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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 25755/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25755/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA F. ROLANDO 5, 10059 SUSA presso lo studio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BUSSOLENO (TO) Parte_1 Parte_2 il 18/01/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUSSOLENO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014). Per_ Dal matrimonio è nato un figlio: , il 22/01/2013.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUSSOLENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: Per_
-Il figlio minore , portatore di handicap, venga affidato a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
- Il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alterni dal venerdì, con prelievo del minore al pomeriggio dalle 18/18,30, e con accompagnamento dalla madre la domenica sera prima/dopo cena;
-il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alla cena compresa allorquando il minore verrà riaccompagnato presso il domicilio della madre;
-un periodo durante le vacanze estive non inferiore a quindici giorni, anche frazionati, con obbligo del padre di comunicare alla madre il periodo o i periodi prescelti entro la fine del mese di maggio.
-durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con il figlio minore, ad anni alterni, il 24 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, con precedenza alla madre per il Natale 2024;
-le vacanze pasquali, i ponti e le festività infrasettimanali ad anni alterni, con precedenza al padre per la Pasqua 2025.
- Con riferimento al mantenimento ordinario ogni genitore provvederà direttamente ai bisogni del minore per il periodo in cui lo avrà con sé con suddivisione al 50% di tutte le spese di natura straordinaria sostenute con espresso riferimento al noto Protocollo del 15/03/2016 tra Tribunale di Torino e Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 - I coniugi concordano che tanto l'assegno unico quanto l'indennità di accompagnamento erogate dall'INPS verranno riscosse e gestite integralmente dalla sig.ra per far fronte ai diversi Parte_2 Per_ e molteplici bisogni di cura di .
-Ai fini della risoluzione e della definizione della crisi coniugale e quale elemento funzionale e condizione indispensabile la sig.ra si impegna a cedere - ed il sig. Parte_2 Parte_1 ad acquistare - la propria quota del 50% dei beni immobili siti nel Comune di Bussoleno (TO), alla
Frazione Foresto Via San Rocco n. 52 e censiti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 5, Mappale n. 509, Categoria A/4, Classe 2, Vani 4, Rendita Catastale € 115,69 e di un terreno, sempre sito in Bussoleno (TO) alla Frazione Foresto ed al Catasto Terreni al Foglio n. 5, Mappale n. 405, Seminativo irriguo arborato, Classe 2, are 1 e centiare 48, Reddito Dominicale € 0,99, Reddito Agrario € 0,54.
- I signori e si obbligano, reciprocamente, ad addivenire al Parte_2 Parte_1 trasferimento immobiliare di cui al precedente punto, entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione.
- I coniugi danno atto di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
- I coniugi si danno reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare il minore di autonomo passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 25755/2024 V.G. promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIA F. ROLANDO 5, 10059 SUSA presso lo studio dell'avv. LIUZZO ERIKA GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in BUSSOLENO (TO) Parte_1 Parte_2 il 18/01/2014.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUSSOLENO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014). Per_ Dal matrimonio è nato un figlio: , il 22/01/2013.
Con ricorso depositato il 31/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUSSOLENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che: Per_
-Il figlio minore , portatore di handicap, venga affidato a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso il domicilio della madre.
- Il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità:
-a fine settimana alterni dal venerdì, con prelievo del minore al pomeriggio dalle 18/18,30, e con accompagnamento dalla madre la domenica sera prima/dopo cena;
-il martedì ed il giovedì dall'uscita di scuola sino alla cena compresa allorquando il minore verrà riaccompagnato presso il domicilio della madre;
-un periodo durante le vacanze estive non inferiore a quindici giorni, anche frazionati, con obbligo del padre di comunicare alla madre il periodo o i periodi prescelti entro la fine del mese di maggio.
-durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con il figlio minore, ad anni alterni, il 24 dicembre e dalle ore 11:00 del 31 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero dal 25 dicembre alle ore 11:00 del 31 dicembre, con precedenza alla madre per il Natale 2024;
-le vacanze pasquali, i ponti e le festività infrasettimanali ad anni alterni, con precedenza al padre per la Pasqua 2025.
- Con riferimento al mantenimento ordinario ogni genitore provvederà direttamente ai bisogni del minore per il periodo in cui lo avrà con sé con suddivisione al 50% di tutte le spese di natura straordinaria sostenute con espresso riferimento al noto Protocollo del 15/03/2016 tra Tribunale di Torino e Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che:
pagina 2 di 3 - I coniugi concordano che tanto l'assegno unico quanto l'indennità di accompagnamento erogate dall'INPS verranno riscosse e gestite integralmente dalla sig.ra per far fronte ai diversi Parte_2 Per_ e molteplici bisogni di cura di .
-Ai fini della risoluzione e della definizione della crisi coniugale e quale elemento funzionale e condizione indispensabile la sig.ra si impegna a cedere - ed il sig. Parte_2 Parte_1 ad acquistare - la propria quota del 50% dei beni immobili siti nel Comune di Bussoleno (TO), alla
Frazione Foresto Via San Rocco n. 52 e censiti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 5, Mappale n. 509, Categoria A/4, Classe 2, Vani 4, Rendita Catastale € 115,69 e di un terreno, sempre sito in Bussoleno (TO) alla Frazione Foresto ed al Catasto Terreni al Foglio n. 5, Mappale n. 405, Seminativo irriguo arborato, Classe 2, are 1 e centiare 48, Reddito Dominicale € 0,99, Reddito Agrario € 0,54.
- I signori e si obbligano, reciprocamente, ad addivenire al Parte_2 Parte_1 trasferimento immobiliare di cui al precedente punto, entro trenta giorni dalla data di omologa della separazione.
- I coniugi danno atto di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
- I coniugi si danno reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare il minore di autonomo passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/06/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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