Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/01/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide Ruffo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12126/2013 R.G. proposta da
AVV. , nella qualità di erede di in Parte_1 Persona_1 proprio;
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata dalla mandataria rappresentata Controparte_2
e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi, giusta procura in atti;
-parte opposta- nonchè contro
e entrambi rappresentati e Controparte_3 Controparte_4 difesi dall'avv. Michele Pugliese, giusta procura in atti;
-parte opposta- nonché contro rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Controparte_5
Silvestri, giusta procura in atti;
-parte opposta-
Nonché contro
; Controparte_6
-parte opposta contumace-
avente ad oggetto: giudizio di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, presentata da con Persona_1 ricorso, depositato il 15.02.2023, nella procedura esecutiva
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 17.01.2025, che qui si ha per trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con ricorso, ex art. 617, comma 2, c.p.c., Persona_1 debitrice esecutata nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.5197/2018 R.G.E. ha proposto opposizione all'ordinanza di assegnazione, emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 26.01.2023, chiedendone l'accertamento della nullità.
I.
3-Avendo il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del
24.07.2023, dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, ed assegnato termine di novanta giorni per l'instaurazione del giudizio di merito, con atto di Persona_1 citazione notificato il 23.10.2023, ha introdotto il giudizio di merito, insistendo nella domanda di accertamento della nullità dell'ordinanza di assegnazione opposta.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
18.01.2024, si è costituita la e per essa, quale Controparte_1 mandataria, la la quale, dopo aver eccepito la Controparte_7 manifesta infondatezza dell'opposizione, ne ha chiesto il rigetto con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
I.
5-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
06.02.2024, si sono, altresì, costituiti e Controparte_8
chiedendo il rigetto dell'avversa opposizione, Controparte_4 con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
6-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data
08.02.2024, si è, infine, costituito chiedendo il Controparte_5 rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, oltre al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.
nonostante la regolare instaurazione Controparte_9 del contraddittorio, è, invece, rimasto contumace.
I.
8-Essendo sopravvenuto in corso di causa il decesso dell'originaria parte opponente, all'udienza del Persona_1
14.06.2024, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c.
I.
9-Con ricorso, depositato il 13.09.2024, l'avv. Parte_1
, nella qualità di erede di ha riassunto il
[...] Persona_1 giudizio.
I.10-Con ordinanza del 15.11.2024, il Tribunale, rilevato che, avendo l'avv. comunicato alle altre parti il Parte_1 sopravvenuto decesso dell'originaria parte opponente, a mezzo di posta elettronica certificata, il cui messaggio è stato consegnato in data 12.06.2023, l'istanza di riassunzione, depositata in data
13.09.2023, appariva, prima facie, tardiva ha sottoposto la questione al contraddittorio tra le parti, rinviando all'udienza del
17.01.2025 per la discussione e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termini, sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, nelle quali sono state espressamente invitate ad interloquire sulla questione rilevata ex officio.
I.11-All'udienza del 17.01.2025, in assenza di attività istruttoria, esaurita la discussione orale, sulle conclusioni precisate come da verbale, il giudice si è riservato per la decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolto secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Il giudizio deve essere dichiarato estinto per le seguenti motivazioni.
II.
3-A norma dell'art.299 c.p.c. “Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione, osservati i termini di cui all'articolo 163-bis”.
II.
4-Stabilisce, inoltre, l'art. 300 c.p.c. che “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo
è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente”.
II.
5-Prevede, altresì, l'art. 305 c.p.c. “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue”.
II.
6-A norma, infine, dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c.
“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
II.
7-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che, trattandosi del giudizio di merito, relativo ad un'opposizione agli atti esecutivi, non opera, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della Legge n.742/1969 e dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n.12/1941, la sospensione feriale dei termini processuali.
II.
8-Si veda, da ultimo, nella giurisprudenza di legittimità,
Cass., n.6086/2023 “l'istituto della sospensione feriale dei termini non è applicabile ai giudizi in materia di esecuzione forzata, sia che si tratti di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art.
617 c.p.c.”.
II.9-Nonché Cass., n.95/2017 “L'opposizione a precetto, con la quale si contesta alla parte istante il diritto di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra i procedimenti ai quali non si applica, neppure con riguardo ai termini relativi ai giudizi di impugnazione, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi degli artt. 3, legge
n. 742 del 1969, e 92 dell'ordinamento giudiziario”;
II.10-E, infine, nella giurisprudenza di questo distretto,
Corte Appello Bari, sez. II, n.1159/2022 “l'opposizione a precetto
- come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo - rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della
l. n. 742 del 1969 e dell'art. 92 del R.D. n. 12 del 1942 (ord. giudiziario)”.
II.11-Tanto precisato è pacifico, oltre che provato, dalla documentazione, prodotta dalla stessa parte ricorrente, che l'avv.
, con comunicazione, inviata alle altre parti con messaggio Pt_1 di posta elettronica certificata del 12.06.2024, dichiarava il sopravvenuto decesso della propria assistita, , chiedendo Persona_1
l'interruzione del giudizio.
II.12-È, altresì, incontestato, oltre che provato per tabulas, che il ricorso in riassunzione è stato depositato il 13.09.2024, allorquando il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., decorrente dalla dichiarazione, comunicata dal difensore dell'opponente alle altre parti in data 12.06.2024, era definitivamente maturato il 12.09.2024.
II.13-Sotto questo, profilo si osserva, in particolare, che non può essere condivisa la tesi, sostenuta dall'opponente, secondo cui non potrebbe essere dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo le parti decadute dalla relativa eccezione.
II.14-Rimarcato, in particolare, che a norma dell'art. 307, ultimo comma, c.p.c., nella vigente formulazione, “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio” e che tale disposizione è applicabile, ratione temporis, alla fattispecie oggetto di causa, essendo stato il giudizio instaurato dopo l'entrata in vigore della L. 69/2009, deve evidenziarsi che a non preclude la declaratoria di estinzione del giudizio, l'omessa eccezione da parte degli opposti, essendo il potere-dovere del Tribunale esercitabile d'ufficio.
II.15-È inconferente, pertanto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità, indicata dalla parte opponente, riguardando fattispecie per le quali era applicabile, ratione temporis, l'art. 307, ultimo comma, c.p.c. nella versione anteriore alla modifica, attuata dalla L. 69/2009, a tenore della quale “L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita”.
II.16-Essendo, pertanto, dopo le modifiche apportate dalla L.
69/2009, l'estinzione rilevabile d'ufficio, senza la necessità dell'eccezione di parte, deve rimarcarsi che la relativa statuizione può essere adottata dal giudice in ogni stato e grado del processo.
II.17-Avendo, pertanto, l'avv. depositato il ricorso Pt_1 in riassunzione, soltanto in data 13.09.2024, allorquando il termine perentorio di tre mesi, previsto dall'art. 307, comma 1, c.p.c. era definitivamente spirato il 12.09.2024 deve essere dichiarata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 300, 305 e 307 c.p.c.,
l'estinzione del giudizio.
III.
1-Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., nei rapporti processuali tra la parte opponente e ciascuna delle parti opposte costituite, avendo la prima insistito nel chiedere l'accoglimento nel merito dell'opposizione, nonostante il rilievo ufficioso.
III.
2-Si veda, sul punto, Cass. 533/2016 “In tema di spese giudiziali, ove l'insorta controversia in ordine alla estinzione del processo venga decisa con sentenza, non trova applicazione la regola di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c., ma riprendono vigore i principi sanciti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, il criterio della soccombenza, sebbene limitatamente alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione”.
III.
3-Sotto questo profilo si osserva, in particolare, che non incide sulla condanna alle spese le circostanze che alcune delle parti opposte, costituite, non siano comparse all'udienza del
17.01.2025, dovendosi, intendere implicitamente richiamate, quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.
III.
4-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
22360/2013 “Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (in senso conforme Cass.
11222/2018”.
III.
5-Nonché, nella giurisprudenza di merito, Tribunale Arezzo,
08/01/2020, n.12 “La mancata comparizione della parte e all'udienza di precisazione delle conclusioni non implica in alcun modo una qualche rinuncia alle difese spiegate in corso di causa. Infatti, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate”.
III.
6-Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, (aggiornati al D.M. n°147 del 2022, in forza del principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data,
l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018) assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., quella determinato dal valore dell'ordinanza di assegnazione opposta, pari ad € 123.480,23. III.
7-Vedasi Cass. 35878/2022 “Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede;
(b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato;
(e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile”.
III.
8-L'estrema semplicità della questione di rito, sulla base della quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, giustifica la riduzione ai minimi degli onorari.
Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00
Parte_2
[...]
2.552,00 -50% € 1.276,00
[...]
Introduttiva 1.628,00 -50% € 814,00
Trattazione 5.670,00 -50% € 2.835,00
Decisoria 4.253,00 -50% € 2.126,50
TOTALE € 7.051,00
III.
9-Non vi è, invece, luogo a provvedere nei rapporti processuali tra l'avv. ed essendo Pt_1 Controparte_6 quest'ultimo rimasto contumace.
IV.
1-L'estinzione del giudizio, precludendo l'esame nel merito dell'opposizione, osta all'accertamento dei presupposti per la condanna degli opponenti al risarcimento del danno, derivante da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., richiesta dalle parti opposte.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio di merito, introdotto da con atto di citazione notificato il Persona_1
23.10.2024, relativo all'opposizione, proposta da con Persona_1 ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., depositato in data 15.02.2023, nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi, iscritta al n.5197/2018 R.G.E., avverso l'ordinanza di assegnazione, emessa dal
Giudice dell'Esecuzione in data 26.01.2023, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: applicati gli artt. 300, 305 e 307 c.p.c.;
A. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
B. CONDANNA l'AVV. al pagamento, in favore Parte_1 della delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in € 7.051,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C. CONDANNA l'AVV. al pagamento, in favore Parte_1 di e delle spese Controparte_3 Controparte_4 processuali, che liquida in € 7.051,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
D. CONDANNA l'AVV. al pagamento, in favore Parte_1 di delle spese processuali, che liquida Controparte_5 in € 7.051,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
E. sulle spese, nei rapporti processuali tra l'AVV. CP_10
e Parte_1 Controparte_6
Così deciso in Bari, addì 17.01.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo