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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 23/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 677/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a GRADARA il 30/05/2004 da:
nata il [...] a [...] Controparte_1
E ata/o il 31/03/1976 a RICCIONE (RN) CP_2
Premesso che:
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti nel ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che le parti hanno contratto matrimonio civile a GRADARA il 30/05/2004, optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli:
nato a [...] il [...], maggiorenne ma ancora economicamente Per_1
non indipendente e nata a [...] il [...]; Per_2
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 14/04/2021; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 23/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott.ssa Lorena Mussoni - Presidente rel.
Dott. Davide Storti - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'emarginato procedimento per divorzio congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto a GRADARA il 30/05/2004 da:
nata il [...] a [...] Controparte_1
E ata/o il 31/03/1976 a RICCIONE (RN) CP_2
Premesso che:
- con ricorso congiunto, nell'emarginato procedimento, i coniugi suddetti hanno chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, indicando compiutamente nel ricorso le condizioni pattuite;
- l'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., dove le parti hanno confermato l'accordo e le condizioni raggiunti nel ricorso introduttivo;
Rilevato che il PM non ha mosso rilievi;
Udito il relatore;
RILEVATO: che le parti hanno contratto matrimonio civile a GRADARA il 30/05/2004, optando per il regime della separazione dei beni;
dalla loro unione sono nati due figli:
nato a [...] il [...], maggiorenne ma ancora economicamente Per_1
non indipendente e nata a [...] il [...]; Per_2
che i predetti vivono separati da oltre sei mesi, per effetto di separazione consensuale omologata da questo Tribunale in data 14/04/2021; che tra essi non è mai intervenuta riconciliazione e, pertanto, deve ritenersi cessata da anni ogni comunione materiale e spirituale;
RITENUTO che le condizioni concordate rispondano all'interesse della prole, che le clausole relative ai figli non siano in contrasto con i loro interessi e che siano sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze;
che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo; che, pertanto, il divorzio in questione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contrario alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare;
Visto l'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 898/70
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio di cui sopra, tra le parti del presente giudizio;
PRENDE ATTO delle condizioni concordate di cui al ricorso congiunto come sopra riportate, che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 23/06/2025
Il Presidente
Lorena Mussoni