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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2262/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ZEFFIN ALBERTO Parte_1
per l'avv. MELOGRANI MARIA, CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono riportandosi a quanto dedotto in atti. Entrambi i procuratori evidenziano che l'oggetto del giudizio attiene ad indebito di natura assistenziale. Dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2262/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e BORILE ALESSANDRO
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. MELOGRANI MARIA,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 2.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio allegando: Parte_1
- di essere affetta da gravi infermità e pertanto riconosciuta invalida civile totale e titolare della relativa pensione (Cat. INVCIV n. 7082335) a far data dall'1.8.2012;
- di aver beneficiato, altresì, delle pensioni di reversibilità in conseguenza del decesso dei propri genitori: dapprima la madre, deceduta il 26.12.2020, con il riconoscimento della pensione di reversibilità cat. SOCPTS n. 10239446 a far data dall'1.1.2021 per un importo annuo, riferito al 2021, di euro 4.078,37 lordi;
successivamente anche il padre, deceduto il 13.12.2021, con il riconoscimento dell'ulteriore pensione di pagina 2 di 8 reversibilità cat. SOCPTS n. 10342630 a decorrere dall'1.1.2022 per un importo annuo complessivo, per l'anno 2022, pari ad euro 18.737,55 lordi;
- che, in conseguenza di tali modifiche del reddito complessivo percepito, le ha CP_1
contestato un indebito di € 13.022,62, successivamente rideterminato in autotutela nella somma di € 12.022,66, chiedendone la restituzione;
- che la pretesa dell' sarebbe infondata, alla luce della giurisprudenza di legittimità CP_1
formatasi in materia di indebito assistenza per sopravvenuto difetto del requisito reddituale, che ha valorizzato l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione ricevuta, l'assenza di dolo da parte sua, la diretta conoscenza da parte dell' delle contestate modifiche reddituali, trovando esse CP_2
fonte in prestazioni pensionistiche erogate dallo stesso . CP_2
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'irripetibilità delle somme richieste dall' con provvedimento 18 gennaio 2023, per un importo complessivo di CP_1
euro 13.022,62= percepiti dall'1.1.2021 al 31.12.2022 a titolo di pensione di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge.
2) Per l'effetto condannarsi l' a corrispondere alla ricorrente quanto eventualmente CP_1
trattenuto/recuperato a tale titolo, con accessori come per legge;
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito, precisando che la pretesa restitutoria de qua è riferita alle CP_1
maggiorazioni sociali per l'anno 2021 ed alla pensione di categoria INVCIV unitamente alle medesime maggiorazioni sociali per l'anno 2022, e sostenendo che in materia di indebito pensionistico (e non assistenziale) troverebbe piena applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, con il solo limite della prescrizione decennale. Ha pertanto pagina 3 di 8 concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentale, è stata discussa alla prima udienza del 2.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è contestata la condizione di invalidità da cui è affetta la ricorrente, né la percezione di pensione di invalidità, né la successiva percezione delle pensioni di reversibilità, né il superamento delle soglie reddituali rilevanti per la quantificazione delle prestazioni assistenziali dovute, né la natura assistenziale delle prestazioni e quindi dell'indebito oggetto della pretesa dell' . CP_1
Ciò che è contestato in causa è il diritto dell' di ottenere la restituzione dell'indebito CP_1
contestato alla ricorrente.
Sul punto, non sono state dedotte ragioni che inducano a superare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28871/2018; n. 13223/2020; n. 10274/2021; ord. n.
17644/2020; n. 13915/2021), cui si ritiene di dare, in questa sede, continuità.
L'indebito di cui si discute ha ad oggetto la pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente, oltrechè, ovviamente, le relative maggiorazioni sociali: in quanto maggiorazioni sociali di una prestazione assistenziale, hanno esse stesse natura assistenziale, e vanno pertanto assoggettate alla medesima disciplina.
Risulta particolarmente utile, nel caso di specie, il richiamo (anche ex art. 118 disp. att. cpc) alla ordinanza della Suprema Corte n. 17644/2020, che ha affermato quanto segue:
“15. questa Corte (sentenze n. 28771 del 2018; n. 26036 del 2019) ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo pagina 4 di 8 rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito;
16. si è precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche,
pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);
17. in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui
«in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o pagina 5 di 8 indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.);
18. la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5
marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Anche nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 – che dispone che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la pagina 6 di 8 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”, autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
(comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/17). pagina 7 di 8 Anche nel caso di specie non risulta sussistere alcuna delle ipotesi per cui si ammette la ripetibilità delle somme erogate dall' , non essendo contestato né il fatto che la CP_1
ricorrente abbia in piena trasparenza presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, né, soprattutto, il fatto che il reddito (e le sue variazioni in aumento) rilevante ai fini del mantenimento del diritto alla pensione di invalidità ed alle sue maggiorazioni provenga dallo stesso Istituto convenuto erogante, in quanto reddito da pensione di reversibilità, e quindi, per definizione, immediatamente conosciuto dall' . CP_1
Per quanto esposto, va dunque dichiarata l'insussistenza del diritto dell' alla CP_1
ripetizione delle somme pretese con provvedimento del 18.1.2023 successivamente rettificato in data 25.3.2024 (docc. 7 e 9 di parte ricorrente) nei confronti della ricorrente
. Parte_1
La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara che l' convenuto non ha diritto di ripetere le somme pretese CP_1
con provvedimento del 18.1.2023 successivamente rettificato in data 25.3.2024 (docc.
7 e 9 di parte ricorrente) nei confronti della ricorrente;
Parte_1
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per CP_1
anticipazioni ed in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 8 di 8
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 2262/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. ZEFFIN ALBERTO Parte_1
per l'avv. MELOGRANI MARIA, CP_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono riportandosi a quanto dedotto in atti. Entrambi i procuratori evidenziano che l'oggetto del giudizio attiene ad indebito di natura assistenziale. Dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 2262/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio degli avv.ti ZEFFIN ALBERTO e BORILE ALESSANDRO
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'avv. MELOGRANI MARIA,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 2.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha introdotto il presente giudizio allegando: Parte_1
- di essere affetta da gravi infermità e pertanto riconosciuta invalida civile totale e titolare della relativa pensione (Cat. INVCIV n. 7082335) a far data dall'1.8.2012;
- di aver beneficiato, altresì, delle pensioni di reversibilità in conseguenza del decesso dei propri genitori: dapprima la madre, deceduta il 26.12.2020, con il riconoscimento della pensione di reversibilità cat. SOCPTS n. 10239446 a far data dall'1.1.2021 per un importo annuo, riferito al 2021, di euro 4.078,37 lordi;
successivamente anche il padre, deceduto il 13.12.2021, con il riconoscimento dell'ulteriore pensione di pagina 2 di 8 reversibilità cat. SOCPTS n. 10342630 a decorrere dall'1.1.2022 per un importo annuo complessivo, per l'anno 2022, pari ad euro 18.737,55 lordi;
- che, in conseguenza di tali modifiche del reddito complessivo percepito, le ha CP_1
contestato un indebito di € 13.022,62, successivamente rideterminato in autotutela nella somma di € 12.022,66, chiedendone la restituzione;
- che la pretesa dell' sarebbe infondata, alla luce della giurisprudenza di legittimità CP_1
formatasi in materia di indebito assistenza per sopravvenuto difetto del requisito reddituale, che ha valorizzato l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione ricevuta, l'assenza di dolo da parte sua, la diretta conoscenza da parte dell' delle contestate modifiche reddituali, trovando esse CP_2
fonte in prestazioni pensionistiche erogate dallo stesso . CP_2
Ha pertanto chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in narrativa, l'irripetibilità delle somme richieste dall' con provvedimento 18 gennaio 2023, per un importo complessivo di CP_1
euro 13.022,62= percepiti dall'1.1.2021 al 31.12.2022 a titolo di pensione di invalidità civile, con ogni conseguenza di legge.
2) Per l'effetto condannarsi l' a corrispondere alla ricorrente quanto eventualmente CP_1
trattenuto/recuperato a tale titolo, con accessori come per legge;
3) Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L' si è costituito, precisando che la pretesa restitutoria de qua è riferita alle CP_1
maggiorazioni sociali per l'anno 2021 ed alla pensione di categoria INVCIV unitamente alle medesime maggiorazioni sociali per l'anno 2022, e sostenendo che in materia di indebito pensionistico (e non assistenziale) troverebbe piena applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, con il solo limite della prescrizione decennale. Ha pertanto pagina 3 di 8 concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, documentale, è stata discussa alla prima udienza del 2.10.2025.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Non è contestata la condizione di invalidità da cui è affetta la ricorrente, né la percezione di pensione di invalidità, né la successiva percezione delle pensioni di reversibilità, né il superamento delle soglie reddituali rilevanti per la quantificazione delle prestazioni assistenziali dovute, né la natura assistenziale delle prestazioni e quindi dell'indebito oggetto della pretesa dell' . CP_1
Ciò che è contestato in causa è il diritto dell' di ottenere la restituzione dell'indebito CP_1
contestato alla ricorrente.
Sul punto, non sono state dedotte ragioni che inducano a superare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 28871/2018; n. 13223/2020; n. 10274/2021; ord. n.
17644/2020; n. 13915/2021), cui si ritiene di dare, in questa sede, continuità.
L'indebito di cui si discute ha ad oggetto la pensione di invalidità civile percepita dalla ricorrente, oltrechè, ovviamente, le relative maggiorazioni sociali: in quanto maggiorazioni sociali di una prestazione assistenziale, hanno esse stesse natura assistenziale, e vanno pertanto assoggettate alla medesima disciplina.
Risulta particolarmente utile, nel caso di specie, il richiamo (anche ex art. 118 disp. att. cpc) alla ordinanza della Suprema Corte n. 17644/2020, che ha affermato quanto segue:
“15. questa Corte (sentenze n. 28771 del 2018; n. 26036 del 2019) ha affermato il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo pagina 4 di 8 rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito;
16. si è precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche,
pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);
17. in ambito assistenziale, si è dunque andato affermando un quadro di fondo tale per cui
«in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (...) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n.
19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977
(secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui «con decreto del
Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o pagina 5 di 8 indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio,
Cass. 7048/2006, cit.);
18. la piena ripetibilità in caso di venir meno dei requisiti economici neppure può desumersi dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che «non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali», senza nulla dire rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5
marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”.
Anche nel caso di specie, pertanto, non trova applicazione la norma generale di cui all'art. 2033 cc, bensì il complesso normativo fondato sull'art. 52 L. n. 88/1989 – che dispone che
“Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la pagina 6 di 8 vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, (…) possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato (…)”, autenticamente interpretato dall'art. 13 della L. n. 412/1991, che ha disposto che “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”
(comma 1), prevedendo che l'ente di previdenza “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza” (comma 2).
La Suprema Corte, nel ribadire da tempo che il carattere di specialità della normativa in materia previdenziale, rispetto alla disciplina generale del pagamento dell'indebito (“L. n.
88 del 1989, art. 52 è espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni
(Cass. n. 328/02), perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c.”) conferma l'impossibilità di recupero delle somme indebitamente erogate quando non sussista il dolo dell'assicurato che, a conoscenza di informazioni non in possesso dell'ente e rilevanti ai fini della spettanza o della quantificazione della prestazione pensionistica, non le abbia comunicate o le abbia comunicate in maniera inesatta (Cass. n. 482/17). pagina 7 di 8 Anche nel caso di specie non risulta sussistere alcuna delle ipotesi per cui si ammette la ripetibilità delle somme erogate dall' , non essendo contestato né il fatto che la CP_1
ricorrente abbia in piena trasparenza presentato le proprie dichiarazioni dei redditi, né, soprattutto, il fatto che il reddito (e le sue variazioni in aumento) rilevante ai fini del mantenimento del diritto alla pensione di invalidità ed alle sue maggiorazioni provenga dallo stesso Istituto convenuto erogante, in quanto reddito da pensione di reversibilità, e quindi, per definizione, immediatamente conosciuto dall' . CP_1
Per quanto esposto, va dunque dichiarata l'insussistenza del diritto dell' alla CP_1
ripetizione delle somme pretese con provvedimento del 18.1.2023 successivamente rettificato in data 25.3.2024 (docc. 7 e 9 di parte ricorrente) nei confronti della ricorrente
. Parte_1
La decisione sulle spese – liquidate in dispositivo – segue la regola della soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. accerta e dichiara che l' convenuto non ha diritto di ripetere le somme pretese CP_1
con provvedimento del 18.1.2023 successivamente rettificato in data 25.3.2024 (docc.
7 e 9 di parte ricorrente) nei confronti della ricorrente;
Parte_1
2. condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per CP_1
anticipazioni ed in € 2.700,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 2 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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