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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/09/2024, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 314/2018
Tribunale Ordinario di PA Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 20/09/2024
È presente, per l'attore, l'avv. YVONNE POSTERARO, nonché PA SC personalmente. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. ROSARIA ZACCARIA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Posteraro si riporta al proprio atto di citazione, evidenziando che vi era anche richiesta di conguaglio per il canone di locazione e chiede il riconoscimento delle spese per la sanatoria delle opere abusive è stata effettuata dalla propria assistita. L'avv. Zaccaria insiste per l'attribuzione dei beni non divisibili, stante le maggiori quote possedute dal proprio assistito, anche per effetto della donazione del 30/05/2024, depositata nel fascicolo telematico in data 26/07/2024. Si oppone alla formulata richiesta di indennità di occupazione. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.55, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 314/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di PA, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 314/2018 vertente
TRA
PA NG (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. YVONNE C.F._1
POSTERARO (C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._3
(C.F. ) quale erede di (C.F. CP C.F._4 Persona_1
), contumace C.F._5
(C.F. , contumace;
CP_3 C.F._6
(C.F. ), contumace;
Parte_1 C.F._7
(C.F. contumace;
Controparte_4 C.F._8
(C.F. contumace;
CP_5 C.F._9
(C.F. ) contumace;
Controparte_6 C.F._10
(C.F. contumace;
CP_7 C.F._11
(C.F. ) contumace;
Controparte_8 C.F._12
(C.F. contumace;
Controparte_9 C.F._13
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIA Parte_2 C.F._14
ZACCARIA (C.F. ); C.F._15
Convenuto
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 7 1. PA SC ha proposto domanda al fine ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso dei genitori e , nonché il CP Controparte_10 riconoscimento al diritto all'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte di
. Parte_2
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce di aver ereditato alla morte dei genitori unitamente ai germani , , , , , , CP_1 Per_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_5
, e un immobile, identificato al foglio CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2 Controparte_9
22, part. 498, e la relativa pertinenza, identificata al foglio 22, part. 658, nonché gli arredi e le suppellettili ivi custoditi. Riferisce, altresì, che l'immobile, utilizzato in via esclusiva da veniva da questi occupato dall'agosto 2014 e che ogni tentativo di
Parte_2 addivenire ad una bonaria divisione del bene e ad una determinazione di un canone di locazione a carico dell'occupante dava esito negativo. Deduce che ai sensi
Parte_2 dell'art. 713 c.c. ogni coerede può chiedere la divisione per sciogliere la comunione e che, ai sensi, dell'art. 720 c.c., trattandosi di bene non divisibile, ribadisce la propria intenzione a richiedere l'assegnazione esclusiva dell'immobile, previo versamento del dovuto ai coeredi. Rileva, altresì, il proprio diritto ad essere indennizzata per il mancato godimento del bene, dovuto all'occupazione esclusiva dello stesso da parte di . Conclude, quindi,
Parte_2 chiedendo ordinare la divisione ereditaria del cespite, con attribuzione dello stesso all'attrice e liquidazione dei conguagli agli altri coeredi;
riconoscere all'attrice l'indennità per occupazione esclusiva dell'immobile da parte di .
Parte_2
1.2. e contestano la ricostruzione dei fatti prospettata da parte Pt_2 Persona_1 attrice, rilevando di non essersi mai opposti ad una divisione bonaria del cespite ereditario. Deducono inoltre che ha abitato l'immobile sin dalla nascita e ha Parte_2 continuato ad occuparlo anche dopo la morte dei genitori, con il consenso dei fratelli e mai impendendone l'accesso da alcuno di essi. Contestano la domanda di pagamento di una indennità di occupazione, atteso che, in assenza di opposizione degli altri eredi, non sorge alcun obbligo di corrispondere detta indennità. Manifestano la volontà di mantenere la comunione, richiedendo l'assegnazione congiunta dell'immobile, previo pagamento a conguaglio degli altri eredi. Concludono, quindi, chiedendo accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione e, per l'effetto, dichiarare la divisione degli immobili ereditari, disponendo l'attribuzione degli stessi in favore di e , Pt_2 Persona_1 previo pagamento a conguaglio degli atri eredi;
rigettare la domanda formulata nei confronti di volta ad ottenere l'indennità per l'occupazione esclusiva Parte_2 perché destituita di fondamento 1.3. Con atto di donazione del 30 maggio 2024 a rogito del notaio , Persona_2 Pt_2
ha acquisito la titolarità delle quote ereditarie di e
[...] CP_5 CP_9 CP_8
, divenendo il titolare della quota maggioritaria.
[...]
1.4. Il procedimento, nella contumacia di , , , , CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_5
, e , riassunto dopo il decesso di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Per_1
, è stato istruito per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale
[...]
e prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 2. La domanda di divisione è fondata e va accolta.
2.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 713 e 714 cod. civ. i coeredi possono sempre domandare la divisione, anche quanto uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari. Il giudizio di divisione consta di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Nel caso in cui sorgano contestazioni, il giudice deve adottare sentenza, per come si evince dal richiamo alla disposizione dell'art. 187 c.p.c.. 2.2. Nel caso che ci occupa le parti costituite non contestano l'esistenza della qualità di erede in capo a ciascuno dei condividenti e della comunione ereditaria sui beni che compongono la massa attiva, così come pure non è in contestazione il diritto delle parti di conseguire la divisione del compendio ereditario, che si compone di un appartamento e di un magazzino situati nel Comune di Lago (CS), onde deve dichiararsi lo scioglimento della comunione e procedersi alle conseguenziali attività esecutive.
2.3. Al riguardo, tanto l'attrice, quanto i convenuti, chiedono l'attribuzione esclusiva della proprietà degli immobili che compongono la massa, in ragione della ritenuta non comoda divisibilità degli stessi.
2.3.1. Intanto va chiarito che la domanda di attribuzione proposta dai convenuti è ammissibile. Tale domanda afferisce alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce una domanda in senso proprio, sicché la stessa è proponibile anche in grado di appello [Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (RV 662148
– 01)]. Da ciò consegue che per la proposizione dell'istanza di attribuzione nel giudizio di primo grado da parte del convenuto non è necessaria la costituzione di questi nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c. Deve, poi, aggiungersi che la domanda di , deceduto in corso di causa, e il Persona_1 cui erede è rimasto contumace a seguito della riassunzione, non può dirsi CP rinunciata. Giova, al riguardo, richiamare in questa sede i principi enunciati dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che «la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto» [Sez. 3, Sentenza n. 24331 del 30/09/2008 (Rv. 605003 - 01)] 2.3.2. Risulta accertato che i predetti beni non sono comodamente divisibili, dal momento che, in considerazione dell'elevato numero degli eredi e delle caratteristiche strutturali e dimensionali degli stessi, non è possibile un loro frazionamento che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento [cfr. in termini Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 16/07/1971 (Rv. 353197 - 01)]. Pertanto, del compendio andrà disposta l'assegnazione ad uno o più eredi, con addebito dell'eccedenza.
pagina 4 di 7 Tra le due contrapposte domande di attribuzione merita accoglimento quella dei convenuti, perché gli istanti rappresentano una porzione maggiore delle altre quote ereditarie, pari a due dodicesimi. Pertanto, a essi va attribuita per intero la proprietà sugli immobili, con addebito dell'eccedenza in favore degli altri condividenti.
2.3.3. Ai fini della determinazione del valore del compendio e delle rispettive quote si rinvia alla stima effettuata dal consulente tecnico, che questo Tribunale condivide e fa propria, perché immune da evidenti vizi logici e perché sulla stessa non sono sorte contestazioni dalle parti costituite. Secondo il consulente, il valore complessivo dei beni immobili che compongono il compendio ereditario da dividere è pari a € 78.000,00, di cui € 58.000,00 per l'abitazione ed € 20.000,00 per il locale magazzino. Poiché gli eredi sono 12, a ciascuno dei condividenti va attribuita una quota del valore monetario di € 6.500,00. Tale somma graverà per € 3250,00 in capo a e Parte_2 per € 3250 in capo all'eredità di . Persona_1
2.4. Oltre alla perequazione delle quote, occorre procedere anche ai conguagli.
2.4.1. L'attrice ha sostenuto (e documentato) costi per la regolarizzazione urbanistica dell'abitazione per un ammontare complessivo di € 2740,50, di cui € 568,50 per oneri urbanistici e tributari ed € 2172,00 per compenso al geom. . Tali somme CP_11 debbono gravare su ciascun condividente in ragione di un dodicesimo (€ 228,37).
2.4.2. PA SC ha, poi, anche chiesto il pagamento della quota corrispondente al valore locatizio del bene occupato da a partire dal 30/11/2015, data cui Parte_2 risale la prima missiva di diffida. Al riguardo si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734). Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una “indennità” per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un
“danno”), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune
pagina 5 di 7 anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 12/03/2019, n. 7019, non massimata;
Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394)» [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022 (Rv. 664992 - 01)]. Nel caso che ci occupa, è pacifico che l'abitazione risulti occupata dal solo , Parte_2 ma non vi è prova che questi abbia effettivamente precluso agli altri coeredi di poter fare pari uso dei cespiti ereditari. Tanto emerge, da un lato, dalla circostanza, non specificamente contestata (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), che l'attrice stessa faccia uso del magazzino di pertinenza dell'abitazione e dall'altra che l'abitazione risulta saltuariamente occupata anche da altri coeredi. Il teste Tes_1
, escusso all'udienza del 29/03/2024, ha dichiarato che nell'immobile per cui è causa ci
[...] abitano e anche;
“ ci abita da tanto […] la abita Pt_2 CP_7 Pt_2 CP_7 durante le feste o d'estate”. L'altro teste, nulla ha saputo riferire in Testimone_2 merito alla circostanza che riguarda il divieto di accesso al magazzino di pertinenza dell'immobile occupato da . Pertanto, non è stata raggiunta la prova di un abuso Pt_2 del coerede convenuto ai danni degli altri coeredi, sicché non è da questi dovuto alcun indennizzo per ristorare gli altri eredi del pregiudizio per la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di godere dei frutti di questo, sicché non deve farsi luogo ad alcun conguaglio al riguardo. In definitiva, i pagamenti a conguaglio dovranno essere così effettuati:
2.5. deve pagare a titolo di esubero sulla quota di beni ereditari a lui Parte_2 attribuita e di conguaglio, la complessiva somma di 3250,00 in favore di tutti gli altri condividenti rimasti nella titolarità delle quote ereditarie, ad eccezione di . Per_1
e, per lui, gli eredi, devono corrispondere, agli altri condividenti, ad Persona_1 eccezione di , la quota di € 3250,00, a titolo di esubero sulla quota di beni Parte_2 ereditari a lui attribuita. A sarà dovuto il conguaglio per le quote di Parte_2 CP_5
e al fine di rendere uguali le quote di comproprietà sul bene loro CP_9 CP_8 attribuito. Tutti i condividenti debbono, poi, corrispondere a PA SC la somma di € 228,37 a titolo di rimborso pro quota delle spese da queste anticipate per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile. dovrà corrispondere, invece, la somma di € Parte_2
913,48, per la titolarità di quattro quote ereditarie.
3. In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle stesse. Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico delle parti costituite in misura paritaria.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 Dichiara lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione in morte di CP
, nato a [...] il [...] (C.F. e , nata a
[...] C.F._16 Controparte_10
Lago il 25/12/2022 (C.F. ), entrambi ivi deceduti, e, per l'effetto: C.F._17
• Attribuisce a (C.F. e all'eredità di Parte_2 C.F._13 Persona_1
(C.F. ), ciascuno al cinquanta per cento, in comune e pro indiviso, la C.F._18 proprietà dei seguenti beni: i) immobile adibito ad abitazione, costituita da sei vani, compreso un locale al piano terra, facente parte di fabbricato a tre piani oltre uno seminterrato, situato nel Comune di Lago, Piazza Giacomo Matteotti n. 7, censito nel NECU del suddetto comune, Foglio 22, p.lla 498, sub. 4, categoria catastale A/3; ii) locale magazzino, ubicato al piano terra, situato nel Comune di Lago, Via Leopoldo Falsetti snc, censito nel NCEU del suddetto comune, Foglio 22, p.lla 658, sub. 3.
• Condanna al pagamento, in favore di , , , , Parte_2 CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4
e PA SC, della somma di € 3250,00 a titolo di esubero CP_6 CP_7 sull'eccedenza della quota ereditaria a lui attribuita
• Condanna l'eredità di al pagamento, in favore di , , Persona_1 CP_1 CP_3
, , e PA SC, della somma di € 3250,00 ciascuno, a Pt_1 CP_4 CP_6 CP_7 titolo di esubero sull'eccedenza della quota ereditaria a lui attribuita e al pagamento in favore di della somma di € 9.750,00 Parte_2
• Condanna , , , , , nonché eredità di CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_6 CP_7 Per_1
al pagamento, in favore di PA SC, della somma di € 228,16 ciascuno, a
[...] titolo di conguaglio e al pagamento, in favore di PA SC, della Parte_2 somma di € 912,64 a titolo di conguaglio.
• Compensa integralmente le spese di lite fra le parti e pone l'onere della consulenza tecnica in capo alle parti costituite in misura paritaria. Ordina al competente conservatore, con esonero da responsabilità, di annotare e/o trascrivere la presente sentenza. PA, 20 settembre 2024. Il Giudice Matteo Torretta
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di PA Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 20/09/2024
È presente, per l'attore, l'avv. YVONNE POSTERARO, nonché PA SC personalmente. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. ROSARIA ZACCARIA. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Posteraro si riporta al proprio atto di citazione, evidenziando che vi era anche richiesta di conguaglio per il canone di locazione e chiede il riconoscimento delle spese per la sanatoria delle opere abusive è stata effettuata dalla propria assistita. L'avv. Zaccaria insiste per l'attribuzione dei beni non divisibili, stante le maggiori quote possedute dal proprio assistito, anche per effetto della donazione del 30/05/2024, depositata nel fascicolo telematico in data 26/07/2024. Si oppone alla formulata richiesta di indennità di occupazione. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, alle ore 15.55, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 7 R.G.N. 314/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di PA, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 314/2018 vertente
TRA
PA NG (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. YVONNE C.F._1
POSTERARO (C.F. ); C.F._2
Attore
E
(C.F. ), contumace;
CP_1 C.F._3
(C.F. ) quale erede di (C.F. CP C.F._4 Persona_1
), contumace C.F._5
(C.F. , contumace;
CP_3 C.F._6
(C.F. ), contumace;
Parte_1 C.F._7
(C.F. contumace;
Controparte_4 C.F._8
(C.F. contumace;
CP_5 C.F._9
(C.F. ) contumace;
Controparte_6 C.F._10
(C.F. contumace;
CP_7 C.F._11
(C.F. ) contumace;
Controparte_8 C.F._12
(C.F. contumace;
Controparte_9 C.F._13
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. ROSARIA Parte_2 C.F._14
ZACCARIA (C.F. ); C.F._15
Convenuto
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
pagina 2 di 7 1. PA SC ha proposto domanda al fine ottenere la divisione dei beni caduti in successione a seguito del decesso dei genitori e , nonché il CP Controparte_10 riconoscimento al diritto all'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte di
. Parte_2
1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce di aver ereditato alla morte dei genitori unitamente ai germani , , , , , , CP_1 Per_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_5
, e un immobile, identificato al foglio CP_6 CP_7 CP_8 Pt_2 Controparte_9
22, part. 498, e la relativa pertinenza, identificata al foglio 22, part. 658, nonché gli arredi e le suppellettili ivi custoditi. Riferisce, altresì, che l'immobile, utilizzato in via esclusiva da veniva da questi occupato dall'agosto 2014 e che ogni tentativo di
Parte_2 addivenire ad una bonaria divisione del bene e ad una determinazione di un canone di locazione a carico dell'occupante dava esito negativo. Deduce che ai sensi
Parte_2 dell'art. 713 c.c. ogni coerede può chiedere la divisione per sciogliere la comunione e che, ai sensi, dell'art. 720 c.c., trattandosi di bene non divisibile, ribadisce la propria intenzione a richiedere l'assegnazione esclusiva dell'immobile, previo versamento del dovuto ai coeredi. Rileva, altresì, il proprio diritto ad essere indennizzata per il mancato godimento del bene, dovuto all'occupazione esclusiva dello stesso da parte di . Conclude, quindi,
Parte_2 chiedendo ordinare la divisione ereditaria del cespite, con attribuzione dello stesso all'attrice e liquidazione dei conguagli agli altri coeredi;
riconoscere all'attrice l'indennità per occupazione esclusiva dell'immobile da parte di .
Parte_2
1.2. e contestano la ricostruzione dei fatti prospettata da parte Pt_2 Persona_1 attrice, rilevando di non essersi mai opposti ad una divisione bonaria del cespite ereditario. Deducono inoltre che ha abitato l'immobile sin dalla nascita e ha Parte_2 continuato ad occuparlo anche dopo la morte dei genitori, con il consenso dei fratelli e mai impendendone l'accesso da alcuno di essi. Contestano la domanda di pagamento di una indennità di occupazione, atteso che, in assenza di opposizione degli altri eredi, non sorge alcun obbligo di corrispondere detta indennità. Manifestano la volontà di mantenere la comunione, richiedendo l'assegnazione congiunta dell'immobile, previo pagamento a conguaglio degli altri eredi. Concludono, quindi, chiedendo accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione e, per l'effetto, dichiarare la divisione degli immobili ereditari, disponendo l'attribuzione degli stessi in favore di e , Pt_2 Persona_1 previo pagamento a conguaglio degli atri eredi;
rigettare la domanda formulata nei confronti di volta ad ottenere l'indennità per l'occupazione esclusiva Parte_2 perché destituita di fondamento 1.3. Con atto di donazione del 30 maggio 2024 a rogito del notaio , Persona_2 Pt_2
ha acquisito la titolarità delle quote ereditarie di e
[...] CP_5 CP_9 CP_8
, divenendo il titolare della quota maggioritaria.
[...]
1.4. Il procedimento, nella contumacia di , , , , CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_5
, e , riassunto dopo il decesso di CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 Per_1
, è stato istruito per il tramite di consulenza tecnica d'ufficio, interrogatorio formale
[...]
e prova testimoniale ed è stato deciso con sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
pagina 3 di 7 2. La domanda di divisione è fondata e va accolta.
2.1. Secondo il combinato disposto degli artt. 713 e 714 cod. civ. i coeredi possono sempre domandare la divisione, anche quanto uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari. Il giudizio di divisione consta di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l'accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Nel caso in cui sorgano contestazioni, il giudice deve adottare sentenza, per come si evince dal richiamo alla disposizione dell'art. 187 c.p.c.. 2.2. Nel caso che ci occupa le parti costituite non contestano l'esistenza della qualità di erede in capo a ciascuno dei condividenti e della comunione ereditaria sui beni che compongono la massa attiva, così come pure non è in contestazione il diritto delle parti di conseguire la divisione del compendio ereditario, che si compone di un appartamento e di un magazzino situati nel Comune di Lago (CS), onde deve dichiararsi lo scioglimento della comunione e procedersi alle conseguenziali attività esecutive.
2.3. Al riguardo, tanto l'attrice, quanto i convenuti, chiedono l'attribuzione esclusiva della proprietà degli immobili che compongono la massa, in ragione della ritenuta non comoda divisibilità degli stessi.
2.3.1. Intanto va chiarito che la domanda di attribuzione proposta dai convenuti è ammissibile. Tale domanda afferisce alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione e non costituisce una domanda in senso proprio, sicché la stessa è proponibile anche in grado di appello [Cass. Civ. Sez. 2, ordinanza n. 24174 del 08/09/2021 (RV 662148
– 01)]. Da ciò consegue che per la proposizione dell'istanza di attribuzione nel giudizio di primo grado da parte del convenuto non è necessaria la costituzione di questi nel rispetto dei termini di cui all'art. 167 c.p.c. Deve, poi, aggiungersi che la domanda di , deceduto in corso di causa, e il Persona_1 cui erede è rimasto contumace a seguito della riassunzione, non può dirsi CP rinunciata. Giova, al riguardo, richiamare in questa sede i principi enunciati dalla Suprema Corte, la quale ha stabilito che «la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto» [Sez. 3, Sentenza n. 24331 del 30/09/2008 (Rv. 605003 - 01)] 2.3.2. Risulta accertato che i predetti beni non sono comodamente divisibili, dal momento che, in considerazione dell'elevato numero degli eredi e delle caratteristiche strutturali e dimensionali degli stessi, non è possibile un loro frazionamento che consenta la formazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento [cfr. in termini Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2328 del 16/07/1971 (Rv. 353197 - 01)]. Pertanto, del compendio andrà disposta l'assegnazione ad uno o più eredi, con addebito dell'eccedenza.
pagina 4 di 7 Tra le due contrapposte domande di attribuzione merita accoglimento quella dei convenuti, perché gli istanti rappresentano una porzione maggiore delle altre quote ereditarie, pari a due dodicesimi. Pertanto, a essi va attribuita per intero la proprietà sugli immobili, con addebito dell'eccedenza in favore degli altri condividenti.
2.3.3. Ai fini della determinazione del valore del compendio e delle rispettive quote si rinvia alla stima effettuata dal consulente tecnico, che questo Tribunale condivide e fa propria, perché immune da evidenti vizi logici e perché sulla stessa non sono sorte contestazioni dalle parti costituite. Secondo il consulente, il valore complessivo dei beni immobili che compongono il compendio ereditario da dividere è pari a € 78.000,00, di cui € 58.000,00 per l'abitazione ed € 20.000,00 per il locale magazzino. Poiché gli eredi sono 12, a ciascuno dei condividenti va attribuita una quota del valore monetario di € 6.500,00. Tale somma graverà per € 3250,00 in capo a e Parte_2 per € 3250 in capo all'eredità di . Persona_1
2.4. Oltre alla perequazione delle quote, occorre procedere anche ai conguagli.
2.4.1. L'attrice ha sostenuto (e documentato) costi per la regolarizzazione urbanistica dell'abitazione per un ammontare complessivo di € 2740,50, di cui € 568,50 per oneri urbanistici e tributari ed € 2172,00 per compenso al geom. . Tali somme CP_11 debbono gravare su ciascun condividente in ragione di un dodicesimo (€ 228,37).
2.4.2. PA SC ha, poi, anche chiesto il pagamento della quota corrispondente al valore locatizio del bene occupato da a partire dal 30/11/2015, data cui Parte_2 risale la prima missiva di diffida. Al riguardo si osserva che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «un coerede, il quale, dopo la morte del de cuius, trattenga il possesso di un bene ereditario, rimane nell'ambito dell'esercizio legittimo dei poteri spettanti al comproprietario pur ove utilizzi ed amministri individualmente lo stesso, a meno che il rapporto materiale instaurato con la res non si svolga in maniera tale da escludere gli altri coeredi, con palese manifestazione del volere, dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il medesimo bene (Cass. Sez. 2, 04/05/2018, n. 10734). Ove, viceversa, risulti dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. per l'occupazione dell'intero immobile ad opera del comunista e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, con privazione pro quota della disponibilità dei residui partecipanti, può dirsi risarcibile, sotto l'aspetto del lucro cessante, non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi, essendo perciò il danno da quantificare in base ai frutti civili che l'autore della violazione abbia tratto dall'uso esclusivo del bene. Non vi è luogo, altrimenti, di riconoscere una “indennità” per il sol fatto dell'occupazione dell'intero bene ad opera del comproprietario, ove la stessa non si connoti altresì di illiceità per superamento dei limiti ex art. 1102 c.c. (dal che genera un
“danno”), in quanto tale occupazione trova comunque titolo giustificativo nella comproprietà che investe tutta la cosa comune, e la sorte dei frutti naturali e civili tratti dal bene goduto individualmente ha attuazione in sede di divisione e di resa del conto (insieme alle spese necessarie od utili per la conservazione o il miglioramento del bene comune
pagina 5 di 7 anticipate dal comunista), né altrimenti la legge prevede espressamente in tale evenienza un indennizzo da attività lecita ma dannosa (si vedano, indicativamente, Cass. Sez. 2, 12/03/2019, n. 7019, non massimata;
Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 30/03/2012, n. 5156; Cass. Sez. 2, 06/04/2011, n. 7881; Cass. Sez. 2, 05/09/2013, n. 20394)» [Cass. Civ. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18548 del 08/06/2022 (Rv. 664992 - 01)]. Nel caso che ci occupa, è pacifico che l'abitazione risulti occupata dal solo , Parte_2 ma non vi è prova che questi abbia effettivamente precluso agli altri coeredi di poter fare pari uso dei cespiti ereditari. Tanto emerge, da un lato, dalla circostanza, non specificamente contestata (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta), che l'attrice stessa faccia uso del magazzino di pertinenza dell'abitazione e dall'altra che l'abitazione risulta saltuariamente occupata anche da altri coeredi. Il teste Tes_1
, escusso all'udienza del 29/03/2024, ha dichiarato che nell'immobile per cui è causa ci
[...] abitano e anche;
“ ci abita da tanto […] la abita Pt_2 CP_7 Pt_2 CP_7 durante le feste o d'estate”. L'altro teste, nulla ha saputo riferire in Testimone_2 merito alla circostanza che riguarda il divieto di accesso al magazzino di pertinenza dell'immobile occupato da . Pertanto, non è stata raggiunta la prova di un abuso Pt_2 del coerede convenuto ai danni degli altri coeredi, sicché non è da questi dovuto alcun indennizzo per ristorare gli altri eredi del pregiudizio per la perdita della disponibilità del bene e l'impossibilità di godere dei frutti di questo, sicché non deve farsi luogo ad alcun conguaglio al riguardo. In definitiva, i pagamenti a conguaglio dovranno essere così effettuati:
2.5. deve pagare a titolo di esubero sulla quota di beni ereditari a lui Parte_2 attribuita e di conguaglio, la complessiva somma di 3250,00 in favore di tutti gli altri condividenti rimasti nella titolarità delle quote ereditarie, ad eccezione di . Per_1
e, per lui, gli eredi, devono corrispondere, agli altri condividenti, ad Persona_1 eccezione di , la quota di € 3250,00, a titolo di esubero sulla quota di beni Parte_2 ereditari a lui attribuita. A sarà dovuto il conguaglio per le quote di Parte_2 CP_5
e al fine di rendere uguali le quote di comproprietà sul bene loro CP_9 CP_8 attribuito. Tutti i condividenti debbono, poi, corrispondere a PA SC la somma di € 228,37 a titolo di rimborso pro quota delle spese da queste anticipate per la regolarizzazione urbanistica dell'immobile. dovrà corrispondere, invece, la somma di € Parte_2
913,48, per la titolarità di quattro quote ereditarie.
3. In ordine alle spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle stesse. Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico delle parti costituite in misura paritaria.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza o eccezione e definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 6 di 7 Dichiara lo scioglimento della comunione sui beni caduti in successione in morte di CP
, nato a [...] il [...] (C.F. e , nata a
[...] C.F._16 Controparte_10
Lago il 25/12/2022 (C.F. ), entrambi ivi deceduti, e, per l'effetto: C.F._17
• Attribuisce a (C.F. e all'eredità di Parte_2 C.F._13 Persona_1
(C.F. ), ciascuno al cinquanta per cento, in comune e pro indiviso, la C.F._18 proprietà dei seguenti beni: i) immobile adibito ad abitazione, costituita da sei vani, compreso un locale al piano terra, facente parte di fabbricato a tre piani oltre uno seminterrato, situato nel Comune di Lago, Piazza Giacomo Matteotti n. 7, censito nel NECU del suddetto comune, Foglio 22, p.lla 498, sub. 4, categoria catastale A/3; ii) locale magazzino, ubicato al piano terra, situato nel Comune di Lago, Via Leopoldo Falsetti snc, censito nel NCEU del suddetto comune, Foglio 22, p.lla 658, sub. 3.
• Condanna al pagamento, in favore di , , , , Parte_2 CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4
e PA SC, della somma di € 3250,00 a titolo di esubero CP_6 CP_7 sull'eccedenza della quota ereditaria a lui attribuita
• Condanna l'eredità di al pagamento, in favore di , , Persona_1 CP_1 CP_3
, , e PA SC, della somma di € 3250,00 ciascuno, a Pt_1 CP_4 CP_6 CP_7 titolo di esubero sull'eccedenza della quota ereditaria a lui attribuita e al pagamento in favore di della somma di € 9.750,00 Parte_2
• Condanna , , , , , nonché eredità di CP_1 CP_3 Pt_1 CP_4 CP_6 CP_7 Per_1
al pagamento, in favore di PA SC, della somma di € 228,16 ciascuno, a
[...] titolo di conguaglio e al pagamento, in favore di PA SC, della Parte_2 somma di € 912,64 a titolo di conguaglio.
• Compensa integralmente le spese di lite fra le parti e pone l'onere della consulenza tecnica in capo alle parti costituite in misura paritaria. Ordina al competente conservatore, con esonero da responsabilità, di annotare e/o trascrivere la presente sentenza. PA, 20 settembre 2024. Il Giudice Matteo Torretta
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