Articolo 3 della Legge 15 aprile 2004, n. 106
Articolo 2Articolo 4
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12 maggio 2004
Art. 3. (Soggetti obbligati) 1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il produttore di opere filmiche.
Entrata in vigore il 12 maggio 2004
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