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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15557/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Luciana PETRELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, viale XII Giugno, n. 7, RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 14 Parte_1 Parte_2 settembre 1991 a Bologna. Dall'unione sono nati , il 18 aprile 1995, e , il 21 giugno 1997. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 835/2021 pubblicata il 2 aprile 2021. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato posto a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora a somma mensile di 1200,00 euro a titolo di Pt_2 assegno divorzile somma poi successivamente ridotta a 300,00 euro così come previsto nel predetto provvedimento. Con ricorso congiunto depositato il 4 novembre 2025, le parti hanno chiesto che sia revocato l'assegno divorzile a fare data dalla sottoscrizione dell'atto notarile con il quale pagina 1 di 3 il signor cederà alla signora la sua quota di proprietà Parte_1 Pt_2 dell'immobile “E”- sito nel Condominio “Tanca Vela II”, piano terra, San Francesc Formentera, Isole Baleari (Spagna). Il 9 dicembre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 4 e il 5 novembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 835/2021 pubblicata il 2 aprile 2021 1) a far data dalla sottoscrizione di atto notarile con cui il signor Parte_1 rinuncerà alla sua quota di proprietà e contestualmente cederà alla signora Pt_2 dell'immobile “E”- sito nel Condominio “Tanca Vela II”, piano terra, San Francesc Formentera, Isole Baleari (Spagna), revoca l'assegno divorzile dovuto dal signor lla signora Parte_1 Pt_2
2) prende atto che le parti hanno concordato che detto trasferimento avverrà tramite atto notarile di rinuncia alla comproprietà, sul valore concordato di 295 mila euro, quale 50% del prezzo originario acquisto indicato in rogito;
3) prende atto che le parti hanno concordato che a fronte di tale rinuncia e trasferimento quota, la signora si riconosce obbligata al pagamento della somma di Pt_2
300.000,00 euro, somma che verserà al cedente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, detratte le spese di manutenzione previste per il corrente anno e le mensilità di assegno divorzile non corrisposte;
sarà pertanto da Lei trasmessa la somma di 295.000,00 euro tramite tre bonifici bancari entro la data dell'atto di cessione, mentre il residuo verrà conferito con successivo bonifico al termine dei conteggi di cui sopra;
4) prende atto che, con il puntuale adempimento della clausola predetta, le parti dichiarano di aver così regolamentato e definito ad oggi il rapporto divorzile tra loro in essere e, in particolar modo, riconoscono che nella quantificazione del valore di cessione, inferiore al valore della quota ceduta, si è tenuto conto della rinuncia della signora ll'assegno divorzile;
trattandosi di rinuncia e trasferimento di quota Pt_2
pagina 2 di 3 immobiliare verso rinuncia di assegno divorzile, si attesta che tali atti costituiscono elementi funzionali, imprescindibili ed indispensabili ai fini della risoluzione bonaria della modifica delle condizioni di divorzio, in ogni caso soggetti ai benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987;
5) prende atto che le parti hanno concordato di suddividere le spese per il trasferimento immobiliare in ragione del 50% ciascuno;
6) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Francesca NERI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi in giudizio dall' Avv. Luciana PETRELLA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, viale XII Giugno, n. 7, RICORRENTI
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio il 14 Parte_1 Parte_2 settembre 1991 a Bologna. Dall'unione sono nati , il 18 aprile 1995, e , il 21 giugno 1997. Per_1 Per_2
La cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 835/2021 pubblicata il 2 aprile 2021. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato posto a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora a somma mensile di 1200,00 euro a titolo di Pt_2 assegno divorzile somma poi successivamente ridotta a 300,00 euro così come previsto nel predetto provvedimento. Con ricorso congiunto depositato il 4 novembre 2025, le parti hanno chiesto che sia revocato l'assegno divorzile a fare data dalla sottoscrizione dell'atto notarile con il quale pagina 1 di 3 il signor cederà alla signora la sua quota di proprietà Parte_1 Pt_2 dell'immobile “E”- sito nel Condominio “Tanca Vela II”, piano terra, San Francesc Formentera, Isole Baleari (Spagna). Il 9 dicembre 2025 la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 4 e il 5 novembre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
a parziale modifica della sentenza n. 835/2021 pubblicata il 2 aprile 2021 1) a far data dalla sottoscrizione di atto notarile con cui il signor Parte_1 rinuncerà alla sua quota di proprietà e contestualmente cederà alla signora Pt_2 dell'immobile “E”- sito nel Condominio “Tanca Vela II”, piano terra, San Francesc Formentera, Isole Baleari (Spagna), revoca l'assegno divorzile dovuto dal signor lla signora Parte_1 Pt_2
2) prende atto che le parti hanno concordato che detto trasferimento avverrà tramite atto notarile di rinuncia alla comproprietà, sul valore concordato di 295 mila euro, quale 50% del prezzo originario acquisto indicato in rogito;
3) prende atto che le parti hanno concordato che a fronte di tale rinuncia e trasferimento quota, la signora si riconosce obbligata al pagamento della somma di Pt_2
300.000,00 euro, somma che verserà al cedente alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento, detratte le spese di manutenzione previste per il corrente anno e le mensilità di assegno divorzile non corrisposte;
sarà pertanto da Lei trasmessa la somma di 295.000,00 euro tramite tre bonifici bancari entro la data dell'atto di cessione, mentre il residuo verrà conferito con successivo bonifico al termine dei conteggi di cui sopra;
4) prende atto che, con il puntuale adempimento della clausola predetta, le parti dichiarano di aver così regolamentato e definito ad oggi il rapporto divorzile tra loro in essere e, in particolar modo, riconoscono che nella quantificazione del valore di cessione, inferiore al valore della quota ceduta, si è tenuto conto della rinuncia della signora ll'assegno divorzile;
trattandosi di rinuncia e trasferimento di quota Pt_2
pagina 2 di 3 immobiliare verso rinuncia di assegno divorzile, si attesta che tali atti costituiscono elementi funzionali, imprescindibili ed indispensabili ai fini della risoluzione bonaria della modifica delle condizioni di divorzio, in ogni caso soggetti ai benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987;
5) prende atto che le parti hanno concordato di suddividere le spese per il trasferimento immobiliare in ragione del 50% ciascuno;
6) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese di lite. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 10 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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