Art. 1.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 , si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.
Per l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi per causa di servizio e dei congiunti dei caduti per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539 , si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.