la demolizione della palazzina esistente e di un manufatto esistente di sostegno a muro di recinzione, il completamento della sala ristorante). La revisione contabile redatta dalla DL, trasmessa il 15.02.2019 e il 20.02.2019, non veniva condivisa dall'Appaltatore per la parte contabile soprattutto in relazione alla determinazione dei nuovi prezzi, resisi necessari per contabilizzare nuove opere realizzate non contrattuali, ed alla contabilizzazione di alcune lavorazioni. A fronte di tale evidenza il Rup, acquisito il parere motivato della Commissione di Collaudo, allo scopo di prevenire contenziosi procedeva alla redazione della c.d. perizia di assestamento finale. La perizia di assestamento contabile veniva approvata con A.D. n. 637 del 31.07.2019 ratificando una riduzione, per lo stralcio di alcune opere contrattuali, dell'importo contrattuale di € 12.854,01 e concordando con l'Impresa n. 42 nuovi prezzi. L'importo finale dei lavori è risultato dunque, oneri della sicurezza compresi, di € 56.269.701,32 permanendo l'ammontare complessivo del quadro economico di € 87.166.000,00. Col medesimo provvedimento si dava atto che, a seguito di verifica da parte della DL in data 28.05.2019, l'ultimazione dei lavori veniva certificata in data 10.04.2019. Le risultanze della c.d. Perizia di Assestamento sono state acquisite dalla DL nel suo Conto Finale dei Lavori ex art. 200 DPR 207/2010. Così riassunta la vicenda, dall'esame dei vari atti intervenuti in corso d'opera, emerge che i lunghi tempi di esecuzione dei lavori sono anche e soprattutto dipesi dai tempi intercorsi per la redazione ed approvazione delle varianti contrattuali, in speciale modo la n. 4 e la n.5, resesi indispensabili per ratificare le modifiche introdotte al progetto di contratto con deliberazioni adottate dalla , al CP_23 tempo dell'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale, l'introduzione di opere in variante nell'ambito dell'esecuzione di una opera pubblica era regolato dall'art. 132 del D. Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) oltre che agli artt.161 e 162 del DPR 207/2010: l' art. 132 del D.Lgs 163/2006 individuava le varianti che in corso d'opera potevano essere legittimamente introdotte e che l'Appaltatore avrebbe dovuto eseguire agli stessi patti e condizioni di contratto fino alla concorrenza (in più o in meno) di un importo del 20%. La norma prescriveva che le varianti potevano essere introdotte legittimamente durante l'esecuzione di una opera pubblica se in conseguenza del verificarsi di fatti, eventi e circostanze impreviste o imprevedibili e tali, dunque, da non potersi prevedere con la normale diligenza nelle fasi di progettazione preliminari all'esecuzione dei lavori. Fatta questa opportuna premessa, non possono essere considerate cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, le ragioni che hanno condotto, durante la redazione della perizia di variante n. 4, a recepire le indicazioni della Presidenza del Consiglio Regionale che rappresentava l'esigenza di procedere ad una ridistribuzione funzionale degli ambienti dell'intero complesso e che, con sua deliberazione n. 180 del 02.01.2014, comunicava che è stata "approvata la proposta di ottimizzazione degli spazi e aggiornamento distributivo - funzionale, secondo l'attuale quadro esigenziale”: in tal CP_ modo, la stessa richiedeva una rivisitazione degli spazi interni ai fabbricati con conseguente adeguamento degli impianti tecnologici. Visto allora il tempo trascorso dall'avvio della procedura di variante e per non condizionare ulteriormente i lavori, è stato necessario traslare la maggior parte dell'adeguamento impiantistico e del miglioramento energetico nella successiva perizia di variante n. 5 allor quando le nuove distribuzioni interne richieste dalla Presidenza del Consiglio venivano rese note e determinate. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento alle ulteriori richieste pervenute in corso di redazione della perizia n. 5 con nota prot. n. 47460 del 07.07.2017 dal Consiglio Regionale della Puglia nella quale si rappresentava la necessità di ulteriori di spazi comuni occorrenti per l'espletamento delle attività Consiliari e amministrative tra cui la necessità di definire n. 4 sale riunioni, un sistema di rilevazione presenze con tornelli oltre che la necessità di definire una zona ristoro al 5° piano del corpo Ovest. In definitiva anche la perizia di variante n. 5, definita ed approvata come conseguenza di fatto della perizia di variante n. 4 come già autorizzata dalla Giunta Regionale per l'adeguamento energetico dei fabbricati, in effetti contemplava, oltre ad ulteriori adeguamenti normativi nelle more intervenuti (gli adeguamenti normativi e funzionali degli impianti di rivelazione fumi, di diffusione sonora a servizio dell'emergenza, di prevenzione incendi, di illuminazione interna, del sistema di gestione e supervisione di tutti gli impianti tecnologici, l' adeguamento normativo al R.R. 09.12.2013 n. 26 afferente il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche, l'adeguamento al decreto sui requisiti minimi (DM 26.06.2015) e sui criteri ambientali minimi (DM 11.01.2017), oltre agli standard normativi di settore quali le norme UNI 11300 - aggiornamento 2016), ancora ulteriori lavorazioni per adeguare gli spazi interni, sia dell'edificio principale che dell'edificio polifunzionale, alle varianti distributive richieste dalla Presidenza della Regione, compresi quindi gli indispensabili adeguamenti impiantistici. Tale comportamento della Committente durante la redazione ed approvazione delle perizia n. 4 e n. 5 veniva segnalato anche dal Presidente della Commissione ex art. 240 per il componimento bonario dell'insorgente contenzioso fra Impresa e Committente che, chiamato ad esprimersi circa le riserve apposte dall'Appaltatore, nella sua proposta di transazione del 04.05.2020, motivava di potersi riconoscere all' Appaltatore € 1.071.242,94 per sospensione illegittima, dovuta al protrarsi dei tempi di approvazione della perizia n. 4 oltre ogni ragionevole limite, ed € 1.451.647,68 per andamento anomalo dei lavori in corso di appalto riconducibile alle minori produzioni patite nel periodo di redazione ed approvazione delle citate perizie n. 4 e n.
5. Cause queste non imputabili all'operato di Cont Cont
né tanto meno la ha mai contestato nulla in tal senso a Parimenti, nessuna CP_3 Cont contestazione veniva sollevata dal nei confronti della per le tempistiche di esecuzione CP_3 dell'appalto. Nessuna delle perizie redatte ed approvate in corso d'opera veniva legittimata applicando l'art. 132 comma lett. e ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”: così dovendosi escludere sia qualsiasi imputabilità all'operato dei progettisti dei ritardi nella esecuzione sia, soprattutto, che la necessità della redazione della 4 e 5 perizia di variante sia nata da errori progettuali. Da quanto in precedenza detto, emerge il diritto al compenso per entrambe le perizie di variante sia pure nei limiti di seguito precisati:
2.d.4-a Sui compensi spettanti al RTP per la redazione della quarta perizia di variante. A tal riguardo, la questione sui compensi dovuti per la redazione della quarta perizia è diversa e distinta rispetto a quella dei maggiori compensi dovuti per la redazione di plurime versioni di tale elaborato progettuale, che è oggetto della domanda sulla riserva n. 1 del RTP, che verrà esaminata in seguito. Cont Non sono stati riscontrati errori progettuali imputabili al che avrebbero portato alla redazione della quarta perizia (nonché della quinta). Sotto tale profilo, non risulta in atti, ed il CTU ha altresì evidenziato, alcun atto formale di contestazione di eventuali errori progettuali da parte del RUP della attinenti la quarta perizia;
CP_3 né è mai stato contestato dalla , prima della instaurazione dell'odierno giudizio, l'asserito CP_3 mancato adeguamento del progetto esecutivo iniziale al D.P.R. 59/2009 in tema di norme sull'efficienza energetica ovvero un ritardo da parte del RTP nella redazione della quarta perizia. In sede di chiarimenti, il Ctu deduce:
“P.to III – Il mancato adeguamento al DPR 59/2009 (pagina n. 4 e successive) Con riferimento ai commenti in tema del CTp d si segnala che questi alla pagina 5 delle sue CP_3 osservazioni puntualizza che le perizie di variante n. 4 e n. 5 sarebbero state redatte a seguito di Cont carenze del progetto elaborato d Tanto evidenzia ……. dagli uffici regionali ……..mai hanno fatto riferimento all'art. 132 comma 1 lett. e del d.lgs. 163/2006 ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista” Ancora alla pagina 5 delle sue osservazioni il CTp evidenzia altresì ritardi da parte d Controparte_19 ed altri nella redazione delle perizie di variante n. 4 e n. 5, che però non vedono negli atti di causa riferimenti a provvedimenti formali e conseguenziali del Rup.” (p. 13 chiarimenti). Il CTU ha ulteriormente chiarito che “Con riferimento poi alla “integrazione al verbale di validazione con adeguamento al DM 14.01.2008 ”Nuove norme tecniche per le costruzioni” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta), che a parere del CTp di avrebbe trascurato CP_3
l'ottemperanza al dpr 59/2009, normativa impiantistica intervenuta prima della data dell'integrazione della validazione del 01.02.2010, si segnala che dalla lettura degli atti connessi risulta evidente che la validazione del progetto è formalmente avvenuta il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta), validazione che successivamente è stata integrata una prima volta il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta) per tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile ed una seconda volta, appunto il 01.02.2010, per il citato adeguamento al DM 2008. Diversamente se così non fosse stato il Rup avrebbe potuto/dovuto richiedere l'aggiornamento del progetto atteso che per l'art. 161 comma 7 del Dpr 207/2010 al tempo vigente… “L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti” e che il comma 1 p.to a) dell'art. 132 del D.lgs 163/2007 (codice degli appalti) prescriveva:
“Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” In buona sostanza si evidenzia che, ribadendo ancora quanto riportato nella relazione finale di CTU del 16.01.2024, il dpr 59/2009 è entrato in vigore successivamente alla validazione del progetto esecutivo avvenuta il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta) ed ancora, onde tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile, il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta). Il progetto così validato è stato poi posto a base della prima gara con bando del Settore Tecnico della Regione del 19.02.2009. Successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1836 del 06.10.2009, prendendo atto delle intervenute Norme Tecniche delle Costruzioni DM 14.01.2008 entrate in vigore in data 01.07.2009 e tali da garantire un maggior grado di affidabilità e sicurezza del sistema strutturale in ambiente sismico, ha autorizzato, per prudenza e buona amministrazione, il RUP dell'Appalto a svolgere gli adempimenti necessari per assumere tutti gli atti conseguenti e preordinati alla revoca della gara in corso e ad adeguare le strutture dell'opera da realizzare al DM 14.01.2008. Di conseguenza il progetto validato il 29.10.2007 ed ancora il 19.06.2008 è stato successivamente adeguato al solo DM 14.01.2008 con ulteriore validazione con integrazione al verbale di validazione per adeguamento al DM 2008 -“ Nuove norme tecniche per le costruzioni in data 01.02.2010” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta). Poiché il dpr 59/2009 è entrato in vigore successivamente alla validazione del progetto il Rup avrebbe potuto richiederne l'adeguamento per intervenuta disposizione legislativa, ai sensi comma 1 p.to a) dell'art. 132 del D.lgs 163/2007 (Codice degli Appalti allora vigente)”. Dunque, era responsabilità del RUP della Regione richiedere l'eventuale adeguamento al sopravvenuto D.P.R. 59/2009, atteso che il progetto esecutivo di RTP, validato e approvato dalla Regione prima della entrata in vigore del dpr cit., era esente da errori e/o omissioni alla luce della normativa vigente al momento della validazione del progetto. A tal proposito, va evidenziato che, la disciplina all'epoca vigente in tema di appalti ed in particolare per la validazione del progetto di appalto era regolata da due principali normative, ossia il D.Lgs. 163/2006: l'art. 93, comma 6, D.Lgs. 163/2006 prevedeva l'obbligo di verifica dei progetti prima della gara;
consegue che, una volta validato il progetto, alcuna successiva integrazione ad opera dell'appaltatore del servizio poteva essere effettuata. Nel caso accadeva che, dopo l'annullamento della prima gara, questa veniva riaperta col solo scopo di adeguarne le strutture al DM 14.01.2008 e specificatamente con integrazione al verbale di validazione per adeguamento al DM 2008 -“ Nuove norme tecniche per le costruzioni in data 01.02.2010” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta).” (p. 16 chiarimenti CTU). Dunque, la riapertura della fase di approvazione del progetto era limitata unicamente all'adeguamento alla normativa tecnica di cui al sopravvenuto D.M. 14 gennaio 2008. Il che priva di ogni fondamento la tesi della sul mancato adeguamento in quella sede al CP_3 sopravvenuto D.P.R. 59/2009, che non era oggetto della procedura integrativa di validazione. Del resto, se si fosse voluto procedere anche con l'adeguamento al D.P.R. 59/2009, la per il CP_3 tramite del RUP avrebbe dovuto esprimere una chiara ed esplicita volontà in tal senso laddove, solo in seguito si è ritenuto opportuno procedere all'adeguamento anche al D.P.R. 59/2009, in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore di altre norme in tema di efficientamento energetico, tra cui il D.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CEE. Il tutto come confermato nell'ampio excursus sulle vicende della quarta perizia contenuto nella CTU definitiva (pp. 45-53) e nelle relative conclusioni (pp. 80-87), in cui si è chiarito che la perizia di Cont variante n. 4 non era assolutamente riconducibile a errori di progettazione del “Entrambe le Cont motivazioni non appaiono riconducibili all'operato d né tanto meno l ha mai contestato CP_3 Cont nulla in tal senso ad esso stess ” (p. 87). Si ritiene, pertanto, che la contestazione della sia infondata, con conseguente infondatezza CP_3 delle osservazioni e, di contro, della correttezza della CTU definitiva, esente da vizi e/o errori sul punto.
2.d.4.b.Sulle ragioni che hanno portato alla redazione delle diverse versioni della quarta perizia (e alla formulazione della riserva n. 1). Al di là delle vicende narrate dalle parti sulle ragioni della sostituzione dell'originario professionista incaricato delle opere impiantistiche/elettriche, (Ing. sostituito con atto notarile del Per_1
04.06.2015 da altro componente dell'RTP, l'Arch. in possesso dei requisiti previsti Controparte_24 dalla legge, iscritto nell'albo dei professionisti abilitati antincendio del Ministero degli Interni al n. BA00131A0023, e collaborazione dal 04.06.2015 del Prof. Ing. professionista Persona_2 esperto in impianti- nota del 22/09/2014 prot. 222/2014, doc. 88 e il Verbale del 20/02/2015, doc. 89 p. 3/3, all. III mem. istr.), va rilevato che le precedenti versioni della quarta perizia curate dallo con la collaborazione di ingegneri impiantisti di sua fiducia, ossia gli Ingg. e Parte_1 Per_3
non erano affette da carenze progettuali bensì prevedevano importi per lavori di gran Parte_9 lunga superiori ai fondi al momento disponibili da parte dell'Amministrazione regionale (cfr. e-mail del 03/07/2014, doc. 90 e la nota del 16/01/2014 prot. 0149, doc. 91, ove è provata l'attività dell'Ing.
con la collaborazione degli Ingg. e Gentile, all. III mem. istr.). Del tutto irrilevante, Per_1 Per_2 poi, che l'Ing. sia stato nominato solo dopo la redazione della quarta perizia. Per_2
La lamenta una asserita “omissione” da parte del CTU, ossia il non aver fornito risposta al CP_3 rilievo formulato dalla sul quantum di compenso in favore del RTP per la somma di CP_3
€.289.106,21. Sulla questione, il CTU ha puntualmente replicato ai rilievi (pp. 40-41 chiarimenti) valutando che:
“Si riscontra l'osservazione del CTp d alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024 come CP_3 riportata alle pagg. 7 e 8 ove, in relazione alla tabella riportata alla pag. 107 della relazione finale depositata il 16.01.2024 (par. 3.2.2.2.4.2) e sopra esposta, segnala che “ in relazione al p.to d1-iv, l ha evidenziato come, in relazione alla variante 4, calcolati in € 9.051.822,62 non vengono CP_3 indicati singolarmente i lavori in più o in meno, come per le altre varianti, ma soltanto il loro importo complessivo rendendo sostanzialmente impossibile verificare la correttezza del dato” per significare che differentemente da quanto ivi riportato è possibile, ……., ricavare le singole voci afferenti le varie categorie di lavori la cui somma dà luogo alle opere in più ed alle opere in meno, importi che ulteriormente sommati algebricamente determinano proprio l'importo di € 9.051.822,62. Per immediata dimostrazione si consideri lo stralcio della tabella in valutazione che nel seguito si riporta con riportata una numerazione progressiva delle varie voci”. Ciò posto, la ha condiviso quanto indicato dal CTU sulla riduzione del compenso dovuto al CP_3
RTP per la quinta perizia di variante in conseguenza dell'applicazione del ribasso del 41,745%, previsto nell'Atto aggiuntivo avente ad oggetto la quarta perizia. Conclusione, questa, che il collegio condivide: la Perizia di variante n. 5 (per come narrato nel precedente punto 2.d.) ha di fatto consentito la completa determinazione delle lavorazioni che hanno portato al miglioramento energetico dei fabbricati ai sensi alla Delibera di GR n. 891 del 03.05.2013. Di conseguenza, anche con riferimento alle opere di miglioramento energetico traslati nella Perizia n. 5, le relative competenze professionali, in ossequio agli accordi sottoscritti con l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione professionale, devono essere ribassate del 41,745%, poiché riconducibili alla medesima prestazione che i professionisti si erano impegnati a garantire scontando la relativa parcella (pp. 112-113 CTU def.). Se è vero che nell'atto aggiuntivo le parti concordavano una percentuale di ribasso “una tantum” e con riferimento alla perizia di variante n. 4, tuttavia, per, come detto, la perizia di variante 5 (redatta in attesa della finale determinazioni della S.A. sulla distribuzione degli ambienti, supra punto 2.d.) è di per sé conseguenza della perizia 4 ed i risultati traslati dalla variante di perizia n.
4. a quella n.
5. In conclusione, quel ribasso convenuto una tantum, va computato con riferimento al lavoro progettuale complessivamente inteso e non parcellizzato. Cont
2.d.4.c. il CTU ha quantificato i compensi dovuti al per la quinta perizia di variante (oltre opere disposte con O.d.S. da n. 20 a n. 31), valutando che: “Detraendo dunque da valore € 4.386.037,93 si ottiene € 2.549.707,08 importo che dovrebbe essere riconosciuto oltre accessori per la redazione della Perizia Suppletiva e di variante n.
5. Importo che, applicata la percentuale di ribasso convenuta tra le parti, (pp. 112-118 rel. def.) viene rideterminato in €.1.805.709,83. In tali limiti la domanda è fondata.
2.e. Progettazione per la perizia di c.d. “Assestamento contabile finale”. In relazione ai compensi dovuti per la perizia di c.d. “Assestamento contabile finale”, premesso che il CTU ha risposto al quesito posto (“……con esclusione delle attività di ingegneria propedeutiche all'assestamento contabile finale per essere state redatte dai tecnici della Sezione LL.PP. della Cont
e non d ”), questi ha correttamente rilevato che non tutta l'attività relativa alla CP_3 perizia di “Assestamento contabile finale” era opera della : “In definitiva nel calcolo delle CP_3 Cont competenze da riconoscere a per la redazione della cd perizia di assestamento non si è tenuto conto delle attività svolte direttamente dall'ufficio regionale e l'importo determinato riguarda, Cont evidentemente, le sole attività espletate dalla stessa per la redazione della documentazione di perizia, al netto quindi delle detrazioni/modifiche introdotte dal citato ufficio” (p. 43 chiarimenti CTU). Inoltre, “Valutate le osservazioni del CTp alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024 come riportate alla pag. 8 risulta necessario, anche alla luce di quanto ribadito dallo scrivente nella versione finale dei chiarimenti, confermare che la documentazione tecnico economica della perizia di assestamento, nell'ambito della quale l' Ufficio Tecnico dell ha introdotto d'imperio stralci per complessivi CP_3 € 2.434.534,15, è stata prodotta e consegnata dalla Dl al Rup ( vedi il par.
3.1.5.4.4 Perizia del c.d. Assestamento finale del 31.07.2019 della CTU del 16.01.2024 ove dettagliate le attività svolte dalla DL). In definitiva alla DL deve essere riconosciuto un compenso per aver redatto la documentazione tecnico – amministrativa della perizia di assestamento e la relativa parcella deve essere calcolata con riferimento a valori delle opere depurati degli stralci economici operati con attività diretta della per complessivi € 2.434.534,15.” (sempre p. 43 chiarimenti CTU). CP_3
Affermazioni che trovano conferma dall'invio della perizia di Assestamento finale redatta dalla D.L. con relativi elaborati e CD all'ing. (RUP), con nota prot. 1020 del 15/2/2019 (doc. 56 Persona_4
(parte 5) all. 49 - atto di citazione), e prot. 1023 del 20/2/2019, per la relativa sottoscrizione da parte dell'Appaltatore anche ai fini della redazione del conto finale (doc. 82 DVD all. II mem. istr. RTP). Dunque, per la perizia di assestamento, deve essere riconosciuto al RTP € 49.879,03.
2.f. Importi dovuti per Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, misura e contabilità dei lavori. Cont Riguardo gli importi dovuti dalla al per le attività di Direzione dei Lavori, coordinamento CP_3 della sicurezza in fase d'esecuzione, misura e contabilità dei lavori, in merito all'operato in generale Cont del per l'attività di Direzione Lavori e alle vicende relative alla perizia di assestamento contabile finale, il CTU ha correttamente valutato la condotta dell'attrice esente da ogni rimprovero, anche in considerazione della completa assenza di errori progettuali che possono aver condotto all'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore:
“Tanto premesso e visto quanto argomentato al precedente paragrafo 3.16 “Accertare se il progetto esecutivo della nuova sede del Consiglio Regionale posto a base di gara presenta le seguenti quantificazioni errate che hanno comportato che la ha dovuto riconoscere l'importo CP_3 di €.1.108.782,19 in più all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori nella propria versione dell'assestamento per quantificazioni errate della Direzione Lavori ossia……omissis “ circa cause e motivazioni che hanno indotto il Rup a riconoscere all'Impresa maggiori importi rispetto a quanto allibrato dalla DL nella perizia di assestamento è possibile determinare che nel progetto esecutivo a base di appalto non vi sono errori od omissioni progettuali in conseguenza dei quali la ha dovuto riconoscere l'importo di CP_3
€.1.108.782,19 in più all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori.” (p. 230 CTU def.). D'altronde, nel riportare la predetta conclusione il CTU ha premesso che “In questa sede è opportuno segnalare che il Rup non ha motivato la necessità della redazione in autonomia della perizia di assestamento per il configurarsi delle condizioni di cui all' art. 132 comma 1 lett.e ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista” (p. 209 relaz. def.). Ciò posto, riguardo gli importi indicati dal CTU per l'attività di Direzione Lavori, la ha CP_3 Cont lamentato un errore di calcolo a favore di di € 107.784,89” (p. 36 e 72 concl.), dovuto all'indicazione di una “aliquota errata (4,4820%), con la conseguenza che conferma il dato finale, applicando una differente aliquota (5,0704%).”. L'errore, riconosciuto dal CTU in sede di chiarimenti, non comporta tuttavia alcuna conseguenza sul calcolo finale, posto che “Dall'esame delle tabelle richiamate nell'osservazione di parte Convenuta
si rileva immediatamente che non è errato l'importo complessivamente determinato CP_3 ma è errata la sola percentuale associata alla categoria Impianti elettrici e similari IIIc.” (p. 46 chiarimenti), che era già stata correttamente indicata nella CTU definitiva. Pertanto, “Risulta dunque evidente l'errore materiale riferibile all'indicazione nella tabella di calcolo della parcella per la categoria IIIc della percentuale del 4,4820%, che porterebbe al compenso indicato dalla parte convenuta nelle sue osservazioni di €.820.934,80, che invece deve essere del 5,070%, percentuale che determina un valore pari a quello infine indicato in relazione di € 928.707,67. In buona sostanza nella tabella riportata nella relazione depositata il 16.01.2024 la percentuale è errata ma l'importo è corretto.” Quindi, il CTU aveva unicamente errato nel trasporre la percentuale del 4,4820%, ma aveva correttamente indicato l'importo finale di € 928.707,67 in applicazione dell'aliquota applicabile in base alla Tabella A, pari al 5,0704%. Del resto, la , oltre a rilevare il refuso, non ha indicato CP_3 per quale motivo dovrebbe applicarsi al caso di specie l'aliquota minore del 4,4820%.
2.g. Sull'asserita non corretta applicazione della maggiorazione del 0,24, in tema di compenso per Direzione Lavori, riguardante i Direttori Operativi, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 554/1999 e, poi, dall'art. 147 del D.P.R. 207/2010. Sotto tale profilo, il CTU ha correttamente rilevato che la Convenzione di incarico prevedeva espressamente l'affidamento al RTP dell'incarico di Direzione Lavori e del “relativo ufficio” all'art. 2, lett. n (doc. 1, pp. 5-6): “Si segnala ancora e con riferimento alla tabella B1, premesso che la costituzione dell'ufficio di DL è parte dell'incarico conferito con la stipula della Convenzione del 01.08.2003 (vedi art.2 p.to n),” (p. 48 chiarimenti). La conclusione è condivisibile atteso che: nel contratto d'appalto tra e l'Impresa esecutrice era previsto espressamente all'art. 15 CP_3 Cont (doc. 57 all. citaz. e doc. avv. 18, p. 25) che “L'Ufficio di direzione dei lavori sarà composto, su designazione stessa della Direzione dei Lavori, anche da uno o più Direttori operativi…” e disciplinate funzioni e compiti del Direttore Operativo nell'art. 16-bis; Cont in tutti i documenti ufficiali progettuali siglati dal è sempre presente e menzionata la figura del Direttore Operativo (docc. 81 e 82 DVD); è stata sempre riconosciuta la maggiorazione del 0,24 prevista per la nomina di Direttori Operativi facenti parte dell'Ufficio della Direzione lavori nella liquidazione di tutte le parcelle per l'attività di D.L. sino al 26° SAL del 26.6.2018. Tutto come confermato dal CTU in sede di chiarimenti (pp. 48-49), con ampia motivazione scevra da vizi o omissioni: Cont
“nelle parcelle liquidate in corso d'opera in concomitanza dell'emissione dei vari Sal ad sono state sempre riconosciute le aliquote come sopra indicate (vedi a titolo esemplificativo gli allegati alla nota di RTP n. 1116 del 20.11.2019 - All. nn. 16 - 16.15 – 16.18 – 16.27 – 16.28 – 16.29 – 16.30 alle memorie di parte Attrice) e regolarmente liquidate fino a tutto il 26° Sal per lavori al 26.06.2018 e relativo certificato di pagamento del 01.08.2018 (All. n. 16.21 alle memorie di parte parte Attrice) verosimilmente alla luce della loro fondatezza ed essendone stata verificata dagli organi di controllo dell l'adempimento, rilevando altresì e tra l'altro che in Atti non risultano (i) contestazioni CP_3 all'applicazione di tale aliquota in corso d'opera e fino al 26° Sal (ii) ovvero documenti attestanti denunce della Committente circa carenze organizzative dell'ufficio di DL che potessero far emergere di fatto l'inapplicabilità di dette stesse aliquote. Altresì ed infine con riferimento alla aliquota I4 si evidenzia che anche l'Atto di Collaudo Finale Tecnico Amministrativo del 01.07.2020 alla pag. 44 da atto della presenza di direttori operativi. All'evidenza di quanto riportato in precedenza si confermano quindi le valutazioni espresse sulla questione nella relazione depositata il 16.01.2024, ……...”. Il CTU ha rinvenuto ampia prova in atti dell'attività dei Direttori operativi, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori espressamente previsto in Convenzione (all'art. 2, lett. n, doc. 1, pp. 5-6) e dalla normativa pubblicistica, nonché nelle precedenti parcelle liquidate sino al 26° SAL e nell'Atto di Collaudo (doc. avv. 27 comp. cost., p. 44). Cont Con la conseguenza che quel compenso va riconosciuto a nella misura determinata dal ctu.
2.h. sul compenso valutato dal CTU per l'attività di Direzione Lavori, relativo al coefficiente di maggiorazione di “*1,40” applicato per la Tabella B2. A tal riguardo, il reale aumento del coefficiente è pari allo 0,10, ossia dallo 0,25 allo 0,35, e non del 1,40, che rappresenta solo la trasposizione del calcolo in percentuale operato dal CTU:
“In buona sostanza il coefficiente riportato nella tabella B2, che è pari a 0,35, si ottiene incrementando l'aliquota base del CSE, pari a 0,25, prima del 25% (adeguamento del piano e del fascicolo) e poi del 15% (coordinamento e organizzazione attività e informazione), cioè incrementandolo complessivamente del 40% (25+15), operazione che si sostanzia moltiplicando il coefficiente 0,25 per 1,4 da cui si ricava il coefficiente 0,35 poi impiegato. In pratica risulta: 0,25 x 1,40 = 0,35” (p. 50 chiarimenti). E tale incremento è stato pienamente giustificato dal CTU: “Per quanto attiene invece alle aliquote di maggiorazione di cui alla tabella B2 risulta evidente che alla luce delle modifiche introdotte al contratto con le diverse perizie di variante approvate in corso d'opera l'assunzione di responsabilità professionale riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli e dei piani della sicurezza sono state regolarmente adempiute dal CSE durante l'esecuzione dei lavori. ……...” (p. 50 chiarimenti). Tale incremento, quindi, è previsto dalla normativa alla Tabella B e riguarda l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che rientrava espressamente nella Convenzione all'art. 2, lett. m (doc. 1, pp. 5-6) ed è stato correttamente applicato in conseguenza dell'attività di aggiornamento dei fascicoli e dei piani della sicurezza” durante l'esecuzione dei lavori: Cont
“appare di palmare evidenza che essendo titolare dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'Appalto, in corso d'opera ha de plano e necessariamente “coordinato e organizzato le attività e fatto informazione” in tema di sicurezza.” (p. 51 chiarimenti). Per tale attività va dunque riconosciuto l'importo di € 613.527,48.
2.i. Sulle maggiori opere progettuali: il CTU ha confermato l'espressa formalizzazione dell'affidamento di tali maggiori attività progettuali, nonché l'effettiva esecuzione, procedendo al relativo calcolo dei compensi secondo quanto indicato nel quesito posto, in base ai parametri contrattuali e nel rispetto delle tariffe professionali. In particolare, il CTU ha chiarito che “In conseguenza del quesito del G.I. prima riportato alla pag. 130 della relazione di CTU depositata dallo scrivente è stato allora testualmente specificato che:
“In corso di esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione della Nuova sede del Consiglio Regionale e dell'edificio Polifunzionale al ed altri sono state chieste prestazione professionali, esterne CP_19 alla Convenzione di incarico professionale del 01.08.2003 di rep. n. 6401 (All. n. 1 alle memorie di parte attrice) e all' Atto Aggiuntivo sottoscritto il 10.05.2013 e registrato il 17.06.2013 con rep. 015085 (All. n. 2 alle memorie di parte attrice), propedeutiche all'esecuzione di opere non previste in appalto e che poi non sono state realizzate.” Nel riscontrare, dunque, la richiesta del Giudice lo scrivente ha menzionato i documenti riversati negli atti di causa da cui è possibile rilevare la formalizzazione da parte dell all CP_3 [...]
ed altri degli affidamenti di che trattasi oltre che l'avvenuto espletamento dell'incarichi CP_19 conferiti. (p. 44 chiarimenti). E i maggiori compensi sono dovuti in virtù dell'articolo 8 della Convezione, che disciplina l'onorario e le competenze del RTP, ove negli ultimi capoversi è detto:
“Il suindicato compenso è fisso ed invariabile, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento abbia ordinato o consentito variazioni, anche in corso d'opera, degli elaborati progettuali, predisposti o da predisporre, la cui esecuzione comporti un mutamento sostanziale del livello progettuale considerato, in riferimento al progetto preliminare del concorso. Diversamente nulla è dovuto. In tal caso la relativa maggior prestazione sarà compensata sempre in applicazione delle citate tariffe professionali”. Tariffe che fanno riferimento al D.M. del 04 aprile 2001, alla Legge 1/3/1949 n. 143 Cont e successive integrazioni e disposizioni impartite dagli Ordini Professionali, alle quali l ha fatto rinvio in atto di citazione. D'altronde, la non ha contestato nel merito l'esecuzione effettiva di tali maggiori prestazioni CP_3 progettuali, di cui il CTU ha riconosciuto la corretta esecuzione da parte del RTP, sempre su indicazioni espresse della , anche sulla base dei riscontri documentali, come di seguito CP_3 riportato:
“In particolare, con riferimento agli incarichi in questione oltre che all'avvenuto loro espletamento risulta in Atti:
- Il progetto del parcheggio pubblico su via Gentile a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1100 del 25.09.2019 (All. n. 16.32 alle memorie di parte attrice) – Elaborati progettuali datati febbraio 2008;
- L'aggiornamento del progetto del parcheggio pubblico su via Gentile a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale già redatto nel 2008, con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1101 del 25.09.2019 (All. n. 16.33 alle memorie di parte attrice) - Elaborati progettuali datati giugno 2013;
- Il progetto del Restauro della palazzina esistente (ex alloggio dipendenti dell'Esercito) da adibire ad asilo d'infanzia e foresteria a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1102/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.34 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati luglio 2014;
- Il progetto del Restauro del fabbricato esistente da adibire a deposito e locali manutenzione a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1103/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.35 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati nel luglio 2014;
- Il progetto dell'ampliamento dei parcheggi nell'area confinante con l'edificio Polifunzionale e nell'area nord degli Assessorati a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale di cui all'OdS. n. 34 del 26.07.2017, opere ricomprese nella Perizia n. 5 ma poi stralciate, con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1104/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.36 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati luglio 2017;
- La redazione della Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1105/19/u. del 25.09.2019. (All. n. 16.37 alle memorie di parte attrice) Elaborati datati febbraio Cont 2019 [Con riferimento a questa attività alcun compenso è stato riconosciuto a Gli elaborati menzionati nelle note di trasmissione citate in precedenza sono tutte fisicamente presenti in Atti (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice)” (pp. 44-45 chiarimenti CTU). Dunque, come correttamente confermato dal consulente, sono in atti i documenti (All. n. 16.32-33- Cont 34-35-36-37 alle memorie di parte attrice) di conferimento all' degli incarichi in questione, avvenuto con nota scritta del Rup, a seguito di verbali di riunione con rappresentati titolati dell'Ente e del Rup (p. 45 chiarimenti). Vi è supporto documentale dell'affidamento di ulteriori attività la cui esecuzione non è contestata. Oltre al fatto che è la stessa a confermare che alcune delle maggiori prestazioni CP_3 riguardavano la progettazione generale esecutiva dell'opera e, quindi, rientravano nell'oggetto dell'incarico conferito.
2.l. sull'asserita assenza di “note di incarico” È sufficiente richiamare, tra tutte, la nota di incarico A00 064 dell'8/07/2014 (doc. 16.3 (doc. 16.34 Cont all. citaz.) della a firma del Dirigente e del RUP indirizzata al Il CTU in merito alle CP_3 Cont prestazioni rese da in materia energetica così riporta:
[…]Si rileva che la redazione della relazione energetica (relazione ex legge 10/91) è relazione di verifica dell'adeguatezza delle scelte progettuali edili ed impiantistiche fatte in relazione al comportamento dell'edificio rispetto al mantenimento di condizioni di salubrità e benessere al suo interno con contenimento dei costi all'uopo necessari e nel rispetto di prescritti limiti normativi. Di fatto la relazione energetica ex Legge 10 è un documento di verifica progettuale e come tale deve intendersi ricompreso nelle attività compensate in tabella A34 del DM 04.04.2001 ove indicato, al p.to f – progetto esecutivo, l'aliquota da riconoscere per la redazione di relazione specialistiche quale risulta l'elaborato di che trattasi. Pertanto la prestazione di che trattasi deve ritenersi ricompresa nella parcella da liquidare per la prestazione di progettazione nel suo complesso[…]. Anche in tale parte, rimane la validità dell'atto aggiuntivo rep n. 015085 del 17 giugno 2013, che prevedeva il ribasso del 41,745% all'onorario di progettazione, indipendentemente se l'adeguamento energetico venga effettuato in una unica fase di progettazione ovvero in più fasi di progettazione come è effettivamente avvenuto. Pertanto, il suddetto ribasso deve essere applicato oltre che all'onorario di progettazione della 4° perizia di variante anche all'onorario di progettazione della 5° perizia di variante e a quello relativo all'assestamento finale. Alla luce di quanto esposto, la domanda formulata al capo 1 dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 cpc, è fondata nei seguenti limiti, dovendosi riconoscere a titolo di saldo del compenso in Cont favore di la somma di:
-€ 2.084.629,21 per le attività di Direzione Lavori;
-€ 657.321,56 la misura e la contabilità
-€ 357.043,79 per le ulteriori attività progettuali Per un totale di € 3.098.994,56. Somma sulla quale vanno calcolati gli interessi legali dal dì della richiesta (ossia dal 2.7.2019) al saldo. Sono altresì dovuti gli interessi da ritardo con l'applicazione del tasso previsto per le transazioni commerciali: invero, seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali ex d.lgs. 231/02 è pure applicabile ai contratti d'opera professionale (Cassazione civile sez. II, 10/06/2025, n.15527) ed è applicabile, per quel che qui interessa, al contratto di appalto. Sulla specifica questione, Cassazione civile sez. II, 24/01/2025, n.1747 ha affermato: “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro”.
3.sulla richiesta di pagamento di €.1.582.972,51 per le maggiori attività progettuali connesse alla redazione della quarta perizia di variante, eseguite in conformità alle sopravvenute normative in materia energetica e ambientale. Cont ha richiesto altresì il pagamento di € 1.582.972,51 per avere svolto maggiori attività progettuali durante la redazione della Perizia di Variante n. 4 che ha necessitato tre distinte elaborazioni e consegne con emissione della fattura n. 10E/18 del 28.3.2018 ed apposizione della Riserva n.
1. La domanda è stata contestata dalla evidenziando che le tre versioni del progetto si erano CP_3 rese necessarie per emendare le varie versioni del progetto depositato di volta in volta caratterizzato da carenze ed errori. La domanda non può essere accolta atteso che, RTP in data 19.10.2018 “a seguito dell'incontro del 18 ottobre 2018 e agli accordi intercorsi”, annullava la sua richiesta apposta irritualmente con Riserva alla fattura 10E/18, unitamente a tutte le altre riserve apposte su fatture precedenti (all.50 fasc. Regione). Ora, se è pur vero che nell'appalto di servizi non opera ope legis la disciplina delle riserve, è però evidente che nel corso del rapporto, le parti ne hanno fatto uso e la revoca della iniziale riserva Cont apposta da non può che valere quale rinuncia rammentando che, in tema di appalti pubblici, la rinuncia produce irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati. Sulla domanda subordinata di vedere riconosciuta quella somma a titolo di ingiusto arricchimento Cont e/o ex art. 2043, è sufficiente al riguardo considerare che tra la e sono stati CP_3 sottoscritti una “Convenzione” in data 1° agosto 2003 (rep. 6401) e un “Atto aggiuntivo” alla Convenzione il 17.6.2013 (rep. 15085) per escludere in radice l'operatività sia dell'azione generale di arricchimento, sia di quella ex art. 2043 c.c., per il venir meno del presupposto della residualità Cont non avendo peraltro addotto alcun elemento a fondamento dell'azione risarcitoria. 4. La domanda riconvenzionale di CP_3
La domanda è fondata parzialmente nei limiti accertati dal ctu. Cont Nello specifico, la ha richiesto all il rimborso di € 401.280,77 a seguito delle CP_3 seguenti carenze progettuali: A. Spese per l'incarico affidato al prof. ing. per accertare la necessità che Persona_5 il progetto esecutivo in appalto fosse rispondente al DM 14 gennaio 2008, € 127.296,00. La ha richiesto il rimborso della somma di € 127.296,00 per spese sostenute a seguito CP_3 dell'affidamento dell'incarico al Prof. Ing. volto ad accertare la necessità che il Persona_5 progetto esecutivo fosse rispondente al D.M. 14/01/2008. La domanda non è fondata per le seguenti ragioni: il primo progetto esecutivo della nuova sede della è stato consegnato alla Committente con CP_3 nota prot. 07-0786-u in data 05/06/2007 (v. doc. 36 L), dopo un prolungato iter burocratico relativo alle approvazioni dei vari Enti preposti al controllo degli elaborati (iter avviato con la consegna della prima stesura del progetto esecutivo il 25/06/2004). Per quanto riguarda la progettazione strutturale, l'elaborato era, come esplicitamente dichiarato dal progettista delle strutture e verificato dal RUP nel corso delle operazioni di validazione del 29/10/2007, conforme al D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, oltre che correttamente adeguato all'O.P.C.M. n. 3274/2003, all'O.P.C.M. n. 3431/2005 ed al D.M. Infrastrutture del 14/09/2005, relativi alle norme per la sicurezza antisismica all'epoca della validazione del progetto vigenti (v. docc. 71 e 43). La validazione del progetto esecutivo, pertanto, è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 rubricato “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”. Validazione che è l'atto formale che conclude la fase di verifica della progettazione e attesta che il progetto posto a base di gara è conforme alle norme tecniche, funzionali, prestazionali e di sicurezza, sottoscritta dal RUP e fa riferimento al rapporto conclusivo del soggetto che ha effettuato la verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. A questo va aggiunto che, con delibera della Giunta Regionale n. 1418/2008, veniva avviata la procedura di appalto dell'opera, sulla scorta dell'avvenuta validazione e approvazione del progetto esecutivo. Solo successivamente alla pubblicazione del bando di gara d'appalto, avvenuta in data 19/02/2009 (circostanza pacifica, p. 9 comparsa, doc. 7 ), a CP_3 seguito del ricorso amministrativo promosso dall , in data 30/07/2009, Parte_11 CP_3 affidava la consulenza al Prof. per la valutazione dell'opportunità di adeguare il Persona_5 progetto alle norme antisismiche intervenute con il D.M. 14/01/2008. Il ricorso presentato dall veniva rigettato, con sentenza n. 01971/2009 del depositata il Parte_11 CP_25
23/07/2009, quindi prima dell'affidamento dell'incarico al Prof. (doc. 77 all. II mem. istr. RTP). Per_5
A tal proposito, la , nel bandire la gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera, aveva CP_3 correttamente rispettato l'art. 20 della L. 28 febbraio 2008, n. 31, comma 3, a mente del quale:
“Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino alla ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo”.
La Giunta Regionale, peraltro, con delibera n. 1645 del 15/09/2009 (v. doc. 72) aveva esplicitamente confermato e dichiarato, che la decisione di adeguare il progetto alle norme del D.M. 14/01/2008
“non era dovuta a carenze progettuali ma … alla prudenza che sempre si impone nelle attività della P.A…”; la medesima delibera precisava, riguardo la consulenza del Prof. , che: “la verifica Per_5 tecnico-consulenziale ha rassegnato dunque un giudizio di legittimità, completezza e correttezza del lavoro di progettazione conseguito dai progettisti aggiudicatari anche con riferimento al rispetto delle norme strutturali all'epoca vigenti e cogenti, unito però alla necessità di adeguarlo alle prescrizioni del D.M. 2008 per corrispondere a necessità di sicurezza a prescindere dalla mancata obbligatorietà al caso di specie delle norme ivi contenute”. Dunque, l'affidamento dell'incarico di consulenza era frutto di una scelta puramente discrezionale e strategica della e non dovuto alla sussistenza CP_3 Cont di presunti errori nella redazione del progetto consegnato dal in buona sostanza, il progetto esecutivo delle strutture allegato alla prima gara era conforme alle norme cogenti al tempo della sua redazione, validazione (di cui si è già detto in precedenza) ed approvazione ed il suo adeguamento al DM 2008, avvenuto con revoca della prima gara, è stato per scelta autonoma della , CP_3 opportuna e condivisibile per come consigliato ed auspicato dal Prof. all'Amministrazione. Per_5
(cfr. anche pp.77-78 Ctu) Inoltre, è opportuno ribadire che tutta l'attività professionale relativa all'adeguamento del progetto Cont strutturale alla nuova normativa è stata eseguita dall senza richiedere alcun compenso aggiuntivo, come concordato con l'Assessore ai LL.PP e con il RUP dell'epoca. Nella sua relazione il ctu afferma: “- Di certo non si poteva definire 'violazione' di norma il mancato adeguamento del progetto alle vigenti Norme Tecniche per Le Costruzioni, DM 2008, se si conveniva sul fatto che non ricorrevano gli estremi della obbligatorietà dell'applicazione di tali norme al caso in esame;
Ricorrevano tuttavia gli estremi per ritenere che l'adeguamento del progetto strutturale al DM 2008 dovesse assolutamente farsi. Questa opinione era basata sulla considerazione, provata inequivocabilmente nel corso della sua relazione, che il grado di affidabilità del sistema strutturale, in ambiente sismico, che con le norme allora divenute vigenti sarebbe stato obbligatorio, risultava notevolmente maggiore di quello proprio del progetto in esame, che invece era adeguato (al DM 2005, ed all'OPCM)”. (pag. 259 della CTU);….“Nel corpo della sua relazione il Prof. in Per_5 particolare segnalava ed evidenziava che le modalità di calcolo dei fabbricati, ancorché “in netto contrasto con la filosofia del perseguimento della affidabilità delle ipotesi di comportamento duttile” facevano riferimento a “classe di duttilità CD"B", e pertanto come consentito dall' OPCM 3274 (normativa di riferimento del progetto) non adottando il criterio di applicazione della gerarchia delle resistenze, che consiste nella 'progettazione secondo capacità', come “consentita dalla citata OPCM, solo per la citata CD "B", classe di duttilità utilizzata dal progettista come da egli stesso dichiarato”. La conferma che al tempo dell'approvazione del progetto, la normativa cogente non era ancora il DM 2008 [il progetto è stato approvato il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta) e successivamente, onde tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile, il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta) e tale progetto è stato posto a base della prima gara con bando del Settore Tecnico della Regione del 19.02.2009] è nella stessa relazione del Prof. il quale concludeva: “Ricorrono tuttavia, a parere del sottoscritto, gli Per_5 estremi per ritenere che, non solo in considerazione del carattere strategico dell'opera, e del suo valore 'rappresentativo', l'adeguamento del progetto strutturale al vigente DM 2008 dovrebbe assolutamente farsi. Questa opinione è basata sulla considerazione, provata inequivocabilmente nel corso della presente relazione, che il grado di affidabilità del sistema strutturale, in ambiente sismico, che con le norme vigenti sarebbe obbligatorio, risulta notevolmente maggiore di quello proprio del progetto in esame, che invece è adeguato (si veda il par. 8.1, Oss. n°7) al DM 2005, [115], ed all'OPCM [520]”. Cont Adeguamento che è stato richiesto e poi disposto dal non a seguito di contestazioni sollevate dal RUP, ma a seguito del ricorso presentato al TAR Puglia per l'annullamento della gara da una Impresa nel presupposto di una errata applicazione della normativa strutturale di riferimento, ricorso rigettato dal TAR adito. Per tale motivo la domanda è in parte qua infondata. B. Sulle successive voci di spesa Deve premettersi che l'Appalto per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale è stato affidato con prezzo chiuso ed a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. B del D.legs 163/2006 - (mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) che al comma 4 dell'art. 53 D.lgs 163/2006 stabilisce che ”….Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” ed ancora l' art. 184 del DPR 207/2010 al comma 3 per le annotazioni contabili a corpo chiarisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale”. Di conseguenza in linea di principio non vi possono essere maggiori importi riconosciuti dall'Amministrazione all'Impresa per quantificazioni errate presenti nel progetto esecutivo ovvero nel computo metrico estimativo che accompagna il progetto esecutivo e determina il valore dell'opera poi mandata in appalto. Diversamente potrebbero invece essere riconosciuti all'appaltatore maggiori importi per errori od omissioni progettuali, che al comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, prevede “ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”, in conseguenza dei quali potrà essere chiesto conto ai progettisti con addebito delle relative cifre. Circa cause e motivazioni che hanno indotto il Rup a riconoscere all'Impresa maggiori importi rispetto a quanto allibrato dalla DL nella perizia di assestamento, è possibile determinare che nel progetto esecutivo a base di appalto non vi erano errori od omissioni progettuali, per come si dirà, in conseguenza dei quali la ha dovuto riconoscere l'importo di €.1.108.782,19 in più CP_3 all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori. Ciò precisato, si esaminano le singole voci articolate nella domanda riconvenzionale a titolo di spese e di risarcimento danni che la imputa a comportamento delle RTA ed a errori progettuali. CP_3
a) spese per l'esecuzione di griglie di raccolta acqua meteorica (su strada in pendenza) non prevista in progetto, €.12.578,08.
La domanda in parte qua è fondata in ragione di quanto rilevato dal ctu (pag. 159) che ha evidenziato che, in occasione di eventi piovosi importanti, come poi verificatisi e confermati dal teste escusso, nonostante l'adeguatezza delle quote di progetto interne ed esterne oltre che delle pendenze delle superfici prospicienti l'ingresso, tali accorgimenti non sono stati in grado di impedire l'allagamento per il rovesciamento dell'acqua proveniente dalla strada sovrastante la rampa di discesa non riuscendo, evidentemente, ad essere smaltite col sistema di raccolta con griglia al piede della rampa. Il perito ha così accertato che il progetto esecutivo della nuova sede del Consiglio Regionale posto a base di gara, non aveva predisposto opportune soluzioni per evitare che, in occasione di importanti fenomeni piovosi, dalla strada di ingresso in pendenza che conduce alla sede del Consiglio Regionale – direzione verso l'Edificio Polifunzionale – l'acqua si riversasse all'interno della sede del Consiglio regionale. In relazione a tale carenza è sorta la necessità di realizzare una griglia che intercettasse le acque della viabilità per evitare che la quantità diretta verso l'autorimessa fosse superiore alla portata che è in grado di smaltire il sistema di captazione al piede della rampa. È stato così riscontrato il “mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta (il progetto delle sistemazioni esterne non ha considerato la realizzazione della griglia poi realizzata ex post)”, condizione che connota ai sensi del comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, il verificarsi dell'errore o omissione di progettazione. Si tratta in senso stretto di una inadeguata definizione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche in relazione allo stato dei luoghi finale. La domanda risarcitoria è fondata nella misura indicata dal ctu per € 10.309,90 b. spese per la realizzazione di guarnizioni sulle alette al sistema di areazione del foyer al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel Foyer, € 35.776,85. Come accertato dal consulente, il progetto esecutivo di appalto prevedeva l'impiego di infissi ad alette apribili comandate elettricamente sulle facciate nord e sud dell'edificio principale, tali da consentire l'areazione della grande Hall;
infissi comandati elettricamente a seguito di prescrizione dei VV.FF. all'atto della approvazione del progetto ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Gli infissi a lamelle orientabili devono consentire l'areazione dell'ambiente e l'eventuale evacuazione di fumi e calore nel caso di incendio nel foyer. In caso di pioggia con acqua a vento le alette devono essere chiuse in quanto per effetto camino (condizione che consente l'evacuazione dei fumi) potrebbe essere consentito l'ingresso di acqua. Per eventi non particolarmente intensi e non a vento, le alette potrebbero rimanere aperte senza afflusso di acqua all'interno.
“L'impiego degli infissi a lamelle orientabili motorizzate è previsto in progetto (vedi ad CP_2 esempio l Aa3.10.04 e voce di elenco prezzi N.P. 033n OE ed N.P. 033o OE – All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice). L'Impresa in corso d'opera ha proposto alla DL il sistema prodotto dall azienda di primaria importanza nella produzione dei CP_27 materiali in questione, a lamelle orientabili (sistema T24 linea vetro). Il sistema se correttamente montato ed in configurazione chiusa è quindi idoneo in occasione di eventi piovosi a garantire la tenuta all'acqua£. La non tenuta all'acqua in caso di eventi atmosferici non è riconducibile ad inadeguatezza del sistema (cfr. pag. 162-164 ctu); Cont Così da escludere alcuna carenza progettuale imputabile a In parte qua la domanda non è fondata. c. spese per errata progettazione esecutiva delle strutture della panca ad ovest della piazza nord. € 70.000,00. Ha rilevato il consulente che, dall'esame della tavola di progetto W.A3.17.01.01 (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice) rappresentativa della panca, emerge che quella realizzata è diversa da quella inizialmente progettata: in particolare, la DL ha consentito (non risultano in atti contestazioni per tale realizzazione in difformità rispetto a quanto concordato in contratto) la realizzazione di una opera difforme a quella concordata (cfr. tavola W_A3_17_01_01). Dalla sezione riportata nella tavola in questione W.A3.17.01.01 (all. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice) (sez. 03 – sezione dell'elemento di seduta) emerge che la seduta risulta facilmente accessibile e non è presente la protezione prevista dal D.M.14.06.1989, n. 236 in tema di Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, la norma UNI 10809 1999 ed il d.lgs. 81/08, disciplina che impone che i luoghi accessibili devono essere protetti dalla caduta con parapetti alti almeno 100 cm. In definitiva, in parte qua può rilevarsi una carenza progettuale nel mancato rispetto delle norme sulla protezione dalle cadute dall'alto di luoghi accessibili, intendendosi accessibile la seduta della panca. Diversamente la modifica strutturale della panca non rinviene da carenza o errore progettuale ma dalla semplificazione che è stata adottata dall'Impresa e consentita da DL e Rup per la sua realizzazione. Con specifico riferimento invece alla protezione dalle cadute, stante la seduta a quota + 50 cm e lo schienale con apice a quota + 76 cm, questa poteva e doveva essere realizzata di altezza minima pari a cm (100- 76+50) = 74 cm. Non si ritiene altresì che fosse indispensabile l'inserimento di una balaustra in vetro per ragioni di sicurezza ma poteva essere posata una ringhiera del tipo utilizzato nel resto del fabbricato. Evidentemente i maggiori oneri per scelte meramente estetiche non possono ricadere sui progettisti. Va altresì rilevato che, completata la struttura portante della panca nella configurazione modificata, l'ufficio del Rup, con nota prot. 7989 del 16.05.2019 (All. n. 36 O alle memorie di parte Attrice) comunicava alla Direzione Lavori che “le opere di completamento relative alla panca esterna della piazza lato nord erano al momento stralciate, di non realizzare le predette lavorazioni di finitura e di portarle in detrazione, applicando i prezzi contrattuali offerti”. Di conseguenza risulta dall'esame dell'Atto unico di Collaudo tecnico amministrativo del 01.07.2020 (pagg. 140 e 141) (All. n. 36 I alle memorie di parte Attrice) che: “i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 10.04.2019 sebbene, nel verbale di constatazione in data 28.05.2019, siano elencate opere minori non incidenti sulla funzionalità dell'opera, che la D.L. si è riservata di verificare definitivamente con il verbale del 19/07/2019”. All'esito della disamina, alla
, per tale voce, va riconosciuta la somma di €.3317,71 per spese affrontate per CP_3 mancato rispetto delle norme sulla protezione dalle cadute dall'alto di luoghi accessibili e per il costo ritenuto congruo (cfr. pag. 265 in fine). d. spese per la realizzazione di canali d'aria e relativi estrattori nell'autorimessa per integrazione all'areazione naturale (€.77.060,08) e per la realizzazione di grate di areazione naturale a soffitto dell'autorimessa per un importo (€ 30.000,00), per un totale di € 107.060,08. Dopo ampia disamina degli Cont atti intervenuti tra RUP e VV.FF., il consulente ha accertato che (pag. 175) il progetto validato e poi posto a base di gara era conforme al progetto di prevenzione incendi di cui al parere di conformità rilasciato dal Comando dei VV.F. di Bari in data 20.07.2007 con prot. 18071. Tuttavia, il progetto seppur dotato di parere di conformità positivo dei VV.FF., non rispettava la condizione posta nel parere preventivo rilasciato il 20.07.2007 con prot. 18071. Della circostanza che le distanze delle aperture di areazione fossero superiori a 40mt (vedi distanza fra accessi al parcheggio e griglia a soffitto su lato nord ed est come rilevabile dall'esame dell'elaborato di progetto W_Aa2_01_05_01) venivano informate le parti ed era noto quindi che l'autorimessa, dopo la ultimazione dei lavori, richiedeva lavorazioni integrative e non previste nel progetto validato. Questo conforta il giudizio del Tribunale, che in parte qua, la domanda vada accolta e la ristorata CP_3 dalle spese affrontate per ottenere il certificato di prevenzione incendi, solo in seguito rilasciato dai VV.FF. dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici dei VV.FF. del 29.10.2019 a seguito del quale si è acclarato definitivamente che per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si sarebbero dovute aumentare le capacità di ventilazione degli ambienti utilizzando un sistema di estrazione canalizzato con elementi in calcio silicati ed incrementando le prese d'aria verso l'esterno. Nelle more della realizzazione delle ulteriori opere, l'autorimessa si è potuta utilizzare per una capienza massima di 9 auto, limite entro il quale non è necessario il rilascio del CPI. Le opere di realizzazione del sistema di canalizzazione sono state affidate dal Rup senza interpellare la DL a due società differenti, una delle quali appaltatore principale, con affidamenti entrambi entro € 40.000,00 e quindi legittimamente senza necessità di procedura concorsuale a mente dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 vigente al tempo dei considerati affidamenti. Al momento della verifica del CTU, l'autorimessa è in uso senza limitazioni. In conclusione, la domanda va accolta nella misura indicata dalla Ctu (cfr. pagg. 175 e ss e 204) per
€.93.165,00. e. spese per la mancata previsione della balaustra al terzo livello dietro la grande facciata nord del Foyer relativa al corridoio di collegamento dei corpi est ed ovest (ad oggi sono presenti delle staccionate in legno per garantire la sicurezza), € 65.000. La possibilità di accesso alla passerella è stata introdotta in corso d'opera con accesso dal corpo ovest (quota pavimento 12,96 mt): la necessità di installare il parapetto è sorta successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di gara. Tale modifica progettuale poteva introdursi legittimamente in corso d'opera e l'Amministrazione avrebbe potuto richiederne la realizzazione all' Impresa per il tramite della DL, alla stregua delle numerose modifiche introdotte con Ordini di Servizio e successivamente ratificate con perizia di variante. La domanda è così infondata in parte qua. f. spese per la mancata previsione di parapetto di sicurezza a norma a sud e nord del camminamento perimetrale esterno al Foyer, € 12.200,00. Il CTU ha verificato che il progetto di appalto non prevedeva per il camminamento esterno alla copertura del foyer delle protezioni a ringhiera a protezione dell'affaccio a sud (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice): in particolare, non prevedeva una ringhiera che alzasse la protezione ad un metro del muretto esistente di altezza di 60 cm. Il motivo della mancata previsione è che tale percorso era ed è accessibile solo al personale autorizzato edotto sulla possibilità di caduta nel tratto a sud e obbligato a adottare le protezioni del caso (es. uso di imbragature di sicurezza). La necessità di realizzare la ringhiera sorgeva solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo di gara, modifica progettuale in corso d'opera della quale l'Amministrazione avrebbe potuto richiedere la realizzazione all' Impresa per il tramite della DL alla stregua delle numerose modifiche introdotte con Ordine di Servizio e nelle more della ratifica con perizia di variante. La domanda è così in parte qua non fondata. g. Errata quantificazione dei costi nell'assestamento contabile redatto dalla D.L. (per i quali la S.A. ha dovuto riconoscere l'importo di €.1.108.782,19 in più all'appaltatore). Per tale voce, premesso che anche in questo caso non vi è alcuna motivazione sulla esistenza di errori o di omissioni del progetto esecutivo che potevano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 132 comma 1 lett. e cit.), in nessun caso il ctu ha rilevato la presenza di maggiori riconoscimenti economici all'Impresa da parte del Rup rispetto alle valutazioni della DL né che siano riconducibili ad errore o carenza progettuale: vanno condivise le risultanze rassegnate dal CTU (cfr. pagg.210.228 rel. def.) il quale dopo ampio ed esauriente vaglio delle Cont singole opere, ha concluso per l'assenza di riconducibilità ad errori o omissioni della C. sul maggior importo riconosciuto all'Appaltatore per riserve apposte in contabilità dovute a carenze progettuali e della direzione lavori per un totale di € 2.648.267,64, quale conseguenza diretta di carenze progettuali o della direzione dei lavori. Sulla specifica questione deve essere fatta una necessaria premessa di inquadramento generale: - L'Appalto per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale è stato affidato con prezzo chiuso ed a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. B del D.legs 163/2006 - (mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) ed il comma 4 dell'art. 53 dello stesso D.lgs. 163/2006 stabilisce che”….Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” e l' art. 184 del DPR 207/2010 al comma 3 per le annotazioni contabili a corpo chiarisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale”. In pratica la prestazione contrattuale che l'appaltatore deve garantire, col prezzo offerto e nei tempi stabiliti, è compiutamente ed esclusivamente determinata negli elaborati progettuali allegati al bando di gara e poi al contratto che l'appaltatore con la sua offerta ha confermato essere tali da avergli consentito tutte le valutazioni tecniche ed economiche necessarie tanto da sottoscrivere in fase di gara la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. In caso di offerte per appalti a corpo ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista e le quantità previste attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero in tutti gli elaborati progettuali, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, comprensivi anche dei corrispettivi oneri per la sicurezza strettamente connessi ai costi delle singole lavorazioni;
inoltre l'offerente prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999 e degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006. Tali condizioni sono ripetute in tutti gli allegati contrattuali (vedi a titolo esemplificativo l'art. 3 del capitolato speciale di appalto messo a base di gara) (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice –elaborato . Risulta in atti che talune richieste dell' Parte_12
Impresa rivengono dalla redazione degli elaborati cosiddetti costruttivi: il “progetto costruttivo o di cantiere” non può essere utilizzato, ovvero non dovrebbe essere utilizzato, legittimamente per procedere ad una variazione / modifica del contratto per sanare eventuali carenze riscontrate nel progetto esecutivo, poiché non trattasi di una ulteriore progettazione in capo all'Appaltatore ma di una sola individuazione della metodologia e tecnica migliore da attuare rispetto a lavori già completamente progettati e
“immediatamente cantierabili”. Infatti, secondo la normativa cogente al tempo della progettazione e realizzazione dell'intervento ma ancora vigente, il progetto esecutivo, ossia l'ultima delle 3 fasi che conducono alla definizione di un progetto “immediatamente cantierabile” e quindi meritevole di essere posto a base di gara, deve essere tale da non necessitare di ulteriori definizioni nel corso della concreta esecuzione delle opere. L'art. 33 (co. 1) del D.P.R. 207/2010 (ancora vigente) definisce infatti il progetto esecutivo quale “ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare” e per tale motivo “Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”, elaborazioni queste riconducibili all'autonomia di impresa dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, che si sostanzia nella libera organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari per la realizzazione di un'opera a fronte del pagamento di un corrispettivo anche in denaro. Quindi, in definitiva il progetto esecutivo deve già contenere ogni informazione utile per la realizzazione dell'opera, compresi gli “elaborati rappresentativi di tutti i particolari costruttivi” (art. 36, co. 1, lett. c) del D.P.R. 207/2010), elaborati che non possono essere confusi con un “progetto costruttivo o di cantiere”. Per definire i limiti e gli ambiti del “progetto costruttivo” o “di cantiere”, ma anche c.d. “cantierizzazione”, che invece risulta in capo all'Appaltatore di opera pubblica, viene in aiuto la Determinazione n. 4/2001 del 31.01.2001 con la quale l'Autorità di Vigilanza definisce tali termini, ormai, entrati nell'uso comune stabilendo il concetto di cantierabilità con individuazione dell'ampiezza dei compiti dell'appaltatore. L'Autorità di Vigilanza, dopo aver chiarito la centralità dell'attività di progettazione che deve essere dominata dall'esigenza di chiarezza dei costi e delle finalità che intende raggiunge l'amministrazione appaltante ed avere come risultato il massimo livello di approfondimento in modo tale che sia definito ed identificato ogni elemento da realizzare in forma, tipologia, dimensione, prezzo e qualità, conferma che in corso d'opera si possono riscontrare elementi costruttivi “non espressamente descritti nel progetto esecutivo” che “possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati” o di “elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari” per i quali è necessaria – ad opera dell'Appaltatore – la “produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori”. L'Appaltatore nella fase esecutiva di un appalto pubblico deve infatti tradurre gli elaborati tecnici progettuali di un progetto esecutivo operando quale mero esecutore ed osservare obbligatoriamente i criteri generali della tecnica e della regola d'arte nell'esecuzione del particolare lavoro affidatogli. In definitiva, si può definire progetto costruttivo di cantiere quella progettazione che rientra tra gli obblighi a carico dell'appaltatore relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Discende che un “progetto costruttivo”, “di cantiere” o “cantierizzazione” non può in alcun modo risultare un “completamento” del progetto esecutivo il quale non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo;
non possono essere eseguite modifiche degli elementi o dettagli significativi del progetto posto a base di gara sulla base di un “costruttivo” o di un “progetto di cantiere” giacché, per espressa previsione di legge, il progetto esecutivo deve già comprendere tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cassazione 3 novembre 1981 n. 5786, 2 febbraio 1980 n. 736, 2 aprile 1977 n. 1245, 10 marzo n. 692, 5 settembre 1970 n. 1225) con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori. Trattasi di documento di
“interfaccia tra il progetto e l'esecuzione … che si concretizza nell'elaborazione di piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici delle opere provvisionali” (cfr. Deliberazione ANAC n. 268 del 26 luglio 2007). Così, pur restando consentito all'appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del possesso di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A., «ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese conoscono in sede di gara»” non può procedere al completamento ed integrazione del progetto esecutivo, sicché ne consegue necessariamente che, qualora il progetto si dovesse rivelare effettivamente inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà procedere alle relative modifiche” (cfr. Deliberazione ANAC n. 236 del 06 giugno 2001). Quindi col progetto costruttivo l'appaltatore, nel completo rispetto del progetto esecutivo, mette a punto procedure e procedimenti per massimizzare la propria operatività tecnica perseguendo economicità a suo vantaggio. Di conseguenza non può reclamare maggiori oneri o importi se per perseguire tali scopi di economicità generale sarà costretto ad approntamenti o realizzazioni non indicati nel progetto esecutivo o apparentemente differenti da quanto ivi previsto: il computo non è un documento contrattuale e l'appaltatore non ne può invocare incompletezze e/o imprecisioni per vedersi riconosciuti in corso maggiori importi oltre l'ammontare contrattuale pattuito. Tuttavia, in ambito di transazione con accordo bonario ex art. 240 ed allo scopo di prevenire contenziosi con l'impresa può apparire conveniente ed opportuno per la Committente tener conto di tali evenienze ove accertate con riconoscimenti che solitamente risultano sicuramente inferiori rispetto al valore effettivo delle maggiori opere eseguite e non presenti nel computo. Sulla questione va altresì ricordato che, la norma sui lavori pubblici cogente al tempo della stipula della Convenzione per l'affidamento di incarico professionale del 01.08.2003 e riguardante le questioni che ci riguardano era la Legge 109/1994 (Legge Merloni), i cui contenuti di interesse sono stati poi ribaditi dal D.lgs. 163/2006 vigente al tempo della stipula del connesso contratto di Appalto, che all'art. 25, comma 1, lett. d richiama il concetto delle varianti determinate da errori o di omissioni del progetto esecutivo. L'art. 25, alla lett. d, della L. 109/94, come anche confermato dal D.lgs. 163 /2006 art. 132 comma 1 lettera e, statuisce che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”. Il comma 2 dello stesso articolo afferma che “i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lett. d.”. Il comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, contiene la definizione dell'errore o omissione di progettazione: “ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Quindi l'approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto esecutivo fa nascere la responsabilità del professionista che ne risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti;
danni che vanno dai costi per riprogettare l'opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante stessa. Riepilogando, i danni derivanti da errata progettazione sono:
Nuove spese di progettazione
Costi necessari per eseguire le varianti
Qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante
Maggior tempo occorrente per la realizzazione dell'opera
Mancato utile o mancata utilizzazione dell'opera
Rovina di edificio o gravi difetti opera (art. 1669 in concorso con appaltatore)
Danni subiti dall'appaltatore in seguito all'annullamento del contratto (variante oltre il quinto importo lavori. Art. 25, comma 4). Ora, nel caso nessuna delle varianti introdotte in corso d'opera è stata motivata dal Rup per applicazione dell'art. 132 comma 1 lett d. e cioè “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”. Seguendo il percorso seguito dal ctu di compiuta analisi e valutazione delle singole opere per cui è stato richiesto un maggior onere per lavori eseguiti e non allibrati in corso d'opera dalla DL, valutando per ciascuna di esse se effettivamente sono collegate o meno a carenze e/o errori progettuali ex art. 132 comma 6 D.lgs. 163/2006, già art. 25 comma 5 del D.lgs. 104/99, ovvero se originati da cause di altra natura non riconducibili a responsabilità del progettista, è giunto alla conclusione della assenza di nesso tra opere aggiuntive ed oggetto di riserva da parte dell'appaltatore Cont e errori progettuali e/o all'operato di In primo luogo, emerge dal Verbale di accordo bonario (doc. 63 ), che l'importo concordato tra la Commissione e l'Impresa di CP_3
€4.653.896,85 è così distinto:
€ 3.114.411,41 quale ristoro dei danni per anomalo andamento dei lavori;
€ 864.132,14 per risarcimento economico per riserve sui lavori;
€ 675.353,30 per maggiori oneri speciali di sicurezza. Nel verbale di accordo non vi è alcun riferimento a presunti errori o omissioni progettuali Cont imputabili al come confermato anche dal CTU, il quale ha correttamente valutato che, le vicende relative alle varie perizie di variante intervenute e, soprattutto, per l'approvazione della quarta e della quinta perizia, alle quali sono conseguiti i riconoscimenti in favore dell'Appaltatore in sede di Accordo Bonario, non sono riferibili in Cont alcun modo “all'operato di né tanto meno la ha mai contestato nulla in tal CP_3 Cont senso ad esso stesso ” (p. 98 CTU definitiva). Inoltre, a prescindere dalla considerazione che la maggior parte delle riserve iscritte sul Registro di Contabilità e sullo Stato Finale sono state respinte e riconosciute come infondate, gli altri risarcimenti sono stati valutati senza considerare che a norma dell'art. 240-bis, c.
1-bis del D.lgs. n. 163/2006 “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento, sono stati oggetto di verifica”, ossia validati, come nel caso di specie, ove tutti gli atti progettuali sono sempre stati oggetto di validazione da parte della . In particolare, il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi degli articoli CP_3
47 e 48 del D.P.R. 554/1999 (ossia il Regolamento in vigore al tempo, precedente al successivo D.P.R. 207/2010) e validato in data 01/02/2010 (doc. 17 Regione). Così come emerge anche dal precedente Verbale di validazione del 29/l0/2007 e dall'integrazione allo stesso del 01/02/2010 (docc. 5-6 ), il RUP, unitamente ai funzionari preposti CP_3 della struttura tecnica (ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.P.R. n. 554/99) ha proceduto alla verifica di conformità del Progetto Esecutivo alla normativa vigente accertando “la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento” e dichiarando “che il progetto esecutivo dei lavori in titolo è conforme alla normativa vigente”. Per quanto concerne l'approvazione della 4^ Perizia, l'Atto Dirigenziale n. 471 del 15/07/2014 (doc. 49 Regione) richiama espressamente la “Relazione tecnica in data 14.07.2014 di validazione della quarta perizia di Variante con la quale l'lng. Energy Manager dell'opera in parola, Testimone_1 esprime parere favorevole sulla progettazione degli impianti elettrici conforme alle norme CEI, sugli impianti meccanici rispettosi delle norme UNI e sul progetto sonde geotermiche sviluppato secondo quanto previsto nelle norme CT-UN I 11466, nonché sulla relazione costi/benefici e tempi di ritorno dell'investimento economico le cui valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei relativi parametri influenzanti”. Per quanto concerne l'approvazione della 5^ Perizia, l'Atto Dirigenziale n. 278 del 17.05.2017 (doc. 53) richiama espressamente la circostanza che “la Sezione Lavori Pubblici ha proceduto al controllo tecnico-economico sugli elaborati della quinta perizia di variante tecnica e suppletiva e il conseguente verbale di verifica in data 15/05/2017, in contraddittorio con la Direzione Lavori, ha riportato l'esito positivo”. In particolare, il Verbale di verifica, Cont sottoscritto in contraddittorio tra il e la , redatto dal RUP, riporta un CP_3
“Rapporto Tecnico Di Verifica Di Progetto” nel quale la check-list attesta la conformità di tutti gli elaborati progettuali.……………Inoltre, l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce espressamente che non è consentito alla Committente pubblica procedere all'approvazione di varianti in corso d'opera “per il manifestarsi di errori e/o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto e in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ed in tal caso il RUP ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”. Senonché, nel caso di specie, non sono state mai approvate varianti per errori o omissioni progettuali, il che priva interamente di fondamento ogni richiesta di riconoscimento di somme nei confronti del RTP, i cui progetti sono sempre stati oggetto di piena approvazione e validazione da parte della : CP_3 va anche richiamato il comma 6 dell'art. 132 che definisce errore e/o omissione di progettazione “… il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta …” mancanze non segnalate dal RUP né al RTP né alla Commissione di Collaudo. Vanno, quindi, condivise le risultanze rassegnate dal CTU (cfr. pagg.186-201 rel. def.) il quale dopo ampio ed esauriente vaglio delle singole opere, ha concluso per l'assenza di riconducibilità ad errori o omissioni progettuali peraltro non rilevante dal Presidente nell'accordo bonario. È sufficiente a tal fine richiamare quanto affermato dal Presidente della Commissione di Accordo Bonario, prof. , che Persona_6 nella sua relazione evidenziava: “…..in riferimento alle restanti riserve occorre osservare come nessuno degli apprestamenti dei quali l'impresa reclama la remunerazione, come costi speciali della sicurezza, quindi non soggetti a ribasso d'asta, risulti espressamente richiamato nel PSC;
a ciò è da aggiungere il fatto che mai l'impresa, anche quando ne aveva facoltà, cioè in fase di redazione del POS, abbia sollevato la questione ovvero fatto rilevare la mancanza. Questo, a rigore di logica, avalla quanto più volte scritto dalla Direzione Lavori, in fase di replica alle riserve succitate, che si può riassumere nel fatto che questi costi, in quanto non esplicitati nel PSC, sono da intendere quali costi ordinari della sicurezza e, quindi, ricompresi all'interno dei prezzi unitari, poiché certamente funzionali a dare l'opera finita a regola d'arte” (all. 61 e 63 fasc. Regione). In conclusione, Cont alla luce di quanto esposto, sono imputabili, per errori ed omissioni della le seguenti somme: a) € 10.309,90 al progettista degli impianti di smaltimento delle acque piovane b) € 3317,71 al progettista degli arredi esterni;
c) € 93.165,00 al progettista della protezione antincendio dell'autorimessa, oltre interessi legali dal dì della contestazione (luglio 2019) e in questi limiti la domanda riconvenzionale va accolta. Cont La domanda riconvenzionale va così accolta per quanto di ragione e la attrice condannata al pagamento in favore della della somma di € 106.792,61 per CP_3 CP_ maggiori oneri sopportati dalla per errori progettuali. Con la conseguenza che, compensando le relative poste di credito come accertate in sentenza, applicati gli artt. 1241 e 1243 cc, la dovrà essere condannata CP_3 al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 2.992.201,95 oltre interessi legali dal dì della messa in mora (2.7.2019) e interessi dl. 231/2002 al saldo. La sostanziale soccombenza della , che ha visto accolta in minor parte la CP_3 sua domanda riconvenzionale ed il riconoscimento, sia pure ridotto nel quantum, della Cont domanda della attrice, comporta la condanna alle spese di in favore CP_3 dell attrice, liquidate come da dispositivo, nei valori medi, e sul quantum di Parte_1 condanna. Le domande di manleva: la domanda riconvenzionale svolta dalla ha visto un accoglimento solo parziale e CP_3 con riferimento ad errori rilevati nel progetto con la conseguenza che devono essere esaminate le domande di manleva spiegate dai professionisti partecipanti alla RTP. Cont Va premesso che il si è costituito alla sottoscrizione della convenzione di incarico di progettazione del 01.08.2003 con atto di mandato autenticato da notaio del 01.08.2003 rep. 45234/19122 del 01.08.2003 con capogruppo mandataria lo Parte_13
Le quote di partecipazione erano così distinte:
[...] Parte_1
- 30%; 20%; 20%;
[...] Controparte_1 Parte_2 [...]
20%; – 10% Controparte_2 Controparte_28
A far data dal 03.03.2015, l'Ing. è stato sostituito da Controparte_28 Controparte_1 ai sensi dell'art. 37 coma 19 del D.lgs. n. 163/2006.
[...]
La ripartizione finale nel raggruppamento di professionisti risultava così composta:
“ - 30%; - Parte_1 Parte_1 Controparte_1
30%; 20%; - 20%. Parte_2 Controparte_2
L'art. 13 comma 2 della L. 109/94 vigente alla stipula della Convenzione e l'art. 37 comma 5 del D.lgs 163/2006, vigente al tempo della modifica della composizione del RTP, stabiliscono che “ L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante……..Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Consegue che per i danni per errori o carenze Cont progettuali possono essere richiesti dalla ad in solido tra tutti i professionisti CP_3 appartenenti dovendosi invece accertare, con riferimento alle domande di manleva esercitate, la imputabilità a ciascun professionista della condotta dannosa, le conseguenze risarcitorie cui è tenuto e i termini della garanzia assicurativa. Come accertato, in precedenza, le quote di responsabilità sono così distinte: a) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 10309,90 al progettista degli impianti di smaltimento delle acque piovane b) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 3317,71 al progettista degli arredi esterni c) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 93165,00 al progettista della protezione antincendio dell'autorimessa Fatta la premessa, per quanto detto in precedenza, la domanda riconvenzionale è stata accolta per errori progettuali imputabili al progettista impianti di smaltimento acque piovane, degli arredi esterni, della protezione antincendi della autorimessa. Dalla lettura della convenzione stipulata dai professionisti emerge che (all.1 fasc. attrice) che: il responsabile del progetto impiantistica e prevenzione incendi era, in origine l'ing. Per_1 poi, sostituito dall'ing. CP_11 per la progettazione degli arredi esterni ovvero della progettazione architettonica, l'arch.
, l'ing. arch. e arch. CP_29 CP_2 CP_11 Persona_7
e mandatario delle attività di coordinamento e responsabile delle integrazioni Pt_2 specialistiche, l'arch. . CP_29
Preliminarmente, con riferimento alla posizione della assicurata il danno accertato Pt_2
(€ 3317,71) rientra nei limiti della franchigia contrattuale, come stabilito nel paragrafo
“GARANZIE” della POLIZZA n. 2020/03/2378456 del 28.1.2020, stipulata con la terza chiamata trattandosi di danno (o, meglio, del suo risarcimento) Controparte_7 che deve restare a carico dell'assicurato, la domanda di manleva va rigettata e le spese compensate considerando che l'ampiezza della domanda riconvenzionale formulata dalla
, poi ridimensionata solo a seguito di complessa indagine tecnica, legittimava CP_3
l'assicurato alla chiamata in garanzia della società. Sulle ulteriori domande di manleva, deve farsi riferimento per Controparte_5 alla polizza n. 1/1629/122/171390882 stipulata con (doc. B), con Controparte_1 massimale di € 2.000.000,00 e alla polizza n. PI-56575420L0 Controparte_6 CP_6 stipulata con l (doc. C), con Parte_1 massimale di € 2.500.000,00 e polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall
[...]
in proprio e quale capogruppo mandataria del Parte_1 raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Parte_2
e (doc. D), con Controparte_1 Controparte_2 massimale di € 2.500.000,00. si è costituita nell'odierno giudizio con comparsa di costituzione di intervento adesivo CP_4 volontario dipendente depositata il 30 aprile 2021, in prossimità della prima udienza di comparizione, deducendo sul rigetto della domanda riconvenzionale della;
in seguito, CP_3 all'udienza di prima comparizione del 6.5.2021, il RTP è stato autorizzato alla chiamata in causa c.d. “trasversale” di ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito della formulazione CP_4 della domanda di garanzia e manleva conseguente alla domanda riconvenzionale della
, con fissazione dell'udienza di comparizione dei terzi. A seguito della notifica dell'atto CP_3 di citazione del terzo nei confronti di quest'ultima si è costituita oltre il termine dei CP_5 venti giorni prima dell'udienza di comparizione dei terzi (fissata al 25.11.2021), così rimanendo preclusa la possibilità per la terza chiamata di sollevare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 166, 167 e 269, c. 4 c.p.c., eccezioni non rilevabili d'ufficio. Rimangono quindi assorbite, perché inammissibili per tardività. In ogni caso, premesso che la domanda di garanzia e manleva, come emerge dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione per la chiamata in causa nei confronti di è stata formulata con CP_5 esclusivo riferimento allo rimane preclusa alla Compagnia di potersi avvalere CP_30 della clausola di limitazione di responsabilità dell'assicurazione al solo danno pro-quota, con esclusione della copertura in ipotesi di condanna in solido, in quanto la clausola (3.9. condizioni di assicurazione- rectius del Fascicolo Informativo, doc. 2 allegato alla CP_4 comparsa di intervento) non è stata specificatamente approvata per iscritto (l'3.9 non viene specificatamente menzionato nell'elenco in calce alla polizza, doc. B e doc. 2 allegato da alla I memoria istr.). Inoltre, quanto alla clausola di esclusione di garanzia nei casi di CP_4
“mancata rispondenza”, per quanto in precedenza argomentato, tutte le domande oggetto della riconvenzionale della non rientrano e non riguardano danni “in conseguenza di CP_3 gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessita a cui e destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione” (art.
3.4 n. 2), p. 36 doc. 2 . Nessun difetto allegato dalla Regione possa CP_5 qualificarsi come “grave”, come confermato anche all'esito della CTU;
né, tantomeno, i difetti hanno portato all'inidoneità all'utilizzo del nuovo palazzo della Regione: alla data del deposito della riconvenzionale della per tutti i fabbricati realizzati è stata rilasciata l'agibilità, CP_3
i lavori eseguiti sono stati già da tempo collaudati positivamente, sia sotto il profilo statico che amministrativo e gli uffici si sono trasferiti nelle nuove strutture, risultando perfettamente operativi e aperti al pubblico. Nemmeno vi è stata una errata interpretazione specifica di norme o disposizioni inerenti ai regolamenti edilizi atteso che le lagnanze della hanno CP_3 riguardato la mancata applicazione – non l'errata interpretazione – di norme inerente altri aspetti tecnici, come quello energetico o sismico. Inconferente il richiamo alla esclusione della polizza per i casi di c.d. “falda freatica”, non essendovi alcuna contestazione in proposito da parte della nell'avversa riconvenzionale. CP_3
Sulla eccepita violazione dell'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazione, nonché dell'art. 1892 c.c., in relazione alla asserita reticenza dell in sede di stipula riguardo Parte_14
i rischi potenziali e sinistri verificatisi nei tre anni precedenti. Al di là della genericità della contestazione atteso che la compagnia non specifica quali sarebbero, nello specifico, le circostanze omesse), nei documenti precedenti l'odierno giudizio ed intervenuti tra assicurato e , non vi è mai contenuta una richiesta di risarcimento di asseriti danni, domanda CP_3 che veniva svolta per la prima volta solo con la domanda riconvenzionale depositata il 6/04/2021. E' infondato, dunque, sostenere che l avrebbe volontariamente Parte_14 sottaciuto circostanze che avrebbero potuto preannunciare la domanda riconvenzionale della e, quindi, il sinistro. Peraltro, la comparsa di costituzione della veniva CP_3 CP_3 notificata allo in data 7/04/2021, con nota prot. 2024/21, e, in data 8/04/2021, CP_30
l'Assicurato comunicava tempestivamente all'Assicurazione la richiesta di apertura del sinistro (doc. 85) conseguente alla richiesta di danni richiesti in via riconvenzionale (con successive conferme di di apertura della pratica di sinistro, docc. 86, 87). CP_4
Manca quindi la prova documentale che, prima della formulazione della domanda riconvenzionale, lo Studio Mirizzi, abbia avuto contezza della richiesta risarcitoria della : aggiungendo che, come già detto in precedenza, sia in occasione dell'approvazione CP_3 del progetto esecutivo che delle perizie di variante successive, tutti gli elaborati progettuali sono stati sempre validati dalla Regione (nella persona del RUP e del funzionario di supporto) senza che siano mai stati lamentati errori e/o omissioni progettuali. Né veniva avanzate lagnanze in sede di emissione (e di pagamento) dei vari SAL. Inoltre, nemmeno nel verbale di accordo bonario o nella relazione di collaudo, anche a seguito Cont dell'ultimazione dei lavori, sono riportate richieste di danni da richiedere all per errori o carenze progettuali o di direzione lavori. Nel merito:
- risulta provato che il sinistro – ossia la domanda riconvenzionale della – si è CP_3 avverato nel periodo di polizza, stipulata in data 11/01/2021 e valida per un anno;
- la denunzia del sinistro è stata tempestivamente comunicata con comunicazione del 8/04/2021 (doc. 85), con successive conferme di di apertura della pratica di sinistro CP_4
(docc. 86, 87);
- fermo restando che l'onere della prova giace in capo all'Assicurazione, non sussiste alcun dolo o colpa in capo allo che ha tempestivamente provveduto a segnalare il CP_30 sinistro all'Assicurazione. Pertanto, operando la garanzia assicuratrice, questa deve manlevare l'assicurato
[...]
responsabili degli impianti e della protezione antincendio, per complessivi Controparte_1
€ 103.474,9 dal danno come accertato nei confronti della Regione detratta la franchigia contrattuale fissata, come da polizza, in € 20.000,00. In tali limiti la domanda va accolta e la compagnia assicuratrice, soccombente, condannata anche a rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato chiamante in garanzia che vanno liquidate sul decisum. Sulla chiamata in garanzia di , compagnia assicuratrice di , Controparte_6 Parte_1 Cont mandataria della solleva eccezione di inoperatività della Polizza n. 1 contratta con gli Assicurati. è stata chiamata in garanzia in forza della polizza n. PI- Controparte_6
56575420L0 stipulata con l (doc. C, Parte_1 definita Polizza 1) e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall in proprio e quale capogruppo Parte_1 mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(doc. D, definita Polizza 2). Asserisce la compagnia assicuratrice che il sinistro non sarebbe indennizzabile, in quanto antecedente al periodo di efficacia della Polizza 1, come confermerebbe il contenuto della nota della Regione del 25/01/2019, con la quale venivano lamentate delle infiltrazioni d'acqua. L'eccezione non è fondata: la chiamata in garanzia è stata formulata in seguito alla spiegata domanda riconvenzionale della formulata nella comparsa di costituzione del CP_3
6/04/2021, quando la Polizza 1 era pienamente operativa, in quanto valida, dal 31/05/2020 al 31/05/2021. La nota del 25/01/2019 della non può valere quale richiesta di CP_3 risarcimento ai sensi dell'art. 1.2, Sez. A della Polizza 1, dato che non veniva avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurato. In subordine, l'Assicurazione ha altresì eccepito l'inoperatività della Polizza 1 per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché dell'art.
3.3. delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Quanto agli artt. 1892 e 1893 c.c., il contenuto della nota della risalente al CP_3
25/01/2019 non può interpretarsi quale circostanza volutamente sottaciuta, tant'è vero che all'invio della nota non è seguita alcuna richiesta di risarcimento della , se non CP_3 direttamente in questa sede processuale con la domanda riconvenzionale del 6/04/2021. In ogni caso, anche nella ipotesi in cui si ritenesse che l'Assicurato abbia sottaciuto una circostanza rilevante, questa riguarderebbe, solo i danni da infiltrazioni lamentati nella predetta nota della e non di certo l'intera domanda riconvenzionale della . CP_3 CP_3
In merito alla Polizza 2, gli eventi ivi descritti non possono ritenersi estranei al periodo di copertura, anche in considerazione della natura della polizza, stipulata a norma dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 269 del relativo Regolamento e con la quale l'Assicurazione si è obbligata sino alla “conclusione dei lavori” il che comprende anche le eventuali rimostranze che derivano dalla riconvenzionale formulata dalla . Infatti, la polizza CP_3 contratta ex art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 269 del relativo Regolamento copre l per ogni tipo di sinistro collegato all'esecuzione dei lavori, anche se denunziato Parte_14 in epoca successiva, nella fattispecie per la prima volta con la riconvenzionale. L'Assicurazione ha poi richiesto che venga accertata la quota di responsabilità in capo alla stessa e la relativa quota di danni imputabili: tuttavia, l'Assicurazione non ha formulato domanda riconvenzionale in proposito, quindi deve ritenersi decaduta dalla relativa richiesta. La richiesta di non può qualificarsi come mera eccezione riconvenzionale, CP_6 posto che l'accertamento della singola quota di responsabilità della singola Assicurata non può che presupporre un accertamento positivo sulla responsabilità anche degli altri componenti del RTP così come prospettato dalla stessa compagnia nella sua comparsa (p. 22 “si insta fin d'ora affinché venga accertata la quota di responsabilità in capo all Parte_15
e la relativa quota dei danni ad essa eventualmente imputabili, tenuto conto delle condotte degli ulteriori soggetti che hanno preso parte all'RTP”). Il che conferma la formulazione di una domanda riconvenzionale non formulata in comparsa di costituzione. Ciò posto, la domanda/eccezione riconvenzionale, anche nella ipotesi in cui si ritenesse ammissibile, si rivela del tutto generica, in quanto non precisa per quale delle due polizze l'Assicurazione chiede l'accertamento pro-quota. Genericità non sanata nemmeno in sede di II memoria. L'Assicurazione è così tenuta a garantire e mantenere indenne l per l'intero, a Parte_14 prescindere alla quota detenuta nel RTP. Quanto alla prova in capo all'Assicurato, sono in atti le polizze (docc. C e D, peraltro depositate anche dall'Assicurazione) ed è stato allegato sia il sinistro che il relativo danno. Alla luce di quanto sin qui dedotto, con piena validità delle polizze e conseguente diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla compagnia assicuratrice per quella parte di danno
“risarcito” ossia posta in compensazione col maggior credito vantato nei confronti della e pari a complessivi (€ 106792,61 detratta la franchigia pari ad € 7500,00); CP_3
Le spese vanno poste a carico della compagnia soccombente e liquidate in base al decisum.
Pqm
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata, imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona dei Parte_1 legali rappresentanti p.t. Arch. e Arch. , in proprio e quale capogruppo Controparte_8 CP_9 mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Pt_2
in persona dell'Amministratore unico Dott.ssa ,
[...] CP_10 Controparte_1 in persona del Prof. Arch. e CP_11 Controparte_2
in persona dell' Ing. in proprio e quale capogruppo mandataria del
[...] Controparte_12 raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato Controparte_1 Controparte_2 il 30.11.2020 nei confronti della , e sulla domanda riconvenzionale promossa da CP_3
con comparsa di costituzione depositata il 6.4.2021 nonché sulle domande di manleva CP_3 spiegate da parte attrice nei confronti di Controparte_7 Controparte_5
così decide:
[...] Controparte_6 accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna , in persona del CP_3 presidente pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.098.994,56 a titolo di saldo del compenso professionale a seguito di Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc.
1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013, con interessi legali dal dì della richiesta (ossia dal
2.7.2019) al saldo, oltre interessi da ritardo ex dal d.lgs. n. 231 del 2002 dal 2.7.2019 al saldo;
accoglie per quanto ragione la domanda riconvenzionale della e per l'effetto CP_3 condanna parte attrice al pagamento in favore di della somma di € 106,792,61 a CP_3 titolo di danni provocati da errori progettuali, oltre interessi legali dal dì della domanda (data di deposito della comparsa di costituzione) al saldo;
applicati gli artt. 1241 e 1243 cc, compensando le relative poste di credito come accertate in sentenza, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di CP_3
€ 2.992.201,95 oltre interessi legali dal dì della messa in mora (2.7.2019) e interessi dl. 231/2002 al saldo;
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€.49.336,00, oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
in accoglimento della domanda di manleva spiegata da nei confronti di CP_30 [...]
in persona del suo legale rappresentante, condanna Controparte_5 Controparte_5
a rifondere a la somma di € 83.474,90 (complessivi € 103.474,9 detratta la
[...] CP_30 franchigia fissata in €.20.000,00); condanna alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite Controparte_5 che liquida in complessivi € 14103,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
in accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'assicurato Parte_1
quanto questi in concreto pagherà a per effetto dei capi
[...] CP_3 che precedono, detratta la franchigia contrattuale;
condanna a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite che Controparte_6 liquida in complessivi € 14103,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
rigetta la domanda di manleva avanzata da parte attrice nei confronti di Controparte_7
e compensa tra le parti le spese di lite.
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/11/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BARI Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15408/2020 promossa da:
in persona dei legali Parte_1 rappresentanti p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
con l'Avv. Arturo Cancrini;
Controparte_2
– attrice – Contro
, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi;
CP_3
– convenuta – E (GIÀ , in persona del Controparte_4 Controparte_5 rappresentante legale p.t., con l'Avv. Pietro Augusto de Nicolo;
– intervenuta ad adiuvandum e terza chiamata –
, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Nicolò d'Elia; Controparte_6
in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avv. Controparte_7
VI Russi;
– terze chiamate – FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 30.11.2020 l' Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t. Arch. e Arch.
[...] Controparte_8
, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di CP_9 professionisti costituito con le mandanti in persona dell'Amministratore unico Parte_2
Dott.ssa , in persona del Prof. Arch. e CP_10 Controparte_1 CP_11
in persona dell' Ing. Controparte_2 CP_12
in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti
[...] costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
quale vincitrice ed aggiudicatrice del concorso di progettazione per la Controparte_2 realizzazione della Nuova sede del Consiglio Regionale e della sistemazione delle aree interne, conveniva in giudizio la . CP_3
Riferiva che, con Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2) la le conferiva l'appalto pubblico di servizi avente ad oggetto: CP_3
a) la redazione del Progetto architettonico generale coordinato ed inserimento urbanistico;
b) la redazione del Progetto strutture;
c) la redazione del Progetto impianti meccanici e similari;
d) la redazione del Progetto impianti idraulici e similari;
e) la redazione del Progetto impianti elettrici e speciali;
f) l'esecuzione delle prove geognostiche e relazioni di indagine geologica, geotecnica, idraulica, idrologica, sismica;
g) la redazione del Piano della manutenzione;
h) la Verifica e relazione ex lege n. 10/1991; i) la redazione del Progetto di prevenzione incendi e predisposizione per VV.F.; l) il Coordinamento di sicurezza in fase progettuale ex lege 494/ 1996; m) il Coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione;
n) la Direzione dei lavori e relativo ufficio;
o) le Misure e la contabilità dei lavori;
p) le Attività accessorie. La convenzione prevedeva compensi determinati secondo le tariffe professionali vigenti, con liquidazione proporzionale agli stati di avanzamento lavori e definitiva determinazione a consuntivo sugli importi effettivi delle opere. La liquidava i corrispettivi relativi alla quarta perizia di CP_3 variante e al SAL n. 26, datato febbraio 2018; rifiutava invece il pagamento dei SAL n. 27 (ottobre 2018), n. 28 (novembre 2018), n. 29 (febbraio 2019) e n. 29-bis (marzo 2019), pur essendo intervenuta la certificazione di ultimazione dei lavori in data 2 aprile 2019 e la trasmissione della relazione sul conto finale in data 31 ottobre 2019. Dopo ampia disamina delle vicende intervenute nel corso dell'appalto, l , Parte_1 in proprio e quale mandataria del RTP, conveniva in giudizio la , deducendo l'integrale CP_3 esecuzione delle prestazioni contrattuali e chiedendo la condanna dell'Amministrazione al pagamento della somma complessiva di € 3.974.117,15, così suddivisa:
• € 2.640.099,58 per attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
• € 720.490,09 per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità;
• € 613.527,48 per ulteriori progettazioni eseguite su ordine della committente. Riferiva, altresì, che con fattura del 28 marzo 2018, l'Associazione aveva richiesto il pagamento di € 1.582.972,51 per le maggiori attività progettuali connesse alla redazione della quarta perizia di variante, eseguite in conformità alle sopravvenute normative in materia energetica e ambientale. Rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotte, il diritto di
[...] in persona dei rappresentanti legali p. t., in proprio e in qualità Parte_1 di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra i professionisti costituito con le mandanti e al Parte_3 Controparte_1 CP_2 Controparte_2 pagamento della somma di €.3.974.117,15 e, per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_3 predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c. c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c. c. ovvero, in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge.
2. In accoglimento della RISERVA n. 1, per i fatti e le ragioni dedotte, accertare e dichiarare il diritto di in persona dei Parte_1 rappresentanti legali p. t., in proprio e in qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo tra i professionisti costituito con le mandanti e Parte_4 [...]
al pagamento della somma di € 1.582.972,51 e, per l'effetto, con- Controparte_2 dannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della CP_3 predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c. ovvero, in via ulteriormente gradata a titolo di indennizzo ex art. 2041 c. c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, co- me per legge.
3. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio». Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando le domande attoree. CP_3
Riferiva di aver già corrisposto al RTP acconti per un importo complessivo di circa € 9.800.000,00, a fronte di prestazioni professionali il cui valore, determinato a consuntivo, era pari ad €.9.917.737,09, con saldo a favore dell'attrice di € 117.737,09, così come indicato nella nota dell'8 novembre 2019. Con riferimento alle prestazioni indicate nelle fatture relative ai SAL n. 27, 28, 29 e 29-bis, contestava la fondatezza della pretesa trattandosi di prestazioni non liquidabili in assenza di validazione da parte degli organi competenti e di riscontro alle richieste di chiarimento formulate;
Cont quanto alla fattura relativa alla quarta perizia di variante, riferiva che la riserva apposta dal in fattura era stata successivamente revocata. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni derivanti da carenze progettuali e da errori nella direzione lavori, che avrebbero comportato:
• l'insorgenza di riserve da parte dell'appaltatore esecutore dei lavori, definite in sede di accordo bonario col riconoscimento di € 2.648.267,64;
• la necessità di affidare incarichi esterni di verifica e adeguamento, per un importo complessivo di € 401.280,77. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree, la compensazione del proprio credito con il Cont saldo riconosciuto al e la condanna dell al pagamento della somma Parte_1 residua, oltre interessi e accessori e rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare tutte le domande formulate dalla Parte_1
in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di
[...] professionisti costituito con le mandanti e Parte_5 Controparte_1 [...]
., con l'atto di citazione notificato il 30 novembre 2020, in quanto Controparte_14 infondate in fatto e in diritto;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta con il presente atto accertare e dichiarare la responsabilità della in proprio Parte_1
e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Ingegneri e Architetti Associati Pt_3 Controparte_1 CP_2 Pt_2 per le carenze del progetto e della direzione lavori che sono state indicate nella presente comparsa;
3) per l 'effetto, compensare la somma di € 117.737,09 dovuta dalla a titolo di saldo CP_3 competenze con la maggiore somma dovuta dalla Parte_1 in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di
[...] professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 [...]
a titolo di rimborso dei maggiori costi sopportati dalla Controparte_15 CP_3
per carenze progettuali per l'importo complessivo di € 391.721,86 e condannare la predetta
[...] al pagamento della somma di € 283.543,68, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
4) condannare la in proprio e quale Parte_1 capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti PRO. SAL. e al Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 2.648.267,64, a titolo di risarcimento del danno dovuto a carenze progettuali e della direzione dei lavori;
5) in ogni caso, condannare l in proprio Parte_1
e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, compensi professionali compresi».
[...]
Con atto depositato in giudizio in data 30.4.2021, interveniva volontariamente la
[...]
in persona del procuratore ad negotia, nella qualità di compagnia assicuratrice Controparte_5 della mandante titolare della polizza n. 1/629/122/171390882 per la Parte_6 responsabilità civile professionale. L'intervento veniva spiegato ad adiuvandum, al fine di sostenere le ragioni del RTP e ottenere il rigetto della domanda riconvenzionale. Deduceva di essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante, in quanto l'eventuale accoglimento della domanda riconvenzionale avrebbe comportato per l'assicurata l'insorgenza di obbligazioni risarcitorie, suscettibili di attivare la garanzia assicurativa. Contestava le allegazioni della , chiedendo CP_3
l'ammissione dell'intervento e il rigetto della domanda riconvenzionale. Con ordinanza del 6.5.2021 veniva autorizzata la chiamata in causa, richiesta dall Parte_1
, - della in forza della polizza n. 2020/03/2378456
[...] Controparte_7 stipulata con (doc. A), di in forza della polizza n. Parte_2 Controparte_5
1/1629/122/171390882 stipulata con (doc. B), di Controparte_1 Controparte_6 in forza della polizza n. PI-56575420L0 stipulata con l
[...] Parte_1
(doc. C) e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall
[...] [...]
in proprio e quale capogruppo mandataria del Parte_1 raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Parte_2 [...]
e con onere di notifica, nel Controparte_1 Controparte_2 termine di legge, a carico dell'attore richiedente. Regolarmente notificati gli atti di chiamata di terzo, si costituiva in giudizio , Controparte_6 quale compagnia assicuratrice con la quale erano state stipulate le polizze di responsabilità civile professionale n. PI-56575420LO e n. LUR/00074/000/11/D, eccependo l'inoperatività delle polizze rispetto ai fatti dedotti: in particolare, rilevava che la prima richiesta di risarcimento da parte della era stata formulata con comunicazione del 25 gennaio 2019, dunque in epoca antecedente CP_3 alla stipula della polizza claims made del 2020, con conseguente esclusione della copertura;
la violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. per reticenza e dichiarazioni inesatte dell'assicurata in sede di proposta contrattuale, nonché l'applicabilità della clausola di esclusione di cui all'art.
3.3 delle condizioni generali. Quanto alla polizza cd. , , evidenziava che la stessa operava esclusivamente Pt_7 CP_6 per nuove spese di progettazione e maggiori costi derivanti da varianti ex art. 132, comma 1, lett. a), del Codice dei contratti pubblici, limitatamente al periodo 30 novembre 2011 – 30 novembre 2013, sicché gli eventi lamentati dalla Regione (infiltrazioni e ulteriori carenze progettuali) risultavano temporalmente estranei alla copertura.
contestava nel merito la fondatezza delle allegazioni della , richiamando le CP_6 CP_3 difese già svolte dall e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale, Parte_1 con vittoria di spese. In via subordinata, la compagnia chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, di accertare la quota di responsabilità imputabile all , limitata alla Parte_1 percentuale di partecipazione al RTP, e che l'eventuale obbligo di indennizzo fosse contenuto entro i massimali e le franchigie contrattualmente previste. Con atto di intervento volontario depositato in data 5.11.2021 si costituiva in giudizio anche la
[...]
quale compagnia assicuratrice della società parte del Controparte_16 Parte_3
eccependo in via preliminare, la decadenza totale Controparte_17 dell'assicurata dal diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c., ovvero, in subordine, la perdita parziale del diritto in caso di ritenuta colpa nell'omissione, deducendo la violazione degli obblighi contrattuali di tempestiva denuncia del sinistro. In particolare, rilevava che la prima comunicazione ricevuta dalla coincideva con la notificazione dell'atto di chiamata in causa CP_7 dell , avvenuta l'11 giugno 2021, mentre la domanda riconvenzionale della Parte_1
era stata proposta già il 6 aprile 2021, con conseguente superamento del termine di dieci CP_3 giorni previsto dall'art. 10.1 delle condizioni di polizza e dall'art. 1913 c.c. Nel merito, contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale della , richiamando CP_3
l'avvenuta approvazione e validazione dei progetti da parte della stazione appaltante e l'assenza di prova circa gli errori progettuali e il quantum richiesto. In via ulteriormente subordinata, eccepiva l'operatività dei limiti di indennizzo previsti dalla polizza, pari a € 150.000 per le perdite pecuniarie derivanti da maggiori costi di progettazione e varianti in corso d'opera, ovvero € 300.000 per le perdite pecuniarie in genere, non cumulabili con la condizione facoltativa relativa alla mancata rispondenza delle opere edili;
richiamava l'operatività del massimale complessivo di € 1.000.000 e la franchigia contrattuale fissa di € 5.000,00, oltre al principio di coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. in presenza di altre polizze stipulate dall Parte_1
.
[...]
In seguito alla costituzione della convenuta e dei terzi chiamati, l'associazione attrice CP_3 precisava e rassegnava le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare, per i fatti e le ragioni dedotte, il diritto di Parte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di
[...] capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento della somma di € 3.974.117,15 e, per l'effetto, condannare la ,
[...] CP_3 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge.
2. In accoglimento della RISERVA N. 1, per i fatti e le ragioni dedotte, accertare e dichiarare il diritto di in persona dei legali Parte_1 rappresentanti p.t., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.582.972,51 e, Controparte_2 per l'effetto, condannare la , in persona del Presidente e legale rappresentante pro CP_3 tempore, al pagamento della predetta somma in favore dell'Attrice o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
3. Rigettare le domande riconvenzionali della , per i fatti e le ragioni dedotte, in quanto CP_3 infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle predette domande riconvenzionali e di condanna al pagamento di somme, ridurre il relativo riconoscimento economico ai sensi dell'art. 1227, c. 1, c.c., per concorso colposo della nel verificarsi del danno e compensare le predette somme con CP_3 quelle riconosciute in favore dell'Attrice. NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza della Parte_2 polizza n. 2020/03/2378456, a essere manlevata e tenuta indenne da Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la
[...] predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore di o di quelle Parte_2 diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
NEI CONFRONTI DI Controparte_5
Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 in forza della polizza n. 1/1629/122/171390882, a essere manlevata e tenuta indenne da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare Controparte_5 la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore di Controparte_1
o di quelle diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
NEI CONFRONTI DI Controparte_6
1. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento di somme in favore di quest'ultima, accertare e CP_3 dichiarare il diritto dell in persona dei legali Parte_1 rappresentanti pro tempore, in forza della polizza n. PI-56575420L0, a essere manlevata e tenuta indenne da , in persona del rappresentante generale per l'Italia e legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore dell o di quelle Parte_1 diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
2. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande riconvenzionali della e di condanna al pagamento CP_3 di somme in favore di quest'ultima, accertare e dichiarare il diritto dell
[...]
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, in proprio e quale Parte_1 Cont capogruppo mandataria del costituito con le mandanti Parte_2 Controparte_1
e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D, a Controparte_2 essere manlevata e tenuta indenne da , in persona del rappresentante Controparte_6 generale per l'Italia e legale rappresentante pro tempore, e, per l'effetto, condannare la predetta Assicurazione al pagamento delle predette somme in favore dell Parte_1
in proprio e nelle qualità indicate, o di quelle diverse maggiori o minori ritenute
[...] di giustizia, anche ai sensi degli artt. 1225 e 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio ex art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi legali e moratori, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, alla rivalutazione monetaria, IVA e accessori, come per legge;
IN OGNI CASO. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.” La causa istruita con l'escussione dei testi addotti da parte convenuta e svolgimento di consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 13.3.2025, era riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc. Così riassunta la vicenda, si osserva: La causa può essere decisa sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti e alla luce degli esiti della svolta ctu, che ha puntualmente risposto ai quesiti posti e replicato alle osservazioni sollevate dai cc.tt.pp., come in seguito si dirà, elaborato peritale che, per completezza e sviluppo logico-contabile oltre che per esauriente argomentazioni in punto di scienza ingegneristica, va qui condiviso. Invero, è il caso di precisare che, se è vero che il giudice, nell'aderire alla consulenza tecnica d'ufficio, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dal ctp, ove quest'ultima sia connotata da puntuali osservazioni, tuttavia, tale obbligo viene meno nel caso in cui sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di esaminare e confutare i rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo adeguato: nell'ambito del governo delle prove da parte del Giudice, occorre rilevare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, concetto costantemente ribadito dalla Suprema Corte (ex multis Cass. sent. n. 15521/2019). Il controllo del Giudice del merito sui risultati dell'indagine svolta dal c.t.u. costituisce un tipico apprezzamento di fatto, in ordine al quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della sufficienza e correttezza logico giuridica della motivazione. Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 18303/2015), infatti, qualora il Giudice di merito abbia apprezzato le risultanze tecniche e le abbia ritenute condivisibili ai fini della decisione, esse assumono il valore di argomenti con cui il giudice ha espresso direttamente il proprio convincimento. Si ricorda, inoltre, il cosiddetto principio dello iudex peritus peritorum, ossia il primato della valutazione giudiziale su quella peritale (Cass sent.n. 12805/2014) il quale, specie con riferimento all'ipotesi di adesione del giudice alle conclusioni raggiunte dal consulente, si traduce nella configurazione dell'assenza di qualsiasi obbligo per il giudice di manifestare le ragioni del proprio convincimento (ex plurimis, Cass. sent. n. 12080/2000). L'obbligo motivazionale risulta, quindi, soddisfatto attraverso il semplice rinvio alla stessa consulenza, intesa quale fonte tecnica dell'apprezzamento, ovvero mediante un rinvio per relationem ai risultati forniti dal consulente (Cass. sent. n. 161492014; Cass. sent. n. 5229/2011; Cass. sent. n. 13433/2010; Cass. sent. n. 282/2009; Cass. sent. n. 8355/2007; Cass. sent.n. 12080/200; Trib. Palerno sent.n. 2018/2023). Secondo la Suprema Corte, infatti, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti della relazione peritale della quale il giudice dichiari di condividerne il merito, ancorché il giudicante si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione. Nel caso, il parere tecnico del consulente ha fornito tutti gli elementi che consentono, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, potendo procedere alla disamina delle rispettive domande evidenziando quei profili di criticità segnalati dai CCTTPP ai quali il CTU ha risposto in modo adeguato, puntuale e specifico, giustificando le conclusioni raggiunte con riferimento sia agli atti negoziali intervenuti sia alle specifiche tecniche di riferimento rilevanti nella fattispecie. Né si pongono dubbi sulle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, svolta da un professionista in materia ingegneristica, attraverso una analisi scientifica della vicenda, confluita in una relazione che risulta scevra da vizi logico- scientifici e quindi non suscettibile di alcuna rinnovazione. La vicenda qui in esame, che attiene per la maggior e rilevante parte a rilievi di natura tecnica-ingegneristica, va delibata sugli esiti della consulenza disposta, della quale il Collegio condivide i risultati, e l'obbligo motivazionale, per quanto in precedenza detto, è assolto aderendo alle conclusioni del consulente tecnico che ha tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte;
non è quindi necessario soffermarsi su tutte le contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. Fatta la necessaria premessa metodologica, può procedersi all'esame delle rispettive domande soffermandosi sui rilievi sollevati dalle parti alla ctu ed alle conclusioni raggiunte.
2. la domanda principale:
2.a oggetto della domanda principale formulata dall'associazione attrice, aggiudicatrice dell'appalto pubblico di servizi aventi ad oggetto la redazione del progetto della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia, il Coordinamento di sicurezza, la Direzione dei Lavori e le attività accessorie, servizi per cui aveva già conseguito la liquidazione dei pagamenti fino al SAL n. 26, il mancato pagamento delle fatture relative ai SAL nn. 27, 28, 29 e 29 bis, sì da essere asseritamente creditrice della somma di € 3.974.117,15, di cui € 2.640.099,58 per le attività di progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
€ 720.490,09 per le attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di misura e di contabilità; € 613.527,48 per le ulteriori progettazioni eseguite nel corso dell'opera a seguito di specifici ordini di servizio impartiti dalla Committente;
2.b Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2), il compenso per tutte le attività era individuato in base alle tariffe professionali vigenti al momento della stipula della convenzione, stabilite dal D.M. Giustizia 4.4.2001 e, per quanto ivi non previsto, dalla legge n. 143 /1949 e successive integrazioni, nonché dalle disposizioni impartite dagli Ordini Professionali;
la definitiva liquidazione dei compensi, doveva avvenire “applicando i parametri di legge agli importi lordi effettivi delle opere risultanti dai computi esecutivi particolareggiati approvati dagli organi Regionali competenti” secondo le modalità di pagamento previste dall' art. 9 della citata Convenzione ossia:
- per le prestazioni professionali era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati all'approvazione dei singoli livelli progettuali (preliminare, definitivo); per le attività accessorie e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati ad avvenuta approvazione dei rispettivi elaborati;
- per la Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione era prevista la liquidazione dei corrispettivi maturati siccome ripartiti in quote proporzionali ai singoli Stati di avanzamento lavori. Oltre ai compensi, era previsto come dovuto al RTP:
- il contributo integrativo del 2% , (o nella percentuale di legge Controparte_18 prevista al momento liquidazione);
- l'IVA al 20% (o nella percentuale di legge prevista al momento della liquidazione); Gli onorari e compensi professionali andavano determinati a consuntivo finale, in base alle singole categorie e agli importi effettivi delle opere realizzate per l'esecuzione dell'appalto principale, avente ad oggetto la realizzazione della nuova sede regionale a seguito di presentazione di parcella approvata dagli organi Regionali competenti. I pagamenti dovevano essere effettuati dalla CP_3
in favore di ciascun componente del RTP, previa presentazione di regolari fatture emesse da
[...] ciascun componente per le rispettive quote dell'importo complessivo, di volta in volta fatturato. È pacifico in causa che la ottemperava ai pagamenti, senza riserve, della CP_3 progettazione, compresi quelli della Perizia di Variante (approvata con Atto Dirigenziale n. 273 del 15.7.2014) e all'emissione del SAL n. 26 del febbraio 2018 per la Direzione Lavori. In corso d'opera, Cont sono stati liquidati in favore di vari acconti di progettazione e direzione lavori, sempre calcolati su importi provvisori delle categorie di lavori. In particolare,
* per la progettazione è stato liquidato l'importo di € 4.842.044,06;
* per l'attività di direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) è stato liquidato l'importo di € 5.157.339,83;
* per un importo totale di € 9.999.383,89. 2.c Dalla disamina del consulente è emerso che, circa il saldo del compenso: 1) per la il CTU ha indicato Parte_8 la minor somma di € 6.926.673,55 dalla quale, detratti gli acconti percepiti dal RTP per € 4.842.044,34, si ottiene l'importo dovuto dalla Regione di € 2.084.629,21; 2) per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la misura e la Cont contabilità la minor somma di € 5.814.661,39 dalla quale, detratti gli acconti percepiti dal per € 5.157.339,83, si ottiene l'importo dovuto dalla Regione di € 657.321,56; 3) per maggiori progettazioni effettuate l'importo dovuto dalla Regione di € 357.043,79. per un totale complessivo di € 3.098.994,56 in tal misura la domanda dell'attrice è fondata atteso che:
2.d: sul compenso spettante al RTP per i tre livelli di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, il consulente, nella sua relazione finale (pagg. 91 e 92) dava atto che: «All'evidenza dei conteggi proposti da ed altri il Rup osservava con la sua prot. Controparte_19
17249 del 08.11.2019 (All. n. 15 alle memorie di parte attrice) che con riferimento al calcolo della parcella della progettazione e coordinamento della sicurezza erano presenti degli errori materiali nel calcolo dell'ammontare delle opere da considerare per la definizione della relativa parcella. Infatti, l'ammontare lordo delle opere da considerare per il calcolo della parcella era di € 58.259.908,84 anziché € 60.205.989,81, con una differenza in meno di € 1.946.080,97 nella categoria Id, tale da comportare una ridefinizione della parcella da liquidare che risultava di € 4.178.516,64 oltre accessori, ……. importo inferiore a quello autorizzato con la D.D. del Settore LL.PP. n. 0155 del 17.03.2008 e pagato con una differenza in meno di € 103.134,91 oltre accessori”. Cont Con la nota prot. 1116 del 20.11.2019 (all.15 parte attrice), eccepiva, con riferimento alla differenza sul pagamento delle prestazioni per progettazione e coordinamento della sicurezza, la prescrizione della richiesta di ripetizione di indebito, atteso che la competenza era stata liquidata a saldo in epoca antecedente il decennio (fra la D.D. del Settore LL.PP. n. 0155 del 17.03.2008 e la nota del Rup prot. 17249 del 08.11.2019 erano trascorsi oltre 10 anni).
“…acclarata la correttezza del calcolo risulta che l'importo delle competenze professionali da riconoscere all' + altri a seguito dell'espletamento dell'incarico di progettazione CP_19 preliminare, definitiva ed esecutiva oltre che coordinamento della sicurezza ascende ai sensi dell'art. 8 della Convenzione dell'01.08.2003 ed in forza dell'effettivo importo delle opere da realizzare, Cont escluso l'importo dei lavori necessari per dell'adeguamento al DM 2008 per il quale si era reso disponibile senza reclamare compensi, ad € 4.178.516,64, oltre accessori anziché i liquidati
€.4.281.615,61 oltre accessori con una differenza di € 103.134,91 oltre accessori». A parere del Tribunale, l'importo corretto è quello di € 4.178.516,64, non ritenendosi applicabile l'invocata, da parte attrice, prescrizione della richiesta di restituzione di indebito: infatti, i vari Cont pagamenti, intervenuti in corso di appalto, sono stati sempre liquidati in favore di a titolo di acconti di progettazione e direzione lavori, calcolati su importi provvisori delle categorie di lavori mentre la definitiva determinazione doveva avvenire a consuntivo sugli importi effettivi delle opere: a tal proposito, si richiama quanto stabilito nell'art. 8 della Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc. 1) e nel successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013 (doc. 2) per cui gli onorari e compensi professionali andavano determinati a consuntivo finale, in base alle singole categorie e agli importi effettivi delle opere realizzate per l'esecuzione dell'appalto principale, a seguito di presentazione di parcella approvata dagli organi Regionali competenti. Da ciò consegue che, fintanto che non vi è stata la definitiva determinazione, a decorrere, quantomeno dalla richiesta di saldo di RTP del 11.9.2019 riscontrata da con nota del 8.11.2019, non poteva cominciare a decorrere CP_3 alcun termine di prescrizione con riferimento ad un credito che era ancora in fase di definitivo accertamento. Quindi, la richiesta della di ridurre l'importo da € 4.281.615,61 a € 4.178.516,64, con CP_3 richiesta di restituzione della somma di € 103.134,91, pervenuta con la nota prot. 17249 del 08.11.2019 (doc. 15 citazione) è fondata e sulla base di tale importo va esaminata la richiesta di saldo compenso preteso.
2.d.1 sull'applicazione delle Tabelle B1 e B2 Progettazione, anche riguardo l'adeguamento alle Norme tecniche per le costruzioni (NTC) di cui al DM 14 gennaio 2008 e sulla questione delle aliquote della tabella B allegata al DM 04.04.2001 utilizzate per il calcolo del compenso: Sulla questione, il CTU ha espressamente tenuto conto dei rilievi della e del CTP (pp. 92-95 CP_3 relaz. def.), ribadendo anche in sede di chiarimenti (pp. 27-31) le ragioni tecniche per le quali è stata valutata la correttezza della loro applicazione (anche in relazione all'adeguamento alle NTC sopravvenute), che è stata in ogni caso verificata in relazione a ogni singola attività di progettazione:
“- Con riferimento alla Tabella B1 allegata al DM 04.04.2001 l'aliquota afferente alla redazione del piano della manutenzione (viene calcolata, n.d.r.) solo se questa attività (sia stata) effettivamente espletata (la circostanza viene evidenziata nella CTU del 16.01.2024 in premessa al calcolo della parcella di ogni singola perizia).
- “Con riferimento alla Tabella B2 di cui al DM 04.04.2001 per la determinazione delle competenze professionali da riconoscere al + altri a seguito dell'espletamento dell'incarico di CP_19 progettazione delle varianti in corso d'opera compreso l'assestamento contabile finale, le relative aliquote vanno applicate dovendo considerare dapprima l'importo lordo dei lavori appaltati ed a questo sommati algebricamente le somme per i lavori di variante aggiuntivi e stralciati. Su tale nuovo importo si calcolano le competenze professionali alle quali portare in detrazione quelle riferibili all'importo dei lavori ante perizia. Nel caso di perizia successiva a situazione già modificata per introduzione di altra e precedente variante, l'importo base ed iniziale da prendere in considerazione sarà proprio quello rinveniente considerando annessa la stessa variante precedente. Nella determinazione delle aliquote delle tabelle allegate al DM 04.04.2004, normativa considerata alla base del calcolo dei compensi, oltre a considerare quelle afferenti alla Tabella B, deve considerarsi la aliquota della Tabella B1 - ALIQUOTE INTEGRATIVE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI (ulteriori prestazioni introdotte dalla L.109/94, DPR 554/99) per redazione del piano di manutenzione oltre che quelle afferenti alla Tabella B2 – ONORARIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI per prime indicazioni e prescrizioni oltre che coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Nel merito e dall'esame degli elaborati depositati per le perizie di variante e Assestamento contabile/Conto Finale (All. da n. 16.5 a 16.9 e n. 56 alle memorie di parte attrice) risulta che il piano di manutenzione è allegato alle perizie nn. 2 – 5 ed al Conto Finale mentre la documentazione afferente alla sicurezza (prime indicazioni e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) è comunque sempre presente. Con riferimento ai documenti della sicurezza allegati alle varie perizie di variante, i relativi contenuti tecnici risultano essere di fatto non modificati rispetto a quanto elaborato in occasione della redazione del progetto esecutivo e nel corpo degli stessi documenti è riportata la dichiarazione del Coordinatore in fase di progettazione secondo il quale «le lavorazioni presenti in tale perizia non comportano l'adozione di ulteriori specifiche in ambito della sicurezza in quanto la maggior parte delle attività erano già previste in appalto». (pagg. 92 e ss. della CTU del 16.01.2024 par.
3.2.2.2 e p. 27 chiarimenti). In tale parte, il consulente giunge alla conclusione che è stata compiuta la valutazione e la verifica che ha condotto il Coordinatore della Sicurezza a ritenere, con assunzione di responsabilità professionale e personale, che non era necessaria alcuna integrazione della documentazione, ragion per cui, laddove presenti gli elaborati imposti per legge e completi in ogni parte, la parcella va integrata con il riconoscimento delle aliquote di cui alla Tabella B2 allegata al DM 04.04.2001. Procedendo alla determinazione delle competenze e, con particolare riferimento alle aliquote di tabella B, B1, B2, il consulente ha precisato che, nel calcolo, l'aliquota della tabella B1 non è stata considerata tutte le volte in cui non risultava consegnato il piano della manutenzione. Il consulente ha ampiamente esaminato e dedotto che, “nel calcolo delle parcelle delle singole varianti, oltre a considerare le aliquote corrette della tabella B allegata al DM 04.04.2001, (come tra l'altro confermato dal CT a pag. 5 ultimo periodo delle osservazioni) ha applicato: CP_3
- Con riferimento alla Tabella B1 allegata al DM 04.04.2001 l'aliquota afferente alla redazione del piano della manutenzione solo se questa attività effettivamente espletata (la circostanza viene evidenziata nella CTU del 16.01.2024 in premessa al calcolo della parcella di ogni singola perizia).
- Con riferimento alla Tabella B2 di cui al DM 04.04.2001 le relative aliquote giustificandone l'uso con quanto menzionato alle pagg. 92 e successive della CTU del 16.01.2024 ove al par. 3.2.2.2
“Determinazione delle competenze professionali da riconoscere al + altri a seguito CP_19 dell'espletamento dell'incarico di progettazione delle varianti in corso d'opera compreso l'assestamento contabile finale” indicati criteri e modalità di calcolo delle parcelle delle varie perizie di variante. Nello specifico lo scrivente nel corpo della CTU del 16.01.2024 in tema ha rappresentato (vedi par. 3.2.2.2): Nel merito e dall'esame degli elaborati depositati per le perizie di variante e Assestamento contabile/Conto Finale (All. da n. 16.5 a 16.9 e n. 56 alle memorie di parte attrice) risulta che il piano di manutenzione è allegato alle perizie nn. 2 – 5 ed al Conto Finale mentre la documentazione afferente alla sicurezza (prime indicazioni e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) è comunque sempre presente. Con riferimento ai documenti della sicurezza di che trattasi allegati alle varie perizie di variante i relativi contenuti tecnici risultano essere di fatto non modificati rispetto a quanto elaborato in occasione della redazione del progetto esecutivo e nel corpo degli stessi documenti è riportata dunque la dichiarazione del Coordinatore in fase di progettazione secondo il quale «le lavorazioni presenti in tale perizia non comportano l'adozione di ulteriori specifiche in ambito della sicurezza in quanto la maggior parte delle attività erano già previste in appalto». Tuttavia, tale affermazione premette che è stata compiuta la valutazione e la verifica che ha condotto il Coordinatore della Sicurezza a ritenere, con assunzione di responsabilità professionale e personale, la documentazione non necessitante di integrazione ragion per cui se presenti gli elaborati imposti per legge e completi in ogni parte va integrata la parcella con il riconoscimento delle aliquote di cui alla Tabella B2 allegata al DM 04.04.2001. Gli importi delle varie categorie di lavoro sono desunti dalla tabella di riepilogo in Atti (All. n. 16.4 alle memorie di parte attrice) come in Atti ulteriori informazioni sono ricavabili dai contenuti del Conto finale dei lavori (All. n. 56 alle memorie di parte attrice). Gli importi afferenti il progetto esecutivo all'avvio dell'appalto e da considerare per i conteggi riguardanti le perizie di variante iniziali sono di conseguenza: Id: € 65.384.609,91 (progettazione integrale e coordinata) Id: € 31.780.461,80; lg: € 15.870.603,58; llla: € 2.672.750,87; lllb: € 5.559.918,79; lllc: € 7.299.593,15; VIa : € 2.201.275,92. Di seguito riportando l'allegata tabella con le aliquote di tabella B, B1, B2 da considerare e calcolare solo allor quando esplicata dai professionisti la prestazione a cui ognuna di esse si riferisce, specificando che l'aliquota della tabella B1 non è stata considerata laddove non sia stato consegnato il piano della manutenzione. Consegue che il relativo calcolo deve ritenersi corretto.
2.d.2.Progettazione per la prima, seconda e terza perizia di variante (oltre attività aggiuntive). Il CTU ha ridotto la valutazione degli importi dovuti al RTP, come indicato nella tabella dei conteggi corretta riportata nei chiarimenti definitivi (pp. 23-27), indicando il minor importo di € 247.816,32. Riguardo i rilievi della , secondo cui gli scavi sarebbero qualificabili come “opere edili”, il CTU CP_3 ha replicato evidenziando che “-Gli scavi sono lavorazioni che vanno computate nella categoria delle strutture quando da determinare l'importo dei lavori per la definizione della parcella afferente strutture portanti. Pertanto, nei casi che ci riguardano gli scavi sono da ricomprendersi nella categoria Ig” (p. 27 chiarimenti). Conclusione che il Collegio condivide in parte ma che non modifica le conclusioni, né incide sul calcolo del compenso: al riguardo, va precisato che, in realtà, gli scavi edili, secondo la normativa e i criteri di computo metrico italiani, non sono classificati come strutture portanti, ma come opere di movimento terra o lavorazioni preparatorie: rientrano nelle lavorazioni preliminari, non nella categoria delle strutture portanti (che comprende fondazioni, pilastri, travi, solai, ecc.) e vengono misurati in base al volume effettivo determinato dalle misure geometriche di progetto (sistema delle sezioni ragguagliate per sbancamenti, misure dirette per scavi a sezione ristretta) e sono computati separatamente rispetto alle strutture. Tuttavia, per la determinazione del compenso, vanno computati nella categoria IG della Tabella B allegata al D.M. 04.04.2001 (così come calcolato dal CTU) che riguarda le opere di ingegneria civile e strutture generali, che includono scavi, fondazioni e opere di sostegno e il calcolo degli onorari si basa sull'importo dei lavori della categoria IG, secondo le percentuali previste dalla Tabella A e le aliquote della Tabella B. In sintesi, gli scavi non sono considerati strutture portanti in senso stretto, ma ai fini della tariffa professionale, rientrano nella categoria IG per il calcolo dei compensi di progettazione e direzione lavori. Per tale motivo, l'inclusione degli scavi nella categoria IG effettuata dal CTU è corretta. A differenza di quanto rilevato dal CTP di Regione nelle sue osservazioni alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024, nella determinazione delle parcelle delle perizie di variante il ctu non ha utilizzato le aliquote della Tab. B1 allegata al DM 04.04.2001 r1=0,06 relazione geotecnica ed r4=0,03 relazione di indagine sismica, peraltro essendo queste aliquote utilizzate per la quantificazione di parcelle per redazione di progetti definitivi, livello progettuale, come noto, diverso da quello esecutivo, invece assunto per la determinazione delle parcelle afferenti le perizie di variante di che trattasi (cfr. pp. 27-31 chiarimenti CTU). Inoltre, a confutazione di quanto lamentato dalla , il CTU ha ridotto CP_3 la valutazione degli importi dovuti al RTP in relazione al rilievo sull'errore di calcolo inerente alla seconda perizia di variante, come indicato nella tabella corretta dei conteggi riportata nei chiarimenti definitivi, (pp. 31-34). A seguito delle correzioni, il CTU ha evidenziato che “non si hanno ripercussioni sul calcolo delle parcelle delle perizia successive essendo corretto l'importo contrattuale di € 67.666.097,59 successivo all'introduzione della perizia di variante n. 2 e quindi da considerare a base del calcolo delle competenze per la redazione della variante successiva.” (p. 34 chiarimenti def.).
2.d.3. errori di calcolo. I rilievi della su presunti errori di calcolo sono stati confutati nei chiarimenti definitivi, come CP_3 di seguito riportato: “Riscontro alle Osservazioni del Ctp di del 19.07.2024 Con CP_3 riferimento a quanto riportato dal CTp d alle pag. 6 e succ. delle sue osservazioni alla bozza CP_3 di chiarimenti del 04.07.2024, si segnala che la differenza fra gli importi da riconoscere per la redazione della Perizia n. 2 esposti dai CCTTp di parte Attrice nelle note tecniche del 04.06.2024 e quanto invece riportato dallo scrivente nella bozza di chiarimenti rinviene dalla applicazione di una diversa percentuale sul valore complessivo delle Opere generali Id pari ad € 68.087.995,21 che lo scrivente indica al 4,7702% mentre i CCTTp di parte attrice indicano al 4,6582% Per giustificare dunque la scelta di utilizzare la percentuale del 4.7702% ci si deve riferire alla tabella A allegata al DM 04.04.2001 ove riportati, in funzione degli scaglioni di importo e delle categorie di progettazione, le percentuali da considerare per il calcolo delle competenze professionali. Ebbene per importi superiori ad € 51.645.689,91 (ex £ 100.000.000.000) – l'importo in considerazione è infatti di € 67.666.097,59 - la percentuale per la categoria Id è pari al 4.7702%, percentuale utilizzata dallo scrivente per le sue valutazioni. Con riferimento invece ed ancora alla presunta impropria applicazione delle aliquote di tabella B1 nel calcolo delle parcelle si rimanda a quanto riportato ed argomentato nella CTU del 16.01.2024, nei chiarimenti e riscontri ad osservazioni del CTp di come resi nel presente scritto al CP_3 precedente paragrafo 5.1.1 i)”. Anche l'errore di calcolo riguardante la “tabella a pag. 103 / 104 della Relazione finale dove viene riportato un totale di € 1.798.560,44 anziché di €.1.469.432,99 con una differenza di € 329.127,45 nonché un importo di € 44.205,552 non giustificato tra gli importi lavori in meno;
per un totale di
€.373.333,00 in eccedenza;
errore che si ripercuote in modo esponenziale nei calcoli successivi” si è dimostrato del tutto ininfluente riguardo le risultanze della perizia: a tal riguardo, in sede di chiarimenti il CTU, ha ampiamente argomentato che, riguardo l'errata indicazione contenuta nella tabella a pp. 103/104 della perizia definitiva, ha proceduto alla correzione del refuso: “Ancora ed in relazione ad alcuni errori materiali riscontrati nelle tabelle afferenti il calcolo dei compensi in questione come riportati nella CTU depositata il 16.01.2024, la cui origine è ancora connessa al passaggio di dati da files editabili al file di scrittura, si rileva tuttavia che l'ammontare degli importi complessivamente determinati permangono immutati e corretti ancorché alcuni numeri la cui somma li determinano sono assenti nella tabella di riferimento che nel seguito si propone nella versione completa e corretta” (cfr. pag. 36 chiarimenti). Quindi, il CTU ha puntualmente chiarito che l'errore materiale non ha comportato alcuna Cont conseguenza sugli importi indicati sul compenso spettante al infatti “non essendo modificati gli importi totali concorrenti alla definizione delle opere in più o meno da considerare per l'introduzione della variante risulta, di conseguenza, che l'importo da riconoscere all' ed altri per Controparte_20 la redazione della Perizia Suppletiva e di variante n. 3 compresi i lavori eseguiti a seguito degli OOdSS nn. 4 e 5, della bonifica da rifiuti, dei lavori aggiuntivi disposti con gli OOdSS nn. 11, 12 e 13 oltre che dei lavori a fattura per fornitura in opera di dissuasori rimane immutato rispetto al valore determinato nella relazione di CTU nella versione finale depositata il 16.01.2024 e dunque pari ad € 92.928,71” (pp. 38-39 chiarimenti). Anche le ulteriori critiche del CTP della alla bozza di chiarimenti sulla correzione della tabella CP_3 sono state disattese motivatamente dal CTU: “Con riferimento alle osservazioni in tema del CTp di come riportati alla pag. 7 delle sue osservazioni alla bozza di chiarimenti del CP_3
04.07.2024 si premette che la tabella individuata come “Tabella presente nella CTU del 16.01.2024 par.
3.2.2.2.3.2 pagg. 103 – 104 completa e corretta” (vedi pagina precedente) non è correzione ex post della tabella riportata nella CTU depositata il 16.01.2024 …….ma è una semplice correzione resasi indispensabile in conseguenza del mancato trasferimento di dati da un foglio di calcolo elettronico al programma di video scrittura. …………l'ulteriore tabella presente alla stessa pag. 104 della CTU del 16.01.2024, ……..ove presenti tutti i dati necessari per completare la tabella incompleta in questione con coincidenza di numeri e risultati, ………..” (p. 39 chiarimenti CTU). Riguardo, ai rilievi della Regione sul calcolo degli importi relativi agli Ordini di Servizio nn. 4 e 5, il CTU ha puntualmente replicato che “- Gli importi delle opere autorizzate con gli OOdSS nn. 4 e 5 sono allibrati in contabilità e, tra l'altro, menzionati alla pag. 35 dell'Atto unico di Collaudo (All. n. 27 di parte Convenuta) ….” (p. 40 chiarimenti CTU). Inoltre, nella nota prot. n. 1097/19/U del Cont 11/09/2019 (doc. 10 all. citaz.) ha puntualmente indicato e quantificato gli O.d.S. 4 e 5 per il calcolo della parcella professionale.
2.d.4 Progettazione per la quarta perizia di variante. Sulla questione, che riguarda anche le vicende relative alla 5 perizia di variante, deve farsi una premessa storica circa le vicende relative all'appalto di cui si tratta. Sulla esecuzione e tempi dei lavori appaltati ha inciso in maniera determinante la necessità di introdurre opere in variante con cinque perizie di variante e supplettive e di una perizia di assestamento che è anche essa, di fatto, una perizia di variante e suppletiva. Riepilogando le vicende fattuali con riferimento alle citate perizie di variante (come narrate e precisate nella consulenza) è accaduto che:
1. Con D.D. n. 518 del 27.07.2012, della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di variante e suppletiva n. 1 resasi necessaria per la bonifica da ordigni bellici delle aree destinate alla sede del Consiglio Regionale per la riscontrata anomala presenza ferromagnetica all'evidenza della quale l'Autorità Militare competente ha imposto modalità di controllo differenti da quelle previste in contratto. La perizia di variante n.1 ha comportato il concordamento di n. 4 nuovi prezzi ed un maggior importo netto rispetto al pattuito contrattuale di € 817.284,19; 2. Con D.D. n. 57 del 05.02.2013 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di variante e suppletiva n. 2 resasi necessaria per rendere autonomi i sottoservizi della Sede degli Assessorati, già in funzione e della nuova sede del Consiglio Regionale in corso di realizzazione: venivano così resi indipendenti i sottoservizi a rete, quali la rete delle acque nere e delle acque piovane, la rete idrica d'acqua potabile, la rete antincendio, la rete di adduzione del gas metano, la rete telefonica anche per consentire una autonoma gestione amministrativa delle utenze delle due nuove sedi regionali. Con la Perizia n. 2 veniva consentita la realizzazione di una rampa di accesso alla nuova Sede del Consiglio Regionale conseguenza dell'impostazione plano altimetrica del fabbricato. Con i lavori autorizzati con Perizia di variante e suppletiva n. 2 l'importo contrattuale aumentava di netti ed a corpo € 811.202,33 ed è stato necessario concordare n.33 nuovi prezzi. Con l'Atto Aggiuntivo n. 1 collegato alla perizia di variante n. 2 sono state introdotte modifiche ai patti contrattuali cosicché:
- L'importo minimo per l'emissione dei Sal è divenuto di € 2.000.000,00;
- La gestione e la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti tecnologici della Nuova Sede del Consiglio Regionale venivano posti a carico, gratuitamente, dell'Appaltatore per 12 mesi decorrenti dalla data di presa in consegna dell'immobile da parte della;
CP_3
- L'Appaltatore rinunciava a qualsivoglia indennizzo connesso alla riserva apposta sul verbale di consegna in data 21.03.2012; 3. Con D.D. n. 340 del 10.06.2013 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3
Perizia di Variante e suppletiva n. 3 resasi necessaria per
1. Realizzare un accesso all'area regionale da Via Zuccararo;
2. Realizzare una pensilina d'ingresso;
3. Completare le sistemazioni esterne alla Nuova Sede degli Assessorati. L'importo contrattuale aumentava al netto e a corpo € 475.134,44 ed è stato necessario concordare n. 12 nuovi prezzi col differimento della data di ultimazione dei lavori di 60 giorni naturali e consecutivi. Si trattava di opere di completamento delle sistemazioni esterne di aree prossime alla Nuova Sede degli Assessorati della , indispensabili per rendere detto fabbricato accessibile a CP_3 prescindere dai tempi di realizzazione della Nuova Sede del Consiglio Regionale.
4. Con D.D. n. 471 in data 15.07.2014 della Sezione LL.PP. della veniva approvata la CP_3 perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4 resasi necessaria per consentire l'"Adeguamento e miglioramento delle prestazioni energetiche e di sostenibilità ambientale dell'opera senza tener conto della ridistribuzione degli ambienti", con l'importo contrattuale aumentato di € 2.609.088,91 ed è stato necessario concordare n. 43 nuovi prezzi unitari col differimento della data di ultimazione dei lavori di 150 giorni naturali e consecutivi. Quel che rileva ai fini della presente decisione è che, la necessità della redazione della perizia n. 4 nasceva dalla necessità di adeguare gli impianti del nuovo fabbricato alle normative nelle more intervenute (ricordando che l'appalto dell'opera è durato quasi 17 anni) ed afferenti contenimento e rendimento energetico in edilizia e l'uso dell'energia prodotta da fonti rinnovabili previste dalla classe energetica A ai sensi del D.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CEE. A seguito di istruttoria tecnica, la redazione della perizia veniva autorizzata dalla Giunta Regionale, con la deliberazione n. 891 del 03.05.2013, con la quale venivano deliberati interventi il cui maggiore importo contabile doveva risultare presumibilmente contenuto entro la somma di € 4.200.000. In aggiunta e durante la redazione della stessa perizia, su proposta della DL condivisa dall CP_21 manager dell'Ente, sono state introdotte ulteriori varianti afferenti agli impianti per ulteriori intervenute normative con aumento di spesa autorizzato di € 1.800.000,00 ed importo totale suppletivo previsto di €.6.000.000,00. Tuttavia, durante la redazione della perizia di variante n. 4, la Presidenza del Consiglio Regionale rappresentava l'esigenza di procedere ad una ridistribuzione funzionale degli ambienti dell'intero complesso e con sua deliberazione n. 180 del 02.01.2014 approvava "…. La proposta di ottimizzazione degli spazi e aggiornamento distributivo - funzionale, secondo l'attuale quadro esigenziale”, richiedendo quindi una rivisitazione degli spazi interni ai fabbricati con conseguente adeguamento degli impianti tecnologici. Nelle more della definizione della nuova ridistribuzione funzionale interna deliberata dalla Presidenza del Consiglio Regionale, la perizia di variante n. 4 ha potuto riguardare solo parzialmente i fabbricati tanto che, per non condizionare ulteriormente i lavori, la maggior parte dell'adeguamento impiantistico e del miglioramento energetico veniva traslato nella successiva perizia di variante n. 5 ossia nel momento in cui le nuove distribuzioni interne richieste dalla Presidenza del Consiglio venivano rese note ai progettisti e all'appaltatore. Durante la redazione della perizia venivano stralciate opere per la realizzazione delle attrezzature sportive (impianti sportivi di calcio e tennis, tribunette, spogliatoi ed opere correlate) previste nel progetto esecutivo validato e poste a base di gara con una economia di spesa di € 742.432,37. In corso di redazione della perizia, intervenivano diverse comunicazioni del Rup alla DL per impartire disposizioni atte ad introdurre modifiche da contemplare nella variante (note. Prot. 15570 del 27.05.2014, prot. 17463 del 16.06.2014, prot. 19822 del 08.07.2014) alcune impartite anche alla vigilia dell'approvazione della perizia, avvenuta il 15.07.2014 Di fatto, con la perizia di variante n. 4 è stato possibile apportare solo una parte delle necessarie modifiche agli impianti e dalle quali aveva preso origine (della circostanza se ne ha contezza considerando il suo importo di € 2.609.088,91 ridotto rispetto all'assentito di € 6.000.000,00) e tanto è risultato anche in conseguenza della necessità di soddisfare, fra le altre, le richieste di nuova distribuzione degli spazi dell'intero complesso del Consiglio Regionale (deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 180 del 02.01.2014) nell'attesa delle quali non si sono potuti compiere tutti gli interventi necessari al miglioramento energetico con la necessità di traslarli nella variante successiva (5 variante). La perizia di variante n. 5, riguardante il completamento dell'adeguamento distributivo – normativo e miglioramento dell'efficienza Impiantistica ed energetica avviatosi con la perizia di variante n. 4, veniva approvata definitivamente dalla Sezione Lavori Pubblici con A.D. n. 273 del 06.06.2018 successivamente ed in conseguenza della revoca della A.D. n. 278 del 17.05.2017 di pari oggetto. Nelle more della redazione ed approvazione della variante, le nuove lavorazioni introdotte venivano comunque realizzate a seguito di specifici ordini di servizio disposti dalla DL e di autorizzazione del Rup. Con la A.D. n. 278 del 17.05.2017 (poi revocata) veniva approvata la perizia n. 5 con un maggior importo € 11.406.037,51, e concordati n. 285 nuovi prezzi ed il differimento della data di ultimazione dei lavori per ulteriori 270gg. Il primo progetto della perizia di variante n. 5 redatto dalla DL è stato dapprima validato il 15.05.2017, con verbale di validazione che riportava le direttive del Rup circa la formulazione dei nuovi prezzi, che dovevano essere “aggiornati all'attualità”, e la necessità di introdurre ulteriori modifiche al progetto di contratto. La Perizia di Variante n. 5 è stata approvata dal Rup, coincidente col Dirigente del Settore LL.PP. della Regione, nel presupposto che la sua redazione fosse stata autorizzata in linea di principio con deliberazione n. 891 del 03.05.2013 atto politico all'origine della redazione della Perizia di Variante n. 4, con A.D. n. 278 del 17.05.2017 per consentire e completare “l'adeguamento distributivo – normativo e miglioramento dell'efficienza impiantistica ed energetica” oltre che per ottemperare alle ulteriori disposizioni legislative, quali il decreto sui requisiti minimi (DM 26/06/2015) e sui criteri ambientali minimi (DM 11/01/2017) oltre che per ottemperare agli intervenuti nuovi standard normativi di settore quali le norme UNI 11300 (aggiornamento 2016). Nell'ambito delle opere ratificate con la Perizia n. 5, venivano inserite in contratto le opere introdotte con OOdSS della DL nn. 11 - 12 - 15 - 26 - 27 - 28 - 29 – 31, OOdSS disposti su imput del Rup. La A.D. n. 278 del 17.05.2017 veniva revocata in data 18.09.2017 con A.D. n. 537, per la presenza CP_ di alcune incongruenze contabili rilevate dalla ma poi risultate tali da non mutare i valori economici, nelle more delle determinazioni della Commissione ex art. 240 nominata nel tentativo di comporre bonariamente l'insorgente contenzioso con l'Appaltatore, oltre che per introdurre ulteriori modifiche al progetto assentito (in particolare veniva segnalato che il Consiglio Regionale della Puglia con nota prot. n. 47460 del 07.07.2017 aveva rappresentato ulteriori necessità di spazi comuni minimi occorrenti per l'espletamento delle attività Consiliari e amministrative tra cui la definizione di n. 4 sale riunioni, sistema di rilevazione presenze con tornelli e la definizione della zona ristoro al 5° piano corpo Ovest). L'ultima versione aggiornata del progetto della Perizia di Variante n. 5 veniva consegnato dall
[...] CP_
+ altri il 28.05.2018, revisionata ed emendata a seguito dei disposti del Rup di cui al verbale di validazione del 17.05.2017 e delle motivazioni riportate nella A.D. n. 537 del 18.09.2017 di revoca della precedente versione di perizia n. 5 approvata con A.D. n. 278 del 17.05.2017. La Perizia di variante veniva infine approvata dalla Sezione Lavori Pubblici con A.D. n. 273 del 06.06.2018. Dopo l'approvazione della perizia di variante n. 5 ed in fase di ultimazione dei lavori si è resa necessaria, come richiesta e disposta dal Rup con nota prot. 966 del 17.01.2019, la redazione di una ulteriore perizia di variante che ricomprendesse ulteriori e specifiche richieste dell'Amministrazione modificanti il progetto di contratto, le opere anticipatamente disposte con OOdSS della DL (OOdSS. N. 42 del 09.06.2023, n. 43 del 21.06.2018, n. 44 del 30.07.2018, n. 45 del 03.08.2018, n. 46 del 03.09.2018, n. 47 del 27.09.2018, n. 48 del 27.09.2018, n. 48bis del 04.12.2018 e n. 49 del 31.10.2018) oltre che lo stralcio di alcune opere contrattuali (elisuperficie, la strada di collegamento tra viabilità lato nord e piazza antistante il nuovo edificio lato sud con collegamenti trasversali, i rilevati delle sistemazioni esterne con fornitura e spandimento di terreno vegetale, la demolizione della palazzina esistente e di un manufatto esistente di sostegno a muro di recinzione, il completamento della sala ristorante). La revisione contabile redatta dalla DL, trasmessa il 15.02.2019 e il 20.02.2019, non veniva condivisa dall'Appaltatore per la parte contabile soprattutto in relazione alla determinazione dei nuovi prezzi, resisi necessari per contabilizzare nuove opere realizzate non contrattuali, ed alla contabilizzazione di alcune lavorazioni. A fronte di tale evidenza il Rup, acquisito il parere motivato della Commissione di Collaudo, allo scopo di prevenire contenziosi procedeva alla redazione della c.d. perizia di assestamento finale. La perizia di assestamento contabile veniva approvata con A.D. n. 637 del 31.07.2019 ratificando una riduzione, per lo stralcio di alcune opere contrattuali, dell'importo contrattuale di € 12.854,01 e concordando con l'Impresa n. 42 nuovi prezzi. L'importo finale dei lavori è risultato dunque, oneri della sicurezza compresi, di € 56.269.701,32 permanendo l'ammontare complessivo del quadro economico di € 87.166.000,00. Col medesimo provvedimento si dava atto che, a seguito di verifica da parte della DL in data 28.05.2019, l'ultimazione dei lavori veniva certificata in data 10.04.2019. Le risultanze della c.d. Perizia di Assestamento sono state acquisite dalla DL nel suo Conto Finale dei Lavori ex art. 200 DPR 207/2010. Così riassunta la vicenda, dall'esame dei vari atti intervenuti in corso d'opera, emerge che i lunghi tempi di esecuzione dei lavori sono anche e soprattutto dipesi dai tempi intercorsi per la redazione ed approvazione delle varianti contrattuali, in speciale modo la n. 4 e la n.5, resesi indispensabili per ratificare le modifiche introdotte al progetto di contratto con deliberazioni adottate dalla , al CP_23 tempo dell'esecuzione delle opere di realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale, l'introduzione di opere in variante nell'ambito dell'esecuzione di una opera pubblica era regolato dall'art. 132 del D. Lgs 163/2006 (Codice degli Appalti) oltre che agli artt.161 e 162 del DPR 207/2010: l' art. 132 del D.Lgs 163/2006 individuava le varianti che in corso d'opera potevano essere legittimamente introdotte e che l'Appaltatore avrebbe dovuto eseguire agli stessi patti e condizioni di contratto fino alla concorrenza (in più o in meno) di un importo del 20%. La norma prescriveva che le varianti potevano essere introdotte legittimamente durante l'esecuzione di una opera pubblica se in conseguenza del verificarsi di fatti, eventi e circostanze impreviste o imprevedibili e tali, dunque, da non potersi prevedere con la normale diligenza nelle fasi di progettazione preliminari all'esecuzione dei lavori. Fatta questa opportuna premessa, non possono essere considerate cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, le ragioni che hanno condotto, durante la redazione della perizia di variante n. 4, a recepire le indicazioni della Presidenza del Consiglio Regionale che rappresentava l'esigenza di procedere ad una ridistribuzione funzionale degli ambienti dell'intero complesso e che, con sua deliberazione n. 180 del 02.01.2014, comunicava che è stata "approvata la proposta di ottimizzazione degli spazi e aggiornamento distributivo - funzionale, secondo l'attuale quadro esigenziale”: in tal CP_ modo, la stessa richiedeva una rivisitazione degli spazi interni ai fabbricati con conseguente adeguamento degli impianti tecnologici. Visto allora il tempo trascorso dall'avvio della procedura di variante e per non condizionare ulteriormente i lavori, è stato necessario traslare la maggior parte dell'adeguamento impiantistico e del miglioramento energetico nella successiva perizia di variante n. 5 allor quando le nuove distribuzioni interne richieste dalla Presidenza del Consiglio venivano rese note e determinate. Analoga considerazione può essere fatta con riferimento alle ulteriori richieste pervenute in corso di redazione della perizia n. 5 con nota prot. n. 47460 del 07.07.2017 dal Consiglio Regionale della Puglia nella quale si rappresentava la necessità di ulteriori di spazi comuni occorrenti per l'espletamento delle attività Consiliari e amministrative tra cui la necessità di definire n. 4 sale riunioni, un sistema di rilevazione presenze con tornelli oltre che la necessità di definire una zona ristoro al 5° piano del corpo Ovest. In definitiva anche la perizia di variante n. 5, definita ed approvata come conseguenza di fatto della perizia di variante n. 4 come già autorizzata dalla Giunta Regionale per l'adeguamento energetico dei fabbricati, in effetti contemplava, oltre ad ulteriori adeguamenti normativi nelle more intervenuti (gli adeguamenti normativi e funzionali degli impianti di rivelazione fumi, di diffusione sonora a servizio dell'emergenza, di prevenzione incendi, di illuminazione interna, del sistema di gestione e supervisione di tutti gli impianti tecnologici, l' adeguamento normativo al R.R. 09.12.2013 n. 26 afferente il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche, l'adeguamento al decreto sui requisiti minimi (DM 26.06.2015) e sui criteri ambientali minimi (DM 11.01.2017), oltre agli standard normativi di settore quali le norme UNI 11300 - aggiornamento 2016), ancora ulteriori lavorazioni per adeguare gli spazi interni, sia dell'edificio principale che dell'edificio polifunzionale, alle varianti distributive richieste dalla Presidenza della Regione, compresi quindi gli indispensabili adeguamenti impiantistici. Tale comportamento della Committente durante la redazione ed approvazione delle perizia n. 4 e n. 5 veniva segnalato anche dal Presidente della Commissione ex art. 240 per il componimento bonario dell'insorgente contenzioso fra Impresa e Committente che, chiamato ad esprimersi circa le riserve apposte dall'Appaltatore, nella sua proposta di transazione del 04.05.2020, motivava di potersi riconoscere all' Appaltatore € 1.071.242,94 per sospensione illegittima, dovuta al protrarsi dei tempi di approvazione della perizia n. 4 oltre ogni ragionevole limite, ed € 1.451.647,68 per andamento anomalo dei lavori in corso di appalto riconducibile alle minori produzioni patite nel periodo di redazione ed approvazione delle citate perizie n. 4 e n.
5. Cause queste non imputabili all'operato di Cont Cont
né tanto meno la ha mai contestato nulla in tal senso a Parimenti, nessuna CP_3 Cont contestazione veniva sollevata dal nei confronti della per le tempistiche di esecuzione CP_3 dell'appalto. Nessuna delle perizie redatte ed approvate in corso d'opera veniva legittimata applicando l'art. 132 comma lett. e ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”: così dovendosi escludere sia qualsiasi imputabilità all'operato dei progettisti dei ritardi nella esecuzione sia, soprattutto, che la necessità della redazione della 4 e 5 perizia di variante sia nata da errori progettuali. Da quanto in precedenza detto, emerge il diritto al compenso per entrambe le perizie di variante sia pure nei limiti di seguito precisati:
2.d.4-a Sui compensi spettanti al RTP per la redazione della quarta perizia di variante. A tal riguardo, la questione sui compensi dovuti per la redazione della quarta perizia è diversa e distinta rispetto a quella dei maggiori compensi dovuti per la redazione di plurime versioni di tale elaborato progettuale, che è oggetto della domanda sulla riserva n. 1 del RTP, che verrà esaminata in seguito. Cont Non sono stati riscontrati errori progettuali imputabili al che avrebbero portato alla redazione della quarta perizia (nonché della quinta). Sotto tale profilo, non risulta in atti, ed il CTU ha altresì evidenziato, alcun atto formale di contestazione di eventuali errori progettuali da parte del RUP della attinenti la quarta perizia;
CP_3 né è mai stato contestato dalla , prima della instaurazione dell'odierno giudizio, l'asserito CP_3 mancato adeguamento del progetto esecutivo iniziale al D.P.R. 59/2009 in tema di norme sull'efficienza energetica ovvero un ritardo da parte del RTP nella redazione della quarta perizia. In sede di chiarimenti, il Ctu deduce:
“P.to III – Il mancato adeguamento al DPR 59/2009 (pagina n. 4 e successive) Con riferimento ai commenti in tema del CTp d si segnala che questi alla pagina 5 delle sue CP_3 osservazioni puntualizza che le perizie di variante n. 4 e n. 5 sarebbero state redatte a seguito di Cont carenze del progetto elaborato d Tanto evidenzia ……. dagli uffici regionali ……..mai hanno fatto riferimento all'art. 132 comma 1 lett. e del d.lgs. 163/2006 ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista” Ancora alla pagina 5 delle sue osservazioni il CTp evidenzia altresì ritardi da parte d Controparte_19 ed altri nella redazione delle perizie di variante n. 4 e n. 5, che però non vedono negli atti di causa riferimenti a provvedimenti formali e conseguenziali del Rup.” (p. 13 chiarimenti). Il CTU ha ulteriormente chiarito che “Con riferimento poi alla “integrazione al verbale di validazione con adeguamento al DM 14.01.2008 ”Nuove norme tecniche per le costruzioni” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta), che a parere del CTp di avrebbe trascurato CP_3
l'ottemperanza al dpr 59/2009, normativa impiantistica intervenuta prima della data dell'integrazione della validazione del 01.02.2010, si segnala che dalla lettura degli atti connessi risulta evidente che la validazione del progetto è formalmente avvenuta il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta), validazione che successivamente è stata integrata una prima volta il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta) per tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile ed una seconda volta, appunto il 01.02.2010, per il citato adeguamento al DM 2008. Diversamente se così non fosse stato il Rup avrebbe potuto/dovuto richiedere l'aggiornamento del progetto atteso che per l'art. 161 comma 7 del Dpr 207/2010 al tempo vigente… “L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti” e che il comma 1 p.to a) dell'art. 132 del D.lgs 163/2007 (codice degli appalti) prescriveva:
“Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” In buona sostanza si evidenzia che, ribadendo ancora quanto riportato nella relazione finale di CTU del 16.01.2024, il dpr 59/2009 è entrato in vigore successivamente alla validazione del progetto esecutivo avvenuta il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta) ed ancora, onde tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile, il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta). Il progetto così validato è stato poi posto a base della prima gara con bando del Settore Tecnico della Regione del 19.02.2009. Successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1836 del 06.10.2009, prendendo atto delle intervenute Norme Tecniche delle Costruzioni DM 14.01.2008 entrate in vigore in data 01.07.2009 e tali da garantire un maggior grado di affidabilità e sicurezza del sistema strutturale in ambiente sismico, ha autorizzato, per prudenza e buona amministrazione, il RUP dell'Appalto a svolgere gli adempimenti necessari per assumere tutti gli atti conseguenti e preordinati alla revoca della gara in corso e ad adeguare le strutture dell'opera da realizzare al DM 14.01.2008. Di conseguenza il progetto validato il 29.10.2007 ed ancora il 19.06.2008 è stato successivamente adeguato al solo DM 14.01.2008 con ulteriore validazione con integrazione al verbale di validazione per adeguamento al DM 2008 -“ Nuove norme tecniche per le costruzioni in data 01.02.2010” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta). Poiché il dpr 59/2009 è entrato in vigore successivamente alla validazione del progetto il Rup avrebbe potuto richiederne l'adeguamento per intervenuta disposizione legislativa, ai sensi comma 1 p.to a) dell'art. 132 del D.lgs 163/2007 (Codice degli Appalti allora vigente)”. Dunque, era responsabilità del RUP della Regione richiedere l'eventuale adeguamento al sopravvenuto D.P.R. 59/2009, atteso che il progetto esecutivo di RTP, validato e approvato dalla Regione prima della entrata in vigore del dpr cit., era esente da errori e/o omissioni alla luce della normativa vigente al momento della validazione del progetto. A tal proposito, va evidenziato che, la disciplina all'epoca vigente in tema di appalti ed in particolare per la validazione del progetto di appalto era regolata da due principali normative, ossia il D.Lgs. 163/2006: l'art. 93, comma 6, D.Lgs. 163/2006 prevedeva l'obbligo di verifica dei progetti prima della gara;
consegue che, una volta validato il progetto, alcuna successiva integrazione ad opera dell'appaltatore del servizio poteva essere effettuata. Nel caso accadeva che, dopo l'annullamento della prima gara, questa veniva riaperta col solo scopo di adeguarne le strutture al DM 14.01.2008 e specificatamente con integrazione al verbale di validazione per adeguamento al DM 2008 -“ Nuove norme tecniche per le costruzioni in data 01.02.2010” (All. n. 17 alle memorie di parte convenuta).” (p. 16 chiarimenti CTU). Dunque, la riapertura della fase di approvazione del progetto era limitata unicamente all'adeguamento alla normativa tecnica di cui al sopravvenuto D.M. 14 gennaio 2008. Il che priva di ogni fondamento la tesi della sul mancato adeguamento in quella sede al CP_3 sopravvenuto D.P.R. 59/2009, che non era oggetto della procedura integrativa di validazione. Del resto, se si fosse voluto procedere anche con l'adeguamento al D.P.R. 59/2009, la per il CP_3 tramite del RUP avrebbe dovuto esprimere una chiara ed esplicita volontà in tal senso laddove, solo in seguito si è ritenuto opportuno procedere all'adeguamento anche al D.P.R. 59/2009, in considerazione della sopravvenuta entrata in vigore di altre norme in tema di efficientamento energetico, tra cui il D.lgs. n. 28/2011 di attuazione della direttiva 2009/28/CEE. Il tutto come confermato nell'ampio excursus sulle vicende della quarta perizia contenuto nella CTU definitiva (pp. 45-53) e nelle relative conclusioni (pp. 80-87), in cui si è chiarito che la perizia di Cont variante n. 4 non era assolutamente riconducibile a errori di progettazione del “Entrambe le Cont motivazioni non appaiono riconducibili all'operato d né tanto meno l ha mai contestato CP_3 Cont nulla in tal senso ad esso stess ” (p. 87). Si ritiene, pertanto, che la contestazione della sia infondata, con conseguente infondatezza CP_3 delle osservazioni e, di contro, della correttezza della CTU definitiva, esente da vizi e/o errori sul punto.
2.d.4.b.Sulle ragioni che hanno portato alla redazione delle diverse versioni della quarta perizia (e alla formulazione della riserva n. 1). Al di là delle vicende narrate dalle parti sulle ragioni della sostituzione dell'originario professionista incaricato delle opere impiantistiche/elettriche, (Ing. sostituito con atto notarile del Per_1
04.06.2015 da altro componente dell'RTP, l'Arch. in possesso dei requisiti previsti Controparte_24 dalla legge, iscritto nell'albo dei professionisti abilitati antincendio del Ministero degli Interni al n. BA00131A0023, e collaborazione dal 04.06.2015 del Prof. Ing. professionista Persona_2 esperto in impianti- nota del 22/09/2014 prot. 222/2014, doc. 88 e il Verbale del 20/02/2015, doc. 89 p. 3/3, all. III mem. istr.), va rilevato che le precedenti versioni della quarta perizia curate dallo con la collaborazione di ingegneri impiantisti di sua fiducia, ossia gli Ingg. e Parte_1 Per_3
non erano affette da carenze progettuali bensì prevedevano importi per lavori di gran Parte_9 lunga superiori ai fondi al momento disponibili da parte dell'Amministrazione regionale (cfr. e-mail del 03/07/2014, doc. 90 e la nota del 16/01/2014 prot. 0149, doc. 91, ove è provata l'attività dell'Ing.
con la collaborazione degli Ingg. e Gentile, all. III mem. istr.). Del tutto irrilevante, Per_1 Per_2 poi, che l'Ing. sia stato nominato solo dopo la redazione della quarta perizia. Per_2
La lamenta una asserita “omissione” da parte del CTU, ossia il non aver fornito risposta al CP_3 rilievo formulato dalla sul quantum di compenso in favore del RTP per la somma di CP_3
€.289.106,21. Sulla questione, il CTU ha puntualmente replicato ai rilievi (pp. 40-41 chiarimenti) valutando che:
“Si riscontra l'osservazione del CTp d alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024 come CP_3 riportata alle pagg. 7 e 8 ove, in relazione alla tabella riportata alla pag. 107 della relazione finale depositata il 16.01.2024 (par. 3.2.2.2.4.2) e sopra esposta, segnala che “ in relazione al p.to d1-iv, l ha evidenziato come, in relazione alla variante 4, calcolati in € 9.051.822,62 non vengono CP_3 indicati singolarmente i lavori in più o in meno, come per le altre varianti, ma soltanto il loro importo complessivo rendendo sostanzialmente impossibile verificare la correttezza del dato” per significare che differentemente da quanto ivi riportato è possibile, ……., ricavare le singole voci afferenti le varie categorie di lavori la cui somma dà luogo alle opere in più ed alle opere in meno, importi che ulteriormente sommati algebricamente determinano proprio l'importo di € 9.051.822,62. Per immediata dimostrazione si consideri lo stralcio della tabella in valutazione che nel seguito si riporta con riportata una numerazione progressiva delle varie voci”. Ciò posto, la ha condiviso quanto indicato dal CTU sulla riduzione del compenso dovuto al CP_3
RTP per la quinta perizia di variante in conseguenza dell'applicazione del ribasso del 41,745%, previsto nell'Atto aggiuntivo avente ad oggetto la quarta perizia. Conclusione, questa, che il collegio condivide: la Perizia di variante n. 5 (per come narrato nel precedente punto 2.d.) ha di fatto consentito la completa determinazione delle lavorazioni che hanno portato al miglioramento energetico dei fabbricati ai sensi alla Delibera di GR n. 891 del 03.05.2013. Di conseguenza, anche con riferimento alle opere di miglioramento energetico traslati nella Perizia n. 5, le relative competenze professionali, in ossequio agli accordi sottoscritti con l'Atto Aggiuntivo alla Convenzione professionale, devono essere ribassate del 41,745%, poiché riconducibili alla medesima prestazione che i professionisti si erano impegnati a garantire scontando la relativa parcella (pp. 112-113 CTU def.). Se è vero che nell'atto aggiuntivo le parti concordavano una percentuale di ribasso “una tantum” e con riferimento alla perizia di variante n. 4, tuttavia, per, come detto, la perizia di variante 5 (redatta in attesa della finale determinazioni della S.A. sulla distribuzione degli ambienti, supra punto 2.d.) è di per sé conseguenza della perizia 4 ed i risultati traslati dalla variante di perizia n.
4. a quella n.
5. In conclusione, quel ribasso convenuto una tantum, va computato con riferimento al lavoro progettuale complessivamente inteso e non parcellizzato. Cont
2.d.4.c. il CTU ha quantificato i compensi dovuti al per la quinta perizia di variante (oltre opere disposte con O.d.S. da n. 20 a n. 31), valutando che: “Detraendo dunque da valore € 4.386.037,93 si ottiene € 2.549.707,08 importo che dovrebbe essere riconosciuto oltre accessori per la redazione della Perizia Suppletiva e di variante n.
5. Importo che, applicata la percentuale di ribasso convenuta tra le parti, (pp. 112-118 rel. def.) viene rideterminato in €.1.805.709,83. In tali limiti la domanda è fondata.
2.e. Progettazione per la perizia di c.d. “Assestamento contabile finale”. In relazione ai compensi dovuti per la perizia di c.d. “Assestamento contabile finale”, premesso che il CTU ha risposto al quesito posto (“……con esclusione delle attività di ingegneria propedeutiche all'assestamento contabile finale per essere state redatte dai tecnici della Sezione LL.PP. della Cont
e non d ”), questi ha correttamente rilevato che non tutta l'attività relativa alla CP_3 perizia di “Assestamento contabile finale” era opera della : “In definitiva nel calcolo delle CP_3 Cont competenze da riconoscere a per la redazione della cd perizia di assestamento non si è tenuto conto delle attività svolte direttamente dall'ufficio regionale e l'importo determinato riguarda, Cont evidentemente, le sole attività espletate dalla stessa per la redazione della documentazione di perizia, al netto quindi delle detrazioni/modifiche introdotte dal citato ufficio” (p. 43 chiarimenti CTU). Inoltre, “Valutate le osservazioni del CTp alla bozza di chiarimenti del 04.07.2024 come riportate alla pag. 8 risulta necessario, anche alla luce di quanto ribadito dallo scrivente nella versione finale dei chiarimenti, confermare che la documentazione tecnico economica della perizia di assestamento, nell'ambito della quale l' Ufficio Tecnico dell ha introdotto d'imperio stralci per complessivi CP_3 € 2.434.534,15, è stata prodotta e consegnata dalla Dl al Rup ( vedi il par.
3.1.5.4.4 Perizia del c.d. Assestamento finale del 31.07.2019 della CTU del 16.01.2024 ove dettagliate le attività svolte dalla DL). In definitiva alla DL deve essere riconosciuto un compenso per aver redatto la documentazione tecnico – amministrativa della perizia di assestamento e la relativa parcella deve essere calcolata con riferimento a valori delle opere depurati degli stralci economici operati con attività diretta della per complessivi € 2.434.534,15.” (sempre p. 43 chiarimenti CTU). CP_3
Affermazioni che trovano conferma dall'invio della perizia di Assestamento finale redatta dalla D.L. con relativi elaborati e CD all'ing. (RUP), con nota prot. 1020 del 15/2/2019 (doc. 56 Persona_4
(parte 5) all. 49 - atto di citazione), e prot. 1023 del 20/2/2019, per la relativa sottoscrizione da parte dell'Appaltatore anche ai fini della redazione del conto finale (doc. 82 DVD all. II mem. istr. RTP). Dunque, per la perizia di assestamento, deve essere riconosciuto al RTP € 49.879,03.
2.f. Importi dovuti per Direzione dei Lavori, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione, misura e contabilità dei lavori. Cont Riguardo gli importi dovuti dalla al per le attività di Direzione dei Lavori, coordinamento CP_3 della sicurezza in fase d'esecuzione, misura e contabilità dei lavori, in merito all'operato in generale Cont del per l'attività di Direzione Lavori e alle vicende relative alla perizia di assestamento contabile finale, il CTU ha correttamente valutato la condotta dell'attrice esente da ogni rimprovero, anche in considerazione della completa assenza di errori progettuali che possono aver condotto all'iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore:
“Tanto premesso e visto quanto argomentato al precedente paragrafo 3.16 “Accertare se il progetto esecutivo della nuova sede del Consiglio Regionale posto a base di gara presenta le seguenti quantificazioni errate che hanno comportato che la ha dovuto riconoscere l'importo CP_3 di €.1.108.782,19 in più all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori nella propria versione dell'assestamento per quantificazioni errate della Direzione Lavori ossia……omissis “ circa cause e motivazioni che hanno indotto il Rup a riconoscere all'Impresa maggiori importi rispetto a quanto allibrato dalla DL nella perizia di assestamento è possibile determinare che nel progetto esecutivo a base di appalto non vi sono errori od omissioni progettuali in conseguenza dei quali la ha dovuto riconoscere l'importo di CP_3
€.1.108.782,19 in più all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori.” (p. 230 CTU def.). D'altronde, nel riportare la predetta conclusione il CTU ha premesso che “In questa sede è opportuno segnalare che il Rup non ha motivato la necessità della redazione in autonomia della perizia di assestamento per il configurarsi delle condizioni di cui all' art. 132 comma 1 lett.e ovvero “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione;
in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista” (p. 209 relaz. def.). Ciò posto, riguardo gli importi indicati dal CTU per l'attività di Direzione Lavori, la ha CP_3 Cont lamentato un errore di calcolo a favore di di € 107.784,89” (p. 36 e 72 concl.), dovuto all'indicazione di una “aliquota errata (4,4820%), con la conseguenza che conferma il dato finale, applicando una differente aliquota (5,0704%).”. L'errore, riconosciuto dal CTU in sede di chiarimenti, non comporta tuttavia alcuna conseguenza sul calcolo finale, posto che “Dall'esame delle tabelle richiamate nell'osservazione di parte Convenuta
si rileva immediatamente che non è errato l'importo complessivamente determinato CP_3 ma è errata la sola percentuale associata alla categoria Impianti elettrici e similari IIIc.” (p. 46 chiarimenti), che era già stata correttamente indicata nella CTU definitiva. Pertanto, “Risulta dunque evidente l'errore materiale riferibile all'indicazione nella tabella di calcolo della parcella per la categoria IIIc della percentuale del 4,4820%, che porterebbe al compenso indicato dalla parte convenuta nelle sue osservazioni di €.820.934,80, che invece deve essere del 5,070%, percentuale che determina un valore pari a quello infine indicato in relazione di € 928.707,67. In buona sostanza nella tabella riportata nella relazione depositata il 16.01.2024 la percentuale è errata ma l'importo è corretto.” Quindi, il CTU aveva unicamente errato nel trasporre la percentuale del 4,4820%, ma aveva correttamente indicato l'importo finale di € 928.707,67 in applicazione dell'aliquota applicabile in base alla Tabella A, pari al 5,0704%. Del resto, la , oltre a rilevare il refuso, non ha indicato CP_3 per quale motivo dovrebbe applicarsi al caso di specie l'aliquota minore del 4,4820%.
2.g. Sull'asserita non corretta applicazione della maggiorazione del 0,24, in tema di compenso per Direzione Lavori, riguardante i Direttori Operativi, ai sensi dell'art. 123 del D.P.R. 554/1999 e, poi, dall'art. 147 del D.P.R. 207/2010. Sotto tale profilo, il CTU ha correttamente rilevato che la Convenzione di incarico prevedeva espressamente l'affidamento al RTP dell'incarico di Direzione Lavori e del “relativo ufficio” all'art. 2, lett. n (doc. 1, pp. 5-6): “Si segnala ancora e con riferimento alla tabella B1, premesso che la costituzione dell'ufficio di DL è parte dell'incarico conferito con la stipula della Convenzione del 01.08.2003 (vedi art.2 p.to n),” (p. 48 chiarimenti). La conclusione è condivisibile atteso che: nel contratto d'appalto tra e l'Impresa esecutrice era previsto espressamente all'art. 15 CP_3 Cont (doc. 57 all. citaz. e doc. avv. 18, p. 25) che “L'Ufficio di direzione dei lavori sarà composto, su designazione stessa della Direzione dei Lavori, anche da uno o più Direttori operativi…” e disciplinate funzioni e compiti del Direttore Operativo nell'art. 16-bis; Cont in tutti i documenti ufficiali progettuali siglati dal è sempre presente e menzionata la figura del Direttore Operativo (docc. 81 e 82 DVD); è stata sempre riconosciuta la maggiorazione del 0,24 prevista per la nomina di Direttori Operativi facenti parte dell'Ufficio della Direzione lavori nella liquidazione di tutte le parcelle per l'attività di D.L. sino al 26° SAL del 26.6.2018. Tutto come confermato dal CTU in sede di chiarimenti (pp. 48-49), con ampia motivazione scevra da vizi o omissioni: Cont
“nelle parcelle liquidate in corso d'opera in concomitanza dell'emissione dei vari Sal ad sono state sempre riconosciute le aliquote come sopra indicate (vedi a titolo esemplificativo gli allegati alla nota di RTP n. 1116 del 20.11.2019 - All. nn. 16 - 16.15 – 16.18 – 16.27 – 16.28 – 16.29 – 16.30 alle memorie di parte Attrice) e regolarmente liquidate fino a tutto il 26° Sal per lavori al 26.06.2018 e relativo certificato di pagamento del 01.08.2018 (All. n. 16.21 alle memorie di parte parte Attrice) verosimilmente alla luce della loro fondatezza ed essendone stata verificata dagli organi di controllo dell l'adempimento, rilevando altresì e tra l'altro che in Atti non risultano (i) contestazioni CP_3 all'applicazione di tale aliquota in corso d'opera e fino al 26° Sal (ii) ovvero documenti attestanti denunce della Committente circa carenze organizzative dell'ufficio di DL che potessero far emergere di fatto l'inapplicabilità di dette stesse aliquote. Altresì ed infine con riferimento alla aliquota I4 si evidenzia che anche l'Atto di Collaudo Finale Tecnico Amministrativo del 01.07.2020 alla pag. 44 da atto della presenza di direttori operativi. All'evidenza di quanto riportato in precedenza si confermano quindi le valutazioni espresse sulla questione nella relazione depositata il 16.01.2024, ……...”. Il CTU ha rinvenuto ampia prova in atti dell'attività dei Direttori operativi, facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori espressamente previsto in Convenzione (all'art. 2, lett. n, doc. 1, pp. 5-6) e dalla normativa pubblicistica, nonché nelle precedenti parcelle liquidate sino al 26° SAL e nell'Atto di Collaudo (doc. avv. 27 comp. cost., p. 44). Cont Con la conseguenza che quel compenso va riconosciuto a nella misura determinata dal ctu.
2.h. sul compenso valutato dal CTU per l'attività di Direzione Lavori, relativo al coefficiente di maggiorazione di “*1,40” applicato per la Tabella B2. A tal riguardo, il reale aumento del coefficiente è pari allo 0,10, ossia dallo 0,25 allo 0,35, e non del 1,40, che rappresenta solo la trasposizione del calcolo in percentuale operato dal CTU:
“In buona sostanza il coefficiente riportato nella tabella B2, che è pari a 0,35, si ottiene incrementando l'aliquota base del CSE, pari a 0,25, prima del 25% (adeguamento del piano e del fascicolo) e poi del 15% (coordinamento e organizzazione attività e informazione), cioè incrementandolo complessivamente del 40% (25+15), operazione che si sostanzia moltiplicando il coefficiente 0,25 per 1,4 da cui si ricava il coefficiente 0,35 poi impiegato. In pratica risulta: 0,25 x 1,40 = 0,35” (p. 50 chiarimenti). E tale incremento è stato pienamente giustificato dal CTU: “Per quanto attiene invece alle aliquote di maggiorazione di cui alla tabella B2 risulta evidente che alla luce delle modifiche introdotte al contratto con le diverse perizie di variante approvate in corso d'opera l'assunzione di responsabilità professionale riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli e dei piani della sicurezza sono state regolarmente adempiute dal CSE durante l'esecuzione dei lavori. ……...” (p. 50 chiarimenti). Tale incremento, quindi, è previsto dalla normativa alla Tabella B e riguarda l'attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) che rientrava espressamente nella Convenzione all'art. 2, lett. m (doc. 1, pp. 5-6) ed è stato correttamente applicato in conseguenza dell'attività di aggiornamento dei fascicoli e dei piani della sicurezza” durante l'esecuzione dei lavori: Cont
“appare di palmare evidenza che essendo titolare dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dell'Appalto, in corso d'opera ha de plano e necessariamente “coordinato e organizzato le attività e fatto informazione” in tema di sicurezza.” (p. 51 chiarimenti). Per tale attività va dunque riconosciuto l'importo di € 613.527,48.
2.i. Sulle maggiori opere progettuali: il CTU ha confermato l'espressa formalizzazione dell'affidamento di tali maggiori attività progettuali, nonché l'effettiva esecuzione, procedendo al relativo calcolo dei compensi secondo quanto indicato nel quesito posto, in base ai parametri contrattuali e nel rispetto delle tariffe professionali. In particolare, il CTU ha chiarito che “In conseguenza del quesito del G.I. prima riportato alla pag. 130 della relazione di CTU depositata dallo scrivente è stato allora testualmente specificato che:
“In corso di esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione della Nuova sede del Consiglio Regionale e dell'edificio Polifunzionale al ed altri sono state chieste prestazione professionali, esterne CP_19 alla Convenzione di incarico professionale del 01.08.2003 di rep. n. 6401 (All. n. 1 alle memorie di parte attrice) e all' Atto Aggiuntivo sottoscritto il 10.05.2013 e registrato il 17.06.2013 con rep. 015085 (All. n. 2 alle memorie di parte attrice), propedeutiche all'esecuzione di opere non previste in appalto e che poi non sono state realizzate.” Nel riscontrare, dunque, la richiesta del Giudice lo scrivente ha menzionato i documenti riversati negli atti di causa da cui è possibile rilevare la formalizzazione da parte dell all CP_3 [...]
ed altri degli affidamenti di che trattasi oltre che l'avvenuto espletamento dell'incarichi CP_19 conferiti. (p. 44 chiarimenti). E i maggiori compensi sono dovuti in virtù dell'articolo 8 della Convezione, che disciplina l'onorario e le competenze del RTP, ove negli ultimi capoversi è detto:
“Il suindicato compenso è fisso ed invariabile, salvo il caso in cui il Responsabile del procedimento abbia ordinato o consentito variazioni, anche in corso d'opera, degli elaborati progettuali, predisposti o da predisporre, la cui esecuzione comporti un mutamento sostanziale del livello progettuale considerato, in riferimento al progetto preliminare del concorso. Diversamente nulla è dovuto. In tal caso la relativa maggior prestazione sarà compensata sempre in applicazione delle citate tariffe professionali”. Tariffe che fanno riferimento al D.M. del 04 aprile 2001, alla Legge 1/3/1949 n. 143 Cont e successive integrazioni e disposizioni impartite dagli Ordini Professionali, alle quali l ha fatto rinvio in atto di citazione. D'altronde, la non ha contestato nel merito l'esecuzione effettiva di tali maggiori prestazioni CP_3 progettuali, di cui il CTU ha riconosciuto la corretta esecuzione da parte del RTP, sempre su indicazioni espresse della , anche sulla base dei riscontri documentali, come di seguito CP_3 riportato:
“In particolare, con riferimento agli incarichi in questione oltre che all'avvenuto loro espletamento risulta in Atti:
- Il progetto del parcheggio pubblico su via Gentile a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1100 del 25.09.2019 (All. n. 16.32 alle memorie di parte attrice) – Elaborati progettuali datati febbraio 2008;
- L'aggiornamento del progetto del parcheggio pubblico su via Gentile a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale già redatto nel 2008, con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1101 del 25.09.2019 (All. n. 16.33 alle memorie di parte attrice) - Elaborati progettuali datati giugno 2013;
- Il progetto del Restauro della palazzina esistente (ex alloggio dipendenti dell'Esercito) da adibire ad asilo d'infanzia e foresteria a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1102/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.34 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati luglio 2014;
- Il progetto del Restauro del fabbricato esistente da adibire a deposito e locali manutenzione a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1103/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.35 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati nel luglio 2014;
- Il progetto dell'ampliamento dei parcheggi nell'area confinante con l'edificio Polifunzionale e nell'area nord degli Assessorati a servizio della nuova sede del Consiglio Regionale di cui all'OdS. n. 34 del 26.07.2017, opere ricomprese nella Perizia n. 5 ma poi stralciate, con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1104/19/u del 25.09.2019 (All. n. 16.36 alle memorie di parte attrice) Elaborati progettuali datati luglio 2017;
- La redazione della Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) con documentazione a dimostrazione dell'incarico ricevuto e della prestazione adempiuta ricompresa nella nota RTP prot. 1105/19/u. del 25.09.2019. (All. n. 16.37 alle memorie di parte attrice) Elaborati datati febbraio Cont 2019 [Con riferimento a questa attività alcun compenso è stato riconosciuto a Gli elaborati menzionati nelle note di trasmissione citate in precedenza sono tutte fisicamente presenti in Atti (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice)” (pp. 44-45 chiarimenti CTU). Dunque, come correttamente confermato dal consulente, sono in atti i documenti (All. n. 16.32-33- Cont 34-35-36-37 alle memorie di parte attrice) di conferimento all' degli incarichi in questione, avvenuto con nota scritta del Rup, a seguito di verbali di riunione con rappresentati titolati dell'Ente e del Rup (p. 45 chiarimenti). Vi è supporto documentale dell'affidamento di ulteriori attività la cui esecuzione non è contestata. Oltre al fatto che è la stessa a confermare che alcune delle maggiori prestazioni CP_3 riguardavano la progettazione generale esecutiva dell'opera e, quindi, rientravano nell'oggetto dell'incarico conferito.
2.l. sull'asserita assenza di “note di incarico” È sufficiente richiamare, tra tutte, la nota di incarico A00 064 dell'8/07/2014 (doc. 16.3 (doc. 16.34 Cont all. citaz.) della a firma del Dirigente e del RUP indirizzata al Il CTU in merito alle CP_3 Cont prestazioni rese da in materia energetica così riporta:
[…]Si rileva che la redazione della relazione energetica (relazione ex legge 10/91) è relazione di verifica dell'adeguatezza delle scelte progettuali edili ed impiantistiche fatte in relazione al comportamento dell'edificio rispetto al mantenimento di condizioni di salubrità e benessere al suo interno con contenimento dei costi all'uopo necessari e nel rispetto di prescritti limiti normativi. Di fatto la relazione energetica ex Legge 10 è un documento di verifica progettuale e come tale deve intendersi ricompreso nelle attività compensate in tabella A34 del DM 04.04.2001 ove indicato, al p.to f – progetto esecutivo, l'aliquota da riconoscere per la redazione di relazione specialistiche quale risulta l'elaborato di che trattasi. Pertanto la prestazione di che trattasi deve ritenersi ricompresa nella parcella da liquidare per la prestazione di progettazione nel suo complesso[…]. Anche in tale parte, rimane la validità dell'atto aggiuntivo rep n. 015085 del 17 giugno 2013, che prevedeva il ribasso del 41,745% all'onorario di progettazione, indipendentemente se l'adeguamento energetico venga effettuato in una unica fase di progettazione ovvero in più fasi di progettazione come è effettivamente avvenuto. Pertanto, il suddetto ribasso deve essere applicato oltre che all'onorario di progettazione della 4° perizia di variante anche all'onorario di progettazione della 5° perizia di variante e a quello relativo all'assestamento finale. Alla luce di quanto esposto, la domanda formulata al capo 1 dell'atto di citazione e della memoria ex art. 183 cpc, è fondata nei seguenti limiti, dovendosi riconoscere a titolo di saldo del compenso in Cont favore di la somma di:
-€ 2.084.629,21 per le attività di Direzione Lavori;
-€ 657.321,56 la misura e la contabilità
-€ 357.043,79 per le ulteriori attività progettuali Per un totale di € 3.098.994,56. Somma sulla quale vanno calcolati gli interessi legali dal dì della richiesta (ossia dal 2.7.2019) al saldo. Sono altresì dovuti gli interessi da ritardo con l'applicazione del tasso previsto per le transazioni commerciali: invero, seguendo la più recente giurisprudenza di legittimità, l'espressione consegna di merci o prestazione di servizi indica in generale tutto ciò che viene fornito contro il pagamento di un prezzo. In definitiva, la categoria di contratti (transazioni commerciali) cui si applica la normativa sul ritardo di pagamento, è costituita dai contratti di scambio che operano la creazione o circolazione della ricchezza, stipulati da soggetti qualificati e caratterizzati dal pagamento di un prezzo. Per queste considerazioni, la misura degli interessi cosiddetti ultralegali ex d.lgs. 231/02 è pure applicabile ai contratti d'opera professionale (Cassazione civile sez. II, 10/06/2025, n.15527) ed è applicabile, per quel che qui interessa, al contratto di appalto. Sulla specifica questione, Cassazione civile sez. II, 24/01/2025, n.1747 ha affermato: “La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro”.
3.sulla richiesta di pagamento di €.1.582.972,51 per le maggiori attività progettuali connesse alla redazione della quarta perizia di variante, eseguite in conformità alle sopravvenute normative in materia energetica e ambientale. Cont ha richiesto altresì il pagamento di € 1.582.972,51 per avere svolto maggiori attività progettuali durante la redazione della Perizia di Variante n. 4 che ha necessitato tre distinte elaborazioni e consegne con emissione della fattura n. 10E/18 del 28.3.2018 ed apposizione della Riserva n.
1. La domanda è stata contestata dalla evidenziando che le tre versioni del progetto si erano CP_3 rese necessarie per emendare le varie versioni del progetto depositato di volta in volta caratterizzato da carenze ed errori. La domanda non può essere accolta atteso che, RTP in data 19.10.2018 “a seguito dell'incontro del 18 ottobre 2018 e agli accordi intercorsi”, annullava la sua richiesta apposta irritualmente con Riserva alla fattura 10E/18, unitamente a tutte le altre riserve apposte su fatture precedenti (all.50 fasc. Regione). Ora, se è pur vero che nell'appalto di servizi non opera ope legis la disciplina delle riserve, è però evidente che nel corso del rapporto, le parti ne hanno fatto uso e la revoca della iniziale riserva Cont apposta da non può che valere quale rinuncia rammentando che, in tema di appalti pubblici, la rinuncia produce irreversibilmente i propri effetti non appena viene comunicata alla stazione appaltante, con la duplice conseguenza della decadenza dell'appaltatore dal potere di impugnare i dati contabili dell'appalto pubblico e della definitività di tali dati. Sulla domanda subordinata di vedere riconosciuta quella somma a titolo di ingiusto arricchimento Cont e/o ex art. 2043, è sufficiente al riguardo considerare che tra la e sono stati CP_3 sottoscritti una “Convenzione” in data 1° agosto 2003 (rep. 6401) e un “Atto aggiuntivo” alla Convenzione il 17.6.2013 (rep. 15085) per escludere in radice l'operatività sia dell'azione generale di arricchimento, sia di quella ex art. 2043 c.c., per il venir meno del presupposto della residualità Cont non avendo peraltro addotto alcun elemento a fondamento dell'azione risarcitoria. 4. La domanda riconvenzionale di CP_3
La domanda è fondata parzialmente nei limiti accertati dal ctu. Cont Nello specifico, la ha richiesto all il rimborso di € 401.280,77 a seguito delle CP_3 seguenti carenze progettuali: A. Spese per l'incarico affidato al prof. ing. per accertare la necessità che Persona_5 il progetto esecutivo in appalto fosse rispondente al DM 14 gennaio 2008, € 127.296,00. La ha richiesto il rimborso della somma di € 127.296,00 per spese sostenute a seguito CP_3 dell'affidamento dell'incarico al Prof. Ing. volto ad accertare la necessità che il Persona_5 progetto esecutivo fosse rispondente al D.M. 14/01/2008. La domanda non è fondata per le seguenti ragioni: il primo progetto esecutivo della nuova sede della è stato consegnato alla Committente con CP_3 nota prot. 07-0786-u in data 05/06/2007 (v. doc. 36 L), dopo un prolungato iter burocratico relativo alle approvazioni dei vari Enti preposti al controllo degli elaborati (iter avviato con la consegna della prima stesura del progetto esecutivo il 25/06/2004). Per quanto riguarda la progettazione strutturale, l'elaborato era, come esplicitamente dichiarato dal progettista delle strutture e verificato dal RUP nel corso delle operazioni di validazione del 29/10/2007, conforme al D.M. 14/09/2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, oltre che correttamente adeguato all'O.P.C.M. n. 3274/2003, all'O.P.C.M. n. 3431/2005 ed al D.M. Infrastrutture del 14/09/2005, relativi alle norme per la sicurezza antisismica all'epoca della validazione del progetto vigenti (v. docc. 71 e 43). La validazione del progetto esecutivo, pertanto, è avvenuta prima dell'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 rubricato “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”. Validazione che è l'atto formale che conclude la fase di verifica della progettazione e attesta che il progetto posto a base di gara è conforme alle norme tecniche, funzionali, prestazionali e di sicurezza, sottoscritta dal RUP e fa riferimento al rapporto conclusivo del soggetto che ha effettuato la verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. A questo va aggiunto che, con delibera della Giunta Regionale n. 1418/2008, veniva avviata la procedura di appalto dell'opera, sulla scorta dell'avvenuta validazione e approvazione del progetto esecutivo. Solo successivamente alla pubblicazione del bando di gara d'appalto, avvenuta in data 19/02/2009 (circostanza pacifica, p. 9 comparsa, doc. 7 ), a CP_3 seguito del ricorso amministrativo promosso dall , in data 30/07/2009, Parte_11 CP_3 affidava la consulenza al Prof. per la valutazione dell'opportunità di adeguare il Persona_5 progetto alle norme antisismiche intervenute con il D.M. 14/01/2008. Il ricorso presentato dall veniva rigettato, con sentenza n. 01971/2009 del depositata il Parte_11 CP_25
23/07/2009, quindi prima dell'affidamento dell'incarico al Prof. (doc. 77 all. II mem. istr. RTP). Per_5
A tal proposito, la , nel bandire la gara d'appalto per l'esecuzione dell'opera, aveva CP_3 correttamente rispettato l'art. 20 della L. 28 febbraio 2008, n. 31, comma 3, a mente del quale:
“Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14/09/2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino alla ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo”.
La Giunta Regionale, peraltro, con delibera n. 1645 del 15/09/2009 (v. doc. 72) aveva esplicitamente confermato e dichiarato, che la decisione di adeguare il progetto alle norme del D.M. 14/01/2008
“non era dovuta a carenze progettuali ma … alla prudenza che sempre si impone nelle attività della P.A…”; la medesima delibera precisava, riguardo la consulenza del Prof. , che: “la verifica Per_5 tecnico-consulenziale ha rassegnato dunque un giudizio di legittimità, completezza e correttezza del lavoro di progettazione conseguito dai progettisti aggiudicatari anche con riferimento al rispetto delle norme strutturali all'epoca vigenti e cogenti, unito però alla necessità di adeguarlo alle prescrizioni del D.M. 2008 per corrispondere a necessità di sicurezza a prescindere dalla mancata obbligatorietà al caso di specie delle norme ivi contenute”. Dunque, l'affidamento dell'incarico di consulenza era frutto di una scelta puramente discrezionale e strategica della e non dovuto alla sussistenza CP_3 Cont di presunti errori nella redazione del progetto consegnato dal in buona sostanza, il progetto esecutivo delle strutture allegato alla prima gara era conforme alle norme cogenti al tempo della sua redazione, validazione (di cui si è già detto in precedenza) ed approvazione ed il suo adeguamento al DM 2008, avvenuto con revoca della prima gara, è stato per scelta autonoma della , CP_3 opportuna e condivisibile per come consigliato ed auspicato dal Prof. all'Amministrazione. Per_5
(cfr. anche pp.77-78 Ctu) Inoltre, è opportuno ribadire che tutta l'attività professionale relativa all'adeguamento del progetto Cont strutturale alla nuova normativa è stata eseguita dall senza richiedere alcun compenso aggiuntivo, come concordato con l'Assessore ai LL.PP e con il RUP dell'epoca. Nella sua relazione il ctu afferma: “- Di certo non si poteva definire 'violazione' di norma il mancato adeguamento del progetto alle vigenti Norme Tecniche per Le Costruzioni, DM 2008, se si conveniva sul fatto che non ricorrevano gli estremi della obbligatorietà dell'applicazione di tali norme al caso in esame;
Ricorrevano tuttavia gli estremi per ritenere che l'adeguamento del progetto strutturale al DM 2008 dovesse assolutamente farsi. Questa opinione era basata sulla considerazione, provata inequivocabilmente nel corso della sua relazione, che il grado di affidabilità del sistema strutturale, in ambiente sismico, che con le norme allora divenute vigenti sarebbe stato obbligatorio, risultava notevolmente maggiore di quello proprio del progetto in esame, che invece era adeguato (al DM 2005, ed all'OPCM)”. (pag. 259 della CTU);….“Nel corpo della sua relazione il Prof. in Per_5 particolare segnalava ed evidenziava che le modalità di calcolo dei fabbricati, ancorché “in netto contrasto con la filosofia del perseguimento della affidabilità delle ipotesi di comportamento duttile” facevano riferimento a “classe di duttilità CD"B", e pertanto come consentito dall' OPCM 3274 (normativa di riferimento del progetto) non adottando il criterio di applicazione della gerarchia delle resistenze, che consiste nella 'progettazione secondo capacità', come “consentita dalla citata OPCM, solo per la citata CD "B", classe di duttilità utilizzata dal progettista come da egli stesso dichiarato”. La conferma che al tempo dell'approvazione del progetto, la normativa cogente non era ancora il DM 2008 [il progetto è stato approvato il 29.10.2007 (All. n. 5 alle memorie di parte convenuta) e successivamente, onde tener conto dello stralcio del parcheggio pubblico inizialmente previsto su via Gentile, il 19.06.2008 (All. n. 6 alle memorie di parte convenuta) e tale progetto è stato posto a base della prima gara con bando del Settore Tecnico della Regione del 19.02.2009] è nella stessa relazione del Prof. il quale concludeva: “Ricorrono tuttavia, a parere del sottoscritto, gli Per_5 estremi per ritenere che, non solo in considerazione del carattere strategico dell'opera, e del suo valore 'rappresentativo', l'adeguamento del progetto strutturale al vigente DM 2008 dovrebbe assolutamente farsi. Questa opinione è basata sulla considerazione, provata inequivocabilmente nel corso della presente relazione, che il grado di affidabilità del sistema strutturale, in ambiente sismico, che con le norme vigenti sarebbe obbligatorio, risulta notevolmente maggiore di quello proprio del progetto in esame, che invece è adeguato (si veda il par. 8.1, Oss. n°7) al DM 2005, [115], ed all'OPCM [520]”. Cont Adeguamento che è stato richiesto e poi disposto dal non a seguito di contestazioni sollevate dal RUP, ma a seguito del ricorso presentato al TAR Puglia per l'annullamento della gara da una Impresa nel presupposto di una errata applicazione della normativa strutturale di riferimento, ricorso rigettato dal TAR adito. Per tale motivo la domanda è in parte qua infondata. B. Sulle successive voci di spesa Deve premettersi che l'Appalto per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale è stato affidato con prezzo chiuso ed a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. B del D.legs 163/2006 - (mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) che al comma 4 dell'art. 53 D.lgs 163/2006 stabilisce che ”….Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” ed ancora l' art. 184 del DPR 207/2010 al comma 3 per le annotazioni contabili a corpo chiarisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale”. Di conseguenza in linea di principio non vi possono essere maggiori importi riconosciuti dall'Amministrazione all'Impresa per quantificazioni errate presenti nel progetto esecutivo ovvero nel computo metrico estimativo che accompagna il progetto esecutivo e determina il valore dell'opera poi mandata in appalto. Diversamente potrebbero invece essere riconosciuti all'appaltatore maggiori importi per errori od omissioni progettuali, che al comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, prevede “ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”, in conseguenza dei quali potrà essere chiesto conto ai progettisti con addebito delle relative cifre. Circa cause e motivazioni che hanno indotto il Rup a riconoscere all'Impresa maggiori importi rispetto a quanto allibrato dalla DL nella perizia di assestamento, è possibile determinare che nel progetto esecutivo a base di appalto non vi erano errori od omissioni progettuali, per come si dirà, in conseguenza dei quali la ha dovuto riconoscere l'importo di €.1.108.782,19 in più CP_3 all'appaltatore nell'assestamento contabile in aggiunta a quello riconosciuto dalla Direzione Lavori. Ciò precisato, si esaminano le singole voci articolate nella domanda riconvenzionale a titolo di spese e di risarcimento danni che la imputa a comportamento delle RTA ed a errori progettuali. CP_3
a) spese per l'esecuzione di griglie di raccolta acqua meteorica (su strada in pendenza) non prevista in progetto, €.12.578,08.
La domanda in parte qua è fondata in ragione di quanto rilevato dal ctu (pag. 159) che ha evidenziato che, in occasione di eventi piovosi importanti, come poi verificatisi e confermati dal teste escusso, nonostante l'adeguatezza delle quote di progetto interne ed esterne oltre che delle pendenze delle superfici prospicienti l'ingresso, tali accorgimenti non sono stati in grado di impedire l'allagamento per il rovesciamento dell'acqua proveniente dalla strada sovrastante la rampa di discesa non riuscendo, evidentemente, ad essere smaltite col sistema di raccolta con griglia al piede della rampa. Il perito ha così accertato che il progetto esecutivo della nuova sede del Consiglio Regionale posto a base di gara, non aveva predisposto opportune soluzioni per evitare che, in occasione di importanti fenomeni piovosi, dalla strada di ingresso in pendenza che conduce alla sede del Consiglio Regionale – direzione verso l'Edificio Polifunzionale – l'acqua si riversasse all'interno della sede del Consiglio regionale. In relazione a tale carenza è sorta la necessità di realizzare una griglia che intercettasse le acque della viabilità per evitare che la quantità diretta verso l'autorimessa fosse superiore alla portata che è in grado di smaltire il sistema di captazione al piede della rampa. È stato così riscontrato il “mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta (il progetto delle sistemazioni esterne non ha considerato la realizzazione della griglia poi realizzata ex post)”, condizione che connota ai sensi del comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, il verificarsi dell'errore o omissione di progettazione. Si tratta in senso stretto di una inadeguata definizione dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche in relazione allo stato dei luoghi finale. La domanda risarcitoria è fondata nella misura indicata dal ctu per € 10.309,90 b. spese per la realizzazione di guarnizioni sulle alette al sistema di areazione del foyer al fine di evitare infiltrazioni d'acqua nel Foyer, € 35.776,85. Come accertato dal consulente, il progetto esecutivo di appalto prevedeva l'impiego di infissi ad alette apribili comandate elettricamente sulle facciate nord e sud dell'edificio principale, tali da consentire l'areazione della grande Hall;
infissi comandati elettricamente a seguito di prescrizione dei VV.FF. all'atto della approvazione del progetto ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Gli infissi a lamelle orientabili devono consentire l'areazione dell'ambiente e l'eventuale evacuazione di fumi e calore nel caso di incendio nel foyer. In caso di pioggia con acqua a vento le alette devono essere chiuse in quanto per effetto camino (condizione che consente l'evacuazione dei fumi) potrebbe essere consentito l'ingresso di acqua. Per eventi non particolarmente intensi e non a vento, le alette potrebbero rimanere aperte senza afflusso di acqua all'interno.
“L'impiego degli infissi a lamelle orientabili motorizzate è previsto in progetto (vedi ad CP_2 esempio l Aa3.10.04 e voce di elenco prezzi N.P. 033n OE ed N.P. 033o OE – All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice). L'Impresa in corso d'opera ha proposto alla DL il sistema prodotto dall azienda di primaria importanza nella produzione dei CP_27 materiali in questione, a lamelle orientabili (sistema T24 linea vetro). Il sistema se correttamente montato ed in configurazione chiusa è quindi idoneo in occasione di eventi piovosi a garantire la tenuta all'acqua£. La non tenuta all'acqua in caso di eventi atmosferici non è riconducibile ad inadeguatezza del sistema (cfr. pag. 162-164 ctu); Cont Così da escludere alcuna carenza progettuale imputabile a In parte qua la domanda non è fondata. c. spese per errata progettazione esecutiva delle strutture della panca ad ovest della piazza nord. € 70.000,00. Ha rilevato il consulente che, dall'esame della tavola di progetto W.A3.17.01.01 (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice) rappresentativa della panca, emerge che quella realizzata è diversa da quella inizialmente progettata: in particolare, la DL ha consentito (non risultano in atti contestazioni per tale realizzazione in difformità rispetto a quanto concordato in contratto) la realizzazione di una opera difforme a quella concordata (cfr. tavola W_A3_17_01_01). Dalla sezione riportata nella tavola in questione W.A3.17.01.01 (all. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice) (sez. 03 – sezione dell'elemento di seduta) emerge che la seduta risulta facilmente accessibile e non è presente la protezione prevista dal D.M.14.06.1989, n. 236 in tema di Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, la norma UNI 10809 1999 ed il d.lgs. 81/08, disciplina che impone che i luoghi accessibili devono essere protetti dalla caduta con parapetti alti almeno 100 cm. In definitiva, in parte qua può rilevarsi una carenza progettuale nel mancato rispetto delle norme sulla protezione dalle cadute dall'alto di luoghi accessibili, intendendosi accessibile la seduta della panca. Diversamente la modifica strutturale della panca non rinviene da carenza o errore progettuale ma dalla semplificazione che è stata adottata dall'Impresa e consentita da DL e Rup per la sua realizzazione. Con specifico riferimento invece alla protezione dalle cadute, stante la seduta a quota + 50 cm e lo schienale con apice a quota + 76 cm, questa poteva e doveva essere realizzata di altezza minima pari a cm (100- 76+50) = 74 cm. Non si ritiene altresì che fosse indispensabile l'inserimento di una balaustra in vetro per ragioni di sicurezza ma poteva essere posata una ringhiera del tipo utilizzato nel resto del fabbricato. Evidentemente i maggiori oneri per scelte meramente estetiche non possono ricadere sui progettisti. Va altresì rilevato che, completata la struttura portante della panca nella configurazione modificata, l'ufficio del Rup, con nota prot. 7989 del 16.05.2019 (All. n. 36 O alle memorie di parte Attrice) comunicava alla Direzione Lavori che “le opere di completamento relative alla panca esterna della piazza lato nord erano al momento stralciate, di non realizzare le predette lavorazioni di finitura e di portarle in detrazione, applicando i prezzi contrattuali offerti”. Di conseguenza risulta dall'esame dell'Atto unico di Collaudo tecnico amministrativo del 01.07.2020 (pagg. 140 e 141) (All. n. 36 I alle memorie di parte Attrice) che: “i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 10.04.2019 sebbene, nel verbale di constatazione in data 28.05.2019, siano elencate opere minori non incidenti sulla funzionalità dell'opera, che la D.L. si è riservata di verificare definitivamente con il verbale del 19/07/2019”. All'esito della disamina, alla
, per tale voce, va riconosciuta la somma di €.3317,71 per spese affrontate per CP_3 mancato rispetto delle norme sulla protezione dalle cadute dall'alto di luoghi accessibili e per il costo ritenuto congruo (cfr. pag. 265 in fine). d. spese per la realizzazione di canali d'aria e relativi estrattori nell'autorimessa per integrazione all'areazione naturale (€.77.060,08) e per la realizzazione di grate di areazione naturale a soffitto dell'autorimessa per un importo (€ 30.000,00), per un totale di € 107.060,08. Dopo ampia disamina degli Cont atti intervenuti tra RUP e VV.FF., il consulente ha accertato che (pag. 175) il progetto validato e poi posto a base di gara era conforme al progetto di prevenzione incendi di cui al parere di conformità rilasciato dal Comando dei VV.F. di Bari in data 20.07.2007 con prot. 18071. Tuttavia, il progetto seppur dotato di parere di conformità positivo dei VV.FF., non rispettava la condizione posta nel parere preventivo rilasciato il 20.07.2007 con prot. 18071. Della circostanza che le distanze delle aperture di areazione fossero superiori a 40mt (vedi distanza fra accessi al parcheggio e griglia a soffitto su lato nord ed est come rilevabile dall'esame dell'elaborato di progetto W_Aa2_01_05_01) venivano informate le parti ed era noto quindi che l'autorimessa, dopo la ultimazione dei lavori, richiedeva lavorazioni integrative e non previste nel progetto validato. Questo conforta il giudizio del Tribunale, che in parte qua, la domanda vada accolta e la ristorata CP_3 dalle spese affrontate per ottenere il certificato di prevenzione incendi, solo in seguito rilasciato dai VV.FF. dopo il sopralluogo effettuato dai tecnici dei VV.FF. del 29.10.2019 a seguito del quale si è acclarato definitivamente che per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi si sarebbero dovute aumentare le capacità di ventilazione degli ambienti utilizzando un sistema di estrazione canalizzato con elementi in calcio silicati ed incrementando le prese d'aria verso l'esterno. Nelle more della realizzazione delle ulteriori opere, l'autorimessa si è potuta utilizzare per una capienza massima di 9 auto, limite entro il quale non è necessario il rilascio del CPI. Le opere di realizzazione del sistema di canalizzazione sono state affidate dal Rup senza interpellare la DL a due società differenti, una delle quali appaltatore principale, con affidamenti entrambi entro € 40.000,00 e quindi legittimamente senza necessità di procedura concorsuale a mente dell'art. 36 comma 2 lett. a del Dlgs 50/2016 vigente al tempo dei considerati affidamenti. Al momento della verifica del CTU, l'autorimessa è in uso senza limitazioni. In conclusione, la domanda va accolta nella misura indicata dalla Ctu (cfr. pagg. 175 e ss e 204) per
€.93.165,00. e. spese per la mancata previsione della balaustra al terzo livello dietro la grande facciata nord del Foyer relativa al corridoio di collegamento dei corpi est ed ovest (ad oggi sono presenti delle staccionate in legno per garantire la sicurezza), € 65.000. La possibilità di accesso alla passerella è stata introdotta in corso d'opera con accesso dal corpo ovest (quota pavimento 12,96 mt): la necessità di installare il parapetto è sorta successivamente all'approvazione del progetto esecutivo di gara. Tale modifica progettuale poteva introdursi legittimamente in corso d'opera e l'Amministrazione avrebbe potuto richiederne la realizzazione all' Impresa per il tramite della DL, alla stregua delle numerose modifiche introdotte con Ordini di Servizio e successivamente ratificate con perizia di variante. La domanda è così infondata in parte qua. f. spese per la mancata previsione di parapetto di sicurezza a norma a sud e nord del camminamento perimetrale esterno al Foyer, € 12.200,00. Il CTU ha verificato che il progetto di appalto non prevedeva per il camminamento esterno alla copertura del foyer delle protezioni a ringhiera a protezione dell'affaccio a sud (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte Attrice): in particolare, non prevedeva una ringhiera che alzasse la protezione ad un metro del muretto esistente di altezza di 60 cm. Il motivo della mancata previsione è che tale percorso era ed è accessibile solo al personale autorizzato edotto sulla possibilità di caduta nel tratto a sud e obbligato a adottare le protezioni del caso (es. uso di imbragature di sicurezza). La necessità di realizzare la ringhiera sorgeva solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo di gara, modifica progettuale in corso d'opera della quale l'Amministrazione avrebbe potuto richiedere la realizzazione all' Impresa per il tramite della DL alla stregua delle numerose modifiche introdotte con Ordine di Servizio e nelle more della ratifica con perizia di variante. La domanda è così in parte qua non fondata. g. Errata quantificazione dei costi nell'assestamento contabile redatto dalla D.L. (per i quali la S.A. ha dovuto riconoscere l'importo di €.1.108.782,19 in più all'appaltatore). Per tale voce, premesso che anche in questo caso non vi è alcuna motivazione sulla esistenza di errori o di omissioni del progetto esecutivo che potevano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione (art. 132 comma 1 lett. e cit.), in nessun caso il ctu ha rilevato la presenza di maggiori riconoscimenti economici all'Impresa da parte del Rup rispetto alle valutazioni della DL né che siano riconducibili ad errore o carenza progettuale: vanno condivise le risultanze rassegnate dal CTU (cfr. pagg.210.228 rel. def.) il quale dopo ampio ed esauriente vaglio delle Cont singole opere, ha concluso per l'assenza di riconducibilità ad errori o omissioni della C. sul maggior importo riconosciuto all'Appaltatore per riserve apposte in contabilità dovute a carenze progettuali e della direzione lavori per un totale di € 2.648.267,64, quale conseguenza diretta di carenze progettuali o della direzione dei lavori. Sulla specifica questione deve essere fatta una necessaria premessa di inquadramento generale: - L'Appalto per la realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale è stato affidato con prezzo chiuso ed a corpo ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. B del D.legs 163/2006 - (mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari) ed il comma 4 dell'art. 53 dello stesso D.lgs. 163/2006 stabilisce che”….Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione” e l' art. 184 del DPR 207/2010 al comma 3 per le annotazioni contabili a corpo chiarisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale”. In pratica la prestazione contrattuale che l'appaltatore deve garantire, col prezzo offerto e nei tempi stabiliti, è compiutamente ed esclusivamente determinata negli elaborati progettuali allegati al bando di gara e poi al contratto che l'appaltatore con la sua offerta ha confermato essere tali da avergli consentito tutte le valutazioni tecniche ed economiche necessarie tanto da sottoscrivere in fase di gara la lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto. In caso di offerte per appalti a corpo ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del D.P.R. n. 554 del 1999, l'offerente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista e le quantità previste attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel Capitolato Speciale di Appalto, ovvero in tutti gli elaborati progettuali, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, comprensivi anche dei corrispettivi oneri per la sicurezza strettamente connessi ai costi delle singole lavorazioni;
inoltre l'offerente prende atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del D.P.R. n. 554 del 1999 e degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006. Tali condizioni sono ripetute in tutti gli allegati contrattuali (vedi a titolo esemplificativo l'art. 3 del capitolato speciale di appalto messo a base di gara) (All. nn. 81 e 82 alle memorie di parte attrice –elaborato . Risulta in atti che talune richieste dell' Parte_12
Impresa rivengono dalla redazione degli elaborati cosiddetti costruttivi: il “progetto costruttivo o di cantiere” non può essere utilizzato, ovvero non dovrebbe essere utilizzato, legittimamente per procedere ad una variazione / modifica del contratto per sanare eventuali carenze riscontrate nel progetto esecutivo, poiché non trattasi di una ulteriore progettazione in capo all'Appaltatore ma di una sola individuazione della metodologia e tecnica migliore da attuare rispetto a lavori già completamente progettati e
“immediatamente cantierabili”. Infatti, secondo la normativa cogente al tempo della progettazione e realizzazione dell'intervento ma ancora vigente, il progetto esecutivo, ossia l'ultima delle 3 fasi che conducono alla definizione di un progetto “immediatamente cantierabile” e quindi meritevole di essere posto a base di gara, deve essere tale da non necessitare di ulteriori definizioni nel corso della concreta esecuzione delle opere. L'art. 33 (co. 1) del D.P.R. 207/2010 (ancora vigente) definisce infatti il progetto esecutivo quale “ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare” e per tale motivo “Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”, elaborazioni queste riconducibili all'autonomia di impresa dell'Appaltatore nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, che si sostanzia nella libera organizzazione e gestione a proprio rischio dei mezzi necessari per la realizzazione di un'opera a fronte del pagamento di un corrispettivo anche in denaro. Quindi, in definitiva il progetto esecutivo deve già contenere ogni informazione utile per la realizzazione dell'opera, compresi gli “elaborati rappresentativi di tutti i particolari costruttivi” (art. 36, co. 1, lett. c) del D.P.R. 207/2010), elaborati che non possono essere confusi con un “progetto costruttivo o di cantiere”. Per definire i limiti e gli ambiti del “progetto costruttivo” o “di cantiere”, ma anche c.d. “cantierizzazione”, che invece risulta in capo all'Appaltatore di opera pubblica, viene in aiuto la Determinazione n. 4/2001 del 31.01.2001 con la quale l'Autorità di Vigilanza definisce tali termini, ormai, entrati nell'uso comune stabilendo il concetto di cantierabilità con individuazione dell'ampiezza dei compiti dell'appaltatore. L'Autorità di Vigilanza, dopo aver chiarito la centralità dell'attività di progettazione che deve essere dominata dall'esigenza di chiarezza dei costi e delle finalità che intende raggiunge l'amministrazione appaltante ed avere come risultato il massimo livello di approfondimento in modo tale che sia definito ed identificato ogni elemento da realizzare in forma, tipologia, dimensione, prezzo e qualità, conferma che in corso d'opera si possono riscontrare elementi costruttivi “non espressamente descritti nel progetto esecutivo” che “possono essere desunti dalla lettura coordinata del complesso degli elaborati” o di “elementi non espressamente descritti, ma da dimensionare in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti di cantiere in concreto necessari” per i quali è necessaria – ad opera dell'Appaltatore – la “produzione di quella documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, cioè, l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare la organizzazione dei lavori”. L'Appaltatore nella fase esecutiva di un appalto pubblico deve infatti tradurre gli elaborati tecnici progettuali di un progetto esecutivo operando quale mero esecutore ed osservare obbligatoriamente i criteri generali della tecnica e della regola d'arte nell'esecuzione del particolare lavoro affidatogli. In definitiva, si può definire progetto costruttivo di cantiere quella progettazione che rientra tra gli obblighi a carico dell'appaltatore relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti. Discende che un “progetto costruttivo”, “di cantiere” o “cantierizzazione” non può in alcun modo risultare un “completamento” del progetto esecutivo il quale non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività progettuale destinata a colmare lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo;
non possono essere eseguite modifiche degli elementi o dettagli significativi del progetto posto a base di gara sulla base di un “costruttivo” o di un “progetto di cantiere” giacché, per espressa previsione di legge, il progetto esecutivo deve già comprendere tutti gli aspetti che sono necessari per la realizzazione dell'opera (Cassazione 3 novembre 1981 n. 5786, 2 febbraio 1980 n. 736, 2 aprile 1977 n. 1245, 10 marzo n. 692, 5 settembre 1970 n. 1225) con la conseguenza che esso di norma costituisce uno strumento operativo direttamente utilizzabile in cantiere per l'esecuzione dei lavori. Trattasi di documento di
“interfaccia tra il progetto e l'esecuzione … che si concretizza nell'elaborazione di piani operativi, piani di approvvigionamento, calcoli e grafici delle opere provvisionali” (cfr. Deliberazione ANAC n. 268 del 26 luglio 2007). Così, pur restando consentito all'appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del possesso di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A., «ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese conoscono in sede di gara»” non può procedere al completamento ed integrazione del progetto esecutivo, sicché ne consegue necessariamente che, qualora il progetto si dovesse rivelare effettivamente inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà procedere alle relative modifiche” (cfr. Deliberazione ANAC n. 236 del 06 giugno 2001). Quindi col progetto costruttivo l'appaltatore, nel completo rispetto del progetto esecutivo, mette a punto procedure e procedimenti per massimizzare la propria operatività tecnica perseguendo economicità a suo vantaggio. Di conseguenza non può reclamare maggiori oneri o importi se per perseguire tali scopi di economicità generale sarà costretto ad approntamenti o realizzazioni non indicati nel progetto esecutivo o apparentemente differenti da quanto ivi previsto: il computo non è un documento contrattuale e l'appaltatore non ne può invocare incompletezze e/o imprecisioni per vedersi riconosciuti in corso maggiori importi oltre l'ammontare contrattuale pattuito. Tuttavia, in ambito di transazione con accordo bonario ex art. 240 ed allo scopo di prevenire contenziosi con l'impresa può apparire conveniente ed opportuno per la Committente tener conto di tali evenienze ove accertate con riconoscimenti che solitamente risultano sicuramente inferiori rispetto al valore effettivo delle maggiori opere eseguite e non presenti nel computo. Sulla questione va altresì ricordato che, la norma sui lavori pubblici cogente al tempo della stipula della Convenzione per l'affidamento di incarico professionale del 01.08.2003 e riguardante le questioni che ci riguardano era la Legge 109/1994 (Legge Merloni), i cui contenuti di interesse sono stati poi ribaditi dal D.lgs. 163/2006 vigente al tempo della stipula del connesso contratto di Appalto, che all'art. 25, comma 1, lett. d richiama il concetto delle varianti determinate da errori o di omissioni del progetto esecutivo. L'art. 25, alla lett. d, della L. 109/94, come anche confermato dal D.lgs. 163 /2006 art. 132 comma 1 lettera e, statuisce che le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”. Il comma 2 dello stesso articolo afferma che “i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 1, lett. d.”. Il comma 5 bis dell'art. 25, al pari del comma 6 dell'art. 132 del D.lgs. 163/2006, contiene la definizione dell'errore o omissione di progettazione: “ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Quindi l'approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto esecutivo fa nascere la responsabilità del professionista che ne risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti;
danni che vanno dai costi per riprogettare l'opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante stessa. Riepilogando, i danni derivanti da errata progettazione sono:
Nuove spese di progettazione
Costi necessari per eseguire le varianti
Qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante
Maggior tempo occorrente per la realizzazione dell'opera
Mancato utile o mancata utilizzazione dell'opera
Rovina di edificio o gravi difetti opera (art. 1669 in concorso con appaltatore)
Danni subiti dall'appaltatore in seguito all'annullamento del contratto (variante oltre il quinto importo lavori. Art. 25, comma 4). Ora, nel caso nessuna delle varianti introdotte in corso d'opera è stata motivata dal Rup per applicazione dell'art. 132 comma 1 lett d. e cioè “per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione”. Seguendo il percorso seguito dal ctu di compiuta analisi e valutazione delle singole opere per cui è stato richiesto un maggior onere per lavori eseguiti e non allibrati in corso d'opera dalla DL, valutando per ciascuna di esse se effettivamente sono collegate o meno a carenze e/o errori progettuali ex art. 132 comma 6 D.lgs. 163/2006, già art. 25 comma 5 del D.lgs. 104/99, ovvero se originati da cause di altra natura non riconducibili a responsabilità del progettista, è giunto alla conclusione della assenza di nesso tra opere aggiuntive ed oggetto di riserva da parte dell'appaltatore Cont e errori progettuali e/o all'operato di In primo luogo, emerge dal Verbale di accordo bonario (doc. 63 ), che l'importo concordato tra la Commissione e l'Impresa di CP_3
€4.653.896,85 è così distinto:
€ 3.114.411,41 quale ristoro dei danni per anomalo andamento dei lavori;
€ 864.132,14 per risarcimento economico per riserve sui lavori;
€ 675.353,30 per maggiori oneri speciali di sicurezza. Nel verbale di accordo non vi è alcun riferimento a presunti errori o omissioni progettuali Cont imputabili al come confermato anche dal CTU, il quale ha correttamente valutato che, le vicende relative alle varie perizie di variante intervenute e, soprattutto, per l'approvazione della quarta e della quinta perizia, alle quali sono conseguiti i riconoscimenti in favore dell'Appaltatore in sede di Accordo Bonario, non sono riferibili in Cont alcun modo “all'operato di né tanto meno la ha mai contestato nulla in tal CP_3 Cont senso ad esso stesso ” (p. 98 CTU definitiva). Inoltre, a prescindere dalla considerazione che la maggior parte delle riserve iscritte sul Registro di Contabilità e sullo Stato Finale sono state respinte e riconosciute come infondate, gli altri risarcimenti sono stati valutati senza considerare che a norma dell'art. 240-bis, c.
1-bis del D.lgs. n. 163/2006 “non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'art. 112 del Regolamento, sono stati oggetto di verifica”, ossia validati, come nel caso di specie, ove tutti gli atti progettuali sono sempre stati oggetto di validazione da parte della . In particolare, il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi degli articoli CP_3
47 e 48 del D.P.R. 554/1999 (ossia il Regolamento in vigore al tempo, precedente al successivo D.P.R. 207/2010) e validato in data 01/02/2010 (doc. 17 Regione). Così come emerge anche dal precedente Verbale di validazione del 29/l0/2007 e dall'integrazione allo stesso del 01/02/2010 (docc. 5-6 ), il RUP, unitamente ai funzionari preposti CP_3 della struttura tecnica (ai sensi dell'art. 48, c. 1, del D.P.R. n. 554/99) ha proceduto alla verifica di conformità del Progetto Esecutivo alla normativa vigente accertando “la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento” e dichiarando “che il progetto esecutivo dei lavori in titolo è conforme alla normativa vigente”. Per quanto concerne l'approvazione della 4^ Perizia, l'Atto Dirigenziale n. 471 del 15/07/2014 (doc. 49 Regione) richiama espressamente la “Relazione tecnica in data 14.07.2014 di validazione della quarta perizia di Variante con la quale l'lng. Energy Manager dell'opera in parola, Testimone_1 esprime parere favorevole sulla progettazione degli impianti elettrici conforme alle norme CEI, sugli impianti meccanici rispettosi delle norme UNI e sul progetto sonde geotermiche sviluppato secondo quanto previsto nelle norme CT-UN I 11466, nonché sulla relazione costi/benefici e tempi di ritorno dell'investimento economico le cui valutazioni sono state effettuate tenendo conto dei relativi parametri influenzanti”. Per quanto concerne l'approvazione della 5^ Perizia, l'Atto Dirigenziale n. 278 del 17.05.2017 (doc. 53) richiama espressamente la circostanza che “la Sezione Lavori Pubblici ha proceduto al controllo tecnico-economico sugli elaborati della quinta perizia di variante tecnica e suppletiva e il conseguente verbale di verifica in data 15/05/2017, in contraddittorio con la Direzione Lavori, ha riportato l'esito positivo”. In particolare, il Verbale di verifica, Cont sottoscritto in contraddittorio tra il e la , redatto dal RUP, riporta un CP_3
“Rapporto Tecnico Di Verifica Di Progetto” nel quale la check-list attesta la conformità di tutti gli elaborati progettuali.……………Inoltre, l'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 stabilisce espressamente che non è consentito alla Committente pubblica procedere all'approvazione di varianti in corso d'opera “per il manifestarsi di errori e/o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto e in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ed in tal caso il RUP ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista”. Senonché, nel caso di specie, non sono state mai approvate varianti per errori o omissioni progettuali, il che priva interamente di fondamento ogni richiesta di riconoscimento di somme nei confronti del RTP, i cui progetti sono sempre stati oggetto di piena approvazione e validazione da parte della : CP_3 va anche richiamato il comma 6 dell'art. 132 che definisce errore e/o omissione di progettazione “… il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta …” mancanze non segnalate dal RUP né al RTP né alla Commissione di Collaudo. Vanno, quindi, condivise le risultanze rassegnate dal CTU (cfr. pagg.186-201 rel. def.) il quale dopo ampio ed esauriente vaglio delle singole opere, ha concluso per l'assenza di riconducibilità ad errori o omissioni progettuali peraltro non rilevante dal Presidente nell'accordo bonario. È sufficiente a tal fine richiamare quanto affermato dal Presidente della Commissione di Accordo Bonario, prof. , che Persona_6 nella sua relazione evidenziava: “…..in riferimento alle restanti riserve occorre osservare come nessuno degli apprestamenti dei quali l'impresa reclama la remunerazione, come costi speciali della sicurezza, quindi non soggetti a ribasso d'asta, risulti espressamente richiamato nel PSC;
a ciò è da aggiungere il fatto che mai l'impresa, anche quando ne aveva facoltà, cioè in fase di redazione del POS, abbia sollevato la questione ovvero fatto rilevare la mancanza. Questo, a rigore di logica, avalla quanto più volte scritto dalla Direzione Lavori, in fase di replica alle riserve succitate, che si può riassumere nel fatto che questi costi, in quanto non esplicitati nel PSC, sono da intendere quali costi ordinari della sicurezza e, quindi, ricompresi all'interno dei prezzi unitari, poiché certamente funzionali a dare l'opera finita a regola d'arte” (all. 61 e 63 fasc. Regione). In conclusione, Cont alla luce di quanto esposto, sono imputabili, per errori ed omissioni della le seguenti somme: a) € 10.309,90 al progettista degli impianti di smaltimento delle acque piovane b) € 3317,71 al progettista degli arredi esterni;
c) € 93.165,00 al progettista della protezione antincendio dell'autorimessa, oltre interessi legali dal dì della contestazione (luglio 2019) e in questi limiti la domanda riconvenzionale va accolta. Cont La domanda riconvenzionale va così accolta per quanto di ragione e la attrice condannata al pagamento in favore della della somma di € 106.792,61 per CP_3 CP_ maggiori oneri sopportati dalla per errori progettuali. Con la conseguenza che, compensando le relative poste di credito come accertate in sentenza, applicati gli artt. 1241 e 1243 cc, la dovrà essere condannata CP_3 al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 2.992.201,95 oltre interessi legali dal dì della messa in mora (2.7.2019) e interessi dl. 231/2002 al saldo. La sostanziale soccombenza della , che ha visto accolta in minor parte la CP_3 sua domanda riconvenzionale ed il riconoscimento, sia pure ridotto nel quantum, della Cont domanda della attrice, comporta la condanna alle spese di in favore CP_3 dell attrice, liquidate come da dispositivo, nei valori medi, e sul quantum di Parte_1 condanna. Le domande di manleva: la domanda riconvenzionale svolta dalla ha visto un accoglimento solo parziale e CP_3 con riferimento ad errori rilevati nel progetto con la conseguenza che devono essere esaminate le domande di manleva spiegate dai professionisti partecipanti alla RTP. Cont Va premesso che il si è costituito alla sottoscrizione della convenzione di incarico di progettazione del 01.08.2003 con atto di mandato autenticato da notaio del 01.08.2003 rep. 45234/19122 del 01.08.2003 con capogruppo mandataria lo Parte_13
Le quote di partecipazione erano così distinte:
[...] Parte_1
- 30%; 20%; 20%;
[...] Controparte_1 Parte_2 [...]
20%; – 10% Controparte_2 Controparte_28
A far data dal 03.03.2015, l'Ing. è stato sostituito da Controparte_28 Controparte_1 ai sensi dell'art. 37 coma 19 del D.lgs. n. 163/2006.
[...]
La ripartizione finale nel raggruppamento di professionisti risultava così composta:
“ - 30%; - Parte_1 Parte_1 Controparte_1
30%; 20%; - 20%. Parte_2 Controparte_2
L'art. 13 comma 2 della L. 109/94 vigente alla stipula della Convenzione e l'art. 37 comma 5 del D.lgs 163/2006, vigente al tempo della modifica della composizione del RTP, stabiliscono che “ L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante……..Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario”. Consegue che per i danni per errori o carenze Cont progettuali possono essere richiesti dalla ad in solido tra tutti i professionisti CP_3 appartenenti dovendosi invece accertare, con riferimento alle domande di manleva esercitate, la imputabilità a ciascun professionista della condotta dannosa, le conseguenze risarcitorie cui è tenuto e i termini della garanzia assicurativa. Come accertato, in precedenza, le quote di responsabilità sono così distinte: a) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 10309,90 al progettista degli impianti di smaltimento delle acque piovane b) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 3317,71 al progettista degli arredi esterni c) Per errori ed omissioni sono addebitabili € 93165,00 al progettista della protezione antincendio dell'autorimessa Fatta la premessa, per quanto detto in precedenza, la domanda riconvenzionale è stata accolta per errori progettuali imputabili al progettista impianti di smaltimento acque piovane, degli arredi esterni, della protezione antincendi della autorimessa. Dalla lettura della convenzione stipulata dai professionisti emerge che (all.1 fasc. attrice) che: il responsabile del progetto impiantistica e prevenzione incendi era, in origine l'ing. Per_1 poi, sostituito dall'ing. CP_11 per la progettazione degli arredi esterni ovvero della progettazione architettonica, l'arch.
, l'ing. arch. e arch. CP_29 CP_2 CP_11 Persona_7
e mandatario delle attività di coordinamento e responsabile delle integrazioni Pt_2 specialistiche, l'arch. . CP_29
Preliminarmente, con riferimento alla posizione della assicurata il danno accertato Pt_2
(€ 3317,71) rientra nei limiti della franchigia contrattuale, come stabilito nel paragrafo
“GARANZIE” della POLIZZA n. 2020/03/2378456 del 28.1.2020, stipulata con la terza chiamata trattandosi di danno (o, meglio, del suo risarcimento) Controparte_7 che deve restare a carico dell'assicurato, la domanda di manleva va rigettata e le spese compensate considerando che l'ampiezza della domanda riconvenzionale formulata dalla
, poi ridimensionata solo a seguito di complessa indagine tecnica, legittimava CP_3
l'assicurato alla chiamata in garanzia della società. Sulle ulteriori domande di manleva, deve farsi riferimento per Controparte_5 alla polizza n. 1/1629/122/171390882 stipulata con (doc. B), con Controparte_1 massimale di € 2.000.000,00 e alla polizza n. PI-56575420L0 Controparte_6 CP_6 stipulata con l (doc. C), con Parte_1 massimale di € 2.500.000,00 e polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall
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in proprio e quale capogruppo mandataria del Parte_1 raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Parte_2
e (doc. D), con Controparte_1 Controparte_2 massimale di € 2.500.000,00. si è costituita nell'odierno giudizio con comparsa di costituzione di intervento adesivo CP_4 volontario dipendente depositata il 30 aprile 2021, in prossimità della prima udienza di comparizione, deducendo sul rigetto della domanda riconvenzionale della;
in seguito, CP_3 all'udienza di prima comparizione del 6.5.2021, il RTP è stato autorizzato alla chiamata in causa c.d. “trasversale” di ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito della formulazione CP_4 della domanda di garanzia e manleva conseguente alla domanda riconvenzionale della
, con fissazione dell'udienza di comparizione dei terzi. A seguito della notifica dell'atto CP_3 di citazione del terzo nei confronti di quest'ultima si è costituita oltre il termine dei CP_5 venti giorni prima dell'udienza di comparizione dei terzi (fissata al 25.11.2021), così rimanendo preclusa la possibilità per la terza chiamata di sollevare, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli art. 166, 167 e 269, c. 4 c.p.c., eccezioni non rilevabili d'ufficio. Rimangono quindi assorbite, perché inammissibili per tardività. In ogni caso, premesso che la domanda di garanzia e manleva, come emerge dalla lettura delle conclusioni dell'atto di citazione per la chiamata in causa nei confronti di è stata formulata con CP_5 esclusivo riferimento allo rimane preclusa alla Compagnia di potersi avvalere CP_30 della clausola di limitazione di responsabilità dell'assicurazione al solo danno pro-quota, con esclusione della copertura in ipotesi di condanna in solido, in quanto la clausola (3.9. condizioni di assicurazione- rectius del Fascicolo Informativo, doc. 2 allegato alla CP_4 comparsa di intervento) non è stata specificatamente approvata per iscritto (l'3.9 non viene specificatamente menzionato nell'elenco in calce alla polizza, doc. B e doc. 2 allegato da alla I memoria istr.). Inoltre, quanto alla clausola di esclusione di garanzia nei casi di CP_4
“mancata rispondenza”, per quanto in precedenza argomentato, tutte le domande oggetto della riconvenzionale della non rientrano e non riguardano danni “in conseguenza di CP_3 gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessita a cui e destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione” (art.
3.4 n. 2), p. 36 doc. 2 . Nessun difetto allegato dalla Regione possa CP_5 qualificarsi come “grave”, come confermato anche all'esito della CTU;
né, tantomeno, i difetti hanno portato all'inidoneità all'utilizzo del nuovo palazzo della Regione: alla data del deposito della riconvenzionale della per tutti i fabbricati realizzati è stata rilasciata l'agibilità, CP_3
i lavori eseguiti sono stati già da tempo collaudati positivamente, sia sotto il profilo statico che amministrativo e gli uffici si sono trasferiti nelle nuove strutture, risultando perfettamente operativi e aperti al pubblico. Nemmeno vi è stata una errata interpretazione specifica di norme o disposizioni inerenti ai regolamenti edilizi atteso che le lagnanze della hanno CP_3 riguardato la mancata applicazione – non l'errata interpretazione – di norme inerente altri aspetti tecnici, come quello energetico o sismico. Inconferente il richiamo alla esclusione della polizza per i casi di c.d. “falda freatica”, non essendovi alcuna contestazione in proposito da parte della nell'avversa riconvenzionale. CP_3
Sulla eccepita violazione dell'art.
1.1 delle condizioni generali di assicurazione, nonché dell'art. 1892 c.c., in relazione alla asserita reticenza dell in sede di stipula riguardo Parte_14
i rischi potenziali e sinistri verificatisi nei tre anni precedenti. Al di là della genericità della contestazione atteso che la compagnia non specifica quali sarebbero, nello specifico, le circostanze omesse), nei documenti precedenti l'odierno giudizio ed intervenuti tra assicurato e , non vi è mai contenuta una richiesta di risarcimento di asseriti danni, domanda CP_3 che veniva svolta per la prima volta solo con la domanda riconvenzionale depositata il 6/04/2021. E' infondato, dunque, sostenere che l avrebbe volontariamente Parte_14 sottaciuto circostanze che avrebbero potuto preannunciare la domanda riconvenzionale della e, quindi, il sinistro. Peraltro, la comparsa di costituzione della veniva CP_3 CP_3 notificata allo in data 7/04/2021, con nota prot. 2024/21, e, in data 8/04/2021, CP_30
l'Assicurato comunicava tempestivamente all'Assicurazione la richiesta di apertura del sinistro (doc. 85) conseguente alla richiesta di danni richiesti in via riconvenzionale (con successive conferme di di apertura della pratica di sinistro, docc. 86, 87). CP_4
Manca quindi la prova documentale che, prima della formulazione della domanda riconvenzionale, lo Studio Mirizzi, abbia avuto contezza della richiesta risarcitoria della : aggiungendo che, come già detto in precedenza, sia in occasione dell'approvazione CP_3 del progetto esecutivo che delle perizie di variante successive, tutti gli elaborati progettuali sono stati sempre validati dalla Regione (nella persona del RUP e del funzionario di supporto) senza che siano mai stati lamentati errori e/o omissioni progettuali. Né veniva avanzate lagnanze in sede di emissione (e di pagamento) dei vari SAL. Inoltre, nemmeno nel verbale di accordo bonario o nella relazione di collaudo, anche a seguito Cont dell'ultimazione dei lavori, sono riportate richieste di danni da richiedere all per errori o carenze progettuali o di direzione lavori. Nel merito:
- risulta provato che il sinistro – ossia la domanda riconvenzionale della – si è CP_3 avverato nel periodo di polizza, stipulata in data 11/01/2021 e valida per un anno;
- la denunzia del sinistro è stata tempestivamente comunicata con comunicazione del 8/04/2021 (doc. 85), con successive conferme di di apertura della pratica di sinistro CP_4
(docc. 86, 87);
- fermo restando che l'onere della prova giace in capo all'Assicurazione, non sussiste alcun dolo o colpa in capo allo che ha tempestivamente provveduto a segnalare il CP_30 sinistro all'Assicurazione. Pertanto, operando la garanzia assicuratrice, questa deve manlevare l'assicurato
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responsabili degli impianti e della protezione antincendio, per complessivi Controparte_1
€ 103.474,9 dal danno come accertato nei confronti della Regione detratta la franchigia contrattuale fissata, come da polizza, in € 20.000,00. In tali limiti la domanda va accolta e la compagnia assicuratrice, soccombente, condannata anche a rifondere le spese di lite in favore dell'assicurato chiamante in garanzia che vanno liquidate sul decisum. Sulla chiamata in garanzia di , compagnia assicuratrice di , Controparte_6 Parte_1 Cont mandataria della solleva eccezione di inoperatività della Polizza n. 1 contratta con gli Assicurati. è stata chiamata in garanzia in forza della polizza n. PI- Controparte_6
56575420L0 stipulata con l (doc. C, Parte_1 definita Polizza 1) e in forza della polizza n. LUR/00074/000/11/D stipulata dall in proprio e quale capogruppo Parte_1 mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
(doc. D, definita Polizza 2). Asserisce la compagnia assicuratrice che il sinistro non sarebbe indennizzabile, in quanto antecedente al periodo di efficacia della Polizza 1, come confermerebbe il contenuto della nota della Regione del 25/01/2019, con la quale venivano lamentate delle infiltrazioni d'acqua. L'eccezione non è fondata: la chiamata in garanzia è stata formulata in seguito alla spiegata domanda riconvenzionale della formulata nella comparsa di costituzione del CP_3
6/04/2021, quando la Polizza 1 era pienamente operativa, in quanto valida, dal 31/05/2020 al 31/05/2021. La nota del 25/01/2019 della non può valere quale richiesta di CP_3 risarcimento ai sensi dell'art. 1.2, Sez. A della Polizza 1, dato che non veniva avanzata alcuna richiesta risarcitoria nei confronti dell'assicurato. In subordine, l'Assicurazione ha altresì eccepito l'inoperatività della Polizza 1 per violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., nonché dell'art.
3.3. delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA). Quanto agli artt. 1892 e 1893 c.c., il contenuto della nota della risalente al CP_3
25/01/2019 non può interpretarsi quale circostanza volutamente sottaciuta, tant'è vero che all'invio della nota non è seguita alcuna richiesta di risarcimento della , se non CP_3 direttamente in questa sede processuale con la domanda riconvenzionale del 6/04/2021. In ogni caso, anche nella ipotesi in cui si ritenesse che l'Assicurato abbia sottaciuto una circostanza rilevante, questa riguarderebbe, solo i danni da infiltrazioni lamentati nella predetta nota della e non di certo l'intera domanda riconvenzionale della . CP_3 CP_3
In merito alla Polizza 2, gli eventi ivi descritti non possono ritenersi estranei al periodo di copertura, anche in considerazione della natura della polizza, stipulata a norma dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 269 del relativo Regolamento e con la quale l'Assicurazione si è obbligata sino alla “conclusione dei lavori” il che comprende anche le eventuali rimostranze che derivano dalla riconvenzionale formulata dalla . Infatti, la polizza CP_3 contratta ex art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 269 del relativo Regolamento copre l per ogni tipo di sinistro collegato all'esecuzione dei lavori, anche se denunziato Parte_14 in epoca successiva, nella fattispecie per la prima volta con la riconvenzionale. L'Assicurazione ha poi richiesto che venga accertata la quota di responsabilità in capo alla stessa e la relativa quota di danni imputabili: tuttavia, l'Assicurazione non ha formulato domanda riconvenzionale in proposito, quindi deve ritenersi decaduta dalla relativa richiesta. La richiesta di non può qualificarsi come mera eccezione riconvenzionale, CP_6 posto che l'accertamento della singola quota di responsabilità della singola Assicurata non può che presupporre un accertamento positivo sulla responsabilità anche degli altri componenti del RTP così come prospettato dalla stessa compagnia nella sua comparsa (p. 22 “si insta fin d'ora affinché venga accertata la quota di responsabilità in capo all Parte_15
e la relativa quota dei danni ad essa eventualmente imputabili, tenuto conto delle condotte degli ulteriori soggetti che hanno preso parte all'RTP”). Il che conferma la formulazione di una domanda riconvenzionale non formulata in comparsa di costituzione. Ciò posto, la domanda/eccezione riconvenzionale, anche nella ipotesi in cui si ritenesse ammissibile, si rivela del tutto generica, in quanto non precisa per quale delle due polizze l'Assicurazione chiede l'accertamento pro-quota. Genericità non sanata nemmeno in sede di II memoria. L'Assicurazione è così tenuta a garantire e mantenere indenne l per l'intero, a Parte_14 prescindere alla quota detenuta nel RTP. Quanto alla prova in capo all'Assicurato, sono in atti le polizze (docc. C e D, peraltro depositate anche dall'Assicurazione) ed è stato allegato sia il sinistro che il relativo danno. Alla luce di quanto sin qui dedotto, con piena validità delle polizze e conseguente diritto dell'assicurato ad essere manlevato dalla compagnia assicuratrice per quella parte di danno
“risarcito” ossia posta in compensazione col maggior credito vantato nei confronti della e pari a complessivi (€ 106792,61 detratta la franchigia pari ad € 7500,00); CP_3
Le spese vanno poste a carico della compagnia soccombente e liquidate in base al decisum.
Pqm
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata, imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona dei Parte_1 legali rappresentanti p.t. Arch. e Arch. , in proprio e quale capogruppo Controparte_8 CP_9 mandataria del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con le mandanti Pt_2
in persona dell'Amministratore unico Dott.ssa ,
[...] CP_10 Controparte_1 in persona del Prof. Arch. e CP_11 Controparte_2
in persona dell' Ing. in proprio e quale capogruppo mandataria del
[...] Controparte_12 raggruppamento temporaneo tra professionisti costituito con le mandanti Parte_2 [...]
e con atto di citazione notificato Controparte_1 Controparte_2 il 30.11.2020 nei confronti della , e sulla domanda riconvenzionale promossa da CP_3
con comparsa di costituzione depositata il 6.4.2021 nonché sulle domande di manleva CP_3 spiegate da parte attrice nei confronti di Controparte_7 Controparte_5
così decide:
[...] Controparte_6 accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna , in persona del CP_3 presidente pro tempore al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 3.098.994,56 a titolo di saldo del compenso professionale a seguito di Convenzione rep. n. 00641 del 1.8. 2003 (doc.
1) e successivo Atto aggiuntivo del 10.5.2013, con interessi legali dal dì della richiesta (ossia dal
2.7.2019) al saldo, oltre interessi da ritardo ex dal d.lgs. n. 231 del 2002 dal 2.7.2019 al saldo;
accoglie per quanto ragione la domanda riconvenzionale della e per l'effetto CP_3 condanna parte attrice al pagamento in favore di della somma di € 106,792,61 a CP_3 titolo di danni provocati da errori progettuali, oltre interessi legali dal dì della domanda (data di deposito della comparsa di costituzione) al saldo;
applicati gli artt. 1241 e 1243 cc, compensando le relative poste di credito come accertate in sentenza, condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di CP_3
€ 2.992.201,95 oltre interessi legali dal dì della messa in mora (2.7.2019) e interessi dl. 231/2002 al saldo;
condanna a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in complessivi CP_3
€.49.336,00, oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
in accoglimento della domanda di manleva spiegata da nei confronti di CP_30 [...]
in persona del suo legale rappresentante, condanna Controparte_5 Controparte_5
a rifondere a la somma di € 83.474,90 (complessivi € 103.474,9 detratta la
[...] CP_30 franchigia fissata in €.20.000,00); condanna alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite Controparte_5 che liquida in complessivi € 14103,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
in accoglimento della domanda di manleva, condanna in persona del suo Controparte_6 legale rappresentante pro-tempore, a rifondere all'assicurato Parte_1
quanto questi in concreto pagherà a per effetto dei capi
[...] CP_3 che precedono, detratta la franchigia contrattuale;
condanna a rifondere in favore della parte attrice le spese di lite che Controparte_6 liquida in complessivi € 14103,00 oltre rimborso forfettario, cap e iva come per legge;
rigetta la domanda di manleva avanzata da parte attrice nei confronti di Controparte_7
e compensa tra le parti le spese di lite.
[...]
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 17/11/2025 Il Giudice rel. est. Il Presidente Assunta Napoliello Giuseppe Rana