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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3846/2017 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A RAVANUSA IL 08/02/62 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Lillo Fumo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
QUALE MANDATARIA IN PERSONA Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CP_3
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Sollitto
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la Controparte_1 esponeva di essere creditrice della somma di euro
[...]
37.297,85, nei confronti di , relativa al Parte_1
1 servizio di fornitura elettrica e di avere inutilmente richiesto il pagamento del quantum debeatur. Tanto premesso, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per la somma suddetta, oltre agli interessi e alle spese del procedimento. Il giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 998/2017 del 07/11/2017, accoglieva integralmente la domanda formulata.
L'ingiunto proponeva rituale opposizione con citazione del 14/12/2017, deducendo, la non debenza della somma ingiunta, instando quindi per la revoca del provvedimento monitorio impugnato. Resisteva la menzionata ingiungente, assumendo l'inconducenza delle avverse deduzioni ed instando per la conferma dell'ottenuto. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 14/04/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, dunque, merita accoglimento. Le domande giudizialmente dedotte hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste
2 istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Piace preliminarmente prima di visitare nel merito la controversia fornita alla nostra attenzione ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata,
3 rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici
4 maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del
5 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento.
Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte
Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di
6 opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito l'opponente a sostegno delle proprie tesi volte a dimostrare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta ha dedotto come tale credito dovesse ritenersi insussistente in conseguenza dell'illegittima fatturazione dei consumi.
Né può darsi rilievo alla circostanza, che l'opponente non abbia contestato le fatturazioni in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. Nessuna decadenza dal diritto di contestare le tariffe applicate può concretamente discendere da contegni assunti prima e fuori dal giudizio;
né l'adempimento dell'utente del servizio, che ha provveduto a pagare le fatture, può essere interpretato come accettazione tacita delle tariffe applicate, ben potendo invece essere finalizzato ad evitare la sospensione della fornitura di un bene di prima necessità o, semplicemente, l'applicazione di interessi di mora, impregiudicati gli altri diritti. Piace ancora osservare come la qualificazione negoziale dei rapporti tra l'odierna convenuta e l'utente rispetto alla
7 fornitura di energia elettrica abbia natura privatistica nonché il fatto che oggi si verta in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato, regolato dagli artt.
1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. Giova al riguardo ricordare che la tariffa del servizio elettrico si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì' in un contratto di utenza.
Con riferimento al canone per l'erogazione di energia elettrica ad uso domestico, il corrispondente credito del fornitore del servizio non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. La fornitura di energia elettrica per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ad all'accettazione dell'ente che espleta il servizio. La natura di
8 corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse. Nel caso in esame dalle esplicite affermazioni e difese in atti pacificamente risulta che l'odierna opposta ha calcolato gli importi nel periodo in contestazione da corrispondere per il servizio elettrico non sulla base del consumo effettivo, bensì, in base ad un consumo presunto calcolato. All'uopo occorre osservare come nella gestione del servizio per la distribuzione dell'energia elettrica, non possa determinarsi il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto i gestori del servizio hanno la possibilità di richiedere il pagamento solo per l'energia elettrica effettivamente erogata.
Conseguentemente, l'utente è tenuto a corrispondere, nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo. Pertanto, il fruitore in assenza di un'esplicita
9 accettazione, come nel caso de quo ove manca la prova della stipula di un contratto ad hoc, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul calcolo presunto, ma solo sull'effettivo consumo. I suesposti principi consentono di ritenere che la Controparte_1 aveva l'onere di dimostrare di aver
[...] calcolato il corrispettivo addebitato all'opponente sulla base dell'effettivo consumo rilevato e di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente pattuita la corresponsione, non rilevando, l'eventualità che essa possa avere applicato quest'ultimo criterio solo in via provvisoria e di avere richiesto l'importo “salvo conguaglio“ alla verifica dell'effettivo consumo assunto quest'ultimo che viene riferito ai fini della sola eventuale differenza a saldo dovuta dall'utente e non alla restituzione a quest'ultimo della maggiore somma corrisposta. Se dunque le norme regolamentari prevedono l'obbligo della
[...]
di effettuare gli addebiti sulla Controparte_1
base delle indicazioni del contatore, tale obbligo non puo' risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilita' del dato recato in bolletta. L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e il gestore del servizio e' tenuto a dimostrare sia il corretto
10 funzionamento del contatore sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione relativa all'utenza. Se tale documentazione (come nella specie) non e' stata fornita, l'utente ha prova libera della contestazione e tale prova puo' essere a carattere presuntivo ovvero anche orale (sulle circostanze della normale utenza e dell'impossibilita' che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo, come avviene nel caso di domestici infedeli). Ne consegue, pertanto, la dichiarazione d'illegittimità della somma richiesta non avendo la società convenuta provato nulla al riguardo.
Conseguentemente, anche per il suindicato motivo devono dichiararsi non dovute, perché sine titulo, le somme richieste in via monitoria dalla convenuta come corrispettivo del consumo elettrico con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta.
Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 998/2017; condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 07/07/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3846/2017 R.G.A.C.
PROMOSSA DA
NATO A RAVANUSA IL 08/02/62 Parte_1
rapp. e dif. dall'Avv. Lillo Fumo
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
QUALE MANDATARIA IN PERSONA Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE CP_3
[...]
rapp. e dif. dall'Avv. Giuseppe Sollitto
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio la Controparte_1 esponeva di essere creditrice della somma di euro
[...]
37.297,85, nei confronti di , relativa al Parte_1
1 servizio di fornitura elettrica e di avere inutilmente richiesto il pagamento del quantum debeatur. Tanto premesso, chiedeva emettersi ingiunzione di pagamento per la somma suddetta, oltre agli interessi e alle spese del procedimento. Il giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 998/2017 del 07/11/2017, accoglieva integralmente la domanda formulata.
L'ingiunto proponeva rituale opposizione con citazione del 14/12/2017, deducendo, la non debenza della somma ingiunta, instando quindi per la revoca del provvedimento monitorio impugnato. Resisteva la menzionata ingiungente, assumendo l'inconducenza delle avverse deduzioni ed instando per la conferma dell'ottenuto. Istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali, all'udienza del 14/04/2025 la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, dunque, merita accoglimento. Le domande giudizialmente dedotte hanno trovato ampio riscontro probatorio nella documentazione allegata agli atti di causa. Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste
2 istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione della controversia che ci occupa. Piace preliminarmente prima di visitare nel merito la controversia fornita alla nostra attenzione ricordare come l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non costituisca azione d'impugnazione della validità del decreto stesso, ma introduca un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che assume la posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume la posizione sostanziale di convenuto) nell'ambito del quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fù emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione era stata emanata,
3 rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. E riprova del fatto che, comunque vogliano classificarsi accademicamente i rapporti fra il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vi è certamente una incontrovertibile distinzione processuale fra i due procedimenti si trae dalla circostanza che l'opposto può restare contumace e tale essere dichiarato a tutti gli effetti nel giudizio di opposizione. E, a questo punto, va osservato come, sempre al fine di assicurarsi che resti in capo all'opposto l'onere di provare il fondamento del suo preteso credito e per dare conferma alla tesi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore sarebbe l'opposto, la Corte Suprema individui l'oggetto del giudizio di opposizione nella domanda proposta dall'opposto in sede monitoria. La questione controversa in questo giudizio rende concretamente irrilevante qui un'analisi approfondita del dibattito accademico sulla natura impugnatoria o no del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, le considerazione svolte fin qui mettono in risalto i pericoli ai quali espone un approccio con gli istituti giuridici
4 maggiormente se, come l'opposizione a decreto ingiuntivo, caratterizzati da numerosi e rilevanti profili di specificità ispirato al desiderio di catalogarli accademicamente in maniera omogenea piuttosto che ad analizzarli in maniera concreta e sgombra da pregiudizi (basti considerare che la principale preoccupazione prospettata dalla dottrina critica nei confronti della tesi che individua una natura impugnatoria nell'opposizione a decreto ingiuntivo consiste nel fatto che, in questo caso, il giudizio si articolerebbe in quattro gradi invece che in tre). E' opportuno solo segnalare che numerosissime pronunce della Suprema Corte si esprimono nel senso che il giudizio di opposizione avrebbe natura di giudizio impugnatorio del decreto ingiuntivo. Ed è evidente che la qualificazione dell'opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio di natura impugnatoria confligge palesemente con la tesi che in esso attore seppure «in senso sostanziale» sarebbe l'opposto. Ora, prescindendo da un approfondimento di questo tema, va osservato come tutti i problemi che la giurisprudenza della Corte Suprema ha inteso risolvere con la costruzione fin qui criticata scompaiono, sol che si consideri che oggetto principale e necessario del
5 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda dell'opponente il cui petitum è: “Voglia il giudice revocare il decreto ingiuntivo opposto”. Alla quale il giudice risponderà revocando il decreto ingiuntivo o rigettando l'opposizione. Come si è già detto, gli oneri probatori si distribuiranno fra le parti in relazione alla causa petendi sulla quale l'opponente fonderà il petitum testé detto. Ricorrendo agli esempi già fatti sopra: se l'opponente dirà «il credito di controparte non esiste o ne manca la prova», dovrà essere l'opposto a dare quella prova;
se l'opponente dirà «ho estinto il mio debito, pagando la somma dovuta», sarà, invece, lui a dover provare il pagamento.
Questo dovrebbe servire a conferma della tesi secondo la quale oggetto principale del giudizio di opposizione non sarebbe la domanda dell'opponente di revoca del decreto ingiuntivo, ma quella proposta dall'opposto in sede monitoria. Ma questa non è la conclusione necessaria del condivisibile ragionamento della Corte
Suprema testé riportato, che dimostra, invece, soltanto e con evidenza che il giudizio di opposizione non è un giudizio rescindente, nel quale ci si possa limitare a dedurre profili di illegittimità formale del provvedimento contestato. Anche nel giudizio di
6 opposizione a decreto ingiuntivo, invece, come in tutti gli altri giudizi di merito, l'attore/opponente non potrà limitarsi a dedurre vizi di legittimità dell'atto controverso, ma dovrà contestare la concreta sussistenza del credito del quale con esso si ingiunge il pagamento. Nel merito l'opponente a sostegno delle proprie tesi volte a dimostrare l'inesistenza del credito monitoriamente azionato dall'opposta ha dedotto come tale credito dovesse ritenersi insussistente in conseguenza dell'illegittima fatturazione dei consumi.
Né può darsi rilievo alla circostanza, che l'opponente non abbia contestato le fatturazioni in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio. Nessuna decadenza dal diritto di contestare le tariffe applicate può concretamente discendere da contegni assunti prima e fuori dal giudizio;
né l'adempimento dell'utente del servizio, che ha provveduto a pagare le fatture, può essere interpretato come accettazione tacita delle tariffe applicate, ben potendo invece essere finalizzato ad evitare la sospensione della fornitura di un bene di prima necessità o, semplicemente, l'applicazione di interessi di mora, impregiudicati gli altri diritti. Piace ancora osservare come la qualificazione negoziale dei rapporti tra l'odierna convenuta e l'utente rispetto alla
7 fornitura di energia elettrica abbia natura privatistica nonché il fatto che oggi si verta in ipotesi di prestazione continuativa di cose nell'ambito di un contratto di somministrazione di diritto privato, regolato dagli artt.
1559 c.c. e seguenti, il cui corrispettivo ai sensi dell'art. 1562 c.c. è pagato secondo le scadenze d'uso. Il carattere privatistico del rapporto connota la posizione giuridica del privato come diritto soggettivo e non già come interesse legittimo. Giova al riguardo ricordare che la tariffa del servizio elettrico si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorchè determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì' in un contratto di utenza.
Con riferimento al canone per l'erogazione di energia elettrica ad uso domestico, il corrispondente credito del fornitore del servizio non trova titolo in potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche. La fornitura di energia elettrica per impiego domestico ha origine negoziale, ricollegandosi la formazione del consenso alla richiesta del singolo utente ad all'accettazione dell'ente che espleta il servizio. La natura di
8 corrispettivo contrattuale spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento e da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto e, peraltro, tipica dell'inserimento di esso nell'ambito di un servizio di pubblico interesse. Nel caso in esame dalle esplicite affermazioni e difese in atti pacificamente risulta che l'odierna opposta ha calcolato gli importi nel periodo in contestazione da corrispondere per il servizio elettrico non sulla base del consumo effettivo, bensì, in base ad un consumo presunto calcolato. All'uopo occorre osservare come nella gestione del servizio per la distribuzione dell'energia elettrica, non possa determinarsi il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto i gestori del servizio hanno la possibilità di richiedere il pagamento solo per l'energia elettrica effettivamente erogata.
Conseguentemente, l'utente è tenuto a corrispondere, nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo. Pertanto, il fruitore in assenza di un'esplicita
9 accettazione, come nel caso de quo ove manca la prova della stipula di un contratto ad hoc, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul calcolo presunto, ma solo sull'effettivo consumo. I suesposti principi consentono di ritenere che la Controparte_1 aveva l'onere di dimostrare di aver
[...] calcolato il corrispettivo addebitato all'opponente sulla base dell'effettivo consumo rilevato e di avere stipulato ex novo un contratto con l'utente nel quale veniva espressamente pattuita la corresponsione, non rilevando, l'eventualità che essa possa avere applicato quest'ultimo criterio solo in via provvisoria e di avere richiesto l'importo “salvo conguaglio“ alla verifica dell'effettivo consumo assunto quest'ultimo che viene riferito ai fini della sola eventuale differenza a saldo dovuta dall'utente e non alla restituzione a quest'ultimo della maggiore somma corrisposta. Se dunque le norme regolamentari prevedono l'obbligo della
[...]
di effettuare gli addebiti sulla Controparte_1
base delle indicazioni del contatore, tale obbligo non puo' risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilita' del dato recato in bolletta. L'utente ha infatti un diritto di contestazione e di controllo e il gestore del servizio e' tenuto a dimostrare sia il corretto
10 funzionamento del contatore sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura. In particolare producendo la documentazione relativa all'utenza. Se tale documentazione (come nella specie) non e' stata fornita, l'utente ha prova libera della contestazione e tale prova puo' essere a carattere presuntivo ovvero anche orale (sulle circostanze della normale utenza e dell'impossibilita' che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo, come avviene nel caso di domestici infedeli). Ne consegue, pertanto, la dichiarazione d'illegittimità della somma richiesta non avendo la società convenuta provato nulla al riguardo.
Conseguentemente, anche per il suindicato motivo devono dichiararsi non dovute, perché sine titulo, le somme richieste in via monitoria dalla convenuta come corrispettivo del consumo elettrico con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo in avversione. Le spese del presente procedimento di opposizione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere sopportate dalla convenuta opposta.
Infine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto segue l'irripetibilità delle spese del procedimento monitorio, perciò da porre definitivamente a carico dell'allora ricorrente per ingiunzione, oggi convenuta opposta.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 998/2017; condanna parte convenuta opposta al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 oltre I.V.A.
C.P.A. e spese generali;
lascia a carico della convenuta opposta le spese attinenti la fase monitoria.
AGRIGENTO 07/07/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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