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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 09/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 147/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 147/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NICOLO' CALZOLARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NICOLO' CALZOLARI
RICORRENTE nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE DI
AREZZO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE
CENTRALE DI ROMA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 4.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di I.N.P.S. avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-0000699 del 16.10.2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il 24.10.2023 esponendo che sulla base di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo della G.d.F. di Arezzo e Con di verifica ispettiva della di Arezzo e di INPS, veniva comunicato che i contratti di n. 30 dipendenti assunti come OTD devono essere considerati a tempo indeterminato “sin dalla loro prima instaurazione” con connesso annullamento delle denunce effettuate come OTD e rideterminazione delle retribuzioni imponibili ed al conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta come OTI;
che sono emerse delle discrepanze tra le giornate registrate sul LUL rispetto a quelle effettivamente lavorate relativamente a n. 26 dipendenti;
che i lavoratori e per le Persona_1 Persona_2 Persona_3
mansioni svolte devono essere inquadrati fino dall'inizio della prestazione come impiegati e non come braccianti agricoli con connesso annullamento della posizioni quali OTD e rideterminazione delle retribuzioni imponibili e conseguente ricalcolo della contribuzione (effettuato con separato verbale); che devono essere assoggettate a contributi le somme versate a , Parte_2
e a titolo di rimborso chilometrico;
che i Persona_4 Parte_3
dipendenti indicati sarebbero stati correttamente inquadrati e considerati come operai a tempo determinato (OTD) e ha corrisposto a e Pt_4 Pt_3 Pt_2
somme a titolo di rimborso chilometrico forfettario le quali, Per_4
correttamente, non sono state assoggettate ad imponibile contributivo
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che l'attività commerciale è quella di un imprenditore agricolo (Fattoria di Rimaggio di CALVO Paolo Arturo) che svolge molteplici attività agricole, in tre macro-aree: agricoltura/allevamento, trasformazione delle materie prime (olive, uva, latte ecc…) e mattazione degli animali allevati, commercializzazione dei prodotti trasformati (vino, olio, formaggi/latticini, carni e salumi); che alcuni dipendenti non dovrebbero essere
2 inquadrati come operai agricoli, poiché la loro attività si sostanzia in una tipica conduzione di un esercizio commerciale, non può essere accomunata e trattata allo stesso modo rispetto a quella degli operai agricoli che svolgono l'attività nelle due fasi precedenti la commercializzazione;
che tutti i lavoratori dipendenti occupati presso i punti vendita ( sono assunti con la qualifica di Parte_5
“operaio agricolo a tempo determinato” (OTD) e per la maggior parte di essi i contratti di lavoro di sono susseguiti nel corso degli anni senza soluzione di continuità; che dalle indagini effettuate dalla G.d.F. sono emerse delle discordanze tra le giornate registrate nel Libro Unico del Lavoro (LUL) rispetto a quelle realmente effettuate dai lavoratori.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, in ordine ai crediti contributivi vantati dall'INPS derivanti dalla trasformazione dei contratti lavorativi da tempo determinato a indeterminato, dai rimborsi chilometrici e dal diverso inquadramento degli operai, è noto come l'onere probatorio gravi sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa contributiva, e la prova da fornire deve essere piena e rigorosa.
La questione centrale della presente controversia riguarda la valutazione dell'applicazione al caso di specie, per gli OTD indicati, del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 23 dell'applicato CCNL, l'operaio che presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, abbia effettuato 180 giornate di lavoro effettivo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale ultima disposizione normativa pone a carico del lavoratore un termine decadenziale di 6 mesi, entro il quale deve essere esercitato il diritto a vedersi riconosciuta la trasformazione del rapporto di lavoro, decorrente dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo (mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro).
3 Dall'esame della documentazione amministrativa della società semplice
“Fattoria di Rimaggio” acquisita in data 8/11/2022, è emersa una risalente tendenza, per l'assunzione della forza lavoro, ad avvalersi in modo prevalente del contratto avventizio a tempo determinato per tutte le tre suddette macroaree.
Dall'esame dei profili contrattuali, è emerso che i contratti lavorativi dei dipendenti prevedevano una rinuncia espressa dal lavoratore alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto avventizio a tempo determinato, così come previsto dal C.C.N.L. (per il caso di raggiungimento delle 180 giornate di effettivo lavoro).
Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che tale clausola sia nulla in quanto si tratta di una disposizione (rinuncia) di un diritto futuro, radicalmente nulla anche se valutata in sede protetta (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 6664 del 1 marzo 2022).
Pertanto, la nullità della clausola di rinuncia apposta comporta l'automatica riespansione della previsione di cui all'art. 23 del CCNL, il quale stabilisce che “gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli Organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (Cfr. doc. 3 ricorso).
Quindi, il presupposto necessario affinché un contratto di lavoro a tempo determinato sia trasformato a tempo indeterminato (da OTD a OTI), oltre ad essere state prestate 180 giornate di lavoro effettivo, è l'esercizio del diritto alla trasformazione da parte del dipendente interessato entro il termine decadenziale di 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate. Solo in presenza
4 del requisito delle giornate e della manifestazione scritta di volontà del dipendente entro il termine di 6 mesi si avrà il passaggio obbligatorio da OTD a
OTI e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenze che ne derivano, anche da punto di vista contributivo.
Ove vi fossero tali requisiti, era diritto e facoltà dei lavoratori di far valer il proprio diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel termine decadenziale di sei mesi.
Difatti, la contrattazione collettiva richiamata non prevede alcuna trasformazione automatica in caso di reiterati contratti a termine sottoscritti con operai agricoli né la previsione di preclusione nel merito del ruolo lavorativo.
Dunque, stante la clausola prevista dal CCNL di riferimento in merito alla disciplina della trasformazione del contratto a termine al settore agricolo, appare evidente che non trovano applicazione i casi di conversione previsti dalla legge, né quelli indicati nel tempo dalla giurisprudenza, volti a contrastare il fenomeno della reiterata successione dei contratti a termine la quale, invece, è espressamente consentita nell'agricoltura.
In aggiunta, occorre rilevare l'illegittimità della trasformazione effettuata dagli ispettori nel verbale oggi impugnato, in quanto è stata effettuata senza alcun supporto normativo né indirizzo giurisprudenziale di riferimento. Infatti, i verbalizzanti hanno considerato come OTI solo gli operai assunti con contratto a tempo determinato da con un'anzianità di servizio complessiva di Pt_4
almeno 3 anni, anche se non continuativa, e ciò sulla base di un ragionamento meramente soggettivo basato su circostanze non provate né supportate da riferimenti normativi.
Pertanto, nelle assunzioni a termine effettuate da dei propri operai Pt_4
agricoli non vi è prova – a differenza di quanto sostenuto dall'INPS – di un intento elusivo della legge ma, al contrario, è stata rispettata la normativa di riferimento;
infatti, gli operai agricoli sono stati appositamente assunti in maniera reiterata nel tempo per rispettare il loro diritto di riassunzione previsto dall'art. 20 del contratto collettivo applicato (Cfr. doc. 3 ricorso), che recita: “i lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del C.C.N.L., hanno diritto a
5 essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n.
79/1983 e successive modifiche ed integrazioni”.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che il ragionamento logico contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-
0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) in merito alla qualificazione di n. 30 operai a tempo determinato in operai a tempo indeterminato è errato, non essendo previsto tale automatismo da norme contrattuali nazionali o provinciali, nonché privo di fondamento giuridico, e non potendo l'Istituto resistente entrare nel merito del rapporto lavorativo inter partes surrogandosi ad esse.
Con riferimento ai rimborsi chilometrici, si ritiene che le somme versate ai lavoratori e a titolo di Parte_2 Persona_4 Parte_3
rimborso chilometrico forfettario siano corrette e non debbano essere assoggettate a contributi. Infatti, il rimborso chilometrico poiché non è classificato come remunerazione, ma come indennizzo dei costi sostenuti dal dipendente per conto dell'impresa, non è sottoposto a contributi né a tassazione.
L'art. 55 del CCNL Agricoltura (Operai) stabilisce che i contratti provinciali possano prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore (cfr. doc. n. 3 ricorso).
Che tali rimborsi siano effettivi è dimostrato dagli appositi accordi stipulati con i dipendenti che precisano meglio le modalità e l'entità dei rimborsi
(cfr. doc. n. 8 ricorso).
Si ritiene, pertanto, corretta l'imputazione di tali emolumenti a titolo di rimborso chilometrico forfettario, esente da contribuzione.
In merito ai dipendenti e Persona_1 Persona_2
l'Istituto resistente non dimostra, né chiede di dimostrare, Persona_3
l'abitualità e la prevalenza dell'attività lavorativa da essi svolta in mansioni amministrativo/contabili. Parte ricorrente ha, infatti, allegato che gli stessi sono stati addetti al caseificio, al salumificio e al bestiame.
6 Infine, le ulteriori pretese contributive non si ritengono supportate da idonei elementi probatori.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che i lavoratori indicati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000: INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il
24/10/2023 sono stati correttamente assunti come operai a tempo determinato;
2. ACCERTA e DICHIARA l'inefficacia della trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di tali lavoratori effettuato da INPS e l'inefficacia dell'annullamento delle denunce effettuate come operai a tempo determinato e la connessa rideterminazione delle retribuzioni imponibili oltre al conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta come operai a tempo indeterminato;
3. ACCERTA e DICHIARA che le somme versate ai dipendenti Pt_2
e a titolo di rimborsi
[...] Persona_4 Parte_3
chilometrici non devono essere assoggettate a contribuzione, e per l'effetto
4. ANNULLA il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-
AR-0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il 24/10/2023
5. CONDANNA INPS al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 8.936,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 09/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 147/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. NICOLO' CALZOLARI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. NICOLO' CALZOLARI
RICORRENTE nei confronti di
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE DI
AREZZO (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS SEDE
CENTRALE DI ROMA (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_2
SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 4.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di I.N.P.S. avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-0000699 del 16.10.2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il 24.10.2023 esponendo che sulla base di un accertamento condotto dal Nucleo Operativo della G.d.F. di Arezzo e Con di verifica ispettiva della di Arezzo e di INPS, veniva comunicato che i contratti di n. 30 dipendenti assunti come OTD devono essere considerati a tempo indeterminato “sin dalla loro prima instaurazione” con connesso annullamento delle denunce effettuate come OTD e rideterminazione delle retribuzioni imponibili ed al conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta come OTI;
che sono emerse delle discrepanze tra le giornate registrate sul LUL rispetto a quelle effettivamente lavorate relativamente a n. 26 dipendenti;
che i lavoratori e per le Persona_1 Persona_2 Persona_3
mansioni svolte devono essere inquadrati fino dall'inizio della prestazione come impiegati e non come braccianti agricoli con connesso annullamento della posizioni quali OTD e rideterminazione delle retribuzioni imponibili e conseguente ricalcolo della contribuzione (effettuato con separato verbale); che devono essere assoggettate a contributi le somme versate a , Parte_2
e a titolo di rimborso chilometrico;
che i Persona_4 Parte_3
dipendenti indicati sarebbero stati correttamente inquadrati e considerati come operai a tempo determinato (OTD) e ha corrisposto a e Pt_4 Pt_3 Pt_2
somme a titolo di rimborso chilometrico forfettario le quali, Per_4
correttamente, non sono state assoggettate ad imponibile contributivo
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l'Istituto resistente chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che l'attività commerciale è quella di un imprenditore agricolo (Fattoria di Rimaggio di CALVO Paolo Arturo) che svolge molteplici attività agricole, in tre macro-aree: agricoltura/allevamento, trasformazione delle materie prime (olive, uva, latte ecc…) e mattazione degli animali allevati, commercializzazione dei prodotti trasformati (vino, olio, formaggi/latticini, carni e salumi); che alcuni dipendenti non dovrebbero essere
2 inquadrati come operai agricoli, poiché la loro attività si sostanzia in una tipica conduzione di un esercizio commerciale, non può essere accomunata e trattata allo stesso modo rispetto a quella degli operai agricoli che svolgono l'attività nelle due fasi precedenti la commercializzazione;
che tutti i lavoratori dipendenti occupati presso i punti vendita ( sono assunti con la qualifica di Parte_5
“operaio agricolo a tempo determinato” (OTD) e per la maggior parte di essi i contratti di lavoro di sono susseguiti nel corso degli anni senza soluzione di continuità; che dalle indagini effettuate dalla G.d.F. sono emerse delle discordanze tra le giornate registrate nel Libro Unico del Lavoro (LUL) rispetto a quelle realmente effettuate dai lavoratori.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, in ordine ai crediti contributivi vantati dall'INPS derivanti dalla trasformazione dei contratti lavorativi da tempo determinato a indeterminato, dai rimborsi chilometrici e dal diverso inquadramento degli operai, è noto come l'onere probatorio gravi sull'ente previdenziale, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa contributiva, e la prova da fornire deve essere piena e rigorosa.
La questione centrale della presente controversia riguarda la valutazione dell'applicazione al caso di specie, per gli OTD indicati, del contratto a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 23 dell'applicato CCNL, l'operaio che presso la stessa azienda, nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione, abbia effettuato 180 giornate di lavoro effettivo, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Tale ultima disposizione normativa pone a carico del lavoratore un termine decadenziale di 6 mesi, entro il quale deve essere esercitato il diritto a vedersi riconosciuta la trasformazione del rapporto di lavoro, decorrente dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo (mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro).
3 Dall'esame della documentazione amministrativa della società semplice
“Fattoria di Rimaggio” acquisita in data 8/11/2022, è emersa una risalente tendenza, per l'assunzione della forza lavoro, ad avvalersi in modo prevalente del contratto avventizio a tempo determinato per tutte le tre suddette macroaree.
Dall'esame dei profili contrattuali, è emerso che i contratti lavorativi dei dipendenti prevedevano una rinuncia espressa dal lavoratore alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto avventizio a tempo determinato, così come previsto dal C.C.N.L. (per il caso di raggiungimento delle 180 giornate di effettivo lavoro).
Tuttavia, è pacifico in giurisprudenza che tale clausola sia nulla in quanto si tratta di una disposizione (rinuncia) di un diritto futuro, radicalmente nulla anche se valutata in sede protetta (Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 6664 del 1 marzo 2022).
Pertanto, la nullità della clausola di rinuncia apposta comporta l'automatica riespansione della previsione di cui all'art. 23 del CCNL, il quale stabilisce che “gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell'arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il diritto alla trasformazione del rapporto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro. Quest'ultimo, una volta ricevuta nei termini la comunicazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli Organi competenti la instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato” (Cfr. doc. 3 ricorso).
Quindi, il presupposto necessario affinché un contratto di lavoro a tempo determinato sia trasformato a tempo indeterminato (da OTD a OTI), oltre ad essere state prestate 180 giornate di lavoro effettivo, è l'esercizio del diritto alla trasformazione da parte del dipendente interessato entro il termine decadenziale di 6 mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate. Solo in presenza
4 del requisito delle giornate e della manifestazione scritta di volontà del dipendente entro il termine di 6 mesi si avrà il passaggio obbligatorio da OTD a
OTI e l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le conseguenze che ne derivano, anche da punto di vista contributivo.
Ove vi fossero tali requisiti, era diritto e facoltà dei lavoratori di far valer il proprio diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel termine decadenziale di sei mesi.
Difatti, la contrattazione collettiva richiamata non prevede alcuna trasformazione automatica in caso di reiterati contratti a termine sottoscritti con operai agricoli né la previsione di preclusione nel merito del ruolo lavorativo.
Dunque, stante la clausola prevista dal CCNL di riferimento in merito alla disciplina della trasformazione del contratto a termine al settore agricolo, appare evidente che non trovano applicazione i casi di conversione previsti dalla legge, né quelli indicati nel tempo dalla giurisprudenza, volti a contrastare il fenomeno della reiterata successione dei contratti a termine la quale, invece, è espressamente consentita nell'agricoltura.
In aggiunta, occorre rilevare l'illegittimità della trasformazione effettuata dagli ispettori nel verbale oggi impugnato, in quanto è stata effettuata senza alcun supporto normativo né indirizzo giurisprudenziale di riferimento. Infatti, i verbalizzanti hanno considerato come OTI solo gli operai assunti con contratto a tempo determinato da con un'anzianità di servizio complessiva di Pt_4
almeno 3 anni, anche se non continuativa, e ciò sulla base di un ragionamento meramente soggettivo basato su circostanze non provate né supportate da riferimenti normativi.
Pertanto, nelle assunzioni a termine effettuate da dei propri operai Pt_4
agricoli non vi è prova – a differenza di quanto sostenuto dall'INPS – di un intento elusivo della legge ma, al contrario, è stata rispettata la normativa di riferimento;
infatti, gli operai agricoli sono stati appositamente assunti in maniera reiterata nel tempo per rispettare il loro diritto di riassunzione previsto dall'art. 20 del contratto collettivo applicato (Cfr. doc. 3 ricorso), che recita: “i lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del C.C.N.L., hanno diritto a
5 essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8 bis della legge n.
79/1983 e successive modifiche ed integrazioni”.
Alla luce di tali considerazioni, risulta che il ragionamento logico contenuto nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-
0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) in merito alla qualificazione di n. 30 operai a tempo determinato in operai a tempo indeterminato è errato, non essendo previsto tale automatismo da norme contrattuali nazionali o provinciali, nonché privo di fondamento giuridico, e non potendo l'Istituto resistente entrare nel merito del rapporto lavorativo inter partes surrogandosi ad esse.
Con riferimento ai rimborsi chilometrici, si ritiene che le somme versate ai lavoratori e a titolo di Parte_2 Persona_4 Parte_3
rimborso chilometrico forfettario siano corrette e non debbano essere assoggettate a contributi. Infatti, il rimborso chilometrico poiché non è classificato come remunerazione, ma come indennizzo dei costi sostenuti dal dipendente per conto dell'impresa, non è sottoposto a contributi né a tassazione.
L'art. 55 del CCNL Agricoltura (Operai) stabilisce che i contratti provinciali possano prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore (cfr. doc. n. 3 ricorso).
Che tali rimborsi siano effettivi è dimostrato dagli appositi accordi stipulati con i dipendenti che precisano meglio le modalità e l'entità dei rimborsi
(cfr. doc. n. 8 ricorso).
Si ritiene, pertanto, corretta l'imputazione di tali emolumenti a titolo di rimborso chilometrico forfettario, esente da contribuzione.
In merito ai dipendenti e Persona_1 Persona_2
l'Istituto resistente non dimostra, né chiede di dimostrare, Persona_3
l'abitualità e la prevalenza dell'attività lavorativa da essi svolta in mansioni amministrativo/contabili. Parte ricorrente ha, infatti, allegato che gli stessi sono stati addetti al caseificio, al salumificio e al bestiame.
6 Infine, le ulteriori pretese contributive non si ritengono supportate da idonei elementi probatori.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA che i lavoratori indicati nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-AR-0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000: INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il
24/10/2023 sono stati correttamente assunti come operai a tempo determinato;
2. ACCERTA e DICHIARA l'inefficacia della trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di tali lavoratori effettuato da INPS e l'inefficacia dell'annullamento delle denunce effettuate come operai a tempo determinato e la connessa rideterminazione delle retribuzioni imponibili oltre al conseguente ricalcolo della contribuzione dovuta come operai a tempo indeterminato;
3. ACCERTA e DICHIARA che le somme versate ai dipendenti Pt_2
e a titolo di rimborsi
[...] Persona_4 Parte_3
chilometrici non devono essere assoggettate a contribuzione, e per l'effetto
4. ANNULLA il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023-
AR-0000699 del 16/10/2023 (per INPS prot. inf. D.P.R. 445/2000:
INPS.0500.16/10/2023.0236517) notificato il 24/10/2023
5. CONDANNA INPS al pagamento – in favore del ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 8.936,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
7 Arezzo, 09/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
8