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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/07/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 255/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Luongo, che Parte_1 la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
-ATTRICE contro
, contumace; CP_1
-CONVENUTO
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV.
[...]
Per_1
OGGETTO: impugnazione di veridicità di riconoscimento di figlio naturale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: pagina 1 di 4 Disporsi interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze: CP_1
Par
-Vero che la sig.ra le ha inviato il ricorso introduttivo del giudizio e lei ne ha preso visione? Par
-Vero che nel corso dell'anno 2022 ha intrattenuto una relazione con la sig.ra e che detta relazione non era stabile ed era a conoscenza che la stessa frequentava anche altri uomini? Par
-Vero che nutriva dei dubbi sulla paternità e, pertanto, in accordo con la sig.ra si è sottoposto spontaneamente all'effettuazione del test del DNA?
-Vero che lei è attualmente consapevole di non essere il padre biologico del minore ? Per_2
In caso di diniego di sottoporsi ad interrogatorio formale, valutare il rifiuto come presunzione negativa contro il convenuto sui seguenti capitoli di prova:
Qualora fosse ritenuto necessario, disporsi test del DNA tra il minore ed il padre, anche in forma coattiva in caso di perdurante rifiuto del convenuto;
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di;
CP_1 Persona_3
Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
IN SUBORDINE:
Qualora non si ritenesse di accogliere integralmente la domanda di disconoscimento, disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con attribuzione in via esclusiva alla stessa di ogni potere decisionale, anche per rilascio/rinnovo del passaporto e documenti di espatrio, scelte scolastiche, sanitarie, patrimoniali e di residenza, senza necessità di consenso dell'altro genitore o autorizzazione del giudice;
Fatta salva ogni richiesta di prova e modificazione della domanda che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
In caso di accertamento positivo della circostanza che il sig. non sia il padre biologico CP_1 di , nulla oppone alle richieste modifiche dell'atto di nascita. Persona_4
Con liquidazione delle spese di lite pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la declaratoria di non veridicità del riconoscimento del minore
, nato il [...], da parte di è fondata e meritevole di Persona_5 CP_1 accoglimento.
A tale proposito, infatti, deve prendersi atto delle risultanze del test del DNA effettuato ante causam presso un centro specializzato, che ha escluso l'esistenza di un vincolo di paternità tra il minore ed il convenuto, che, pur essendo a conoscenza della vertenza (è stato anche interpellato dal Curatore
Speciale) ha preferito omettere di costituirsi nel presente giudizio.
Sul punto, infatti, l'avv. ha così relazionato: “Colloquio telefonico con il Resistente. Per_1
Il sig. mi ha confermato la relazione con la Resistente. CP_2
Mi ha riferito cha ha sempre pensato che il minore fosse suo figlio e così l'ha considerato, dando denaro per il mantenimento.
Ha posto dubbi anche sulla validità del test che la madre gli ha chiesto di fare, a suo dire per volontà della nonna del bambino con il quale non andava molto d'accordo, rendendo difficoltosa la convivenza nel bilocale di comproprietà anche della stessa.
Mi ha riferito che dopo il test gli è stata negata la possibilità di vedere il bambino e che da quel momento non ha più dato alcun mantenimento.
Mi ha detto di aver saputo della vertenza e gli ho consigliato di recarsi da un legale per comprendere bene il valore sul piano giuridico delle sue scelte”.
A proposito dell'interesse del minore alla pronuncia in questione, l'avv. ha così concluso: Per_1
“Da quanto prodotto ad oggi e dalle informazioni assunte non vi ad oggi prova certa della paternità del minore, ma è invece chiaro che il rapporto tra il minore ed il padre legale non è così forte e stabile: il minore ha avuto la vicinanza del padre per pochi mesi, peraltro non una convivenza stabile, nonostante sia la Ricorrente che il Resistente mi abbiano riferito che il padre era affettuoso e premuroso con . Per_2
Se verrà provato che il Resistente non è il padre di , non vi è a parere della scrivente ed allo Per_2 stato, alcun interesse per il minore di mantenere il legame con lo stesso”.
Può, pertanto, ritenersi pienamente dimostrata la non veridicità del riconoscimento di paternità operato dal convenuto, potendosi recepire in toto i risultati degli accertamenti genetici ematologici allegati dall'attrice
Deve, infatti, tenersi presente l'orientamento giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28649/2013 del 24/09/2013, con cui viene riconosciuta al decidente, alla luce del principio del libero convincimento del giudice che pervade il vigente ordinamento, la facoltà di porre a pagina 3 di 4 fondamento della decisione una perizia stragiudiziale.
In considerazione della circostanza che il presente giudizio è stato reso necessario dalla condotta dell'attrice, deve condannarsi la stessa al ristoro delle spese di lite sostenute dal Curatore Speciale nella quantificazione operata in dispositivo, mentre deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite della Par stessa alla stregua della mancata opposizione del convenuto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la non veridicità del riconoscimento di da parte di e, Persona_5 CP_1 per l'effetto, dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano esegua le prescritte annotazioni a margine del suo atto di nascita;
2) Condanna l'attrice al pagamento del compenso al Curatore Speciale del minore nell'importo di €
3.000, oltre gli accessori di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/07/2025
Il Presidente Estensore
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 255/2025 R.G. posta in decisione all'udienza dell'01/07/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Piergiorgio Luongo, che Parte_1 la rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione;
-ATTRICE contro
, contumace; CP_1
-CONVENUTO
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
e
CON L'INTERVENTO DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE AVV.
[...]
Per_1
OGGETTO: impugnazione di veridicità di riconoscimento di figlio naturale.
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
IN VIA PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: pagina 1 di 4 Disporsi interrogatorio formale del sig. sulle seguenti circostanze: CP_1
Par
-Vero che la sig.ra le ha inviato il ricorso introduttivo del giudizio e lei ne ha preso visione? Par
-Vero che nel corso dell'anno 2022 ha intrattenuto una relazione con la sig.ra e che detta relazione non era stabile ed era a conoscenza che la stessa frequentava anche altri uomini? Par
-Vero che nutriva dei dubbi sulla paternità e, pertanto, in accordo con la sig.ra si è sottoposto spontaneamente all'effettuazione del test del DNA?
-Vero che lei è attualmente consapevole di non essere il padre biologico del minore ? Per_2
In caso di diniego di sottoporsi ad interrogatorio formale, valutare il rifiuto come presunzione negativa contro il convenuto sui seguenti capitoli di prova:
Qualora fosse ritenuto necessario, disporsi test del DNA tra il minore ed il padre, anche in forma coattiva in caso di perdurante rifiuto del convenuto;
NEL MERITO:
Accertare e dichiarare che il sig. non è il padre biologico di;
CP_1 Persona_3
Per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita;
IN SUBORDINE:
Qualora non si ritenesse di accogliere integralmente la domanda di disconoscimento, disporre l'affidamento super esclusivo del minore alla madre, con attribuzione in via esclusiva alla stessa di ogni potere decisionale, anche per rilascio/rinnovo del passaporto e documenti di espatrio, scelte scolastiche, sanitarie, patrimoniali e di residenza, senza necessità di consenso dell'altro genitore o autorizzazione del giudice;
Fatta salva ogni richiesta di prova e modificazione della domanda che dovesse rendersi necessaria a seguito delle difese di controparte;
In ogni caso con vittoria di competenze e spese del giudizio.
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE:
Voglia l'ILL.MO TRIBUNALE, previa ogni più opportuna declaratoria di rito e di merito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
Nel merito
In caso di accertamento positivo della circostanza che il sig. non sia il padre biologico CP_1 di , nulla oppone alle richieste modifiche dell'atto di nascita. Persona_4
Con liquidazione delle spese di lite pagina 2 di 4 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attrice diretta a conseguire la declaratoria di non veridicità del riconoscimento del minore
, nato il [...], da parte di è fondata e meritevole di Persona_5 CP_1 accoglimento.
A tale proposito, infatti, deve prendersi atto delle risultanze del test del DNA effettuato ante causam presso un centro specializzato, che ha escluso l'esistenza di un vincolo di paternità tra il minore ed il convenuto, che, pur essendo a conoscenza della vertenza (è stato anche interpellato dal Curatore
Speciale) ha preferito omettere di costituirsi nel presente giudizio.
Sul punto, infatti, l'avv. ha così relazionato: “Colloquio telefonico con il Resistente. Per_1
Il sig. mi ha confermato la relazione con la Resistente. CP_2
Mi ha riferito cha ha sempre pensato che il minore fosse suo figlio e così l'ha considerato, dando denaro per il mantenimento.
Ha posto dubbi anche sulla validità del test che la madre gli ha chiesto di fare, a suo dire per volontà della nonna del bambino con il quale non andava molto d'accordo, rendendo difficoltosa la convivenza nel bilocale di comproprietà anche della stessa.
Mi ha riferito che dopo il test gli è stata negata la possibilità di vedere il bambino e che da quel momento non ha più dato alcun mantenimento.
Mi ha detto di aver saputo della vertenza e gli ho consigliato di recarsi da un legale per comprendere bene il valore sul piano giuridico delle sue scelte”.
A proposito dell'interesse del minore alla pronuncia in questione, l'avv. ha così concluso: Per_1
“Da quanto prodotto ad oggi e dalle informazioni assunte non vi ad oggi prova certa della paternità del minore, ma è invece chiaro che il rapporto tra il minore ed il padre legale non è così forte e stabile: il minore ha avuto la vicinanza del padre per pochi mesi, peraltro non una convivenza stabile, nonostante sia la Ricorrente che il Resistente mi abbiano riferito che il padre era affettuoso e premuroso con . Per_2
Se verrà provato che il Resistente non è il padre di , non vi è a parere della scrivente ed allo Per_2 stato, alcun interesse per il minore di mantenere il legame con lo stesso”.
Può, pertanto, ritenersi pienamente dimostrata la non veridicità del riconoscimento di paternità operato dal convenuto, potendosi recepire in toto i risultati degli accertamenti genetici ematologici allegati dall'attrice
Deve, infatti, tenersi presente l'orientamento giurisprudenziale delineato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 28649/2013 del 24/09/2013, con cui viene riconosciuta al decidente, alla luce del principio del libero convincimento del giudice che pervade il vigente ordinamento, la facoltà di porre a pagina 3 di 4 fondamento della decisione una perizia stragiudiziale.
In considerazione della circostanza che il presente giudizio è stato reso necessario dalla condotta dell'attrice, deve condannarsi la stessa al ristoro delle spese di lite sostenute dal Curatore Speciale nella quantificazione operata in dispositivo, mentre deve dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite della Par stessa alla stregua della mancata opposizione del convenuto.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la non veridicità del riconoscimento di da parte di e, Persona_5 CP_1 per l'effetto, dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Legnano esegua le prescritte annotazioni a margine del suo atto di nascita;
2) Condanna l'attrice al pagamento del compenso al Curatore Speciale del minore nell'importo di €
3.000, oltre gli accessori di legge;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall'attrice;
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/07/2025
Il Presidente Estensore
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