Sentenza 16 marzo 2011
Massime • 1
Le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché è ammissibile non solo la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2011, n. 13142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13142 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 16/03/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 420
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 4196/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
EL LI, nato a [...] l'[...], e di TT LB, nata a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 11-1-11 del Tribunale di Brescia. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed i ricorsi.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.-. Il difensore di EL LI e di TT LB ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Brescia, adito ex art. 324 c.p.p., ha confermato il sequestro conservativo delle somme di cui ai libretti di depositi giudiziari in atti a carico dei predetti.
I ricorrenti deducono la violazione degli artt. 316 e 317 c.p.p. per essere stato emanato il decreto di sequestro conservativo dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza e in pendenza del deposito della motivazione. In particolare, nel dispositivo della sentenza di merito era stata disposta la revoca della già applicata confisca delle somme sequestrate, con restituzione delle stesse ai ricorrenti, decisione che avrebbe coperto il dedotto ed il deducibile rispetto ad ogni questione di eventuali provvedimenti cautelari reali. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, avendo il Tribunale affermato che la revoca della confisca, con restituzione delle somme agli interessati, avrebbe costituito un antecedente logico per poter poi sequestrate le somme.
2.-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che il sequestro preventivo e quello conservativo hanno ciascuno modalità di esecuzione e finalità proprie. L'uno ha lo scopo di impedire la disponibilità materiale della cosa, rendendo impossibile la reiterazione del reato e si esegue nelle forme del sequestro probatorio, mediante l'apprensione e la custodia dei beni sequestrati (art. 184 disp. att. nuovo cod. proc. pen.). L'altro ha lo scopo di impedire la disponibilità anche giuridica della cosa, rendendone inefficace l'eventuale alienazione e si esegue nelle forme del pignoramento (art. 317 c.p.p., comma 3, in relazione agli artt. 678 e 679 cod. proc. civ.). Pertanto, le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sè idonee a realizzare le finalità di quello conservativo, sicché è ammissibile la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni. (Sez. 5, Sentenza n. 886 del 16/02/1994, Rv. 197289, Mendella).
Nel caso in esame la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 22-12-2010, ha revocato la confisca delle somme di denaro sottoposte a vincolo reale, disponendone la restituzione ai legittimi proprietari, poiché dagli atti era emersa la provenienza lecita delle stesse.. Tuttavia, su conforme richiesta del P.G., la stessa Corte di Appello il successivo 24-12-2010 ha disposto il sequestro conservativo delle somme in oggetto, ravvisando la sussistenza dei prescritti presupposti cautelari in ragione dell'entità del debito gravante sugli interessati (Euro 64.000,00 di sole pene pecuniarie), della natura di agevole dispersione dei beni da sottoporre a sequestro e della inadeguatezza del patrimonio degli imputati, privi di fonti certe di reddito e di cespiti sufficienti a garantire l'adempimento dei suddetti obblighi pecuniari.
Proprio la diversa natura e le diverse finalità dei due istituti rendono possibile non soltanto la coesistenza ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali, sempre che ne ricorrano i presupposti di applicazione, risultanza non contestata nell'odierno ricorso. D'altra parte l'art. 316 c.p.p. consente il sequestro conservativo in ogni stato e grado del giudizio di merito e l'ordinanza del 24-12- 2010 (emessa dopo la lettura del dispositivo della sentenza ma prima del deposito della motivazione) risulta emessa nel corso di tale giudizio.
3.-. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011