TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2365/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2365/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Di Dio Irene) Parte_1
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Amato Salvatore) Controparte_1
RICORRENTE (già resistente)
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 11.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che con ricorso del 06.11.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
26.07.1990, a Palermo, con;
Controparte_1 che, con memoria del 14.5.2025, si costituiva la convenuta chiedendo congiuntamente al ricorrente la trasformazione del rito e l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “ Il sig. parteciperà al mantenimento ordinario delle figlie Parte_1 Per_1 nata il [...] e nata il [...], entrambe maggiorenni ma non Per_2 economicamente indipendenti e autosufficienti, corrispondendo alla sig.ra
[...]
un assegno di mantenimento pari ad € 850,00 (ottocentocinquanta/00) in CP_1 ragione di € 425,00 (quattrocentoventicinque/00) per ciascuna delle due figlie, da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e soggetto ad aumento Istat. come per legge;
Il sig. inoltre, contribuirà, in ragione del 50% alle spese Parte_1
straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, corrispondendo il dovuto nelle medesime modalità previste per il mantenimento afferente alle spese ordinarie, entro il giorno 5 del mese successivo alla richiesta di rimborso;
2) Il sig. corrisponderà altresì alla sig.ra un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile pari ad € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) da versare alla medesima entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad aumento istat. come per legge”, che all'udienza del 11.6.2025, le parti hanno depositato delle note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate:
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 26.07.1990,
a Palermo, da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nata ad [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Canicattì al n. 62, parte II, serie B, anno 1990; omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata il
14.5.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)