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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 20/10/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosa
Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2022 riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
con il patrocinio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
IC EL Bene, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco D'Errico nel cui studio, in Termoli
alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto 5, ha eletto domicilio
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di credito – pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2022 la conveniva in giudizio il Parte_1
per ottenere le seguenti statuizioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'EN al relativo pagamento in favore di I. € 2.539,03 Parte_1
per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli
interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine
di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata
nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che
alla data del 4 aprile 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 261,33; III. gli interessi
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: −
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente
atto; IV. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 7.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, dicui alle fatture prodotte sub doc. 3 e riepilogate sub doc. 4. • IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'EN al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1
dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1
sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e - con decorrenza dal giorno
2 successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, e - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi
dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN e, per l'effetto, condannare l'EN al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con
vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il tutto sulla premessa di essere divenuta titolare dei menzionati crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto, pure allegati al suo fascicolo di produzione.
Il , nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
l'11.01.2023, ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e l'improcedibilità della domanda stante l'omessa negoziazione assistita;
nel merito ne ha contestato la fondatezza stante l'assenza di prova del credito ed ha chiesto dichiararsi inammissibile, per difetto di sussidiarietà, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata.
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, ritualmente depositata, la parte attrice ha precisato il proprio credito riducendolo ad € 2.525,25 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti come doc. 2, oltre a tutti gli interessi moratori già indicati nell'atto di citazione.
La causa, svoltasi la procedura di negoziazione con esito negativo, è stata istruita sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti;
indi è stata assegnata alla scrivente dinanzi alla quale sono state precisate le conclusioni e dalla quale veniva posta in decisione con
3 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
I.
Non condivisibile è l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto rispetto alla nullità
dell'atto di citazione che postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum o della causa petendi;
il che non è dato ravvisare nella specie in considerazione della documentazione in atti e delle difese spiegate. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo (Cass. 17180/2007)
ovvero quando non sia indicata la quantificazione monetaria della pretesa ma questa risulti dai titoli dedotto a sostegno (Cass. 7074/2002). Nondimeno deve rilevarsi che l'EN convenuto ha agevolmente contestato, punto per punto, l'avversa pretesa, anche rispetto agli interessi richiesti, sichhè può ritenersi che l'atto introduttivo, in ossequio alla ratio ispiratrice dell'art. 164 cpc, abbia raggiunto il suo scopo. Non rilevano a tal fine, infatti, le lacune probatorie contestate all'attrice dal convenuto che incidono esclusivamente sull'accertamento della fondatezza della domanda.
II.
La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del del credito non può essere Controparte_1
accolta.
La società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento: di € 2.525,25 per sorte capitale a fronte di n. 13 fatture Telecom s.p.a. (doc. 2) ; di € 7.520,00 per spese di recupero crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 contabilizzati in tre fatture (doc. 3 e 4); di € 400,00, per spese di recupero crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; oltre al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 e di quelli anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
A sostegno delle proprie richieste parte attrice si è limitata ad allegare due atti di cessione
4 (doc. 5), notificati al convenuto a mezzo pec : il primo in data 30.12.2020 CP_1
riguardante esclusivamente i crediti indicati in allegato- ovvero crediti Telecom spa- ed i frutti scaduti e da maturarsi (vedi artt.
7-8 atto Notaio registrato a Milano al n. Persona_2
108812 Serie 1T); il secondo in data 2.8.2021 avente ad oggetto:
- i crediti esistenti identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
- i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
- i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione (vedi artt.
8-9 atto Notaio registrato a Milano al n. Persona_3
70842 Serie 1T).
Ha inoltre allegato un elenco di 13 fatture emesse da Telecom spa tra il 5.06.2020 e
[... l'11.12.2021 con indicate in dettaglio le date dei ritardati pagamenti da parte del CP_1
e le relative fatture (doc. 8); gli screenshots estratti dal Portale dei Controparte_1
Crediti Commerciali del M.E.F. (di seguito solo P.C.C.) relativi a numerose fatture Edison
Energia s.p.a. e Telecom s.p.a (docc. 10-12-13); tre fatture , da essa società emesse nei confronti del convenuto, per spese di recupero crediti e precisamente le fatture n.ri
90005219/2019, 90018999/2019 e 90007409/2021 (docc. 3-4).
A fronte delle contestazioni svolte dal convenuto ritiene questo giudicante che la CP_1
società non abbia assolto all'onere, su di lei gravante ex art. 2697 c.c., di comprovare il titolo della fornitura e la riferibilità delle fatture ai contratti stipulati DAEN , non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la cessione del credito che nulla prova al riguardo e che non può,
in alcun modo, esonerare la cessionaria dalla prova o limitare le difese del debitore.
Nel caso di specie, poi, giova evidenziare che la nonostante le reiterate contestazioni Pt_1
del convenuto, neppure nei concessi termini per le deduzioni istruttorie si è premurata di allegare i contratti conclusi dal con le società cedute. CP_1
Né può ritenersi provato il credito attoreo sulla scorta delle sole fatture allegate e sopra richiamate. Va rilevato infatti che, al pari degli elenchi di cui si è detto sopra, le fatture in quanto atti di formazione unilaterale non possono di per sé sole costituire prova del credito
5 come costantemente e graniticamente sostenuto da tutta la giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cass. Civ. n.ri 34831/2024, 19944/2023, 17659/19, 9542/2018).
Parimenti non possono ritenersi sufficienti a provare il credito i numerosissimi estratti per immagini del P.C.C. istituito dal Ministero delle Finanze nel 2012, neppure commentati dalla parte attrice, dai quali non è dato comprendere nemmeno lo stato dei pagamenti per ogni singolo documento.
A ciò si aggiunga pure che delle tre fatture sopra indicate e delle note di dettaglio ad esse allegate (doc. 3-4), che a dire di proverebbero la debenza della somma di € Pt_1
7.520,00, solo una si riferisce a crediti Telecom spa e precisamente la fattura n. 90007408 del
2021, mentre le altre due sono relative a crediti Edison che, a ben vedere, neppure hanno riguardato le due cessioni per cui è causa ma sono stati oggetto del giudizio RG 684/2020
Tribunale di Larino prima e del successivo giudizio di appello RG 4/2024 C.d. Appello di
PO definito con successivo atto di transazione, intercorso tra le odierne parti in causa, nel quale i medesimi crediti sono stati riportati in dettaglio negli allegati A-B-C (docc.
da 2 a 7 fascicolo convenuto non disconosciuti DAattrice).
Sicchè, alla luce delle sopra riferite risultanze processuali, tutte le domande, anche quelle relative agli interessi moratori e agli ulteriori importi richiesti ex art.6 co.2 del d.lgs. n.
231/02, vanno rigettate, in quanto per far valere quei crediti l'attrice avrebbe dovuto produrre i contratti da cui gli stessi derivano, non potendo appunto ritenersi questi esistenti sulla base di fatture e dei contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito. Occorre, infine, evidenziare che i contratti di cessione hanno riguardato anche crediti che sarebbero sorti in futuro sulla base di contratti già perfezionati e contratti da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione.
III.
Va pure disattesa la domanda proposta in via subordinata dalla società attrice atteso che l'art. precedente art. 2041 c.c.
Sul punto è sufficiente richiamare il granitico indirizzo, cristallizzato anche dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, a mente del quale l'azione di ingiustificato arricchimento è
inammissibile per difetto di sussidiarietà quando l'impoverito dispone di un altro rimedio giuridico tipico per ottenere la tutela del proprio diritto (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Nel
caso in disamina la domanda principale dell'attrice è stata rigettata per il mancato assolvimento dei propri oneri probatori, ovvero per non aver allegato i contratti intercorsi tra la cedente e la P.A., per cui non può esserle consentito di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento.
IV.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (fasi di studio, introduttiva e di decisione) applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 5.4.2022 nei confronti del Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
così provvede:
-Rigetta le domande principali della società attrice;
-Dichiara inammissibile la domanda subordinata avanzata DAattrice ex art. 2041 c.c.;
-condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite liquidate
€ 3.397,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15 %.
Larino, lì 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Rosa Palladino
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2042 c.c. stabilisce espressamente la natura sussidiaria dell'azione contemplata dal
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosa
Palladino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 373/2022 riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc e promossa da:
(C.F. ), in persona del Procuratore dott. , Parte_1 P.IVA_1 Persona_1
con il patrocinio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma, Giuseppe Cardona e
IC EL Bene, elettivamente domiciliata in indirizzo telematico
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco D'Errico nel cui studio, in Termoli
alla Via Cavalieri di Vittorio Veneto 5, ha eletto domicilio
CONVENUTO
OGGETTO: cessione di credito – pagamento somme.
CONCLUSIONI: come da note di udienza ex art. 127 ter cpc da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5 aprile 2022 la conveniva in giudizio il Parte_1
per ottenere le seguenti statuizioni: “IN VIA Controparte_1
PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN dei seguenti crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare l'EN al relativo pagamento in favore di I. € 2.539,03 Parte_1
per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2; II. gli
interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: − “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine
di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata
nell'elenco prodotto sub doc. 2 (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che
alla data del 4 aprile 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 261,33; III. gli interessi
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla
data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: −
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica del presente
atto; IV. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 7.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, dicui alle fatture prodotte sub doc. 3 e riepilogate sub doc. 4. • IN VIA
SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN e, per l'effetto, condannare Parte_1
l'EN al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1
dovuta a per: − sorte capitale, − interessi moratori maturati e maturandi Parte_1
sulla sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5
del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e - con decorrenza dal giorno
2 successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, − interessi
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: - nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato
dal D. Lgs. n. 192/12, e - con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi
dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12; • IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell'EN e, per l'effetto, condannare l'EN al Parte_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1
di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; • IN OGNI CASO: con
vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex
D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Il tutto sulla premessa di essere divenuta titolare dei menzionati crediti in virtù di contratti di cessione pro soluto, pure allegati al suo fascicolo di produzione.
Il , nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata Controparte_1
l'11.01.2023, ha eccepito in via preliminare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 cpc per assoluta incertezza del petitum e della causa petendi e l'improcedibilità della domanda stante l'omessa negoziazione assistita;
nel merito ne ha contestato la fondatezza stante l'assenza di prova del credito ed ha chiesto dichiararsi inammissibile, per difetto di sussidiarietà, la domanda ex art. 2041 c.c. formulata in via subordinata.
Con la prima memoria ex art. 183 VI comma cpc, ritualmente depositata, la parte attrice ha precisato il proprio credito riducendolo ad € 2.525,25 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti come doc. 2, oltre a tutti gli interessi moratori già indicati nell'atto di citazione.
La causa, svoltasi la procedura di negoziazione con esito negativo, è stata istruita sulla scorta della sola documentazione prodotta dalle parti;
indi è stata assegnata alla scrivente dinanzi alla quale sono state precisate le conclusioni e dalla quale veniva posta in decisione con
3 assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc.
I.
Non condivisibile è l'eccezione preliminare sollevata dal convenuto rispetto alla nullità
dell'atto di citazione che postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum o della causa petendi;
il che non è dato ravvisare nella specie in considerazione della documentazione in atti e delle difese spiegate. Infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili da un esame complessivo dell'atto introduttivo (Cass. 17180/2007)
ovvero quando non sia indicata la quantificazione monetaria della pretesa ma questa risulti dai titoli dedotto a sostegno (Cass. 7074/2002). Nondimeno deve rilevarsi che l'EN convenuto ha agevolmente contestato, punto per punto, l'avversa pretesa, anche rispetto agli interessi richiesti, sichhè può ritenersi che l'atto introduttivo, in ossequio alla ratio ispiratrice dell'art. 164 cpc, abbia raggiunto il suo scopo. Non rilevano a tal fine, infatti, le lacune probatorie contestate all'attrice dal convenuto che incidono esclusivamente sull'accertamento della fondatezza della domanda.
II.
La domanda di parte attrice diretta ad accertare il diritto di ad ottenere il Parte_1
pagamento da parte del del credito non può essere Controparte_1
accolta.
La società attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento: di € 2.525,25 per sorte capitale a fronte di n. 13 fatture Telecom s.p.a. (doc. 2) ; di € 7.520,00 per spese di recupero crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12 contabilizzati in tre fatture (doc. 3 e 4); di € 400,00, per spese di recupero crediti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; oltre al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs n. 231/2002 e di quelli anatocistici dalla notifica dell'atto di citazione al soddisfo.
A sostegno delle proprie richieste parte attrice si è limitata ad allegare due atti di cessione
4 (doc. 5), notificati al convenuto a mezzo pec : il primo in data 30.12.2020 CP_1
riguardante esclusivamente i crediti indicati in allegato- ovvero crediti Telecom spa- ed i frutti scaduti e da maturarsi (vedi artt.
7-8 atto Notaio registrato a Milano al n. Persona_2
108812 Serie 1T); il secondo in data 2.8.2021 avente ad oggetto:
- i crediti esistenti identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture;
- i crediti che sorgeranno per l'esecuzione di contratti/ordini già perfezionati;
- i crediti che sorgeranno da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione (vedi artt.
8-9 atto Notaio registrato a Milano al n. Persona_3
70842 Serie 1T).
Ha inoltre allegato un elenco di 13 fatture emesse da Telecom spa tra il 5.06.2020 e
[... l'11.12.2021 con indicate in dettaglio le date dei ritardati pagamenti da parte del CP_1
e le relative fatture (doc. 8); gli screenshots estratti dal Portale dei Controparte_1
Crediti Commerciali del M.E.F. (di seguito solo P.C.C.) relativi a numerose fatture Edison
Energia s.p.a. e Telecom s.p.a (docc. 10-12-13); tre fatture , da essa società emesse nei confronti del convenuto, per spese di recupero crediti e precisamente le fatture n.ri
90005219/2019, 90018999/2019 e 90007409/2021 (docc. 3-4).
A fronte delle contestazioni svolte dal convenuto ritiene questo giudicante che la CP_1
società non abbia assolto all'onere, su di lei gravante ex art. 2697 c.c., di comprovare il titolo della fornitura e la riferibilità delle fatture ai contratti stipulati DAEN , non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la cessione del credito che nulla prova al riguardo e che non può,
in alcun modo, esonerare la cessionaria dalla prova o limitare le difese del debitore.
Nel caso di specie, poi, giova evidenziare che la nonostante le reiterate contestazioni Pt_1
del convenuto, neppure nei concessi termini per le deduzioni istruttorie si è premurata di allegare i contratti conclusi dal con le società cedute. CP_1
Né può ritenersi provato il credito attoreo sulla scorta delle sole fatture allegate e sopra richiamate. Va rilevato infatti che, al pari degli elenchi di cui si è detto sopra, le fatture in quanto atti di formazione unilaterale non possono di per sé sole costituire prova del credito
5 come costantemente e graniticamente sostenuto da tutta la giurisprudenza sia di merito che di legittimità (Cass. Civ. n.ri 34831/2024, 19944/2023, 17659/19, 9542/2018).
Parimenti non possono ritenersi sufficienti a provare il credito i numerosissimi estratti per immagini del P.C.C. istituito dal Ministero delle Finanze nel 2012, neppure commentati dalla parte attrice, dai quali non è dato comprendere nemmeno lo stato dei pagamenti per ogni singolo documento.
A ciò si aggiunga pure che delle tre fatture sopra indicate e delle note di dettaglio ad esse allegate (doc. 3-4), che a dire di proverebbero la debenza della somma di € Pt_1
7.520,00, solo una si riferisce a crediti Telecom spa e precisamente la fattura n. 90007408 del
2021, mentre le altre due sono relative a crediti Edison che, a ben vedere, neppure hanno riguardato le due cessioni per cui è causa ma sono stati oggetto del giudizio RG 684/2020
Tribunale di Larino prima e del successivo giudizio di appello RG 4/2024 C.d. Appello di
PO definito con successivo atto di transazione, intercorso tra le odierne parti in causa, nel quale i medesimi crediti sono stati riportati in dettaglio negli allegati A-B-C (docc.
da 2 a 7 fascicolo convenuto non disconosciuti DAattrice).
Sicchè, alla luce delle sopra riferite risultanze processuali, tutte le domande, anche quelle relative agli interessi moratori e agli ulteriori importi richiesti ex art.6 co.2 del d.lgs. n.
231/02, vanno rigettate, in quanto per far valere quei crediti l'attrice avrebbe dovuto produrre i contratti da cui gli stessi derivano, non potendo appunto ritenersi questi esistenti sulla base di fatture e dei contratti di cessione, che presuppongono comunque l'esistenza di un valido contratto che giustifichi l'esistenza del credito. Occorre, infine, evidenziare che i contratti di cessione hanno riguardato anche crediti che sarebbero sorti in futuro sulla base di contratti già perfezionati e contratti da perfezionarsi nei 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di cessione.
III.
Va pure disattesa la domanda proposta in via subordinata dalla società attrice atteso che l'art. precedente art. 2041 c.c.
Sul punto è sufficiente richiamare il granitico indirizzo, cristallizzato anche dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte, a mente del quale l'azione di ingiustificato arricchimento è
inammissibile per difetto di sussidiarietà quando l'impoverito dispone di un altro rimedio giuridico tipico per ottenere la tutela del proprio diritto (Cass. SS.UU. n. 33954/2023). Nel
caso in disamina la domanda principale dell'attrice è stata rigettata per il mancato assolvimento dei propri oneri probatori, ovvero per non aver allegato i contratti intercorsi tra la cedente e la P.A., per cui non può esserle consentito di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento.
IV.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022 tenuto conto dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), tenuto conto dell'attività effettivamente espletata (fasi di studio, introduttiva e di decisione) applicati i valori medi.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Larino, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 5.4.2022 nei confronti del Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
così provvede:
-Rigetta le domande principali della società attrice;
-Dichiara inammissibile la domanda subordinata avanzata DAattrice ex art. 2041 c.c.;
-condanna la società attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite liquidate
€ 3.397,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15 %.
Larino, lì 17.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Maria Rosa Palladino
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2042 c.c. stabilisce espressamente la natura sussidiaria dell'azione contemplata dal
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