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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 863/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 863/2025, in materia cessazione degli effetti civili, promosso da:
c.f. nata GR UL (BA) 12/10/1982 difesa Parte_1 C.F._1
da avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA e avv. VALENTINA FILZ, domiciliata presso lo studio professionale in Novi Ligure C.so Marenco, n. 75
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE “Voglia il Tribunale Ill.mo, dato atto altresì della pronuncia di sentenza parziale sullo status come meglio sopra riportato in merito ala cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. disporre le seguenti
CONDIZIONI
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super esclusiva e Per_1
rafforzata dalla SI – come peraltro avviene in oggi a seguito della modifica Parte_1
delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata e definitiva risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto CP_1 da concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
2. stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor CP_1
si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre attraverso telefonate
[...]
ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
3. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni,
4. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
1. Assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla SI , minore a Parte_1
carico integrale della SI . Parte_1
2. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto;
In via istruttoria laddove ritenuto si insta per la ammissione dei testi indicati e per l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che a fare data dalla separazione dei coniugi (2020) il signor è stato CP_1 soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche;
2. Vero che nel periodo temporale di cui al precedente capitolo di prova il signor CP_1 iniziava percorso di disintossicazione che proseguiva anche nell'anno successivo presso cliniche specializzate (Fate Bene LL in Torino)
3. Vero che uscito dai ricoveri sopra menzionati il signor cadeva nuovamente CP_1
vittima di abuso e che giungeva anche a vivere vagabondando per i paesi di Stazzano e zone limitrofe
4. Vero che nel medesimo periodo di tempo il signor è stato anche vittima di CP_1
incidente stradale
5. Vero che nei periodi di tempo di cui ai capitoli precedenti – anno 2021 - la SI Pt_1
veniva contattata dalla locale forza pubblica e giungeva a recuperare il marito che si trovava impossibilitato a gestirsi sino a condurlo – in più occasioni – presso il Pronto Soccorso di Novi
Ligure e di Alessandria chiedendo aiuto
6. Vero che a seguito di quanto descritto nel capitolo precedente il signor è stato CP_1 trattenuto presso l'ospedale di Alessandria e successivamente ricoverato in struttura per disintossicazione
1. Vero che dopo le dimissioni il signor faceva rientro presso la casa dei propri CP_1
genitori e nel settembre 2021 poneva in essere gesto anticonservativo venendo tuttavia soccorso dai propri genitori e condotto in ospedale per le cure
2. Vero che anche nel mese di novembre 2021 poneva in essere tentativo di altro gesto anticonservativo venendo tuttavia soccorso dai propri genitori e condotto in ospedale per le cure e veniva nuovamente ricoverato per qualche settimana nel reparto di psichiatria (ospedale di Novi
Ligure)
3. Vero che a fronte delle circostanze descritte nei capitoli precedenti la SI , che Pt_1
già rifiutava che il proprio bambino trascorresse periodi da solo con il padre, si determinava a richiedere una modifica delle condizioni di separazione ottenendo affido esclusivo del minore
4. Vero che in oggi il signor è ricoverato (da circa 2 anni) presso la struttura CP_1
psichiatrica di Sommariva del Bosco – Cufrad 5. Vero che il medesimo ha visto in un paio di occasioni presso la struttura ed alla presenza degli educatori il figlio minore Per_1
6. Vero che in oggi il signor sente il figlio mediante video chiamata organizzata CP_1 per la durata di circa un'ora una volta alla settimana
7. Vero che la SI si occupa in via esclusiva del minore (sia per quanto concerne Pt_1
l'organizzazione della vita dello stesso che dal punto di vista economico)
A testi indicasi:
residente in [...]
Scorca residente in [...]
residente in [...]
Salvo altri
Vinte le spese”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva contratto matrimonio concordatario con il signor in data 1.6.2013 nel Comune di Controparte_1
ZA optando per il regime della separazione dei beni;
i coniugi sono genitori di
[...]
nato a [...] il [...] – C.F. ad oggi di anni quasi Per_2 CodiceFiscale_3
11; non vi sono altri figli legittimati né adottivi.
I coniugi si erano determinati a divenire ad una separazione consensuale ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 132/2014 e successive modifiche ed a tal fine avevano conferito mandato ai rispettivi legali, avv.Ti Valentina Filz e RL Maddalena Pagetto e Avv.to Silvia Nativi chiedendo agli stessi di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo di separazione consensuale, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà depositando avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 12.11.2020; il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Le condizioni di separazione erano le seguenti:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi Per_1 i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche separatamente da entrambi i genitori;
3. il figlio minore manterrà la prevalente collocazione abitativa e la residenza anagrafica Per_1
presso la madre ad oggi sita in Stazzano Via Regina Elena 57;
4. Il minore trascorrerà con il padre due weekends alternati al mese dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con impegno in capo al signor di accompagnare a scuola;
Controparte_1 Per_1 durante la settimana il minore sarà affidato ad un genitore dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'altro genitore quando il medesimo accompagnerà il minore a scuola, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio nel fine settimana non sarà quello che terrà con sé il minore nella giornata di lunedì e ciò per garantire ad entrambi i genitori di mantenere contatto e rapporto con il bambino e per potere partecipare della vita scolastica ed extrascolastica del minore per un tempo paritario (e pertanto a titolo esemplificativo: martedì – mercoledì – giovedì con mamma e venerdì – sabato – domenica con papà – lunedì con mamma - martedì – mercoledì – giovedì con papà e venerdì – sabato – domenica con mamma - lunedì con papà e così via);
5. le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive) saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo;
6. salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, per le vacanze natalizie si conviene che il minore trascorra il 24/12 con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e quindi un periodo dal
26/12 al 31/12 ed altro periodo dal 1/1 fino al 6/1, sempre rispettando il criterio dell'alternanza. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo.
7. il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive nelle vacanze estive – periodo da comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno;
8. con riferimento alle vacanze estive i coniugi statuiscono che le stesse per l'anno 2021 così come per gli anni successivi, salvo impedimenti per covid-19, verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore in Italia ovvero all'estero in modo particolare la madre concede già da ora la propria autorizzazione a che il figlio possa trascorrere le vacanze in Polonia paese d'origine del padre;
9. entrambi i genitori si adopereranno per evitare che il figlio minore sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
10. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
11. si precisa che i coniugi sono onerati nel pagamento di finanziamento contratto con BNL sede di
Novi Ligure avente scadenza nel marzo 2025 con rata mensile di Euro 500,00: per tali motivi il signor si obbliga a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € Controparte_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale quota di sua spettanza per il pagamento del finanziamento sopra indicato. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e ciò sino Pt_1
alla scadenza;
Per_ 12. si precisa inoltre che il signor è proprietario di gatto dal nome Controparte_1
che abita nella casa coniugale: i coniugi con la sottoscrizione della presente concordano affinchè ogni spesa relativa all'animale di natura straordinaria (spese veterinarie)– previamente concordata – verrà suddivisa nella misura del 50 % ciascuno;
13. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere;
14. entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
15. nel caso in cui il minore fosse affidato a terzi estranei alla famiglia (nonni e zii) il genitore collocatario dovrà preventivamente chiedere consenso all'altro genitore.
16. Le parti si concedono reciproco consenso per rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del figlio minore;
17. Si precisa che la SI percepirà gli assegni familiari per il minore mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno suddivise al 50 % fra i due genitori;
18. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi;
19. i genitori nel rispetto reciproco e soprattutto, nell'interesse del figlio, si impegnano a consentire agli stessi di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere il figlio nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove, poi, i coniugi dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio. Più in particolare entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” al minore prima di comprovata durevolezza del rapporto - un anno dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale;
20. Non esistono ulteriori beni da dividere tra i ricorrenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti”.
Esponeva parte ricorrente che le condizione di separazione – stante l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale – permanevano nel corso di tutto il 2022. Rilevava parte ricorrente che il signor era vittima di una dipendenza da abuso di alcool, oltre che di abuso di Controparte_1
farmaci.
A seguito di tale condizione il resistente era stato ricoverato presso apposita struttura sanitaria per disintossicarsi dall'abuso di alcool in due occasioni e più precisamente nell'inverno 2020 e nell' estate 2021.
In particolare in quest'ultima occasione era stata proprio la ricorrente che – dopo avere perso le tracce del marito per qualche giorno (così come le aveva perse peraltro il padre del medesimo) lo aveva ritrovato vagabondare per il fiume Scrivia (nella zona di Serravalle – Stazzano), sporco ed in condizioni igieniche seriamente preoccupanti oltre che in stato di alterazione a causa dell'assunzione di bevande alcooliche.
Lo stesso era stato poco prima peraltro vittima di incidente stradale (conclusosi senza alcuna conseguenza) sempre a causa del proprio stato di alterazione.
In quella occasione – risalente al luglio 2021 – la esponente aveva condotto il marito prima al pronto soccorso di Novi Ligure ove dopo qualche ora era stato dimesso e subito dopo (stante comunque il preoccupante stato psico – fisico) presso il pronto soccorso dell'Ospedale di
Alessandria ove è stato trattenuto (nel reparto di psichiatria) per circa una settimana e poi trasferito alla casa di cura di Torino.
Il signor è stato ricoverato per circa 40 giorni. CP_1
Anche al rientro a casa la situazione è parsa seria: il resistente evidentemente assumeva farmaci che ne limitavano la lucidità e che non lo rendevano idoneo a potere prendersi cura di sé tantomeno del figlio minore.
La SI
per questi motivi
non ha ritenuto opportuno continuare a lasciare il figlio di soli Pt_1
7 anni da solo con il papà. La condizione del signor si aggravava nel corso del Per_1 CP_1
mese di settembre 2021: il medesimo infatti – assumendo probabilmente farmaci in quantità spropositate – è stato trovato privo di sensi dai propri genitori (presso cui è ospite) e condotto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Novi Ligure;
il medesimo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del locale nosocomio.
L'episodio si era ripetuto nel mese di novembre del medesimo anno: il signor veniva CP_1
ritrovato presso la camera da letto ove è ospite nella casa dei propri genitori privo di sensi, avendo abusato di farmaci e tale circostanza aveva imposto un ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Novi Ligure.
Rilevava – ancora - parte ricorrente che era ampiamente decorso il termine ex lege previsto per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non è mai stata ricostituita l'armonia coniugale.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, convocate le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di rito, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in
ZA in data 1.6.2013 anche con sentenza parziale giusti motivi di cui in narrativa pregressa, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. alle seguenti
CONDIZIONI : la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super Per_1
esclusiva e rafforzata dalla SI – come peraltro avviene in oggi a seguito della Parte_1
modifica delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto CP_1 da concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre Controparte_1
attraverso telefonate ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni, ciascun genitore sosterrà nella misura del
50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla SI Pt_1
, minore a carico integrale della SI . nessun contributo verrà dall'uno
[...] Parte_1 all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi. Vinte le spese”.
Nel corso dell'udienza del 4 settembre 2025 in presenza del resistente - che tuttavia non si costituiva nel processo - e di cui veniva dichiarata la contumacia, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Pronunciata la sentenza in punto status la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulle questioni economiche.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa, su richiesta di parte ricorrente, veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status deve trovare integrale conferma.
Dalla documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In particolare risulta che i coniugi avevano depositato avanti la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche in data 12.11.2020 in ordine al quale il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita. Essendo inoltre trascorsi i termini di legge la sentenza parziale deve trovare – come già anticipato – integrale conferma.
SULL' AFFIDAMENTO DEL FIGLIO OR Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie si ricava dalla comunicazione del CUFRAD del 3 settembre 2025 la sussistenza in capo al resistente di patologie connesse alla dipendenza da alcool.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla dalla stessa lettera manoscritta del resistente datata
1 settembre 2025 acquisita agli atti del giudizio.
Nel caso concreto sussistono pertanto i presupposti per derogare alla regola generale sopra specificata, quanto meno fino al momento in cui il resistente completerà il percorso riabilitativo attualmente in corso.
Al fin di garantire il superiore interesse del minore deve pertanto essere disposto l'affidamento in via super esclusiva e rafforzata del minore in favore della madre SI con collocazione Pt_1
presso la casa materna ove ha fino ad ora vissuto.
SULLA FREQUENTAZIONE DEL OR CON IL GENITORE NON Per_1
COLLOCATARIO
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
In considerazione delle patologie connesse all'abuso di alcool e del programma riabilitativo in corso, al fine di garantire - comunque - la bigenitorialità, deve essere previsa una frequentazione del minore con il padre con le seguenti modalità: il minore potrà sentire il padre attraverso telefonate ovvero videochiamate due volta a settimana;
le visite con il padre – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta ogni quindici giorni in luogo neutro in presenza di un operatore con modalità devolute ai SS.SS. competenti.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO OR Per_1
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il resistente appare privo di una attività lavorativa. Tale circostanza, tuttavia, non esclude che il medesimo, una volta terminato il percorso riabilitativo cui ha accettato di sottoporsi, possa svolger una attività che porti alla percezione di un reddito che consenta di mantenimento proprio e del figlio minore. Deve pertanto essere previsto - in assenza di documentazione reddituale recente in capo al resistente - un contributo al mantenimento in favore del figlio di euro € 250,00 (euro Per_1
duecentocinquanta/00).
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario su un conto corrente intestato alla SI entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le Pt_1
variazioni degli indici ISTAT;
ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
La mancata opposizione del resistente alle richieste di parte ricorrente, consente di dichiarare l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la sentenza parziale sullo status resa fra le parti;
dispone l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. del figlio minore alla Per_1
madre sig.ra con collocazione prevalente presso medesima dove avrà residenza Parte_1
anagrafica;
dispone che il minore frequenti il padre con le seguenti modalità: il minore potrà attualmente Per_4
sentire il padre attraverso telefonate ovvero videochiamate due volta a settimana;
le visite con il padre – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta ogni quindici giorni in luogo neutro in presenza di un operatore con modalità devolute ai SS.SS. competenti.
dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da Per_1 protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 863/2025, in materia cessazione degli effetti civili, promosso da:
c.f. nata GR UL (BA) 12/10/1982 difesa Parte_1 C.F._1
da avv. PAGETTO CARLOTTA MADDALENA e avv. VALENTINA FILZ, domiciliata presso lo studio professionale in Novi Ligure C.so Marenco, n. 75
ricorrente contro
nato il [...] a [...] c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente - contumace
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha depositato le seguenti conclusioni
RICORRENTE “Voglia il Tribunale Ill.mo, dato atto altresì della pronuncia di sentenza parziale sullo status come meglio sopra riportato in merito ala cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. disporre le seguenti
CONDIZIONI
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super esclusiva e Per_1
rafforzata dalla SI – come peraltro avviene in oggi a seguito della modifica Parte_1
delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata e definitiva risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto CP_1 da concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
2. stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor CP_1
si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre attraverso telefonate
[...]
ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
3. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni,
4. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
1. Assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla SI , minore a Parte_1
carico integrale della SI . Parte_1
2. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto;
In via istruttoria laddove ritenuto si insta per la ammissione dei testi indicati e per l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che a fare data dalla separazione dei coniugi (2020) il signor è stato CP_1 soggetto dedito all'abuso di sostanze stupefacenti ed alcooliche;
2. Vero che nel periodo temporale di cui al precedente capitolo di prova il signor CP_1 iniziava percorso di disintossicazione che proseguiva anche nell'anno successivo presso cliniche specializzate (Fate Bene LL in Torino)
3. Vero che uscito dai ricoveri sopra menzionati il signor cadeva nuovamente CP_1
vittima di abuso e che giungeva anche a vivere vagabondando per i paesi di Stazzano e zone limitrofe
4. Vero che nel medesimo periodo di tempo il signor è stato anche vittima di CP_1
incidente stradale
5. Vero che nei periodi di tempo di cui ai capitoli precedenti – anno 2021 - la SI Pt_1
veniva contattata dalla locale forza pubblica e giungeva a recuperare il marito che si trovava impossibilitato a gestirsi sino a condurlo – in più occasioni – presso il Pronto Soccorso di Novi
Ligure e di Alessandria chiedendo aiuto
6. Vero che a seguito di quanto descritto nel capitolo precedente il signor è stato CP_1 trattenuto presso l'ospedale di Alessandria e successivamente ricoverato in struttura per disintossicazione
1. Vero che dopo le dimissioni il signor faceva rientro presso la casa dei propri CP_1
genitori e nel settembre 2021 poneva in essere gesto anticonservativo venendo tuttavia soccorso dai propri genitori e condotto in ospedale per le cure
2. Vero che anche nel mese di novembre 2021 poneva in essere tentativo di altro gesto anticonservativo venendo tuttavia soccorso dai propri genitori e condotto in ospedale per le cure e veniva nuovamente ricoverato per qualche settimana nel reparto di psichiatria (ospedale di Novi
Ligure)
3. Vero che a fronte delle circostanze descritte nei capitoli precedenti la SI , che Pt_1
già rifiutava che il proprio bambino trascorresse periodi da solo con il padre, si determinava a richiedere una modifica delle condizioni di separazione ottenendo affido esclusivo del minore
4. Vero che in oggi il signor è ricoverato (da circa 2 anni) presso la struttura CP_1
psichiatrica di Sommariva del Bosco – Cufrad 5. Vero che il medesimo ha visto in un paio di occasioni presso la struttura ed alla presenza degli educatori il figlio minore Per_1
6. Vero che in oggi il signor sente il figlio mediante video chiamata organizzata CP_1 per la durata di circa un'ora una volta alla settimana
7. Vero che la SI si occupa in via esclusiva del minore (sia per quanto concerne Pt_1
l'organizzazione della vita dello stesso che dal punto di vista economico)
A testi indicasi:
residente in [...]
Scorca residente in [...]
residente in [...]
Salvo altri
Vinte le spese”
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: aveva contratto matrimonio concordatario con il signor in data 1.6.2013 nel Comune di Controparte_1
ZA optando per il regime della separazione dei beni;
i coniugi sono genitori di
[...]
nato a [...] il [...] – C.F. ad oggi di anni quasi Per_2 CodiceFiscale_3
11; non vi sono altri figli legittimati né adottivi.
I coniugi si erano determinati a divenire ad una separazione consensuale ai sensi e per gli effetti dell'art 6 D.L. 132/2014 e successive modifiche ed a tal fine avevano conferito mandato ai rispettivi legali, avv.Ti Valentina Filz e RL Maddalena Pagetto e Avv.to Silvia Nativi chiedendo agli stessi di svolgere l'incarico di assistenza nel corso della negoziazione, propedeutica all'accordo di separazione consensuale, impegnandosi a cooperare, tra loro, con buona fede e lealtà depositando avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale dei coniugi ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche raggiunto a seguito di negoziazione assistita sottoscritto in data 12.11.2020; il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Le condizioni di separazione erano le seguenti:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE
1. la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via condivisa da entrambi Per_1 i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dello stesso, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore;
2. per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità verrà esercitata anche separatamente da entrambi i genitori;
3. il figlio minore manterrà la prevalente collocazione abitativa e la residenza anagrafica Per_1
presso la madre ad oggi sita in Stazzano Via Regina Elena 57;
4. Il minore trascorrerà con il padre due weekends alternati al mese dal venerdì sera sino al lunedì mattina, con impegno in capo al signor di accompagnare a scuola;
Controparte_1 Per_1 durante la settimana il minore sarà affidato ad un genitore dal martedì all'uscita da scuola sino al giovedì e dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'altro genitore quando il medesimo accompagnerà il minore a scuola, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il figlio nel fine settimana non sarà quello che terrà con sé il minore nella giornata di lunedì e ciò per garantire ad entrambi i genitori di mantenere contatto e rapporto con il bambino e per potere partecipare della vita scolastica ed extrascolastica del minore per un tempo paritario (e pertanto a titolo esemplificativo: martedì – mercoledì – giovedì con mamma e venerdì – sabato – domenica con papà – lunedì con mamma - martedì – mercoledì – giovedì con papà e venerdì – sabato – domenica con mamma - lunedì con papà e così via);
5. le principali festività di calendario (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, tralasciando il 15 agosto normalmente di ferie estive) saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, indicativamente col criterio dell'alternanza e, comunque, tenendo in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo;
6. salvo diverso accordo, da assumersi di volta in volta, per le vacanze natalizie si conviene che il minore trascorra il 24/12 con un genitore e il giorno di Natale con l'altro e quindi un periodo dal
26/12 al 31/12 ed altro periodo dal 1/1 fino al 6/1, sempre rispettando il criterio dell'alternanza. Le giornate di Pasqua e Lunedì dell'Angelo saranno parimenti trascorse con l'uno o con l'altro genitore con il criterio dell'alternanza. In ogni caso dovranno sempre essere tenute in massima considerazione le esigenze e le necessità del piccolo.
7. il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive nelle vacanze estive – periodo da comunicarsi entro e non oltre la fine del mese di maggio di ciascun anno;
8. con riferimento alle vacanze estive i coniugi statuiscono che le stesse per l'anno 2021 così come per gli anni successivi, salvo impedimenti per covid-19, verranno trascorsi dal minore con ciascun genitore in Italia ovvero all'estero in modo particolare la madre concede già da ora la propria autorizzazione a che il figlio possa trascorrere le vacanze in Polonia paese d'origine del padre;
9. entrambi i genitori si adopereranno per evitare che il figlio minore sia posto in condizioni tali da comprometterne la serena crescita e si obbligano a fare quanto è necessario affinché le figure genitoriali siano mantenute presenti nella coscienza dello stesso;
10. il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Controparte_1
si obbliga a corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 (euro duecento/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
11. si precisa che i coniugi sono onerati nel pagamento di finanziamento contratto con BNL sede di
Novi Ligure avente scadenza nel marzo 2025 con rata mensile di Euro 500,00: per tali motivi il signor si obbliga a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € Controparte_1
250,00 (euro duecentocinquanta/00) quale quota di sua spettanza per il pagamento del finanziamento sopra indicato. Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e ciò sino Pt_1
alla scadenza;
Per_ 12. si precisa inoltre che il signor è proprietario di gatto dal nome Controparte_1
che abita nella casa coniugale: i coniugi con la sottoscrizione della presente concordano affinchè ogni spesa relativa all'animale di natura straordinaria (spese veterinarie)– previamente concordata – verrà suddivisa nella misura del 50 % ciascuno;
13. ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che le parti dichiarano di conoscere;
14. entrambi i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi ogni eventuale variazione della residenza e/o del domicilio nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
15. nel caso in cui il minore fosse affidato a terzi estranei alla famiglia (nonni e zii) il genitore collocatario dovrà preventivamente chiedere consenso all'altro genitore.
16. Le parti si concedono reciproco consenso per rinnovo del passaporto e della carta d'identità come documenti validi per l'espatrio, nonché all'emissione del passaporto a nome del figlio minore;
17. Si precisa che la SI percepirà gli assegni familiari per il minore mentre le Parte_1
detrazioni fiscali saranno suddivise al 50 % fra i due genitori;
18. nessun contributo verrà dall'uno all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi;
19. i genitori nel rispetto reciproco e soprattutto, nell'interesse del figlio, si impegnano a consentire agli stessi di avere rapporti costanti ed equilibrati con le figure genitoriali, evitando di coinvolgere il figlio nelle loro questioni personali, collaborando assiduamente e congiuntamente per mantenere anche tra loro un buon rapporto, evitando ogni tipo di conflitto. Laddove, poi, i coniugi dovessero intrattenere rapporti affettivi con terzi estranei, i medesimi si adopereranno affinché dette persone non vadano ad interferire in alcun modo nel rapporto genitori – figlio. Più in particolare entrambi i genitori si impegnano a non presentare eventuali “nuovi partner” al minore prima di comprovata durevolezza del rapporto - un anno dopo il quale dovrà essere introdotto al figlio minore in modo graduale;
20. Non esistono ulteriori beni da dividere tra i ricorrenti.
21. Spese legali integralmente compensate fra le parti”.
Esponeva parte ricorrente che le condizione di separazione – stante l'impossibilità di ricostituire l'unione coniugale – permanevano nel corso di tutto il 2022. Rilevava parte ricorrente che il signor era vittima di una dipendenza da abuso di alcool, oltre che di abuso di Controparte_1
farmaci.
A seguito di tale condizione il resistente era stato ricoverato presso apposita struttura sanitaria per disintossicarsi dall'abuso di alcool in due occasioni e più precisamente nell'inverno 2020 e nell' estate 2021.
In particolare in quest'ultima occasione era stata proprio la ricorrente che – dopo avere perso le tracce del marito per qualche giorno (così come le aveva perse peraltro il padre del medesimo) lo aveva ritrovato vagabondare per il fiume Scrivia (nella zona di Serravalle – Stazzano), sporco ed in condizioni igieniche seriamente preoccupanti oltre che in stato di alterazione a causa dell'assunzione di bevande alcooliche.
Lo stesso era stato poco prima peraltro vittima di incidente stradale (conclusosi senza alcuna conseguenza) sempre a causa del proprio stato di alterazione.
In quella occasione – risalente al luglio 2021 – la esponente aveva condotto il marito prima al pronto soccorso di Novi Ligure ove dopo qualche ora era stato dimesso e subito dopo (stante comunque il preoccupante stato psico – fisico) presso il pronto soccorso dell'Ospedale di
Alessandria ove è stato trattenuto (nel reparto di psichiatria) per circa una settimana e poi trasferito alla casa di cura di Torino.
Il signor è stato ricoverato per circa 40 giorni. CP_1
Anche al rientro a casa la situazione è parsa seria: il resistente evidentemente assumeva farmaci che ne limitavano la lucidità e che non lo rendevano idoneo a potere prendersi cura di sé tantomeno del figlio minore.
La SI
per questi motivi
non ha ritenuto opportuno continuare a lasciare il figlio di soli Pt_1
7 anni da solo con il papà. La condizione del signor si aggravava nel corso del Per_1 CP_1
mese di settembre 2021: il medesimo infatti – assumendo probabilmente farmaci in quantità spropositate – è stato trovato privo di sensi dai propri genitori (presso cui è ospite) e condotto al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Novi Ligure;
il medesimo è stato ricoverato nel reparto di psichiatria del locale nosocomio.
L'episodio si era ripetuto nel mese di novembre del medesimo anno: il signor veniva CP_1
ritrovato presso la camera da letto ove è ospite nella casa dei propri genitori privo di sensi, avendo abusato di farmaci e tale circostanza aveva imposto un ricovero presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di Novi Ligure.
Rilevava – ancora - parte ricorrente che era ampiamente decorso il termine ex lege previsto per la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non è mai stata ricostituita l'armonia coniugale.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il
Tribunale Ill.mo, convocate le parti ed esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di rito, pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in
ZA in data 1.6.2013 anche con sentenza parziale giusti motivi di cui in narrativa pregressa, visti gli artt. 1 – 3 n. 2 lett b) - 4 – 5 – 6 della Legge 01.12.1970 n. 898 e s.m. alle seguenti
CONDIZIONI : la responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata in via super Per_1
esclusiva e rafforzata dalla SI – come peraltro avviene in oggi a seguito della Parte_1
modifica delle condizioni di separazione - e ciò quantomeno sino all'esito della comprovata risoluzione delle problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor affetto CP_1 da concomitanti problematiche di salute di quest'ultimo - con collocazione presso la casa materna, con le seguenti modalità di visita;
stante le problematiche di dipendenza da sostanze alcooliche del signor si conviene che il minore possa attualmente sentire il padre Controparte_1
attraverso telefonate ovvero videochiamate una volta a settimana;
le visite in presenza – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta al mese nel pieno rispetto del regime di tutela del minore;
il signor a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore verserà alla esponente la somma mensile di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Per_1
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario permanente su un conto corrente intestato alla SI con valuta fissa al giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e Pt_1
automaticamente secondo le variazioni degli indici ISTAT;
dando atto che il medesimo omette di corrispondere il dovuto contributo da oltre due anni, ciascun genitore sosterrà nella misura del
50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama e che si intende in questa sede integralmente riportato;
assegno unico richiesto e percepito integralmente dalla SI Pt_1
, minore a carico integrale della SI . nessun contributo verrà dall'uno
[...] Parte_1 all'altro coniuge corrisposto essendo indipendenti gli stessi. Vinte le spese”.
Nel corso dell'udienza del 4 settembre 2025 in presenza del resistente - che tuttavia non si costituiva nel processo - e di cui veniva dichiarata la contumacia, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi sentenza sullo status.
Il Giudice designato riservava la decisione al collegio.
Pronunciata la sentenza in punto status la causa veniva rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la decisione sulle questioni economiche.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa, su richiesta di parte ricorrente, veniva riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
La sentenza parziale sullo status deve trovare integrale conferma.
Dalla documentazione prodotta documentazione e la manifestata volontà dei coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74 e dalla L. 55/2015, per farsi luogo alla chiesta pronuncia. In particolare risulta che i coniugi avevano depositato avanti la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria Accordo di separazione personale consensuale ex art 6 D.L. 132/2014 e ss modifiche in data 12.11.2020 in ordine al quale il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente aveva comunicato in data 19.11.2020 agli avvocati la relativa autorizzazione.
Deve pertanto ritenersi, alla luce della documentazione prodotta e delle richieste di parte ricorrente, che tra i coniugi non sussista più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita. Essendo inoltre trascorsi i termini di legge la sentenza parziale deve trovare – come già anticipato – integrale conferma.
SULL' AFFIDAMENTO DEL FIGLIO OR Per_1
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie si ricava dalla comunicazione del CUFRAD del 3 settembre 2025 la sussistenza in capo al resistente di patologie connesse alla dipendenza da alcool.
Tale circostanza risulta confermata anche dalla dalla stessa lettera manoscritta del resistente datata
1 settembre 2025 acquisita agli atti del giudizio.
Nel caso concreto sussistono pertanto i presupposti per derogare alla regola generale sopra specificata, quanto meno fino al momento in cui il resistente completerà il percorso riabilitativo attualmente in corso.
Al fin di garantire il superiore interesse del minore deve pertanto essere disposto l'affidamento in via super esclusiva e rafforzata del minore in favore della madre SI con collocazione Pt_1
presso la casa materna ove ha fino ad ora vissuto.
SULLA FREQUENTAZIONE DEL OR CON IL GENITORE NON Per_1
COLLOCATARIO
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano.
In considerazione delle patologie connesse all'abuso di alcool e del programma riabilitativo in corso, al fine di garantire - comunque - la bigenitorialità, deve essere previsa una frequentazione del minore con il padre con le seguenti modalità: il minore potrà sentire il padre attraverso telefonate ovvero videochiamate due volta a settimana;
le visite con il padre – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta ogni quindici giorni in luogo neutro in presenza di un operatore con modalità devolute ai SS.SS. competenti.
SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO OR Per_1
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, il resistente appare privo di una attività lavorativa. Tale circostanza, tuttavia, non esclude che il medesimo, una volta terminato il percorso riabilitativo cui ha accettato di sottoporsi, possa svolger una attività che porti alla percezione di un reddito che consenta di mantenimento proprio e del figlio minore. Deve pertanto essere previsto - in assenza di documentazione reddituale recente in capo al resistente - un contributo al mantenimento in favore del figlio di euro € 250,00 (euro Per_1
duecentocinquanta/00).
Tale importo verrà versato a mezzo bonifico bancario su un conto corrente intestato alla SI entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente e automaticamente secondo le Pt_1
variazioni degli indici ISTAT;
ciascun genitore sosterrà nella misura del 50% le spese straordinarie del minore, dovendosi considerare tali le spese come da Protocollo del Tribunale di Alessandria che qui integralmente si richiama.
SULLE SPESE DEL GIUDIZIO
La mancata opposizione del resistente alle richieste di parte ricorrente, consente di dichiarare l'irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
conferma la sentenza parziale sullo status resa fra le parti;
dispone l'affidamento super esclusivo ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 c.c. del figlio minore alla Per_1
madre sig.ra con collocazione prevalente presso medesima dove avrà residenza Parte_1
anagrafica;
dispone che il minore frequenti il padre con le seguenti modalità: il minore potrà attualmente Per_4
sentire il padre attraverso telefonate ovvero videochiamate due volta a settimana;
le visite con il padre – alla presenza di operatore incaricato stante la richiesta di prosecuzione di presa in carico del nucleo da parte dei preposti servizi – avverrà una volta ogni quindici giorni in luogo neutro in presenza di un operatore con modalità devolute ai SS.SS. competenti.
dispone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese a Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio la somma di Euro 250,00 rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio e previamente concordate tra i genitori, come da Per_1 protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)