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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/02/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 38/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 38 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]79, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Roberto Lanfranco;
ATTORI
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliati in Siderno, CP_1 C.F._3
alla via Leonardo da Vinci n. 1, presso lo studio dell'Avv. Fedele A. Pezzano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , per ottenere l'accoglimento
[...] CP_1
delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto degli odierni attori alla rimozione,
a cura e spese del convenuto, dell'intera struttura/tettoia dallo stesso realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro allocato) e al ripristino dello stato dei luoghi preesistente, per i motivi di cui sopra;
ritenere e dichiarare che la struttura/tettoia (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) realizzata dal convenuto medesimo lede i diritti di veduta e, in ogni caso, i diritti di proprietà vantati dagli attori (ivi inclusi diritto a luce, aria, panorama, così come prospettato
e realizzato a suo tempo dal costruttore sulla base delle risultanze progettuali, nonché diritto a non subire il surriscaldamento arrecato dalla tettoia medesima), per i motivi di cui sopra;
ritenere e dichiarare che la struttura/tettoia (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) realizzata dal convenuto lede il decoro architettonico del fabbricato per i motivi CP_2
di cui sopra;
conseguentemente, condannare il convenuto alla rimozione, a propria cura e spese, dell'intera struttura/tettoia realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) e al ripristino dello stato dei luoghi preesistente, per i motivi di cui sopra;
in subordine, condannare il convenuto all'arretramento, a propria cura e spese, dell'intera struttura/tettoia realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro), fino al punto in cui la stessa non impedisce l'esercizio
e il godimento dei diritti di veduta, luce, aria, panorama così come argomentato, per i motivi di cui sopra;
Ritenere e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno patrimoniale subito, pari a € 6.000,00 (euro seimila/00), o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra;
conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento a favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 6.000,00
(euro seimila/00), o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra;
con vittoria di spese e compensi del giudizio ".
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno esposto: - di essere proprietari di un appartamento al piano quinto, sito in Siderno, alla via Galileo Galilei n. 21; - che l'appartamento è posto al piano superiore rispetto a quello di proprietà di
[...]
; - che quest'ultimo ha realizzato una tettoia in legno aperta su tre lati e CP_1
ancorata nel quarto lato al muro perimetrale/facciata del palazzo;
- detta tettoia limita il diritto di veduta, il godimento di aria e luce degli attori, arreca disturbo acustico e
- 2 - surriscaldamento dei locali degli attori, nonché determina un aggravio in termini di sicurezza dell'edificio, oltre a ledere il decoro architettonico del fabbricato;
- che vane sono state le trattative di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, così come vana è stata la procedura di mediazione, che si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2023, si è costituito in giudizio
, il quale ha dedotto: a. la regolarità urbanistica della struttura realizzata, CP_1
b. l'assenza di alcuna lesione al decoro del fabbricato, essendo stata la realizzazione della tettoia autorizzata sia da Comune di Siderno sia dall'assemblea condominiale,
c. l'infondatezza delle allegazioni avversarie in termini di lesione del c.d. diritto al panorama, di limitazione alla luce e all'aria e di surriscaldamento, negando la vigenza nel caso di specie delle norme in materia di vedute e distanze, attesa l'applicazione della disciplina speciale in materia di condominio.
Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte di giustizia”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 12.11.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
§ 2.1 Va in primo luogo osservato che è incontestato tra le parti che gli attori sono proprietari dell'appartamento sito in Siderno, alla via Galileo Galilei, n. 21, posto al quinto e distinto in catasto al foglio 31, particella 549, sub. 25 (circostanza provata altresì documentalmente cfr. atto di compravendita del 17.11.2008 in Notaio
- doc. 1 allegato all'atto di citazione), che tale apportamento fa parte Persona_1
di un maggior fabbricato di un complesso condominiale, che al piano inferiore insiste l'appartamento di proprietà del convenuto, , e che quest'ultimo, nel CP_1
- 3 - 2019, ha realizzato una tettoia in legno aperta su tre lati e ancorata nel quarto lato al muro perimetrale dell'appartamento del convenuto.
Ciò posto in punto di fatto, andando a vagliare la legittimità della realizzazione del manufatto in relazione ai profili lamentati dagli attori, va affrontata, in via preliminare, la questione relativa all'applicabilità nel caso in esame dell'art. 907 c.c., che prevede “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
È vero, come osservato da parte convenuta, che la disciplina delle distanze di cui all'art. 907 c.c., ove vengano in rilievo proprietà confinanti insistenti in un condominio, deve essere letta unitamente alle regole vigenti per la gestione della cosa comune e in particolare con l'art. 1102 c.c., disciplinante l'uso della cosa comune. La
Corte di legittimità, invero, ha affermato più volte «Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art.1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 cod. civ., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano
o meno compatibili con i diritti dei condomini» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22838 del
11/11/2005).
Tuttavia, occorre tenere distinte le ipotesi in cui il lamenta l'uso della CP_3
cosa comune da parte di un altro condomino in modo da pregiudicare il pari uso della cosa comune da parte dei condomini da quella in cui, invece, il CP_3
lamenti la violazione di un proprio diritto esclusivo attraverso la costruzione da parte di un altro condomino di un manufatto funzionale all'esercizio, a sua volta, di un diritto esclusivo. In altri termini, la circostanza che si discuta di diritti connessi a immobili rientranti in un edificio condominiale non implica che venga in rilievo la difesa dell'uso della cosa comune e la contemperazione dei diritti dei singoli
- 4 - condomini quali comunisti, né determina in automatico la deroga del rispetto delle distanze di cui all'art. 907 c.c.. Tenendo conto di tali differenze, si è infatti affermato che «in tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un resede in proprietà esclusiva di uno dei condomini deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., giacché la tettoia insiste su un'area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali
e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite» (cfr. Cass. Sentenza n. 17216 del 18/08/2020).
Nel caso in esame, le due unità immobiliari di proprietà delle parti sono ubicate in un condominio, ma il manufatto di cui l'attore denuncia l'illegittimità è stato posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della proprietà esclusiva del convenuto e il diritto di veduta di cui si lamenta la violazione pertiene all'appartamento in proprietà esclusiva degli attori.
Va infatti osservato che risulta dalla (allegato C alla comparsa di costituzione del convenuto) che il manufatto oggetto di giudizio consiste nella “realizzazione di una copertura avente una superficie di circa 22,00 mq poggiante su una struttura intelaiata costituita da pilastri e travetti in legno di abete con sezione 16x12 cm, aperta su tre lati ed ancorata nel quarto lato al muro perimetrale dell'unità abitativa, atta a ombreggiare il balcone rivolto a sud ad uso esclusivo dell'abitazione posta al quinto piano f.t., identificato al catasto fabbricati del Comune di Siderno al foglio n.31, part. n. 549, sub 22”. Ne deriva che il conflitto si pone non tanto tra diversi diritti di uso della cosa comune tra condomini, atteso che l'ancoraggio del manufatto al muro condominiale non è oggetto di contestazione, ma tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti.
Ciò chiarito, è necessario richiamare il costante principio giurisprudenziale, affermato per le ipotesi di conflitto tra i diritti spettanti a singole proprietà esclusive, per cui «il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i
- 5 - diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita» (così Cass. n. 955/2013, Cass. n. 5732/2019 e, da ultimo, Cass. Ordinanza
n. 15906/2024).
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, si deve concludere per l'applicazione al caso in esame della disciplina di cui all'art. 907 c.c..
Andando a esaminare la portata applicativa del citato art. 907, va evidenziato che il termine “fabbricare” non va inteso nel suo significato rigoroso e letterale di elevare manufatti in calce e mattoni, ma in quello di compiere qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo, di carattere stabile, all'esercizio della veduta. Sulla base di tale interpretazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che costituisse fabbricato nel senso testé indicato una tettoia di plastica (cfr. Cass. 5913/1983), una veranda
(Cfr. Cass. 7269/2014 per cui «Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri»), una tenda con intelaiatura infissa nel muro (cfr. Cass. 5618/1995).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa dirsi che la struttura realizzata dal convenuto costituisca un fabbricato idoneo a determinare un ostacolo stabile all'esercizio di veduta degli attori, emergendo dalle caratteristiche della tettoia realizzata, così come descritta nel titolo abilitativo e come apprezzabile dalle fotografie in atti, sia che si tratta di una struttura fissa sia che la stessa impedisce la veduta appiombo dall'appartamento soprastante. Del resto, a conclusioni diverse non si giunge nemmeno considerando le allegazioni del convenuto, secondo cui, poiché
l'appartamento degli attori è sovrastante quello del convenuto, il quale dispone di un balcone a forma di “L” che aggetta, nella sua parte meno prospicente, per mt. 1,70 ed in quella più ampia per mt. 3,25, l'affaccio in appiombo dalla finestra, prima della realizzazione della tettoia, consentiva di osservare soltanto la parte meno estesa del balcone del convenuto, mentre l'affaccio dal balcone degli attori consentiva loro di
- 6 - osservare soltanto la parte più ampia dell'aggettante del convenuto. Invero, la realizzazione della tettoia in prossimità delle vedute degli attori non può che aver ridotto la visuale possibile dalle stesse, atteso che è logicamente apprezzabile l'aggravio in termini di minor ampiezza della veduta generato da un ostacolo posto a una distanza inferiore. Ed ancora occorre osservare che la circostanza che il balcone aggettante del convenuto sia costruito a una distanza inferiore di tre metri dal calpestio del balcone degli attori e dalla apertura della finestra (circostanza allegata dal convenuto e non contestata dagli attori) non implica che la deroga alla distanza legale operata in sede di costruzione dell'edificio possa legittimare ulteriori deroghe in peius delle distanze legali.
Classificata l'opera come fabbricato idoneo a incidere sulla veduta degli attori, occorre vagliare se la costruzione rispetti o meno le distanze previste dall'articolo in esame. L'art. 907 c.c., all'ultimo comma, prevede che, quando si vuol appoggiare una nuova costruzione al muro nel quale sussistono vedute dirette o oblique, tale opera deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la soglia della veduta, e tale distanza va rispettata anche in linea orizzontale con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza (cfr. Cass. 5732/2019; Cass. 1261/1997; Cass. 11705/1990;
Cass. 1268/1989; Cass. 1100/1981).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che nel caso in cui si tratti di un balcone (come nel caso di specie) dovrà essere considerato come soglia il piano di calpestio del balcone, con la conseguenza che la distanza dovrà essere calcolata partendo da quest'ultimo e non dal margine superiore della ringhiera (cfr. Cass.
4797/1988; Cass. 4209/1987). In applicazione di tale principio la Cassazione ha più recentemente statuito che «il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, è soggetto alla normativa sulle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone, mentre non è tenuto ad analogo rispetto qualora la veranda insista esattamente nell'area del balcone senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante (nella specie la s., pur cassando la sentenza di appello in accoglimento del ricorso incidentale, ha respinto il ricorso principale contro il capo della medesima pronuncia che aveva condannato il alla CP_3
demolizione del fabbricato realizzato in violazione dell'art. 907 cod. civ. nella parte relativa al
- 7 - superamento dei tre metri calcolati non dal parapetto, ma dal piano di calpestio del terrazzo sovrastante)» (Cass. Sez. 2, 07/08/2007, n. 17317).
Orbene, dalle foto in atti, emerge in modo incontestabile che tra il piano di calpestio del balcone degli attori e la tettoia del convenuto non sussiste la distanza di tre metri, essendo evidente che tra gli stessi vi è un margine di pochi centimetri (cfr. pagg. 2 e 4 del doc. 2 allegato all'atto di citazione). Ne consegue che risulta provato il mancato rispetto dell'art. 907 c.c. a cui consegue il diritto degli attori di ottenere la demolizione del manufatto realizzato in violazione delle distanze legali.
Va aggiunto, infine, che alcuna deroga al rispetto delle distanze previste dall'articolo in esame può ricavarsi dal rispetto della normativa urbanistica e dell'eventuale autorizzazione dell'opera da parte del condominio, stante il differente piano di tutela in rilievo.
In particolare, mentre le distanze legali attengono alla regolamentazione dei rapporti tra privati, le norme urbanistiche rispondono all'interesse pubblico legato al governo del territorio e sebbene queste ultime possano integrare le norme privatistiche ciò non accade in materia di vedute, ove non opera la distinzione tra norme integrative del codice e norme non integrative di cui all' art. 872 c.c. (cfr. Cass.
11271/1990). Per quanto attiene, invece, alla portata della delibera condominiale, senza entrare nel merito del contenuto autorizzativo della stessa, si osserva che l'assemblea ha poteri soltanto sulla gestione della cosa comune (e nel caso in esame sul muro di affaccio su cui è stata montata la tettoia), per cui la sua delibera può riguardare soltanto gli interventi che attengono all'uso della comunione, ma non può in alcun modo incidere sui diritti personali ed esclusivi dei condomini.
§ 2.2 L'accertamento della violazione dell'art. 907 c.c. e il conseguente accoglimento della relativa domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di merito avanzate dagli attori riguardanti l'illegittimità della costruzione della tettoia.
§ 3. Per quanto invece attiene alla domanda risarcitoria, si deve osservare che «in caso di violazione delle distanze tra costruzioni si determina l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, sicché il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. n. 7972/2008; Cass. n.
- 8 - 16916/2015; Cass. n. 11382/2011), risultando peraltro incensurabile in sede di legittimità
(cfr. Cass. n. 16222/2015) il concreto esercizio di valutazione equitativa del danno stesso, che il giudice di merito ha ancorato da un lato alla modesta incidenza delle limitazioni subite, e dall'altro, alla lunghezza dell'iter giudiziario, durante il quale si è protratta la lesione del diritto dell'attore» (Sez. 2, Ordinanza n. 5732 del 2019).
Ne consegue che, accertata la violazione della distanza legale prevista dall'art. 907
c.c., si deve riconoscere il diritto al risarcimento del danno agli attori, danno conseguente alla lesione del diritto di veduta appiombo e consistente nella diminuzione di valore dell'immobile di propria proprietà.
§ 3.1 Quanto alla liquidazione del danno, che può avvenire in via equitativa, si deve tener conto: a. che la costruzione è stata realizzata nel 2019, b. che l'immobile è stato acquistato dagli attori nel 2008 per un corrispettivo di euro € 67.500,00, c. che gli attori risiedono a Genova e si recano nell'appartamento oggetto di causa soltanto nei mesi estivi. Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo riconoscere la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento per il danno subito dagli attori.
§ 3.2 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta agli attori e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
- 9 - Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, luglio 2019 (data di contestazione dell'opera alla quale può ritenersi che la stessa sia stata completata), ed il suo risarcimento (cinque anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di valore da euro 5.200,01 a € 26.000,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando la riduzione del 50 % ai valori della fase istruttoria, che si
è tradotta nello scambio delle sole memorie istruttorie, ed esclusi gli esborsi della fase di mediazione in quanto non provati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di , ogni diversa e
[...] Parte_2 CP_1
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a di rimuovere la CP_1
tettoia realizzata in violazione dell'art. 907 c.c.;
2. accoglie la domanda risarcitoria e condanna al pagamento in CP_1
favore degli attori della somma di euro 3.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5 % annuo dal momento dell'evento dannoso, luglio 2019, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su euro 2.548,85, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente
- 10 - sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro
3.000,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.516,96 di Parte_2
cui euro 279,96 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Lanfranco, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 38 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA
, c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi residenti in [...]79, CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi in forza di procura speciale in atti dall'Avv. Roberto Lanfranco;
ATTORI
CONTRO
, c.f. elettivamente domiciliati in Siderno, CP_1 C.F._3
alla via Leonardo da Vinci n. 1, presso lo studio dell'Avv. Fedele A. Pezzano, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: proprietà, risarcimento del danno.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 14 ottobre 2024.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio , per ottenere l'accoglimento
[...] CP_1
delle seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto degli odierni attori alla rimozione,
a cura e spese del convenuto, dell'intera struttura/tettoia dallo stesso realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro allocato) e al ripristino dello stato dei luoghi preesistente, per i motivi di cui sopra;
ritenere e dichiarare che la struttura/tettoia (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) realizzata dal convenuto medesimo lede i diritti di veduta e, in ogni caso, i diritti di proprietà vantati dagli attori (ivi inclusi diritto a luce, aria, panorama, così come prospettato
e realizzato a suo tempo dal costruttore sulla base delle risultanze progettuali, nonché diritto a non subire il surriscaldamento arrecato dalla tettoia medesima), per i motivi di cui sopra;
ritenere e dichiarare che la struttura/tettoia (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) realizzata dal convenuto lede il decoro architettonico del fabbricato per i motivi CP_2
di cui sopra;
conseguentemente, condannare il convenuto alla rimozione, a propria cura e spese, dell'intera struttura/tettoia realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro) e al ripristino dello stato dei luoghi preesistente, per i motivi di cui sopra;
in subordine, condannare il convenuto all'arretramento, a propria cura e spese, dell'intera struttura/tettoia realizzata (sia tettoia che pilastri/travi e quanto altro), fino al punto in cui la stessa non impedisce l'esercizio
e il godimento dei diritti di veduta, luce, aria, panorama così come argomentato, per i motivi di cui sopra;
Ritenere e dichiarare il diritto degli attori al risarcimento del danno patrimoniale subito, pari a € 6.000,00 (euro seimila/00), o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra;
conseguentemente, condannare il convenuto al pagamento a favore degli attori, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di € 6.000,00
(euro seimila/00), o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui sopra;
con vittoria di spese e compensi del giudizio ".
A sostegno della propria domanda, gli attori hanno esposto: - di essere proprietari di un appartamento al piano quinto, sito in Siderno, alla via Galileo Galilei n. 21; - che l'appartamento è posto al piano superiore rispetto a quello di proprietà di
[...]
; - che quest'ultimo ha realizzato una tettoia in legno aperta su tre lati e CP_1
ancorata nel quarto lato al muro perimetrale/facciata del palazzo;
- detta tettoia limita il diritto di veduta, il godimento di aria e luce degli attori, arreca disturbo acustico e
- 2 - surriscaldamento dei locali degli attori, nonché determina un aggravio in termini di sicurezza dell'edificio, oltre a ledere il decoro architettonico del fabbricato;
- che vane sono state le trattative di bonario componimento stragiudiziale della vertenza, così come vana è stata la procedura di mediazione, che si è conclusa con verbale negativo a causa della mancata adesione del convenuto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.06.2023, si è costituito in giudizio
, il quale ha dedotto: a. la regolarità urbanistica della struttura realizzata, CP_1
b. l'assenza di alcuna lesione al decoro del fabbricato, essendo stata la realizzazione della tettoia autorizzata sia da Comune di Siderno sia dall'assemblea condominiale,
c. l'infondatezza delle allegazioni avversarie in termini di lesione del c.d. diritto al panorama, di limitazione alla luce e all'aria e di surriscaldamento, negando la vigenza nel caso di specie delle norme in materia di vedute e distanze, attesa l'applicazione della disciplina speciale in materia di condominio.
Il convenuto ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale di “rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze tutte di giustizia”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e disattese le richieste istruttorie delle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Con ordinanza del 12.11.2024 il giudizio, trattato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
§ 2. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
§ 2.1 Va in primo luogo osservato che è incontestato tra le parti che gli attori sono proprietari dell'appartamento sito in Siderno, alla via Galileo Galilei, n. 21, posto al quinto e distinto in catasto al foglio 31, particella 549, sub. 25 (circostanza provata altresì documentalmente cfr. atto di compravendita del 17.11.2008 in Notaio
- doc. 1 allegato all'atto di citazione), che tale apportamento fa parte Persona_1
di un maggior fabbricato di un complesso condominiale, che al piano inferiore insiste l'appartamento di proprietà del convenuto, , e che quest'ultimo, nel CP_1
- 3 - 2019, ha realizzato una tettoia in legno aperta su tre lati e ancorata nel quarto lato al muro perimetrale dell'appartamento del convenuto.
Ciò posto in punto di fatto, andando a vagliare la legittimità della realizzazione del manufatto in relazione ai profili lamentati dagli attori, va affrontata, in via preliminare, la questione relativa all'applicabilità nel caso in esame dell'art. 907 c.c., che prevede “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
È vero, come osservato da parte convenuta, che la disciplina delle distanze di cui all'art. 907 c.c., ove vengano in rilievo proprietà confinanti insistenti in un condominio, deve essere letta unitamente alle regole vigenti per la gestione della cosa comune e in particolare con l'art. 1102 c.c., disciplinante l'uso della cosa comune. La
Corte di legittimità, invero, ha affermato più volte «Il principio secondo cui in materia di condominio trovano applicazione le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta) non ha carattere assoluto, non derogando l'art.1102 cod. civ. al disposto dell'art. 907 cod. civ., giacché, dovendosi tenere conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, il giudice di merito deve verificare, nel singolo caso, se esse siano
o meno compatibili con i diritti dei condomini» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22838 del
11/11/2005).
Tuttavia, occorre tenere distinte le ipotesi in cui il lamenta l'uso della CP_3
cosa comune da parte di un altro condomino in modo da pregiudicare il pari uso della cosa comune da parte dei condomini da quella in cui, invece, il CP_3
lamenti la violazione di un proprio diritto esclusivo attraverso la costruzione da parte di un altro condomino di un manufatto funzionale all'esercizio, a sua volta, di un diritto esclusivo. In altri termini, la circostanza che si discuta di diritti connessi a immobili rientranti in un edificio condominiale non implica che venga in rilievo la difesa dell'uso della cosa comune e la contemperazione dei diritti dei singoli
- 4 - condomini quali comunisti, né determina in automatico la deroga del rispetto delle distanze di cui all'art. 907 c.c.. Tenendo conto di tali differenze, si è infatti affermato che «in tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un resede in proprietà esclusiva di uno dei condomini deve rispettare la distanza di tre metri dalle vedute degli altri appartamenti, in applicazione dell'art. 907 c.c., non ponendosi alcuna questione di compatibilità tra la disciplina sulle distanze e quella sull'uso della cosa comune, ex art. 1102 c.c., giacché la tettoia insiste su un'area di proprietà esclusiva e non condominiale ed essendo i rapporti tra proprietà individuali
e beni comuni finitimi disciplinati dalle norme che regolano i rapporti tra proprietà contigue o asservite» (cfr. Cass. Sentenza n. 17216 del 18/08/2020).
Nel caso in esame, le due unità immobiliari di proprietà delle parti sono ubicate in un condominio, ma il manufatto di cui l'attore denuncia l'illegittimità è stato posto a copertura di un'area scoperta di pertinenza della proprietà esclusiva del convenuto e il diritto di veduta di cui si lamenta la violazione pertiene all'appartamento in proprietà esclusiva degli attori.
Va infatti osservato che risulta dalla (allegato C alla comparsa di costituzione del convenuto) che il manufatto oggetto di giudizio consiste nella “realizzazione di una copertura avente una superficie di circa 22,00 mq poggiante su una struttura intelaiata costituita da pilastri e travetti in legno di abete con sezione 16x12 cm, aperta su tre lati ed ancorata nel quarto lato al muro perimetrale dell'unità abitativa, atta a ombreggiare il balcone rivolto a sud ad uso esclusivo dell'abitazione posta al quinto piano f.t., identificato al catasto fabbricati del Comune di Siderno al foglio n.31, part. n. 549, sub 22”. Ne deriva che il conflitto si pone non tanto tra diversi diritti di uso della cosa comune tra condomini, atteso che l'ancoraggio del manufatto al muro condominiale non è oggetto di contestazione, ma tra diritti spettanti alle proprietà esclusive dei contendenti.
Ciò chiarito, è necessario richiamare il costante principio giurisprudenziale, affermato per le ipotesi di conflitto tra i diritti spettanti a singole proprietà esclusive, per cui «il proprietario del singolo piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture la veduta in appiombo fino alla base dell'edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che, direttamente o indirettamente, pregiudichi tale suo diritto, senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i
- 5 - diritti di proprietà e alla riservatezza del vicino, avendo operato già l'art. 907 c.c. il bilanciamento tra l'interesse alla medesima riservatezza e il valore sociale espresso dal diritto di veduta, poiché luce ed aria assicurano l'igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita» (così Cass. n. 955/2013, Cass. n. 5732/2019 e, da ultimo, Cass. Ordinanza
n. 15906/2024).
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, si deve concludere per l'applicazione al caso in esame della disciplina di cui all'art. 907 c.c..
Andando a esaminare la portata applicativa del citato art. 907, va evidenziato che il termine “fabbricare” non va inteso nel suo significato rigoroso e letterale di elevare manufatti in calce e mattoni, ma in quello di compiere qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo, di carattere stabile, all'esercizio della veduta. Sulla base di tale interpretazione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che costituisse fabbricato nel senso testé indicato una tettoia di plastica (cfr. Cass. 5913/1983), una veranda
(Cfr. Cass. 7269/2014 per cui «Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri»), una tenda con intelaiatura infissa nel muro (cfr. Cass. 5618/1995).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che possa dirsi che la struttura realizzata dal convenuto costituisca un fabbricato idoneo a determinare un ostacolo stabile all'esercizio di veduta degli attori, emergendo dalle caratteristiche della tettoia realizzata, così come descritta nel titolo abilitativo e come apprezzabile dalle fotografie in atti, sia che si tratta di una struttura fissa sia che la stessa impedisce la veduta appiombo dall'appartamento soprastante. Del resto, a conclusioni diverse non si giunge nemmeno considerando le allegazioni del convenuto, secondo cui, poiché
l'appartamento degli attori è sovrastante quello del convenuto, il quale dispone di un balcone a forma di “L” che aggetta, nella sua parte meno prospicente, per mt. 1,70 ed in quella più ampia per mt. 3,25, l'affaccio in appiombo dalla finestra, prima della realizzazione della tettoia, consentiva di osservare soltanto la parte meno estesa del balcone del convenuto, mentre l'affaccio dal balcone degli attori consentiva loro di
- 6 - osservare soltanto la parte più ampia dell'aggettante del convenuto. Invero, la realizzazione della tettoia in prossimità delle vedute degli attori non può che aver ridotto la visuale possibile dalle stesse, atteso che è logicamente apprezzabile l'aggravio in termini di minor ampiezza della veduta generato da un ostacolo posto a una distanza inferiore. Ed ancora occorre osservare che la circostanza che il balcone aggettante del convenuto sia costruito a una distanza inferiore di tre metri dal calpestio del balcone degli attori e dalla apertura della finestra (circostanza allegata dal convenuto e non contestata dagli attori) non implica che la deroga alla distanza legale operata in sede di costruzione dell'edificio possa legittimare ulteriori deroghe in peius delle distanze legali.
Classificata l'opera come fabbricato idoneo a incidere sulla veduta degli attori, occorre vagliare se la costruzione rispetti o meno le distanze previste dall'articolo in esame. L'art. 907 c.c., all'ultimo comma, prevede che, quando si vuol appoggiare una nuova costruzione al muro nel quale sussistono vedute dirette o oblique, tale opera deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la soglia della veduta, e tale distanza va rispettata anche in linea orizzontale con riferimento al punto di arresto della costruzione in altezza (cfr. Cass. 5732/2019; Cass. 1261/1997; Cass. 11705/1990;
Cass. 1268/1989; Cass. 1100/1981).
La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che nel caso in cui si tratti di un balcone (come nel caso di specie) dovrà essere considerato come soglia il piano di calpestio del balcone, con la conseguenza che la distanza dovrà essere calcolata partendo da quest'ultimo e non dal margine superiore della ringhiera (cfr. Cass.
4797/1988; Cass. 4209/1987). In applicazione di tale principio la Cassazione ha più recentemente statuito che «il condomino che abbia trasformato il proprio balcone in veranda, elevandola sino alla soglia del balcone sovrastante, è soggetto alla normativa sulle distanze di cui all'art. 907 cod. civ. quando la costruzione insista su altra area del terrazzo non ricadente in quella del sovrastante balcone, mentre non è tenuto ad analogo rispetto qualora la veranda insista esattamente nell'area del balcone senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario sovrastante (nella specie la s., pur cassando la sentenza di appello in accoglimento del ricorso incidentale, ha respinto il ricorso principale contro il capo della medesima pronuncia che aveva condannato il alla CP_3
demolizione del fabbricato realizzato in violazione dell'art. 907 cod. civ. nella parte relativa al
- 7 - superamento dei tre metri calcolati non dal parapetto, ma dal piano di calpestio del terrazzo sovrastante)» (Cass. Sez. 2, 07/08/2007, n. 17317).
Orbene, dalle foto in atti, emerge in modo incontestabile che tra il piano di calpestio del balcone degli attori e la tettoia del convenuto non sussiste la distanza di tre metri, essendo evidente che tra gli stessi vi è un margine di pochi centimetri (cfr. pagg. 2 e 4 del doc. 2 allegato all'atto di citazione). Ne consegue che risulta provato il mancato rispetto dell'art. 907 c.c. a cui consegue il diritto degli attori di ottenere la demolizione del manufatto realizzato in violazione delle distanze legali.
Va aggiunto, infine, che alcuna deroga al rispetto delle distanze previste dall'articolo in esame può ricavarsi dal rispetto della normativa urbanistica e dell'eventuale autorizzazione dell'opera da parte del condominio, stante il differente piano di tutela in rilievo.
In particolare, mentre le distanze legali attengono alla regolamentazione dei rapporti tra privati, le norme urbanistiche rispondono all'interesse pubblico legato al governo del territorio e sebbene queste ultime possano integrare le norme privatistiche ciò non accade in materia di vedute, ove non opera la distinzione tra norme integrative del codice e norme non integrative di cui all' art. 872 c.c. (cfr. Cass.
11271/1990). Per quanto attiene, invece, alla portata della delibera condominiale, senza entrare nel merito del contenuto autorizzativo della stessa, si osserva che l'assemblea ha poteri soltanto sulla gestione della cosa comune (e nel caso in esame sul muro di affaccio su cui è stata montata la tettoia), per cui la sua delibera può riguardare soltanto gli interventi che attengono all'uso della comunione, ma non può in alcun modo incidere sui diritti personali ed esclusivi dei condomini.
§ 2.2 L'accertamento della violazione dell'art. 907 c.c. e il conseguente accoglimento della relativa domanda rende superfluo l'esame delle altre questioni di merito avanzate dagli attori riguardanti l'illegittimità della costruzione della tettoia.
§ 3. Per quanto invece attiene alla domanda risarcitoria, si deve osservare che «in caso di violazione delle distanze tra costruzioni si determina l'asservimento di fatto del fondo del vicino o la limitazione di una servitù a suo favore, sicché il danno deve ritenersi "in re ipsa", senza necessità di una specifica attività probatoria (Cass. n. 7972/2008; Cass. n.
- 8 - 16916/2015; Cass. n. 11382/2011), risultando peraltro incensurabile in sede di legittimità
(cfr. Cass. n. 16222/2015) il concreto esercizio di valutazione equitativa del danno stesso, che il giudice di merito ha ancorato da un lato alla modesta incidenza delle limitazioni subite, e dall'altro, alla lunghezza dell'iter giudiziario, durante il quale si è protratta la lesione del diritto dell'attore» (Sez. 2, Ordinanza n. 5732 del 2019).
Ne consegue che, accertata la violazione della distanza legale prevista dall'art. 907
c.c., si deve riconoscere il diritto al risarcimento del danno agli attori, danno conseguente alla lesione del diritto di veduta appiombo e consistente nella diminuzione di valore dell'immobile di propria proprietà.
§ 3.1 Quanto alla liquidazione del danno, che può avvenire in via equitativa, si deve tener conto: a. che la costruzione è stata realizzata nel 2019, b. che l'immobile è stato acquistato dagli attori nel 2008 per un corrispettivo di euro € 67.500,00, c. che gli attori risiedono a Genova e si recano nell'appartamento oggetto di causa soltanto nei mesi estivi. Tutto ciò considerato, il Tribunale ritiene equo riconoscere la somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento per il danno subito dagli attori.
§ 3.2 In ordine alla richiesta di rivalutazione della somma riconosciuta agli attori e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Sulla somma così determinata quale ristoro del danno patrimoniale vanno aggiunti - trattandosi di obbligazione extracontrattuale, avente natura di debito di valore - gli interessi c.d. da lucro cessante avendo la rivalutazione funzione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso e gli interessi, invece, funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro.
Gli interessi compensativi possono così calcolarsi: a) nella misura degli interessi al tasso legale, sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso;
b) mediante l'attribuzione di interessi sulla somma liquidata all'attualità, sebbene ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo da considerare;
c) oppure attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma, a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull'importo progressivamente rivalutato, anno per anno, dalla data dell'illecito (sul punto, Corte di Cassazione, sentenze n. 25571/2011 e 3931/2010).
- 9 - Questo Tribunale ritiene equo, in applicazione del secondo criterio, adottare, come parametro di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi, fissandone il tasso nella misura del 1,5 % annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'evento che ha determinato il danno, luglio 2019 (data di contestazione dell'opera alla quale può ritenersi che la stessa sia stata completata), ed il suo risarcimento (cinque anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti gli interessi legali sulla somma così determinata.
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del convenuto e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione di valore da euro 5.200,01 a € 26.000,00, tenuto conto del valore della domanda, applicando la riduzione del 50 % ai valori della fase istruttoria, che si
è tradotta nello scambio delle sole memorie istruttorie, ed esclusi gli esborsi della fase di mediazione in quanto non provati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti di , ogni diversa e
[...] Parte_2 CP_1
ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina a di rimuovere la CP_1
tettoia realizzata in violazione dell'art. 907 c.c.;
2. accoglie la domanda risarcitoria e condanna al pagamento in CP_1
favore degli attori della somma di euro 3.000,00, oltre interessi compensativi nella misura del 1,5 % annuo dal momento dell'evento dannoso, luglio 2019, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su euro 2.548,85, e su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo luglio, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente
- 10 - sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro
3.000,00, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
3. condanna al pagamento in favore di e CP_1 Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.516,96 di Parte_2
cui euro 279,96 per esborsi ed euro 4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge, con distrazione a favore dell'avv. Roberto Lanfranco, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Locri il 26 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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