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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/09/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore- ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 609 ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] ed elettivamente domiciliato in Rieti, Via Garibaldi n. Parte_1
264/E presso lo studio dell'Avv. Chiara Mestichelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- ricorrente -
E nata a [...] l'[...] ed elettivamente domiciliata in Rieti, Via dei Crispolti CP_1
n. 46 presso lo studio dell'Avv. Luca Conti che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
- resistente -
NONCHE'
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 03.07.2025
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 22.05.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 10.05.2014 in CP_1
Leonessa.
1 A tal fine, richiamando per i dettagli in fatto il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: dal matrimonio sono nati , in data 02.04.2008, e il 14.09.2012; in Persona_1 Persona_2 data 26-29.08.2017 veniva omologata con decreto la separazione personale dei coniugi;
durante il primo anno di separazione, i coniugi hanno dato attuazione alle previsioni sottoscritte in sede di separazione;
con riferimento alla gestione dei figli, la separazione omologata ha avuto regolare svolgimento fino al dicembre 2018, data in cui la ha iniziato a porre in essere gravi CP_1 inadempimenti ai propri obblighi genitoriali, nonché ad assumere atteggiamenti fortemente avversativi e finanche aggressivi pure nei confronti dei figli, oltre che verso il e la sua Pt_1 famiglia;
con l'inizio del 2019 la situazione di crisi familiare è precipitata in quanto la ha CP_1 iniziato a dare chiari segni di squilibrio, sia nella gestione del rapporto col sia – cosa ancor Pt_1 più grave e intollerabile – nella conduzione del rapporto di madre;
a partire dal 2019 il tribunale per i minorenni di Roma è intervenuto più volte sul nucleo familiare;
con sentenza emessa dal Tribunale di Rieti n. 348/2022 del 15.09.2022, passata in giudicato, è stata dichiarata inammissibile la domanda di separazione riproposta dalla CP_1
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto la sentenza di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso.
Costituitasi in giudizio, la resistente non si è opposta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma ha contestato integralmente quanto dedotto da controparte nella comparsa cui si rimanda per le specifiche contestazioni in fatto, evidenziando, in particolare, come dalla fine del mese di giugno 2024 il figlio è ritornato spontaneamente a vivere nella casa coniugale Per_1 affidata alla e in cui lei vive insieme al figlio più piccolo e che la ha CP_1 Per_2 CP_1 sempre contribuito all'economia familiare aiutando il marito in ogni attività che egli richiedesse, anche collaborando con continuità nell'azienda di famiglia del Pt_1
Alla prima udienza del 26 settembre 2024 sono state sentite le parti, le quali hanno confermato le circostanze di cui al ricorso.
Con Ordinanza del 10.02.2025, previa audizione dei figli minori, il giudice ha adottato i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e ha rinviato all'udienza del 03-07-2025 per esame della documentazione richiesta formulando alle parti una proposta conciliativa.
All'udienza del 03.07.2025 gli avvocati hanno chiesto la sentenza sullo status e il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e dalle dichiarazioni rese dalle stesse alla prima udienza nonché tenuto conto della volontà di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale,
2 i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Le spese verranno liquidate con la pronuncia definitiva.
p.q.m.
non definitivamente decidendo nella causa n. 609/2024 R.G. promossa da nato a Parte_1
Rieti il 06.01.1979 nei confronti di nata a [...] l'[...], con l'intervento del CP_1
Pubblico Ministero:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Parte_1 CP_1
Leonessa il 10.05.2014, trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune (anno 2014, atto n.
2, parte II, serie A);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rieti, il 23.7.2025
Il giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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