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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 2448/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 2448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente nella città di San Paolo (Stato di San Paolo in Brasile), in Rua das Aroeiras n. 431, apartamento 71, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Giovanni De Micco
Padula, del foro di Roma, pec: , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lui riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_1
1 per essere discendente di (o o o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_2
), cittadino italiano emigrato in Brasile il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana
[...]
e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dal ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 13/04/1934, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Sorgono (NU), Per_1
, cittadino italiano1;
[...]
- in data 17/05/1962, contraeva matrimonio con (da cui Persona_1 Persona_4 successivamente divorziava) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, in data 30.10.1966,
[...]
; Persona_5
- in data 27/03/1985, dall'unione di e nasce, in Brasile, Persona_5 Parte_1
, che nel 2014 sposa da dalla quale successivamente Parte_1 Persona_6 Per_7 divorzia. Nel 2020 risposa in seconde nozze la suddetta.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“Preliminarmente, occorre ricordare – per opportuna e linearità delle argomentazioni giuridiche che seguiranno – che la disciplina giuridica avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha avuto notevoli e complesse evoluzioni nel nostro ordinamento giuridico. Inizialmente e cioè quando è nato lo Stato italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del codice civile del
Regno d'Italia del 25 giugno 1865, ovvero, la cittadinanza si acquisiva per nascita da padre cittadino
(articolo 4). Successivamente, la disciplina sulla cittadinanza è stata regolamentata attraverso una legge ad hoc, la legge n. 555 del 13/06/1912 che ha espressamente abrogato gli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia, così come risulta dall'art. 17 della suddetta legge, ricalcando però in maniera sostanziale l'impianto del precedente regime e quindi confermando, quale titolo principale di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo paterna (art. 1).
Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana, l'articolo 1 della legge del 1912 che prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna è stato dichiarato in contrasto con i principi costituzionali, per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975. In virtù dei suddetti arresti, il legislatore italiano è intervenuto prima con la legge n. 123 del 21/04/1983 e poi, in maniera definitiva, nel 1992 modificando in gran parte la normativa in materia di cittadinanza attraverso la
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti. 2 legge n. 91 del 05/02/1992, che regola attualmente la materia in esame e che elimina i profili di discriminazione applicati dal Giudice delle leggi.
Nel caso di specie, l'ascendente della parte ricorrente il sig. cittadino italiano, Persona_1 trasferitosi in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, alla luce delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, ha il pieno diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lui attribuito e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza che congiunge il cittadino italiano e l'odierno ricorrente vi siano ascendenti donne che abbiano contratto matrimonio con un cittadino brasiliano. L'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, può avvenire per derivazione paterna al figlio del cittadino italiano, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1 della su citata legge per cui: “è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini.”.
Il ricorrente ha altresì allegato di aver tentato, invano, di contattare il Consolato Generale d'Italia in
Brasile ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, sia tramite e-mail che tramite il Portale
“Prenotami”, sul sito ufficiale del Consolato competente (docc. 8 e 9).; ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 31.10.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
3 Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 21.04.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dal ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretto di , (anche Persona_1 denominato o o o ), cittadino italiano, nato Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
a Sorgono (NU), il 13/04/1934, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 28 agosto 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso
è cittadino dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , in epigrafe Parte_1 compiutamente generalizzato, è cittadino italiano;
4 - dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 15/12/2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 2448 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, C.F. , nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1 residente nella città di San Paolo (Stato di San Paolo in Brasile), in Rua das Aroeiras n. 431, apartamento 71, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale dell'Avv. Giovanni De Micco
Padula, del foro di Roma, pec: , che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato l'odierno ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
chiedendo che venisse lui riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis CP_1
1 per essere discendente di (o o o o Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Pt_2
), cittadino italiano emigrato in Brasile il quale non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana
[...]
e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
In virtù di quanto dichiarato dal ricorrente e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
- in data 13/04/1934, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Sorgono (NU), Per_1
, cittadino italiano1;
[...]
- in data 17/05/1962, contraeva matrimonio con (da cui Persona_1 Persona_4 successivamente divorziava) e dalla loro unione nasceva, in Brasile, in data 30.10.1966,
[...]
; Persona_5
- in data 27/03/1985, dall'unione di e nasce, in Brasile, Persona_5 Parte_1
, che nel 2014 sposa da dalla quale successivamente Parte_1 Persona_6 Per_7 divorzia. Nel 2020 risposa in seconde nozze la suddetta.
Il ricorrente ha dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto:
“Preliminarmente, occorre ricordare – per opportuna e linearità delle argomentazioni giuridiche che seguiranno – che la disciplina giuridica avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha avuto notevoli e complesse evoluzioni nel nostro ordinamento giuridico. Inizialmente e cioè quando è nato lo Stato italiano, la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del codice civile del
Regno d'Italia del 25 giugno 1865, ovvero, la cittadinanza si acquisiva per nascita da padre cittadino
(articolo 4). Successivamente, la disciplina sulla cittadinanza è stata regolamentata attraverso una legge ad hoc, la legge n. 555 del 13/06/1912 che ha espressamente abrogato gli articoli da 4 a 15 del
Codice Civile del Regno d'Italia, così come risulta dall'art. 17 della suddetta legge, ricalcando però in maniera sostanziale l'impianto del precedente regime e quindi confermando, quale titolo principale di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo paterna (art. 1).
Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1948 della Carta Costituzionale della Repubblica
Italiana, l'articolo 1 della legge del 1912 che prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per via paterna è stato dichiarato in contrasto con i principi costituzionali, per effetto delle sentenze della
Corte Costituzionale n. 30 del 9 febbraio 1983 e n. 87 del 16 aprile 1975. In virtù dei suddetti arresti, il legislatore italiano è intervenuto prima con la legge n. 123 del 21/04/1983 e poi, in maniera definitiva, nel 1992 modificando in gran parte la normativa in materia di cittadinanza attraverso la
Per_ 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti. 2 legge n. 91 del 05/02/1992, che regola attualmente la materia in esame e che elimina i profili di discriminazione applicati dal Giudice delle leggi.
Nel caso di specie, l'ascendente della parte ricorrente il sig. cittadino italiano, Persona_1 trasferitosi in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano, alla luce delle previsioni della legge n. 91 del 05/02/1992, ha il pieno diritto di trasmettere iure sanguinis ai propri figli, conseguentemente ai propri discendenti, quello status civitatis a lui attribuito e non osta alla trasmissione della cittadinanza italiana la circostanza che nella linea di discendenza che congiunge il cittadino italiano e l'odierno ricorrente vi siano ascendenti donne che abbiano contratto matrimonio con un cittadino brasiliano. L'acquisto della cittadinanza italiana, infatti, può avvenire per derivazione paterna al figlio del cittadino italiano, a prescindere dal luogo di nascita, così come espressamente previsto dall'art. 1 della su citata legge per cui: “è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini.”.
Il ricorrente ha altresì allegato di aver tentato, invano, di contattare il Consolato Generale d'Italia in
Brasile ai fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente in linea diretta di cittadino italiano, sia tramite e-mail che tramite il Portale
“Prenotami”, sul sito ufficiale del Consolato competente (docc. 8 e 9).; ciò ha indotto l'istante a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Il ricorrente ha quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 31.10.2025 si è costituito in giudizio il CP_1 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
3 Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 21.04.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dal ricorrente ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Il ricorrente ha infatti provato per tabulas di essere discendente diretto di , (anche Persona_1 denominato o o o ), cittadino italiano, nato Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_2
a Sorgono (NU), il 13/04/1934, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato in data 28 agosto 2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento
Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (doc. 2).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte del ricorrente.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso
è cittadino dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che , in epigrafe Parte_1 compiutamente generalizzato, è cittadino italiano;
4 - dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza della persona suindicata, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 15/12/2025
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