TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
All'esito della discussione orale il Tribunale ha dato lettura della seguente sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024 in data 10 ottobre 2024 al numero 7601 avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 272 del 2024 depositata in data 6 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2022 al numero 124 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità)
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura generale alle liti allegata in atti, dagli avv. ti Carmine
Gruosso e Anna Attanasio ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Roma, presso il Palazzo di Città – settore CA;
APPELLANTE
E
1 , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale su , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 10 marzo 2025, dall'avv.
Orietta Lettieri ed elettivamente domiciliato in Altavilla Silentina alla Via
Biserta n. 7, presso lo studio professionale del proprio difensore;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2024, il , Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, ha proposto appello innanzi a questo
Tribunale avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Salerno,
contrassegnata da numero 272 del 2024 e pubblicata il 6 febbraio del 2024, in virtù della quale – a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale 124 del 2022 - era stato condannato al risarcimento del danno patito da in conseguenza di una caduta, cagionata – secondo la Persona_1
prospettazione - da una disconnessione del manto stradale.
In particolare, la parte appellante ha dedotto: a) di non essersi costituito nel processo svolto dinanzi al giudice di pace e di aver appreso EL svolgimento
EL stesso solo successivamente all'adozione della pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti, in virtù della trasmissione attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, in data 3 maggio 2024, dell'ordinanza di correzione di errore materiale affettante la pronuncia innanzi indicata [“In data
3 maggio 2024 perveniva al una nota PEC (acquisita al Parte_1
prot. n. 104328/2024 e che si produce) con allegata un'ordinanza resa ai sensi
dell'art. 288 c.p.c. nel procedimento di correzione materiale della pure
allegata sentenza n. 272/2024 emessa dal Giudice dr.ssa Cerullo (relativa a
una causa iscritta al R.G. n. 124/2022) trasmessa dal difensore dell'odierna
2 parte appellata “...per richiedervi il pagamento delle somme di cui alla
sentenza…”]; b) la radicale e insanabile nullità della sentenza di primo grado,
in ragione dell'invalidità del procedimento di notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, atto notificato all'indirizzo dell'CA distrettuale EL ST piuttosto che a quello dell'ente locale,
estratto dal cd. c) che l'invalidità rappresentata aveva integrato un Pt_2
“caso scolastico di notifica inesistente, così qualificabile siccome effettuata in
un luogo (virtuale, trattandosi del domicilio digitale) e a un soggetto
(l'CA EL ST di Salerno) privi di ogni relazione con l'effettivo
destinatario (il )”. Parte_1
Congiuntamente all'impugnazione, l'appellante ha pure proposto un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in data 10 marzo Controparte_1
2025, riconoscendo il vizio di notificazione censurato dalla parte appellante –
vizio asseritamente determinato dalla commissione di un errore materiale - ed evidenziando che l'accertata nullità della sentenza avrebbe imposto al
Tribunale la rimessione del processo al giudice di pace (l'appellato ha così
concluso: “Accertare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio
di primo grado per errato indirizzo pec, e, per l'effetto annullare, la sentenza
impugnata e disporre il rinvio della causa al Giudice di Pace di Salerno,
affinché il giudizio possa svolgersi nel rispetto del principio del
contraddittorio”).
Una volta accolta l'istanza di sospensione formulata dal , Parte_1
la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.,
3 all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
In limine, va rilevata l'ammissibilità del gravame, in quanto tempestivamente proposto entro il termine perentorio cd. lungo di sei mesi dalla conoscenza della sentenza qui in scrutinio. Ed infatti, in mancanza della rituale notifica della sentenza di primo grado (si è già argomentato, per accogliere l'istanza cautelare, che la trasmissione della sentenza resa dal giudice di pace ha rappresentato un passaggio procedimentale funzionale solo alla ricostruzione della volontà correttiva del giudicante espressa nell'ordinanza ex art. 288
c.p.c., ordinanza che ha costituito, a ben vedere, l'unico atto effettivamente notificato all'ente locale), il termine decadenziale semestrale imposto dall'art. 327 c.p.c. decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, non già
dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, potendo costui solo in tale frangente avere contezza del suo contenuto e dell'opportunità di dolersene tramite l'impugnazione, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza [si vedano ex multis
Cass. n. 17236 del 2013; Cass. n. 532 del 2020; Cass. n. 36387 del 2021 (“La
prima ragione è che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un
atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c.: ma
anche la rimessione in termini non può essere domandata sine die, ma va
richiesta entro i termini e con le forme previsti dall'ordinamento processuale.
Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte
incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta
al termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto
conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole”)].
4 Nel caso di specie, la “conoscenza di fatto” dell'impugnata sentenza può essere ricondotta al momento di ricezione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, in data 3 maggio 2024. Da tale momento va, allora, calcolato il termine di decadenza di sei mesi previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 327 c.p.c., termine che, dunque – considerato il cd. periodo di sospensione feriale dei termini processuali -, non risulta (inutilmente) decorso al momento della proposizione del gravame che ci impegna (scadenza individuabile nel giorno 4 dicembre 2024).
Ancora, deve pure osservarsi che non osta alla delibazione dell'impugnazione la prospettazione esclusiva di un vizio di rito, atteso che detto vizio, scilicet
l'invalidità del procedimento di notificazione della citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace, è idoneo a determinare la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (si confrontino ex plurimis Cass. sez.
un. n. 12541 del 1998; Cass. n. 6031 del 2007; Cass. n. 2053 del 2010; Cass.
n. 24612 del 2015 Cass. n. 2566 del 2017; Cass. n. 402 del 2019).
Tanto chiarito, la rimessione degli atti al giudice di pace – soluzione propugnata anche dalla parte appellata – è l'esito cui questo Tribunale deve necessariamente addivenire.
La sentenza è, infatti, nulla in ragione della nullità della notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace e ciò, sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 354 c.p.c. ratione temporis applicabile all'impugnazione qui in scrutinio (si veda infra), impone – come già accennato – la rimessione della causa all'Ufficio del giudice di pace
La declaratoria di nullità della notificazione prende le mosse dalla disposizione normativa di cui all'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale,
5 nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si
svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli
arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni EL ST presso
l'ufficio dell'CA EL ST nel cui distretto ha sede l'Autorità
giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro
competente”.
Questa disposizione – letta in modo coordinato con l'art. 1 del r.d. cit. che affidata al patrocinio obbligatorio dell'CA EL ST solo le amministrazioni EL ST, anche se organizzate ad ordinamento autonomo –
consente di condividere la doglianza dell'appellante, dovendosi affermare l'invalidità della notificazione svolta all'indirizzo della ridetta CA
(circostanza ammessa dall'appellato) al fine di citare in giudizio un ente locale
(si veda, in ogni caso, la relazione di notificazione allegata alla citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace prodotta dalla parte appellante), presso il cui indirizzo, ex adverso, avrebbe dovuto essere effettuata la notificazione,
anche nell'ipotesi di cd. patrocinio autorizzato dell'CA EL ST (si veda ex multis Cass. sez. un. n. 10700 del 2006).
Posta l'invalidità della notificazione, di certo non coglie nel segno la riconduzione EL stato patologico riscontrato entro la categoria generale dell'inesistenza.
Come noto, infatti, “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che
in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga
posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni
altra ipotesi di difformità dal moEL legale nella categoria della nullità”
(Cass. sez. un. n. 14917 del 2016).
6 In particolare, è stato osservato che la notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento articolato in fasi. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtu' dei quali, cioè,
la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge.
Deve essere, dunque, superata la tesi che include in tale moEL legale,
facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice [si confronti Cass. sez. un. cit. punto 2.6 motiv.; secondo principio di diritto espresso: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene
7 eseguita – nella specie l'indirizzo non attiene agli elementi costitutivi
essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto
luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col
destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullita' dell'atto, come tale
sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento EL scopo, a seguito
della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di
eccepire la nullita'), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione,
effettuata spontaneamente dalla pane stessa oppure su ordine del giudice ai
sensi dell'art. 291 c.p.c.”].
Pertanto, l'inemendabile vizio dell'inesistenza della notificazione può
predicarsi esclusivamente allorquando sia mancante un segmento costitutivo del procedimento di notificazione, ossia nelle ipotesi in cui manchi la notifica,
la stessa non venga effettuata dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto qualificato per compiere tale atto oppure in caso in cui non si realizza la consegna, in quanto l'atto viene restituito semplicemente e puramente al notificante. Tutti gli altri tipi di vizi generano uno stato patologico di nullità (si confrontino, ancora, Cass. n. 10887 del 2020; Cass. n. 21130 del 2017; Cass.
n. 17980 del 2017; Cass. n. 10390 del 2017; si vedano in relazione al profilo del collegamento col destinatario della notifica anche Cass. n. 10846 del 2018;
Cass. n. 5663 del 2018).
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, in accoglimento del motivo d'impugnazione promosso (si confronti Cass. n. 30485 del 2022),
deve predicarsi la nullità – non sanata nel corso del giudizio di primo grado -
della notificazione della citazione del , non costituitosi Parte_1
dinanzi al giudice di pace, notificazione invalidamente eseguita presso l'indirizzo dell'ufficio dell'CA distrettuale EL ST anziché presso
8 l'indirizzo (p.e.c.) dell'ente locale (si veda, ancora una volta, la relazione di notificazione della citazione dinanzi al giudice di pace elaborata il 19 ottobre
2021 ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma primo [“Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo (…), pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo
giudice”], ratione temporis applicabile all'impugnazione che ci occupa [la norma in parola risulta introdotta dall'art. 3, comma 26, lett. n), del d.lgs. 10
ottobre 2022, n. 149 (l'art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – che detta le regole per l'applicazione della norma, id est la disciplina transitoria - come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, al comma quarto, che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e
quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura
civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni
proposte successivamente al 28 febbraio 2023”)].
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite.
Sul punto, è noto che, nell'ipotesi di declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza ex art. 354, comma primo c.p.c., è doverosa per il giudice del gravame la liquidazione delle sole spese di tale grado di giudizio
(si vedano Cass. ord. n. 14495 del 2017 e, in precedenza, Cass. n. 11141 del
1998).
Orbene, il Tribunale ritiene potersi compensare per la metà le spese processuali in relazione al giudizio di appello, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del
9 2008), valorizzando, chiaramente, l'assenza di (immediate) reazioni difensive dell'appellato a fronte EL specifico motivo d'impugnazione sviluppato nell'interesse dell'ente locale. Tanto precisato, la liquidazione delle spese viene fatta per l'intero nel dispositivo in considerazione del disputatum [nella citazione dinanzi al giudice di pace viene, chiaramente, inserita una cd.
clausola di contenimento dell'ammontare della domanda, fissato in euro
5.000,00; è noto, sul punto, il principio per il quale l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento") ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza (Cass. n. 29019 del 2023; Cass. n.
36897 del 2021)], delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, anche in relazione alla fase cautelare instaurata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni
10 EL scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Non può procedersi, invece, alla regolamentazione degli oneri di lite afferenti al primo grado di giudizio [regolamentazione che, almeno in linea generale, è
astrattamente possibile, come affermato nella giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 16765 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 11865 del 2021)], non avendo il svolto alcuna attività difensiva dinanzi al giudice Parte_1
di pace. In ogni caso, non appare opportuna la definitiva regolamentazione delle spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, necessitante, pur sempre, di una valutazione complessiva della vicenda processuale (si confronti Cass. n. 11865 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso nell'interesse del e, Parte_1
per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza pronunciata dal giudice di Pace di Salerno in data 6 febbraio 2024, contrassegnata da numero
272 del 2024, emessa all'esito del procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 124 del 2022;
2) dispone la rimessione della causa all'Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno;
3) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite Controparte_1
sostenuti dal in relazione al presente grado di Parte_1
11 giudizio, oneri liquidati, per l'intero, in euro 174,00 per esborsi documentati ed euro 2.000,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge,
compensando tra le parti la residua metà;
4) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite relative al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace.
Così deciso in Salerno in data 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
12
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024 in data 10 ottobre 2024 al numero 7601 avente per oggetto l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Salerno contrassegnata
da numero 272 del 2024 depositata in data 6 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento iscritto al ruolo generale dell'anno 2022 al numero 124 (avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità)
TRA
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso, giusta procura generale alle liti allegata in atti, dagli avv. ti Carmine
Gruosso e Anna Attanasio ed elettivamente domiciliato in Salerno alla via
Roma, presso il Palazzo di Città – settore CA;
APPELLANTE
E
1 , in qualità di genitore esercente la responsabilità Controparte_1
genitoriale su , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Persona_1
allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 10 marzo 2025, dall'avv.
Orietta Lettieri ed elettivamente domiciliato in Altavilla Silentina alla Via
Biserta n. 7, presso lo studio professionale del proprio difensore;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2024, il , Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, ha proposto appello innanzi a questo
Tribunale avverso la sentenza emessa dal giudice di pace di Salerno,
contrassegnata da numero 272 del 2024 e pubblicata il 6 febbraio del 2024, in virtù della quale – a definizione del procedimento recante numero di ruolo generale 124 del 2022 - era stato condannato al risarcimento del danno patito da in conseguenza di una caduta, cagionata – secondo la Persona_1
prospettazione - da una disconnessione del manto stradale.
In particolare, la parte appellante ha dedotto: a) di non essersi costituito nel processo svolto dinanzi al giudice di pace e di aver appreso EL svolgimento
EL stesso solo successivamente all'adozione della pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti, in virtù della trasmissione attraverso un messaggio di posta elettronica certificata, in data 3 maggio 2024, dell'ordinanza di correzione di errore materiale affettante la pronuncia innanzi indicata [“In data
3 maggio 2024 perveniva al una nota PEC (acquisita al Parte_1
prot. n. 104328/2024 e che si produce) con allegata un'ordinanza resa ai sensi
dell'art. 288 c.p.c. nel procedimento di correzione materiale della pure
allegata sentenza n. 272/2024 emessa dal Giudice dr.ssa Cerullo (relativa a
una causa iscritta al R.G. n. 124/2022) trasmessa dal difensore dell'odierna
2 parte appellata “...per richiedervi il pagamento delle somme di cui alla
sentenza…”]; b) la radicale e insanabile nullità della sentenza di primo grado,
in ragione dell'invalidità del procedimento di notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, atto notificato all'indirizzo dell'CA distrettuale EL ST piuttosto che a quello dell'ente locale,
estratto dal cd. c) che l'invalidità rappresentata aveva integrato un Pt_2
“caso scolastico di notifica inesistente, così qualificabile siccome effettuata in
un luogo (virtuale, trattandosi del domicilio digitale) e a un soggetto
(l'CA EL ST di Salerno) privi di ogni relazione con l'effettivo
destinatario (il )”. Parte_1
Congiuntamente all'impugnazione, l'appellante ha pure proposto un'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal giudice di pace ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in data 10 marzo Controparte_1
2025, riconoscendo il vizio di notificazione censurato dalla parte appellante –
vizio asseritamente determinato dalla commissione di un errore materiale - ed evidenziando che l'accertata nullità della sentenza avrebbe imposto al
Tribunale la rimessione del processo al giudice di pace (l'appellato ha così
concluso: “Accertare la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio
di primo grado per errato indirizzo pec, e, per l'effetto annullare, la sentenza
impugnata e disporre il rinvio della causa al Giudice di Pace di Salerno,
affinché il giudizio possa svolgersi nel rispetto del principio del
contraddittorio”).
Una volta accolta l'istanza di sospensione formulata dal , Parte_1
la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.,
3 all'esito della quale il Tribunale ha dato lettura della presente sentenza in assenza delle parti.
In limine, va rilevata l'ammissibilità del gravame, in quanto tempestivamente proposto entro il termine perentorio cd. lungo di sei mesi dalla conoscenza della sentenza qui in scrutinio. Ed infatti, in mancanza della rituale notifica della sentenza di primo grado (si è già argomentato, per accogliere l'istanza cautelare, che la trasmissione della sentenza resa dal giudice di pace ha rappresentato un passaggio procedimentale funzionale solo alla ricostruzione della volontà correttiva del giudicante espressa nell'ordinanza ex art. 288
c.p.c., ordinanza che ha costituito, a ben vedere, l'unico atto effettivamente notificato all'ente locale), il termine decadenziale semestrale imposto dall'art. 327 c.p.c. decorre, per la parte rimasta incolpevolmente contumace, non già
dalla pubblicazione della sentenza, ma dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza anche solo di fatto della decisione sfavorevole, potendo costui solo in tale frangente avere contezza del suo contenuto e dell'opportunità di dolersene tramite l'impugnazione, a nulla rilevando quando essa abbia acquisito la prova della non colpevolezza della decadenza [si vedano ex multis
Cass. n. 17236 del 2013; Cass. n. 532 del 2020; Cass. n. 36387 del 2021 (“La
prima ragione è che la parte incolpevolmente decaduta dal compimento di un
atto processuale ha diritto di essere rimessa in termini, ex art. 153 c.p.c.: ma
anche la rimessione in termini non può essere domandata sine die, ma va
richiesta entro i termini e con le forme previsti dall'ordinamento processuale.
Calato nella materia delle impugnazioni, tale principio comporta che la parte
incolpevolmente decaduta dal diritto di impugnare resta pur sempre soggetta
al termine di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dal momento in cui abbia avuto
conoscenza di fatto del provvedimento ad essa sfavorevole”)].
4 Nel caso di specie, la “conoscenza di fatto” dell'impugnata sentenza può essere ricondotta al momento di ricezione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, in data 3 maggio 2024. Da tale momento va, allora, calcolato il termine di decadenza di sei mesi previsto dalla disposizione normativa di cui all'art. 327 c.p.c., termine che, dunque – considerato il cd. periodo di sospensione feriale dei termini processuali -, non risulta (inutilmente) decorso al momento della proposizione del gravame che ci impegna (scadenza individuabile nel giorno 4 dicembre 2024).
Ancora, deve pure osservarsi che non osta alla delibazione dell'impugnazione la prospettazione esclusiva di un vizio di rito, atteso che detto vizio, scilicet
l'invalidità del procedimento di notificazione della citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace, è idoneo a determinare la rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (si confrontino ex plurimis Cass. sez.
un. n. 12541 del 1998; Cass. n. 6031 del 2007; Cass. n. 2053 del 2010; Cass.
n. 24612 del 2015 Cass. n. 2566 del 2017; Cass. n. 402 del 2019).
Tanto chiarito, la rimessione degli atti al giudice di pace – soluzione propugnata anche dalla parte appellata – è l'esito cui questo Tribunale deve necessariamente addivenire.
La sentenza è, infatti, nulla in ragione della nullità della notificazione dell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace e ciò, sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 354 c.p.c. ratione temporis applicabile all'impugnazione qui in scrutinio (si veda infra), impone – come già accennato – la rimessione della causa all'Ufficio del giudice di pace
La declaratoria di nullità della notificazione prende le mosse dalla disposizione normativa di cui all'art. 11, comma primo, del r.d. n. 1611 del 1933, secondo cui “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale,
5 nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si
svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli
arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni EL ST presso
l'ufficio dell'CA EL ST nel cui distretto ha sede l'Autorità
giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro
competente”.
Questa disposizione – letta in modo coordinato con l'art. 1 del r.d. cit. che affidata al patrocinio obbligatorio dell'CA EL ST solo le amministrazioni EL ST, anche se organizzate ad ordinamento autonomo –
consente di condividere la doglianza dell'appellante, dovendosi affermare l'invalidità della notificazione svolta all'indirizzo della ridetta CA
(circostanza ammessa dall'appellato) al fine di citare in giudizio un ente locale
(si veda, in ogni caso, la relazione di notificazione allegata alla citazione introduttiva dinanzi al giudice di pace prodotta dalla parte appellante), presso il cui indirizzo, ex adverso, avrebbe dovuto essere effettuata la notificazione,
anche nell'ipotesi di cd. patrocinio autorizzato dell'CA EL ST (si veda ex multis Cass. sez. un. n. 10700 del 2006).
Posta l'invalidità della notificazione, di certo non coglie nel segno la riconduzione EL stato patologico riscontrato entro la categoria generale dell'inesistenza.
Come noto, infatti, “l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che
in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga
posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni
altra ipotesi di difformità dal moEL legale nella categoria della nullità”
(Cass. sez. un. n. 14917 del 2016).
6 In particolare, è stato osservato che la notificazione è solitamente definita come una sequenza di atti, un procedimento articolato in fasi. Gli elementi costitutivi imprescindibili di tale procedimento vanno individuati: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere l'attività stessa, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtu' dei quali, cioè,
la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La presenza di detti requisiti, che possono definirsi strutturali, va ritenuta idonea ai fini della riconoscibilità dell'atto come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge.
Deve essere, dunque, superata la tesi che include in tale moEL legale,
facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del "collegamento" (o del "riferimento") tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un elemento che si colloca fuori del perimetro strutturale della notificazione e la cui assenza ricade nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice [si confronti Cass. sez. un. cit. punto 2.6 motiv.; secondo principio di diritto espresso: “Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene
7 eseguita – nella specie l'indirizzo non attiene agli elementi costitutivi
essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto
luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col
destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullita' dell'atto, come tale
sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento EL scopo, a seguito
della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di
eccepire la nullita'), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione,
effettuata spontaneamente dalla pane stessa oppure su ordine del giudice ai
sensi dell'art. 291 c.p.c.”].
Pertanto, l'inemendabile vizio dell'inesistenza della notificazione può
predicarsi esclusivamente allorquando sia mancante un segmento costitutivo del procedimento di notificazione, ossia nelle ipotesi in cui manchi la notifica,
la stessa non venga effettuata dall'ufficiale giudiziario o da altro soggetto qualificato per compiere tale atto oppure in caso in cui non si realizza la consegna, in quanto l'atto viene restituito semplicemente e puramente al notificante. Tutti gli altri tipi di vizi generano uno stato patologico di nullità (si confrontino, ancora, Cass. n. 10887 del 2020; Cass. n. 21130 del 2017; Cass.
n. 17980 del 2017; Cass. n. 10390 del 2017; si vedano in relazione al profilo del collegamento col destinatario della notifica anche Cass. n. 10846 del 2018;
Cass. n. 5663 del 2018).
In definitiva, alla stregua delle osservazioni che precedono, in accoglimento del motivo d'impugnazione promosso (si confronti Cass. n. 30485 del 2022),
deve predicarsi la nullità – non sanata nel corso del giudizio di primo grado -
della notificazione della citazione del , non costituitosi Parte_1
dinanzi al giudice di pace, notificazione invalidamente eseguita presso l'indirizzo dell'ufficio dell'CA distrettuale EL ST anziché presso
8 l'indirizzo (p.e.c.) dell'ente locale (si veda, ancora una volta, la relazione di notificazione della citazione dinanzi al giudice di pace elaborata il 19 ottobre
2021 ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994).
Conseguentemente, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma primo [“Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto
introduttivo (…), pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo
giudice”], ratione temporis applicabile all'impugnazione che ci occupa [la norma in parola risulta introdotta dall'art. 3, comma 26, lett. n), del d.lgs. 10
ottobre 2022, n. 149 (l'art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022 – che detta le regole per l'applicazione della norma, id est la disciplina transitoria - come sostituito dall'art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, al comma quarto, che “Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e
quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura
civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni
proposte successivamente al 28 febbraio 2023”)].
Da ultimo, occorre disciplinare le spese di lite.
Sul punto, è noto che, nell'ipotesi di declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della sentenza ex art. 354, comma primo c.p.c., è doverosa per il giudice del gravame la liquidazione delle sole spese di tale grado di giudizio
(si vedano Cass. ord. n. 14495 del 2017 e, in precedenza, Cass. n. 11141 del
1998).
Orbene, il Tribunale ritiene potersi compensare per la metà le spese processuali in relazione al giudizio di appello, in ragione della sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste (si vedano Corte cost. n. 77 del 2018 e Cass. sez. un. n. 20598 del
9 2008), valorizzando, chiaramente, l'assenza di (immediate) reazioni difensive dell'appellato a fronte EL specifico motivo d'impugnazione sviluppato nell'interesse dell'ente locale. Tanto precisato, la liquidazione delle spese viene fatta per l'intero nel dispositivo in considerazione del disputatum [nella citazione dinanzi al giudice di pace viene, chiaramente, inserita una cd.
clausola di contenimento dell'ammontare della domanda, fissato in euro
5.000,00; è noto, sul punto, il principio per il quale l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento") ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza (Cass. n. 29019 del 2023; Cass. n.
36897 del 2021)], delle questioni oggetto di trattazione, di non particolare complessità, e dell'attività difensiva concretamente svolta, anche in relazione alla fase cautelare instaurata ai sensi dell'art. 283 c.p.c., elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi. Peraltro, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è
soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni
10 EL scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass. 19989 del 2021; Cass. n. 21848 del
2022)].
Non può procedersi, invece, alla regolamentazione degli oneri di lite afferenti al primo grado di giudizio [regolamentazione che, almeno in linea generale, è
astrattamente possibile, come affermato nella giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 16765 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 11865 del 2021)], non avendo il svolto alcuna attività difensiva dinanzi al giudice Parte_1
di pace. In ogni caso, non appare opportuna la definitiva regolamentazione delle spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, necessitante, pur sempre, di una valutazione complessiva della vicenda processuale (si confronti Cass. n. 11865 cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
1) accoglie l'appello promosso nell'interesse del e, Parte_1
per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza pronunciata dal giudice di Pace di Salerno in data 6 febbraio 2024, contrassegnata da numero
272 del 2024, emessa all'esito del procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 124 del 2022;
2) dispone la rimessione della causa all'Ufficio del Giudice di Pace di
Salerno;
3) condanna alla rifusione della metà degli oneri di lite Controparte_1
sostenuti dal in relazione al presente grado di Parte_1
11 giudizio, oneri liquidati, per l'intero, in euro 174,00 per esborsi documentati ed euro 2.000,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
c.p.a., se dovute, e rimborso delle spese generali come per legge,
compensando tra le parti la residua metà;
4) dichiara non doversi provvedere sulle spese di lite relative al giudizio svolto dinanzi al giudice di pace.
Così deciso in Salerno in data 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
12