TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/11/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1560/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CC e dall'Avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92 - IT Atpo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/07/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non le riconosceva quanto chiesto.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di: “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico per la quale necessita di assistenza continua di terzi ed abbia comunque diritto al conseguimento della indennità di accompagnamento;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico tale che la stessa abbia diritto ad essere riconosciuta persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della l. 104/92; 3) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra e/o ai familiari ad accedere ai benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 l. Parte_1
n. 104/92, in particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del 19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere
a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia;
Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. n. 1734/2023 del Tribunale di Barcellona
P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali sugli onorari come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e ancora riscosso i secondi” CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente, ossia: “patologia che interessa l'apparato osteoarticolare. […] Altre patologie risultano documentate sotto il profilo neuropsichico. […]
Antecedentemente, agli atti risulta altra certificazione neurologica del lontano 3/6/2019 con diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica;
epilessia tardiva;
aterosclerosi carotidea in ipertesa
e diabetica. Sindrome ansioso-depressiva reattiva.” La certificazione neurologica del 23/8/2024 descriveva un'obiettività neurologica caratterizzata da globale rallentamento ideomotorio, andatura a base allargata con appoggio senza deficit focali di recente insorgenza ed un esame psichico con ansia marcata e depressione del tono dell'umore concludeva con diagnosi di
“vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici sindrome depressiva involutiva epilessia.” In sede vi di visita peritale si evidenziava una deflessione del tono dell'umore (vedi pag. 7 della relazione peritale), concludendo che: “NON sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È da riconoscere lo status di soggetto con handicap ai sesni dell'art. 3 comma 3 l. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (Giugno
2023)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento, mentre va dichiarato che sussiste, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (Giugno 2023).
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 è stato accertato sin dalla data della domanda amministrativa, meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante CP_ metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1560/2024, così provvede:
1) dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa di GIUGNO 2023, sussistono, in capo ad , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 585,00 e per la fase di merito in € 1.348,50, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv. SERGIO CC e
NUNZIO FERRANTE, ex art. 93 c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1560/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. SERGIO Parte_1 C.F._1
CC e dall'Avv. NUNZIO FERRANTE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. MARCO FAZIO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento – prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3, comma 3, della legge n.
104/92 - IT Atpo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 22/07/2024, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e del diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non le riconosceva quanto chiesto.
La ricorrente ha chiesto, quindi, accertarsi di: “1) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico per la quale necessita di assistenza continua di terzi ed abbia comunque diritto al conseguimento della indennità di accompagnamento;
2) Ritenere e dichiarare che la ricorrente è affetta da un complesso quadro patologico tale che la stessa abbia diritto ad essere riconosciuta persona handicappata con grave riduzione dell'autonomia personale ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, della l. 104/92; 3) Per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto della sig.ra e/o ai familiari ad accedere ai benefici previsti dall'art. 33 comma 5 e 6 l. Parte_1
n. 104/92, in particolare di usufruire dei tre giorni di permesso mensile retribuito, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, divieto di essere trasferito in altra sede senza il proprio consenso, esenzione dal pagamento del bollo auto e dalla tassa di trascrizione, usufruire della detrazione Irpef del 19% e dell'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli, e di accedere
a tutti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia;
Condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio nonché al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio iscritto al R.G. n. 1734/2023 del Tribunale di Barcellona
P.G. – Sezione Lavoro, oltre C.P.A., I.V.A. e rimborso spese generali sugli onorari come per legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le prime e ancora riscosso i secondi” CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. nominato nella presente fase, ha accertato compiutamente il Persona_1 quadro patologico da cui è affetta la ricorrente, ossia: “patologia che interessa l'apparato osteoarticolare. […] Altre patologie risultano documentate sotto il profilo neuropsichico. […]
Antecedentemente, agli atti risulta altra certificazione neurologica del lontano 3/6/2019 con diagnosi di “vasculopatia cerebrale cronica;
epilessia tardiva;
aterosclerosi carotidea in ipertesa
e diabetica. Sindrome ansioso-depressiva reattiva.” La certificazione neurologica del 23/8/2024 descriveva un'obiettività neurologica caratterizzata da globale rallentamento ideomotorio, andatura a base allargata con appoggio senza deficit focali di recente insorgenza ed un esame psichico con ansia marcata e depressione del tono dell'umore concludeva con diagnosi di
“vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesici sindrome depressiva involutiva epilessia.” In sede vi di visita peritale si evidenziava una deflessione del tono dell'umore (vedi pag. 7 della relazione peritale), concludendo che: “NON sussiste il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È da riconoscere lo status di soggetto con handicap ai sesni dell'art. 3 comma 3 l. 104/92 a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (Giugno
2023)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Per quanto sopra, conclusivamente deve essere dichiarato che non sussiste, in capo a parte ricorrente, il requisito sanitario sotteso all'indennità di accompagnamento, mentre va dichiarato che sussiste, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa (Giugno 2023).
3- Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, posto che il requisito sanitario legittimante l'erogazione della provvidenza ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 è stato accertato sin dalla data della domanda amministrativa, meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante CP_ metà a carico dell' Le spese del giudizio si liquidano, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia, ed applicando – alla luce della semplicità delle questioni trattate e della durata del giudizio – i parametri tariffari minimi, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c. CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1560/2024, così provvede:
1) dichiara che non sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;
2) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa di GIUGNO 2023, sussistono, in capo ad , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del Parte_1 diritto alle prestazioni correlate allo status di persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo, ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92;
3) compensa per metà le spese di lite della fase di a.t.p.o. e della presente fase di merito e condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, della restante metà, liquidata per fase di a.t.p.o. CP_1 in € 585,00 e per la fase di merito in € 1.348,50, il tutto oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, avv. SERGIO CC e
NUNZIO FERRANTE, ex art. 93 c.p.c;
4) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 13/11/2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
Alla redazione del presente atto ha partecipato la dott.ssa Michela Ruggeri, addetta al servizio dell'ufficio per il processo di cui al d.l. n. 80/2021.