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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3374/2017 RG, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gerardo Pisapia con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Viviani con il quale elettivamente domicilia come in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/03/2023, le Parte_1
in persona del l.r.p.t., convenivano in giudizio dinanzi a
[...] codesto Spett.le Tribunale di Salerno l' chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia assicurativa (già Controparte_1
per l'inadempimento contrattuale per mala gestio ex Controparte_2 art. 1176, 1218, 1223, 1375, 1882, 1917 nei confronti dell'attrice per tutte le motivazioni esposte nella premessa del libello introduttivo;
2) Per l'effetto, condannare l' (già al Controparte_1 Controparte_2
1 rimborso della complessiva somma di € 27.800,17 in favore dell'attrice per essere stata la stessa costretta a corrispondere personalmente tale importo alla SInora
a titolo di lesioni subite all'interno della struttura Parte_2 [...] in data 25/06/2010, somma comprensiva anche degli onorari del proprio Pt_1 difensore;
3)Condannare, altresì, la compagnia assicurativa (già CP_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'assicurata Controparte_2 in relazione alla vicenda in oggetto, risarcimento che si Pt_1 Parte_1 quantifica in € 5.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o da quantificarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante;
4)
Condannare l' (già al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese e del compenso professionale, con maggiorazione per rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'attrice per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.; 5) In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi 1-2-4-5 e
6 della premessa dell'atto di citazione, indicandosi quale teste il SI. Tes_1
residente in [...]; 6) Parimenti in via istruttoria, ordinare
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al sinistro n.
7/889/2010/44183 da parte della (già Controparte_1 [...]
; 7) Con riserva di ogni e ulteriore richiesta istruttoria all'esito Controparte_2 ed in dipendenza della costituzione del convenuto e del suo comportamento processuale”.-
Si costituiva l' -con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta impugnando l'avversa domanda della quale eccepiva l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto, così come eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163, nn.
3-4 c.p.c. Quindi, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:“1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, attesa l'assoluta indeterminatezza della domanda;
2) Nel merito, verificata la legittimazione processuale delle parti a pena di inammissibilità della domanda, rigettare la stessa così come formulata, poiché del tutto infondata, oltre che non provata, in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della richiesta, ridurre il quantum nei limiti di quanto rigorosamente provato ed in ragione della evidente corresponsabilità
2 dell'attore nella produzione dell'evento; 4) Per l'effetto, condannare l'attore alla refusione delle spese di giustizia;
5) In via istruttoria, si impugna e contesta la prova testimoniale così come richiesta da controparte in quanto inammissibile poiché generica, superflua e riferita a circostanze da provarsi a mezzo documenti e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sugli stessi capitoli di prova e con i medesimi testi;
6) Con espressa riserva di formulare nei modi e nei termini di legge tutte quelle richieste, anche istruttorie, che l'atteggiamento processuale di controparte renderà necessarie”.-
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste. Dopo le restrizioni covid la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.10.2024 concedendo termine per il deposito di note conclusionali. Per eSIenze di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------------
La domanda è fondata e merita di essere accolta .-
La norma di cui all'art.1917 c.c. prevede che “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”. Si parla, così, di mala gestio quando l'assicuratore della responsabilità civile assume una condotta processuale ed extraprocessuale dilatoria, inattiva, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.
L'assicuratore, infatti, una volta posto a conoscenza del “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione” deve attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio del dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza.
L'inosservanza dell'obbligo di diligenza, comporta la responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, anche oltre il limite del massimale di assicurazione. In particolare e nello specifico, “si parla di mala gestio propria - relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante- in presenza del
3 rifiuto senza giustificato motivo, ovvero del colposo ritardo, nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell'assicuratore con riferimento al momento in cui l'assicuratore è stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale (o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno) a disposizione del danneggiato, ovvero ha omesso di concludere favorevoli accordi transattivi, con conseguente obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato” (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 1607/2014; Cass. Civ. Civ., sent. n.
15397/2010). Nella stessa direzione, si è osservato in giurisprudenza che
“l'assicuratore è responsabile per mala gestio anche quando rifiuti in modo ingiustificato, da valutare con prognosi ex ante, una transazione ragionevole e vantaggiosa per l'assicurato, non dando una risposta tempestiva a tale proposta, ovvero qualora la rigetti sulla base di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve” (Cass. Civ., sent. n. 1083/2011). “Perché sorga una responsabilità contrattuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato” (Cfr. Cass., sent. n. 11908/2008; Cass., sent. n.
22317/2007).
Nel caso che occupa la all'epoca del sinistro occorso alla Parte_1 SI.ra (25/06/2010), era assicurata per i danni ai terzi avventori della Pt_2 propria struttura con la (polizza n. 100107576), pagando PA regolarmente il relativo premio annuale.
L'attrice ritualmente comunicava e trasmetteva, alla propria compagnia assicurativa tanto la richiesta Controparte_4 di risarcimento danni della predetta SI.ra (in data 06/07/2010) ai fini Pt_2 dell'apertura del sinistro e della conseguente istruttoria, quanto il successivo atto di citazione per risarcimento danni della SI.ra , ricevuto dalla Pt_2 [...] in data 23/03/2011.- Parte_1
4 Pertanto, non può accogliersi l'eccezione circa la mancata conoscenza dell'atto di citazione promosso dalla SI.ra , tanto da impedire la gestione della lite in Pt_2 nome dell'assicurato-danneggiante.-
La non ha curato accordi transattivi e, comunque ed in ogni Controparte_2 caso, non ha diligentemente curato l'istruttoria del sinistro de quo, né tanto meno ha provveduto alla gestione della lite, in palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione ex art. 1917 c.c..-
A cagione della gestione negligente della vicenda in commento, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, da parte della (odierna PA
, la ha dovuto corrispondere in favore Controparte_5 Parte_1 della SI.ra e del proprio difensore –in forza della sentenza n. Parte_2
1323/2016 del Tribunale di Salerno e di pedissequo atto di precetto, notificati in data 09/11/2016- la somma complessiva di € 27.800,17.-
Ne è derivato grave pregiudizio alla società attrice che ha dovuto sostenere integralmente di tasca propria le onerose conseguente economiche della mala gestio del sinistro del 25/06/2010 da parte della propria compagnia assicurativa, pur avendo sempre diligentemente adempiuto agli obblighi gravanti su di sé -quali il pagamento dei premi relativi alla polizza assicurativa 100107576 e l'obbligo di denuncia all'assicuratore dei sinistri occorsi- e vantando, Controparte_6
di contro, pur procedendo all'apertura del sinistro (identificato con il n.
[...]
7/0889/2010/0044183), e pur essendo stata posta nelle migliori condizioni di valutare la fondatezza della richiesta risarcitoria della danneggiata, ha, tuttavia, omesso di mettere a disposizione della SI.ra le somme necessarie ed idonee Pt_2
a risarcire il danno dalla medesima subito.
L'attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione all'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta compagnia assicuratrice ex art. 1176, 1218, 1223, 1375, 1882, 1917 per mala gestio, per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede, per non aver tenuto indenne il proprio assicurato e per non aver tutelato gli interessi dello stesso, nonché per l'ingiustificata omissione di controparte nella messa a disposizione del
5 massimale assicurativo, massimale che, se tempestivamente devoluto alla danneggiata, avrebbe ampiamente soddisfatto la relativa pretesa risarcitoria.
Del resto la correttezza dell'operato della società attrice è stata confermata dal teste
, escusso all'udienza del 26/04/2019, il quale ha confermato come - Testimone_2 nella propria qualità di legale rappresentante della abbia Parte_1 sempre ottemperato tempestivamente alla denuncia degli eventuali sinistri occorsi presso la struttura termale, comunicando nella vicenda in oggetto al proprio intermediario.-
Pertanto la convenuta compagnia assicurativa Controparte_1 già dovrà essere condannata a rimborsare al proprio Controparte_2 assicurato ( la complessiva somma di € 27.800,17 in Parte_1 relazione alla vicenda in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti della in Persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_7 tempore con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di euro 27.800,17 oltre interessi legali come richiesti.-
2) Rigetta ogni altra pretesa risarcitoria;
3) Condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Gerardo Pisapia per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Cosi deciso in Salerno il 16.07.2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Barbara Iorio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3374/2017 RG, avente ad oggetto: inadempimento contrattuale
TRA
rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gerardo Pisapia con il quale elettivamente domicilia come in atti giusta procura a margine dell'atto di citazione
-Attore-
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Viviani con il quale elettivamente domicilia come in atti
-Convenuta-
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/03/2023, le Parte_1
in persona del l.r.p.t., convenivano in giudizio dinanzi a
[...] codesto Spett.le Tribunale di Salerno l' chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità della compagnia assicurativa (già Controparte_1
per l'inadempimento contrattuale per mala gestio ex Controparte_2 art. 1176, 1218, 1223, 1375, 1882, 1917 nei confronti dell'attrice per tutte le motivazioni esposte nella premessa del libello introduttivo;
2) Per l'effetto, condannare l' (già al Controparte_1 Controparte_2
1 rimborso della complessiva somma di € 27.800,17 in favore dell'attrice per essere stata la stessa costretta a corrispondere personalmente tale importo alla SInora
a titolo di lesioni subite all'interno della struttura Parte_2 [...] in data 25/06/2010, somma comprensiva anche degli onorari del proprio Pt_1 difensore;
3)Condannare, altresì, la compagnia assicurativa (già CP_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'assicurata Controparte_2 in relazione alla vicenda in oggetto, risarcimento che si Pt_1 Parte_1 quantifica in € 5.000,00, ovvero in quella somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa o da quantificarsi in via equitativa dall'Ill.mo Giudicante;
4)
Condannare l' (già al Controparte_1 Controparte_2 pagamento delle spese e del compenso professionale, con maggiorazione per rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'attrice per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.; 5) In via istruttoria, ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di cui ai capi 1-2-4-5 e
6 della premessa dell'atto di citazione, indicandosi quale teste il SI. Tes_1
residente in [...]; 6) Parimenti in via istruttoria, ordinare
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione relativa al sinistro n.
7/889/2010/44183 da parte della (già Controparte_1 [...]
; 7) Con riserva di ogni e ulteriore richiesta istruttoria all'esito Controparte_2 ed in dipendenza della costituzione del convenuto e del suo comportamento processuale”.-
Si costituiva l' -con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta impugnando l'avversa domanda della quale eccepiva l'inammissibilità, illegittimità ed infondatezza in fatto ed in diritto, così come eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione dell'art. 163, nn.
3-4 c.p.c. Quindi, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:“1) in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto introduttivo, attesa l'assoluta indeterminatezza della domanda;
2) Nel merito, verificata la legittimazione processuale delle parti a pena di inammissibilità della domanda, rigettare la stessa così come formulata, poiché del tutto infondata, oltre che non provata, in fatto ed in diritto;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della richiesta, ridurre il quantum nei limiti di quanto rigorosamente provato ed in ragione della evidente corresponsabilità
2 dell'attore nella produzione dell'evento; 4) Per l'effetto, condannare l'attore alla refusione delle spese di giustizia;
5) In via istruttoria, si impugna e contesta la prova testimoniale così come richiesta da controparte in quanto inammissibile poiché generica, superflua e riferita a circostanze da provarsi a mezzo documenti e, nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova contraria sugli stessi capitoli di prova e con i medesimi testi;
6) Con espressa riserva di formulare nei modi e nei termini di legge tutte quelle richieste, anche istruttorie, che l'atteggiamento processuale di controparte renderà necessarie”.-
Nel corso del giudizio venivano ammesse ed espletate le prove testimoniali richieste. Dopo le restrizioni covid la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 25.10.2024 concedendo termine per il deposito di note conclusionali. Per eSIenze di ruolo la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art.190 cpc.-
-----------------
La domanda è fondata e merita di essere accolta .-
La norma di cui all'art.1917 c.c. prevede che “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”. Si parla, così, di mala gestio quando l'assicuratore della responsabilità civile assume una condotta processuale ed extraprocessuale dilatoria, inattiva, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi.
L'assicuratore, infatti, una volta posto a conoscenza del “fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione” deve attivarsi nei confronti del proprio assicurato, sia dimostrando la propria seria disponibilità a prestare la garanzia dovuta, sia avvertendo l'assicurato del rischio del dover rispondere in via esclusiva dei maggiori oneri conseguenti al ritardo nella definizione della vertenza.
L'inosservanza dell'obbligo di diligenza, comporta la responsabilità dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, anche oltre il limite del massimale di assicurazione. In particolare e nello specifico, “si parla di mala gestio propria - relativa al rapporto tra assicuratore e assicurato/danneggiante- in presenza del
3 rifiuto senza giustificato motivo, ovvero del colposo ritardo, nel soddisfacimento del credito del danneggiato da parte dell'assicuratore con riferimento al momento in cui l'assicuratore è stato posto in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato ed ha tuttavia omesso, in violazione dell'obbligo di correttezza o buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione, di mettere il massimale (o la relativa parte sufficiente a risarcire il danno) a disposizione del danneggiato, ovvero ha omesso di concludere favorevoli accordi transattivi, con conseguente obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato” (Cfr. Cass. Civ., sent. n. 1607/2014; Cass. Civ. Civ., sent. n.
15397/2010). Nella stessa direzione, si è osservato in giurisprudenza che
“l'assicuratore è responsabile per mala gestio anche quando rifiuti in modo ingiustificato, da valutare con prognosi ex ante, una transazione ragionevole e vantaggiosa per l'assicurato, non dando una risposta tempestiva a tale proposta, ovvero qualora la rigetti sulla base di un motivo non apprezzabile, da valutarsi fino al limite della colpa lieve” (Cass. Civ., sent. n. 1083/2011). “Perché sorga una responsabilità contrattuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato è sufficiente, indipendentemente da una specifica ed espressa domanda di questi, che l'assicuratore stesso sia stato messo in grado di valutare, usando l'ordinaria diligenza e osservando gli obblighi di correttezza e buona fede, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danneggiato” (Cfr. Cass., sent. n. 11908/2008; Cass., sent. n.
22317/2007).
Nel caso che occupa la all'epoca del sinistro occorso alla Parte_1 SI.ra (25/06/2010), era assicurata per i danni ai terzi avventori della Pt_2 propria struttura con la (polizza n. 100107576), pagando PA regolarmente il relativo premio annuale.
L'attrice ritualmente comunicava e trasmetteva, alla propria compagnia assicurativa tanto la richiesta Controparte_4 di risarcimento danni della predetta SI.ra (in data 06/07/2010) ai fini Pt_2 dell'apertura del sinistro e della conseguente istruttoria, quanto il successivo atto di citazione per risarcimento danni della SI.ra , ricevuto dalla Pt_2 [...] in data 23/03/2011.- Parte_1
4 Pertanto, non può accogliersi l'eccezione circa la mancata conoscenza dell'atto di citazione promosso dalla SI.ra , tanto da impedire la gestione della lite in Pt_2 nome dell'assicurato-danneggiante.-
La non ha curato accordi transattivi e, comunque ed in ogni Controparte_2 caso, non ha diligentemente curato l'istruttoria del sinistro de quo, né tanto meno ha provveduto alla gestione della lite, in palese violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'adempimento del contratto di assicurazione ex art. 1917 c.c..-
A cagione della gestione negligente della vicenda in commento, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, da parte della (odierna PA
, la ha dovuto corrispondere in favore Controparte_5 Parte_1 della SI.ra e del proprio difensore –in forza della sentenza n. Parte_2
1323/2016 del Tribunale di Salerno e di pedissequo atto di precetto, notificati in data 09/11/2016- la somma complessiva di € 27.800,17.-
Ne è derivato grave pregiudizio alla società attrice che ha dovuto sostenere integralmente di tasca propria le onerose conseguente economiche della mala gestio del sinistro del 25/06/2010 da parte della propria compagnia assicurativa, pur avendo sempre diligentemente adempiuto agli obblighi gravanti su di sé -quali il pagamento dei premi relativi alla polizza assicurativa 100107576 e l'obbligo di denuncia all'assicuratore dei sinistri occorsi- e vantando, Controparte_6
di contro, pur procedendo all'apertura del sinistro (identificato con il n.
[...]
7/0889/2010/0044183), e pur essendo stata posta nelle migliori condizioni di valutare la fondatezza della richiesta risarcitoria della danneggiata, ha, tuttavia, omesso di mettere a disposizione della SI.ra le somme necessarie ed idonee Pt_2
a risarcire il danno dalla medesima subito.
L'attrice ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in relazione all'inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta compagnia assicuratrice ex art. 1176, 1218, 1223, 1375, 1882, 1917 per mala gestio, per violazione degli obblighi di correttezza, diligenza e buona fede, per non aver tenuto indenne il proprio assicurato e per non aver tutelato gli interessi dello stesso, nonché per l'ingiustificata omissione di controparte nella messa a disposizione del
5 massimale assicurativo, massimale che, se tempestivamente devoluto alla danneggiata, avrebbe ampiamente soddisfatto la relativa pretesa risarcitoria.
Del resto la correttezza dell'operato della società attrice è stata confermata dal teste
, escusso all'udienza del 26/04/2019, il quale ha confermato come - Testimone_2 nella propria qualità di legale rappresentante della abbia Parte_1 sempre ottemperato tempestivamente alla denuncia degli eventuali sinistri occorsi presso la struttura termale, comunicando nella vicenda in oggetto al proprio intermediario.-
Pertanto la convenuta compagnia assicurativa Controparte_1 già dovrà essere condannata a rimborsare al proprio Controparte_2 assicurato ( la complessiva somma di € 27.800,17 in Parte_1 relazione alla vicenda in oggetto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra nei confronti della in Persona del Presidente legale rappresentante pro Controparte_7 tempore con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la
[...]
al pagamento, in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di euro 27.800,17 oltre interessi legali come richiesti.-
2) Rigetta ogni altra pretesa risarcitoria;
3) Condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 5.077,00 oltre IVA , CPA e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Gerardo Pisapia per dichiarazione di averne fatto anticipo.-
Cosi deciso in Salerno il 16.07.2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Barbara Iorio
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