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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 445 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 comunicata in pari data, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Tommasini C.F._1
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Messina Via XXIV Maggio n. 18
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), con sede in Milano, via B. Crespi n. 23, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via G. Minzoni n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Principe che la rappresenta e difende per procura in atti
( Email_2
APPELLATA
C.F. , con sede in Milano, in via Controparte_2 P.IVA_2
M.U. Traiano n.18, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Fabio Spanò del Foro di Reggio Calabria ( Email_3 ed elettivamente domiciliata in Messina, in via Dogali n.50 (studio Avv. Carmen
Trimarchi) APPELLATA
, nata a [...] il [...], (C.F. CP_3 CP_4
) elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva, Via C.F._2
Lungomare P. Borsellino n. 108, presso lo studio dell'Avv. Antonio Scarcella
che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_4
APPELLATA
, nata ad [...] il [...] (C.F. CP_5
) e residente in [...] C.F._3
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1886/2020 emessa il 07/12/2020 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 8173/2008.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 3 legge n. 102/2006 innanzi al Tribunale di Messina,
[...]
premetteva che in data 11/05/2006, alle ore 16:40 circa, l'autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BN779JX di proprietà di ed assicurata per la RCA, CP_6 all'epoca dei fatti, dalla compagnia assicuratrice , sulla quale egli viaggiava CP_1 quale trasportato, veniva investita dal furgone Fiorino targato BK796FZ di proprietà di ed assicurato per la RCA dalla il ricorrente Controparte_7 Controparte_8 esponeva che a causa dell'incidente riportava gravi lesioni personali. Aggiungeva inoltre che successivamente, in data 25/08/2006 alle ore 13:30 circa, l'autovettura Fiat
Punto targata AV278FZ di proprietà di ed assicurata per la RCA dalla CP_9
sulla quale egli viaggiava quale trasportato, veniva investita Controparte_2 dall'autovettura targata AB956DM di proprietà di ed assicurata per la Parte_2
RCA dalla e che anche a causa di tale incidente subiva lesioni Controparte_10 personali.
Premessa la narrazione dei due distinti sinistri, l'attore evidenziava che in esito alla richiesta di risarcimento per i danni subiti la RI Insurance Company formulava pag. 2/13 l'offerta di euro 1.100,00 per il sinistro del giorno 11/05/2006 e la Controparte_2 gli trasmetteva un assegno dell'importo di euro 3.000,00 relativamente al sinistro del
25/08/2006, che lo stesso tratteneva a titolo di acconto della maggiore somma dovuta.
Per quanto sopra conveniva in giudizio la e CP_6 CP_11 CP_9 la e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertare e dichiarare la responsabilità diretta ed esclusiva dei convenuti per il risarcimento dei danni cagionati al sig. nei sinistri per cui è causa. Parte_1
2) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti nella misura che verrà determinata in corso di causa, a titolo di danno biologico subito, di invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di verificazione dei due sinistri sino al soddisfo ed oltre spese mediche come documentate in atti”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 8173/2008 si costituiva la RI Insurance Company che non contestava il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'incidente del 11/05/2006 ma solo l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata e reiterava banco judicis l'offerta risarcitoria già formulata;
aggiungeva inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine al successivo sinistro del 25/08/2006 e concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva l' contestando non l'an debeatur bensì Controparte_2 unicamente il quantum. si costituiva dopo la riassunzione del giudizio da parte del ricorrente a CP_9 seguito dell'interruzione del procedimento determinata dal decesso del procuratore della e contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non compariva e veniva dichiarata CP_6 contumace.
La causa era istruita documentalmente e con CT medico legale affidata al consulente
Dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 22/10/2020 la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con espressa rinuncia delle parti alla concessione di termini per il deposito di note conclusive. pag. 3/13 Con sentenza del 07/12/2020 il Tribunale ha così deciso:
“
1. Condanna la , già in solido Controparte_1 Controparte_12 con a risarcire la complessiva somma pari a euro 4.928,94 oltre CP_6 interessi come in parte motiva in favore di;
Parte_1
2. Condanna altresì esse convenute in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 390,00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Silvio Tommasini che ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero a carico delle convenute medesime le spese di CT;
3. Compensa le altre spese di lite”.
Il Tribunale ha assunto tale decisione all'esito della fase istruttoria e segnatamente del contenuto e delle conclusioni della relazione peritale nella quale è esclusa alcuna incidenza causale tra le lesioni riscontrate ed il secondo incidente stradale del
25/08/2006.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti la
[...]
, la chiedendo il Controparte_1 Controparte_13 CP_9 rigetto dell'appello, mentre non si è costituita. CP_6
La Corte ha disposto nuova CTI medico legale affidata al Dott. che Persona_2 depositava il proprio elaborato peritale.
La causa, rimessa al collegio, è stata assegnata in decisione con ordinanza del
27/06/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché CP_6 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
2) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza di prime cure nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento peritale d'ufficio fosse analitico e ben motivato e, pertanto, ha recepito, a suo dire acriticamente, le relative conclusioni.
pag. 4/13 L'appellante contesa le valutazioni peritali, assumendo che il CT, in ordine al primo sinistro, pur confermando che il conseguente trauma era stato determinante nell'insorgenza di un nuovo distacco di retina, nel valutarne i postumi ha erroneamente focalizzato la propria attenzione sulla condizione di miopia grave di cui era già affetto l'appellante in precedenza e non, come avrebbe dovuto, sui danni realmente patiti a causa dell'incidente. Secondo l'appellante, infatti, è sfuggito al CT (e, quindi, al
Tribunale) che nell'occhio dx, alla data del sinistro, si trovava l'olio di silicone inserito durante l'operazione dell'aprile 2016 e pertanto, il parametro iniziale (conta dita 30 cm.) preso a base dell'accertamento peritale era del tutto erroneo, con conseguente alterazione ed inattendibilità della percentuale del danno poi riconosciuto in maniera esigua rispetto al pregiudizio effettivamente patito.,
Aggiunge l'appellante che, quanto al secondo sinistro, risulta parimenti errata la conclusione rassegnata dal c.t.u., secondo cui non vi era alcuna correlazione con la lesività lamentata, pur evidenziando come il P.S. dell'Ospedale Piemonte di Messina, all'atto dell'accesso del paziente, avesse refertato un “trauma cranico lieve con cervicalgia da contraccolpo”: in tal modo documentando come l'incidente avesse avuto diretto riflesso sulla parte cranica e/o superiore del corpo. A fronte di quanto accertato, appare inverosimile, secondo l'appellante, che il CT abbia potuto formulare le limitative conclusioni senza tenere in alcuna considerazione gli effetti devastanti che il sinistro ha provocato nell'aggravare la fase di cicatrizzazione retinica e gli esiti del precedente intervento, cagionando la graduale e progressiva diminuzione dell'acuità visiva dell'appellante che in atto risulta essere cieco. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il CT non ha dato alcun riscontro, neanche con riferimento al primo sinistro, al quesito di cui alla lett. D) del mandato conferitogli che recitava “Dica se i postumi relativi a ciascuno dei sinistri siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie od interventi, precisandone per ciascuno costo, natura e difficoltà; in caso affermativo, stabilisca la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente”. Aggiunge il che il CT non ha dato alcun Pt_1 riscontro neanche, con riferimento al primo sinistro, al quesito di cui alla lett. E) del mandato conferitogli che recitava “Dica se i postumi: - impediscano in tutto o in parte
l'attività lavorativa svolta all'epoca dei fatti, ovvero se dopo le lesioni il lavoro possa pag. 5/13 essere diventato usurante…” così come non ha determinato l'invalidità lavorativa permanente e non ha determinato né qualificato il danno morale subito pur nella consapevolezza che le vicende hanno determinato particolare sofferenza in quanto hanno indotto lo stato di cecità in cui si trova oggi l'appellante.
Ulteriore censura è stata mossa in ordine alla determinazione dei periodi di invalidità temporanea assoluta e di invalidità temporanea permanente, non essendo stata riconosciuta alcuna percentuale per il periodo successivo al secondo sinistro e/o comunque non avendo chiarito quali percentuali fossero ascrivibili al primo e quali al secondo.
In conclusione secondo l'appellante, a fronte di tali rilievi, evidenziati nel corso del giudizio di prime cure, il Giudice, anziché accogliere la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, formulata e ribadita più volte nel corso del giudizio, ha ritenuto di chiudere l'istruttoria ed assumere la causa in decisione mentre invece, diversamente, avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio che certamente avrebbe riconosciuto le sue doglianze.
Alla luce di tale motivo di impugnazione la Corte ha accolto la richiesta di rinnovo della
CT e con ordinanza del 22/06/2023 ha rilevato che “alla luce dei rilievi formulati con
l'atto di appello, va disposta la rinnovazione della ctu allo scopo di accertare
l'eventuale efficienza causale dei sinistri del 11/06/2006 e del 25/08/2006 sulle condizioni di salute del e l'incidenza degli stessi sul danno biologico Pt_1
(permanente e temporaneo) riportato dallo stesso, nonché la congruità delle spese affrontate e documentate in atti e le prevedibili spese future”; la Corte ha quindi affidato l'incarico peritale al Dott. specialista medico legale nonché in Persona_3 oculistica.
Il nominato consulente ha prodotto il proprio elaborato peritale e con riferimento al quesito afferente l'efficienza causale dei sinistri del 11/05/2006 e del 25/08/2006 sulle condizioni di salute dell'appellante ha così concluso: “ , di anni 51 Parte_1 all'epoca, affetto da grave miopia degenerativa coinvolgente la regione maculare, era già stato sottoposto, antecedentemente ai suddetti sinistri, ad intervento di epicheratoplastica in OD, cataratta in OO, a vitrectomia ed asportazione di membrana epiretinica in OD, quest'ultimo intervento appena un mese prima del primo incidente. pag. 6/13 Successivamente all'incidente del 11.5.2006, venivano riscontrati in OD sollevamento retinico e rottura retinica, che rendevano necessario nuovo trattamento chirurgico di completamento della vitrectomia ed immissione di olio di silicone in camera vitrea, nonché la fotocoagulazione della rottura. In ragione delle preesistenze patologiche e della tempistica di presentazione del suddetto quadro patologico, si può ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, che lo stesso sia causalmente riconducibile al pur lieve evento traumatico del 11.5.2006. Per contro nessuna lesività all'apparato oculare è attribuibile al nuovo analogo evento occorso nell'agosto successivo, non essendo peraltro stata riscontrata alcuna lesione;
infatti, l'intervento chirurgico cui il paziente verrà sottoposto nel febbraio dell'anno successivo è a completamento di quello praticato nel luglio 2006”.
Con riferimento, invece, al quesito riguardante l'incidenza dei sinistri sul danno biologico (permanente e temporaneo) riportato dall'appellante il CT ha così concluso:
“Per le suddette lesioni si rese necessario periodo di riposo e cure, nonché nuovo intervento chirurgico in OD, potendosi indicare un periodo complessivo di temporanea per come segue: ITA: gg. 20, ITP: gg. 20 al 50%, gg. 100 al 25%. Per come motivato in discussione, è conseguito un danno biologico permanente nella misura del 4%”.
Esaminata la CT, questa Corte ritiene che il nominato consulente ha redatto un elaborato peritale convincente che va condiviso senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Le argomentazioni rese dal CT a sostegno delle sue valutazioni risultano in effetti puntuali e ben articolate e sono condivise dalla Corte, ed evidenziano peraltro una compromessa condizione generale dell'appellante preesistente ad entrambi i sinistri e già emersa anche in occasione della precedente relazione peritale nel giudizio di primo grado.
E' infatti un dato certo che l'appellante fosse affetto da una grave elevata miopia degenerativa già da prima dei sinistri per cui è causa, con una acuità visiva già limitata;
inoltre il già nel 1993 era stato sottoposto a intervento di epicheratofachia allo Pt_1 stesso occhio destro, intervento complicato da ectopia del lembo con conseguente pag. 7/13 necessità di un suo riposizionamento, ed ancora nel 2000, ad intervento di cataratta, che come indicato dal CT, costituisce di per se stessa una condizione predisponente al distacco di retina.
In definitiva, potendo con criterio probabilistico ritenere correlabile al primo incidente la rottura di retina e il conseguente nuovo intervento chirurgico eseguito nel luglio
2006, rimane ferma la considerazione che deve escludersi che le suddette lesioni abbiano svolto un qualche ruolo sulla evoluzione verso la condizione attuale, essendo questa interamente riconducibile alla progressiva evoluzione delle citate preesistenze patologiche;
può quindi concordarsi con la valutazione del CT, secondo il quale è altamente improbabile che il danno indiretto, come in particolare la comune banale contusione o accelerazione della testa o decelerazione come nella fattispecie di incidenti per cui è causa, possa causare rotture della retina in un occhio normale in assenza di segni oggettivi di trauma cranico.
In conclusione i danni per come lamentati dall'appellante non possono ritenersi riconducibili ai sinistri per cui è causa, residuando semmai solo il riconoscimento del danno biologico e della invalidità permanente per come riconosciuti dal CT Dott. da imputare solo al primo sinistro e cioè a quello del 11/05/2006 e quindi da Per_2 porre, sotto l'aspetto risarcitorio, a carico esclusivo in solido di e della CP_6
RI . Controparte_1 CP_1
Per la determinazione del danno, trattandosi di danno biologico di lieve entità, possono utilizzarsi le tabelle per danni micropermanenti fino a nove punti di invalidità, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni per come disposto dal D.Lgs. 209/2005 (e successive modifiche ed integrazioni), e quindi per come aggiornate dal D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025 e decorrente da aprile 2025.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, (55 anni) ne consegue un importo per danno biologico pari ad Euro 3.882,50 oltre Euro 3.089,90 per invalidità temporanea e quindi un importo complessivo di Euro 6.972,40.
3) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione del danno morale formulata nel ricorso introduttivo;
secondo l'appellante pag. 8/13 l'omessa pronuncia in tal senso, trattandosi di error in procedendo in violazione alla legge con inevitabile rilevanza ai fini della decisione impugnata, determina un evidente difetto della sentenza del primo Giudice che merita di essere riformata.
Secondo l'appellante anche solo il riconoscimento dell'invalidità determinata dal CT avrebbe dovuto determinare il Giudice nel ritenere, anche presuntivamente, esistente il danno morale e di conseguenza quantificarlo, e pertanto rinnova tale domanda in appello chiedendo il riconoscimento anche del danno morale
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui ha ritenuto di non dover riconoscere alcun importo a titolo di cd. personalizzazione del danno. Osserva l'appellante che nel caso di specie, la perdita della capacità riconosciuta a seguito del sinistro, per quanto errata e necessitante di un ulteriore valutazione più approfondita anche solo in termini di danno biologico, avrebbe dovuto determinare il
Giudice nel riconoscere una ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, ritenuto che l'incapacità che egli ha subito non poteva essere rapportata a quella che qualsiasi soggetto subirebbe se sottoposto al medesimo sinistro bensì doveva rilevare l'incapacità di questi a continuare a svolgere le normali attività di vita o relazionali stante la particolarità e rilevanza del danno alla importante e deterninante funzione visiva;
l'appellante rinnova quindi tale richiesta nelle sue conclusioni di appello.
Stante la stretta connessione fra essi il secondo e terzo motivo di impugnazione, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Sul punto può richiamarsi il principio affermato nella sentenza 26972/2008 della
Suprema Corte (ovvero una di quelle pronunce meglio conosciute come le "sentenze di
San Martino") per il quale va prevista una fattispecie di unico danno omnicomprensivo senza alcuna specifica distinzione del danno morale, e per il quale è ormai di costante utilizzo il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano nel quale le somme sono per l'appunto determinate secondo tale criterio.
E' però vero che tale principio non trova automatico riscontro nelle tabelle per lesioni di lieve entità per come sopra utilizzate da questa Corte.
Non a caso una più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 20/09/2016, n.
7766) ha riproposto la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sui criteri risarcitori tradizionalmente utilizzati per la sua liquidazione;
in essa la pag. 9/13 Cassazione afferma a chiare lettere che il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono “danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, aprendo un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.
Sul punto va opportunamente richiamato anche il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 235 del 16/10/2014 per la quale: “ Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005
(Codice delle Assicurazioni private) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della
Costituzione, relativa al meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”) derivanti da sinistro stradale, in quanto impedirebbe di risarcire anche il danno morale, perché non contemplato espressamente dalla predetta disposizione di legge. A giudizio della Corte se è vero che
l'art. 139 fa testualmente riferimento al danno biologico e non fa menzione anche del danno morale, però il giudice ha sempre la facoltà, in base a quanto previsto dal comma 3, di incrementare l'ammontare del danno biologico, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Questo meccanismo ex comma 3, consente di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, comprensiva anche del danno morale. Tale pronuncia è in linea con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 26972 del 2008: il danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato − rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
In proposito va però rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna allegazione specifica e tanto meno alcuna indicazione in ordine al danno morale subito o comunque in odine a particolare possibile sofferenza o patimento subiti, tale da potersi applicare il principio sopra enunciato verso il riconoscimento del maggior danno anche a titolo di personalizzazione;
l'unica allegazione proposta dall'appellante è la considerazione che i pag. 10/13 sinistri per cui è causa avrebbero determinato una riduzione della vista fino alla cecità assoluta, ragione per la quale andrebbe riconosciuta una personalizzazione addirittura in misura pari al 100%. Sul punto, però, le risultanze istruttorie hanno smentito quanto sostenuto dall'appellante, non potendosi ravvisare alcuna correlazione fra i traumi subiti e la successiva cecità. Pertanto, deve concordarsi con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure per il quale, in assenza di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione.
4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui, pur riconoscendo la congruità delle spese sanitarie sostenute, le ha erroneamente liquidate nella misura di solo Euro 945,18 invece del maggiore importo di Euro
11.511,22 di cui euro 11.225,96 nel periodo 27/03/2006 al 25/08/2006 (primo sinistro) ed euro 285,26 nel periodo successivo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sul punto il CT in risposta allo specifico quesito della Corte sulla congruità Per_2 delle spese affrontate e documentate in atti e le prevedibili spese future, ha affermato che le spese sanitarie desunte dal fascicolo di primo grado sono in gran parte non correlate all'evento che ci occupa, essendo riferite all'intervento chirurgico effettuato un mese prima del primo incidente ed ha concluso che le spese sanitarie a far data dal
11/05/2006 per tickets, acquisto collare, acquisto farmaci, controlli oculistici, fisioterapia, ammontano complessivamente ad Euro 1.180,00 e possono considerarsi congrue, non essendo prospettabili spese correlate agli eventi per il futuro.
Va quindi riconosciuto all'appellante il rimborso di euro 1.180,00 a titolo di chiesto rimborso spese.
In conclusione l'importo complessivo spettante all'appellante ammonta ad Euro
8.152,40
Da detta somma va detratto l'importo di Euro 900,00 nascente dalla differenza fra Euro
1.100,00 già versati fin da subito in acconto, detratti Euro 200,00 per oneri legali, come pag. 11/13 indicato nella nota della compagna assicurativa, determinandosi quindi un saldo finale di Euro 7.252,40.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza, rimanendo confermate per come statuito nella sentenza di prime cure, mentre per il presente grado, stante il modesto accoglimento della domanda, vanno poste in favore dell'appellante ed a carico in solido di CP_6
e della in misura pari ad un
[...] Controparte_1 quinto, compensandosi fra le suddette parti i rimanenti quattro quinti;
va allo stesso tempo disposta la rifusione per intero delle spese del presente grado a carico dell'appellante in favore di e della stante CP_9 Controparte_2
l'integrale rigetto nei loro confronti della domanda avanzata in appello.
Analoga percentuale di compensazione va disposta per il costo della c.t.u., liquidato come in atti, ponendo a carico in solido di e della CP_6 [...]
il residuo. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1886/2020 emessa il Parte_1
07/12/2020 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 8173/2008, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_6
2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna in solido e la CP_6
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pag. 12/13 p.t. al pagamento in favore dell'appellante di Euro 7.252,40 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
3) Rigetta la domanda di nei confronti di e della Parte_1 CP_9
Controparte_2
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
5) compensa per 4/5 le spese di lite del presente grado, condannando in solido CP_6
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t. al rimborso in favore di del residuo che liquida, già Parte_1 ridotti in misura pari ad un quinto, in complessivi Euro 170,00 per spese ed Euro 600,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
7) compensa per 4/5 le spese della c.t.u. svolta in questo grado, ponendo il residuo a carico in solido di e della CP_6 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
8) Condanna al rimborso in favore di e della Parte_1 CP_9 [...]
, p.a. di spese e compensi del presente grado che liquida in complessivi CP_14 euro 3.000,00 per ciascuna delle suddette parti costituite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore costituito di ex art. 93 c.p.c.. CP_9
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott.ssa Vincenza RANDAZZO Presidente
dott. Giuseppe MINUTOLI Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 445 dell'anno 2021 posta in decisione con ordinanza del 27/06/2025 comunicata in pari data, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Tommasini C.F._1
giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato Email_1 presso il suo studio in Messina Via XXIV Maggio n. 18
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
), con sede in Milano, via B. Crespi n. 23, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Messina, via G. Minzoni n. 7, presso lo studio dell'avv. Giovanni Principe che la rappresenta e difende per procura in atti
( Email_2
APPELLATA
C.F. , con sede in Milano, in via Controparte_2 P.IVA_2
M.U. Traiano n.18, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Fabio Spanò del Foro di Reggio Calabria ( Email_3 ed elettivamente domiciliata in Messina, in via Dogali n.50 (studio Avv. Carmen
Trimarchi) APPELLATA
, nata a [...] il [...], (C.F. CP_3 CP_4
) elettivamente domiciliata in Santa Teresa di Riva, Via C.F._2
Lungomare P. Borsellino n. 108, presso lo studio dell'Avv. Antonio Scarcella
che la rappresenta e difende giusta procura in atti Email_4
APPELLATA
, nata ad [...] il [...] (C.F. CP_5
) e residente in [...] C.F._3
APPELLATA - CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 1886/2020 emessa il 07/12/2020 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 8173/2008.
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 3 legge n. 102/2006 innanzi al Tribunale di Messina,
[...]
premetteva che in data 11/05/2006, alle ore 16:40 circa, l'autovettura Fiat Parte_1
Punto targata BN779JX di proprietà di ed assicurata per la RCA, CP_6 all'epoca dei fatti, dalla compagnia assicuratrice , sulla quale egli viaggiava CP_1 quale trasportato, veniva investita dal furgone Fiorino targato BK796FZ di proprietà di ed assicurato per la RCA dalla il ricorrente Controparte_7 Controparte_8 esponeva che a causa dell'incidente riportava gravi lesioni personali. Aggiungeva inoltre che successivamente, in data 25/08/2006 alle ore 13:30 circa, l'autovettura Fiat
Punto targata AV278FZ di proprietà di ed assicurata per la RCA dalla CP_9
sulla quale egli viaggiava quale trasportato, veniva investita Controparte_2 dall'autovettura targata AB956DM di proprietà di ed assicurata per la Parte_2
RCA dalla e che anche a causa di tale incidente subiva lesioni Controparte_10 personali.
Premessa la narrazione dei due distinti sinistri, l'attore evidenziava che in esito alla richiesta di risarcimento per i danni subiti la RI Insurance Company formulava pag. 2/13 l'offerta di euro 1.100,00 per il sinistro del giorno 11/05/2006 e la Controparte_2 gli trasmetteva un assegno dell'importo di euro 3.000,00 relativamente al sinistro del
25/08/2006, che lo stesso tratteneva a titolo di acconto della maggiore somma dovuta.
Per quanto sopra conveniva in giudizio la e CP_6 CP_11 CP_9 la e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_2
“Accertare e dichiarare la responsabilità diretta ed esclusiva dei convenuti per il risarcimento dei danni cagionati al sig. nei sinistri per cui è causa. Parte_1
2) Per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento in favore del ricorrente di tutti i danni subiti nella misura che verrà determinata in corso di causa, a titolo di danno biologico subito, di invalidità permanente, invalidità temporanea, assoluta e parziale, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno di verificazione dei due sinistri sino al soddisfo ed oltre spese mediche come documentate in atti”.
Nell'instaurato giudizio R.G. 8173/2008 si costituiva la RI Insurance Company che non contestava il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente all'incidente del 11/05/2006 ma solo l'eccessività della pretesa risarcitoria avanzata e reiterava banco judicis l'offerta risarcitoria già formulata;
aggiungeva inoltre di non accettare il contraddittorio in ordine al successivo sinistro del 25/08/2006 e concludeva per il rigetto della domanda.
Si costituiva l' contestando non l'an debeatur bensì Controparte_2 unicamente il quantum. si costituiva dopo la riassunzione del giudizio da parte del ricorrente a CP_9 seguito dell'interruzione del procedimento determinata dal decesso del procuratore della e contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto. Controparte_2 sebbene regolarmente citata, non compariva e veniva dichiarata CP_6 contumace.
La causa era istruita documentalmente e con CT medico legale affidata al consulente
Dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 22/10/2020 la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con espressa rinuncia delle parti alla concessione di termini per il deposito di note conclusive. pag. 3/13 Con sentenza del 07/12/2020 il Tribunale ha così deciso:
“
1. Condanna la , già in solido Controparte_1 Controparte_12 con a risarcire la complessiva somma pari a euro 4.928,94 oltre CP_6 interessi come in parte motiva in favore di;
Parte_1
2. Condanna altresì esse convenute in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 390,00 per spese ed euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Silvio Tommasini che ha reso la relativa dichiarazione, ponendo definitivamente e per intero a carico delle convenute medesime le spese di CT;
3. Compensa le altre spese di lite”.
Il Tribunale ha assunto tale decisione all'esito della fase istruttoria e segnatamente del contenuto e delle conclusioni della relazione peritale nella quale è esclusa alcuna incidenza causale tra le lesioni riscontrate ed il secondo incidente stradale del
25/08/2006.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1 nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti la
[...]
, la chiedendo il Controparte_1 Controparte_13 CP_9 rigetto dell'appello, mentre non si è costituita. CP_6
La Corte ha disposto nuova CTI medico legale affidata al Dott. che Persona_2 depositava il proprio elaborato peritale.
La causa, rimessa al collegio, è stata assegnata in decisione con ordinanza del
27/06/2025, con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che, benché CP_6 regolarmente citata, non si è costituita nel giudizio.
2) Con il primo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza di prime cure nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento peritale d'ufficio fosse analitico e ben motivato e, pertanto, ha recepito, a suo dire acriticamente, le relative conclusioni.
pag. 4/13 L'appellante contesa le valutazioni peritali, assumendo che il CT, in ordine al primo sinistro, pur confermando che il conseguente trauma era stato determinante nell'insorgenza di un nuovo distacco di retina, nel valutarne i postumi ha erroneamente focalizzato la propria attenzione sulla condizione di miopia grave di cui era già affetto l'appellante in precedenza e non, come avrebbe dovuto, sui danni realmente patiti a causa dell'incidente. Secondo l'appellante, infatti, è sfuggito al CT (e, quindi, al
Tribunale) che nell'occhio dx, alla data del sinistro, si trovava l'olio di silicone inserito durante l'operazione dell'aprile 2016 e pertanto, il parametro iniziale (conta dita 30 cm.) preso a base dell'accertamento peritale era del tutto erroneo, con conseguente alterazione ed inattendibilità della percentuale del danno poi riconosciuto in maniera esigua rispetto al pregiudizio effettivamente patito.,
Aggiunge l'appellante che, quanto al secondo sinistro, risulta parimenti errata la conclusione rassegnata dal c.t.u., secondo cui non vi era alcuna correlazione con la lesività lamentata, pur evidenziando come il P.S. dell'Ospedale Piemonte di Messina, all'atto dell'accesso del paziente, avesse refertato un “trauma cranico lieve con cervicalgia da contraccolpo”: in tal modo documentando come l'incidente avesse avuto diretto riflesso sulla parte cranica e/o superiore del corpo. A fronte di quanto accertato, appare inverosimile, secondo l'appellante, che il CT abbia potuto formulare le limitative conclusioni senza tenere in alcuna considerazione gli effetti devastanti che il sinistro ha provocato nell'aggravare la fase di cicatrizzazione retinica e gli esiti del precedente intervento, cagionando la graduale e progressiva diminuzione dell'acuità visiva dell'appellante che in atto risulta essere cieco. Inoltre, sempre secondo l'appellante, il CT non ha dato alcun riscontro, neanche con riferimento al primo sinistro, al quesito di cui alla lett. D) del mandato conferitogli che recitava “Dica se i postumi relativi a ciascuno dei sinistri siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie od interventi, precisandone per ciascuno costo, natura e difficoltà; in caso affermativo, stabilisca la eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente”. Aggiunge il che il CT non ha dato alcun Pt_1 riscontro neanche, con riferimento al primo sinistro, al quesito di cui alla lett. E) del mandato conferitogli che recitava “Dica se i postumi: - impediscano in tutto o in parte
l'attività lavorativa svolta all'epoca dei fatti, ovvero se dopo le lesioni il lavoro possa pag. 5/13 essere diventato usurante…” così come non ha determinato l'invalidità lavorativa permanente e non ha determinato né qualificato il danno morale subito pur nella consapevolezza che le vicende hanno determinato particolare sofferenza in quanto hanno indotto lo stato di cecità in cui si trova oggi l'appellante.
Ulteriore censura è stata mossa in ordine alla determinazione dei periodi di invalidità temporanea assoluta e di invalidità temporanea permanente, non essendo stata riconosciuta alcuna percentuale per il periodo successivo al secondo sinistro e/o comunque non avendo chiarito quali percentuali fossero ascrivibili al primo e quali al secondo.
In conclusione secondo l'appellante, a fronte di tali rilievi, evidenziati nel corso del giudizio di prime cure, il Giudice, anziché accogliere la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, formulata e ribadita più volte nel corso del giudizio, ha ritenuto di chiudere l'istruttoria ed assumere la causa in decisione mentre invece, diversamente, avrebbe dovuto procedere ad un approfondimento istruttorio che certamente avrebbe riconosciuto le sue doglianze.
Alla luce di tale motivo di impugnazione la Corte ha accolto la richiesta di rinnovo della
CT e con ordinanza del 22/06/2023 ha rilevato che “alla luce dei rilievi formulati con
l'atto di appello, va disposta la rinnovazione della ctu allo scopo di accertare
l'eventuale efficienza causale dei sinistri del 11/06/2006 e del 25/08/2006 sulle condizioni di salute del e l'incidenza degli stessi sul danno biologico Pt_1
(permanente e temporaneo) riportato dallo stesso, nonché la congruità delle spese affrontate e documentate in atti e le prevedibili spese future”; la Corte ha quindi affidato l'incarico peritale al Dott. specialista medico legale nonché in Persona_3 oculistica.
Il nominato consulente ha prodotto il proprio elaborato peritale e con riferimento al quesito afferente l'efficienza causale dei sinistri del 11/05/2006 e del 25/08/2006 sulle condizioni di salute dell'appellante ha così concluso: “ , di anni 51 Parte_1 all'epoca, affetto da grave miopia degenerativa coinvolgente la regione maculare, era già stato sottoposto, antecedentemente ai suddetti sinistri, ad intervento di epicheratoplastica in OD, cataratta in OO, a vitrectomia ed asportazione di membrana epiretinica in OD, quest'ultimo intervento appena un mese prima del primo incidente. pag. 6/13 Successivamente all'incidente del 11.5.2006, venivano riscontrati in OD sollevamento retinico e rottura retinica, che rendevano necessario nuovo trattamento chirurgico di completamento della vitrectomia ed immissione di olio di silicone in camera vitrea, nonché la fotocoagulazione della rottura. In ragione delle preesistenze patologiche e della tempistica di presentazione del suddetto quadro patologico, si può ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, che lo stesso sia causalmente riconducibile al pur lieve evento traumatico del 11.5.2006. Per contro nessuna lesività all'apparato oculare è attribuibile al nuovo analogo evento occorso nell'agosto successivo, non essendo peraltro stata riscontrata alcuna lesione;
infatti, l'intervento chirurgico cui il paziente verrà sottoposto nel febbraio dell'anno successivo è a completamento di quello praticato nel luglio 2006”.
Con riferimento, invece, al quesito riguardante l'incidenza dei sinistri sul danno biologico (permanente e temporaneo) riportato dall'appellante il CT ha così concluso:
“Per le suddette lesioni si rese necessario periodo di riposo e cure, nonché nuovo intervento chirurgico in OD, potendosi indicare un periodo complessivo di temporanea per come segue: ITA: gg. 20, ITP: gg. 20 al 50%, gg. 100 al 25%. Per come motivato in discussione, è conseguito un danno biologico permanente nella misura del 4%”.
Esaminata la CT, questa Corte ritiene che il nominato consulente ha redatto un elaborato peritale convincente che va condiviso senza riserva alcuna, in quanto le conclusioni ivi contenute sono formulate in maniera completa, esaustiva e ben articolata, tanto da potersi ritenere che la valutazione e le determinazioni del consulente siano corrispondenti alle reali condizioni di quanto oggetto di perizia.
Le argomentazioni rese dal CT a sostegno delle sue valutazioni risultano in effetti puntuali e ben articolate e sono condivise dalla Corte, ed evidenziano peraltro una compromessa condizione generale dell'appellante preesistente ad entrambi i sinistri e già emersa anche in occasione della precedente relazione peritale nel giudizio di primo grado.
E' infatti un dato certo che l'appellante fosse affetto da una grave elevata miopia degenerativa già da prima dei sinistri per cui è causa, con una acuità visiva già limitata;
inoltre il già nel 1993 era stato sottoposto a intervento di epicheratofachia allo Pt_1 stesso occhio destro, intervento complicato da ectopia del lembo con conseguente pag. 7/13 necessità di un suo riposizionamento, ed ancora nel 2000, ad intervento di cataratta, che come indicato dal CT, costituisce di per se stessa una condizione predisponente al distacco di retina.
In definitiva, potendo con criterio probabilistico ritenere correlabile al primo incidente la rottura di retina e il conseguente nuovo intervento chirurgico eseguito nel luglio
2006, rimane ferma la considerazione che deve escludersi che le suddette lesioni abbiano svolto un qualche ruolo sulla evoluzione verso la condizione attuale, essendo questa interamente riconducibile alla progressiva evoluzione delle citate preesistenze patologiche;
può quindi concordarsi con la valutazione del CT, secondo il quale è altamente improbabile che il danno indiretto, come in particolare la comune banale contusione o accelerazione della testa o decelerazione come nella fattispecie di incidenti per cui è causa, possa causare rotture della retina in un occhio normale in assenza di segni oggettivi di trauma cranico.
In conclusione i danni per come lamentati dall'appellante non possono ritenersi riconducibili ai sinistri per cui è causa, residuando semmai solo il riconoscimento del danno biologico e della invalidità permanente per come riconosciuti dal CT Dott. da imputare solo al primo sinistro e cioè a quello del 11/05/2006 e quindi da Per_2 porre, sotto l'aspetto risarcitorio, a carico esclusivo in solido di e della CP_6
RI . Controparte_1 CP_1
Per la determinazione del danno, trattandosi di danno biologico di lieve entità, possono utilizzarsi le tabelle per danni micropermanenti fino a nove punti di invalidità, in base all'art.139 del Codice delle Assicurazioni per come disposto dal D.Lgs. 209/2005 (e successive modifiche ed integrazioni), e quindi per come aggiornate dal D.M.
18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025 e decorrente da aprile 2025.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro, (55 anni) ne consegue un importo per danno biologico pari ad Euro 3.882,50 oltre Euro 3.089,90 per invalidità temporanea e quindi un importo complessivo di Euro 6.972,40.
3) Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di liquidazione del danno morale formulata nel ricorso introduttivo;
secondo l'appellante pag. 8/13 l'omessa pronuncia in tal senso, trattandosi di error in procedendo in violazione alla legge con inevitabile rilevanza ai fini della decisione impugnata, determina un evidente difetto della sentenza del primo Giudice che merita di essere riformata.
Secondo l'appellante anche solo il riconoscimento dell'invalidità determinata dal CT avrebbe dovuto determinare il Giudice nel ritenere, anche presuntivamente, esistente il danno morale e di conseguenza quantificarlo, e pertanto rinnova tale domanda in appello chiedendo il riconoscimento anche del danno morale
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante impugna la sentenza nel punto in cui ha ritenuto di non dover riconoscere alcun importo a titolo di cd. personalizzazione del danno. Osserva l'appellante che nel caso di specie, la perdita della capacità riconosciuta a seguito del sinistro, per quanto errata e necessitante di un ulteriore valutazione più approfondita anche solo in termini di danno biologico, avrebbe dovuto determinare il
Giudice nel riconoscere una ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, ritenuto che l'incapacità che egli ha subito non poteva essere rapportata a quella che qualsiasi soggetto subirebbe se sottoposto al medesimo sinistro bensì doveva rilevare l'incapacità di questi a continuare a svolgere le normali attività di vita o relazionali stante la particolarità e rilevanza del danno alla importante e deterninante funzione visiva;
l'appellante rinnova quindi tale richiesta nelle sue conclusioni di appello.
Stante la stretta connessione fra essi il secondo e terzo motivo di impugnazione, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
Sul punto può richiamarsi il principio affermato nella sentenza 26972/2008 della
Suprema Corte (ovvero una di quelle pronunce meglio conosciute come le "sentenze di
San Martino") per il quale va prevista una fattispecie di unico danno omnicomprensivo senza alcuna specifica distinzione del danno morale, e per il quale è ormai di costante utilizzo il sistema tabellare in uso presso il Tribunale di Milano nel quale le somme sono per l'appunto determinate secondo tale criterio.
E' però vero che tale principio non trova automatico riscontro nelle tabelle per lesioni di lieve entità per come sopra utilizzate da questa Corte.
Non a caso una più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. 20/09/2016, n.
7766) ha riproposto la questione sulla risarcibilità del danno non patrimoniale e sui criteri risarcitori tradizionalmente utilizzati per la sua liquidazione;
in essa la pag. 9/13 Cassazione afferma a chiare lettere che il dolore interiore (ossia il danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (ossia il danno esistenziale o alla vita di relazione) sono “danni diversi e perciò solo autonomamente risarcibili”, aprendo un varco di non scarso rilievo a modalità alternative di liquidazione del danno non patrimoniale, non più basate sulla semplice personalizzazione del danno biologico, ma che presuppongono, sin dal principio, voci di danno distinte e autonomamente risarcibili, anche al di fuori dei consueti criteri tabellari.
Sul punto va opportunamente richiamato anche il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 235 del 16/10/2014 per la quale: “ Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005
(Codice delle Assicurazioni private) per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della
Costituzione, relativa al meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità (cosiddette “micropermanenti”) derivanti da sinistro stradale, in quanto impedirebbe di risarcire anche il danno morale, perché non contemplato espressamente dalla predetta disposizione di legge. A giudizio della Corte se è vero che
l'art. 139 fa testualmente riferimento al danno biologico e non fa menzione anche del danno morale, però il giudice ha sempre la facoltà, in base a quanto previsto dal comma 3, di incrementare l'ammontare del danno biologico, in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato. Questo meccanismo ex comma 3, consente di giungere ad un'adeguata personalizzazione del danno, comprensiva anche del danno morale. Tale pronuncia è in linea con quanto stabilito dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza
n. 26972 del 2008: il danno morale − e cioè la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore posta risarcibile del danno non patrimoniale, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato − rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente”.
In proposito va però rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna allegazione specifica e tanto meno alcuna indicazione in ordine al danno morale subito o comunque in odine a particolare possibile sofferenza o patimento subiti, tale da potersi applicare il principio sopra enunciato verso il riconoscimento del maggior danno anche a titolo di personalizzazione;
l'unica allegazione proposta dall'appellante è la considerazione che i pag. 10/13 sinistri per cui è causa avrebbero determinato una riduzione della vista fino alla cecità assoluta, ragione per la quale andrebbe riconosciuta una personalizzazione addirittura in misura pari al 100%. Sul punto, però, le risultanze istruttorie hanno smentito quanto sostenuto dall'appellante, non potendosi ravvisare alcuna correlazione fra i traumi subiti e la successiva cecità. Pertanto, deve concordarsi con quanto ritenuto dal Giudice di prime cure per il quale, in assenza di allegazione e prova di elementi circostanziali rilevanti ad esprimere l'intensità e la durata della sofferenza psichica, che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non è consentito incrementare la somma in sede di personalizzazione della liquidazione.
4) Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza nel punto in cui, pur riconoscendo la congruità delle spese sanitarie sostenute, le ha erroneamente liquidate nella misura di solo Euro 945,18 invece del maggiore importo di Euro
11.511,22 di cui euro 11.225,96 nel periodo 27/03/2006 al 25/08/2006 (primo sinistro) ed euro 285,26 nel periodo successivo.
Il motivo è parzialmente fondato.
Sul punto il CT in risposta allo specifico quesito della Corte sulla congruità Per_2 delle spese affrontate e documentate in atti e le prevedibili spese future, ha affermato che le spese sanitarie desunte dal fascicolo di primo grado sono in gran parte non correlate all'evento che ci occupa, essendo riferite all'intervento chirurgico effettuato un mese prima del primo incidente ed ha concluso che le spese sanitarie a far data dal
11/05/2006 per tickets, acquisto collare, acquisto farmaci, controlli oculistici, fisioterapia, ammontano complessivamente ad Euro 1.180,00 e possono considerarsi congrue, non essendo prospettabili spese correlate agli eventi per il futuro.
Va quindi riconosciuto all'appellante il rimborso di euro 1.180,00 a titolo di chiesto rimborso spese.
In conclusione l'importo complessivo spettante all'appellante ammonta ad Euro
8.152,40
Da detta somma va detratto l'importo di Euro 900,00 nascente dalla differenza fra Euro
1.100,00 già versati fin da subito in acconto, detratti Euro 200,00 per oneri legali, come pag. 11/13 indicato nella nota della compagna assicurativa, determinandosi quindi un saldo finale di Euro 7.252,40.
La superiore somma determinata alla data odierna è da intendersi attualizzata e già rivalutata, spettando però gli interessi legali al soddisfo da calcolarsi sulla stessa secondo il criterio previsto dalla Suprema Corte a sezioni unite (sent. 1712/1995) per la quale: "gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria devalutata alla data dell'evento e rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria".
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del D.M.
Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza, rimanendo confermate per come statuito nella sentenza di prime cure, mentre per il presente grado, stante il modesto accoglimento della domanda, vanno poste in favore dell'appellante ed a carico in solido di CP_6
e della in misura pari ad un
[...] Controparte_1 quinto, compensandosi fra le suddette parti i rimanenti quattro quinti;
va allo stesso tempo disposta la rifusione per intero delle spese del presente grado a carico dell'appellante in favore di e della stante CP_9 Controparte_2
l'integrale rigetto nei loro confronti della domanda avanzata in appello.
Analoga percentuale di compensazione va disposta per il costo della c.t.u., liquidato come in atti, ponendo a carico in solido di e della CP_6 [...]
il residuo. Controparte_1
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1886/2020 emessa il Parte_1
07/12/2020 dal Tribunale di Messina nel procedimento R.G. 8173/2008, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di CP_6
2) Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna in solido e la CP_6
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pag. 12/13 p.t. al pagamento in favore dell'appellante di Euro 7.252,40 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
3) Rigetta la domanda di nei confronti di e della Parte_1 CP_9
Controparte_2
4) Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
5) compensa per 4/5 le spese di lite del presente grado, condannando in solido CP_6
e la in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante p.t. al rimborso in favore di del residuo che liquida, già Parte_1 ridotti in misura pari ad un quinto, in complessivi Euro 170,00 per spese ed Euro 600,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
7) compensa per 4/5 le spese della c.t.u. svolta in questo grado, ponendo il residuo a carico in solido di e della CP_6 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
8) Condanna al rimborso in favore di e della Parte_1 CP_9 [...]
, p.a. di spese e compensi del presente grado che liquida in complessivi CP_14 euro 3.000,00 per ciascuna delle suddette parti costituite, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., con distrazione in favore del procuratore costituito di ex art. 93 c.p.c.. CP_9
Messina, camera di consiglio del 31/10/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott.ssa Vincenza Randazzo
pag. 13/13