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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3191 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. RI Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.208/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2023 emessa in data 13 gennaio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE De SA PE;
- Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, dall'Avv. Daniela
RI IU MA PEC: ; Email_2
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 25 gennaio 2023 GIUDICE
ha impugnato la sentenza n. 241/2023 emessa dal Tribunale Gl di Parte_1
Roma il giorno 13 gennaio 2023. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'originaria ricorrente condannando l' CP_1 alla corresponsione di € 60.332,65 a titolo somme differenziali sui ratei di pensione dal 2011 al 2018 e compensava interamente le spese del grado.
Avverso tale determinazione propone appello principale Giudice in Parte_1 ordine al regolamento delle spese ed incidentale l' che costituitasi non si limitava CP_1 ad avversare le difese di controparte- assumendo l'ingiustizia della decisione sulla questione principale oggetto di domanda.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva la domanda dell'attuale appellante concernente la condanna dell' alla corresponsione di € 60.332,65 CP_1
a titolo somme differenziali sui ratei di pensione dal 2011 al 2018, calcolati in base ai criteri definiti in due accertamenti giudiziali definitivi: il primo scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.1073/2009 – confermativa di quella di primo grado- che aveva affermato il diritto alla maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1, del D.L. n.501/1995, convertito in L.n.11\96 (pari a 6 anni e 11 mesi), e la riliquidazione con anzianità contributiva complessiva utile di 35 anni nel
Fondo SPEiale, e l'altro dovuto all'ordinanza n.10052/2019 della Corte di
Cassazione che aveva individuato l'aliquota da applicare a detti 6 anni e 11 mesi nel 2% così come affermato dall' in quel processo. CP_1
Nello sPEifico il Tribunale statuiva:” rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla riquantificazione dei ratei pensionistici e al pagamento delle correlate differenze economiche, su quanto accertato in sede di legittimità con pronuncia della Suprema Corte n. 10052/2019; rilevato che l' pur CP_1 deducendo delle contestazioni avverso i conteggi operati da parte ricorrente non ha esaustivamente esposto i motivi inerenti dette contestazioni né ha presentato un proprio conteggio alternativo;
Pag. 2 di 13 rilevato pertanto che il ricorso va accolto con la condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento della somma di euro 60.332,65 oltre accessori come per legge, a titolo di differenze pensionistiche sui ratei percepiti per il periodo gennaio 2011-dicembre 2019;”
Quindi, nel definire le spese, le compensava adducendo a ragione giustificativa di tale determinazione la <PEuliarità della vicenda>>.
Avverso la sentenza in questione sono stati proposti appello principale da Giudice ed appello incidentale dall' Parte_1 CP_1
Con l'appello principale è devoluto il regolamento delle spese che si assume erroneo in difetto delle condizioni per la compensazione prefigurate dall'art.92,
II comma, cpc. Secondo l'appellante principale, l' sarebbe risultato CP_1 integralmente soccombente, la questione trattata (obbligo di pagamento di ratei di pensione scaduti) non avrebbe costituito un'assoluta novità, né vi sarebbe stato alcun mutamento della giurisprudenza. In ogni caso, la vicenda non avrebbe presentato aspetti PEuliari, essendo stato domandata la condanna dell' CP_1 al pagamento di una somma dovuta e non corrisposta dal convenuto pur essendo trascorsi ben sedici anni dalla pubblicazione della sentenza n.5284/2006, che definiva l'anzianità da riconoscere in 35 anni. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la questione decisa sarebbe stata assolutamente lineare come si sarebbe potuto desumere dalla sintetica motivazione che si era limitata a rimandare al criterio di calcolo affermato dalla decisione di legittimità
n.10052/2019 decidendo nella premessa della mancata contestazione sPEifica da parte dei conteggi elaborati dall'originaria ricorrente. CP_1
Con l'appello incidentale l'ente previdenziale devolve, viceversa, il merito della controversia.
Nella sPEie, assume l'ente previdenziale l'erronea ricostruzione della vicenda e l'omessa pronuncia del Tribunale.
Secondo l'ente previdenziale, l'attuale controversia, concernente la richiesta di condanna al pagamento di €. 60.332,65 a titolo di differenze pensionistiche a
Pag. 3 di 13 decorrere dal 2011 al 2019 ovvero alla somma diversa ritenuta dovuta, derivante dalla mancata commisurazione dei ratei di pensione a 35 anni di anzianità ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 501/1995, non avrebbe tratto ragione dall'accertamento compiuto con la pronuncia della Suprema Corte
n.10052/2019, nella quale era stato affermato il principio di diritto ormai pacifico in giurisprudenza (coefficiente del 2%) – in quanto quello afferiva al giudizio concluso in primo grado con la sentenza n. 11185/11, relativo ai ratei maturati dal
2008 al 2010, cui seguiva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2716/13
e, quindi, il giudizio di legittimità.
Inoltre, la Giudice aveva in precedenza adito il Tribunale in relazione ai ratei maturati anteriormente ed il giudizio si era concluso con la sentenza n.
5284/2006 (confermata in appello con sentenza 1073/2009).Secondo l' in CP_1 tale ultima decisione non sarebbe stata presente alcuna statuizione con efficacia di giudicato che potesse riguardare i ratei di pensione non ancora maturati al momento della suddetta pronuncia, mentre la stessa riguardava esclusivamente i ratei maturati dalla data di pensionamento - luglio 1995- sino al dicembre 2007, mentre il successivo ricorso riguardava i ratei maturati dal gennaio 2008 al dicembre 2010, in relazione al quale era intervenuto il giudizio di legittimità concluso con l'Ordinanza n. 10052/19 (dopo la sentenza della Corte di Appello n.
2716/13 seguita alla sentenza del Tribunale n. 11185/11.
La prima sentenza n. 5284/2006 era stata seguita dall'esecuzione forzata in danno dell'Ente. Secondo l'appellante incidentale, che ha richiamato alcune sentenze di primo grado espressesi in relazione a casi analoghi, la sentenza che si fosse pronunciata sui ratei relativi ad un periodo definito non avrebbe avuto effetto sul giudizio concernente i ratei di pensione maturati successivamente, contenendo una condanna al pagamento delle differenze sui ratei pregressi mediante inserimento dell'incremento di anzianità. Pertanto, non avrebbe avuto effetto di giudicato anche sulla quantificazione dell'ammontare dei ratei non ancora maturati al momento della suddetta pronuncia.
Pag. 4 di 13 La valutazione contenuta in tale accertamento avrebbe potuto coprire solo il diritto del soggetto al ricalcolo della maggiorazione contributiva ex art. 4 citato limitatamente al periodo richiesto in quel giudizio (1995-2007) e non avrebbe potuto estendersi oltre quello sPEifico petitum, che si strutturerebbe come un petitum di condanna e non di accertamento. Tanto sarebbe valso anche per l'accertamento contenuto nella sentenza n. 11185/11 che riconosceva il diritto alla commisurazione della pensione su 35 anni di contribuzione e condannava l'Ente al pagamento dei ratei decorrente dal gennaio 2008 al dicembre 2010.
Un'efficacia del giudicato, ulteriore rispetto al periodo preso in esame, sarebbe stato possibile ove avessero avuto ingresso nel processo anche fatti rilevanti per la futura esistenza ed il modo d'essere del diritto di credito il cui verificarsi fosse successivo al riferimento temporale. Dunque, l'accertamento lascerebbe impregiudicata l'esistenza del diritto nel tempo successivo e le circostanze realizzate successivamente esulerebbero dai limiti di efficacia del giudicato sostanziale. Nel caso, il petitum sarebbe strutturato esclusivamente come domanda di condanna ad una determinata somma, non essendo stato richiesto viceversa alcun accertamento giudiziale sui principi costituenti le modalità di calcolo relative alla determinazione in generale dei ratei di pensione.
L'ente previdenziale ripropone altresì la questione di decadenza e di prescrizione sollevate in primo grado deducendo l'omessa pronuncia del Tribunale.
In particolare assume la maturazione della decadenza triennale in ragione del termine previsto dall'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1970 così come introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. 98/2011 convertito in legge
111/2011 con cui la prescrizione è stata estesa <anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito>> disponendo che “In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La norma sarebbe applicabile al presente giudizio instaurato posteriormente alla sua introduzione. Essendo la prestazione erogata con decorrenza dal 1995 il dies
Pag. 5 di 13 a quo andrebbe individuato nella data di entrata in vigore della suddetta disciplina normativa. Pertanto, giacché il ricorso giudiziario era depositato il 16 aprile 2020, si sarebbe verificata la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Ha poi reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, ex art. 38 del
D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) dei ratei pensionistici arretrati anche in ipotesi di riliquidazione. Tale previsione ai sensi dell'art.252 disp att cpc troverebbe applicazione anche in relazione ai crediti sorti anteriormente sebbene a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del 2011, e sempre che, a tale data, non residui un termine minore, considerando quello decennale in parte già decorso (cd. principio della retroattività attenuata). La notifica del ricorso, quale primo atto interruttivo, avvenuta il 14 ottobre 2020 avrebbe determinato la prescrizione di tutti i ratei maturati antecedentemente al mese di novembre 2015.
In ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione decennale ex art.2953 cc poiché dalla sentenza 5284/2006 pubblicata l'otto marzo 2006 (e divenuta definitiva in difetto di impugnazione) sarebbe decorso oltre un decennio.
Inammissibile sarebbe stata la produzione contenuta nell'allegato 6 dell'atto introduttivo, in relazione al quale controparte non svolge alcuna allegazione nell'atto introduttivo. Si sarebbe trattato comunque di una missiva priva di efficacia interruttiva in quanto sottoscritta da difensore in difetto della prova della rappresentanza sostanziale, oltre che per il fatto che pur riportando la data del 17.9.19, chiederebbe l'esecuzione di una sentenza (n. 5284/2006), quando era già maturata l'actio iudicati, venendo in scadenza il decennio in data 8 marzo
2016 e nessuna prova vi sarebbe del collegamento della missiva depositata con la ricorrente, sarebbe possibile desumere se sia stata effettivamente spedita con la raccomandata prodotta, in quanto non vi sono elementi dai quali poter desumere la corrispondenza tra l'avviso di ricevimento e la lettera anzidetta, considerato che l'avviso reca la data del 25 giugno 2015.
Pag. 6 di 13 Occorre partire, per ragioni di ordine logico, dall'esame dell'appello incidentale che devolve questioni sul merito della pretesa collegate in buona parte alla portata del giudicato (esterno) derivante da altre sentenze intervenute fra le stesse parti.
Questo è parzialmente fondato nei termini appresso sPEificati.
Va premesso che l'opzione interpretativa proposta dall'istituto Previdenziale in ordine alla portata del giudicato non è del tutto condivisibile.
Va premesso che effettivamente il giudicato favorevole di cui intende giovarsi l'appellante principale è quello che ha riconosciuto che i ratei di pensione andassero determinati sulla base dei 35 anni come anzianità posseduta al momento della cessazione del servizio. Tale accertamento compiuto nella sentenza n.5284/2006 (confermata in appello con sentenza 1073/2009) che si pronunciava sui ratei maturati fino al 2007 è ribadito anche nella successiva sentenza Tribunale n. 11185/11 che conduceva la sentenza della Corte di Appello
n. 2716/13 all'ordinanza ordinanza n. 10052/19.
Purtuttavia, nel caso si fa questione di un accertamento giudiziale che cade su rapporto di durata e sulle connesse obbligazioni periodiche che ne derivano come nel caso di prestazioni pensionistiche (qui pensione di anzianità anticipata) destinate a protrarsi nel tempo.
In tali casi, l'accertamento ( ed un accertamento è sempre il presupposto logico- giuridico di una statuizione di condanna, per cui il giudicato che cada sulla condanna cade necessariamente anche sui presupposti di questa pur se impliciti) non limita i suoi effetti al segmento temporale devoluto al giudice, ma i suoi effetti si protraggono nel tempo rebus sic stantibus ossia a condizione che restino immutate le condizioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accertamento, essendo tale efficacia limitata solo dal mutamento delle circostanze di fatto o di diritto.
Si è infatti costantemente affermato da parte della Suprema Corte che <in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con
Pag. 7 di 13 accertamento su una fattisPEie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in elazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattisPEie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del
2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario)>>(Cass. 31157/2022
e numerose altre, fra cui con applicazione di tali principi in materia assistenziale v.Cass. 3555/2022 ed in materia previdenziale v.Cass. 14374/2016).
Nel caso in esame, il giudicato nascente dai giudizi precedenti ed invocati dalla pensionata a sostegno anche dell'attuale pretesa (a che il ricalcolo avvenga sempre considerando il dato di 35 anni di anzianità all'atto della cessazione anticipata dal servizio) ha fatto sì che divenisse incontrovertibile l'anzianità da considerare come base di calcolo dei ratei (pari a 35 anni e superiore a quella accordata dall'ente previdenziale) da utilizzare in detto calcolo su una quota della pensione.
Pag. 8 di 13 Tale giudicato produce effetti anche in questa sede, non avendo l'ente previdenziale mai sostenuto che all'attualità vi siano state sopravvenienze di fatto o di diritto che possano incidere su tali che si siano verificate medio tempore sicché, restando invariati gli elementi di fatto e di diritto senza, dubbio il precedente accertamento continua a spiegare efficacia vincolante anche nel presente giudizio in cui l'originaria ricorrente intendeva ottenere, sulla base di tale incontrovertibilità, la condanna sPEifica dell'ente previdenziale.
Pertanto, erra l' nel ritenere che le statuizioni invocate dall'appellante CP_1 principale a sostegno dell'attuale pretesa esauriscano il loro contenuto in una condanna, poiché la sentenza di condanna implica sempre un accertamento rispetto al quale rappresenta un quid pluris contenendo rispetto a quest'ultimo anche un precetto suscettibile di esecuzione. Ed erra conseguentemente nel ritenere che tale accertamento – che è presupposto della condanna- esaurisca sempre e necessariamente i suoi effetti nell'ambito del periodo oggetto di considerazione nella decisione di condanna.
La Suprema Corte ha osservato che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478; in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196). Conseguentemente
– valutando la questione del giudicato interno- ha affermato che il giudicato cade
“sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità” (Cass. 32683/2022,
24249/2024).
Ora, nel caso in esame senza dubbio l'incremento dell'anzianità figurativa dovuta all'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla I. n. 11 del 1996 integra tale condizione.
Pag. 9 di 13 Sostenere diversamente significherebbe che pur in presenza dell'invarianza delle circostanze di fatto che determina il diritto le parti sarebbero costrette a rivolgersi costantemente al giudice per il solo decorso del tempo in spregio anche al principio di economia processuale.
CP_ Ad ogni modo, anche a voler ritenere diversamente, resta il fatto che l' previdenziale non ha mai contrastato i parametri di calcolo sostenuti dall'appellante principale, né ha mai affermato che tali criteri non siano più applicabili ai ratei di pensione oggetto di domanda (2011-2019).
Passando ad esaminare la questione della decadenza deve dirsi che la soluzione della stessa non è condizionata dalla portata del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte di Appello n. 1073/2009 che, confermando la sentenza del
Tribunale n. 5284/2006 si esprimeva – definitivamente- escludendo che in relazione alle riliquidazioni delle prestazioni pensionistiche non operasse la decadenza di cui all'art.47,commi II e III, del DPR 639/1970, posto che la decisione interveniva anteriormente alla novella operata dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. 98/2011 convertito in legge 111/2011 con cui i termine in esame
è stato esteso “anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” disponendo che “In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Del pari non spiegano analoga efficacia anche le sentenze 70150/2011 del
Tribunale e quella n.2716/2013 si esprimevano in relazione alla portata dell'art.47 anteriore a tale novella vigente dal 6 luglio 2011, come si ricava dal fatto che la sentenza del Tribunale era emessa il 16 giugno 2011 (quindi prima che intervenisse la novella) e che neppure la Corte di Appello esaminava tale novità focalizzando -correttamente- l'attenzione al testo previgente come si desume dal fatto che ravvisava un vincolo alla sua determinazione in quella assunta in precedenza con la sentenza n. 1073/2009.
Pag. 10 di 13 Viene infatti in rilevo nella presente causa l'applicazione dello jus superveniens con necessità che la questione venga riesaminata alla luce di tale disciplina.
In relazione alla nuova previsione la Cassazione, con un più recente orientamento, ha ritenuto che la decadenza in questione trovi applicazione anche in relazione alle «prestazioni riconosciute solo in parte» anche se liquidate prima dell'entrata in vigore dal D.L. nr. 98 del 2011, sia pure limitatamente ai ratei con decorrenza dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto medesimo (Cass.
n 6399/2025,5382/2025, 31134/2024, 11909 /2021; 123 /2022).
Tale orientamento, che precisa che la decadenza può essere impedita unicamente dalla proposizione della domanda giudiziale, ne ha limitato l'incidenza ai ratei delle prestazioni maturanti anteriormente ai tre anni precedenti rispetto all'azione giudiziale.
Nel caso, la domanda giudiziale che può escludere la decadenza in relazione ai ratei dal 2011 al 2019 in questo giudizio rivendicati è unicamente quella depositata il 9 giugno 2020 (le precedenti domande avevano riguardato pacificamente altre annualità) venendo così travolti dalla decadenza -sostanziale-
i ratei maturati anteriormente al 9 giugno 2017.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei deve rilevarsi che non risultano documentati atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso originario (14 ottobre 2020), in quanto in corrispondenza alla lettera datata 17 settembre 2019 prodotta, non è documentata una notifica della stessa, mentre la copia dell'avviso di ricevimento ricevuto da il 25 giugno 2015 non risulta collegabile in alcun CP_1 modo né alla lettera datata 2019 (versata in atti), né ad altra avente efficacia interruttiva (non presente agli atti) né alla stessa Giudice mancando Parte_1 nell'avviso sia ogni indicazione del mittente, sia ogni altro elemento idoneo ad individuare l'atto notificato.
Ne deriva che potendo la prescrizione essere interrotta solo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio determinandosi l'estinzione dei soli ratei maturati fino al 14 ottobre 2015, diviene superfluo la relativa statuizione in quanto superata
Pag. 11 di 13 dagli effetti della maturazione della decadenza anche per i ratei successivi fino al
9 giugno 2017.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' va limitata CP_1 ai soli ratei maturati dal 9 giugno 2017. Estrapolando dai conteggi analitici prodotti dal ricorrente le somme dovute nel periodo oggetto di domanda a partire da tale data, si ottiene l'importo complessivo di euro 17.316,82 (euro 4080,3 per il 2017, euro 6750,99 per il 2018 ed euro 6485,53 per il 2019) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Per effetto della riforma della statuizione riguardante l'ammontare per cui è condanna a carico dell'ente previdenziale si determina la caducazione anche del regolamento delle spese definito in primo grado, da compiere ex novo in questa sede, sicché viene assorbito l'esame dell'appello incidentale.
Le spese di entrambi i gradi, da regolarsi unitariamente ed in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno definite in ragione della soccombenza parziale ravvisabile nel caso di una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass.25182/2025 che cita i precedenti Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018, n.23063/2020, n.21641/2020,
n.35089/2022).
Si ritiene, infatti, l'ipotesi esaminata in questa sede, in cui la decorrenza del diritto alle differenze sul trattamento pensionistico è spostata in avanti – con riduzione dell'importo dovuto- in ragione della parziale prescrizione, giustifichi, in quanto sostanzialmente assimilabile a quella, l'utilizzazione del criterio di regolamento delle spese costantemente adottato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi delle prestazioni assistenziali per le quali sia riconosciuta una decorrenza posteriore a quella domandata.
Si reputa, pertanto, giustificata, in ragione dell'entità della somma accordata rispetto a quella richiesta, una compensazione nella misura di 2/3 delle spese restando il restante terzo a carico dell' CP_1
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate tenendo conto del valore della controversia dato dall'ammontare del domandato con il correttivo del decisum, e dunque in
Pag. 12 di 13 applicazione del terzo scaglione (controversie aventi valore da € 5.200,01 a €
26.000,00) della tabella 4 in primo grado e della tabella 12 in appello e nel rispetto dei minimi tariffari.
Le suddette spese, nella frazione residuata dalla compensazione, vanno distratte in favore del difensore della parte appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 25 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, con riferimento alla sentenza n. 241/2023 emessa il giorno 15 gennaio
2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello incidentale ed assorbito quello principale, riforma la sentenza impugnata, e
-condanna l' alla corresponsione della somma di euro 17.316,82 oltre alla CP_1 maggior somma fra interessi e rivalutazione,
-compensa nella misura dei due terzi le spese del primo grado che liquida nell'intero in euro 2600,00 oltre iva cpa e spese generali, ponendo a carico dell' la restante frazione di 1/3 con distrazione in favore dell'Avv. RE CP_1
De SA.
2) Compensa nella misura dei due terzi anche le spese del presente grado che liquida nell'intero in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali, ponendo a carico dell' CP_1 la restante frazione di 1/3 con distrazione in favore dell'Avv. RE De SA.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. RI Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza pubblica del 14 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.208/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 241/2023 emessa in data 13 gennaio 2023 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE De SA PE;
- Email_1
APPELLANTE PRINCIPALE-
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore (codice fiscale , rappresentato e P.IVA_1 difeso in virtù di procura generale a rogito del dott. Notaio in Persona_1
Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, dall'Avv. Daniela
RI IU MA PEC: ; Email_2
-APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 25 gennaio 2023 GIUDICE
ha impugnato la sentenza n. 241/2023 emessa dal Tribunale Gl di Parte_1
Roma il giorno 13 gennaio 2023. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'originaria ricorrente condannando l' CP_1 alla corresponsione di € 60.332,65 a titolo somme differenziali sui ratei di pensione dal 2011 al 2018 e compensava interamente le spese del grado.
Avverso tale determinazione propone appello principale Giudice in Parte_1 ordine al regolamento delle spese ed incidentale l' che costituitasi non si limitava CP_1 ad avversare le difese di controparte- assumendo l'ingiustizia della decisione sulla questione principale oggetto di domanda.
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 14 ottobre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva la domanda dell'attuale appellante concernente la condanna dell' alla corresponsione di € 60.332,65 CP_1
a titolo somme differenziali sui ratei di pensione dal 2011 al 2018, calcolati in base ai criteri definiti in due accertamenti giudiziali definitivi: il primo scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n.1073/2009 – confermativa di quella di primo grado- che aveva affermato il diritto alla maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1, del D.L. n.501/1995, convertito in L.n.11\96 (pari a 6 anni e 11 mesi), e la riliquidazione con anzianità contributiva complessiva utile di 35 anni nel
Fondo SPEiale, e l'altro dovuto all'ordinanza n.10052/2019 della Corte di
Cassazione che aveva individuato l'aliquota da applicare a detti 6 anni e 11 mesi nel 2% così come affermato dall' in quel processo. CP_1
Nello sPEifico il Tribunale statuiva:” rilevato che parte ricorrente fonda il proprio diritto alla riquantificazione dei ratei pensionistici e al pagamento delle correlate differenze economiche, su quanto accertato in sede di legittimità con pronuncia della Suprema Corte n. 10052/2019; rilevato che l' pur CP_1 deducendo delle contestazioni avverso i conteggi operati da parte ricorrente non ha esaustivamente esposto i motivi inerenti dette contestazioni né ha presentato un proprio conteggio alternativo;
Pag. 2 di 13 rilevato pertanto che il ricorso va accolto con la condanna dell' CP_1 convenuto al pagamento della somma di euro 60.332,65 oltre accessori come per legge, a titolo di differenze pensionistiche sui ratei percepiti per il periodo gennaio 2011-dicembre 2019;”
Quindi, nel definire le spese, le compensava adducendo a ragione giustificativa di tale determinazione la <PEuliarità della vicenda>>.
Avverso la sentenza in questione sono stati proposti appello principale da Giudice ed appello incidentale dall' Parte_1 CP_1
Con l'appello principale è devoluto il regolamento delle spese che si assume erroneo in difetto delle condizioni per la compensazione prefigurate dall'art.92,
II comma, cpc. Secondo l'appellante principale, l' sarebbe risultato CP_1 integralmente soccombente, la questione trattata (obbligo di pagamento di ratei di pensione scaduti) non avrebbe costituito un'assoluta novità, né vi sarebbe stato alcun mutamento della giurisprudenza. In ogni caso, la vicenda non avrebbe presentato aspetti PEuliari, essendo stato domandata la condanna dell' CP_1 al pagamento di una somma dovuta e non corrisposta dal convenuto pur essendo trascorsi ben sedici anni dalla pubblicazione della sentenza n.5284/2006, che definiva l'anzianità da riconoscere in 35 anni. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza, la questione decisa sarebbe stata assolutamente lineare come si sarebbe potuto desumere dalla sintetica motivazione che si era limitata a rimandare al criterio di calcolo affermato dalla decisione di legittimità
n.10052/2019 decidendo nella premessa della mancata contestazione sPEifica da parte dei conteggi elaborati dall'originaria ricorrente. CP_1
Con l'appello incidentale l'ente previdenziale devolve, viceversa, il merito della controversia.
Nella sPEie, assume l'ente previdenziale l'erronea ricostruzione della vicenda e l'omessa pronuncia del Tribunale.
Secondo l'ente previdenziale, l'attuale controversia, concernente la richiesta di condanna al pagamento di €. 60.332,65 a titolo di differenze pensionistiche a
Pag. 3 di 13 decorrere dal 2011 al 2019 ovvero alla somma diversa ritenuta dovuta, derivante dalla mancata commisurazione dei ratei di pensione a 35 anni di anzianità ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.L. n. 501/1995, non avrebbe tratto ragione dall'accertamento compiuto con la pronuncia della Suprema Corte
n.10052/2019, nella quale era stato affermato il principio di diritto ormai pacifico in giurisprudenza (coefficiente del 2%) – in quanto quello afferiva al giudizio concluso in primo grado con la sentenza n. 11185/11, relativo ai ratei maturati dal
2008 al 2010, cui seguiva la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2716/13
e, quindi, il giudizio di legittimità.
Inoltre, la Giudice aveva in precedenza adito il Tribunale in relazione ai ratei maturati anteriormente ed il giudizio si era concluso con la sentenza n.
5284/2006 (confermata in appello con sentenza 1073/2009).Secondo l' in CP_1 tale ultima decisione non sarebbe stata presente alcuna statuizione con efficacia di giudicato che potesse riguardare i ratei di pensione non ancora maturati al momento della suddetta pronuncia, mentre la stessa riguardava esclusivamente i ratei maturati dalla data di pensionamento - luglio 1995- sino al dicembre 2007, mentre il successivo ricorso riguardava i ratei maturati dal gennaio 2008 al dicembre 2010, in relazione al quale era intervenuto il giudizio di legittimità concluso con l'Ordinanza n. 10052/19 (dopo la sentenza della Corte di Appello n.
2716/13 seguita alla sentenza del Tribunale n. 11185/11.
La prima sentenza n. 5284/2006 era stata seguita dall'esecuzione forzata in danno dell'Ente. Secondo l'appellante incidentale, che ha richiamato alcune sentenze di primo grado espressesi in relazione a casi analoghi, la sentenza che si fosse pronunciata sui ratei relativi ad un periodo definito non avrebbe avuto effetto sul giudizio concernente i ratei di pensione maturati successivamente, contenendo una condanna al pagamento delle differenze sui ratei pregressi mediante inserimento dell'incremento di anzianità. Pertanto, non avrebbe avuto effetto di giudicato anche sulla quantificazione dell'ammontare dei ratei non ancora maturati al momento della suddetta pronuncia.
Pag. 4 di 13 La valutazione contenuta in tale accertamento avrebbe potuto coprire solo il diritto del soggetto al ricalcolo della maggiorazione contributiva ex art. 4 citato limitatamente al periodo richiesto in quel giudizio (1995-2007) e non avrebbe potuto estendersi oltre quello sPEifico petitum, che si strutturerebbe come un petitum di condanna e non di accertamento. Tanto sarebbe valso anche per l'accertamento contenuto nella sentenza n. 11185/11 che riconosceva il diritto alla commisurazione della pensione su 35 anni di contribuzione e condannava l'Ente al pagamento dei ratei decorrente dal gennaio 2008 al dicembre 2010.
Un'efficacia del giudicato, ulteriore rispetto al periodo preso in esame, sarebbe stato possibile ove avessero avuto ingresso nel processo anche fatti rilevanti per la futura esistenza ed il modo d'essere del diritto di credito il cui verificarsi fosse successivo al riferimento temporale. Dunque, l'accertamento lascerebbe impregiudicata l'esistenza del diritto nel tempo successivo e le circostanze realizzate successivamente esulerebbero dai limiti di efficacia del giudicato sostanziale. Nel caso, il petitum sarebbe strutturato esclusivamente come domanda di condanna ad una determinata somma, non essendo stato richiesto viceversa alcun accertamento giudiziale sui principi costituenti le modalità di calcolo relative alla determinazione in generale dei ratei di pensione.
L'ente previdenziale ripropone altresì la questione di decadenza e di prescrizione sollevate in primo grado deducendo l'omessa pronuncia del Tribunale.
In particolare assume la maturazione della decadenza triennale in ragione del termine previsto dall'art. 47, ultimo comma, del d.P.R. n. 639/1970 così come introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. 98/2011 convertito in legge
111/2011 con cui la prescrizione è stata estesa <anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito>> disponendo che “In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La norma sarebbe applicabile al presente giudizio instaurato posteriormente alla sua introduzione. Essendo la prestazione erogata con decorrenza dal 1995 il dies
Pag. 5 di 13 a quo andrebbe individuato nella data di entrata in vigore della suddetta disciplina normativa. Pertanto, giacché il ricorso giudiziario era depositato il 16 aprile 2020, si sarebbe verificata la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970.
Ha poi reiterato l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, ex art. 38 del
D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) dei ratei pensionistici arretrati anche in ipotesi di riliquidazione. Tale previsione ai sensi dell'art.252 disp att cpc troverebbe applicazione anche in relazione ai crediti sorti anteriormente sebbene a decorrere dall'entrata in vigore della riforma del 2011, e sempre che, a tale data, non residui un termine minore, considerando quello decennale in parte già decorso (cd. principio della retroattività attenuata). La notifica del ricorso, quale primo atto interruttivo, avvenuta il 14 ottobre 2020 avrebbe determinato la prescrizione di tutti i ratei maturati antecedentemente al mese di novembre 2015.
In ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione decennale ex art.2953 cc poiché dalla sentenza 5284/2006 pubblicata l'otto marzo 2006 (e divenuta definitiva in difetto di impugnazione) sarebbe decorso oltre un decennio.
Inammissibile sarebbe stata la produzione contenuta nell'allegato 6 dell'atto introduttivo, in relazione al quale controparte non svolge alcuna allegazione nell'atto introduttivo. Si sarebbe trattato comunque di una missiva priva di efficacia interruttiva in quanto sottoscritta da difensore in difetto della prova della rappresentanza sostanziale, oltre che per il fatto che pur riportando la data del 17.9.19, chiederebbe l'esecuzione di una sentenza (n. 5284/2006), quando era già maturata l'actio iudicati, venendo in scadenza il decennio in data 8 marzo
2016 e nessuna prova vi sarebbe del collegamento della missiva depositata con la ricorrente, sarebbe possibile desumere se sia stata effettivamente spedita con la raccomandata prodotta, in quanto non vi sono elementi dai quali poter desumere la corrispondenza tra l'avviso di ricevimento e la lettera anzidetta, considerato che l'avviso reca la data del 25 giugno 2015.
Pag. 6 di 13 Occorre partire, per ragioni di ordine logico, dall'esame dell'appello incidentale che devolve questioni sul merito della pretesa collegate in buona parte alla portata del giudicato (esterno) derivante da altre sentenze intervenute fra le stesse parti.
Questo è parzialmente fondato nei termini appresso sPEificati.
Va premesso che l'opzione interpretativa proposta dall'istituto Previdenziale in ordine alla portata del giudicato non è del tutto condivisibile.
Va premesso che effettivamente il giudicato favorevole di cui intende giovarsi l'appellante principale è quello che ha riconosciuto che i ratei di pensione andassero determinati sulla base dei 35 anni come anzianità posseduta al momento della cessazione del servizio. Tale accertamento compiuto nella sentenza n.5284/2006 (confermata in appello con sentenza 1073/2009) che si pronunciava sui ratei maturati fino al 2007 è ribadito anche nella successiva sentenza Tribunale n. 11185/11 che conduceva la sentenza della Corte di Appello
n. 2716/13 all'ordinanza ordinanza n. 10052/19.
Purtuttavia, nel caso si fa questione di un accertamento giudiziale che cade su rapporto di durata e sulle connesse obbligazioni periodiche che ne derivano come nel caso di prestazioni pensionistiche (qui pensione di anzianità anticipata) destinate a protrarsi nel tempo.
In tali casi, l'accertamento ( ed un accertamento è sempre il presupposto logico- giuridico di una statuizione di condanna, per cui il giudicato che cada sulla condanna cade necessariamente anche sui presupposti di questa pur se impliciti) non limita i suoi effetti al segmento temporale devoluto al giudice, ma i suoi effetti si protraggono nel tempo rebus sic stantibus ossia a condizione che restino immutate le condizioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'accertamento, essendo tale efficacia limitata solo dal mutamento delle circostanze di fatto o di diritto.
Si è infatti costantemente affermato da parte della Suprema Corte che <in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con
Pag. 7 di 13 accertamento su una fattisPEie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (v. Cass. 20765 del 2018); difatti, il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del "ne bis in idem", corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in elazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (v. Cass. n. 17223 del 2020; n. 8379 del 2009); l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non è impedita dall'autonomia dei periodi, soltanto però in riferimento agli elementi costitutivi della fattisPEie originante l'obbligazione relativa ad un determinato periodo che assumano carattere tendenzialmente permanente (v. anche Cass. n. 37 del
2019; n. 13498 del 2015 in materia di processo tributario)>>(Cass. 31157/2022
e numerose altre, fra cui con applicazione di tali principi in materia assistenziale v.Cass. 3555/2022 ed in materia previdenziale v.Cass. 14374/2016).
Nel caso in esame, il giudicato nascente dai giudizi precedenti ed invocati dalla pensionata a sostegno anche dell'attuale pretesa (a che il ricalcolo avvenga sempre considerando il dato di 35 anni di anzianità all'atto della cessazione anticipata dal servizio) ha fatto sì che divenisse incontrovertibile l'anzianità da considerare come base di calcolo dei ratei (pari a 35 anni e superiore a quella accordata dall'ente previdenziale) da utilizzare in detto calcolo su una quota della pensione.
Pag. 8 di 13 Tale giudicato produce effetti anche in questa sede, non avendo l'ente previdenziale mai sostenuto che all'attualità vi siano state sopravvenienze di fatto o di diritto che possano incidere su tali che si siano verificate medio tempore sicché, restando invariati gli elementi di fatto e di diritto senza, dubbio il precedente accertamento continua a spiegare efficacia vincolante anche nel presente giudizio in cui l'originaria ricorrente intendeva ottenere, sulla base di tale incontrovertibilità, la condanna sPEifica dell'ente previdenziale.
Pertanto, erra l' nel ritenere che le statuizioni invocate dall'appellante CP_1 principale a sostegno dell'attuale pretesa esauriscano il loro contenuto in una condanna, poiché la sentenza di condanna implica sempre un accertamento rispetto al quale rappresenta un quid pluris contenendo rispetto a quest'ultimo anche un precetto suscettibile di esecuzione. Ed erra conseguentemente nel ritenere che tale accertamento – che è presupposto della condanna- esaurisca sempre e necessariamente i suoi effetti nell'ambito del periodo oggetto di considerazione nella decisione di condanna.
La Suprema Corte ha osservato che il giudicato non si forma sulla singola affermazione di diritto o sull'accertamento d'un fatto, ma sulla statuizione che afferma l'esistenza di un fatto, dopo averlo sussunto entro una norma che al fatto ricolleghi un dato effetto giuridico (Cass., sez. lav., 8 aprile 2000, n. 4478; in senso conforme, Cass., sez. lav., 20 dicembre 2006, n. 27196). Conseguentemente
– valutando la questione del giudicato interno- ha affermato che il giudicato cade
“sull'unità minima di decisione, che si compone della sequenza fatto, norma ed effetto e risolve, nell'ambito della controversia, una questione dotata d'una propria autonomia e d'una propria individualità” (Cass. 32683/2022,
24249/2024).
Ora, nel caso in esame senza dubbio l'incremento dell'anzianità figurativa dovuta all'applicazione dell'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995, conv. con modif. dalla I. n. 11 del 1996 integra tale condizione.
Pag. 9 di 13 Sostenere diversamente significherebbe che pur in presenza dell'invarianza delle circostanze di fatto che determina il diritto le parti sarebbero costrette a rivolgersi costantemente al giudice per il solo decorso del tempo in spregio anche al principio di economia processuale.
CP_ Ad ogni modo, anche a voler ritenere diversamente, resta il fatto che l' previdenziale non ha mai contrastato i parametri di calcolo sostenuti dall'appellante principale, né ha mai affermato che tali criteri non siano più applicabili ai ratei di pensione oggetto di domanda (2011-2019).
Passando ad esaminare la questione della decadenza deve dirsi che la soluzione della stessa non è condizionata dalla portata del giudicato scaturente dalla sentenza della Corte di Appello n. 1073/2009 che, confermando la sentenza del
Tribunale n. 5284/2006 si esprimeva – definitivamente- escludendo che in relazione alle riliquidazioni delle prestazioni pensionistiche non operasse la decadenza di cui all'art.47,commi II e III, del DPR 639/1970, posto che la decisione interveniva anteriormente alla novella operata dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. 98/2011 convertito in legge 111/2011 con cui i termine in esame
è stato esteso “anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito” disponendo che “In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Del pari non spiegano analoga efficacia anche le sentenze 70150/2011 del
Tribunale e quella n.2716/2013 si esprimevano in relazione alla portata dell'art.47 anteriore a tale novella vigente dal 6 luglio 2011, come si ricava dal fatto che la sentenza del Tribunale era emessa il 16 giugno 2011 (quindi prima che intervenisse la novella) e che neppure la Corte di Appello esaminava tale novità focalizzando -correttamente- l'attenzione al testo previgente come si desume dal fatto che ravvisava un vincolo alla sua determinazione in quella assunta in precedenza con la sentenza n. 1073/2009.
Pag. 10 di 13 Viene infatti in rilevo nella presente causa l'applicazione dello jus superveniens con necessità che la questione venga riesaminata alla luce di tale disciplina.
In relazione alla nuova previsione la Cassazione, con un più recente orientamento, ha ritenuto che la decadenza in questione trovi applicazione anche in relazione alle «prestazioni riconosciute solo in parte» anche se liquidate prima dell'entrata in vigore dal D.L. nr. 98 del 2011, sia pure limitatamente ai ratei con decorrenza dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto medesimo (Cass.
n 6399/2025,5382/2025, 31134/2024, 11909 /2021; 123 /2022).
Tale orientamento, che precisa che la decadenza può essere impedita unicamente dalla proposizione della domanda giudiziale, ne ha limitato l'incidenza ai ratei delle prestazioni maturanti anteriormente ai tre anni precedenti rispetto all'azione giudiziale.
Nel caso, la domanda giudiziale che può escludere la decadenza in relazione ai ratei dal 2011 al 2019 in questo giudizio rivendicati è unicamente quella depositata il 9 giugno 2020 (le precedenti domande avevano riguardato pacificamente altre annualità) venendo così travolti dalla decadenza -sostanziale-
i ratei maturati anteriormente al 9 giugno 2017.
Quanto alla prescrizione quinquennale dei ratei deve rilevarsi che non risultano documentati atti interruttivi anteriori alla notifica del ricorso originario (14 ottobre 2020), in quanto in corrispondenza alla lettera datata 17 settembre 2019 prodotta, non è documentata una notifica della stessa, mentre la copia dell'avviso di ricevimento ricevuto da il 25 giugno 2015 non risulta collegabile in alcun CP_1 modo né alla lettera datata 2019 (versata in atti), né ad altra avente efficacia interruttiva (non presente agli atti) né alla stessa Giudice mancando Parte_1 nell'avviso sia ogni indicazione del mittente, sia ogni altro elemento idoneo ad individuare l'atto notificato.
Ne deriva che potendo la prescrizione essere interrotta solo dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio determinandosi l'estinzione dei soli ratei maturati fino al 14 ottobre 2015, diviene superfluo la relativa statuizione in quanto superata
Pag. 11 di 13 dagli effetti della maturazione della decadenza anche per i ratei successivi fino al
9 giugno 2017.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell' va limitata CP_1 ai soli ratei maturati dal 9 giugno 2017. Estrapolando dai conteggi analitici prodotti dal ricorrente le somme dovute nel periodo oggetto di domanda a partire da tale data, si ottiene l'importo complessivo di euro 17.316,82 (euro 4080,3 per il 2017, euro 6750,99 per il 2018 ed euro 6485,53 per il 2019) oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Per effetto della riforma della statuizione riguardante l'ammontare per cui è condanna a carico dell'ente previdenziale si determina la caducazione anche del regolamento delle spese definito in primo grado, da compiere ex novo in questa sede, sicché viene assorbito l'esame dell'appello incidentale.
Le spese di entrambi i gradi, da regolarsi unitariamente ed in ragione dell'esito complessivo del giudizio, vanno definite in ragione della soccombenza parziale ravvisabile nel caso di una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo (Cass.25182/2025 che cita i precedenti Cass. ord. n.26565/2016, n.31783/2018, n.23063/2020, n.21641/2020,
n.35089/2022).
Si ritiene, infatti, l'ipotesi esaminata in questa sede, in cui la decorrenza del diritto alle differenze sul trattamento pensionistico è spostata in avanti – con riduzione dell'importo dovuto- in ragione della parziale prescrizione, giustifichi, in quanto sostanzialmente assimilabile a quella, l'utilizzazione del criterio di regolamento delle spese costantemente adottato dalla Suprema Corte in relazione all'ipotesi delle prestazioni assistenziali per le quali sia riconosciuta una decorrenza posteriore a quella domandata.
Si reputa, pertanto, giustificata, in ragione dell'entità della somma accordata rispetto a quella richiesta, una compensazione nella misura di 2/3 delle spese restando il restante terzo a carico dell' CP_1
Le spese di entrambi i gradi sono liquidate tenendo conto del valore della controversia dato dall'ammontare del domandato con il correttivo del decisum, e dunque in
Pag. 12 di 13 applicazione del terzo scaglione (controversie aventi valore da € 5.200,01 a €
26.000,00) della tabella 4 in primo grado e della tabella 12 in appello e nel rispetto dei minimi tariffari.
Le suddette spese, nella frazione residuata dalla compensazione, vanno distratte in favore del difensore della parte appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da con Parte_1 ricorso depositato in data 25 dicembre 2023 nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, e sull'appello incidentale proposto da quest'ultimo, con riferimento alla sentenza n. 241/2023 emessa il giorno 15 gennaio
2023 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello incidentale ed assorbito quello principale, riforma la sentenza impugnata, e
-condanna l' alla corresponsione della somma di euro 17.316,82 oltre alla CP_1 maggior somma fra interessi e rivalutazione,
-compensa nella misura dei due terzi le spese del primo grado che liquida nell'intero in euro 2600,00 oltre iva cpa e spese generali, ponendo a carico dell' la restante frazione di 1/3 con distrazione in favore dell'Avv. RE CP_1
De SA.
2) Compensa nella misura dei due terzi anche le spese del presente grado che liquida nell'intero in euro 2000,00 oltre iva, cpa e spese generali, ponendo a carico dell' CP_1 la restante frazione di 1/3 con distrazione in favore dell'Avv. RE De SA.
Roma, 14 ottobre 2025
Il Presidente est.
(dott. Eliana Romeo)
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