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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15204 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
Tra
, nata a [...] il [...], CF: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF: , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/09/2024, le parti e , chiedevano Parte_1 Controparte_1 pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il
6.2.1993. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati 3 figli: (entrambi Per_1 Per_2
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti) e (nato a San Giorgio a [...] Persona_3
(NA) il 21.07.2011) minorenne.
Rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.,
Con decreto del 30.12.2024 il Giudice relatore, rilevava che non era stato depositato il ricorso introduttivo sottoscritto dalle parti e non era stata depositata la documentazione anagrafica del figlio , pertanto, onerava le parti al deposito della suddetta documentazione alla Persona_4 successiva udienza.
Con ordinanza del 23.6.2025, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare, rilevato che difettava ancora il deposito del ricorso sottoscritto personalmente dalle parti, come anche la documentazione anagrafica del figlio ritenuta tale Persona_4 documentazione indispensabile ai fini della decisione, rinviava all'udienza del 27.6.2025, disponendo la comparizione figurata delle parti, ed onerandole al deposito della suddetta documentazione.
All'udienza cartolare del 27.6.2025, Il Giudice relatore, preso atto che il difensore delle parti con note di udienza del 26.6.2025 depositava la documentazione richiesta, raccolte le conclusioni rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con la madre;
3. Il sig. corrisponderà ogni mese alla sig.ra l'importo di euro 250,00 per il Per_4 Pt_1 mantenimento del figlio minore oltre le spese straordinarie nella misura del 50%; Persona_3
4. Il padre avrà facoltà di tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni ed orari prestabiliti. In ogni caso potrà tenere con sé i figli ogni martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16:00 fino alle ore 20:00 e il sabato e la domenica dalle ore 10,00 del sabato sino alle ore 20,00 della domenica a settimane alternate. Le festività natalizie e pasquali
2 saranno trascorse dai figli alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi che
i coniugi potranno concordare insieme. In particolare, la madre avrà facoltà di tenere con sé la figlia, nei giorni 24 dicembre e 1° gennaio, da alternarsi ogni anno con i giorni 25 dicembre e 31 dicembre. In ogni caso il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con i figli, li potrà tenere con sé per le festività di Pasqua. Le vacanze estive con la divisione di giorni quindici con ciascun genitore durante il mese di agosto.
5. Entrambi i genitori si impegnano al rispetto assoluto degli impegni scolastici e sportivi del figlio
6. I coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dell'unico figlio ancora minore della coppia, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 4, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1993);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio l'11.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti
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