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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/03/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 19774 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO e dell'avv. SCARNECCHIA C.F._2
MASSIMILIANO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FIORUCCI LUCIANO ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE N.2 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO CONVENUTO
Oggi 04/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, ALLE ORE 11,46 sono comparsi:
Per l'avv.to SCARNECCHIA MASSIMILIANO PAOLO;
Parte_1
Per l'avv.to MALTAROLO ALESSANDRO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19774/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO e dell'avv. SCARNECCHIA C.F._2
MASSIMILIANO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FIORUCCI LUCIANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE N.2 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 17/10/2024 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 9.7.2021, con il quale le Signore
e hanno proposto impugnazione avverso la delibera assunta dal Parte_1 Parte_2 [...]
in data 13.4.2021, nella parte in cui è stato approvato un criterio di riparto che Controparte_1 prevedeva la suddivisione del costo dell'intero intervento straordinario sulla sottocentrale termica anche sui millesimi di proprietà dei lastrici solari delle attrici, che asseriva non fossero serviti dall'impianto di riscaldamento e erogazione di acqua calda.
Il giudizio è stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Milano ed il si è costituito CP_1 eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Milano e chiedendo nel merito di respingersi la domanda delle attrici, contestandola in fatto e diritto.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1249/2023, depositata in cancelleria il 22.2.2023, che dichiarava la incompetenza per valore del Giudice di Pace di Milano in favore del Tribunale di Milano.
La stessa veniva quindi riassunta dalle condomine e davanti al Giudice Parte_1 Parte_2 dichiarato competente con comparsa in riassunzione notificata in data 21/05/2023.
Si costituiva quindi il chiedendo nel merito di respingersi la domanda delle attrici, CP_1 contestandola in fatto e diritto.
All'esito della prima udienza venivano assegnati i termini ex art.183 sesto comma cpc e, depositate le memorie, a scioglimento della riserva presa in occasione della successiva udienza, venivano disattese le istanze istruttorie orali e documentali formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alle successive udienze le parti chiedevano rinvio al fine di tentare la conciliazione della lite e, infine, non concretizzatasi quest'ultima e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
" Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera del 13.4.2021 in relazione al criterio di riparto delle spese adottato dal nei limiti della quota applicata dalla delibera alle due CP_1 attrici per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullabilità e/o invalidità;
- condannare il convenuto alla rifusione in favore delle attrici delle spese e compensi CP_1 professionali della procedura di mediazione obbligatoria e del presente giudizio. “
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO: respingere l'avversaria domanda ed ogni avversaria istanza, perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze di lite.”.
Alla odierna udienza, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia, va osservato che le odierne attrici, proprietarie ciascuna nello stabile condominiale di un appartamento al 17° piano e del soprastante lastrico solare, hanno impugnato la delibera assunta nell'ambito dell'assemblea del 13/04/2021 asserendo che la stessa avrebbe adottato un erroneo criterio nel riparto delle spese per i lavori di riqualificazione della sottocentrale termica decisa con la delibera del 17/07/2018.
Le stesse si dolgono che il riparto prevede la suddivisione del costo dell'intero intervento straordinario anche sui millesimi di proprietà dei lastrici solari e non solo degli appartamenti, laddove i lastrici solari non sarebbero raggiunti, fin dalla costruzione dell'edificio e della relativa impiantistica, dalla fornitura di riscaldamento e acqua calda.
Allegano quindi che i proprietari dei lastrici solari sarebbero titolari del diritto di condominio su questi impianti solo limitatamente ai millesimi dei propri appartamenti ma non relativamente ai millesimi dei lastrici, perché questi ultimi non parteciperebbero alla comunione degli impianti in quanto non serviti dagli stessi.
Eccepisce di contro il convenuto che le proprietà delle attrici costituirebbero un unico immobile CP_1
e non due unità distinte tra appartamento e lastrico solare e che il totale dei millesimi ad esse complessivamente attribuito in misura di 14,24, come risultante sia dai rogiti che dalle tabelle millesimali condominiali, correttamente sarebbe stato utilizzato ai fini del riparto della spesa oggetto di giudizio.
Come è noto, in tema di beni comuni condominiali la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Saz.II n°30025/2024) ha ritenuto che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n.
24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.
L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune
(Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia uscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n.
4119).”.
Seguendo l'argomentare logico della giurisprudenza citata va osservato nel caso in esame che è pacifico in atti che l'impianto condominiale oggetto di delibera è posto a servizio di tutte le proprietà immobiliari site nello stabile condominiale ivi compresi gli appartamenti al diciassettesimo piano delle attrici.
Esaminati poi gli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà di detti immobili a seguito del frazionamento dell'unica proprietà indivisa, nonchè quelli derivativi con i quali le odierne attrici hanno acquistato la proprietà degli stessi immobili, emerge da una loro piana lettura che i lastrici solari sono pertinenze dei sottostanti appartamenti posti al diciassettesimo piano, così da costituire insieme con essi una complessiva, unica, unità immobiliare (cfr.: docc.12, 13 e 14 delle attrici).
Di fronte a tale chiara indicazione nei titoli di acquisto e provenienza è irrilevante la circostanza che negli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà di detti immobili siano stati indicati distintamente i millesimi per gli appartamenti da quelli per i lastrici solari, come allegato dalle attrici, atteso che tale indicazione costituisce solo una misura del valore della proprietà ai fini della partecipazione alle spese di ciascun condomino.
Così che tali distinte indicazioni nei suddetti atti appaiono semmai rivolte a facilitare i calcoli relativi ai quorum ed al riparto delle spese condominiali in caso di possibili frazionamenti della unica proprietà costituita da appartamento e lastrico solare o nel caso di future sopraelevazioni e alienazioni delle nuove costruzioni separatamente da quelle preesistenti.
Parimenti irrilevanti sono poi la esistenza di diverse decisioni sul punto prese in distinti Condominii facenti parte del complesso Supercondominiale o quelle inerenti la esenzione dei box dalle spese di riscaldamento e manutenzione dell'impianto prese nel convenuto, come allegata e dalle attrici. CP_1
Le stesse non costituiscono un valido precedente ai fini dell'esame della legittimità della delibera impugnata in quanto le prime sono espressione di volontà condominiale di un consesso distinto da quello che ha emesso la delibera impugnata;
mentre le seconde sono frutto di una decisione che è espressione di volontà condominiale e come tali sono sottoponibili solo al vaglio di legittimità ma non alla valutazione del merito delle stesse, che comunque, entrambi non sono operabili in questa sede.
Va poi solo ulteriormente osservato che non è in contestazione tra le parti che il riparto delle spese in esame sia avvenuto a carico delle attrici in misura pari al totale dei millesimi attribuiti complessivamente alla loro proprietà individuale, nella misura di 14,24 millesimi, come indicati negli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà per appartamento e pertinenziale lastrico solare.
Posto quindi che la proprietà immobiliare delle attrici è unitariamente costituita da appartamento e pertinenziale lastrico solare di copertura dello stesso e che l'impianto di riscaldamento e erogazione di acqua calda è pacificamente servente ed accessorio dell'appartamento, non emerge il vizio di legittimità sollevato dalle attrici con riferimento al riparto delle spese relative alla manutenzione dell'impianto in esame.
Ne consegue il rigetto delle domande delle attrici, con assorbimento conseguente di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez.
U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno poste a carico delle attrici, in solido tra di loro ed a favore del convenuto . CP_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, determinandola sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande delle attrici e Parte_1 Parte_2
- Condanna le attrici e in solido tra di loro, a corrispondere al convenuto Parte_1 Parte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze Controparte_2 di lite, liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 19774 DELL'ANNO 2023
FRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO e dell'avv. SCARNECCHIA C.F._2
MASSIMILIANO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FIORUCCI LUCIANO ATTORI
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE N.2 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO CONVENUTO
Oggi 04/03/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, ALLE ORE 11,46 sono comparsi:
Per l'avv.to SCARNECCHIA MASSIMILIANO PAOLO;
Parte_1
Per l'avv.to MALTAROLO ALESSANDRO Controparte_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni come in atti e discutono in conformità e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale. Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 19774/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. FIORUCCI LUCIANO e dell'avv. SCARNECCHIA C.F._2
MASSIMILIANO PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA LARGA 13 20122 MILANO presso il difensore avv. FIORUCCI LUCIANO ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MALTAROLO Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA COSIMO DEL FANTE N.2 MILANO presso il difensore avv. MALTAROLO ALESSANDRO CONVENUTO
- OGGETTO: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137, II comma c.c..
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 17/10/2024 e in formato digitale depositate nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 9.7.2021, con il quale le Signore
e hanno proposto impugnazione avverso la delibera assunta dal Parte_1 Parte_2 [...]
in data 13.4.2021, nella parte in cui è stato approvato un criterio di riparto che Controparte_1 prevedeva la suddivisione del costo dell'intero intervento straordinario sulla sottocentrale termica anche sui millesimi di proprietà dei lastrici solari delle attrici, che asseriva non fossero serviti dall'impianto di riscaldamento e erogazione di acqua calda.
Il giudizio è stato incardinato davanti al Giudice di Pace di Milano ed il si è costituito CP_1 eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito in favore del Tribunale di Milano e chiedendo nel merito di respingersi la domanda delle attrici, contestandola in fatto e diritto.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1249/2023, depositata in cancelleria il 22.2.2023, che dichiarava la incompetenza per valore del Giudice di Pace di Milano in favore del Tribunale di Milano.
La stessa veniva quindi riassunta dalle condomine e davanti al Giudice Parte_1 Parte_2 dichiarato competente con comparsa in riassunzione notificata in data 21/05/2023.
Si costituiva quindi il chiedendo nel merito di respingersi la domanda delle attrici, CP_1 contestandola in fatto e diritto.
All'esito della prima udienza venivano assegnati i termini ex art.183 sesto comma cpc e, depositate le memorie, a scioglimento della riserva presa in occasione della successiva udienza, venivano disattese le istanze istruttorie orali e documentali formulate dalle parti e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alle successive udienze le parti chiedevano rinvio al fine di tentare la conciliazione della lite e, infine, non concretizzatasi quest'ultima e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata nuovamente per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
" Nel merito: - accertare e dichiarare l'illegittimità della delibera del 13.4.2021 in relazione al criterio di riparto delle spese adottato dal nei limiti della quota applicata dalla delibera alle due CP_1 attrici per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullabilità e/o invalidità;
- condannare il convenuto alla rifusione in favore delle attrici delle spese e compensi CP_1 professionali della procedura di mediazione obbligatoria e del presente giudizio. “
Parte convenuta precisava le conclusioni come da foglio depositato in atti che di seguito si trascrivono:
“NEL MERITO: respingere l'avversaria domanda ed ogni avversaria istanza, perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. Con la condanna alle spese e competenze di lite.”.
Alla odierna udienza, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, la stessa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Nel merito della controversia, va osservato che le odierne attrici, proprietarie ciascuna nello stabile condominiale di un appartamento al 17° piano e del soprastante lastrico solare, hanno impugnato la delibera assunta nell'ambito dell'assemblea del 13/04/2021 asserendo che la stessa avrebbe adottato un erroneo criterio nel riparto delle spese per i lavori di riqualificazione della sottocentrale termica decisa con la delibera del 17/07/2018.
Le stesse si dolgono che il riparto prevede la suddivisione del costo dell'intero intervento straordinario anche sui millesimi di proprietà dei lastrici solari e non solo degli appartamenti, laddove i lastrici solari non sarebbero raggiunti, fin dalla costruzione dell'edificio e della relativa impiantistica, dalla fornitura di riscaldamento e acqua calda.
Allegano quindi che i proprietari dei lastrici solari sarebbero titolari del diritto di condominio su questi impianti solo limitatamente ai millesimi dei propri appartamenti ma non relativamente ai millesimi dei lastrici, perché questi ultimi non parteciperebbero alla comunione degli impianti in quanto non serviti dagli stessi.
Eccepisce di contro il convenuto che le proprietà delle attrici costituirebbero un unico immobile CP_1
e non due unità distinte tra appartamento e lastrico solare e che il totale dei millesimi ad esse complessivamente attribuito in misura di 14,24, come risultante sia dai rogiti che dalle tabelle millesimali condominiali, correttamente sarebbe stato utilizzato ai fini del riparto della spesa oggetto di giudizio.
Come è noto, in tema di beni comuni condominiali la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Saz.II n°30025/2024) ha ritenuto che: “secondo quanto già reiteratamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, per affermare la condominialità di un bene occorre gradatamente verificare dapprima che la res, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinata oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (cfr. Cass. Sez. Unite, 7/07/1993, n. 7449 e, più recentemente, Cass., Sez. 2, 8/09/2021, n.
24189), e poi che sussista un titolo contrario alla “presunzione” di condominialità, facendo riferimento esclusivo al primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto.
L'art. 1117 cod. civ., infatti, nel contemplare un elenco, non tassativo, di beni caratterizzati dalla loro attitudine oggettiva al godimento comune e dalla concreta destinazione dei medesimi al servizio comune
(Cass., Sez. 2, 18/4/2023, n. 10269; Cass., Sez. 2, 23/08/2007, n. 17928), opera ogniqualvolta, nel silenzio del titolo, il bene, per le sue caratteristiche, sia uscettibile di utilizzazione da parte di tutti i proprietari esclusivi (Cass., Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764; Cass., Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143), in quanto detta una presunzione di comune appartenenza a tutti i condòmini che non può essere vinta con qualsiasi prova contraria, ma soltanto alla stregua delle “opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass.,
Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440). La situazione di condominio, regolata dagli artt. 1117 e seguenti cod. civ., si attua, infatti, sin dal momento in cui si opera il frazionamento della proprietà di un edificio, a seguito del trasferimento della prima unità immobiliare suscettibile di separata utilizzazione dall'originario unico proprietario ad altro soggetto (Cass., Sez. 2, 6/7/2022, n. 21440, cit.), la cui trascrizione, comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni, ne consente l'opponibilità ai terzi dalla data dell'eseguita formalità (Cass., Sez. 2, 17/2/2020, n. 3852; Cass., Sez. 2, 9/12/1974, n.
4119).”.
Seguendo l'argomentare logico della giurisprudenza citata va osservato nel caso in esame che è pacifico in atti che l'impianto condominiale oggetto di delibera è posto a servizio di tutte le proprietà immobiliari site nello stabile condominiale ivi compresi gli appartamenti al diciassettesimo piano delle attrici.
Esaminati poi gli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà di detti immobili a seguito del frazionamento dell'unica proprietà indivisa, nonchè quelli derivativi con i quali le odierne attrici hanno acquistato la proprietà degli stessi immobili, emerge da una loro piana lettura che i lastrici solari sono pertinenze dei sottostanti appartamenti posti al diciassettesimo piano, così da costituire insieme con essi una complessiva, unica, unità immobiliare (cfr.: docc.12, 13 e 14 delle attrici).
Di fronte a tale chiara indicazione nei titoli di acquisto e provenienza è irrilevante la circostanza che negli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà di detti immobili siano stati indicati distintamente i millesimi per gli appartamenti da quelli per i lastrici solari, come allegato dalle attrici, atteso che tale indicazione costituisce solo una misura del valore della proprietà ai fini della partecipazione alle spese di ciascun condomino.
Così che tali distinte indicazioni nei suddetti atti appaiono semmai rivolte a facilitare i calcoli relativi ai quorum ed al riparto delle spese condominiali in caso di possibili frazionamenti della unica proprietà costituita da appartamento e lastrico solare o nel caso di future sopraelevazioni e alienazioni delle nuove costruzioni separatamente da quelle preesistenti.
Parimenti irrilevanti sono poi la esistenza di diverse decisioni sul punto prese in distinti Condominii facenti parte del complesso Supercondominiale o quelle inerenti la esenzione dei box dalle spese di riscaldamento e manutenzione dell'impianto prese nel convenuto, come allegata e dalle attrici. CP_1
Le stesse non costituiscono un valido precedente ai fini dell'esame della legittimità della delibera impugnata in quanto le prime sono espressione di volontà condominiale di un consesso distinto da quello che ha emesso la delibera impugnata;
mentre le seconde sono frutto di una decisione che è espressione di volontà condominiale e come tali sono sottoponibili solo al vaglio di legittimità ma non alla valutazione del merito delle stesse, che comunque, entrambi non sono operabili in questa sede.
Va poi solo ulteriormente osservato che non è in contestazione tra le parti che il riparto delle spese in esame sia avvenuto a carico delle attrici in misura pari al totale dei millesimi attribuiti complessivamente alla loro proprietà individuale, nella misura di 14,24 millesimi, come indicati negli atti di acquisto dei primi assegnatari della proprietà per appartamento e pertinenziale lastrico solare.
Posto quindi che la proprietà immobiliare delle attrici è unitariamente costituita da appartamento e pertinenziale lastrico solare di copertura dello stesso e che l'impianto di riscaldamento e erogazione di acqua calda è pacificamente servente ed accessorio dell'appartamento, non emerge il vizio di legittimità sollevato dalle attrici con riferimento al riparto delle spese relative alla manutenzione dell'impianto in esame.
Ne consegue il rigetto delle domande delle attrici, con assorbimento conseguente di ogni altra domanda ed eccezione oggetto di giudizio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez.
U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese e competenze del presente giudizio e della mediazione seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e vanno poste a carico delle attrici, in solido tra di loro ed a favore del convenuto . CP_1
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo, determinandola sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia n°55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Rigetta le domande delle attrici e Parte_1 Parte_2
- Condanna le attrici e in solido tra di loro, a corrispondere al convenuto Parte_1 Parte_2
, in persona del suo amministratore pro tempore, le spese e competenze Controparte_2 di lite, liquidate in €. 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 4 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani