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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta dell'udienza del 14.01.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 259/2022 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. VINCENZO CICCONE Parte_1
OPPONENTE
E
in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti , in persona CP_1 CP_1
del rapp.te legale p.t.,
CONTUMACE
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta e difesa Controparte_2
dall'avv. OLIMPIA RICCETTI
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 18.01.2022 il ricorrente premetteva di aver ricevuto dall' di Nola CP_1
CP_ l'avviso di addebito n. 371 2021 00111022 29 000 in data 27.12.2021, con il quale l' gli chiedeva il pagamento della somma di € 3.329,47, a titolo di contributi dovuti alla Gestione lavoratori autonomi agricoli, in riferimento all'anno 2015.
La parte opponente eccepiva l'illegittimità della pretesa contributiva per intervenuto giudicato, in quanto i medesimi contributi avevano formato oggetto dell'avviso di addebito n. 371 2016
0011335933000, notificatogli il 10.11.2016, il quale era stato annullato dal Tribunale di Nola – G.L. dott.ssa F. Fucci, con la sentenza n. 771 /2020 pubblicata il 16.06.2020, in base alla quale erano stati dichiarati non dovuti i contributi richiesti all'istante, quale coltivatore diretti per gli anni dal 2008 al
2018, non avendo l' fornito la prova dello svolgimento dell'attività di coltivatore diretto. CP_1
Concludeva per l'annullamento del suddetto avviso di addebito con vittoria delle spese di lite.
l' non si costituiva, nonostante fosse stato regolarmente evocato in giudizio. CP_1
Si costituiva l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza di Controparte_2
legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva, chiedeva rigettarsi il ricorso, vinte le spese di giudizio.
All'udienza del 22.11.2022 il giudicante, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo all' , ne dichiarava la contumacia. CP_1
All' odierna udienza, previo deposito delle note di trattazione scritta in cui le parti si riportavano alle rispettive difese, la causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo letto in udienza, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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La domanda è fondata.
1.-Occorre sottolineare, preliminarmente, la tempestività dell'azione, rilevato che dagli atti prodotti dal ricorrente ( v. esito spedizioni ) è emerso che l'avviso di addebito, per cui è causa, CP_3 veniva notificato all'odierno ricorrente in data 27.12.2021, mentre il ricorso in opposizione veniva depositato presso il Tribunale di Nola il 18.01.2021, pertanto nel pieno rispetto del termine di 40 gg. prescritto dalla legge.
2.- Giova, altresì, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
3. Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_4
degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Nel caso di specie vertendosi in materia di opposizione ad avviso di addebito, atto di pertinenza dell' , il quale a decorrere dal 1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per la CP_1 riscossione dei crediti del medesimo , sussiste, pertanto, il difetto di Controparte_5 legittimazione passiva dell' . Controparte_2
Va, comunque, rilevato che l'opponente non ha avanzato nei confronti dell' alcuna domanda CP_6
e che il ricorso appare essere stato notificato, unicamente, ai fini della sospensiva, pertanto la presenza del concessionario nel presente giudizio si appalesa, piuttosto, quale intervento volontario.
4.- Ordunque per quanto attiene alla pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede, occorre rilevare che sulla medesima questione giuridica, oggetto della presente controversia, si è già pronunziato il Tribunale di Nola – G.L. dott.ssa F. Fucci - con la sentenza n.
771/2020, pubblicata il 16.06.2020 e passata in giudicato, come si evince dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, la quale annullava l'avviso di addebito n. 371 2016 0011335933000, notificato al ricorrente il 10.11.2016, avente ad oggetto i medesimi contributi richiesti in questa sede, afferenti l'anno 2015, pertanto il suindicato giudicante dichiarava non dovuti i contributi richiesti dall' , non avendo l' fornito la prova dello svolgimento dell'attività di coltivatore diretto CP_1 CP_5
da parte del sig. , quale fatto costitutivo della pretesa contributiva. Parte_1
Ebbene dagli atti emerge che la suddetta sentenza veniva impugnata innanzi la Corte d'Appello di
Napoli, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, con ricorso depositato il 16.07.2020, e che sul punto si pronunziava la detta Corte di Appello con sentenza n. 1469/2022, pubblicata il 28.04.22, passata in giudicato, come risulta dal certificato della medesima Corte d'Appello del 31.07.2024, prodotto dal ricorrente, pertanto la sentenza del Tribunale di Nola n. 771/2020 risulta essere passata in giudicato nella parte afferente al merito, ancor prima di quella della Corte d'Appello e prima dell'instaurazione del presente giudizio.
Dunque secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione (tra le tante, da ultimo, Cass.
11314/18) qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo.
Considerato, altresì, che sul punto la Suprema Corte ha affermato “ ..infatti l'accertamento del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio del principio del NE BIS
IN IDEM ( Cass. 11 giugno 2021 n. 16589), inoltre è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio ( giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che , seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, di talché, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di esso sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente sul punto decisivo comune ad entrambe le cause, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo ( cfr Cass. N. 5486/2019, Cass n. 26089/2019).
Pertanto, dev'essere dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2021 00111022 29 000 impugnato in questa sede, stante l'intervento del giudicato sulla medesima questione giuridica.
Le spese processuali vanno liquidate, seppure opportunamente ridotte in virtù dell'assenza di una fase istruttoria, come in dispositivo
P.Q.M.
il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione Monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Bertha Romano, così definitivamente provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_2
;
[...]
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 371 2021 00111022 29 000, impugnato in questa sede;
- condanna l al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in CP_1
complessivi € 1.701,00 oltre IVA, CPA e spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Nola, 14 GENNAIO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano