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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 4176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4176 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 313 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Franca Tabbi Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Piazza Crati 11
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Massimiliano Morelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9524/2024 pubblicata in data 30/09/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in CP_ accoglimento del ricorso presentato da condannava l' al pagamento in suo Parte_1 favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984 con decorrenza dal 09/09/2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda.
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' per il complessivo Parte_2 importo di € 1.305 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, lamentando in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (quello da € 5.201 a € 26.000).
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame di cui eccepiva l'inammissibilità.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Si osserva innanzitutto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità CP_ sollevata dall' per violazione del divieto di appello di cui all'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
La norma invocata dall'ente resistente non può ritenersi infatti applicabile alla presente impugnazione, impugnazione che risulta chiaramente rivolta, così come ivi espressamente indicato e come si evince dal complessivo contenuto dell'atto di impugnazione (ove si fa specifico riferimento a tale provvedimento giudiziale lamentando l'illegittimità dell'importo, pari a € 1.300, ivi liquidato a titolo di spese, importo che si evince, peraltro essere diverso da quello liquidato con il decreto di omologa) e nonostante l'improprio riferimento da parte dell'appellante al “Giudice dell'Accertamento Tecnico Preventivo”, ad una sentenza emessa dal Tribunale di Roma a seguito del ricorso presentato dall'odierno appellante al fine di ottenere, a seguito del decreto di omologa ottenuto all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, la liquidazione dei ratei relativi alla prestazione corrispondente al requisito sanitario riconosciuto in tale sede, pronuncia quest'ultima non riconducibile al giudizio di merito ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. e in quanto tale appellabile secondo le ordinarie norme previste dal codice di procedura civile.
CP_ Deve inoltre escludersi, sempre contrariamente a quanto eccepito dall' l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'impugnazione per omessa allegazione di copia autentica della sentenza impugnata.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Cass. n. 12751 del 13/05/2021, Cass. n. 23713 del 22/11/2016 e Cass. n. 27536 del 10/12/2013).
Nel presente caso di specie deve escludersi che quanto lamentato dall'appellato impedisca in qualche modo la possibilità di decidere la presente controversia, essendo sufficiente rilevare a tale proposito, come il provvedimento impugnato sia presente nel fascicolo informatico della precedente fase del giudizio e il suo contenuto, come già evidenziato, sia comunque desumibile in modo inequivoco dall'atto di gravame.
Tanto premesso l'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, così come riconosciuto dalla stessa appellante, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Dovrà pertanto e mettersi, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata pronuncia di condanna, nei limiti della domanda avanzata dall'appellante, al pagamento di tale somma oltre accessori di legge.
Tali i motivi della presente decisione. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 1.300) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 4/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 313 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Franca Tabbi Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma Piazza Crati 11
-APPELLANTE –
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù CP_1 di procura generale, dall'avvocato Massimiliano Morelli ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9524/2024 pubblicata in data 30/09/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in CP_ accoglimento del ricorso presentato da condannava l' al pagamento in suo Parte_1 favore dei ratei maturati e maturandi a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984 con decorrenza dal 09/09/2022, salvo ratei già versati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda.
CP_ Condannava l' al pagamento delle spese di lite in favore dell' per il complessivo Parte_2 importo di € 1.305 oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su un unico e articolato Parte_1 motivo con il quale contesta la sentenza esclusivamente con riferimento alla liquidazione delle spese di lite, lamentando in particolare la violazione degli importi minimi, previsti dal dm 55/2014, in relazione allo scaglione di valore applicabile (quello da € 5.201 a € 26.000).
CP_ L' si è costituito in giudizio opponendosi all'accoglimento del gravame di cui eccepiva l'inammissibilità.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Si osserva innanzitutto che non può trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità CP_ sollevata dall' per violazione del divieto di appello di cui all'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
La norma invocata dall'ente resistente non può ritenersi infatti applicabile alla presente impugnazione, impugnazione che risulta chiaramente rivolta, così come ivi espressamente indicato e come si evince dal complessivo contenuto dell'atto di impugnazione (ove si fa specifico riferimento a tale provvedimento giudiziale lamentando l'illegittimità dell'importo, pari a € 1.300, ivi liquidato a titolo di spese, importo che si evince, peraltro essere diverso da quello liquidato con il decreto di omologa) e nonostante l'improprio riferimento da parte dell'appellante al “Giudice dell'Accertamento Tecnico Preventivo”, ad una sentenza emessa dal Tribunale di Roma a seguito del ricorso presentato dall'odierno appellante al fine di ottenere, a seguito del decreto di omologa ottenuto all'esito del procedimento per accertamento tecnico preventivo, la liquidazione dei ratei relativi alla prestazione corrispondente al requisito sanitario riconosciuto in tale sede, pronuncia quest'ultima non riconducibile al giudizio di merito ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. e in quanto tale appellabile secondo le ordinarie norme previste dal codice di procedura civile.
CP_ Deve inoltre escludersi, sempre contrariamente a quanto eccepito dall' l'inammissibilità
o l'improcedibilità dell'impugnazione per omessa allegazione di copia autentica della sentenza impugnata.
Si ribadiscono a tale proposito i principi affermati con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Cass. n. 12751 del 13/05/2021, Cass. n. 23713 del 22/11/2016 e Cass. n. 27536 del 10/12/2013).
Nel presente caso di specie deve escludersi che quanto lamentato dall'appellato impedisca in qualche modo la possibilità di decidere la presente controversia, essendo sufficiente rilevare a tale proposito, come il provvedimento impugnato sia presente nel fascicolo informatico della precedente fase del giudizio e il suo contenuto, come già evidenziato, sia comunque desumibile in modo inequivoco dall'atto di gravame.
Tanto premesso l'appello è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Si premette che l'art. 4 del d.m. 55/2014 dispone che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attivita' prestata, dell'importanza, della natura, della difficolta' e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessita' delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficolta' dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantita' e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento e' di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.”
Nel presente caso di specie risultano applicabili, così come riconosciuto dalla stessa appellante, i valori minimi (determinati tramite le riduzioni dei valori medi previste dall'art. 4, comma 1, dm 55/2014) dello scaglione di valore da € 5.201 a € 26.000 (corrispondente a due annualità della prestazione rivendicata e la cui applicabilità al presente giudizio non è contestata).
Ciò in ragione della particolare semplicità della controversia decisa senza svolgimento di rilevante attività istruttoria (non risulta in particolare essere stata effettuata nella precedente fase del giudizio attività processuale riconducibile a quella di cui all'art. 4, lett. c dm 55/2014, cfr., Cass. n. 4698 del 18/02/2019).
Quanto dovuto all'appellante dovrà quindi essere liquidato, non considerando l'attività istruttoria ed applicando i valori minimi dello scaglione applicabile, in complessivi € 1.865 (€ 465 per la fase di studio, € 389 per la fase introduttiva del giudizio e € 1.011 per la fase decisionale) importo superiore a quello di € 854 liquidato dal Tribunale (al netto delle spese generali, iva e cpa) in violazione dei minimi tariffari e che non può reputarsi meritevole di conferma all'esito della presente fase di impugnazione.
Dovrà pertanto e mettersi, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata pronuncia di condanna, nei limiti della domanda avanzata dall'appellante, al pagamento di tale somma oltre accessori di legge.
Tali i motivi della presente decisione. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dell'attività processuale svolta, dei parametri di cui al dm 55/2014 e successive modifiche, della semplicità della lite e del suo valore pari alla maggiore somma riconosciuta dal giudice dell'impugnazione
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, condanna l'ente appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite di primo grado che liquida in complessivi € 1.865 (anziché € 1.300) oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Condanna l'ente appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 247 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 4/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa