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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/05/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Sergio MEMMO Presidente
Dott. Francesco GILIBERTI Giudice Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 113/ 2024 -1 R G. Proc. Unit. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso
da
- c.f. , nonché in Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, CF , P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Adalgisa LORUSSO;
contro
, C. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te,
rappr. e dif. dall'Avv. Biagio DI GERONIMO;
con l'intervento
del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/8/2024, i creditore e la società Parte_1 [...]
hanno avanzato richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_2
confronti della società , Controparte_1
C. , con sede in Fasano, al Viale della Stazione s.n., adducendo che la P.IVA_2
stessa verserebbe in stato di insolvenza per non aver onorato i propri debiti ed in particolare, per aver omesso di pagare in favore della prima la somma di €.28.430,91 oltre interessi di mora, portata da sentenza n.503/2024 emessa da questo Tribunale di rigetto dell'opposizione avverso il D.I. 1057/2019 ed in favore della seconda ( quale cessionaria del credito già vantato dall'avv. ) la somma di €.18.009,39 CP_2
oltre interessi di mora portata da sentenza n.225/2021.
Con decreto emesso dal Collegio, veniva fissata dinnanzi al GR la data per l'avviso al
PM e la comparizione delle parti per la trattazione scritta, quindi pervenute le informative richieste alla G.d.F., si costituiva l'impresa collettiva resistente la quale operato il deposito delle scritture contabili, nulla osservava sull'avversa istanza.
All'esito dell'udienza del 21/1/2025, il GR si è riservato di riferire al Collegio.
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa convenuta meriti di essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo va rilevata la sussistenza dei presupposti soggettivi/dimensionali come delineati dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.
In particolare, sulla base delle informative trasmesse dalla G.d.F., si rileva che la impresa collettiva resistente svolge attività commerciale e riveste i requisiti precipui di una "impresa non minore", tanto dovendosi desumere sia dall'attivo patrimoniale che dall'ammontare dei debiti, rispettivamente superiori €.700.000,00 e ad €.1 milione ( si veda documentazione contabile prodotta dalla debitrice ).
Premesso che le suddette emergenze sono di per sè sufficienti ad escludere che la impresa resistente rientri fra gli imprenditori minori non soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale, peraltro, a norma dell'art. 1 C.C.I., grava sul creditore istante
Pag. 2 di 7 unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale in stato d'insolvenza, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti.
Appare utile rammentare, che affinchè l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei parametri di cui all'art.2, comma 1, lett. D) CCI e che tale superamento sia avvenuto anche in uno solo dei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare, l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato.
Gravando sul debitore l'onere di eccepire e provare la mancanza dei requisiti dimensionali, ne consegue che l'attività di indagine del Giudice non possa prestarsi a supplire all'inerzia dell'interessato.
Sussiste altresì il presupposto oggettivo.
Ai sensi dell'art. 121 C.C.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone altresì che l'imprenditore commerciale – non minore - che ne sia destinatario versi « in stato di insolvenza», secondo la definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2 C.C.I..
Secondo la predetta norma - dal tenore analogo al previgente art. 5 1. fall. -, tale condizione dell'impresa si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, dai quali
è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
Sebbene l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tale situazione, gravi sulla parte istante, la Suprema Corte tradizionalmente assegna ampi poteri istruttori al Giudice, anche in funzione "ortopedica" degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis
Pag. 3 di 7 Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività che si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati, dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali., senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o meno, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Come detto, il concetto d'insolvenza, definito all'art. 2 del Cadice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942 e tuttavia, deve pur sempre tenersi conto del fatto che tale definizione vada letta nel contesto della nuova disciplina, ed in particolare che la stessa vada comparata con la definizione che il medesimo codice dà del concetto di crisi.
Invero, mentre lo stato di crisi viene declinato in termini del probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, siccome riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, costituisce un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti.
Pag. 4 di 7 Ciò determina una anticipazione della valutazione negativa dello stato economico dell'impresa, con la conseguenza che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Tornando al caso di specie, nel senso che l'imprenditore resistente versi in stato d'insolvenza, depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e che sono idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria: a fronte di debiti riconosciuti in bilancio per circa €.1.100.00,00, vi è un attivo patrimoniale di circa €.700.000,00 ( formato quasi interamente da crediti verso clienti ), quale esclusivo parametro cui riferirsi trattandosi di società non operativa ed in liquidazione.
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società debitrice avente natura strutturale e non soltanto transitoria ovvero, in altri termini, di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI, 29.10.2021, n.
30952).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, , con sede in Fasano, viale della Stazione s.n.;
[...] PartitaIVA_3
NOMINA
- quale Giudice delegato il dott. Francesco GILIBERTI;
- quale curatore dott. Persona_1
Pag. 5 di 7 AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
Alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE
Che il giorno 23 settembre 2025 ore 10,00 col seguito abbia luogo l'udienza per l'esame dello stato passivo presso il Tribunale di Brindisi, Settore procedure concorsuali;
ASSEGNA
Pag. 6 di 7 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Casi deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 06/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Giliberti Dott. Sergio Memmo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
Settore Esecuzioni Individuali e Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Sergio MEMMO Presidente
Dott. Francesco GILIBERTI Giudice Relatore
Dott. Antonio Ivan NATALI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 113/ 2024 -1 R G. Proc. Unit. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso
da
- c.f. , nonché in Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, CF , P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avv. Adalgisa LORUSSO;
contro
, C. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te,
rappr. e dif. dall'Avv. Biagio DI GERONIMO;
con l'intervento
del Pubblico Ministero. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/8/2024, i creditore e la società Parte_1 [...]
hanno avanzato richiesta di apertura della liquidazione giudiziale nei Parte_2
confronti della società , Controparte_1
C. , con sede in Fasano, al Viale della Stazione s.n., adducendo che la P.IVA_2
stessa verserebbe in stato di insolvenza per non aver onorato i propri debiti ed in particolare, per aver omesso di pagare in favore della prima la somma di €.28.430,91 oltre interessi di mora, portata da sentenza n.503/2024 emessa da questo Tribunale di rigetto dell'opposizione avverso il D.I. 1057/2019 ed in favore della seconda ( quale cessionaria del credito già vantato dall'avv. ) la somma di €.18.009,39 CP_2
oltre interessi di mora portata da sentenza n.225/2021.
Con decreto emesso dal Collegio, veniva fissata dinnanzi al GR la data per l'avviso al
PM e la comparizione delle parti per la trattazione scritta, quindi pervenute le informative richieste alla G.d.F., si costituiva l'impresa collettiva resistente la quale operato il deposito delle scritture contabili, nulla osservava sull'avversa istanza.
All'esito dell'udienza del 21/1/2025, il GR si è riservato di riferire al Collegio.
Il Tribunale ritiene che l'istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale della impresa convenuta meriti di essere accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo va rilevata la sussistenza dei presupposti soggettivi/dimensionali come delineati dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.
In particolare, sulla base delle informative trasmesse dalla G.d.F., si rileva che la impresa collettiva resistente svolge attività commerciale e riveste i requisiti precipui di una "impresa non minore", tanto dovendosi desumere sia dall'attivo patrimoniale che dall'ammontare dei debiti, rispettivamente superiori €.700.000,00 e ad €.1 milione ( si veda documentazione contabile prodotta dalla debitrice ).
Premesso che le suddette emergenze sono di per sè sufficienti ad escludere che la impresa resistente rientri fra gli imprenditori minori non soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale, peraltro, a norma dell'art. 1 C.C.I., grava sul creditore istante
Pag. 2 di 7 unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale in stato d'insolvenza, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi all'apertura della dichiarazione giudiziale, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti.
Appare utile rammentare, che affinchè l'imprenditore commerciale sia assoggettato a liquidazione giudiziale, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei parametri di cui all'art.2, comma 1, lett. D) CCI e che tale superamento sia avvenuto anche in uno solo dei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza.
Nel sistema del Codice della Crisi d'Impresa, che in ciò mutua la logica della legge fallimentare, l'imprenditore commerciale, ricorrendone i requisiti dimensionali, è dunque, deputato di norma a essere soggetto a tale procedura e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi quale eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato.
Gravando sul debitore l'onere di eccepire e provare la mancanza dei requisiti dimensionali, ne consegue che l'attività di indagine del Giudice non possa prestarsi a supplire all'inerzia dell'interessato.
Sussiste altresì il presupposto oggettivo.
Ai sensi dell'art. 121 C.C.I., la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone altresì che l'imprenditore commerciale – non minore - che ne sia destinatario versi « in stato di insolvenza», secondo la definizione di cui alla lett. b) dell'art. 2 C.C.I..
Secondo la predetta norma - dal tenore analogo al previgente art. 5 1. fall. -, tale condizione dell'impresa si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, dai quali
è possibile desumere l'impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.
Sebbene l'onere della prova in ordine alla sussistenza di tale situazione, gravi sulla parte istante, la Suprema Corte tradizionalmente assegna ampi poteri istruttori al Giudice, anche in funzione "ortopedica" degli elementi probatori offerti dalle parti (v. ex multis
Pag. 3 di 7 Cass., sentenza n. 2810 del 2018, secondo cui «va innanzitutto ricordato che lo stato d'insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore, non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti della L. Fall., art. 5, deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività che si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati, dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilita di ricorrere al credito a condizioni normali., senza rovinose decurtazioni del patrimonio»).
Ai fini della formulazione del predetto giudizio, rimane priva di rilievo ogni indagine sull'imputabilità, o meno, all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti (Cass., sentenza n. 4789 del 2005).
L'insolvenza rileva, dunque, nella sua obiettiva essenza e consistenza, al di là della sua genesi e dell'eventuale riconducibilità causale, in tutto o in parte, alle scelte gestionali e, in genere, imprenditoriali.
Come detto, il concetto d'insolvenza, definito all'art. 2 del Cadice della Crisi d'Impresa, risulta identico sul piano letterale a quello richiamato e definito all'art. 5 della legge fallimentare del 1942 e tuttavia, deve pur sempre tenersi conto del fatto che tale definizione vada letta nel contesto della nuova disciplina, ed in particolare che la stessa vada comparata con la definizione che il medesimo codice dà del concetto di crisi.
Invero, mentre lo stato di crisi viene declinato in termini del probabile inadempimento futuro delle obbligazioni assunte (scadute o a scadere), quindi, uno stato di insolvenza prospettico e potenziale, siccome riferito al prossimo futuro dell'attività di impresa;
l'insolvenza, viceversa, costituisce un concetto relazionale che va rapportato all'inadempimento delle obbligazioni correnti.
Pag. 4 di 7 Ciò determina una anticipazione della valutazione negativa dello stato economico dell'impresa, con la conseguenza che l'insolvenza dovrà essere intesa e accertata con particolare rigore, onde evitare che una dilatazione del suo operare ne determini la sovrapposizione con il diverso stato di crisi, svilendo la portata operativa di quest'ultimo e le conseguenze giuridiche che il Legislatore vi ha riconnesso, in un'ottica di salvaguardia del valore impresa quale bene di rilievo costituzionale e comunitario.
Tornando al caso di specie, nel senso che l'imprenditore resistente versi in stato d'insolvenza, depongono le seguenti circostanze cui deve riconoscersi valenza indiziaria e che sono idonee a designare un quadro probatorio sufficientemente univoco di una non reversibile impotenza operativa e finanziaria: a fronte di debiti riconosciuti in bilancio per circa €.1.100.00,00, vi è un attivo patrimoniale di circa €.700.000,00 ( formato quasi interamente da crediti verso clienti ), quale esclusivo parametro cui riferirsi trattandosi di società non operativa ed in liquidazione.
L'insieme dei dati suddetti non possono che essere interpretati come sintomatici di una situazione di impotenza della Società debitrice avente natura strutturale e non soltanto transitoria ovvero, in altri termini, di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (ex multis Cass. civ., sez. VI, 29.10.2021, n.
30952).
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 41, 49, 121 C.C.I.I.,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
, , con sede in Fasano, viale della Stazione s.n.;
[...] PartitaIVA_3
NOMINA
- quale Giudice delegato il dott. Francesco GILIBERTI;
- quale curatore dott. Persona_1
Pag. 5 di 7 AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
Alla società debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
STABILISCE
Che il giorno 23 settembre 2025 ore 10,00 col seguito abbia luogo l'udienza per l'esame dello stato passivo presso il Tribunale di Brindisi, Settore procedure concorsuali;
ASSEGNA
Pag. 6 di 7 ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza di cui sopra per il deposito in cancelleria delle domande di insinuazione;
MANDA
alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Casi deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 06/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesco Giliberti Dott. Sergio Memmo
Pag. 7 di 7