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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3039/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore 1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Dr. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2018
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4007/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di pagamento n. 6340/RU del 23 marzo 2023, trasmesso via PEC in data 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Gaeta contestava alla società Ricorrente_1 il recupero di presunte indebite compensazioni di accisa sul gasolio relative agli anni d'imposta
2018, 2019 e 2020, per l'importo di € 64.549,67 a titolo di tributo e € 65.174,67 tra sanzioni, indennità ed interessi.
La società, in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, difesa dal dott. Difensore 1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, notificato in data 5 giugno 2023, chiedendo l'annullamento dell'atto e deducendo, tra l'altro:
a) l'erronea interpretazione dell'art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 277/2000, per avere l'Ufficio negato l'agevolazione in ragione dell'assenza del quadro B nelle istanze trimestrali e della mancanza di titolarità di serbatoi;
b) l'erronea applicazione dei termini di decadenza in relazione alla dichiarazione di rimborso del II trimestre
2020;
c) la decadenza della pretesa tributaria dell'Amministrazione;
d) l'errata ricostruzione degli importi e la carenza di motivazione sulle fatture ritenute non agevolabili, con insufficiente chiarezza del metodo di calcolo;
e) l'eccesso di potere dei verificatori rispetto all'incarico ricevuto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1122/2023, depositata in data 1° dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Latina respingeva il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi dedotti, e condannava la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società, richiamandosi integralmente agli atti difensivi del primo grado e deducendo:
-- l'erronea interpretazione della disciplina agevolativa e l'illegittimo disconoscimento del beneficio per la mancata indicazione del quadro B, non previsto quale causa di decadenza;
- l'erronea individuazione del dies a quo del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n.
504/1995;
- la mancata chiarezza del procedimento di calcolo e l'omessa distinzione tra fatture agevolabili e non;
-― la conseguente erroneità della decisione di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese. L'appellante dichiarava di coltivare tre dei cinque motivi originariamente proposti, intendendosi rinunciati i restanti.
L'appellante concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di pagamento, la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e della sentenza appellata.
Si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'Ufficio:
― quanto ai fatti e alla verifica, ricostruiva un'attività ispettiva avviata nel 2022 a seguito di dubbi sulle istanze di rimborso, evidenziando che la società, pur avendo acquistato gasolio con D.A.S. - destinato, per sua natura, alla consegna presso un deposito - aveva dichiarato di non possedere serbatoi regolarmente denunciati e di effettuare rifornimenti “sfusi” direttamente nei serbatoi degli automezzi;
richiamava, inoltre, le anomalie riscontrate (sedi non rintracciate, mancanza di depositi), a fondamento dell'estensione della verifica ai cinque anni precedenti;
― quanto al primo motivo di appello, sosteneva che, sebbene la titolarità del deposito non sia condizione in sé indefettibile per il beneficio, l'acquisto con D.A.S. implica la tracciabilità della consegna verso un deposito e richiede la prova del luogo di stoccaggio;
rilevava, quindi, la mancanza del quadro B nelle istanze (con dati su ubicazione e capacità dei serbatoi) e l'assenza di prova dell'uso corretto del carburante, sicché il disconoscimento del credito sarebbe stato doveroso;
- quanto al secondo motivo (decadenza II trimestre 2020), deduceva la tardività dell'istanza di rimborso in denaro dell'eccedenza non compensata, da presentarsi - ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277/2000 - entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza del periodo di utilizzo del credito;
per l'anno 2020, con utilizzo fino al 31 dicembre 2021, il termine sarebbe spirato il 30 giugno 2022, a fronte di istanza pervenuta il 14 luglio 2022, con conseguente inammissibilità, evidenziata anche dal sistema informatico AIDA;
quanto al terzo motivo (asserita carenza di chiarezza nel calcolo), affermava che il p.v.c. e gli atti richiamavano gli elementi essenziali, incluse le fatture e i periodi contestati, e che la parte non aveva fornito documentazione idonea a confutare puntualmente la ricostruzione;
- concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di pagamento, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sul primo motivo di appello (asserita erronea interpretazione dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 –
TUA - e dell'art. 3 del d.P.R. n. 277/2000; illegittimo disconoscimento del beneficio per mancata indicazione del quadro B e assenza di serbatoi)
Il motivo è infondato.
La disciplina agevolativa di cui all'art. 24-ter TUA e al d.P.R. n. 277/2000 presuppone, ai fini dell'accesso al beneficio, la tracciabilità e verificabilità dell'impiego del gasolio destinato all'autotrazione commerciale, nonché la corretta indicazione dei dati tecnici relativi ai luoghi e mezzi di stoccaggio e rifornimento. È vero che la titolarità di un deposito non costituisce, di per sé, condizione indefettibile per la fruizione del beneficio;
nondimeno, l'acquisto del prodotto scortato da D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato) implica una destinazione obbligatoria verso un deposito o luogo di stoccaggio dichiarato e vigilabile, onde consentire all'Amministrazione il controllo sul corretto utilizzo del carburante.
Nel caso di specie, è pacifico che la società appellante:
a) ha presentato istanze trimestrali prive del quadro B, cioè dell'indicazione dell'ubicazione e della capacità dei serbatoi;
b) ha dichiarato di non possedere serbatoi regolarmente denunciati;
c) ha ammesso rifornimenti "sfusi” direttamente nei serbatoi degli automezzi, in palese contrasto con la logica di approvvigionamento tramite D.A.S. La mancanza del quadro B non opera come causa di decadenza automatica, ma costituisce indice sintomatico della carenza probatoriasull'assetto di stoccaggio e, congiunta all'assenza di serbatoi e alla prassi di rifornimento dichiarata, conduce alla non dimostrabilità del corretto impiego agevolato. In tali condizioni, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto il credito, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare puntualmente i presupposti del beneficio (art. 2697 c.c.), onere rimasto inadempiuto. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi, senza incorrere in vizi di motivazione o in travisamenti normativi.
Il motivo va, pertanto, respinto.
2. Sul secondo motivo (erronea individuazione del dies a quo per la decadenza biennale ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 504/1995 e tardività della richiesta di rimborso in denaro per il Il trimestre 2020)
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277/2000, l'eccedenza non compensata va richiesta in rimborso in denaro entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza del periodo di utilizzo del credito. Per l'anno
2020 il credito era utilizzabile fino al 31 dicembre 2021; ne consegue che il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro scadeva il 30 giugno 2022. È pacifico in atti che la società ha trasmesso l'istanza il 14 luglio 2022, oltre il termine perentorio, con conseguente decadenza dal diritto al rimborso in denaro dell'eccedenza.
Né risultano applicabili proroghe o sospensioni idonee a incidere sul termine, essendo la scansione temporale della procedura fissata da norma speciale e ribadita dai sistemi informatici (AIDA) che segnalano l'inammissibilità automatica delle istanze oltre termine. La Corte di primo grado ha correttamente recepito tale quadro e ne ha tratto la conseguenza del rigetto del motivo.
Il motivo va, pertanto, respinto.
3. Sul terzo motivo (asserita carenza di chiarezza nel procedimento di calcolo;
omessa distinzione tra fatture agevolabili e non)
Il motivo è infondato.
Dalla lettura del p.v.c. e degli atti presupposti risulta che l'Ufficio ha specificato i criteri di ricostruzione, i periodi e le fatture oggetto di contestazione, fornendo un quadro motivazionale sufficiente a consentire la difesa del contribuente. Lamentata genericamente la carenza di dettaglio, la parte non ha tuttavia indicato puntualmente quali fatture sarebbero da considerarsi agevolabili né ha fornito elementi documentali idonei a contraddire il metodo di calcolo dell'Amministrazione; difetta, quindi, la specificità dell'impugnazione in punto di fatto e di diritto.
Il giudice di prime cure ha valorizzato la insussistenza di prova contraria e la completezza essenziale della motivazione amministrativa, ritenendo legittima la pretesa;
tale valutazione merita conferma.
Il motivo va, pertanto, respinto.
4. Sulla legittimità dell'attività di verifica e sull'estensione temporale
Le risultanze ispettive evidenziano anomalie oggettive (sedi non rintracciate, mancanza di depositi, rifornimenti "sfusi") che giustificano l'estensione dell'accertamento al quinquennio, in coerenza con i poteri di controllo e di verifica dell'Agenzia delle Dogane in materia di accisa. Non risultano profili di eccesso di potere o di sviamento, avendo l'Amministrazione operato entro i limiti dell'incarico e della disciplina di settore.
5. Conclusioni sull'appello e sulle spese
L'appello è infondato in tutte le censure e va rigettato. Non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, atteso l'esito complessivo del giudizio e la linearità delle ragioni ostative alla pretesa.
Quanto alla liquidazione delle spese si condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che si liquidano in € 3.380,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.380,00 omnicomprensive.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale: DI MARCO ANTONIO, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3039/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore 1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Dr. Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Gaeta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3
e pubblicata il 01/12/2023
Atti impositivi:
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2018
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2019
- AVV. PAGAMENTO n. 6340RU ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4007/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di pagamento n. 6340/RU del 23 marzo 2023, trasmesso via PEC in data 6 aprile 2023, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Gaeta contestava alla società Ricorrente_1 il recupero di presunte indebite compensazioni di accisa sul gasolio relative agli anni d'imposta
2018, 2019 e 2020, per l'importo di € 64.549,67 a titolo di tributo e € 65.174,67 tra sanzioni, indennità ed interessi.
La società, in persona del legale rappresentante dott. Rappresentante_1, difesa dal dott. Difensore 1, proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Latina, notificato in data 5 giugno 2023, chiedendo l'annullamento dell'atto e deducendo, tra l'altro:
a) l'erronea interpretazione dell'art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 277/2000, per avere l'Ufficio negato l'agevolazione in ragione dell'assenza del quadro B nelle istanze trimestrali e della mancanza di titolarità di serbatoi;
b) l'erronea applicazione dei termini di decadenza in relazione alla dichiarazione di rimborso del II trimestre
2020;
c) la decadenza della pretesa tributaria dell'Amministrazione;
d) l'errata ricostruzione degli importi e la carenza di motivazione sulle fatture ritenute non agevolabili, con insufficiente chiarezza del metodo di calcolo;
e) l'eccesso di potere dei verificatori rispetto all'incarico ricevuto.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 1122/2023, depositata in data 1° dicembre 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Latina respingeva il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi dedotti, e condannava la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00. Avverso tale decisione proponeva appello la società, richiamandosi integralmente agli atti difensivi del primo grado e deducendo:
-- l'erronea interpretazione della disciplina agevolativa e l'illegittimo disconoscimento del beneficio per la mancata indicazione del quadro B, non previsto quale causa di decadenza;
- l'erronea individuazione del dies a quo del termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n.
504/1995;
- la mancata chiarezza del procedimento di calcolo e l'omessa distinzione tra fatture agevolabili e non;
-― la conseguente erroneità della decisione di primo grado anche in ordine alla condanna alle spese. L'appellante dichiarava di coltivare tre dei cinque motivi originariamente proposti, intendendosi rinunciati i restanti.
L'appellante concludeva chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, l'annullamento dell'avviso di pagamento, la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato e della sentenza appellata.
Si costituiva in grado di appello l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, instando per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, l'Ufficio:
― quanto ai fatti e alla verifica, ricostruiva un'attività ispettiva avviata nel 2022 a seguito di dubbi sulle istanze di rimborso, evidenziando che la società, pur avendo acquistato gasolio con D.A.S. - destinato, per sua natura, alla consegna presso un deposito - aveva dichiarato di non possedere serbatoi regolarmente denunciati e di effettuare rifornimenti “sfusi” direttamente nei serbatoi degli automezzi;
richiamava, inoltre, le anomalie riscontrate (sedi non rintracciate, mancanza di depositi), a fondamento dell'estensione della verifica ai cinque anni precedenti;
― quanto al primo motivo di appello, sosteneva che, sebbene la titolarità del deposito non sia condizione in sé indefettibile per il beneficio, l'acquisto con D.A.S. implica la tracciabilità della consegna verso un deposito e richiede la prova del luogo di stoccaggio;
rilevava, quindi, la mancanza del quadro B nelle istanze (con dati su ubicazione e capacità dei serbatoi) e l'assenza di prova dell'uso corretto del carburante, sicché il disconoscimento del credito sarebbe stato doveroso;
- quanto al secondo motivo (decadenza II trimestre 2020), deduceva la tardività dell'istanza di rimborso in denaro dell'eccedenza non compensata, da presentarsi - ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277/2000 - entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza del periodo di utilizzo del credito;
per l'anno 2020, con utilizzo fino al 31 dicembre 2021, il termine sarebbe spirato il 30 giugno 2022, a fronte di istanza pervenuta il 14 luglio 2022, con conseguente inammissibilità, evidenziata anche dal sistema informatico AIDA;
quanto al terzo motivo (asserita carenza di chiarezza nel calcolo), affermava che il p.v.c. e gli atti richiamavano gli elementi essenziali, incluse le fatture e i periodi contestati, e che la parte non aveva fornito documentazione idonea a confutare puntualmente la ricostruzione;
- concludeva, pertanto, per l'integrale rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di pagamento, con condanna dell'appellante alle spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
1. Sul primo motivo di appello (asserita erronea interpretazione dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995 –
TUA - e dell'art. 3 del d.P.R. n. 277/2000; illegittimo disconoscimento del beneficio per mancata indicazione del quadro B e assenza di serbatoi)
Il motivo è infondato.
La disciplina agevolativa di cui all'art. 24-ter TUA e al d.P.R. n. 277/2000 presuppone, ai fini dell'accesso al beneficio, la tracciabilità e verificabilità dell'impiego del gasolio destinato all'autotrazione commerciale, nonché la corretta indicazione dei dati tecnici relativi ai luoghi e mezzi di stoccaggio e rifornimento. È vero che la titolarità di un deposito non costituisce, di per sé, condizione indefettibile per la fruizione del beneficio;
nondimeno, l'acquisto del prodotto scortato da D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato) implica una destinazione obbligatoria verso un deposito o luogo di stoccaggio dichiarato e vigilabile, onde consentire all'Amministrazione il controllo sul corretto utilizzo del carburante.
Nel caso di specie, è pacifico che la società appellante:
a) ha presentato istanze trimestrali prive del quadro B, cioè dell'indicazione dell'ubicazione e della capacità dei serbatoi;
b) ha dichiarato di non possedere serbatoi regolarmente denunciati;
c) ha ammesso rifornimenti "sfusi” direttamente nei serbatoi degli automezzi, in palese contrasto con la logica di approvvigionamento tramite D.A.S. La mancanza del quadro B non opera come causa di decadenza automatica, ma costituisce indice sintomatico della carenza probatoriasull'assetto di stoccaggio e, congiunta all'assenza di serbatoi e alla prassi di rifornimento dichiarata, conduce alla non dimostrabilità del corretto impiego agevolato. In tali condizioni, l'Ufficio ha legittimamente disconosciuto il credito, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare puntualmente i presupposti del beneficio (art. 2697 c.c.), onere rimasto inadempiuto. La sentenza di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi, senza incorrere in vizi di motivazione o in travisamenti normativi.
Il motivo va, pertanto, respinto.
2. Sul secondo motivo (erronea individuazione del dies a quo per la decadenza biennale ex art. 14, co. 2, D.Lgs. n. 504/1995 e tardività della richiesta di rimborso in denaro per il Il trimestre 2020)
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 4, comma 3, d.P.R. n. 277/2000, l'eccedenza non compensata va richiesta in rimborso in denaro entro il 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza del periodo di utilizzo del credito. Per l'anno
2020 il credito era utilizzabile fino al 31 dicembre 2021; ne consegue che il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro scadeva il 30 giugno 2022. È pacifico in atti che la società ha trasmesso l'istanza il 14 luglio 2022, oltre il termine perentorio, con conseguente decadenza dal diritto al rimborso in denaro dell'eccedenza.
Né risultano applicabili proroghe o sospensioni idonee a incidere sul termine, essendo la scansione temporale della procedura fissata da norma speciale e ribadita dai sistemi informatici (AIDA) che segnalano l'inammissibilità automatica delle istanze oltre termine. La Corte di primo grado ha correttamente recepito tale quadro e ne ha tratto la conseguenza del rigetto del motivo.
Il motivo va, pertanto, respinto.
3. Sul terzo motivo (asserita carenza di chiarezza nel procedimento di calcolo;
omessa distinzione tra fatture agevolabili e non)
Il motivo è infondato.
Dalla lettura del p.v.c. e degli atti presupposti risulta che l'Ufficio ha specificato i criteri di ricostruzione, i periodi e le fatture oggetto di contestazione, fornendo un quadro motivazionale sufficiente a consentire la difesa del contribuente. Lamentata genericamente la carenza di dettaglio, la parte non ha tuttavia indicato puntualmente quali fatture sarebbero da considerarsi agevolabili né ha fornito elementi documentali idonei a contraddire il metodo di calcolo dell'Amministrazione; difetta, quindi, la specificità dell'impugnazione in punto di fatto e di diritto.
Il giudice di prime cure ha valorizzato la insussistenza di prova contraria e la completezza essenziale della motivazione amministrativa, ritenendo legittima la pretesa;
tale valutazione merita conferma.
Il motivo va, pertanto, respinto.
4. Sulla legittimità dell'attività di verifica e sull'estensione temporale
Le risultanze ispettive evidenziano anomalie oggettive (sedi non rintracciate, mancanza di depositi, rifornimenti "sfusi") che giustificano l'estensione dell'accertamento al quinquennio, in coerenza con i poteri di controllo e di verifica dell'Agenzia delle Dogane in materia di accisa. Non risultano profili di eccesso di potere o di sviamento, avendo l'Amministrazione operato entro i limiti dell'incarico e della disciplina di settore.
5. Conclusioni sull'appello e sulle spese
L'appello è infondato in tutte le censure e va rigettato. Non ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. n. 546/1992, atteso l'esito complessivo del giudizio e la linearità delle ragioni ostative alla pretesa.
Quanto alla liquidazione delle spese si condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che si liquidano in € 3.380,00 omnicomprensive.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in euro 3.380,00 omnicomprensive.