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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2367/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007965424000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007965424000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, e dall'avv. Difensore_2, come da delega.
Contro
: l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano.
Avverso: la cartella di pagamento n. 068-2025-00079654-24-000, notificata in data 27 marzo 2025, in dipendenza del Ruolo n. 2025/400053, reso esecutivo in data 30/12/2024 e consegnato all'Agente della riscossione in data 25/01/2025, conseguente all'avviso di esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, modello UnicoSC20, consegnato in data 12/09/2024 e contraddistinto dal n. atto 07666572024, comunicazione n. 0013150020671, per l'anno d'imposta 2019 .
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa: la definitività del ruolo 550085/2025 contenente la partita T221019094236493150000001/D, l'impugnata cartella di pagamento contiene altresì il ruolo 550085/2025 formatosi all'esito del controllo automatizzato del Modello 770/2022 redditi 2021 presentato dalla società e contenente le pretese dell'Ufficio per complessivi € 1822,68 (tra omesse ritenute, sanzioni ed interessi). In relazione alla partita sopra menzionata, la società nulla ha eccepito nel proprio ricorso con ciò rendendo cristallizzate e definitive le pretese dell'Ufficio sul punto.
Nel resto, l'Ufficio, riscontrando l'istanza di autotutela presentata dalla parte ed esaminando la documentazione allegata, ha emesso il provvedimento prot. 2025S382611 del 19.06.2025 di sgravio del ruolo 400053/2025 contenente la partita T230912121859358850000001/D riferita all'anno di imposta 2019 .
Conclude di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto 3) delle presenti controdeduzioni;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
La ricorrente con nota depositata il 23/12/2025, preso atto dello sgravio operato dall'ufficio, ha accettato tale operato, ed ha rinunciato al ricorso per la parte non oggetto di sgravio, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che, come risulta in atti, la DP I di Milano, ha provveduto ad effettuare sgravio parziale.
Per la parte residua, la ricorrente con nota depositata il 23/12/2025, preso atto dello sgravio operato dall'ufficio, ha accettato tale operato, ed ha rinunciato al ricorso per la parte non oggetto di sgravio.
Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere, per intervenuto sgravio e rinuncia al ricorso per la parte non oggetto di sgravio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2367/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007965424000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250007965424000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 237/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorso proposto per Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1, e dall'avv. Difensore_2, come da delega.
Contro
: l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano.
Avverso: la cartella di pagamento n. 068-2025-00079654-24-000, notificata in data 27 marzo 2025, in dipendenza del Ruolo n. 2025/400053, reso esecutivo in data 30/12/2024 e consegnato all'Agente della riscossione in data 25/01/2025, conseguente all'avviso di esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, modello UnicoSC20, consegnato in data 12/09/2024 e contraddistinto dal n. atto 07666572024, comunicazione n. 0013150020671, per l'anno d'imposta 2019 .
La DP I di Milano ritualmente costituitasi con controdeduzioni precisa: la definitività del ruolo 550085/2025 contenente la partita T221019094236493150000001/D, l'impugnata cartella di pagamento contiene altresì il ruolo 550085/2025 formatosi all'esito del controllo automatizzato del Modello 770/2022 redditi 2021 presentato dalla società e contenente le pretese dell'Ufficio per complessivi € 1822,68 (tra omesse ritenute, sanzioni ed interessi). In relazione alla partita sopra menzionata, la società nulla ha eccepito nel proprio ricorso con ciò rendendo cristallizzate e definitive le pretese dell'Ufficio sul punto.
Nel resto, l'Ufficio, riscontrando l'istanza di autotutela presentata dalla parte ed esaminando la documentazione allegata, ha emesso il provvedimento prot. 2025S382611 del 19.06.2025 di sgravio del ruolo 400053/2025 contenente la partita T230912121859358850000001/D riferita all'anno di imposta 2019 .
Conclude di dichiarare, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, la parziale cessazione della materia del contendere per i motivi esposti al punto 3) delle presenti controdeduzioni;
2) il rigetto del ricorso per il resto.
La ricorrente con nota depositata il 23/12/2025, preso atto dello sgravio operato dall'ufficio, ha accettato tale operato, ed ha rinunciato al ricorso per la parte non oggetto di sgravio, chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che, come risulta in atti, la DP I di Milano, ha provveduto ad effettuare sgravio parziale.
Per la parte residua, la ricorrente con nota depositata il 23/12/2025, preso atto dello sgravio operato dall'ufficio, ha accettato tale operato, ed ha rinunciato al ricorso per la parte non oggetto di sgravio.
Conseguentemente è venuta meno la materia del contendere, per intervenuto sgravio e rinuncia al ricorso per la parte non oggetto di sgravio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.