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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/05/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5219/2023 promossa da
(C.F. nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI ROBERTA
RICORRENTE contro nato a [...], WA (USA) il 17/06/1999; Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SICCHIERO GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. affidare il figlio minore in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con espressa previsione che quest'ultima possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2. il padre, ove lo vorrà, potrà vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi su sua richiesta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
3. stabilire il contribuito al mantenimento del figlio minore nella misura di Persona_1
€500,00 mensili, annualmente rivalutabili a far data dal giugno 2024, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Paypal intestato alla signora e collegato al di lei conto bancario (di cui alle coordinate che seguono) o, se constino impedimenti, sul conto corrente bancario intestato alla signora identificato dal codice IBAN IT96 K084 3754 6100 0000 0021 952, BIC ICRAITMMC50;
4. darsi atto che la madre sosterrà in via esclusiva il 100% delle spese straordinarie in favore del figlio, rinunciando espressamente al loro rimborso da parte del padre, e ciò in ragione della loro forfettizzazione nell'assegno di contributo stabilito al punto 3, temperata da quanto previsto al successivo punto 5 quanto alle spese mediche;
5. darsi atto che comunque il Sig. continuerà ad assicurare al figlio minore CP_1 Persona_1
la copertura assicurativa TRICARE Select prevista per i familiari dei militari statunitensi,
[...] che dà titolo al parziale rimborso (circa l'80%) delle spese mediche documentate e coperte dalla polizza, come da indicazioni del sito della compagnia (https://tricare.mil/CoveredServices visitato in data 26 febbraio 2025) cui le parti esplicitamente si riportano.
6. spese del procedimento compensate, ferma l'istanza di liquidazione dei compensi della procuratrice della ricorrente, Avv. Roberta Ruggeri, in forza dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, secondo nota che si depositerà insieme ai necessari moduli”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2023 esponeva: di aver conosciuto il sig. Parte_1 CP_1 all'inizio del 2019 presso la di Vicenza;
che nel settembre 2019 la ricorrente scopriva CP_2
di aspettare un bambino dal sig. ; che, nel giugno 2020, il resistente rientrava in Georgia a CP_1
seguito di un trasferimento;
che nel maggio 2020 nasceva il figlio;
che nel luglio 2022 il Per_1
sig. riconosceva il figlio;
che il resistente manifestava una totale indifferenza alla vita del CP_1 figlio e non adempiva all'obbligo di mantenimento dello stesso. La ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio venisse affidato in via super-esclusiva alla madre e che venisse disposto a carico Per_1 del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio versando la somma mensile di € 1.200. Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea di Controparte_3
versamento di un assegno di mantenimento non sussistendone i presupposti.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, pronunciando in via Per_ temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473bis.22. c.p.c., affidava il figlio minore , in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con previsione che quest'ultima potesse prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
disponeva che il padre, ove lo richiedesse, potesse vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
faceva obbligo al resistente di
Per_ contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente la somma mensile di euro 600,00, annualmente rivalutabile, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza e rinviava la causa per l'esame della documentazione oggetto di ordine di esibizione.
Frattanto, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento in via esclusiva e rafforzata del minore alla madre con collocamento e residenza Persona_1
anagrafica presso la stessa e con espressa previsione che quest'ultima possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Il padre, ove lo vorrà, potrà vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi su sua richiesta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute in via esclusiva dalla madre. Il sig.
continuerà ad assicurare al figlio minore la copertura assicurativa TRICARE Select CP_1 prevista per i familiari dei militari statunitensi, che dà titolo al parziale rimborso (circa l'80%) delle spese mediche documentate e coperte dalla polizza, come da indicazioni del sito della compagnia (https://tricare.mil/CoveredServices visitato in data 26 febbraio 2025) cui le parti esplicitamente si riportano.
Le spese di causa vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5219/2023 promossa da
(C.F. nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. RUGGERI ROBERTA
RICORRENTE contro nato a [...], WA (USA) il 17/06/1999; Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SICCHIERO GIANLUCA
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte depositate telematicamente, così chiedendo:
“1. affidare il figlio minore in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con espressa previsione che quest'ultima possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
2. il padre, ove lo vorrà, potrà vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi su sua richiesta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
3. stabilire il contribuito al mantenimento del figlio minore nella misura di Persona_1
€500,00 mensili, annualmente rivalutabili a far data dal giugno 2024, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto Paypal intestato alla signora e collegato al di lei conto bancario (di cui alle coordinate che seguono) o, se constino impedimenti, sul conto corrente bancario intestato alla signora identificato dal codice IBAN IT96 K084 3754 6100 0000 0021 952, BIC ICRAITMMC50;
4. darsi atto che la madre sosterrà in via esclusiva il 100% delle spese straordinarie in favore del figlio, rinunciando espressamente al loro rimborso da parte del padre, e ciò in ragione della loro forfettizzazione nell'assegno di contributo stabilito al punto 3, temperata da quanto previsto al successivo punto 5 quanto alle spese mediche;
5. darsi atto che comunque il Sig. continuerà ad assicurare al figlio minore CP_1 Persona_1
la copertura assicurativa TRICARE Select prevista per i familiari dei militari statunitensi,
[...] che dà titolo al parziale rimborso (circa l'80%) delle spese mediche documentate e coperte dalla polizza, come da indicazioni del sito della compagnia (https://tricare.mil/CoveredServices visitato in data 26 febbraio 2025) cui le parti esplicitamente si riportano.
6. spese del procedimento compensate, ferma l'istanza di liquidazione dei compensi della procuratrice della ricorrente, Avv. Roberta Ruggeri, in forza dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, secondo nota che si depositerà insieme ai necessari moduli”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/10/2023 esponeva: di aver conosciuto il sig. Parte_1 CP_1 all'inizio del 2019 presso la di Vicenza;
che nel settembre 2019 la ricorrente scopriva CP_2
di aspettare un bambino dal sig. ; che, nel giugno 2020, il resistente rientrava in Georgia a CP_1
seguito di un trasferimento;
che nel maggio 2020 nasceva il figlio;
che nel luglio 2022 il Per_1
sig. riconosceva il figlio;
che il resistente manifestava una totale indifferenza alla vita del CP_1 figlio e non adempiva all'obbligo di mantenimento dello stesso. La ricorrente chiedeva, pertanto, che il figlio venisse affidato in via super-esclusiva alla madre e che venisse disposto a carico Per_1 del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario del figlio versando la somma mensile di € 1.200. Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda attorea di Controparte_3
versamento di un assegno di mantenimento non sussistendone i presupposti.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il Giudice delegato, pronunciando in via Per_ temporanea ed urgente ai sensi dell'art. 473bis.22. c.p.c., affidava il figlio minore , in via esclusiva e “rafforzata”, alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre e con previsione che quest'ultima potesse prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo;
disponeva che il padre, ove lo richiedesse, potesse vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
faceva obbligo al resistente di
Per_ contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla ricorrente la somma mensile di euro 600,00, annualmente rivalutabile, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio, da regolarsi in ossequio al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Vicenza e rinviava la causa per l'esame della documentazione oggetto di ordine di esibizione.
Frattanto, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dalle parti.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento in via esclusiva e rafforzata del minore alla madre con collocamento e residenza Persona_1
anagrafica presso la stessa e con espressa previsione che quest'ultima possa prendere da sola anche le decisioni di maggior importanza per il figlio, anche relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Il padre, ove lo vorrà, potrà vedere il figlio nell'ambito di incontri in forma protetta da organizzarsi su sua richiesta a cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore saranno sostenute in via esclusiva dalla madre. Il sig.
continuerà ad assicurare al figlio minore la copertura assicurativa TRICARE Select CP_1 prevista per i familiari dei militari statunitensi, che dà titolo al parziale rimborso (circa l'80%) delle spese mediche documentate e coperte dalla polizza, come da indicazioni del sito della compagnia (https://tricare.mil/CoveredServices visitato in data 26 febbraio 2025) cui le parti esplicitamente si riportano.
Le spese di causa vanno integralmente compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo