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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
VERBALE D'UDIENZA
n. 425/2024 R.G.
All'udienza del 15.04.2025 alle ore 09.30 davanti al Giudice OP Marina Ghiretti sono presenti per la parte attrice, qui rappresentata giusta procura dalla Parte_1
figlia oggi presente personalmente, l'Avv. Paludi Carmine e per la parte Persona_1
convenuta, l'Avv. Borelli Riccardo, i quali precisano le conclusioni come Controparte_1
in atti cui interamente si richiamano e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione. Le parti rinunciano alla lettura del dispositivo. L'avv. Borelli rileva che non è stato dimostrato l'annullamento della CILAS che è a oggi valida ed efficacie e depositata presso gli uffici comunali. L'avv. Paludi rileva come agli atti vi siano tutti i documenti che dimostrano il contrario in merito all'annullamento della CILAS, compresa la corrispondenza del Comune.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e alle ore 12.00 deposita sentenza integrale
Il Giudice OP
Marina Ghiretti
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Marina
Ghiretti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado, iscritta al n. 425/24 del ruolo generale per gli affari contenziosi, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.04.2025,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Paludi Parte_1
attore contro rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Borelli Controparte_1
convenuto
Oggetto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. e ss.
Conclusioni: come da verbale di udienza
+++++++++++++
Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge
69/2009, che ritiene sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”. Per consolidata giurisprudenza della
Suprema Corte, il giudice, infatti, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto a esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione pagina 2 di 12 concretamente adottata (v. Cass. Civ. sez. Il 27.07.2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011, n. 15389 e Cass. Civ.
18.05.2012, n. 7937): le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato in data 05.03.2024 la sig.ra conveniva Parte_1
in giudizio al fine di vederla condannata, previa declaratoria di risoluzione Controparte_1
del contratto che le legava, al risarcimento dei danni che riteneva di avere subito per l'inadempimento avversario e, precisamente, il riconoscimento del danno emergente pari a euro 12.634,66 per spese legali ed euro 3.518,40 per maggior consumo di energia elettrica, oltre al danno da perdita di chances per non aver potuto usufruite dell'impianto fotovoltaico con accumulatore, che quantificava in euro 43.709,00, previa compensazione con la somma eventualmente riconosciuta come dovuta a seguito dell'esperenda istruttoria per i lavori effettivamente eseguiti nell'immobile attoreo da parte della convenuta.
Venivano depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. da parte attrice e a scioglimento della riserva di cui all'udienza fissata ex art. 183 c.p.c., nella quale il legale del convenuto compariva senza costituirsi, veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
In corso di causa veniva acquisito il fascicolo n. 2004/2022 R.G. del Tribunale di Piacenza relativo allo svolgimento dell'ATP tra le parti in contraddittorio.
In data 18.12.2024 si costituiva la società per il tramite dell'Avv. Borelli, la Controparte_1
quale contestava le richieste risarcitorie di parte attrice, eccependo, in ordine alla domanda di risarcimento del danno relativo alla perdita di chances rappresentata dal beneficio fiscale Superbonus 110%, a) la concausa ex art. 1227 c.c. per fatto imputabile all'attrice, sostenendo che ella avrebbe omesso di comunicare i dati del soggetto cessionario del credito fiscale alla stessa spettante impedendo, di conseguenza, la predisposizione del visto fiscale al fine della generazione del credito fiscale b)
l'interruzione del nesso di causa tra il danno asseritamente subito e la condotta di pagina 3 di 12 , che ha offerto ex art. 1220 c.c. la prestazione di incaricare un nuovo tecnico CP_1
Per_ al fine di correggere l'asseverazione tecnica redatta in un primo momento dall'Ing. .
All'udienza del 18.12.2024 veniva revocata la contumacia della convenuta e, con successivo provvedimento del 01.01.25, il Giudice fissava udienza per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. fissando per l'incombente l'udienza del 15.04.2025 e concedendo alle parti termine intermedio per il deposito delle note conclusive e successive repliche.
La causa è discussa oralmente all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ritiene che la domanda attorea proposta nei confronti di sia fondata e, Controparte_1
come tale, debba essere accolta per i seguenti motivi la vicenda trae origine da un contratto stipulato dalla sig.ra con Parte_1
in data 28.12.2021, per l'installazione, presso la propria abitazione di Controparte_1
Castelvetro Piacentino, di impianto Fotovoltaico 7,5 Kw, Sistema di accumulo 19,2 Kw,
Colonnina di ricarica auto 7,4 Kw, Caldaia a condensazione Immergas, Pompa di calore ibrida, domotica, valvole termostatiche, Ape pre e post, con la previsione di tutte pratiche per il bonis del 110% e quindi asseverazioni, visto conformità, con formula chiavi in mano.
Il termine per la consegna lavori era fissato a Giugno 2022, per un costo di euro 87.418,00
(v. doc. 1 attoreo). Parte attrice pagava in data 09.02.2022 la somma di euro 990,00 per il costo del pacchetto verifica fattibilità tecnica (v. contabile bonifico di cui al doc. 2 attoreo) e un acconto sul contratto di euro 44.745,00 in data 04.4.22 per i lavori pattuiti
(v. contabile bonifico di cui al doc. 3 attoreo). Senonché l'attrice lamentava che le opere appaltate non venivano terminate né veniva portata a termine la pratica del così detto bonus 110%, in quanto non venivano presentate le debite richieste e i debiti documenti.
Parte attrice chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto concluso tra le parti, previo accertamento dell'esatto importo ancora da versare a per i lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della sig.ra CP_1
il tutto con condanna al risarcimento dei danni subiti per le spese legali di ATP, Pt_1
parcelle CTP Ing. parcelle Avv. Paludi, negoziazione assistita parcella Avv. Paludi, CP_2
giuste fatture che allegava. Chiedeva la condanna altresì per l'ulteriore danno per perdita di chances dei bonus fiscali e per il danno da mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico,
pagina 4 di 12 dalla data prevista di consegna dei lavori al soddisfo. Il tutto per un totale di euro
51.721,01. Tutto questo veniva contestato da in sede di costituzione. CP_1
Preliminarmente non si può prescindere dall'evidenziare come parte convenuta, costituitasi tardivamente in data 18.12.24, abbia maturato la decadenza di cui all'art. 167
c.p.c. dalla possibilità di rilevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio e dalla produzione di documentazione (essendosi costituita oltre il termine di cui alle tre memorie ex art. 171 ter c.p.c. scaduto nel luglio 2024), dovendo pertanto limitare la propria difesa a una mera contestazione delle difese avversarie. ha prodotto, CP_1
in sede di costituzione, documentazione mediante integrazione di mail e di documenti nella narrativa dell'atto, in espressa violazione del dettato normativo in materia di preclusioni istruttorie: come tali le indicazioni documentali inserite non potranno essere considerate ammissibili, in quanto conseguenza di una tardiva produzione.
Parte convenuta, sempre in sede di costituzione, ha depositato agli atti la corrispondenza tra colleghi formatasi nell'ambito dell'esperita negoziazione assistita e ciò in espressa violazione del disposto di cui all'art. 9 del D.L. 132/2014. In tema di negoziazione assistita il predetto art. al II comma stabilisce, infatti, che “… è fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto”. Ciò in quanto la garanzia della riservatezza in merito al contenuto di un atto formato dalla parte o da un suo consulente in sede di negoziazione assistita, serve a garantire le possibilità di successo della negoziazione, successo che può scemare se le informazioni rilasciate da una parte possono essere utilizzate come prova in giudizio contro la stessa. Anche la predetta documentazione, pertanto, dovrà essere considerata non ammissibile nel presente giudizio.
Sempre in via preliminare si rileva l'inammissibilità della richiesta di interpello del L.R. di parte convenuta effettuata da parte attrice con il deposito della seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c. in data 22.07.2024, in quanto dedotto limitandosi al richiamo alle circostanze indicate nella narrativa di fatto dell'atto iniziale e non articolato su fatti storici precisi e ben determinati e, come tale in modo irrituale rispetto alle prescrizioni contente nell'art. 230 c.p.c. secondo cui “… l'interrogatorio deve essere
pagina 5 di 12 dedotto per articoli separati e specific”. Ciò in linea con la tesi interpretativa generale della
Corte di Cassazione, a mente della quale la mancanza di indicazione specifica dei fatti nella deduzione dei capitoli, in quanto requisito di consistenza della prova, è rilevabile d'ufficio dal giudice e rende inammissibile la prova medesima (v. tra le altre Cass. n. 1294/18).
Nel merito la CTU effettuata dall'Ing. in sede di ATP (il cui fascicolo è stato Per_3
acquisito agli atti), mai contestata, ha rilevato come, in relazione alle opere effettuate dall'appaltatore , “… gli impianti risultano installati con alcune imperfezioni CP_1
quali l'assenza di un collegamento di scarico condensa adeguato per la PDC che attualmente rilascia in loco senza alcuna condotta, una distribuzione e passaggio cavi a tetto e in gronda poco riparata e visivamente scarsamente studiata per la minimizzazione dell'esposizione dei collegamenti, la mancata finitura di alcuni attraversamenti murari e di pavimentazione. Il sistema appare funzionante pur annotando le osservazioni di parte ricorrente sulla prestazione dell'impianto di ricarica vetture e sul funzionamento delle valvole termostatiche dei corpi scaldanti;
nel merito si indica l'opportunità di una verifica
a cura di idonee ditte specializzate per l'assistenza alle colonnine di ricarica elettrica e per le valvole termostatiche. Non essendo presente uno schema di progetto generale per
l'intervento ma solo una serie di documenti di ottica parziale risulta non valutabile
l'adeguatezza del progetto stesso. … Il CTU … osserva la mancanza di alcune parti indicate
e del riscontro di alcune lavorazioni e attività specifiche ad alto impatto che devono essere documentate quali:
➢ Pacchetto verifica fattibilità tecnica;
➢ kit domotico (le presenti valvole termostatiche non sono di per sé kit domotici);
➢ serbatoi inerziali 2 x 500 l;
➢ serbatoio di accumulo 300 l;
➢ lavaggio impianto.
Si osserva che in merito al funzionamento dell'impianto e delle sue componenti, di cui sono agli atti le dichiarazioni di conformità non corredate dagli allegati citati nelle stesse, la ricorrente non ha ricevuto alcuna istruzione specifica come invece la buona regola dell'arte prescriverebbe all'installatore e che non è disponibile un verbale specifico relativo al collaudo e al corretto funzionamento di tutti gli elementi significativi per il servizio, agli
pagina 6 di 12 atti si evidenzia solo un documento “verbale estremamente generico e privo di Pt_1
un qualsiasi riferimento specifico a oggetti, impianti o altro”.(v. CTU in atti).
Ciò ha comportato, come rilevato dal CTU, una non trascurabile diminuzione del valore dell'intero contratto, per la imprescindibilità dell'effettuazione di “… interventi necessari al completamento delle opere in essere secondo la regola dell'arte, si ritiene di quantificare le lavorazioni e gli interventi da effettuare per la piena e corretta operatività nel rispetto del decoro dell'immobile, con riferimento per la valutazione al prezzario DEI applicabile quantificando ore lavoro di un operaio edile e di un tecnico abilitato (in assenza di contratto a corpo) oltre ai necessari materiali, in € 2.582 da aggiungere al totale a sottrarre. Tutto ciò conteggiato il totale a sottrarre ammonta a € 36.591,75 che si arrotonda a € 36.600 ... Il valore finale di contratto stimato diventa quindi di € 52.890 …”
(v. CTU in atti).
Mancano a corredo della documentazione necessaria per le pratiche del così detto bonus
110%, così come indicato dal CTU, le seguenti voci: “verifica dichiarazione conformità, pratiche 110, visto di conformità” non riscontrate compiutamente agli atti ……… ➢ pacchetto verifica fattibilità tecnica (non documentato agli atti) …” APE pre e post lavori.
A ciò aggiungasi che il contratto di appalto prevedeva il termine dei lavori entro giugno
2022 (la stipula è del dicembre 2021 – v. doc. 1), mentre i lavori medesimi non erano ancora terminati all'atto della redazione dell'elaborato peritale del giugno 2023, così come dal CTU rilevato.
Fondata pare, pertanto, la richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore posto il mancato funzionamento e il mancato completamento degli impianti di cui al contratto concluso, con la conseguente riduzione del valore del contratto, per fatto e colpa dell'appaltatore medesimo, di circa il 40% rispetto all'intero valore. Il dettato codicistico di cui all'art. 1455 cc in materia è chiaro: “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra” Per costante indirizzo giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ritiene che, ai fini di una risoluzione contrattuale, la gravità dell'inadempimento, che può anche prescindere dall'entità del danno, va principalmente giudicata in funzione della natura e della finalità del rapporto, nonché del concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste
pagina 7 di 12 inosservate” (Cass. 19579/21 – Cass. 4022/18). In sintesi: la risoluzione contrattuale è pronunciabile solo se l'inadempimento impedisce la realizzazione dell'obiettivo che le parti si erano prefissate con la conclusione del contratto.
Valutando la questione per cui è lite sia sotto il criterio oggettivo “… mediante la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, determinandone uno squilibrio significativo (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente); solo in caso di sussistenza di tale indefettibile criterio, l'indagine si completa con la valutazione di eventuali elementi di carattere” … sia sotto quello soggettivo “… esaminando la condotta di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una o un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata
o ritardata”, il mancato completamento delle opere e il mancato parziale funzionamento di quelle realizzate, portano a ritenere come impossibile la realizzazione dell'obiettivo che le parti si erano prefissate con la conclusione del contratto, ovvero l'utilizzo dell'energia solare con un risparmio dei costi per l'uso dell'energia elettrica per il committente e la possibilità di usufruire del noto “bonus 110%”. Aggiunge la Corte che “… le sole violazioni idonee a poter fondare un giudizio di gravità dell'inadempimento sono quelle riguardanti le obbligazioni contrattuali di carattere essenziale, laddove invece l'inosservanza delle obbligazioni che abbiano natura accessoria non rileva ai sensi dell'art. 1455 c.c., poiché tali obblighi non fanno parte del nucleo essenziale del sinallagma contrattuale”. Così come indicato dalla S.C., non si può che concludere che per parte attrice la mancata esecuzione di tutti i lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti (v. CTU depositata nell'ATP) e la conseguente mancata fruizione del superbonus del 110% (circostanza non in contestazione), abbiano determinato il venir meno di quel “… concreto interesse che la parte adempiente aveva all'esatta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni di natura essenziale rimaste inosservate …”.
In relazione ai danni lamentati da parte attrice, si ritiene opportuno ricordare come la perdita di chances sia definibile come la possibilità di conseguire un risultato favorevole, indipendentemente dalla titolarità di un diritto soggettivo piuttosto che di un interesse legittimo. La chance è stata tradizionalmente definita in termini di posta attiva già
pagina 8 di 12 presente nel patrimonio del soggetto, da tenere distinta dall'aspettativa, situazione giuridica interinale protesa all'evoluzione in diritto soggettivo pieno. (Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2018, n. 5641; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28993). Viene rimesso al giudice del caso concreto la valutazione circa la consistenza della chance e la sua conseguente risarcibilità, con la precisazione per cui deve trattarsi di un'apprezzabile e non irrilevante probabilità di successo, e dunque non prossima allo zero, per cui in giurisprudenza la predetta perdita si qualifica come “…l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso
è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche … trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile” (Cass., 8 luglio 2024, n. 18568). I docc. 14, 15, 16, 17 prodotti da parte attrice, dimostrano il venir meno della possibilità di ottenere i bonus fiscali del
110%, così come invece indicati nel contratto stipulato con e per cui è lite (v. CP_1
artt. 1 e 2 del contratto di cui al doc. 1 attoreo). In particolare, l'art 1 del summenzionato contratto prevede la progettazione, fattibilità tecnica e approntamento documento per ottenere il super bonus 110% che, come è noto, scadeva il 31.12.23. Che questo non sia stato possibile e che tale possibilità dipenda da un comportamento quanto meno omissivo del convenuto, si rileva non solo dalla predetta documentazione, ma anche dalla
CTU depositata in sede di ATP.
Parte convenuta, di fatto, nulla ha prodotto al fine di dimostrare la validità della CILAS, a fronte della produzione documentale di parte attrice e di cui ai docc. 15-16-17, riconoscendo, di fatto, la mancata validità della CILAS, così come lamentata da parte attrice. poi non ha fornito prove per dimostrare, come dedotto, che la colpa CP_1
della mancata erogazione del contributo derivasse da una mancata comunicazione dell'attrice dei dati necessari per la cessione del credito o lo sconto in fattura, avendolo solo meramente dichiarato, ma mai provato. non ha parimenti dimostrato di CP_1
avere richiesto all'attrice di dichiarare la propria volontà di procedere con una delle tre pagina 9 di 12 opzioni di pagamento previste dal decreto Superbonus 110% (detrazione fiscale diretta - cessione del credito a istituto bancario - 'sconto in fattura' con conseguente cessione del credito maturato all'impresa esecutrice). Ne consegue come la circostanza del mancato conseguimento del “superbonus” non possa che essere addebitato a parte convenuta, la quale non ha dimostrato nemmeno di avere fornito tutti i calcoli termotecnici necessari per il miglioramento delle due classi energetiche previste come condizione essenziale per l'erogazione del contributo statale del “110%”, così come indicato anche dal CTU.
Questo comporta il fatto che la mancata fruizione del superbonus sia addebitabile a fatto e colpa di parte convenuta, la quale si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali assunti.
Quantum debeatur
A fonte della rideterminazione del valore del contratto effettuata dal CTU in sede di ATP, il quale lo ha quantificato in euro 52.890,00 e non più in euro 87.418,00 come da valore inziale (v. doc. 1 attoreo), è stato documentalmente provato come l'attore abbia versato a la somma di euro 44.745,00 in data 4.4.22 quale acconto per i lavori pattuiti CP_1
(v. contabile bonifico di cui al doc. 3 attoreo). La somma ancora dovuta dalla sig.ra saldo per le opere effettivamente realizzate da parte convenuta nell'immobile Pt_1
di parte attrice, è pari pertanto a euro 8.145,00.
Parte attrice ha dimostrato che parte della somma di cui al contratto era relativa al pagamento di quel pacchetto pratiche necessarie per ottenere il superbonus.
L'ammontare del danno derivante dalla perdita del così detto “bonus 110%” è pari a euro
43.709,00, quale 50% di euro 87.418,00 ovvero della somma contrattualmente pattuita all'atto della conclusione del contratto di appalto stipulato tra le parti (in parte spesa – euro 52.890,00 e in parte ancora da spendere per la conclusione e il collaudo dei lavori).
Con la produzione documentale in atti, la sig.ra a dimostrato di avere effettuato Pt_1
i seguenti pagamenti: spese legali ATP ex art. 692 bis euro 4.532,24 (v. docc. 19 e 20 attorei), spese consulente di parte nell'ATP ex art. 692 bis euro 3.172,00 (v. docc. 21 e 22 attorei); spese negoziazione assistita euro 1.930,42 (v. doc. 23 attoreo). Con una recente ordinanza (la n. 15732 del 17 maggio 2022), la Corte ha chiarito che le spese di assistenza stragiudiziale, sostenute in favore del proprio legale nella fase pre-contenziosa, costituiscono una componente del danno emergente (conforme a tale principio, anche la pagina 10 di 12 sentenza n. 9548/2017 della stessa Corte), danno di cui deve esserne dimostrata l'esistenza a opera della parte che l'abbia subito o, nel caso delle spese, che le abbia sostenute. Con la produzione documentale di cui sopra, parte attrice ha dimostrato non solo di avere sostenuto spese stragiudiziali e processuali causa i fatti per cui si discute, ma ne ha provato l'ammontare pari a euro 9.634,66.
In relazione alla richiesta di risarcimento danni per le spese inerenti il mancato utilizzo dell'impianto fotovoltaico dal giugno 2022 (data della consegna dei lavori prevista in contratto) al gennaio 2024, parte attrice reclama il pagamento di una somma pari a euro
3.518,40 (v. doc. 24 attoreo). Considerato che il contratto non prevedeva solo l'installazione di un impianto fotovoltaico, ma anche di un sistema di accumulo dell'energia non utilizzata, per essere poi utilizzata quando la produzione non è possibile
(notte, giornate nuvolose), è verosimile che il costo a carico dell'attrice per l'utilizzo dell'energia elettrica fosse quasi inesistente. La prova del danno subito per il mancato utilizzo dell'impianto energetico solare dalla data contrattuale prevista per la consegna ai fatti di causa, deve pertanto ritenersi integrata dalla produzione di cui alle predette fatture dell'energia elettrica, al netto dei costi per la gestione contatore e canone TV, e quindi pari a euro 2.547,32.
Parte attrice ha dimostrato di avere subito un danno emergente pari a euro 12.181,98, cui aggiungere quello da perdita del superbonus pari a euro 43.709,00 e così complessivamente euro 55.890,98. Da questa somma va detratto l'ammontare del costo delle opere realizzate da parte convenuta, così come determinato dalla CTU, e non ancora versato da parte attrice e pari a euro 8.145,00. La somma dovuta da parte convenuta a parte attrice quale ristoro per i danni subiti è pertanto pari a euro 47.745,98.
Si ritiene che non vi siano motivi per derogare i principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite che, liquidate come in dispositivo, vengono parametrate al valore medio di cui al D.M. n. 147/2022 e seguono pertanto la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 il Tribunale di Piacenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 425/24 RG, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto, dichiarata la risoluzione del contratto che lega le attuali parti in causa per fatto e colpa di parte convenuta, condanna al pagamento a favore di parte attrice della somma di euro 47.745,98 a CP_1
titolo di risarcimento danni;
- condanna parte convenuta a pagare all'attrice le spese e competenze di lite del presente giudizio, che liquida le prime in euro 518,00 e le competenze in euro
7.600,00, oltre a spese generali forfettarie al 15%, IVA, se dovuta, e CPA come per legge.
Così deciso in Piacenza, 15.04.2025
Il Giudice O. P.
Marina Ghiretti
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