Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 7070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7070 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07070/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8329 del 2025, proposto da
LU IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bellomi, Stefano Bellomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano De Ruvo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria, 29;
per l'accertamento del diritto ad ottenere l’ostensione del documento richiesto dal ricorrente nell'istanza ex L. 241/90 e per la condanna a provvedere, prevedendo, in difetto la nomina di un Commissario ad acta per tale adempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa IA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha domandato la condanna dell’amministrazione all’ostensione del documento di cui all’istanza inviata tramite PEC del 3/6/2025.
Si è costituita l’Amministrazione, la quale ha eccepito il difetto di procura di parte ricorrente e ha rappresentato l’avvenuta ostensione del documento richiesto in sede di accesso.
Con memoria del 12 marzo 2026 parte ricorrente ha replicato all’eccezione difensiva e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
All’udienza del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, in virtù del principio della ragione più liquida e stante la soddisfazione delle pretese di parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Per ragioni di equità le spese processuali possono essere ugualmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
IA AT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AT | IC IA |
IL SEGRETARIO