CASS
Sentenza 13 settembre 2024
Sentenza 13 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/09/2024, n. 34631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34631 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CC NI n. a Barcellona PO di TO il 22/5/1963 avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 8/6/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Ugo Colonna, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori dell'imputato, Avv.ti Giuseppe RÒ e AN AM, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale in data 18/10/2022, confermava 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34631 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 la decisione del Gip del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto l'Antonuccio colpevole del delitto di falsa testimonianza, aggravato dall'essere stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa di Barcellona PO di TO. La pronunzia rescindente aveva disposto l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, che aveva confermato la pronunzia di primo grado, evidenziando che la motivazione rassegnata non risultava coerente con i principi di legittimità secondo cui, al fine dell'integrazione della circostanza di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., non è sufficiente l'agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell'associazione mafiosa laddove non si risolva in un vantaggio per il sodalizio nel suo complesso. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Giuseppe RÒ e AN AM, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., avendo la Corte di merito confermato la configurabilità della circostanza in maniera apodittica e non coerente con le indicazioni fornite in sede rescindente. In particolare, i giudici d'appello non hanno fornito elementi a sostegno del dolo intenzionale e della finalizzazione della condotta a favorire non i singoli ma il sodalizio criminoso. La sentenza impugnata ha sostenuto che la l'agevolazione sarebbe consistita nel garantire il mantenimento in vita e la piena funzionalità dell'associazione, evitando la crisi conseguente all'arresto di un esponente di rilievo quale D'CO LO, senza considerare la natura indiretta del vantaggio prospettato e l'assenza di elementi a sostegno del fatto che con le dichiarazioni rese all'udienza del 24/2/2011 il ricorrente intendesse favorire il gruppo criminale piuttosto che i singoli imputati. Inoltre, la Corte territoriale, con un'illegittima inversione dell'onere della prova, ha valorizzato al fine dell'affermata sussistenza della circostanza la mancata allegazione da parte della difesa di stretti rapporti con singoli esponenti del sodalizio ed ha trascurato lo stato di timore in cui il prevenuto ha reso testimonianza, condizione scarsamente compatibile con la finalità agevolativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale (pag. 6 e segg.) ha ben chiarito che l'imputato, condannato irrevocabilmente quale concorrente esterno della famiglia mafiosa di Barcellona PO di TO nel periodo 1999-2018, ha reso la falsa testimonianza oggetto di addebito non al solo fine di scagionare dalle accuse di estorsione aggravata in danno di RC RI i sodali incriminati LO D'CO e TT RO IC, ma allo scopo di agevolare il sodalizio cui ha per lungo tempo fornito ausilio, anche veicolando informazioni relative ai collaboratori di giustizia. 2 L'inserimento della specifica condotta delittuosa nel contesto del qualificato contributo fornito all'associazione quale concorrente esterno dà conto della consapevolezza del ricorrente circa la strutturazione e le dinamiche operative del gruppo criminale e del sostrato psicologico che permeava la falsa testimonianza, finalizzata a smentire la denunzia della p.o. attraverso la creazione di una falsa prova a discarico, i cui contenuti l'imputato confermava in sede di esame dinanzi l'autorità giudiziaria. 1.1 Al fine di apprezzare l'esatta latitudine della condotta mendace di cui il ricorrente aveva piena consapevolezza e volontà basti por mente alla demolizione della credibilità della p.o. RC, imprenditore che si era determinato alla denunzia delle estorsioni patite per oltre un decennio, e alla complessa architettura a monte delle dichiarazioni dibattimentali, coinvolgente non solo il D'CO LO e i fratelli, tra cui RA, in seguito divenuto collaboratore di giustizia, ma anche SS NA, interlocutore del ricorrente nella registrazione audio dai contenuti integralmente falsi. La Corte di merito ha, dunque, correttamente applicato i principi declinati in sede di legittimità in materia di aggravante dell'agevolazione mafiosa giacché la natura soggettiva della stessa, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, è desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico della circostanza, mentre sotto il profilo causale l'oggettiva idoneità del delitto contestato all'agevolazione deve essere parametrata non necessariamente in via diretta al consolidamento o al rafforzamento del sodalizio nel suo complesso, dovendo accordarsi rilevanza anche alla salvaguardia dell'attività dell'associazione ovvero di una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Rv. 273538- 01; n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615 - 01). In proposito i giudici territoriali hanno fornito ampia e persuasiva motivazione in quanto il calunnioso discredito di cui è stato fatto oggetto il denunziante ha costituito un innegabile deterrente alla denunzia da parte di altri imprenditori estorti, alimentando uno dei settori vitali della compagine mafiosa. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Al prevenuto fanno, altresì, carico le spese sostenute dalla parte civile nell'odierno grado, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, 3 La Presidente l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RC RI AN che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore
udita la relazione svolta dalla Consigliera Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore della parte civile, Avv. Ugo Colonna, che ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori dell'imputato, Avv.ti Giuseppe RÒ e AN AM, che hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale in data 18/10/2022, confermava 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 34631 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 27/06/2024 la decisione del Gip del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto l'Antonuccio colpevole del delitto di falsa testimonianza, aggravato dall'essere stato commesso per agevolare l'associazione mafiosa di Barcellona PO di TO. La pronunzia rescindente aveva disposto l'annullamento della sentenza della Corte territoriale, che aveva confermato la pronunzia di primo grado, evidenziando che la motivazione rassegnata non risultava coerente con i principi di legittimità secondo cui, al fine dell'integrazione della circostanza di cui all'art. 416bis.1 cod.pen., non è sufficiente l'agevolazione indirizzata ai singoli esponenti dell'associazione mafiosa laddove non si risolva in un vantaggio per il sodalizio nel suo complesso. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dell'imputato, Avv.ti Giuseppe RÒ e AN AM, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen., avendo la Corte di merito confermato la configurabilità della circostanza in maniera apodittica e non coerente con le indicazioni fornite in sede rescindente. In particolare, i giudici d'appello non hanno fornito elementi a sostegno del dolo intenzionale e della finalizzazione della condotta a favorire non i singoli ma il sodalizio criminoso. La sentenza impugnata ha sostenuto che la l'agevolazione sarebbe consistita nel garantire il mantenimento in vita e la piena funzionalità dell'associazione, evitando la crisi conseguente all'arresto di un esponente di rilievo quale D'CO LO, senza considerare la natura indiretta del vantaggio prospettato e l'assenza di elementi a sostegno del fatto che con le dichiarazioni rese all'udienza del 24/2/2011 il ricorrente intendesse favorire il gruppo criminale piuttosto che i singoli imputati. Inoltre, la Corte territoriale, con un'illegittima inversione dell'onere della prova, ha valorizzato al fine dell'affermata sussistenza della circostanza la mancata allegazione da parte della difesa di stretti rapporti con singoli esponenti del sodalizio ed ha trascurato lo stato di timore in cui il prevenuto ha reso testimonianza, condizione scarsamente compatibile con la finalità agevolativa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate in punto di sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. La Corte territoriale (pag. 6 e segg.) ha ben chiarito che l'imputato, condannato irrevocabilmente quale concorrente esterno della famiglia mafiosa di Barcellona PO di TO nel periodo 1999-2018, ha reso la falsa testimonianza oggetto di addebito non al solo fine di scagionare dalle accuse di estorsione aggravata in danno di RC RI i sodali incriminati LO D'CO e TT RO IC, ma allo scopo di agevolare il sodalizio cui ha per lungo tempo fornito ausilio, anche veicolando informazioni relative ai collaboratori di giustizia. 2 L'inserimento della specifica condotta delittuosa nel contesto del qualificato contributo fornito all'associazione quale concorrente esterno dà conto della consapevolezza del ricorrente circa la strutturazione e le dinamiche operative del gruppo criminale e del sostrato psicologico che permeava la falsa testimonianza, finalizzata a smentire la denunzia della p.o. attraverso la creazione di una falsa prova a discarico, i cui contenuti l'imputato confermava in sede di esame dinanzi l'autorità giudiziaria. 1.1 Al fine di apprezzare l'esatta latitudine della condotta mendace di cui il ricorrente aveva piena consapevolezza e volontà basti por mente alla demolizione della credibilità della p.o. RC, imprenditore che si era determinato alla denunzia delle estorsioni patite per oltre un decennio, e alla complessa architettura a monte delle dichiarazioni dibattimentali, coinvolgente non solo il D'CO LO e i fratelli, tra cui RA, in seguito divenuto collaboratore di giustizia, ma anche SS NA, interlocutore del ricorrente nella registrazione audio dai contenuti integralmente falsi. La Corte di merito ha, dunque, correttamente applicato i principi declinati in sede di legittimità in materia di aggravante dell'agevolazione mafiosa giacché la natura soggettiva della stessa, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, è desumibile anche dalle modalità dell'azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico della circostanza, mentre sotto il profilo causale l'oggettiva idoneità del delitto contestato all'agevolazione deve essere parametrata non necessariamente in via diretta al consolidamento o al rafforzamento del sodalizio nel suo complesso, dovendo accordarsi rilevanza anche alla salvaguardia dell'attività dell'associazione ovvero di una delle manifestazioni esterne della vita della medesima (Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018, Rv. 273538- 01; n. 53691 del 17/10/2018, Rv. 274615 - 01). In proposito i giudici territoriali hanno fornito ampia e persuasiva motivazione in quanto il calunnioso discredito di cui è stato fatto oggetto il denunziante ha costituito un innegabile deterrente alla denunzia da parte di altri imprenditori estorti, alimentando uno dei settori vitali della compagine mafiosa. 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. Al prevenuto fanno, altresì, carico le spese sostenute dalla parte civile nell'odierno grado, liquidate, giusta notula, nella misura di euro 3.686,00 oltre accessori.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, 3 La Presidente l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RC RI AN che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 27 giugno 2024 La Consigliera estensore