TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/05/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8516/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8516/2020 promossa da:
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e il sig. (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Gerolimetto, come da delega C.F._2 in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Attori Opponenti- contro (prima rappresentata da poi da Controparte_4 Controparte_5 [...]
e ora), in persona del rappresentata CP_6 Controparte_7
a sua volta dallo (P. IVA ), tutte in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea
Aloi, come delega in atti, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Barbaro;
-Convenuta Opposta-
(già e ora - P. CP_8 Controparte_9 Controparte_10 IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gozzi, come da delega in atti, P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Interveniente volontaria-
§ § §
CONCLUSIONI
Per gli Attori Opponenti:
“In via Principale: accertata tramite CTU contabile la rideterminazione del saldo contabile del
pagina 1 di 11 conto corrente n. 10 (poi numerato 10085) intestato ad in euro 58.255,14, CP_11 disporre la rettifica a favore del correntista dell'importo di euro 29.668,18 come risultante dall'elaborato della dott.ssa ed in atti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Persona_1
25717/2019 - RG 51525/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 Novembre 2019, pubblicato in data 5 gennaio 2019 e notificato in data 3 gennaio 2020.
In via subordinata: accertata tramite CTU contabile la rideterminazione del saldo contabile del conto corrente n. 10 (poi numerato 10085) intestato ad potesi alternativa in Controparte_12 euro 60.941,91, disporre la rettifica a favore del correntista dell'importo di euro 26.981,41 come risultante dall'elaborato della dott.ssa ed in atti e per l'effetto revocare il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 25717/2019 - RG 51525/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 Novembre
2019, pubblicato in data 5 gennaio 2019 e notificato in data 3 gennaio 2020.
In ogni caso con la rifusione degli esborsi e delle competenze professionali del presente procedimento”.
***
Per la Convenuta Opposta:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25717/2019 opposto, per tutti i motivi analiticamente dedotti in narrativa;
sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25717/2019 opposto ex art. 648 c.p.c., nei confronti dei signori e non essendo CP_2 CP_3 l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per tutti i motivi analiticamente dedotti in narrativa.
Nel merito: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e ogni domanda di controparte, siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo di pagamento n. 25717/2019; sempre nel merito, in via subordinata e per la non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il grave inadempimento della e dei Sig. e Controparte_13 CP_2 CP_3 rispetto agli obblighi di pagamento scaturenti dal Contratto di Conto Corrente e dalle Garanzie meglio descritti in narrativa e, per l'effetto condannare la e i Controparte_13
Sig. e , in via solidale tra loro e quanto ai Signori e sino CP_2 CP_3 CP_2 CP_3 alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al pagamento in favore di
[...]
nella sua qualità di procuratrice speciale di della Controparte_5 Controparte_4 complessiva somma di € 87.923,32, oltre gli interessi su tale importo al tasso contrattualmente pattuito con decorrenza dal 28 aprile 2018 fino al saldo effettivo;
condannare in ogni caso gli Opponenti in solido tra loro alla refusione integrale delle spese di lite anche dl presente grado di giudizio.”
*** Per l'Interveniente:
“Nel merito: accogliere le conclusioni precisate dalla convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta e in successivi atti, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 10.02.2020, Controparte_13 CP_2
e hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 11 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal Tribunale di Milano, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 87.923,32 oltre interessi e spese, in favore di nella sua Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di Controparte_4
In punto di fatto, gli Attori hanno allegato che:
- in data 4.04.2007 ha stipulato il contratto di conto corrente n. Controparte_13
10, rinumerato n. 100825, con l'allora (poi incorporata in Controparte_14 [...]
già alla quale è subentrata Controparte_9 Controparte_15 Controparte_4
a seguito di cessione di crediti pro soluto);
[...]
- e hanno prestato fideiussione, rispettivamente in Controparte_2 Controparte_3 data 15 maggio 2007 e in data 31 ottobre 2007, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future della correntista, fino alla concorrenza dell'importo di euro
95.000,00, poi elevato ad euro 190.000,00 nel mese di settembre 2011;
- che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 trova fondamento in un contratto di corrente che presenta diversi profili di illegittimità:
• la presenza di due tassi negativi nel documento di sintesi, pari rispettivamente all' 8%
(Taeg 8,243%) riferito al tasso entro fido ed il 13% (taeg 13,648%) per il tasso oltre fido, configurando un c.d. "fido di fatto" da cui consegue l'indeterminatezza dei criteri di applicazione dei tassi;
• l'applicazione di una commissione di massimo scoperto pari all'1% a fronte della pattuizione dello 0,25%, sostituita, a partire dal terzo trimestre del 2009, da una commissione sul fido accordato e, a partire dal secondo trimestre del 2013, da una commissione di istruttoria veloce, in assenza di sottoscrizione, per nessuna di queste voci di spesa;
• la mancanza di un contratto di apertura di credito, sebbene il conto corrente risulti affidato, tale per cui tutti gli addebiti a titolo di spese per istruttoria fido sono stati applicati in assenza di una specifica pattuizione (in particolare, l'apertura di credito in c/c di euro 70.000,00, visibile in estratto conto a far data dal quarto trimestre 2007, è sottodimensionata rispetto all'utilizzo effettivo del correntista che sconfinerebbe pagando tassi elevati sull'extra fido);
• l'addebito di competenze riferite al c/c n. 105/1607, a decorrere dal primo trimestre del
2010, relative al portafoglio s.b.f. indicato nel contratto di apertura, in assenza di alcun prospetto di calcolo;
• la presenza di addebiti a titolo di interessi di mora senza pattuizione, nonché
l'applicazione di pratiche anatocistiche, attesa la contabilizzazione di interessi passivi con pagina 3 di 11 periodicità trimestrale a far data dall'anno 2014 e sino a tutto l'anno 2016;
• l'usura originaria per entrambi i rapporti di conto corrente cui conseguirebbe la non applicazione di interessi ex art. 1815 c.c.;
- l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c., non essendo stati allegati al ricorso gli estratti conto dall'inizio del rapporto senza interruzioni (mancano, in particolare, gli estratti conto dal da 1.01.2017 al 31.03.2017)
- la nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. 287/90, essendo gli stessi conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, censurato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
Per tali ragioni, gli Attori hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità e inefficacia del provvedimento monitorio, nonché di accertare la nullità delle fideiussioni e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, hanno chiesto di ricalcolare la posizione contrattuale mediante l'applicazione degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., o ex art. 117 TUB, o la rideterminazione degli stessi secondo equità.
A.2 Con comparsa di risposta del 28.10.2020, quale procuratrice Controparte_5 speciale di si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione ex adverso proposta.
In punto di fatto, la Convenuta ha allegato:
- la determinatezza delle condizioni del contratto di conto corrente e la legittimità della commissione di massimo scoperto, poi di fatto sostituita dalla commissione su fido accordato per effetto dell'entrata in vigore della l. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, trattandosi di ipotesi di esercizio dello ius variandi, che non richiedono alcuna esplicita pattuizione sottoscritta dal correntista;
- la correttezza ed esistenza degli interessi di mora ex adverso censurati, riferendosi quest'ultimi al mancato pagamento da parte del correntista degli interessi corrispettivi maturati nell'ultimo trimestre 2016 (divenuti esigibili a marzo del 2017) e degli interessi maturati nel 2017 (divenuti esigibili a marzo del 2018);
- la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 2014 al 2016, in forza della
Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, secondo cui gli interessi debitori devono essere contabilizzati per ciascun anno separatamente dal capitale, diventando esigibili dal 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
- l'assenza di usura originaria, poiché, anche sommando al tasso debitore la CMS, non si registra il superamento della soglia di legge;
pagina 4 di 11 - che, in ogni caso, la formula impiegata dagli Opponenti per il calcolo del T.E.G. è diversa da quella che le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono per la determinazione del T.E.G.M.;
- che i contratti stipulati con i fideiussori sono in realtà contratti autonomi di garanzia, ponendosi perciò fuori dal perimetro di accertamento compiuto da Banca d'Italia.
Alla luce di ciò, la Convenuta ha chiesto di respingere l'opposizione e di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
A.3 Con atto di intervento volontario del 15.11.2020, si è costituita sostenendo le CP_8 ragioni di Controparte_4
In punto di fatto, l'Intervenuta ha allegato:
- di essere titolare del credito oggetto di giudizio in forza di un'operazione di cessione dei crediti;
- che le doglianze avanzate dagli Attori attengono al rapporto di conto corrente n. 10/100825, già in essere presso l'allora fuso per incorporazione nel Controparte_14 [...]
, ovvero CP_9 CP_8
- che, come si evince dall'art. 9 del contratto, il conto corrente n. 10 approvato da CP_13 prevede puntualmente i tassi creditori e debitori e la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- che dagli estratti conto, sin dal 2007, è facilmente ricavabile l'importo del fido;
- che non sono stati effettuati addebiti a titolo di interessi di mora, stante la comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto del 30 settembre 2016 da parte di
[...]
; CP_9
- la genericità della doglianza dell'Opponente circa la nullità dei contratti di fideiussioni, che, al più, può essere di portata parziale, con riferimento alle clausole censurate.
Per tali ragioni, dunque, l'Interveniente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate da nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4 Controparte_4
A.4 L'udienza di prima comparizione del 17.11.2020 si è celebrata mediante collegamento da remoto, a seguito di plurimi rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19; all'esito, il
Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori e , ha respinto la Controparte_3 CP_2 Controparte_2 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti di ha concesso i CP_13 termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con contestuale rinvio all'udienza di discussione sui mezzi istruttori in data 26.05.2021.
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14.9.2022
pagina 5 di 11 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
A.5 Con sentenza n. 5978 del 14.07.2023, il Tribunale ha deciso parzialmente la causa de qua, rimettendola sul ruolo ai fini dell'espletamento di una c.t.u. volta a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 (poi rinumerato n. 100825).
Nel dettaglio, il Collegio ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di sollevata dagli Attori in CP_8 sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., atteso che sussiste l'interesse ad intervenire e che non sono state allegate le preclusioni processuali asseritamente violate dall'Interveniente con la propria costituzione in giudizio;
- infondata la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus per difetto di prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione dei contratti: trattandosi di giudizio stand alone, l'Attrice avrebbe dovuto fornire prova dell'intesa, non potendosi avvalere del solo provvedimento n. 55/2005 come prova privilegiata;
- infondato l'assunto secondo cui la Banca, nell'accordare la garanzia a fronte della manifesta incapienza della debitrice principale, avrebbe agito in mala fede;
in particolare, il Collegio: (i) ha escluso l'esistenza di uno squilibrio tra il credito concesso e la pretesa garanzia, essendo stato provato che al momento della sottoscrizione dell'innalzamento del massimale previsto nelle fideiussioni (i.e. 09/09/2011 e 14/09/2011, docc. 9 – 10 fascicolo monitorio) il saldo debitorio era ampiamente al di sopra della soglia di € 200.000,00 (pag.32 comparsa di intervento); (ii) ha ritenuto generica la doglianza relativa agli art. 10 e 11 del contratto di garanzia che, secondo l'Attrice, manifesterebbero l'intento fraudolento della Banca;
(iii) ha ritenuto infondata la doglianza circa la segnalazione tardiva in Centrale Rischi effettuata dalla
Banca, atteso che, semmai, l'effetto svantaggioso sarebbe stato conseguito qualora l'Istituto di Credito vi avesse provveduto precipitosamente;
- infondate le doglianze relative all'applicazione illegittima di un tasso di interessi al c.d. “fido di fatto”, dato “l'andare in rosso sul conto corrente equivale a un fido di fatto” (p. 15 sent.);
- fondate le doglianze relative all'applicazione delle commissioni CMS e CIV, dato che “la variazione in aumento della CMS, oltre a non essere stata segnalata utilizzando la formula normativamente prevista, è stata comunicata dopo l'applicazione della commissione medesima, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che, in concreto, la condizione di massimo scoperto si sia concretizzata solo successivamente. All'inosservanza delle prescrizioni previste dal richiamato secondo comma consegue l'inefficacia della modifica contrattuale de qua in quanto sfavorevole al correntista (art. 118, terzo comma, TUB)”;
pagina 6 di 11 - infondata la doglianza relativa al fatto che il conto corrente risulti affidato in assenza di un contratto di apertura di credito, dato che (i) tale doglianza mira a ribaltare sulla Banca lo sconfinamento del correntista, (ii) non v'è prova di una richiesta di affidamento di importo maggiore, (iii) la forma scritta del contratto non è richiesta quando le relative condizioni sono previste già nel contratto di conto corrente, (iv) il contratto de quo prevede espressamente i tassi e le commissioni relative all'apertura di fido;
- fondate le doglianze relative ai costi di istruttoria fido, essendo del tutto mancante la previsione di una voce di costo in tal senso;
- infondate le doglianze relative alle voci di spesa che “a decorrere dal primo trimestre del
2010, appaiono negli estratti conto, relativamente ad alcune competenze riferite al c/c n.
105/1607, in assenza di un prospetto di calcolo delle stesse”, data l'assoluta genericità delle doglianze;
- fondate le doglianze relative agli interessi anatocistici sostenuti dal 2014 sino al 2016, dato che la legge di stabilità 2014 ha soppresso la possibilità di anatocismo;
- infondate le doglianze relative agli interessi di mora, dato che: (i) v'è prova della proposta di modifica unilaterale del contratto, contemplante l'applicazione di tali interessi (pag. 357 doc.
6 ; (ii) non rileva la mancanza di una specifica pattuizione, posto il principio di CP_8 omogeneità della misura degli interessi espresso dall'art. 1224 secondo comma c.c., è sufficiente a legittimare l'applicazione di interessi di mora, sia pure al medesimo tasso previsto per gli interessi corrispettivi;
(iii) la doglianza è formulata in modo generico, nulla sottolineando circa la misura del tasso o, piuttosto, sull'applicazione di un tasso difforme dal primo;
(iv) è principio generale che un debito scaduto ed esigibile produca interessi di mora;
la delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 ha stabilito che gli interessi debitori debbano essere contabilizzati per ciascun anno separatamente dal capitale, diventando esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, sicché detti interessi, in deroga al principio di cui all'art. 1283 c.c., possono ben produrre interessi di mora ex art. 1224 c.c.;
- infondate le doglianze relative all'usura, dato che l'Attrice ha lamentato esclusivamente l'usura originaria, impiegando un criterio di calcolo non conforme a quello predisposto da
Banca d'Italia.
Alla luce di ciò, il Collegio ha rigettato la domanda di nullità dei contratti di garanzia stipulati il
15.05.2007 e il 31.10.2007 e ha disposto la rimessione della causa in istruttoria in ragione della necessità di svolgere una c.t.u. volta a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 espungendo le voci di: “commissione di massimo scoperto”, “commissione di istruttoria veloce”, “commissione sul fido accordato”, “istruttoria di fido” e “interessi anatocistici applicati pagina 7 di 11 a far tempo dal 1° gennaio 2014”, rimettendo alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite.
A.6 Con ordinanza 15.12.2022, il Tribunale ha nominato la dott.ssa e ha formulato il Persona_1 seguente quesito:
“Il c.t.u., sentite le parti o i rispettivi eventuali consulenti, effettuata ogni indagine ritenuta necessaria o opportuna, esaminata la documentazione prodotta e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa:
1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
2) espunga dal conteggio le seguenti voci di costo, ove ricorrenti: commissione di massimo scoperto;
commissione di istruttoria veloce;
commissione sul fido accordato;
istruttoria fido;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione degli interessi passivi intervenuta in epoca successiva al 2014;
4) all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 3 determini il saldo finale del conto alla data di chiusura
e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca”.
La c.t.u. è stata depositata in data 22.2.2024 e alla successiva udienza le Parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
A.7 All'udienza del 29.1.2025 le Parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
B. In diritto.
B.1 Oggetto del presente procedimento è unicamente l'accertamento del saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 (poi n. 100825) con espunzione della commissione di massimo scoperto, della commissione di istruttoria veloce, della commissione sul fido accordato, dell'istruttoria fido e degli interessi anatocistici applicati dal 1.1.2014.
Invero, già con sentenza n. 5978 del 14.07.2023 il Collegio ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e ha accertato che solo tali commissioni e interessi anatocistici sono illegittimi, confermando invece la piena legittimità degli altri addebiti contestati dal correntista.
La sentenza non è stata impugnata e le statuizioni ivi contenute sono diventate definitive;
ne consegue che le contestazioni articolate - anche in sede di scritti conclusivi - dell'Opposta e dall'Interveniente in relazione ad aspetti già oggetto di tale sentenza definitiva non possono in alcun modo essere oggetto di analisi in questa sede, essendo questioni ormai coperte da giudicato.
pagina 8 di 11 Per_ B.2 La consulenza della dott.ssa è chiara, completa, coerente con le risultanze documentali, immune da vizi logici nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
di talché, essa costituisce un valido supporto tecnico e i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione. Per_ Nel dettaglio, la dott.ssa : (i) ha effettuato i conteggi con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
(ii) ha espunto dal conteggio le seguenti voci di costo, ove ricorrenti: commissione di massimo scoperto;
commissione di istruttoria veloce;
commissione sul fido accordato;
istruttoria fido;
(iii) ha espunto dal conteggio la capitalizzazione degli interessi passivi intervenuta in epoca successiva al 2014; (iv) ha, all'esito dei conteggi, determinato il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.
La c.t.u. ha quindi concluso come segue, formulando due ipotesi alternative:
- ipotesi (1): il saldo ricalcolato al 27.04.18 del conto corrente nr. 10 (poi rinumerato n.
10085) ante passaggio a sofferenza (cfr. prospetto allegato sub 1 c.t.u.), secondo le date contabili, è pari ad Euro 60.941,91 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data pari ad Euro 87.923,32 sempre a debito del correntista;
pertanto, la rettifica a favore del correntista ammonta ad Euro 26.981,41;
- ipotesi (2): il saldo ricalcolato al 27.04.18 del conto corrente n. 10 (poi rinumerato n.
10085) ante passaggio a sofferenza (cfr. prospetto allegato sub 2 c.t.u.), secondo le date valuta,
è pari ad Euro 58.255,14 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data pari ad Euro 87.923,32 sempre a debito del correntista;
pertanto, la rettifica a favore del correntista ammonta ad Euro 29.668,18.
Nel valutare quale ipotesi appare preferibile, occorre dare atto che nel quesito peritale non era precisato il criterio (date contabili o date valuta) da seguire, sicché la c.t.u. ha inizialmente proceduto al ricalcolo applicando le date contabili.
Nelle proprie osservazioni alla bozza di c.t.u., il consulente della Convenuta ha chiesto al c.t.u. di eseguire il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente mantenendo tutti i movimenti Per_ per data valuta e non utilizzando la data operazione;
di talché, la dott.ssa ha sviluppato il conteggio alternativo.
Il Collegio ritiene che tale ipotesi alternativa debba essere preferita, in quanto il quesito peritale nulla ha previsto sul punto e -soprattutto- il contratto prevede le date valute per tutte le operazioni.
Ne consegue che il nuovo saldo del conto corrente n. 10 (poi rinumerato n. 10085) è pari ad pagina 9 di 11 Euro 58.255,14 a debito del correntista, con rettifica a favore del correntista di Euro 29.668,18.
Si ribadisce che nessuna altra questione oggetto della sentenza n. 5978 del 14.07.2023 può essere qui ulteriormente approfondita, essendo la decisione ormai definitiva.
B.3 In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal
Tribunale di Milano e vanno condannati e i sig. e Controparte_13 CP_2
, questi ultimi sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al pagamento CP_3 in favore di nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4
della complessiva somma di € 58.255,14, oltre interessi al tasso contrattualmente
[...] previsto dalla domanda al saldo.
B.4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della Opposta e della Interveniente in un unico importo esigibile in via di solidarietà attiva, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014); in considerazione del carattere non complesso della controversia e del fatto che il valore della controversia è appena sopra lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), si applicano parametri prossimi al minimo.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte Opposta e Interveniente in solido, in quanto la consulenza tecnica si è resa necessaria per accertare il saldo di conto corrente all'esito dell'espunzione degli addebiti illegittimi operati della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal Tribunale di Milano;
2. condanna e i sig. e Controparte_13 Controparte_2 CP_3
, questi ultimi sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al
[...] pagamento in favore di nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_5 di della complessiva somma di € 58.255,14, oltre interessi come Controparte_4 in motivazione;
3. condanna e i sig. e Controparte_13 Controparte_2 CP_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di nella sua
[...] Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di e che si liquidano Controparte_4 CP_8
- in un unico importo esigibile in via di solidarietà attiva - in complessivi € 7.506,50, di cui € 406,50 per esborsi spese esenti ed € 7.100 per compensi professionali, oltre oneri pagina 10 di 11 accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nella sua Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di e di in solido. Controparte_4 CP_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XIV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Giani Presidente dott. Edmondo Tota Giudice dott. Mariachiara Vanini Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8516/2020 promossa da:
(P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, la sig.ra P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ) e il sig. (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_3
), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Gerolimetto, come da delega C.F._2 in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Attori Opponenti- contro (prima rappresentata da poi da Controparte_4 Controparte_5 [...]
e ora), in persona del rappresentata CP_6 Controparte_7
a sua volta dallo (P. IVA ), tutte in persona del legale Parte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Alessandro Barbaro e Andrea
Aloi, come delega in atti, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Barbaro;
-Convenuta Opposta-
(già e ora - P. CP_8 Controparte_9 Controparte_10 IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Gozzi, come da delega in atti, P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata;
-Interveniente volontaria-
§ § §
CONCLUSIONI
Per gli Attori Opponenti:
“In via Principale: accertata tramite CTU contabile la rideterminazione del saldo contabile del
pagina 1 di 11 conto corrente n. 10 (poi numerato 10085) intestato ad in euro 58.255,14, CP_11 disporre la rettifica a favore del correntista dell'importo di euro 29.668,18 come risultante dall'elaborato della dott.ssa ed in atti e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. Persona_1
25717/2019 - RG 51525/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 Novembre 2019, pubblicato in data 5 gennaio 2019 e notificato in data 3 gennaio 2020.
In via subordinata: accertata tramite CTU contabile la rideterminazione del saldo contabile del conto corrente n. 10 (poi numerato 10085) intestato ad potesi alternativa in Controparte_12 euro 60.941,91, disporre la rettifica a favore del correntista dell'importo di euro 26.981,41 come risultante dall'elaborato della dott.ssa ed in atti e per l'effetto revocare il decreto Persona_1 ingiuntivo n. 25717/2019 - RG 51525/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 19 Novembre
2019, pubblicato in data 5 gennaio 2019 e notificato in data 3 gennaio 2020.
In ogni caso con la rifusione degli esborsi e delle competenze professionali del presente procedimento”.
***
Per la Convenuta Opposta:
“In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25717/2019 opposto, per tutti i motivi analiticamente dedotti in narrativa;
sempre in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 25717/2019 opposto ex art. 648 c.p.c., nei confronti dei signori e non essendo CP_2 CP_3 l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e per tutti i motivi analiticamente dedotti in narrativa.
Nel merito: respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e ogni domanda di controparte, siccome inammissibile e infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo di pagamento n. 25717/2019; sempre nel merito, in via subordinata e per la non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il grave inadempimento della e dei Sig. e Controparte_13 CP_2 CP_3 rispetto agli obblighi di pagamento scaturenti dal Contratto di Conto Corrente e dalle Garanzie meglio descritti in narrativa e, per l'effetto condannare la e i Controparte_13
Sig. e , in via solidale tra loro e quanto ai Signori e sino CP_2 CP_3 CP_2 CP_3 alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al pagamento in favore di
[...]
nella sua qualità di procuratrice speciale di della Controparte_5 Controparte_4 complessiva somma di € 87.923,32, oltre gli interessi su tale importo al tasso contrattualmente pattuito con decorrenza dal 28 aprile 2018 fino al saldo effettivo;
condannare in ogni caso gli Opponenti in solido tra loro alla refusione integrale delle spese di lite anche dl presente grado di giudizio.”
*** Per l'Interveniente:
“Nel merito: accogliere le conclusioni precisate dalla convenuta opposta nella propria comparsa di costituzione e risposta e in successivi atti, da intendersi qui integralmente trascritte e fatte proprie. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A. In fatto.
A.1 Con atto di citazione del 10.02.2020, Controparte_13 CP_2
e hanno promosso opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Controparte_3
pagina 2 di 11 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal Tribunale di Milano, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 87.923,32 oltre interessi e spese, in favore di nella sua Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di Controparte_4
In punto di fatto, gli Attori hanno allegato che:
- in data 4.04.2007 ha stipulato il contratto di conto corrente n. Controparte_13
10, rinumerato n. 100825, con l'allora (poi incorporata in Controparte_14 [...]
già alla quale è subentrata Controparte_9 Controparte_15 Controparte_4
a seguito di cessione di crediti pro soluto);
[...]
- e hanno prestato fideiussione, rispettivamente in Controparte_2 Controparte_3 data 15 maggio 2007 e in data 31 ottobre 2007, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni presenti e future della correntista, fino alla concorrenza dell'importo di euro
95.000,00, poi elevato ad euro 190.000,00 nel mese di settembre 2011;
- che la somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 trova fondamento in un contratto di corrente che presenta diversi profili di illegittimità:
• la presenza di due tassi negativi nel documento di sintesi, pari rispettivamente all' 8%
(Taeg 8,243%) riferito al tasso entro fido ed il 13% (taeg 13,648%) per il tasso oltre fido, configurando un c.d. "fido di fatto" da cui consegue l'indeterminatezza dei criteri di applicazione dei tassi;
• l'applicazione di una commissione di massimo scoperto pari all'1% a fronte della pattuizione dello 0,25%, sostituita, a partire dal terzo trimestre del 2009, da una commissione sul fido accordato e, a partire dal secondo trimestre del 2013, da una commissione di istruttoria veloce, in assenza di sottoscrizione, per nessuna di queste voci di spesa;
• la mancanza di un contratto di apertura di credito, sebbene il conto corrente risulti affidato, tale per cui tutti gli addebiti a titolo di spese per istruttoria fido sono stati applicati in assenza di una specifica pattuizione (in particolare, l'apertura di credito in c/c di euro 70.000,00, visibile in estratto conto a far data dal quarto trimestre 2007, è sottodimensionata rispetto all'utilizzo effettivo del correntista che sconfinerebbe pagando tassi elevati sull'extra fido);
• l'addebito di competenze riferite al c/c n. 105/1607, a decorrere dal primo trimestre del
2010, relative al portafoglio s.b.f. indicato nel contratto di apertura, in assenza di alcun prospetto di calcolo;
• la presenza di addebiti a titolo di interessi di mora senza pattuizione, nonché
l'applicazione di pratiche anatocistiche, attesa la contabilizzazione di interessi passivi con pagina 3 di 11 periodicità trimestrale a far data dall'anno 2014 e sino a tutto l'anno 2016;
• l'usura originaria per entrambi i rapporti di conto corrente cui conseguirebbe la non applicazione di interessi ex art. 1815 c.c.;
- l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 633 c.p.c., non essendo stati allegati al ricorso gli estratti conto dall'inizio del rapporto senza interruzioni (mancano, in particolare, gli estratti conto dal da 1.01.2017 al 31.03.2017)
- la nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell'art. 2 della l. 287/90, essendo gli stessi conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, censurato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia.
Per tali ragioni, gli Attori hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la nullità e inefficacia del provvedimento monitorio, nonché di accertare la nullità delle fideiussioni e revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, hanno chiesto di ricalcolare la posizione contrattuale mediante l'applicazione degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., o ex art. 117 TUB, o la rideterminazione degli stessi secondo equità.
A.2 Con comparsa di risposta del 28.10.2020, quale procuratrice Controparte_5 speciale di si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'opposizione ex adverso proposta.
In punto di fatto, la Convenuta ha allegato:
- la determinatezza delle condizioni del contratto di conto corrente e la legittimità della commissione di massimo scoperto, poi di fatto sostituita dalla commissione su fido accordato per effetto dell'entrata in vigore della l. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, trattandosi di ipotesi di esercizio dello ius variandi, che non richiedono alcuna esplicita pattuizione sottoscritta dal correntista;
- la correttezza ed esistenza degli interessi di mora ex adverso censurati, riferendosi quest'ultimi al mancato pagamento da parte del correntista degli interessi corrispettivi maturati nell'ultimo trimestre 2016 (divenuti esigibili a marzo del 2017) e degli interessi maturati nel 2017 (divenuti esigibili a marzo del 2018);
- la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi dal 2014 al 2016, in forza della
Delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016, secondo cui gli interessi debitori devono essere contabilizzati per ciascun anno separatamente dal capitale, diventando esigibili dal 10 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
- l'assenza di usura originaria, poiché, anche sommando al tasso debitore la CMS, non si registra il superamento della soglia di legge;
pagina 4 di 11 - che, in ogni caso, la formula impiegata dagli Opponenti per il calcolo del T.E.G. è diversa da quella che le Istruzioni della Banca d'Italia prevedono per la determinazione del T.E.G.M.;
- che i contratti stipulati con i fideiussori sono in realtà contratti autonomi di garanzia, ponendosi perciò fuori dal perimetro di accertamento compiuto da Banca d'Italia.
Alla luce di ciò, la Convenuta ha chiesto di respingere l'opposizione e di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
A.3 Con atto di intervento volontario del 15.11.2020, si è costituita sostenendo le CP_8 ragioni di Controparte_4
In punto di fatto, l'Intervenuta ha allegato:
- di essere titolare del credito oggetto di giudizio in forza di un'operazione di cessione dei crediti;
- che le doglianze avanzate dagli Attori attengono al rapporto di conto corrente n. 10/100825, già in essere presso l'allora fuso per incorporazione nel Controparte_14 [...]
, ovvero CP_9 CP_8
- che, come si evince dall'art. 9 del contratto, il conto corrente n. 10 approvato da CP_13 prevede puntualmente i tassi creditori e debitori e la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi a credito e a debito, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- che dagli estratti conto, sin dal 2007, è facilmente ricavabile l'importo del fido;
- che non sono stati effettuati addebiti a titolo di interessi di mora, stante la comunicazione di proposta di modifica unilaterale del contratto del 30 settembre 2016 da parte di
[...]
; CP_9
- la genericità della doglianza dell'Opponente circa la nullità dei contratti di fideiussioni, che, al più, può essere di portata parziale, con riferimento alle clausole censurate.
Per tali ragioni, dunque, l'Interveniente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni già precisate da nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4 Controparte_4
A.4 L'udienza di prima comparizione del 17.11.2020 si è celebrata mediante collegamento da remoto, a seguito di plurimi rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19; all'esito, il
Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dei fideiussori e , ha respinto la Controparte_3 CP_2 Controparte_2 richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione nei confronti di ha concesso i CP_13 termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., con contestuale rinvio all'udienza di discussione sui mezzi istruttori in data 26.05.2021.
La causa è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 14.9.2022
pagina 5 di 11 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
A.5 Con sentenza n. 5978 del 14.07.2023, il Tribunale ha deciso parzialmente la causa de qua, rimettendola sul ruolo ai fini dell'espletamento di una c.t.u. volta a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 (poi rinumerato n. 100825).
Nel dettaglio, il Collegio ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di sollevata dagli Attori in CP_8 sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., atteso che sussiste l'interesse ad intervenire e che non sono state allegate le preclusioni processuali asseritamente violate dall'Interveniente con la propria costituzione in giudizio;
- infondata la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus per difetto di prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale nel periodo di sottoscrizione dei contratti: trattandosi di giudizio stand alone, l'Attrice avrebbe dovuto fornire prova dell'intesa, non potendosi avvalere del solo provvedimento n. 55/2005 come prova privilegiata;
- infondato l'assunto secondo cui la Banca, nell'accordare la garanzia a fronte della manifesta incapienza della debitrice principale, avrebbe agito in mala fede;
in particolare, il Collegio: (i) ha escluso l'esistenza di uno squilibrio tra il credito concesso e la pretesa garanzia, essendo stato provato che al momento della sottoscrizione dell'innalzamento del massimale previsto nelle fideiussioni (i.e. 09/09/2011 e 14/09/2011, docc. 9 – 10 fascicolo monitorio) il saldo debitorio era ampiamente al di sopra della soglia di € 200.000,00 (pag.32 comparsa di intervento); (ii) ha ritenuto generica la doglianza relativa agli art. 10 e 11 del contratto di garanzia che, secondo l'Attrice, manifesterebbero l'intento fraudolento della Banca;
(iii) ha ritenuto infondata la doglianza circa la segnalazione tardiva in Centrale Rischi effettuata dalla
Banca, atteso che, semmai, l'effetto svantaggioso sarebbe stato conseguito qualora l'Istituto di Credito vi avesse provveduto precipitosamente;
- infondate le doglianze relative all'applicazione illegittima di un tasso di interessi al c.d. “fido di fatto”, dato “l'andare in rosso sul conto corrente equivale a un fido di fatto” (p. 15 sent.);
- fondate le doglianze relative all'applicazione delle commissioni CMS e CIV, dato che “la variazione in aumento della CMS, oltre a non essere stata segnalata utilizzando la formula normativamente prevista, è stata comunicata dopo l'applicazione della commissione medesima, rimanendo a tal fine irrilevante la circostanza che, in concreto, la condizione di massimo scoperto si sia concretizzata solo successivamente. All'inosservanza delle prescrizioni previste dal richiamato secondo comma consegue l'inefficacia della modifica contrattuale de qua in quanto sfavorevole al correntista (art. 118, terzo comma, TUB)”;
pagina 6 di 11 - infondata la doglianza relativa al fatto che il conto corrente risulti affidato in assenza di un contratto di apertura di credito, dato che (i) tale doglianza mira a ribaltare sulla Banca lo sconfinamento del correntista, (ii) non v'è prova di una richiesta di affidamento di importo maggiore, (iii) la forma scritta del contratto non è richiesta quando le relative condizioni sono previste già nel contratto di conto corrente, (iv) il contratto de quo prevede espressamente i tassi e le commissioni relative all'apertura di fido;
- fondate le doglianze relative ai costi di istruttoria fido, essendo del tutto mancante la previsione di una voce di costo in tal senso;
- infondate le doglianze relative alle voci di spesa che “a decorrere dal primo trimestre del
2010, appaiono negli estratti conto, relativamente ad alcune competenze riferite al c/c n.
105/1607, in assenza di un prospetto di calcolo delle stesse”, data l'assoluta genericità delle doglianze;
- fondate le doglianze relative agli interessi anatocistici sostenuti dal 2014 sino al 2016, dato che la legge di stabilità 2014 ha soppresso la possibilità di anatocismo;
- infondate le doglianze relative agli interessi di mora, dato che: (i) v'è prova della proposta di modifica unilaterale del contratto, contemplante l'applicazione di tali interessi (pag. 357 doc.
6 ; (ii) non rileva la mancanza di una specifica pattuizione, posto il principio di CP_8 omogeneità della misura degli interessi espresso dall'art. 1224 secondo comma c.c., è sufficiente a legittimare l'applicazione di interessi di mora, sia pure al medesimo tasso previsto per gli interessi corrispettivi;
(iii) la doglianza è formulata in modo generico, nulla sottolineando circa la misura del tasso o, piuttosto, sull'applicazione di un tasso difforme dal primo;
(iv) è principio generale che un debito scaduto ed esigibile produca interessi di mora;
la delibera CICR n. 343 del 3 agosto 2016 ha stabilito che gli interessi debitori debbano essere contabilizzati per ciascun anno separatamente dal capitale, diventando esigibili dal 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, sicché detti interessi, in deroga al principio di cui all'art. 1283 c.c., possono ben produrre interessi di mora ex art. 1224 c.c.;
- infondate le doglianze relative all'usura, dato che l'Attrice ha lamentato esclusivamente l'usura originaria, impiegando un criterio di calcolo non conforme a quello predisposto da
Banca d'Italia.
Alla luce di ciò, il Collegio ha rigettato la domanda di nullità dei contratti di garanzia stipulati il
15.05.2007 e il 31.10.2007 e ha disposto la rimessione della causa in istruttoria in ragione della necessità di svolgere una c.t.u. volta a rideterminare il saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 espungendo le voci di: “commissione di massimo scoperto”, “commissione di istruttoria veloce”, “commissione sul fido accordato”, “istruttoria di fido” e “interessi anatocistici applicati pagina 7 di 11 a far tempo dal 1° gennaio 2014”, rimettendo alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese di lite.
A.6 Con ordinanza 15.12.2022, il Tribunale ha nominato la dott.ssa e ha formulato il Persona_1 seguente quesito:
“Il c.t.u., sentite le parti o i rispettivi eventuali consulenti, effettuata ogni indagine ritenuta necessaria o opportuna, esaminata la documentazione prodotta e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., proceda nei seguenti termini con riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa:
1) effettui ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto di C/C più risalente prodotto dal correntista;
2) espunga dal conteggio le seguenti voci di costo, ove ricorrenti: commissione di massimo scoperto;
commissione di istruttoria veloce;
commissione sul fido accordato;
istruttoria fido;
3) espunga dal conteggio la capitalizzazione degli interessi passivi intervenuta in epoca successiva al 2014;
4) all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 3 determini il saldo finale del conto alla data di chiusura
e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca”.
La c.t.u. è stata depositata in data 22.2.2024 e alla successiva udienza le Parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
A.7 All'udienza del 29.1.2025 le Parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
B. In diritto.
B.1 Oggetto del presente procedimento è unicamente l'accertamento del saldo finale del rapporto di conto corrente n. 10 (poi n. 100825) con espunzione della commissione di massimo scoperto, della commissione di istruttoria veloce, della commissione sul fido accordato, dell'istruttoria fido e degli interessi anatocistici applicati dal 1.1.2014.
Invero, già con sentenza n. 5978 del 14.07.2023 il Collegio ha rigettato la domanda di nullità delle fideiussioni omnibus e ha accertato che solo tali commissioni e interessi anatocistici sono illegittimi, confermando invece la piena legittimità degli altri addebiti contestati dal correntista.
La sentenza non è stata impugnata e le statuizioni ivi contenute sono diventate definitive;
ne consegue che le contestazioni articolate - anche in sede di scritti conclusivi - dell'Opposta e dall'Interveniente in relazione ad aspetti già oggetto di tale sentenza definitiva non possono in alcun modo essere oggetto di analisi in questa sede, essendo questioni ormai coperte da giudicato.
pagina 8 di 11 Per_ B.2 La consulenza della dott.ssa è chiara, completa, coerente con le risultanze documentali, immune da vizi logici nonché attenta al rispetto del principio del contraddittorio;
di talché, essa costituisce un valido supporto tecnico e i relativi esiti possono essere condivisi e utilizzati ai fini della decisione. Per_ Nel dettaglio, la dott.ssa : (i) ha effettuato i conteggi con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla data di apertura del conto, ovvero dal saldo risultante alla data dell'estratto di c/c più risalente prodotto dal correntista;
(ii) ha espunto dal conteggio le seguenti voci di costo, ove ricorrenti: commissione di massimo scoperto;
commissione di istruttoria veloce;
commissione sul fido accordato;
istruttoria fido;
(iii) ha espunto dal conteggio la capitalizzazione degli interessi passivi intervenuta in epoca successiva al 2014; (iv) ha, all'esito dei conteggi, determinato il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla Banca.
La c.t.u. ha quindi concluso come segue, formulando due ipotesi alternative:
- ipotesi (1): il saldo ricalcolato al 27.04.18 del conto corrente nr. 10 (poi rinumerato n.
10085) ante passaggio a sofferenza (cfr. prospetto allegato sub 1 c.t.u.), secondo le date contabili, è pari ad Euro 60.941,91 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data pari ad Euro 87.923,32 sempre a debito del correntista;
pertanto, la rettifica a favore del correntista ammonta ad Euro 26.981,41;
- ipotesi (2): il saldo ricalcolato al 27.04.18 del conto corrente n. 10 (poi rinumerato n.
10085) ante passaggio a sofferenza (cfr. prospetto allegato sub 2 c.t.u.), secondo le date valuta,
è pari ad Euro 58.255,14 a debito del correntista, a fronte di un saldo da estratto conto alla medesima data pari ad Euro 87.923,32 sempre a debito del correntista;
pertanto, la rettifica a favore del correntista ammonta ad Euro 29.668,18.
Nel valutare quale ipotesi appare preferibile, occorre dare atto che nel quesito peritale non era precisato il criterio (date contabili o date valuta) da seguire, sicché la c.t.u. ha inizialmente proceduto al ricalcolo applicando le date contabili.
Nelle proprie osservazioni alla bozza di c.t.u., il consulente della Convenuta ha chiesto al c.t.u. di eseguire il ricalcolo del saldo finale del rapporto di conto corrente mantenendo tutti i movimenti Per_ per data valuta e non utilizzando la data operazione;
di talché, la dott.ssa ha sviluppato il conteggio alternativo.
Il Collegio ritiene che tale ipotesi alternativa debba essere preferita, in quanto il quesito peritale nulla ha previsto sul punto e -soprattutto- il contratto prevede le date valute per tutte le operazioni.
Ne consegue che il nuovo saldo del conto corrente n. 10 (poi rinumerato n. 10085) è pari ad pagina 9 di 11 Euro 58.255,14 a debito del correntista, con rettifica a favore del correntista di Euro 29.668,18.
Si ribadisce che nessuna altra questione oggetto della sentenza n. 5978 del 14.07.2023 può essere qui ulteriormente approfondita, essendo la decisione ormai definitiva.
B.3 In conclusione, va revocato il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal
Tribunale di Milano e vanno condannati e i sig. e Controparte_13 CP_2
, questi ultimi sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al pagamento CP_3 in favore di nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_5 CP_4
della complessiva somma di € 58.255,14, oltre interessi al tasso contrattualmente
[...] previsto dalla domanda al saldo.
B.4 Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore della Opposta e della Interveniente in un unico importo esigibile in via di solidarietà attiva, sulla scorta del D.M. 55/14 e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014); in considerazione del carattere non complesso della controversia e del fatto che il valore della controversia è appena sopra lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), si applicano parametri prossimi al minimo.
Le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico di parte Opposta e Interveniente in solido, in quanto la consulenza tecnica si è resa necessaria per accertare il saldo di conto corrente all'esito dell'espunzione degli addebiti illegittimi operati della banca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 25717/2019 emesso il 19.11.2019 dal Tribunale di Milano;
2. condanna e i sig. e Controparte_13 Controparte_2 CP_3
, questi ultimi sino alla concorrenza dell'importo rispettivamente garantito, al
[...] pagamento in favore di nella sua qualità di procuratrice speciale Controparte_5 di della complessiva somma di € 58.255,14, oltre interessi come Controparte_4 in motivazione;
3. condanna e i sig. e Controparte_13 Controparte_2 CP_3
alla rifusione delle spese di lite in favore di nella sua
[...] Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di e che si liquidano Controparte_4 CP_8
- in un unico importo esigibile in via di solidarietà attiva - in complessivi € 7.506,50, di cui € 406,50 per esborsi spese esenti ed € 7.100 per compensi professionali, oltre oneri pagina 10 di 11 accessori sulle componenti imponibili (spese generali al 15%, IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge);
4. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di nella sua Controparte_5 qualità di procuratrice speciale di e di in solido. Controparte_4 CP_8
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Mariachiara Vanini dott. Silvia Giani
pagina 11 di 11