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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO nel procedimento a carico di: RI MM RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/03/2025 del TRIBUNALE di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OM ZI IL, in quanto gravemente indiziato, con ruolo direttivo e organizzativo, di associazione per delinquere di stampo mafioso e dei delitti- fine di estorsione e usura aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1- 8-9- 10-11-12). 1.1.In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo di cui al capo 1; ha, invece, Penale Sent. Sez. 5 Num. 2685 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/10/2025 2 ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi da 8 a 12, escludendo la aggravante mafiosa per i capi 8 e 9, circostanza che ha, invece, ravvisato, sub specie del metodo mafioso, per gli altri reati-fine (capi 10,11,12); ha negato il titolo cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari rispetto a tali reati-fine per carenza del requisito dell’attualità, stante il tempo trascorso dai fatti (2015) all’adozione della misura cautelare ( 2025), non rilevando ulteriori “precedenti pendenti”. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza sul rilievo che le intercettazioni relative a conversazioni tra terzi, contenenti accuse a carico dell’IL – peraltro già condannato in via definitiva quale referente del clan di LI GR RA operante su Catanzaro - fossero prive di riscontro, in spregio alla regola di valutazione della prova che non richiede riscontri per le dichiarazioni etero accusatorie oggetto di captazione ambientale. 2.2. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione sono denunciati con il secondo motivo, con il quale ci si duole che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare altri elementi investigativi valorizzati sia nella richiesta cautelare che nel provvedimento del G.I.P. Ci si riferisce alle conversazioni tra IL e AN AR, in cui il primo descriveva il suo rapporto (quarantennale) con la famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto, riferendo di avere presentato agli Arena lo storico capoclan di AG (NO ST, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo); elemento da valutare unitamente alla circostanza che, storicamente, la città di Catanzaro e il clan di AG sono risultate sotto l’influenza della cosca Arena. Altro elemento obliterato dal Tribunale distrettuale è quello dell’attività posta in essere da RI BA, elemento di vertice del clan di AG, già raggiunto da duplice condanna per delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., per il mantenimento di IL durante la sua detenzione;
elemento, questo, particolarmente significativo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, della appartenenza al sodalizio. Ancora, si segnala la presenza quotidiana del ricorrente presso la ‘Casa del Popolo’, così come riferito da UC durante il suo interrogatorio, circostanza indicativa quantomeno della affectio societatis, considerato che in quel luogo si riunivano gli affiliati. 3 2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione quanto allo scrutinio delle esigenze cautelari. Si fa rilevare, a confutazione delle ragioni con cui il Tribunale del riesame ne ha escluso l’attualità, come il ricorrente sia imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023; in particolare, la minaccia di cui al capo 50 è stata fatta pervenire all’esterno del carcere, durante la sua detenzione, e veicolata per il tramite di altro pregiudicato e già co-detenuto con IL presso il carcere di Siracusa, Antonio Giglio. Da qui, la attuale sussistenza del pericolo di recidiva, in ragione della attuale e radicata forte pericolosità dell’IL che, ancora detenuto, riusciva a delinquere. 4. Ha presentato memoria il difensore dell’indagato, avvocato Gregorio Viscomi, che conclude per la inammissibilità del ricorso, per genericità dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. 2. E’ preliminare ricordare che, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, e, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen. (Sez. 3 n. 10683 del 07/11/2023 (dep. 2024) Rv. 28615004). 2.1. L’ordinanza impugnata si presta alle censure del ricorrente, non avendo fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, con riferimento ad alcune intercettazioni relative a conversazioni tra terzi: - quella in cui uno degli interlocutori, AN AR, nel fare riferimento al ruolo avuto da IL in occasione degli attriti tra esponenti del clan AG e un referente del clan di LI GR RA su Catanzaro, NN PI LL, ha anche ricordato un episodio, di cui lo stesso propalante era stato protagonista, insieme ad IL, con il quale si era recato alla ricerca di LL nei cui confronti l’IL era intenzionato a compiere un’azione a mano armata;
- quella in cui IL rende dichiarazioni auto accusatorie in relazione al suo peso in seno al clan di AG, per come riconosciutogli da TA. 4 2.1.1. Erra, infatti, il Tribunale del riesame di Catanzaro nell’affermare, in relazione a tali vicende - come detto emerse dalle conversazioni intercettate - che non siano stati acquisiti elementi di riscontro, invero, come si è ricordato, non necessari, ben potendo le captazioni costituire fonte diretta di prova. 2.2. L’ordinanza impugnata, d’altronde, ha mal governato anche la regula iuris affermata – fin dall’arresto delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670), - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo cui la condotta di partecipazione - che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi - può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017 Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064). In tal senso, si è ritenuto che la prova dell’appartenenza al sodalizio possa essere desunta dall’accertamento dell’assistenza legale fornita a un partecipe e all’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita, giacchè, al fine del consolidamento dell’associazione criminale, assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (Sez. 3 n. 12705 del 15/02/2019,Rv. 275478). In sostanza, si dice, non è necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e 5 addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266064). 2.2. Il ricorrente ha enucleato, nella fattispecie in esame, quali specifici indicatori fattuali rilevanti per la valutazione della affiliazione del ricorrente al clan di AG, plurimi elementi: - i rapporti quarantennali intrattenuti con la famiglia Arena di isola Capo Rizzuto, per quanto riferito dallo stesso IL a AR nel corso di una conversazione intercettata, in cui dice anche di essere stato lui a presentare lo storico esponente del clan di AG, NO ST, agli Arena;
- il mantenimento assicurato all’IL, durante la detenzione, da altro esponente del clan di AG, RI BA;
- la frequentazione quotidiana della ‘Casa del popolo’, ovvero del luogo nel quale gli esponenti del sodalizio si incontravano regolarmente, e dove regolavano i conti, anche commettendo reati, circostanza che trova eco nelle parole del coimputato UC EL, autista dello stesso IL. 2.3. Occorre, allora, adeguatamente contestualizzare l'accertata, abituale, risalente, frequentazione del ricorrente con esponenti apicali del clan di AG (tra cui TA, che incontrava quotidianamente presso la Casa del Popolo), i rapporti con esponenti del clan Arena, che da sempre esercita la sua influenza sul territorio di Catanzaro, la frequentazione quotidiana alle riunioni in cui si pianificava l’attività criminosa del clan e si distribuivano i proventi delle illecite attività portate avanti dal clan sul territorio. 2.3.1. Infatti, una corretta, sinergica lettura del contesto indiziario rende illogica la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ritiene neutri dati fattuali come la lunga frequentazione con esponenti del clan Arena, la costante partecipazione agli incontri con gli altri sodali, anche apicali, senza spiegare come dette circostanze possano escludere l’affectio societatis, o laddove ignora altro elemento significativo della partecipazione, costituito dal sostentamento assicuratogli dai sodali durante la detenzione, trattandosi, piuttosto, di circostanze che, unitariamente valutate, rendono irrazionali le conclusioni del Tribunale del riesame. 2.4. Procedendo a una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, il Tribunale distrettuale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà spiegare sulla base di quali elementi possa ritenersi che un soggetto - già condannato per il delitto di 6 cui all’art. 416-bis cod. pen, e, qui, riconosciuto gravemente indiziato della commissione di plurimi specifici reati-fine - che godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", che si vedeva assicurato il sostentamento di esponenti apicali della consorteria mafiosa e che frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali, possa ritenersi estraneo alle dinamiche associative, alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali. Tanto perché le intercettazioni segnalate nel ricorso danno conto di contatti, relazioni e frequentazione, da parte del ricorrente, ma anche della commissione di specifici reati-fine e della privilegiata possibilità di interloquire con esponenti mafiosi, elementi sostanzialmente svalutati dal Tribunale del riesame, che ignora anche altro elemento significativo della partecipazione associativa, ovvero la costante frequentazione, da parte dell’IL, del "luogo di appuntamenti" dei sodali, con i quali intratteneva anche movimentazioni di denaro, atteso che, in occasione di quelle riunioni presso la ‘Casa del popolo’, si discuteva della distribuzione dei proventi delle attività illecite. 4. Per quanto osservato, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame del tema della partecipazione dell’indagato alla associazione mafiosa di cui al capo 1, che dovrà essere rivalutato alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, con le conseguenti ricadute sulla configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, in relazione ai delitti – fine, e delle stesse esigenze cautelari, confrontandosi – ai fini del giudizio sul pericolo di recidivanza - con la circostanza che l’IL è imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023, e che quella di cui al capo 50 è stata da lui veicolata dal carcere in cui era detenuto, per il tramite di altro pregiudicato, condotta dimostrativa della attuale e radicata forte pericolosità criminale dell’IL.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore MA ES MO Il Presidente RO EN
lette le conclusioni del PG PERLA LORI che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OM ZI IL, in quanto gravemente indiziato, con ruolo direttivo e organizzativo, di associazione per delinquere di stampo mafioso e dei delitti- fine di estorsione e usura aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capi 1- 8-9- 10-11-12). 1.1.In particolare, il Tribunale del riesame ha escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto associativo di cui al capo 1; ha, invece, Penale Sent. Sez. 5 Num. 2685 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 07/10/2025 2 ritenuto sussistente la gravità indiziaria in relazione ai delitti di cui ai capi da 8 a 12, escludendo la aggravante mafiosa per i capi 8 e 9, circostanza che ha, invece, ravvisato, sub specie del metodo mafioso, per gli altri reati-fine (capi 10,11,12); ha negato il titolo cautelare per insussistenza delle esigenze cautelari rispetto a tali reati-fine per carenza del requisito dell’attualità, stante il tempo trascorso dai fatti (2015) all’adozione della misura cautelare ( 2025), non rilevando ulteriori “precedenti pendenti”. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Catanzaro, che svolge tre motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione della regola di giudizio di cui all’art. 192 cod. proc. pen., nella parte in cui il Tribunale distrettuale ha escluso i gravi indizi di colpevolezza sul rilievo che le intercettazioni relative a conversazioni tra terzi, contenenti accuse a carico dell’IL – peraltro già condannato in via definitiva quale referente del clan di LI GR RA operante su Catanzaro - fossero prive di riscontro, in spregio alla regola di valutazione della prova che non richiede riscontri per le dichiarazioni etero accusatorie oggetto di captazione ambientale. 2.2. Violazione di legge penale e processuale e correlati vizi della motivazione sono denunciati con il secondo motivo, con il quale ci si duole che il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare altri elementi investigativi valorizzati sia nella richiesta cautelare che nel provvedimento del G.I.P. Ci si riferisce alle conversazioni tra IL e AN AR, in cui il primo descriveva il suo rapporto (quarantennale) con la famiglia Arena di Isola Capo Rizzuto, riferendo di avere presentato agli Arena lo storico capoclan di AG (NO ST, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo); elemento da valutare unitamente alla circostanza che, storicamente, la città di Catanzaro e il clan di AG sono risultate sotto l’influenza della cosca Arena. Altro elemento obliterato dal Tribunale distrettuale è quello dell’attività posta in essere da RI BA, elemento di vertice del clan di AG, già raggiunto da duplice condanna per delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen., per il mantenimento di IL durante la sua detenzione;
elemento, questo, particolarmente significativo, secondo costante orientamento giurisprudenziale, della appartenenza al sodalizio. Ancora, si segnala la presenza quotidiana del ricorrente presso la ‘Casa del Popolo’, così come riferito da UC durante il suo interrogatorio, circostanza indicativa quantomeno della affectio societatis, considerato che in quel luogo si riunivano gli affiliati. 3 2.3. Con il terzo motivo, sono denunciati vizi della motivazione quanto allo scrutinio delle esigenze cautelari. Si fa rilevare, a confutazione delle ragioni con cui il Tribunale del riesame ne ha escluso l’attualità, come il ricorrente sia imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023; in particolare, la minaccia di cui al capo 50 è stata fatta pervenire all’esterno del carcere, durante la sua detenzione, e veicolata per il tramite di altro pregiudicato e già co-detenuto con IL presso il carcere di Siracusa, Antonio Giglio. Da qui, la attuale sussistenza del pericolo di recidiva, in ragione della attuale e radicata forte pericolosità dell’IL che, ancora detenuto, riusciva a delinquere. 4. Ha presentato memoria il difensore dell’indagato, avvocato Gregorio Viscomi, che conclude per la inammissibilità del ricorso, per genericità dei motivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. 2. E’ preliminare ricordare che, in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica, e, qualora tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma secondo cod.proc.pen. (Sez. 3 n. 10683 del 07/11/2023 (dep. 2024) Rv. 28615004). 2.1. L’ordinanza impugnata si presta alle censure del ricorrente, non avendo fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, con riferimento ad alcune intercettazioni relative a conversazioni tra terzi: - quella in cui uno degli interlocutori, AN AR, nel fare riferimento al ruolo avuto da IL in occasione degli attriti tra esponenti del clan AG e un referente del clan di LI GR RA su Catanzaro, NN PI LL, ha anche ricordato un episodio, di cui lo stesso propalante era stato protagonista, insieme ad IL, con il quale si era recato alla ricerca di LL nei cui confronti l’IL era intenzionato a compiere un’azione a mano armata;
- quella in cui IL rende dichiarazioni auto accusatorie in relazione al suo peso in seno al clan di AG, per come riconosciutogli da TA. 4 2.1.1. Erra, infatti, il Tribunale del riesame di Catanzaro nell’affermare, in relazione a tali vicende - come detto emerse dalle conversazioni intercettate - che non siano stati acquisiti elementi di riscontro, invero, come si è ricordato, non necessari, ben potendo le captazioni costituire fonte diretta di prova. 2.2. L’ordinanza impugnata, d’altronde, ha mal governato anche la regula iuris affermata – fin dall’arresto delle Sezioni Unite Mannino (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231670), - in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, secondo cui la condotta di partecipazione - che è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi - può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017 Rv. 271205; Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Rv. 266064). In tal senso, si è ritenuto che la prova dell’appartenenza al sodalizio possa essere desunta dall’accertamento dell’assistenza legale fornita a un partecipe e all’aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell’intera consorteria e non solo della persona assistita, giacchè, al fine del consolidamento dell’associazione criminale, assume una importanza vitale la circostanza che l’associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (Sez. 3 n. 12705 del 15/02/2019,Rv. 275478). In sostanza, si dice, non è necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichè il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale e all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e 5 addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 266064). 2.2. Il ricorrente ha enucleato, nella fattispecie in esame, quali specifici indicatori fattuali rilevanti per la valutazione della affiliazione del ricorrente al clan di AG, plurimi elementi: - i rapporti quarantennali intrattenuti con la famiglia Arena di isola Capo Rizzuto, per quanto riferito dallo stesso IL a AR nel corso di una conversazione intercettata, in cui dice anche di essere stato lui a presentare lo storico esponente del clan di AG, NO ST, agli Arena;
- il mantenimento assicurato all’IL, durante la detenzione, da altro esponente del clan di AG, RI BA;
- la frequentazione quotidiana della ‘Casa del popolo’, ovvero del luogo nel quale gli esponenti del sodalizio si incontravano regolarmente, e dove regolavano i conti, anche commettendo reati, circostanza che trova eco nelle parole del coimputato UC EL, autista dello stesso IL. 2.3. Occorre, allora, adeguatamente contestualizzare l'accertata, abituale, risalente, frequentazione del ricorrente con esponenti apicali del clan di AG (tra cui TA, che incontrava quotidianamente presso la Casa del Popolo), i rapporti con esponenti del clan Arena, che da sempre esercita la sua influenza sul territorio di Catanzaro, la frequentazione quotidiana alle riunioni in cui si pianificava l’attività criminosa del clan e si distribuivano i proventi delle illecite attività portate avanti dal clan sul territorio. 2.3.1. Infatti, una corretta, sinergica lettura del contesto indiziario rende illogica la motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui ritiene neutri dati fattuali come la lunga frequentazione con esponenti del clan Arena, la costante partecipazione agli incontri con gli altri sodali, anche apicali, senza spiegare come dette circostanze possano escludere l’affectio societatis, o laddove ignora altro elemento significativo della partecipazione, costituito dal sostentamento assicuratogli dai sodali durante la detenzione, trattandosi, piuttosto, di circostanze che, unitariamente valutate, rendono irrazionali le conclusioni del Tribunale del riesame. 2.4. Procedendo a una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, il Tribunale distrettuale, nel rinnovato giudizio di merito, dovrà spiegare sulla base di quali elementi possa ritenersi che un soggetto - già condannato per il delitto di 6 cui all’art. 416-bis cod. pen, e, qui, riconosciuto gravemente indiziato della commissione di plurimi specifici reati-fine - che godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", che si vedeva assicurato il sostentamento di esponenti apicali della consorteria mafiosa e che frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali, possa ritenersi estraneo alle dinamiche associative, alla luce dei richiamati e consolidati orientamenti giurisprudenziali. Tanto perché le intercettazioni segnalate nel ricorso danno conto di contatti, relazioni e frequentazione, da parte del ricorrente, ma anche della commissione di specifici reati-fine e della privilegiata possibilità di interloquire con esponenti mafiosi, elementi sostanzialmente svalutati dal Tribunale del riesame, che ignora anche altro elemento significativo della partecipazione associativa, ovvero la costante frequentazione, da parte dell’IL, del "luogo di appuntamenti" dei sodali, con i quali intratteneva anche movimentazioni di denaro, atteso che, in occasione di quelle riunioni presso la ‘Casa del popolo’, si discuteva della distribuzione dei proventi delle attività illecite. 4. Per quanto osservato, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame del tema della partecipazione dell’indagato alla associazione mafiosa di cui al capo 1, che dovrà essere rivalutato alla luce delle richiamate coordinate giurisprudenziali, con le conseguenti ricadute sulla configurabilità della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa, in relazione ai delitti – fine, e delle stesse esigenze cautelari, confrontandosi – ai fini del giudizio sul pericolo di recidivanza - con la circostanza che l’IL è imputato anche dei capi 49 e 50, aventi a oggetto gravi minace poste in essere nel 2020 e nel 2023, e che quella di cui al capo 50 è stata da lui veicolata dal carcere in cui era detenuto, per il tramite di altro pregiudicato, condotta dimostrativa della attuale e radicata forte pericolosità criminale dell’IL.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Catanzaro. Così deciso in Roma, 07 ottobre 2025 Il Consigliere estensore MA ES MO Il Presidente RO EN