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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/10/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 3508/2025 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maria Anna Grilletti
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CERTOMA' FRANCESCO, TA BATTIATO e ANTONIO
IU
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 3.200,00, ritenuta dall' indebitamente erogata a titolo di CP_1 indennità COVID-19 n. 114917/2020, per il periodo dal 1.3.2020 al 30.6.2020.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver riesaminato la richiesta di restituzione CP_1 somme, con conseguente abbandono, in autotutela, del debito anzidetto. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha comprovato quanto dedotto nella CP_1 memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo,
l' ha provveduto all'annullamento del debito vantato, avvenuto in data 8.10.2025. CP_1
Ritiene, pertanto, codesto Tribunale, che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 1018,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna Grilletti, dichiaratasi antistataria.
Taranto, 28.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia n. rg. 3508/2025 promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Maria Anna Grilletti
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CERTOMA' FRANCESCO, TA BATTIATO e ANTONIO
IU
- Resistente -
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.4.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 3.200,00, ritenuta dall' indebitamente erogata a titolo di CP_1 indennità COVID-19 n. 114917/2020, per il periodo dal 1.3.2020 al 30.6.2020.
Si costituiva l' il quale deduceva di aver riesaminato la richiesta di restituzione CP_1 somme, con conseguente abbandono, in autotutela, del debito anzidetto. Chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il procuratore di parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna dell' CP_1 convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n°
133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha comprovato quanto dedotto nella CP_1 memoria di costituzione, ovvero l'avvenuto annullamento in autotutela dell'indebito.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite, deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, rileva il Tribunale come solo a seguito del deposito del ricorso introduttivo,
l' ha provveduto all'annullamento del debito vantato, avvenuto in data 8.10.2025. CP_1
Ritiene, pertanto, codesto Tribunale, che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell' parte virtualmente CP_1 soccombente, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese e competenze del giudizio, che liquida CP_1 in complessivi € 1018,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Maria Anna Grilletti, dichiaratasi antistataria.
Taranto, 28.10.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)