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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2708/2023
Oggi, 15 gennaio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi:
l'avv. Martina Esposito, per delega dell'avv. Severino Nappi, per la parte ricorrente, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alla documentazione depositata e, in particolare, alle note di trattazione scritta depositate in data 2 ottobre 2024; inoltre, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto;
chiede, infine, l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite;
l'avv. Maurizio Casaburi per la SI.ra , il quale, nel reiterare l'impugnativa di ogni CP_1 avversa deduzione e richiesta, impugna, segnatamente, i precedenti scritti difensivi e le precedenti note del 2 ottobre 2024; si riporta alla comparsa di costituzione ed alle precedenti note di udienza e a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2708/2023 R.G., avente ad oggetto
“controversia in materia di liquidazione di onorari e di diritti di avvocato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., Parte_1
da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla Via Toledo, n. 282;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'Avv. Maurizio Casaburi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Carlo Alberto Alemagna, n.2/c;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 15.1.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/11, depositato in data 17.5.23, l'Avv.to
Severino Nappi, preliminarmente esposto:
- che esso istante aveva rappresentato e difeso la SI.ra nell'ambito del giudizio CP_1 iscritto al n. R.G. 5786/2015 dell'intestato Tribunale, introdotto dalla SI.ra
[...]
per sentir convalidare lo sfratto per morosità intimato alla SI.ra ; CP_2 CP_1
2 - che, nell'ambito del summenzionato giudizio, il G.U., all'esito dell'udienza di convalida, aveva concesso ordinanza ex art. 665 c.p.c. invocato dall'intimante, nonché disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;
- che il testé citato procedimento era stato definito con sentenza n. 598/2022 del 27.4.22;
- che la SI.ra , ad onta dei plurimi solleciti alla stessa inoltrati, non aveva provveduto CP_1
a corrispondere ad esso ricorrente il corrispettivo maturato per la prestata attività professionale;
ha chiesto di condannare la SI.ra alla corresponsione del complessivo importo di CP_1 euro 4.858,80, “oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”. A suffragio dell'azionata pretesa, l'istante ha dedotto, da un lato, che ex actis emergerebbe irrefutabilmente prova della fonte del diritto fatto valere, nonché dell'attività espletata in adempimento dell'incarico conferitogli;
dall'altro, che il compenso richiesto sarebbe stato determinato facendo applicazione dei valori medi.
All'udienza celebrata in data 10.1.24, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti della SI.ra , convenuta non costituitasi, ne è stata disposta la CP_1
rinnovazione.
Con memoria difensiva depositata in data 21.6.24, si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1
invocando il rigetto delle avverse pretese. A fondamento della richiesta reiezione, la difesa di detta convenuta ha in limine eccepito l'improcedibilità della domanda, assumendo che la parte ricorrente non avrebbe previamente esperito il tentativo di mediazione, ancorché il D.lgs. n. 149/22 avrebbe incrementato “le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera”; quanto al merito, ha sostenuto che nulla sarebbe dovuto dalla SI.ra al ricorrente, tenuto conto: che, nell'ambito del giudizio iscritto al n. CP_1
R.G. 5786/2015 dell'intestato Tribunale, detta convenuta sarebbe stata rappresentata e difesa, oltre che dall'odierno istante, anche dall'avv. Antonino Gebbia;
che quest'ultimo, in qualità di socio dello studio legale Nappi, avrebbe inviato, in data 11.6.15, alla SI.ra una mail, nel corpo della CP_1 quale avrebbe chiesto alla medesima il pagamento dell'importo di euro 3.500,00, oltre accessori come per legge ed oltre spese vive, a titolo di “competenze relative alla causa per sfratto per morosità”; che l'odierna convenuta, antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento, avrebbe versato all'avv. Gebbia l'importo di euro 3.500,00, oltre accessori, a mezzo di due bonifici bancari, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi prestata in proprio favore nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 5786/2015 del Tribunale in epigrafe.
3 Nel corpo della nota depositata in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 10.1.24, il ricorrente ha affermato che l'eccezione d'improcedibilità ex adverso sollevata sarebbe priva di pregio giuridico, esponendo che la presente controversia non avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione, afferendo alla materia dei contrati di prestazione d'opera intellettuali, non assimilabile – ad onta di quanto asserito dalla convenuta – a quella dei contratti d'opera, espressamente annoverata dal D.lgs. n. 149/22 tra quelle in relazione alle quali la mediazione si atteggia a condizione di procedibilità; inoltre, con specifico riguardo all'eccezione di pagamento formulata dalla SI.ra , ha dedotto che, in caso di mandato alle liti conferito a due CP_1
avvocati, entrambi i difensori avrebbero diritto ad ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali indicate in parcella, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato rispetto all'altro.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sulla sollevata eccezione d'improcedibilità, a suffragio della quale la convenuta ha dedotto che la parte ricorrente non avrebbe previamente esperito il tentativo di mediazione, ancorché il D.lgs. n. 149/22 avrebbe incrementato “le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera”.
La stessa – prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine alla riconducibilità delle controversie in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale quella per cui è causa, entro il perimetro concettuale di quelle in materia di contratto d'opera – non può che reputarsi priva di pregio giuridico, giacché, da un lato, la disposizione di cui art. 7, comma I, lett. d), del D.lgs. n.
149/22, che ha introdotto le azioni relative a controversie in materia di contratto d'opera tra quelle per la cui promozione occorre, a pena d'improcedibilità, il previo esperimento del tentativo di mediazione, si applica – come espressamente previsto dall'art. 41 del D.lgs. n. 149/22, eloquentemente rubricato “disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28” – a decorrere dal 30 giugno 2023; dall'altro, il presente giudizio è stato instaurato in data 17.5.23 e, dunque, prima che l'art. 7, comma I, lett. d), del D.lgs. n. 149/22 dovesse trovare applicazione.
Sempre in via preliminare, giova rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico nettamente prevalente in seno alla Corte di nomofilachia, “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del
1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs. n. 150, anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa,
4 senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda” (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5843/17; nel medesimo senso, Cass. n. 4002/16).
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la domanda proposta dal ricorrente. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'orientamento esegetico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Aderendo alla rammentata impostazione ermeneutica, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere accolta per quanto di ragione, poiché, per un verso, la convenuta ha implicitamente ammesso di aver conferito l'incarico per il quale l'avv. Nappi ha domandato la corresponsione del compenso;
per l'altro, la convenuta non ha allegato – né, a fortiori, dimostrato – fatti idonei a paralizzare l'avversa pretesa.
Con specifico riguardo alla fonte del diritto di credito azionato, la SI.ra ha articolato difese CP_1 che, sotto il profilo logico, presuppongono l'avvenuto conferimento all'avv. Nappi dell'incarico in relazione al quale questi ha chiesto il pagamento dell'onorario.
In relazione, poi, all'eccepito fatto estintivo (avvenuto pagamento al codifensore), s'impone di rilevare che l'art. 7, I comma, del d.m. 127/2004 prevede – con disposizione analoga a quella di cui all'art. 6 della legge 794/1992 – che, nel caso in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”. Detto altrimenti, “ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata” (Cass. n. 20554/17; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 22463/10). Sicché, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato”
(Cass. ord. n. 29822/19; nel medesimo senso, Cass. ord. n. 20554/17; Cass. ord. n.19255/18).
Ebbene, nel caso in esame risulta che il ricorrente ha richiesto il pagamento degli onorari relativi alle prestazioni dal medesimo effettivamente poste in essere e delle quali ha dato la prova,
5 producendo plurimi atti processuali inerenti al giudizio nell'ambito del quale è stata prestata l'attività professionale (memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.; memoria autorizzata;
memoria illustrativa depositata prima dell'udienza di discussione del 27.4.22, a firma, peraltro, del solo avv.
Nappi, essendosi espressamente precisato nel corpo della stessa che il co-difensore, avv. Gebbia, fosse “oramai in pensione”; molteplici verbali d'udienza).
Accertato l'an della pretesa fatta valere, deve indugiarsi sulla quantificazione del credito. In ordine all'ammontare del compenso, pare opportuno rilevare che, in assenza di una valida determinazione negoziale, all'entità del corrispettivo da versare a fronte della prestazione professionale debba pervenirsi sulla scorta dei criteri sanciti nella lettera dell'art. 2233 c.c.: siffatta norma, infatti, enumera una serie di canoni per la determinazione del compenso spettante al professionista, attribuendo all'accordo tra le parti il ruolo di fonte primaria ed individuando dei parametri suppletivi cui far ricorso allorquando l'ammontare delle competenze non sia stato previamente divisato.
In applicazione del dettato dell'art. 2233 c.c., deve procedersi alla liquidazione del corrispettivo spettante all'odierno istante facendo ricorso alle tariffe, non avendo le parti del presente giudizio previamente pattuito l'entità dell'onorario da versare all'odierno istante. A tal fine, non può prescindersi dall'individuazione del valore della controversia in relazione alla quale è stato conferito il mandato all'avv. Nappi: trattandosi di un procedimento di sfratto per morosità, “il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al valore di quella parte del rapporto dedotto in lite che è controverso fra le parti, ossia al valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione” (Cass. ord. n. 19606/19). Alla luce di quanto testé osservato, si ritiene che il valore della controversia de qua sia ricompreso nello scaglione “da euro
52.001 a 260.000” per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (avendo l'opposizione dell'intimata determinato il mutamento del procedimento per convalida in un ordinario giudizio di cognizione), tenuto conto del valore dei canoni scaduti alla data dell'intimazione e di quelli a scadere, arguibile dalla documentazione prodotta dalle parti.
Sulla scorta delle approntate argomentazioni, si reputa che l'avv. Nappi abbia maturato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale profusa nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n. R.G.
5786/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore:
- euro 1.600,00 per la fase di studio, cui si è pervenuti optando per un valore ricompreso tra quello minimo e quello medio previsti per la fase de qua dall'indicato scaglione, tenuto conto dell'eSIua complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia in relazione alla quale è stato conferito l'incarico;
6 - euro 1.600,00 per la fase introduttiva, cui si è giunti avendo riguardo ad un valore ricompreso tra quello minimo e quello medio contemplati per la predetta fase dall'indicato scaglione;
- euro 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, cui si è pervenuti optando per il valore minimo previsto per la fase de qua dall'indicato scaglione;
- euro 2.127,00 per la fase decisionale, cui si è approdati optando per il valore minimo previsto dall'indicato scaglione.
Sicché, al ricorrente deve essere riconosciuta, a titolo di compenso maturato per l'attività prestata, la somma di euro 8.162,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da cui detrarre l'importo di euro 3.500,00, versato dalla convenuta a titolo di acconto all'odierno istante, come si evince irrefutabilmente dalla parcella prodotta dall'avv. Nappi all'atto della costituzione in giudizio.
All'esito del tracciato iter argomentativo, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 4.662,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
A tal riguardo, non può tacersi che, pur essendo stata riconosciuta al ricorrente – tenendo conto degli accessori – una somma maggiore di quella indicata nelle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo, non si sia incorsi in alcun vizio di extrapetizione, atteso, da un lato, che, secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la
contro
- parte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod.proc.civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare» dovutole (Cass. n. 2641/06; analogamente, Cass. n. 4727/84); dall'altro, che il ricorrente ha chiesto claris litteris la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
4.858,80 “o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della SI.ra . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal ricorrente, atto introduttivo ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1. accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna a corrispondere, in favore dell'odierno istante, la somma CP_1
di euro 4.662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
8
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2708/2023
Oggi, 15 gennaio 2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi:
l'avv. Martina Esposito, per delega dell'avv. Severino Nappi, per la parte ricorrente, la quale si riporta ai propri scritti difensivi, nonché alla documentazione depositata e, in particolare, alle note di trattazione scritta depositate in data 2 ottobre 2024; inoltre, impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto e in diritto;
chiede, infine, l'integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso, con vittoria di spese e competenze di lite;
l'avv. Maurizio Casaburi per la SI.ra , il quale, nel reiterare l'impugnativa di ogni CP_1 avversa deduzione e richiesta, impugna, segnatamente, i precedenti scritti difensivi e le precedenti note del 2 ottobre 2024; si riporta alla comparsa di costituzione ed alle precedenti note di udienza e a tutto quanto dedotto, prodotto, eccepito e richiesto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di conSIlio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
1
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2708/2023 R.G., avente ad oggetto
“controversia in materia di liquidazione di onorari e di diritti di avvocato”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, in forza dell'art. 86 c.p.c., Parte_1
da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Napoli alla Via Toledo, n. 282;
- RICORRENTE -
E
, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla CP_1
comparsa di costituzione, dall'Avv. Maurizio Casaburi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Carlo Alberto Alemagna, n.2/c;
- CONVENUTA -
All'udienza celebrata in data 15.1.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 D. Lgs. n. 150/11, depositato in data 17.5.23, l'Avv.to
Severino Nappi, preliminarmente esposto:
- che esso istante aveva rappresentato e difeso la SI.ra nell'ambito del giudizio CP_1 iscritto al n. R.G. 5786/2015 dell'intestato Tribunale, introdotto dalla SI.ra
[...]
per sentir convalidare lo sfratto per morosità intimato alla SI.ra ; CP_2 CP_1
2 - che, nell'ambito del summenzionato giudizio, il G.U., all'esito dell'udienza di convalida, aveva concesso ordinanza ex art. 665 c.p.c. invocato dall'intimante, nonché disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.;
- che il testé citato procedimento era stato definito con sentenza n. 598/2022 del 27.4.22;
- che la SI.ra , ad onta dei plurimi solleciti alla stessa inoltrati, non aveva provveduto CP_1
a corrispondere ad esso ricorrente il corrispettivo maturato per la prestata attività professionale;
ha chiesto di condannare la SI.ra alla corresponsione del complessivo importo di CP_1 euro 4.858,80, “oltre interessi e rivalutazione, o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”. A suffragio dell'azionata pretesa, l'istante ha dedotto, da un lato, che ex actis emergerebbe irrefutabilmente prova della fonte del diritto fatto valere, nonché dell'attività espletata in adempimento dell'incarico conferitogli;
dall'altro, che il compenso richiesto sarebbe stato determinato facendo applicazione dei valori medi.
All'udienza celebrata in data 10.1.24, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione del ricorso nei confronti della SI.ra , convenuta non costituitasi, ne è stata disposta la CP_1
rinnovazione.
Con memoria difensiva depositata in data 21.6.24, si è costituita in giudizio la SI.ra , CP_1
invocando il rigetto delle avverse pretese. A fondamento della richiesta reiezione, la difesa di detta convenuta ha in limine eccepito l'improcedibilità della domanda, assumendo che la parte ricorrente non avrebbe previamente esperito il tentativo di mediazione, ancorché il D.lgs. n. 149/22 avrebbe incrementato “le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera”; quanto al merito, ha sostenuto che nulla sarebbe dovuto dalla SI.ra al ricorrente, tenuto conto: che, nell'ambito del giudizio iscritto al n. CP_1
R.G. 5786/2015 dell'intestato Tribunale, detta convenuta sarebbe stata rappresentata e difesa, oltre che dall'odierno istante, anche dall'avv. Antonino Gebbia;
che quest'ultimo, in qualità di socio dello studio legale Nappi, avrebbe inviato, in data 11.6.15, alla SI.ra una mail, nel corpo della CP_1 quale avrebbe chiesto alla medesima il pagamento dell'importo di euro 3.500,00, oltre accessori come per legge ed oltre spese vive, a titolo di “competenze relative alla causa per sfratto per morosità”; che l'odierna convenuta, antecedentemente all'instaurazione del presente procedimento, avrebbe versato all'avv. Gebbia l'importo di euro 3.500,00, oltre accessori, a mezzo di due bonifici bancari, a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da questi prestata in proprio favore nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 5786/2015 del Tribunale in epigrafe.
3 Nel corpo della nota depositata in sostituzione dell'udienza ab origine fissata in data 10.1.24, il ricorrente ha affermato che l'eccezione d'improcedibilità ex adverso sollevata sarebbe priva di pregio giuridico, esponendo che la presente controversia non avrebbe dovuto essere preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione, afferendo alla materia dei contrati di prestazione d'opera intellettuali, non assimilabile – ad onta di quanto asserito dalla convenuta – a quella dei contratti d'opera, espressamente annoverata dal D.lgs. n. 149/22 tra quelle in relazione alle quali la mediazione si atteggia a condizione di procedibilità; inoltre, con specifico riguardo all'eccezione di pagamento formulata dalla SI.ra , ha dedotto che, in caso di mandato alle liti conferito a due CP_1
avvocati, entrambi i difensori avrebbero diritto ad ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali indicate in parcella, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato rispetto all'altro.
Immortalate le prospettazioni delle parti, deve in limine indugiarsi sulla sollevata eccezione d'improcedibilità, a suffragio della quale la convenuta ha dedotto che la parte ricorrente non avrebbe previamente esperito il tentativo di mediazione, ancorché il D.lgs. n. 149/22 avrebbe incrementato “le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione, includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera”.
La stessa – prescindendo da qualsivoglia considerazione in ordine alla riconducibilità delle controversie in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale quella per cui è causa, entro il perimetro concettuale di quelle in materia di contratto d'opera – non può che reputarsi priva di pregio giuridico, giacché, da un lato, la disposizione di cui art. 7, comma I, lett. d), del D.lgs. n.
149/22, che ha introdotto le azioni relative a controversie in materia di contratto d'opera tra quelle per la cui promozione occorre, a pena d'improcedibilità, il previo esperimento del tentativo di mediazione, si applica – come espressamente previsto dall'art. 41 del D.lgs. n. 149/22, eloquentemente rubricato “disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28” – a decorrere dal 30 giugno 2023; dall'altro, il presente giudizio è stato instaurato in data 17.5.23 e, dunque, prima che l'art. 7, comma I, lett. d), del D.lgs. n. 149/22 dovesse trovare applicazione.
Sempre in via preliminare, giova rilevare che, secondo l'indirizzo esegetico nettamente prevalente in seno alla Corte di nomofilachia, “le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del
1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportategli dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del menzionato d.lgs. n. 150, anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa,
4 senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda” (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 5843/17; nel medesimo senso, Cass. n. 4002/16).
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la domanda proposta dal ricorrente. A tal fine, non può tacersi che, secondo l'orientamento esegetico nettamente prevalente in seno alla Suprema Corte, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
Aderendo alla rammentata impostazione ermeneutica, la domanda avanzata dal ricorrente deve essere accolta per quanto di ragione, poiché, per un verso, la convenuta ha implicitamente ammesso di aver conferito l'incarico per il quale l'avv. Nappi ha domandato la corresponsione del compenso;
per l'altro, la convenuta non ha allegato – né, a fortiori, dimostrato – fatti idonei a paralizzare l'avversa pretesa.
Con specifico riguardo alla fonte del diritto di credito azionato, la SI.ra ha articolato difese CP_1 che, sotto il profilo logico, presuppongono l'avvenuto conferimento all'avv. Nappi dell'incarico in relazione al quale questi ha chiesto il pagamento dell'onorario.
In relazione, poi, all'eccepito fatto estintivo (avvenuto pagamento al codifensore), s'impone di rilevare che l'art. 7, I comma, del d.m. 127/2004 prevede – con disposizione analoga a quella di cui all'art. 6 della legge 794/1992 – che, nel caso in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”. Detto altrimenti, “ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata” (Cass. n. 20554/17; analogamente, mutatis mutandis, Cass. n. 22463/10). Sicché, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato”
(Cass. ord. n. 29822/19; nel medesimo senso, Cass. ord. n. 20554/17; Cass. ord. n.19255/18).
Ebbene, nel caso in esame risulta che il ricorrente ha richiesto il pagamento degli onorari relativi alle prestazioni dal medesimo effettivamente poste in essere e delle quali ha dato la prova,
5 producendo plurimi atti processuali inerenti al giudizio nell'ambito del quale è stata prestata l'attività professionale (memoria integrativa ex art. 426 c.p.c.; memoria autorizzata;
memoria illustrativa depositata prima dell'udienza di discussione del 27.4.22, a firma, peraltro, del solo avv.
Nappi, essendosi espressamente precisato nel corpo della stessa che il co-difensore, avv. Gebbia, fosse “oramai in pensione”; molteplici verbali d'udienza).
Accertato l'an della pretesa fatta valere, deve indugiarsi sulla quantificazione del credito. In ordine all'ammontare del compenso, pare opportuno rilevare che, in assenza di una valida determinazione negoziale, all'entità del corrispettivo da versare a fronte della prestazione professionale debba pervenirsi sulla scorta dei criteri sanciti nella lettera dell'art. 2233 c.c.: siffatta norma, infatti, enumera una serie di canoni per la determinazione del compenso spettante al professionista, attribuendo all'accordo tra le parti il ruolo di fonte primaria ed individuando dei parametri suppletivi cui far ricorso allorquando l'ammontare delle competenze non sia stato previamente divisato.
In applicazione del dettato dell'art. 2233 c.c., deve procedersi alla liquidazione del corrispettivo spettante all'odierno istante facendo ricorso alle tariffe, non avendo le parti del presente giudizio previamente pattuito l'entità dell'onorario da versare all'odierno istante. A tal fine, non può prescindersi dall'individuazione del valore della controversia in relazione alla quale è stato conferito il mandato all'avv. Nappi: trattandosi di un procedimento di sfratto per morosità, “il valore della causa deve essere determinato avuto riguardo al valore di quella parte del rapporto dedotto in lite che è controverso fra le parti, ossia al valore dei canoni scaduti e da scadere per tutta la rimanente durata della locazione” (Cass. ord. n. 19606/19). Alla luce di quanto testé osservato, si ritiene che il valore della controversia de qua sia ricompreso nello scaglione “da euro
52.001 a 260.000” per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (avendo l'opposizione dell'intimata determinato il mutamento del procedimento per convalida in un ordinario giudizio di cognizione), tenuto conto del valore dei canoni scaduti alla data dell'intimazione e di quelli a scadere, arguibile dalla documentazione prodotta dalle parti.
Sulla scorta delle approntate argomentazioni, si reputa che l'avv. Nappi abbia maturato a titolo di corrispettivo per l'attività professionale profusa nell'ambito del giudizio contrassegnato dal n. R.G.
5786/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore:
- euro 1.600,00 per la fase di studio, cui si è pervenuti optando per un valore ricompreso tra quello minimo e quello medio previsti per la fase de qua dall'indicato scaglione, tenuto conto dell'eSIua complessità delle questioni giuridiche sottese alla controversia in relazione alla quale è stato conferito l'incarico;
6 - euro 1.600,00 per la fase introduttiva, cui si è giunti avendo riguardo ad un valore ricompreso tra quello minimo e quello medio contemplati per la predetta fase dall'indicato scaglione;
- euro 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione, cui si è pervenuti optando per il valore minimo previsto per la fase de qua dall'indicato scaglione;
- euro 2.127,00 per la fase decisionale, cui si è approdati optando per il valore minimo previsto dall'indicato scaglione.
Sicché, al ricorrente deve essere riconosciuta, a titolo di compenso maturato per l'attività prestata, la somma di euro 8.162,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da cui detrarre l'importo di euro 3.500,00, versato dalla convenuta a titolo di acconto all'odierno istante, come si evince irrefutabilmente dalla parcella prodotta dall'avv. Nappi all'atto della costituzione in giudizio.
All'esito del tracciato iter argomentativo, la convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 4.662,00, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge.
A tal riguardo, non può tacersi che, pur essendo stata riconosciuta al ricorrente – tenendo conto degli accessori – una somma maggiore di quella indicata nelle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo, non si sia incorsi in alcun vizio di extrapetizione, atteso, da un lato, che, secondo l'indirizzo pretorio più accreditato, «la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la
contro
- parte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” non può essere considerata - agli effetti dell'art. 112 cod.proc.civ. - come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall'avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare» dovutole (Cass. n. 2641/06; analogamente, Cass. n. 4727/84); dall'altro, che il ricorrente ha chiesto claris litteris la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di euro
4.858,80 “o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa”.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in ossequio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della SI.ra . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice unico, dott.
Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal ricorrente, atto introduttivo ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
7 1. accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna a corrispondere, in favore dell'odierno istante, la somma CP_1
di euro 4.662,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali e cpa come per legge, il tutto oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1
spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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