Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2021, proposto da
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Annoni, Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Taranto, Sindaco del Comune di Taranto, Quale Ufficiale del Governo, Arpa Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente, non costituiti in giudizio;
Ispra, Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
nei confronti
Acciaierie D'Italia S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Comunicazione del Comune di Taranto del 24 febbraio 2021, avente a oggetto: “Ordinanza Sindacale n. 15 del 27.02.2020 - rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche – Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività. Richiesta cronoprogramma attività”;
- nonché, di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, e con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ispra e di Ministero della Transizione Ecologica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. NT CA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame ILVA S.p.A. in a.s. ha impugnato gli atti e i provvedimenti di cui in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento deducendo:
violazione dell’art. 1 L. 241/90 e successive modificazioni;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e manifesta ingiustizia;
illegittimità derivata dall’illegittimità dell’ordinanza sindacale n. 15 del 2020;
violazione artt. 1 e ss. del D.Lgs. 155/2010e artt. 3 ter e 301 del D.Lgs. 152/06, nonché travisamento ed illogicità e difetto di motivazione.
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.
Con atto depositato il 9 febbraio 2026 la Società ricorrente, in relazione all’intervenuto annullamento della presupposta ordinanza sindacale 15/2020 giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 4802/2021, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in esame.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ricorrono giustificati motivi per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT CA, Presidente, Estensore
Silvio Giancaspro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NT CA |
IL SEGRETARIO