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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
ICARDI NA, RE
MA MARIA GABRIELLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. R.U. N. 24460 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: La ricorrente chiede a codesta corte di Giustizia Tributaria :
in via principale: di voler accogliere il presente ricorso dichiarando la infondatezza e l'illegittimità del provvedimento di diniego parziale per carenza di motivazione;
in via subordinata: di voler riformare il provvedimento di diniego parziale, riconoscendo pienamente il diritto della contribunete al rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti di cui ai punti 2,4,6,7,8,10, 11 e 14 dell'elenco indicato nel provvedimento medeismo e riconoscendo invece parzialemnte al 50% il rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto di cui al punto 3.
Resistente: Per i motivi esposti, l'Ufficio CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, esercente attività di coltivazione di alberi da frutti, ha presentato istanza di rimborso dell'Iva relAtiva al periodo d'imposta 2024 per un ammontare di € 28.000,00; effettuato un sopralluogo l'Ufficio ha riconosciuto un rimborso parziale, escludendo l'ammontare di €12.532,17 trattandosi di costi sostenuti per l' acquisto di beni su immobili non di proprietà dell'azienda agricola e per la realizzazione della strada ad uso promiscuo.
Avverso tale atto ha proposto ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata difesa e domicIliata, contestando:
1) Illegittimità del provvedimento di diniego parziale per difetto di motivazione.
Richiamato l'art. 30 del DPR 633/1972, ha contestato l'assunto dell'Ufficio circa l'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso su lavori di ristrutturazione dell'immobile ( acquisto ed installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della stalla e pavimentazione magazzino): ha richiamato giurisprudenza della Suprema corte circa la detraibilità dell'Iva su immobili di terzi, che esclude la necessità del contratto di comodato di essere effettuato per iscritto ovvero registrato.
2) Presunta carenza di validità del titolo di possesso di beni mobili.
L'Ufficio ha negato la detraibilità dell'imposta in quanto il contratto di comodato non è stato registrato e non
è certa la data. Ha contestato tale assunto evidenziando :
la stessa Agenzia delle Entrate ha evidenziato che :” se il contratto è verbale , occorre registrare solo se l'atto viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione”. In tal caso non è necessaria la registrazione
, trattandosi di un bene collegato con l'attività d'impresa;
-Circa l'essenzialità del titolo : la Suprema Corte ( cass. 3960/2015) ha specificato che , ai fini della detrazione, deve essere provata da parte del contribuente la strumentalità del bene;
Il contratto di comodato non è fra quelli indicati dall'art.3 del DPR 131/1986 pe ri quali vi è l'obbligo di registrazione.
-L'esistenza del contratto verbale dei terreni e fabbricati strumentali e utilizzato dall'azienda agricola della contribuente è documentato in data antecedente alla richiesta di rimborso., come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal proprietario che conferma l'esistenza del contratto verbale dal
2.12.21 al 31.12.2030.
3) Utilità promiscua dei lavori per la realizzazione di strada di accesso all'azienda.-
Ha depositato elaborati grafici dai quali risulta che l'accesso alla casa e ai locali destinati all'azienda agricola
è garantito da strada sterrata già esistente, stretta e di difficile percorribilità con mezzi di lavoro.I lavori riguardano la costruzione di una strada che da Via sollazzo ricongiunge ad una porzione di strada già esistente e che porta all'azienda agricola . Ha pertanto ribadito la strumentalità della strada per l'azienda agricola, concludendo come in epigrafe . L'Agenzia delle Entrate di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore ha contestato la fondatezza del ricorso, nell'atto di controdeduzioni nel quale ha eccependo:
1)Assenza di un valido titolo.L'esistenza del contratto verbale fra le parti è documentata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà per comodato d'uso gratuito non registrato ma sottoscritto dal comodante proprietario
. Ha richiamato Cass. 13162/201, secondo cui l'espressione “ acquisto del bene” deve essere interpretata come disponibilità del bene in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso .Per ottenere la detrazione il beneficiario deve detenere l'immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori.
2)Presunta utilità promiscua dei lavori per la strada di accesso.L' strada di Via Sollazzo viene utilizzata sia per accedere all'abitazione che all'azienda agricola., come risulta dall'immagine satellitare e come accertato direttamente durante il sopralluogo Ha pertanto concluso chiedendo respingersi il ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria contestano quanto ex adverso sostenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il diniego di rimborso dell''Iva proposta da parte ricorrente relativa a varie fatture aventi ad oggetto lavori di ammodernamento dell'azienda agricola
Il ricorso deve essere accolto.
L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che la contribuente non possa fruire delle detrazioni d'imposta in quanto titolare di un contratto di comodato gratuito non registrato e pertanto privo di data certa. Secondo
l'Ufficio l'obbligo di registrazione del contratto ai fini della detrazione di imposta è un presupposto per ottenere il riconoscimento delle detrazioni in questione: ha pertanto ritenuto che la fattispecie non rientri nella sfera di applicazione dell'art. 30 DPR 633/1972 secondo cui.“ Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, é superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo [annotandolo nel registro indicato nell'art. 25], ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività (3) (4) .
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a).. b)c ) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche .”
Al riguardo sui osserva che:
a)La Suprema Corte ( cass. Sezun. 14.5.204 n. 13162)ha pacificamente affermato che:” L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta. La giurisprudenza di merito è orientata ad affermare che il contratto di comodato verbale non
è soggetto all'obbligo di registrazione. ll D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull'imposta di registro), prevede che sono soggetti a registrazione: i contratti di locazione immobiliare - sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall'ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso) (art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. a)) -, i contratti scritti e verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite ((art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. b),- - i contratti di comodato che siano stati conclusi per iscritto, a meno che non sia stato redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, nel quale caso la registrazione è dovuta solo in caso d'uso (art. 5, comma 4, dell'allegato A, prima parte, art. 3 dell'allegato A, seconda parte).
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, comma 2 prevede che per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22 dello stesso D.P.R., il quale recita:
“ 1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termini fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita."
Tale norma pone un obbligo di pagamento dell'imposta allorché le disposizioni contenute nel contratto di comodato verbale non registrato siano enunciate in un atto. Tuttavia, da essa non può discendere la nullità del contratto di comodato verbale non registrato che non è assoggettato ab origine all'obbligo di registrazione.
Si è altresì specificato che , in materia di detrazioni per le spese di intervento di recupero edilizio, l'obbligo di registrazione del contratto di comodato sull'immobile oggetto dei lavori costituisce un adempimento di carattere formale , dalla cui omissione non può conseguire la negazione del diritto ad usufruire della detrazione delle spese in questione ( in tal senso Comm. Trib. Reg. Lombardia ,sez.II Milano, 27.8.2021 n.
3118) Ne deriva, che il contratto di comodato azionato in causa, essendo un contratto verbale, non è affetto da nullità per mancata registrazione,: il medesimo è pertanto valido ed efficace, pur in assenza di registrazione.
b) Nè dalla assenza di registrazione può conseguire, come sostiene l'Ufficio l'impossibilità di godere della relativa agevolazione. Risulta, infatti, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e merito che la data certa di stipula di una scrittura utile a dimostrare la detenzione dell'immobile può essere accertata in giudizio anche attraverso circostanze diverse dalla registrazione del contratto.
In tal caso, a tal fine assume rilievo la “ Dichiarazione di consistenza aziendale tenuta presso l'Anagrafe
Agricola Unica del Piemonte, nella quale la parte ha dichiarato di essere conduttrice di terreni concessi in comodato verbale “ sottoscritti dai comodanti riportati nel quadro O” esistenti alla data del 2.12.2021, fra cui risulta la particella oggetto di intervento individuata al fg21, part. 212.
La disponibilità dei beni oggetto della contestazione è stata altresì accertata dalla Regione Piemonte che
,in seguito a domanda della ricorrente, ha ammesso la stessa al “ finanziamento della domanda di sostegno”. Risulta quindi che la ricorrente alla data del 2.12.2021 e fino al 31.12.2030 abbia la disponibilità di terreni in forza di contratto di comodato verbale.,con conseguente esclusione dell'obbligo di registrazione.
b) Con riferimento all'utilità promiscua dei lavori per la realizzazione di una strada di accesso all'azienda.
L'Ufficio ha negato il rimborso in quanto la strada realizzata consentirebbe l'accesso non solo all'azienda agricola ma altresì all'abitazione della ricorrente: si tratta di circostanza di carattere presuntivo a fronte della quale la ricorrente ha fornito in giudizio la prova, depositando documentazione fotografica ed estratto di mappa, dalla quale risulta che l'accesso all'abitazione è garantito da un'altra strada sterrata già esistente.
Risulta altresì incontestato che la strada realizzata ha una carreggiata utile di ca m 3,90 , idonea al transito di veicoli commerciali, mentre la strada preesistente ha una carreggiata pari a ca 2,45 .
Pertanto , pur essendo la nuova strada in teoria utilizzabile anche per l'abitazione, appare indubbio il carattere strumentale della stessa per l'esercizio dell'attività agricola, stante la più agevole accessibilità di una strada di maggiori dimensioni.
In considerazione di ciò la pretesa della ricorrente è fondata e il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo da parte dell'Ufficio di riconoscere la richiesta detrazione, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate secondi i parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione da € 5001 ad € 26.000) e pertanto determinate in € € 1.500,00 oltre accessori di Legge.
La Corte di Giustizia Tributria di Primo grado di Biella
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di Legge.
il giudice estensore Il Presidente
NA DI ER UI NT
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente
ICARDI NA, RE
MA MARIA GABRIELLA, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 56/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. R.U. N. 24460 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2025 depositato il 11/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: La ricorrente chiede a codesta corte di Giustizia Tributaria :
in via principale: di voler accogliere il presente ricorso dichiarando la infondatezza e l'illegittimità del provvedimento di diniego parziale per carenza di motivazione;
in via subordinata: di voler riformare il provvedimento di diniego parziale, riconoscendo pienamente il diritto della contribunete al rimborso dell'Iva pagata sugli acquisti di cui ai punti 2,4,6,7,8,10, 11 e 14 dell'elenco indicato nel provvedimento medeismo e riconoscendo invece parzialemnte al 50% il rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto di cui al punto 3.
Resistente: Per i motivi esposti, l'Ufficio CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, esercente attività di coltivazione di alberi da frutti, ha presentato istanza di rimborso dell'Iva relAtiva al periodo d'imposta 2024 per un ammontare di € 28.000,00; effettuato un sopralluogo l'Ufficio ha riconosciuto un rimborso parziale, escludendo l'ammontare di €12.532,17 trattandosi di costi sostenuti per l' acquisto di beni su immobili non di proprietà dell'azienda agricola e per la realizzazione della strada ad uso promiscuo.
Avverso tale atto ha proposto ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata difesa e domicIliata, contestando:
1) Illegittimità del provvedimento di diniego parziale per difetto di motivazione.
Richiamato l'art. 30 del DPR 633/1972, ha contestato l'assunto dell'Ufficio circa l'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso su lavori di ristrutturazione dell'immobile ( acquisto ed installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della stalla e pavimentazione magazzino): ha richiamato giurisprudenza della Suprema corte circa la detraibilità dell'Iva su immobili di terzi, che esclude la necessità del contratto di comodato di essere effettuato per iscritto ovvero registrato.
2) Presunta carenza di validità del titolo di possesso di beni mobili.
L'Ufficio ha negato la detraibilità dell'imposta in quanto il contratto di comodato non è stato registrato e non
è certa la data. Ha contestato tale assunto evidenziando :
la stessa Agenzia delle Entrate ha evidenziato che :” se il contratto è verbale , occorre registrare solo se l'atto viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione”. In tal caso non è necessaria la registrazione
, trattandosi di un bene collegato con l'attività d'impresa;
-Circa l'essenzialità del titolo : la Suprema Corte ( cass. 3960/2015) ha specificato che , ai fini della detrazione, deve essere provata da parte del contribuente la strumentalità del bene;
Il contratto di comodato non è fra quelli indicati dall'art.3 del DPR 131/1986 pe ri quali vi è l'obbligo di registrazione.
-L'esistenza del contratto verbale dei terreni e fabbricati strumentali e utilizzato dall'azienda agricola della contribuente è documentato in data antecedente alla richiesta di rimborso., come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal proprietario che conferma l'esistenza del contratto verbale dal
2.12.21 al 31.12.2030.
3) Utilità promiscua dei lavori per la realizzazione di strada di accesso all'azienda.-
Ha depositato elaborati grafici dai quali risulta che l'accesso alla casa e ai locali destinati all'azienda agricola
è garantito da strada sterrata già esistente, stretta e di difficile percorribilità con mezzi di lavoro.I lavori riguardano la costruzione di una strada che da Via sollazzo ricongiunge ad una porzione di strada già esistente e che porta all'azienda agricola . Ha pertanto ribadito la strumentalità della strada per l'azienda agricola, concludendo come in epigrafe . L'Agenzia delle Entrate di Biella, in persona del legale rappresentante pro tempore ha contestato la fondatezza del ricorso, nell'atto di controdeduzioni nel quale ha eccependo:
1)Assenza di un valido titolo.L'esistenza del contratto verbale fra le parti è documentata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà per comodato d'uso gratuito non registrato ma sottoscritto dal comodante proprietario
. Ha richiamato Cass. 13162/201, secondo cui l'espressione “ acquisto del bene” deve essere interpretata come disponibilità del bene in base ad un titolo giuridico che ne garantisca il possesso .Per ottenere la detrazione il beneficiario deve detenere l'immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato ed essere in possesso del consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori.
2)Presunta utilità promiscua dei lavori per la strada di accesso.L' strada di Via Sollazzo viene utilizzata sia per accedere all'abitazione che all'azienda agricola., come risulta dall'immagine satellitare e come accertato direttamente durante il sopralluogo Ha pertanto concluso chiedendo respingersi il ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memoria contestano quanto ex adverso sostenuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto il diniego di rimborso dell''Iva proposta da parte ricorrente relativa a varie fatture aventi ad oggetto lavori di ammodernamento dell'azienda agricola
Il ricorso deve essere accolto.
L'Ufficio ha negato il rimborso ritenendo che la contribuente non possa fruire delle detrazioni d'imposta in quanto titolare di un contratto di comodato gratuito non registrato e pertanto privo di data certa. Secondo
l'Ufficio l'obbligo di registrazione del contratto ai fini della detrazione di imposta è un presupposto per ottenere il riconoscimento delle detrazioni in questione: ha pertanto ritenuto che la fattispecie non rientri nella sfera di applicazione dell'art. 30 DPR 633/1972 secondo cui.“ Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, é superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo [annotandolo nel registro indicato nell'art. 25], ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attività (3) (4) .
Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a).. b)c ) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche .”
Al riguardo sui osserva che:
a)La Suprema Corte ( cass. Sezun. 14.5.204 n. 13162)ha pacificamente affermato che:” L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta. La giurisprudenza di merito è orientata ad affermare che il contratto di comodato verbale non
è soggetto all'obbligo di registrazione. ll D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico sull'imposta di registro), prevede che sono soggetti a registrazione: i contratti di locazione immobiliare - sia se stipulati per iscritto sia se conclusi verbalmente, indipendentemente dall'ammontare del canone, esclusi i contratti di durata non superiore a trenta giorni nell'anno (i quali sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso) (art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. a)) -, i contratti scritti e verbali di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite ((art. 2, lett. a) e b), e art. 3, lett. b),- - i contratti di comodato che siano stati conclusi per iscritto, a meno che non sia stato redatto nella forma di scrittura privata non autenticata, nel quale caso la registrazione è dovuta solo in caso d'uso (art. 5, comma 4, dell'allegato A, prima parte, art. 3 dell'allegato A, seconda parte).
Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 3, comma 2 prevede che per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell'art. 22 dello stesso D.P.R., il quale recita:
“ 1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all'art. 69.
2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termini fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita."
Tale norma pone un obbligo di pagamento dell'imposta allorché le disposizioni contenute nel contratto di comodato verbale non registrato siano enunciate in un atto. Tuttavia, da essa non può discendere la nullità del contratto di comodato verbale non registrato che non è assoggettato ab origine all'obbligo di registrazione.
Si è altresì specificato che , in materia di detrazioni per le spese di intervento di recupero edilizio, l'obbligo di registrazione del contratto di comodato sull'immobile oggetto dei lavori costituisce un adempimento di carattere formale , dalla cui omissione non può conseguire la negazione del diritto ad usufruire della detrazione delle spese in questione ( in tal senso Comm. Trib. Reg. Lombardia ,sez.II Milano, 27.8.2021 n.
3118) Ne deriva, che il contratto di comodato azionato in causa, essendo un contratto verbale, non è affetto da nullità per mancata registrazione,: il medesimo è pertanto valido ed efficace, pur in assenza di registrazione.
b) Nè dalla assenza di registrazione può conseguire, come sostiene l'Ufficio l'impossibilità di godere della relativa agevolazione. Risulta, infatti, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e merito che la data certa di stipula di una scrittura utile a dimostrare la detenzione dell'immobile può essere accertata in giudizio anche attraverso circostanze diverse dalla registrazione del contratto.
In tal caso, a tal fine assume rilievo la “ Dichiarazione di consistenza aziendale tenuta presso l'Anagrafe
Agricola Unica del Piemonte, nella quale la parte ha dichiarato di essere conduttrice di terreni concessi in comodato verbale “ sottoscritti dai comodanti riportati nel quadro O” esistenti alla data del 2.12.2021, fra cui risulta la particella oggetto di intervento individuata al fg21, part. 212.
La disponibilità dei beni oggetto della contestazione è stata altresì accertata dalla Regione Piemonte che
,in seguito a domanda della ricorrente, ha ammesso la stessa al “ finanziamento della domanda di sostegno”. Risulta quindi che la ricorrente alla data del 2.12.2021 e fino al 31.12.2030 abbia la disponibilità di terreni in forza di contratto di comodato verbale.,con conseguente esclusione dell'obbligo di registrazione.
b) Con riferimento all'utilità promiscua dei lavori per la realizzazione di una strada di accesso all'azienda.
L'Ufficio ha negato il rimborso in quanto la strada realizzata consentirebbe l'accesso non solo all'azienda agricola ma altresì all'abitazione della ricorrente: si tratta di circostanza di carattere presuntivo a fronte della quale la ricorrente ha fornito in giudizio la prova, depositando documentazione fotografica ed estratto di mappa, dalla quale risulta che l'accesso all'abitazione è garantito da un'altra strada sterrata già esistente.
Risulta altresì incontestato che la strada realizzata ha una carreggiata utile di ca m 3,90 , idonea al transito di veicoli commerciali, mentre la strada preesistente ha una carreggiata pari a ca 2,45 .
Pertanto , pur essendo la nuova strada in teoria utilizzabile anche per l'abitazione, appare indubbio il carattere strumentale della stessa per l'esercizio dell'attività agricola, stante la più agevole accessibilità di una strada di maggiori dimensioni.
In considerazione di ciò la pretesa della ricorrente è fondata e il ricorso deve essere accolto, con conseguente obbligo da parte dell'Ufficio di riconoscere la richiesta detrazione, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Le stesse sono liquidate secondi i parametri di cui al DM 55/2014
(scaglione da € 5001 ad € 26.000) e pertanto determinate in € € 1.500,00 oltre accessori di Legge.
La Corte di Giustizia Tributria di Primo grado di Biella
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in
€ 1.500,00 oltre accessori di Legge.
il giudice estensore Il Presidente
NA DI ER UI NT